Superamento dei 730 giorni

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia ai tanti lettori.
--------------------------------------------------------------------------------------

Il CdS rigetta l'appello del ricorrente sulle seguenti motivazioni.
--------------------------------------------------------------------------------------

1) - ai sensi dal combinato disposto degli artt.26 lettera b) e 29 della legge n.599/1954 e in relazione a quanto disposto dall’art. 2187 del dlgs n.66/2010, il Ministero della Difesa disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità e il collocamento in congedo del Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica.

2) - A seguito di tale provvedimento l’interessato chiedeva il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del suindicato Ministero ai sensi della normativa vigente.

3) - mentre il militare fatto oggetto di riforma può chiedere ed ottenere il transito nei ruoli civili, altrettanto non è concesso a chi ha solo superato il periodo massimo di convalescenza in relazione eventualmente ad infermità.

Il CdS precisa:

4) - La legge 28 luglio 1999 n.266 ha previsto all’art.14 comma 5 la possibilità per il personale di transitare

5) - Quindi il D.I.18 aprile 2002 , attuativo delle disposizioni legislative sopra indicate ha disposto che il personale giudicato non idoneo per le lesioni suindicate transita, a domanda , nelle aree funzionali del Ministero della Difesa.

6) - La normativa appena citata ha quindi individuato i soggetti destinatari della possibilità di chiedere il transito all’impiego civile, configurati esattamente nei militari che per sopravvenute infermità invalidanti sono giudicati dai competenti organi medico-legali non più idonei al servizio militare e fermo restando che la infermità riscontrata sia compatibile con l’impiego civile.

7) - Ebbene la condizione di fatto e di diritto contemplata come presupposto per poter usufruire del beneficio in parola non è posseduta dal maresciallo che, (circostanza pacifica in causa ) è stato posto in congedo e fatto cessare dal servizio militare permanente ad altro titolo e precisamente per aver superato il periodo massimo di aspettativa per malattia fruibile nel quinquennio, ai sensi dell’art. 26 e 29 della legge n. 599/1954 tenuto conto di quanto altresì disposto dall’art. 2187 del dlgs 15 marzo 2010 n.66 ( testo unico sull’ordinamento militare ).

8) - In altri termini, nella specie non si rinviene il caso della dispensa dal servizio per chi sino all’accertamento medico-legale ricopriva ancora la veste di militare in spe, versandosi invece nell’ipotesi del superamento del periodo massimo di comporto, situazione cui consegue automaticamente la messa in congedo.

N.B.: rileggi il punto n. 7.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501668
- Public 2015-03-31 -


N. 01668/2015REG.PROV.COLL.
N. 07011/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7011 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. Z., con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio, 3;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01951/2013, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del ministero della difesa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto del 27 aprile 2012, assunto ai sensi dal combinato disposto degli artt.26 lettera b) e 29 della legge n.599/1954 e in relazione a quanto disposto dall’art. 2187 del dlgs n.66/2010, il Ministero della Difesa disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità e il collocamento in congedo del Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica OMISSIS.

A seguito di tale provvedimento l’interessato con istanza del 4 giugno 2012 chiedeva il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del suindicato Ministero ai sensi della normativa vigente.

Non avendo ricevuto riscontro nei termini, l’interessato impugnava innanzi al Tar della Lombardia il silenzio- rifiuto formatosi in ordine alla predetta istanza e nelle more di detto giudizio l’Amministrazione adottava il provvedimento con cui la richiesta de qua era respinta sul rilievo che il transito nei ruoli funzionali del personale civile è possibile unicamente per il personale militare che si trova in costanza di rapporto, senza che di tale beneficio potesse usufruire il militare che, come il ricorrente, viene posto in congedo per inidoneità fisica.

Il Maresciallo OMISSIS impugnava tale provvedimento con atto di motivi aggiunti, denunciandone la illegittimità sotto vari profili e il gravame era respinto dal Tar con sentenza n.1951/13.

Il predetto sottufficiale ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi:

eccesso di potere per travisamento del presupposto; contraddittorietà; difetto di motivazione a carico della impugnata sentenza.

L’Amministrazione ha omesso di provvedere alla valutazione delle condizioni fisiche dell’appellante e tali accertamenti dovevano essere svolti prima del periodo massimo di comporto concesso dall’ordinamento, il tutto in violazione delle direttive che impongono l’obbligo degli accertamenti sanitari in questione e senza che si possa ricondurre in capo al dipendente quale che sia responsabilità. Inoltre mentre il militare fatto oggetto di riforma può chiedere ed ottenere il transito nei ruoli civili, altrettanto non è concesso a chi ha solo superato il periodo massimo di convalescenza in relazione eventualmente ad infermità meno invalidanti di quelle poste a base del giudizio di riforma. Il Tar d’altra parte ha omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine alle sue statuizioni né ha tenuto conto di quanto statuito in analogo caso dal Tar Basilicata con sentenza fatta presente dal ricorrente e qui pure richiamata.

travisamento del fatto: nessuna Commissione Medica Ospedaliera ha mai dichiarato esplicitamente non idoneo l’appellante e risulta perciò non veritiera l’affermazione del primo giudice secondo cui : “la commissione medica lo aveva a suo tempo visitato dichiarandolo non idoneo al servizio militare”. In ogni caso il giudicante non ha espresso alcuna ragione per la quale ha ritenuto non applicabile al caso di specie le osservazioni contenute nelle pronuncia giurisdizionale del giudice amministrativo lucano resa su caso analogo;

erroneità della sentenza impugnata sotto altro aspetto: il Tar adito ha affermato che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento in ordine alla idoneità all’impiego civile del ricorrente, ma tale affermazione è contraddetta dal fatto che per l’ analogo caso esaminato dal Tar Basilicata era stato sancito l’obbligo dell’accertamento in parola a carico dell’Amministrazione procedente.

Parte appellante conclude con la richiesta del riconoscimento in suo favore delle spese, onorari e diritti di causa , tenuto conto che l’Amministrazione, “omissiva dei propri doveri”, ha indotto con il proprio comportamento il Sig. Ferrario ad adire la magistratura amministrativa per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Ministero della Difesa.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Col primo mezzo di gravame viene in rilievo la questione nodale della controversia all’esame e cioè la sussistenza o meno in capo all’appellante del requisito per poter chiedere il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa .

Le doglianze dedotte, come esposte in fatto, si rivelano quanto ai profili di diritto sostanziale infondate e sotto un aspetto processuale inammissibili.

La legge 28 luglio 1999 n.266 ha previsto all’art.14 comma 5 la possibilità per il personale delle Forze Armate, (incluso quello dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) giudicato inidoneo al servizio militare permanente per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, di transitare nelle corrispondenti qualifiche del personale civile dei rispettivi Ministeri

Quindi il D.I.18 aprile 2002 , attuativo delle disposizioni legislative sopra indicate ha disposto che il personale delle Forze Armate giudicato non idoneo per le lesioni suindicate transita, a domanda , nelle aree funzionali del Ministero della Difesa.

La normativa appena citata ha quindi individuato i soggetti destinatari della possibilità di chiedere il transito all’impiego civile, configurati esattamente nei militari che per sopravvenute infermità invalidanti sono giudicati dai competenti organi medico-legali non più idonei al servizio militare e fermo restando che la infermità riscontrata sia compatibile con l’impiego civile.

