Superamento dei 730 giorni
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Ritiro pistola
Messaggio da Gianluigi1965 »
Sono un app.sc. della g.di.f con 28 anni di servizio a Giugno del 2014 dopo un litigio diretto con il mio C/te venivo accompagnato in P.S. per "crisi ipertensiva da conflitto emotivo", dopodiché mi veniva diagnosticata un ansia depressiva reattiva fino ad oggi. Due giorni fa mi veniva ritirata la mia tessera personale di riconoscimento è fin qui tutto bene. Ma la cosa strana riguarda la mia pistola d'ordinanza che era regolarmente chiusa in caserma in un armadio di sicurezza con delle cassette di sicurezza di cui ogni militare ha le chiavi della propria, ebbene il Comandante coadiuvato da altri 2 colleghi ha aperto con il pass partout la mia cassetta di sicurezza ed ha ritirato la mia arma individuale, il tutto a mia