Ebbene la condizione di fatto e di diritto contemplata come presupposto per poter usufruire del beneficio in parola non è posseduta dal maresciallo OMISSIS che, (circostanza pacifica in causa ) è stato posto in congedo e fatto cessare dal servizio militare permanente ad altro titolo e precisamente per aver superato il periodo massimo di aspettativa per malattia fruibile nel quinquennio, ai sensi dell’art. 26 e 29 della legge n. 599/1954 tenuto conto di quanto altresì disposto dall’art. 2187 del dlgs 15 marzo 2010 n.66 ( testo unico sull’ordinamento militare ).

Ancorchè correlata a motivi di infermità, è innegabile che la situazione sussumibile in capo al OMISSIS sia diversa dallo status di chi in costanza di servizio è stato dichiarato non più idoneo, laddove solo quest’ultima condizione è stata ritenuta dal legislatore meritevole della possibilità di transito nell’impiego civile, attuabile altresì una volta accertata la compatibilità della sofferta infermità col nuovo, diverso rapporto di servizio.

In altri termini, nella specie non si rinviene il caso della dispensa dal servizio per chi sino all’accertamento medico-legale ricopriva ancora la veste di militare in spe, versandosi invece nell’ipotesi del superamento del periodo massimo di comporto, situazione cui consegue automaticamente la messa in congedo.

Se così è, appare evidente che non può configuarsi per l’appellante il presupposto previsto dalla legge per poter chiedere il transito de quo, atteso che il OMISSIS era già stato collocato al di fuori dal servizio permanente per un titolo diverso da quello contemplato dalla normativa sopra riportata (l’essere intervenuta una causa invalidante in costanza di servizio).

A ben vedere poi le censure dedotte appaiono inconferenti rispetto all’oggetto della controversia all’esame

Invero parte appellante lamenta il comportamento omissivo dell’Amministrazione che non avrebbe tempestivamente sottoposto il militare agli opportuni accertamenti sanitari al fine di far cessare la situazione di aspettativa poi sfociata nella messa in congedo, ma quelle dedotte sono doglianze che vanno a riguardare unicamente determinazioni fatte oggetto di un apposito provvedimento, il decreto ministeriale del 27 aprile 2012 recante il collocamento in congedo del sottufficiale, che costituisce l’antecedente logico-cronologico del silenzio e del diniego fatti registrare dal Ministero della Difesa sulla richiesta di transito al servizio civile, laddove solo questi ultimi sono oggetto del giudizio in trattazione , come sottoposto sia al giudice di primo grado che a questo giudicante.

Si duole poi l’appellante di una sorta di disparità di trattamento, posto che ai militari destinatari di provvedimenti di riforma dal servizio militare per inidoneità allo stesso sarebbe possibile richiedere il transito ai ruoli del servizio civile e tale diversificato trattamento sarebbe ingiustificato ed illogico.

Il vizio dedotto però è inconfigurabile venendo in rilievo situazioni per nulla omologhe dacchè aventi caratteristiche affatto diverse e comunque legate a specifiche scelte effettuate a monte dal legislatore oltreché applicabili dall’Amministrazione in maniera vincolata una volta verificatisi i presupposti di legge.

Quanto alle censure dedotte col secondo e terzo mezzo d’appello, le stesse sono inammissibili.

Il primo gruppo di doglianze attiene al presupposto decreto di collocamento in congedo, qui non fatto oggetto di formale contestazione giudiziale e che comunque viene in rilievo solo indirettamente.

Quanto poi al dedotto difetto di motivazione, con specifico riferimento al mancato richiamo da parte del Tar alle osservazioni contenute in una sentenza del giudice amministrativo della Basilicata, le doglianze sono del tutto improponibili, giacchè:

in generale con il decisum qui appellato il TAR ha dato ampia contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto infondata la pretesa fatta valere dal ricorrente;

non v’era alcun onere né alcun bisogno per il primo giudice di fare riferimento al precedente giurisprudenziale fatto presente dal ricorrente, stante la piena autonomia decisionale dell’organo giurisdizionale adito;

c) in ogni caso le osservazioni recate dalla sentenza citata a sostegno dall’allora ricorrente non si rivelano decisive ai fini della disamina e soluzione della questione sollevata , attenendo al precedente, diverso momento amministrativo costituito dall’onere dell’Amministrazione di sottoporre a visita medico-legale il militare in aspettativa per infermità.

Non appaiono infine accoglibili le critiche rivolte avverso la parte della sentenza che ha condannato il sig. OMISSIS al pagamento delle spese del relativo giudizio.

Invero, del tutto corretta appare la decisione del giudice in questa parte, laddove ha ritenuto di applicare la regola secondo cui la condanna alle spese di causa segue alla soccombenza e tenuto altresì conto che alcun comportamento omissivo è stato rilevato dal Tar a carico dell’Amministrazione militare procedente.
Conclusivamente, l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2015


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

sentenza del 2010.
------------------------------------------------
1) - ha collocato il ricorrente in aspettativa per infermità per la durata di giorni 23;

2) - ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per avere superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;

3) - giudizio espresso il 6 ottobre 2008 dalla I Sezione del Dipartimento Militare di Medicina legale Tipo A Padova e del relativo verbale, nella parte in cui dichiarano la permanente non idoneità del ricorrente al servizio di Istituto;

4) - nei successivi motivi aggiunti il ricorrente contesta, in buona sostanza, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio, come effettuato dall’Amministrazione;

IL TAR LAZIO precisa:

5) - CONSIDERATO che dall’esame di tale documentazione si evince che il ricorrente, sia nel periodo dall’8 ottobre al 3 novembre 2005 così come nel successivo periodo dal 26 febbraio al 27 marzo 2008,
- ) - non risultava in aspettativa
- ) - ma “a disposizione degli organi sanitari”,
- ) - per cui tali periodi non potevano essere computati nell’ambito dei periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio, con la conseguenza che l’Amministrazione ha errato nel ritenerli invece computabili;

6) - CONSIDERATO, pertanto, che tale illegittimo computo riverbera i suoi effetti negativi nell’impugnato decreto di dispensa dal servizio militare, il quale, infatti, si fonda sullo sforamento di un solo giorno del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio pari a 730 giorni;

N.B.: rileggi il punto n. 5 sopra.

Per chi serve, può leggere il tutto qui sotto.
------------------------------------------------------------------------

SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201000930 -


N. 00930/2010 REG.SEN.
N. 11707/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 11707 del 2008, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione n. 274/4 di protocollo del 24 settembre 2008 con la quale il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” ha collocato il ricorrente in aspettativa per infermità per la durata di giorni 23, dal 2 settembre 2008 al 24 settembre 2008;
- della determinazione n. 274/5 di protocollo del 25 settembre 2008 con la quale il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per avere superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;
- del giudizio espresso il 6 ottobre 2008 dalla I Sezione del Dipartimento Militare di Medicina legale Tipo A Padova e del relativo verbale MOD ML/S N ACM008 6183, nella parte in cui dichiarano la permanente non idoneità del ricorrente al servizio di Istituto; di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Domenico Landi e udito l’avv.to Giorgio Carta per parte ricorrente;
Dato avviso ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe, tra cui spicca la determinazione n. 274/5 del 25 settembre 2008 con la quale il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” ha dispensato il ricorrente dal servizio militare per aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio;

CONSIDERATO che con le censure dedotte nel ricorso introduttivo ed ulteriormente sviluppate nei successivi motivi aggiunti il ricorrente contesta, in buona sostanza, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio, come effettuato dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che, in esecuzione delle ordinanze istruttorie disposte da questa Sezione, l’Amministrazione ha depositato in atti documentazione relativa ai periodi ricomprendenti le assenze dal servizio del ricorrente che vanno dall’ 8 ottobre – 3 novembre 2005 e dal 26 febbraio – 27 marzo 2008;

CONSIDERATO che dall’esame di tale documentazione si evince che il ricorrente, sia nel periodo dall’8 ottobre al 3 novembre 2005 così come nel successivo periodo dal 26 febbraio al 27 marzo 2008, non risultava in aspettativa ma “a disposizione degli organi sanitari”, per cui tali periodi non potevano essere computati nell’ambito dei periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio, con la conseguenza che l’Amministrazione ha errato nel ritenerli invece computabili;

CONSIDERATO, pertanto, che tale illegittimo computo riverbera i suoi effetti negativi nell’impugnato decreto di dispensa dal servizio militare, il quale, infatti, si fonda sullo sforamento di un solo giorno del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio pari a 730 giorni;

RITENUTO che il ricorso sotto questo aspetto si rileva fondato, il che comporta il conseguente annullamento degli atti impugnati, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010
Contareddu

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da Contareddu »

Dopo aver letto e letto, a questo punto uno sfogo anche x me. Ho subito un intervento di ernia L$-L5 nel 2010 con asportazione della stessa. Nel 2012 altro intervento di esportazione di ernia discale e mi hanno messo 6 viti per bloccaggio colonna L4-L5- S1. Faccio domanda x il riconoscimento e alla CMOI di Milano mi dicono: non possiamo riformarti xche hai in corso una domanda di riconoscimento. Ok dico, dopo 4 mesi viene riconosciuta da Roma e ascritta tabella A cat. & con riconoscimento privileggiata x anni 4 ecc. idoneo paezialmente e ho dovuto rientrare in servizio nonostante la mia salute era da stare a casa. Sono rientrato con 540 giorni nel quinquennio. Adesso dopo alcuni mesi ho continuato a stare a casa xche il mio stato di salute e ancora stabile dolori forti alla schiena che non sai mai se stare seduto o in piedi. Alla data di oggi vado a milano Infermeria e il medico di turno mi dice: " LEI STA RISCHIANDO DI SUPERARE I 730 ED ESSERE MANDATO VIA SENZA PENSIONE". Gli chiedo ma ha visto la mia cartella? Sa che patologia soffro? Risposta domani alla CMO xche oggi ha i c alzoncini e non puo entrare!!!!!!! "" (Se vedevate il Medico donna com'era vestita be io a confronto ero un figo nonostante la mia eta) be lasciamo perdere. nel viaggio di ritorno sento al telefono un collega che ha subito il mio stesso intervento UGUALE IN TUTTO, Struttura, chirurgo, e stabilizzazione della colonna L4-L5-S1, con la differenza che lui non ha fatto la prima come me e non ha preso un'infezione in salaoperatoria che ha peggiorato le cose e ho subito un terzo intervento. Bene il mio collega anzi ex collega e stato riformato dopo 7 mesi dall'intervento (forse perche si e presentato in infermeria e poi CMO (parliamo di Milano) con il chiurgo che ha spiegato dettagliattamente la patologia) e anche lui aveva fatto la domanda di riconoscimento (ancora non gli hanno risposto). bene scusate lo sfogo ma non vi sembra anche a voi che mi stanno prendendo per il xxxxxxx? E poi se supero questi 730 di xxxxxx x quale motivo il dottore mi vuole spaventare (cosa che non gli e riuscita) dicendomi che non mi danno la pensione. Gli ho detto maggiore io ho raggiunto i requisiti (40 e 3 mesi al 15 Marzo u.s.) e Agosto anno prossimo me ne vado) quindi non dica fesserie se io supero i 730 gg andro via con la pensione. Poi vedranno loro domani cosa vogliono fare a questo punto poco mi importa tanto oramai manca poco. Scusatemi e buona serata a tutti
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da gino59 »

Contareddu ha scritto:Dopo aver letto e letto, a questo punto uno sfogo anche x me. Ho subito un intervento di ernia L$-L5 nel 2010 con asportazione della stessa. Nel 2012 altro intervento di esportazione di ernia discale e mi hanno messo 6 viti per bloccaggio colonna L4-L5- S1. Faccio domanda x il riconoscimento e alla CMOI di Milano mi dicono: non possiamo riformarti xche hai in corso una domanda di riconoscimento. Ok dico, dopo 4 mesi viene riconosciuta da Roma e ascritta tabella A cat. & con riconoscimento privileggiata x anni 4 ecc. idoneo paezialmente e ho dovuto rientrare in servizio nonostante la mia salute era da stare a casa. Sono rientrato con 540 giorni nel quinquennio. Adesso dopo alcuni mesi ho continuato a stare a casa xche il mio stato di salute e ancora stabile dolori forti alla schiena che non sai mai se stare seduto o in piedi. Alla data di oggi vado a milano Infermeria e il medico di turno mi dice: " LEI STA RISCHIANDO DI SUPERARE I 730 ED ESSERE MANDATO VIA SENZA PENSIONE". Gli chiedo ma ha visto la mia cartella? Sa che patologia soffro? Risposta domani alla CMO xche oggi ha i c alzoncini e non puo entrare!!!!!!! "" (Se vedevate il Medico donna com'era vestita be io a confronto ero un figo nonostante la mia eta) be lasciamo perdere. nel viaggio di ritorno sento al telefono un collega che ha subito il mio stesso intervento UGUALE IN TUTTO, Struttura, chirurgo, e stabilizzazione della colonna L4-L5-S1, con la differenza che lui non ha fatto la prima come me e non ha preso un'infezione in salaoperatoria che ha peggiorato le cose e ho subito un terzo intervento. Bene il mio collega anzi ex collega e stato riformato dopo 7 mesi dall'intervento (forse perche si e presentato in infermeria e poi CMO (parliamo di Milano) con il chiurgo che ha spiegato dettagliattamente la patologia) e anche lui aveva fatto la domanda di riconoscimento (ancora non gli hanno risposto). bene scusate lo sfogo ma non vi sembra anche a voi che mi stanno prendendo per il xxxxxxx? E poi se supero questi 730 di xxxxxx x quale motivo il dottore mi vuole spaventare (cosa che non gli e riuscita) dicendomi che non mi danno la pensione. Gli ho detto maggiore io ho raggiunto i requisiti (40 e 3 mesi al 15 Marzo u.s.) e Agosto anno prossimo me ne vado) quindi non dica fesserie se io supero i 730 gg andro via con la pensione. Poi vedranno loro domani cosa vogliono fare a questo punto poco mi importa tanto oramai manca poco. Scusatemi e buona serata a tutti
=========================================
Di xxxxxxxx convinti di essere "REALIZZATI" c'è ne sono...forse ancora tanti...!!!
Coraggio e auguri per il tuo problema e alla prossima,al maggiore potrai dire che,magari malconcio
vai in pensione,invece lui non si sa se ci arriva.-In bocca a lupo
Contareddu

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da Contareddu »

Ciao Gino effettivamentee come dici tu ma povera Italia x forza va male: Lunedi ero convintissimo di rientrare invece, il Magg. dice torna domani Martedi. Ieri mattina mi sono fatto i miei soliti 120 solo andata e colmo dei colmi oggi non visitiamo torni lunedi 22 x visita ortopedica e il 24 definizione. Qui qualcosa non quadra!!!!!! portiamo pazienza ancora un annetto poi nstacco la spina x sempre, basta contatti con persone incompetenti. Ciao a presto
ps: appena finito vi mandero il risultato finale del 24 Giugno ciao
Emanuela27

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da Emanuela27 »

Sig. Contareddu
se superera' i 730 gg andra' in pensione, senza ombra di dubbio, forse con questa patologia (ne soffro anche io) è la soluzione migliore. Ma è una libera scelta, in ogni caso lei ha piu' soluzioni. Può anche, alla prossima convocazione in CMO, avvalersi di un medico legale che la accompagni e tentare la riforma assoluta con certificazione recentissima. Altrimenti dovrà rientrare in servizio, se come dice, vuole arrivare ad agosto 2016. Veda bene ciò che desidera.
Le porgo sinceri auguri per la sua salute.
Cordialità.

Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Contareddu

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da Contareddu »

Ok ci siamo, dopo aver chiesto l'idoneità il 24 idoneo. Arrabbiato non x l'idoneità ma xche mi hanno fatto fare 4 viaggi a Milano inutili quando al 9 ho chiesto l'idoneità. la cosa cmq che mi stupisce sempre di più e che ancora una volta il medico che timosserva non conosce la mia patologia come quelle degli altri pazienti. veramente poco professionali, poco umani, e le visite sono molto superflue. Dal medico ortopedico visita di 30 secondi. Mi ha chiesto come stavo e in base alla mia risposta e al suo controllo (mi ha alzato le gambe e basta) ha fatto la prognosi. Va bene così come diceva qualcuno io ad Agosto faccio domanda e 1 Ago 2016 me ne vado. Il duttur non sa se ci va ma non sa se ci arriva. Buona serata a tutti e tante belle cose.
Avatar utente
salvo24
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 344
Iscritto il: sab gen 26, 2013 11:26 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da salvo24 »

Buongiorno a tutti, mi aggancio a questo tema.
Qualche giorno fa sono stato alla cmo di milano e parlando con un collega mi ha incaricato di mettere a conoscenza gli amici del forum su quanto e`accaduto a lui. E come comportarsi in caso la cmo continui a dare giorni oltre i 730 nel quinquennio
Lui ha presentato istanza direttamente al c/te regionale gdf una volta passati i 730 giorni, il resto lo vedete sulla richiesta.
Salvo24
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO.

Per accorciare la lunghezza ho fatto alcuni OMISSIS
----------------------------------------------------------------------
1) - Rilevato quanto sopra, il Collegio osserva che se, come implicitamente assume l’Amministrazione, il raggiungimento del limite massimo del periodo fruibile per aspettativa si fosse verificato durante il periodo di congedo per inidoneità permanente, cui il ricorrente è stato collocato previo accertamento sanitario, troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 29 della legge 599/1954 – applicabile ratione temporis – laddove prevede che il sottufficiale che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa cessa dal servizio permanente.

2) - Se dunque il superamento del periodo massimo di aspettativa si fosse determinato mentre il ricorrente era ancora in una situazione di inidoneità fisica, per come accertato dalla Commissione Medica con verbale del 10 marzo 2009 (con prognosi di 150 giorni, scadente quindi il 6 agosto 2009), non sarebbe stato necessario sottoporre ad accertamento medico il dipendente.

3) - Dirimente, sarebbe, sul punto l’approdo della giurisprudenza che il Collegio condivide secondo cui il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicchè l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge, derivante dal compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute (Consiglio di Stato sez. IV 28 novembre 2012 n. 6030; idem 18 gennaio 2011 n. 354; idem 22 ottobre 2010 n. 7621).

4) - L’accertamento circa l’idoneità del militare non è infatti il presupposto del provvedimento di cessazione dal servizio, ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/1954, sopra richiamato, della sua collocazione in congedo nella quota riserva o in congedo assoluto. Di tale aspetto si tratterà infra.

5) - In sostanza non si ha alcuna certezza, sotto il profilo giuridico, del computo dei giorni di aspettativa fruiti alla data del 20 luglio 2009, termine di decorrenza della disposta cessazione dal servizio, nonché del corretto scomputo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente.

6) - Invero l’art. 29 della legge n. 599/1954 dispone che, a seguito della cessazione dal servizio, il militare sia “collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità”.

7) - La disposizione presuppone che, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto, il militare sia sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio.

Per la complessa vicenda vi invito ha leggere il tutto qui sotto, poiché la sentenza chiarisce alcuni elementi.

N.B.: in caso di commenti, evitate di copiare la sentenza per non impegnare spazi inutili.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201501483, - Public 2015-06-29 -


N. 01483/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Enzo Maniero, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Fontana, n.18;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, n.1;

per l'annullamento
quanto al ricorso principale:

- della comunicazione OMISSIS;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del foglio OMISSIS;
- dei Decreti dirigenziali OMISSIS.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, nella sua qualità di sottufficiale dell'Aeronautica Militare, nel luglio del 2004 veniva comandato a svolgere il proprio servizio presso il Teleposto metereologico di OMISSIS, con l'incarico di sottufficiale osservatore metereologico addetto al teleposto e, in attesa dell'effettiva presa di servizio, veniva distaccato in regime di missione forfettaria presso il …. stormo dell'Aeronautica Militare di OMISSIS, ove rimaneva fino al settembre 2004.

A partire dal luglio 2004 il ricorrente iniziava a soffrire di OMISSIS. Sottoposto a visite specialistiche veniva dichiarato affetto da OMISSIS dalla Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, senza che tuttavia venisse diagnosticata un’inidoneità parziale o totale alla mansione.

In ragione di tale diagnosi il ricorrente, con istanze in data 9 maggio 2008, 5 giugno 2008, 9 luglio 2008, 26 agosto 2008, 8 settembre 2008, 11 e 12 marzo 2009 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.

Con nota del 3 febbraio 2009 l'Amministrazione militare comunicava al ricorrente che OMISSIS.

Indi con nota del 23 febbraio 2009 l’Amministrazione richiedeva al Dipartimento Militare di Medicina Legale l’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del ricorrente, dando atto, ai fini del computo del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, OMISSIS.

In data 10 marzo 2009 la Commissione Medica Ospedaliera riteneva il ricorrente non idoneo temporaneamente al servizio permanente per 150 giorni (OMISSIS) e conseguentemente veniva collocato in congedo fino al 9 agosto 2009.

Scaduto il congedo il ricorrente non riprendeva il servizio. Quindi il Centro Meteorologico Regionale di Milano disponeva, in data 12 agosto 2009, l’invio a visita con urgenza presso la CMO di Baggio. Il ricorrente non si presentava inviando un certificato medico.

Successivamente il ricorrente veniva convocato per il giorno 5 ottobre 2009 presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per essere sottoposto a visita ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrategli, ma l’interessato non si presentava.

Riconvocato per il successivo 4 novembre 2009, presentava in ritardo la certificazione attestante la sopravvenuta impossibilità di sottoporsi a visita medica.

Convocato per la terza volta per il giorno 2 dicembre 2009, il ricorrente, senza addurre alcuna giustificazione, non si presentava.

Quindi la Commissione Medica, preso atto della mancata presentazione del ricorrente alle visite, restituiva gli atti all'Amministrazione di appartenenza (cfr. verbale del 2 dicembre 2009).

Con dispaccio del 9 dicembre 2009 l'Amministrazione comunicava che il sottufficiale, giudicato con il verbale del 10 marzo 2009 n... temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per giorni 150, "sotto la data del 21 luglio 2009 ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibili in un quinquennio. Pertanto in relazione all'intervenuto giudizio medico legale il maresciallo cessa dal servizio permanente e sotto la data del 21 luglio 2009 deve essere considerato collocato in congedo nella categoria riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, 26 lettera B. e 29 della legge 599 del 1954". Veniva altresì comunicato che il sottufficiale per il periodo della durata di giorni 616 dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009 doveva essere considerato collocato in aspettativa per infermità che, allo stato degli atti, risultava non dipendente da causa di servizio.

L’interessato, con il ricorso indicato in epigrafe, impugnava tale provvedimento chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa resistendo al ricorso e insistendo per il suo rigetto.
Con ordinanza n. 301 del 1° aprile 2010 il Tar respingeva la domanda cautelare.

Successivamente con provvedimento n. … dell’8 marzo 2011 il Direttore della 5^ Divisione disponeva il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 616 dal 1 novembre 2007 al 20 luglio 2009 nonché la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo, categoria riserva, essendo alla data del 21 luglio 2009 ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato.

Con successivo provvedimento n. … del 18 maggio 2012 il Direttore della 5^ Divisione, considerato che successivamente al precedente decreto, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano in data 26 marzo 2012 aveva integrato il giudizio medico legale emesso in data 10 marzo 2009 relativamente alla categoria del congedo, in cui collocare l'interessato, rettificava il decreto n. …/2011 disponendo che l'interessato dovesse considerarsi collocato in congedo assoluto.

Di tali provvedimenti l’interessato veniva reso edotto con comunicazione del 22 novembre 2012,
consegnata in data 24 luglio 2013.

Tali provvedimenti venivano gravati con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 8 novembre 2013 e depositato il 3 dicembre 2013.

Con ordinanza n. 1395 del 19 dicembre 2013 il Tar respingeva la domanda cautelare.

A seguito dell’udienza pubblica del 3 giugno 2014 il Tribunale disponeva istruttoria ordinando all’Amministrazione la produzione della seguente documentazione:

- OMISSIS.

L’Amministrazione ottemperava all’ordine istruttorio.

All’udienza pubblica del 30 aprile 2015 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il maresciallo OMISSIS ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione militare di appartenenza ha disposto il suo collocamento in congedo, categoria riserva, per superamento di un periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato:
- OMISSIS;
- OMISSIS.

Il gravame principale è affidato ad un unico motivo di ricorso, genericamente rubricato “violazione e falsa applicazione della legge”, in relazione al quale il Collegio ritiene di poter enucleare le seguenti censure:

1) a seguito del giudizio di non idoneità temporanea da parte della Commissione Medica, OMISSIS, l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di riconvocare il dipendente per accertare se lo stesso avesse riacquisito la propria idoneità al servizio, cosa che non sarebbe avvenuta;

2) ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.p.r. 163 del 2002 il periodo di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non sarebbe computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsti dalle leggi che regolano il ruolo del servizio permanente;

3) il collocamento in congedo a carico del ricorrente avrebbe potuto essere assunto solo a seguito di un intervenuto giudizio medico legale che avesse riconosciuto insussistente la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ovvero avesse accertato la permanente inidoneità totale del ricorrente al servizio militare: nessuna di tali condizioni ricorrerebbe nel caso di specie;

4) il pregresso periodo di aspettativa sarebbe iniziato non come malattia ma come originato da OMISSIS. Inteso come tale non avrebbe dovuto essere computato nel periodo massimo di comporto fruibile nel quinquennio.

Con il ricorso per motivi aggiunti vengono dedotte le censure, anch’esse non rubricate ma solo “numerate”, alcune delle quali costituiscono meri ampliamenti argomentativi dei motivi già dedotti, che il Collegio di seguito sintetizza:

1) sarebbe erroneo il calcolo effettuato dei giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio che ha determinato l'avvenuto superamento del periodo massimo di comporto: a supporto di tale censura il ricorrente evidenzia la contraddittorietà tra gli atti dell’Amministrazione (in particolare tra la comunicazione del 3 febbraio 2009 indirizzata all’interessato, la nota del 9 ottobre 2009 del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica e la nota del 10 novembre del medesimo Centro) circa la decorrenza del collocamento in congedo, nonché la circostanza che con atto dispositivo … del 21 ottobre 2009 sono stati annullati i dispositivi nn. …….., con i quali il ricorrente era stato posto in aspettativa, senza che gli stessi siano stati sostituiti da un ulteriore provvedimento;

- il collocamento in congedo nella categoria riserva assoluta avrebbe dovuto essere effettuata in relazione alla patologia dalla quale risulta essere affetto l'interessato. A tal fine il ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto ad apposito accertamento medico. In realtà l’unica visita cui lo stesso è stato sottoposto sarebbe quella del 10 marzo 2009 a seguito della quale il dipendente è stato dichiarato (solamente) temporaneamente inidoneo al servizio militare incondizionato con una prognosi di 150 giorni;

- il decreto n. …/2011 dimostrerebbe l'erroneità dell'atto del 29 dicembre 2009, laddove dispone il collocamento in aspettativa per infermità del ricorrente dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009;

- il conteggio effettuato circa i giorni di aspettativa fruiti sarebbe comunque errato, sia in quanto non sarebbero state concesse al ricorrente le licenze previste prima del collocamento in aspettativa sia perché avrebbero dovuto essere scomputati i giorni in cui il ricorrente è stato a disposizione della CMO.

Si impone una trattazione congiunta delle questioni poste, in quanto intimamente connesse.

Preliminarmente vanno precisate alcune circostanze in punto di fatto, dalle quali trarre le necessarie conseguenze in punto di diritto.

Il procedimento volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente si è concluso con la restituzione della pratica, da parte della Commissione Medica Ospedaliera (cfr. verbale del 2 dicembre 2009, prodotto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato), all’Amministrazione di appartenenza, non essendosi l’interessato presentato alle visite cui è stato convocato in tre occasioni, in applicazione dell’art. 6 comma 11 del DPR n. 461/2001, nella formulazione all’epoca vigente. Avverso tale esito non risulta che il dipendente abbia presentato ricorso.

Da tale circostanze devono trarsi due ordini di conseguenze. Innanzi tutto sono da considerare inammissibili, in questa sede, le argomentazioni volte a censurare il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente. Il relativo procedimento si è concluso, nella sostanza, in senso negativo, per le ragioni sopra ricordate, senza che il ricorrente ne abbia tempestivamente contestato l’esito.

In secondo luogo, e sotto altro profilo, non può trovare applicazione l'art. 13 comma 2 del d.p.r. 163 del 2002, in base al quale il periodo di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del limite massimo. Nel caso di specie, come appena precisato, non sussiste alcun accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del dipendente.

Rilevato quanto sopra, il Collegio osserva che se, come implicitamente assume l’Amministrazione, il raggiungimento del limite massimo del periodo fruibile per aspettativa si fosse verificato durante il periodo di congedo per inidoneità permanente, cui il ricorrente è stato collocato previo accertamento sanitario, troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 29 della legge 599/1954 – applicabile ratione temporis – laddove prevede che il sottufficiale che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa cessa dal servizio permanente.

Se dunque il superamento del periodo massimo di aspettativa si fosse determinato mentre il ricorrente era ancora in una situazione di inidoneità fisica, per come accertato dalla Commissione Medica con verbale del 10 marzo 2009 (con prognosi di 150 giorni, scadente quindi il 6 agosto 2009), non sarebbe stato necessario sottoporre ad accertamento medico il dipendente.

Dirimente, sarebbe, sul punto l’approdo della giurisprudenza che il Collegio condivide secondo cui il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicchè l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge, derivante dal compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute (Consiglio di Stato sez. IV 28 novembre 2012 n. 6030; idem 18 gennaio 2011 n. 354; idem 22 ottobre 2010 n. 7621).

L’accertamento circa l’idoneità del militare non è infatti il presupposto del provvedimento di cessazione dal servizio, ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/1954, sopra richiamato, della sua collocazione in congedo nella quota riserva o in congedo assoluto. Di tale aspetto si tratterà infra.

Tuttavia nel caso di specie va rilevato che con atto dispositivo n. 132 del 21 ottobre 2009 sono stati annullati i dispositivi nn. ………, con i quali il ricorrente era stato posto in aspettativa. L’atto dispositivo n. 132/2009 non reca alcuna motivazione circa la determinazione di annullamento.

Al momento di assunzione del dispaccio del 9 dicembre 2009 pertanto non sussisteva il presupposto giuridico ai fini del computo dei periodi di aspettativa fruiti. In altri termini alla data di assunzione del dispaccio, con il quale è stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente, non sussisteva il necessario provvedimento prodromico con funzione accertativa dei giorni di aspettativa già fruiti, non potendosi comprendere se, effettivamente, alla data del 20 luglio 2009 fosse già stato maturato il periodo massimo fruibile.

Non può sopperire l’assenza di tale provvedimento il prospetto allegato alla nota prot. 10938 del 10 novembre 2009, che non può che avere valenza meramente ricognitiva e che presuppone l’esistenza di atti dispositivi di collocamento in aspettativa, in realtà inesistenti, per quanto sopra rilevato.

In sostanza non si ha alcuna certezza, sotto il profilo giuridico, del computo dei giorni di aspettativa fruiti alla data del 20 luglio 2009, termine di decorrenza della disposta cessazione dal servizio, nonché del corretto scomputo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente.

Quanto rilevato risulta confermato dalla circostanza che con il provvedimento n. 608/2011 (si veda l’art. 1 del “decretato”), impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, si è disposto, evidentemente “ora per allora”, il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente dallo stato di servizio per la durata di giorni 616 dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009.

Va aggiunto che, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa Amministrazione, il conteggio dei giorni di aspettativa è stato diverse volte modificato:

- nella comunicazione del 3 febbraio 2009, indirizzata al ricorrente, l’Amministrazione ha indicato, alla medesima data, la fruizioni di giorni 449 di aspettativa per infermità, indicando altresì un totale di giorni 571 nel quinquennio;

- nella richiesta di accertamenti medico-legali delle condizioni di idoneità al servizio indirizzata al Dipartimento di Medicina Legale in data 23 febbraio 2009 l’Amministrazione ha indicato, alla medesima data, la fruizione di 558 giorni complessivi;

- nella nota del 9 ottobre 2009 del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica viene indicata la data del 13 luglio 2009 quale superamento del periodo massimo di aspettativa;

- nella successiva nota del 10 novembre 2009 viene invece indicata la data del 20 luglio 2009.

Tale diffusa imprecisione circa i giorni di aspettativa fruiti nonché l’inesistenza di un atto dispositivo, sostitutivo dei precedenti annullati con l’atto n. 132 del 21 ottobre 2009, che disponga il collocamento in aspettativa per ben 616 giorni, determinano l’assoluta incertezza circa il presupposto legittimante la cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/1954, ovvero il superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nonché la relativa decorrenza.

Per le ragioni che precedono il ricorso merita accoglimento e per l’effetto va disposto l’annullamento del dispaccio del 9 dicembre 2009 e del decreto n. 608 dell’8 marzo 2011.

Tale annullamento è di per sé sufficiente ad incidere sulla legittimità anche del successivo decreto n. 1594 del 18 maggio 2012, essendo la rettifica con lo stesso operata limitata alla categoria di congedo in cui collocare il ricorrente.

Per completezza, anche ai fini conformativi della presente decisione, va aggiunto che il provvedimento n. 1594/2012 è comunque affetto da un autonomo vizio.

Invero l’art. 29 della legge n. 599/1954 dispone che, a seguito della cessazione dal servizio, il militare sia “collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità”.

La disposizione presuppone che, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto, il militare sia sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio.

La finalità della norma è del resto quella di consentire ancora un potenziale residuo impiego del militare cessato dal servizio permanente effettivo il quale, pur avendo perso i requisiti di idoneità specifici (che devono essere assicurati in costanza di servizio) può essere collocato nella riserva, ossia in un contingente speciale della forza armata chiamato ad operare in condizioni particolari, ex art. 888 del codice di ordinamento militare.

Al predetto fine la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 4 luglio 2011, ha richiesto all’Amministrazione “apposita certificazione rilasciata dal competente organo sanitario, che attesti l’idoneità del destinatario del provvedimento alla riserva”.

Tuttavia il ricorrente non è stato sottoposto ad accertamento sanitario in vista del suo collocamento in congedo assoluto o nella categoria riserva.

Risulta infatti che la Commissione Medica Ospedaliera, in data 26 marzo 2012, abbia espresso il giudizio - secondo il quale il ricorrente doveva essere collocato nella categoria del congedo assoluto - sulla scorta, esclusivamente, dei precedenti atti sanitari a disposizione, l’ultimo dei quali (quello di cui al verbale del 10 marzo 2009), risalente a tre anni prima, ha attestato esclusivamente una mera inidoneità temporanea con prognosi di 150 giorni.

Sotto tale profilo pertanto il provvedimento n. 1594 del 18 maggio 2012, nella parte in cui dispone il collocamento in congedo assoluto, non è supportato dal necessario presupposto costituito dall’accertamento sanitario all’uopo effettuato.

In conclusione, per i profili esaminati e assorbite le ulteriori censure, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto vanno annullati tutti i provvedimenti impugnati.

Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della non sempre chiara articolazione impugnatoria nonché dell’andamento complessivo della controversia, il Collegio ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015 e del giorno 17 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2015
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC,
-----------------------------

allego circolare del C.G.A. - SM - Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri n. 040004-9/M15-5 del 30/06/2010 ad Oggetto: "Emanazione provvedimenti di aspettativa. Articolo 39, comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2009, n.51" con annessa disposizione del Ministero della Difesa M_D/GMIL/II/6/1/2010/0060175 del 15/02/2010 - D.G.P.M.


N.B.: Allora occhio, poiché Il tutto riguarda l’art. 39/co. 4, del D.P.R. 51/2009 ( emolumenti, riduzioni stipendi e ripetibilità somme) ed in questo modo nessuno avrà dubbi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Tenuto conto che la circolare del C.G.A. CC. n. 040004-9/M15-5 del 30/04/2010 specifica che fa seguito alla lettera n. 13219-9/M-115-2 del 22 dicembre 2000, per completezza la voglio anche allegare, poiché, contiene le disposizioni dettate dal Ministero della Difesa in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.

Vedi/leggi e scarica PDF se d’interesse
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Il CdS Accoglie l'appello proposto dall'interessato, poiché, gli atti adottati dal M.D. sono illegittimi.

Finalmente una Buona notizia e una buona dritta per tutti.
------------------------------------------------------------------------

Ecco alcuni brani - anche abbreviati nello scritto - per velocizzare quanto accaduto.

1) - rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti.

2) - in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale …. del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo …..., in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.

3) - Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione ……. del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.

4) - Il Ministero della Difesa – D.G.P.M., II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto ….. del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della Riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al s.m.i., nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.

IL CdS precisa:

5) - ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) ….. ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;

b) in data 18 marzo 2011, ...,,,,,, la C.M.O. di Caserta ha espresso, ...…., giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;

c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo ….. ha presentato istanza di transito nel personale civile del M.D.;

d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del M.D., con decreto ….., notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;

e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (…..), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.

6) - Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.

7) - In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni: (N.B.: leggi direttamente in sentenza).

8) - Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.

9) - La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

10) - Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.

11) - Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti: (N.B.: leggi direttamente in sentenza)

12) - In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).

13) - Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

14) - Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

15) - Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201805343
- Public 2018-09-12 -


Pubblicato il 12/09/2018

N. 05343/2018 REG. PROV. COLL.
N. 02476/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2476 del 2013, proposto da:
Antonio L.., rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Coticelli, Alessandro Indipendente, con domicilio eletto presso lo studio Rita Chiara Furneri in Roma, via Paola Falconieri, n. 100;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 03581/2012, resa tra le parti, concernente il rigetto dell’istanza di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ed il risarcimento dei danni conseguenti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Angelo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In seguito ed in ragione del giudizio di non idoneità permanente al S.M.I. nell’Arma dei Carabinieri di cui al verbale n. 1073 del 18 marzo 2011 della C.M.O. di Caserta, il maresciallo L.. Antonio, in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, presentava domanda di transito nel personale civile del Ministero della Difesa.

1.1. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, con determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011, respingeva la domanda sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo, sin dal 19 dicembre 2010, a causa del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.

2. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania, il maresciallo L.. impugnava detta determinazione, chiedendone l’annullamento ed insistendo per l’accertamento del diritto al transito nel personale civile e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non.

3. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione, con decreto n. 1866 del 14 luglio 2011, notificata al ricorrente in data 26 marzo 2012, disponeva il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, sul presupposto che egli, a tale data, era ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011, essendo lo stesso stato giudicato dalla C.M.O. di Caserta permanentemente inabile al servizio militare.

4. Detto decreto veniva quindi impugnato dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, per chiederne l’annullamento.

2. Con sentenza n. 3581/2012, depositata il 25.07.2012, il T.a.r. per la Campania – Napoli, Sezione VI respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

3. Con ricorso in appello Antonio L.. ha impugnato detta sentenza, chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi, riportati sinteticamente:

I) error in iudicando – violazione degli artt. 905, 923, 929, 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 22680 del 2002 – eccesso di potere per violazione del procedimento e difetto di istruttoria;

II) error in iudicando – mancata rilevazione di eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso presupposto;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 1, 2, 3 del d.m. 18.04.2002 n. 22680, dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per falso presupposto;

IV) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittimità della determinazione di rigetto del transito;

V) danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla violazione dell’art. 905 del d.lgs. n. 66 del 2010;

VI) violazione della circolare n. 806 del 26 ottobre 2000, punto 7 lettera a), del Ministero della Difesa, eccesso di potere per violazione di procedimento.

3.1. L’appellante ha altresì riproposto integralmente i motivi di ricorso già formulati nel corso del primo grado di giudizio.

3.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, depositando in data 22 maggio 2018 memoria difensiva, con cui si è opposto all’appello e ne ha chiesto il rigetto.

3.3. In data 15 maggio 2018 il ricorrente depositava infine ulteriore memoria.

4. All’udienza del 5 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione del Collegio.

DIRITTO

5. Con un primo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 905 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che l’Amministrazione, alla stregua di tale disposto normativo, prima di disporre la cessazione del ricorrente dal servizio permanente, ed in particolare in un momento anteriore allo scadere del periodo massimo di aspettativa, avrebbe dovuto sottoporre lo stesso agli accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità al servizio.

5.1. Inoltre, con un’ulteriore censura avanzata dall’appellante nell’ambito del medesimo motivo, si sostiene che, una volta presentata domanda di transito nel personale civile, vi fosse l’obbligo per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 22680/2002, di sospendere l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato e di collocare in aspettativa il militare fino alla definizione del procedimento.

5.2. Il motivo è fondato.

5.3. Il Collegio rammenta che l’art. 1 del d.m. n. 22680 del 18 aprile 2002 prevede che il personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

Il successivo art. 2 dispone che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza.

Il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, quindi, è subordinato al realizzarsi delle seguenti condizioni: giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato; giudizio di idoneità all’ulteriore impiego; tempestiva presentazione della domanda da parte dell’interessato.

5.4. Ciò considerato, ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) il maresciallo ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 19 dicembre 2010;

b) in data 18 marzo 2011, con verbale n. 1073, la C.M.O. di Caserta ha espresso, in relazione al maresciallo, giudizio di non idoneità permanente al s.m.i. nell’Arma dei Carabinieri;

c) in data 29 marzo 2011 e 31 marzo 2011, il medesimo maresciallo ha presentato istanza di transito nel personale civile del Ministero della Difesa;

d) in data 14 luglio 2011 la competente D.G. del Ministero della Difesa, con decreto n. 1866, notificato al ricorrente in data 26 marzo 2012, ha disposto il collocamento del maresciallo in congedo, nella categoria della riserva, a far data dal 19 dicembre 2010, nonché il congedo assoluto a decorrere dal 18 marzo 2011;

e) quindi, con nota del 20 luglio 2011 (prot. n. 50660), l'amministrazione ha respinto l'istanza di transito nei ruoli civili dell'Amministrazione Militare.

5.5. Il Collegio, passando all’esame delle summenzionate censure, rileva in primo luogo che, sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo.

5.5.1. In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni:

a) art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010: “nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”;

b) art. 905, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010: “se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929”;

c) art. 929, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010: “il militare … cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando ….b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”;

d) circolare n. 806/2000, n. 6 lett. g): “l’invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare - in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio”.

5.5.2. Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa.

5.5.3. La ragione di tale esigenza è ancora più comprensibile se si considera che, laddove la visita medica dovesse intervenire, come avvenuto nel caso di specie, in un momento successivo alla scadenza, si renderebbe di fatto impraticabile la possibilità per il personale giudicato non idoneo - accordabile dalla medesima C.M.O. – di transitare, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Invero, l’intervento - seppur in un momento successivo - del provvedimento di collocamento in congedo con efficacia retroattiva alla data di superamento del detto termine, comporterebbe inevitabilmente il rigetto dell’istanza di transito a causa dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità.

5.5.4. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, infatti:

a) tale fattispecie rappresenta una particolare tipologia di trasferimento nell'ambito della stessa amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza del requisito dell'attualità del rapporto di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758);

b) il provvedimento di cessazione dal servizio presenterebbe natura interamente vincolata, e quindi portata meramente dichiarativa, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. Da ciò consegue l’ulteriore corollario che gli effetti del provvedimento di collocamento in congedo dovrebbero retroagire alla data dell’intervenuto superamento del biennio di aspettativa;

invero:

b.1) la legittima aspettativa del dipendente ad essere reimpiegato in altri ruoli dall’amministrazione di appartenenza ha consistenza di vero diritto soggettivo, che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854; id., Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598);

b.2) il diritto soggettivo del dipendente va dunque armonizzato con il riconosciuto carattere dichiarativo del provvedimento di dispensa dal servizio, adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, al quale la giurisprudenza ascrive effetti ex tunc, decorrenti cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5705).

5.6. In ragione di tali considerazioni, la scelta dell'amministrazione di effettuare la visita medica in un momento successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa risulta essere in contrasto con il principio del "nemo venire contra factum proprium", idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare (già in questi termini, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 ottobre 2014, n. 573).

5.7. Calando tali considerazioni nella fattispecie in esame, si osserva quindi che la condotta tenuta dalla stessa amministrazione, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, dovuta a proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

Ciò in quanto, il militare odierno appellante è stato messo nelle condizioni di poter presentare l'istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data - discrezionalmente determinata dall'amministrazione – successiva al superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Ne consegue, quindi, l'illegittimità delle determinazioni impugnate, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla amministrazione stessa.

6. Può pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo di appello con cui si sostiene che nel computo del periodo massimo di aspettativa non avrebbero dovuto essere conteggiati i giorni in cui l’appellante è stato a disposizione degli organi sanitari, per un periodo pari a 104 giorni.

7. Attesa la fondatezza della censura, merita altresì accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

7.1. Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta sufficiente dimostrazione della circostanza che l’avvenuto congedo dall’Arma dei Carabinieri sarebbe stato causa (o concausa) efficiente del lamentato peggioramento della condizione psichica.

8. Conclusivamente, l'appello deve essere accolto nei limiti anzidetti, da ciò derivando l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa e la condanna del Ministero stesso al risarcimento del solo danno patrimoniale.

9. Attesa la peculiarità della fattispecie in esame, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e:

a) annulla la determinazione prot. n. 50660 del 20 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile;

b) annulla il decreto n. 1866 del 14 luglio 2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione – Stato Giuridico ed Avanzamento Sottoufficiali, I Sezione;

c) accerta il diritto dell’appellante al transito nel personale civile del Ministero della Difesa;

d) condanna il Ministero appellato al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall’appellante, nella misura della differenza tra la pensione effettivamente percepita dall’appellante e lo stipendio che lo stesso avrebbe percepito, nel periodo che va dal mese di aprile 2011 fino all’effettivo transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa.

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Verrico Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO
naturopata
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1768
Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da naturopata »

Sentenza interessante del TAR Brescia n.856/2018

Considerato:
- che, nella fattispecie di cui si controverte, il giudizio definitivo di inidoneità
è pervenuto solamente a marzo 2018, e il militare ha optato tempestivamente
per il transito nel termine di legge;
- che, alla data in cui ha presentato l’istanza il ricorrente era ancora
dipendente dell’amministrazione e aveva quindi il diritto di essere considerato
in aspettativa sino alle determinazioni del Ministero e al provvedimento di
collocamento a riposo (ritualmente impugnato);
- che il Sig. -OMISSIS- è stato sottoposto a visita medica il 15/3/2018, in esito
alla quale è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare
incondizionato, in modo assoluto, non idoneo alla riserva;
- che, quindi, ha potuto presentare la domanda di transito (per il quale era
stato espressamente riconosciuto idoneo) solo dopo tale indispensabile
passaggio, secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del DM 18/4/2002, il
quale commina la decadenza solo in caso di mancato inoltro dell’istanza entro
trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità;
- che, peraltro, è meritevole di tutela anche la buona fede del dipendente, il
quale si è opposto al giudizio medico del 12/9/2017 (di temporanea inidoneità al rientro in servizio per 120 giorni), emesso proprio a ridosso della scadenza
del termine massimo di aspettativa;
- che, a fronte della sua rimostranza, la Commissione medica interforze di II
istanza ha ritenuto di non poterlo giudicare se non al termine del periodo di
temporanea inidoneità (allegato I alla relazione ministeriale), e lo ha rinviato
alla CMO di primo grado, la quale con verbale dell’11/1/2018 lo ha ritenuto
temporaneamente non idoneo al servizio per ulteriori 60 giorni (doc. 16
ricorrente – allegato L Ministero);
- che, pertanto, l’allungamento dei tempi prima di addivenire ad un giudizio
definitivo, e all’emissione di un provvedimento che dichiarasse la cessazione
dal servizio (con collocazione in congedo assoluto) è addebitabile al
Ministero, e tale condotta non può ripercuotersi sulla posizione
dell’esponente, che dal canto suo ha tempestivamente esercitato l’opzione
riconosciuta dal DM 18/4/2002 nel rispetto della soglia temporale ivi
stabilita;
Ritenuto:
- che il ricorso è, in definitiva, meritevole di apprezzamento;
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Superamento dei 730 giorni

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio accoglie il ricorso

la leggere tutta.

1) - infortunatosi in data 26 luglio 2011 “durante il servizio a bordo della Nave -OMISSIS-” e, in seguito, soggetto ad altri infortuni, con sottoposizione a “ben tre interventi chirurgici”,

2) - il Ministero della Difesa ha decretato la “sua cessazione dal servizio permanente” a far data dal 6 ottobre 2014 “per non aver riacquistato l’idoneità fisica al servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio” e, dunque, collocato in congedo “nella categoria della riserva ai sensi del combinato disposto degli artt. 905, 912, 923 e 929 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66”.

3) - CIRCOLARE MINISTERIALE M_DGMIL2VDGMIISSS2014/0010977 DEL 17 GENNAIO 2014

4) - l’Amministrazione si è limitata a dare esecuzione all’ordinanza cautelare n. 6635 del 2016, riammettendo in servizio il ricorrente “con riserva in attesa della definizione nel merito del presente ricorso”;

5) - parere n. 17149 del 31 maggio 2018 reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha riconosciuto la riconducibilità della lesione riportata dall’interessato a causa di servizio”.

6) - Ciò detto, il Collegio ritiene che, nell’ipotesi in trattazione, sussistano valide ragioni per affermare che l’Amministrazione non ha operato nel rispetto delle previsioni in precedenza richiamate.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi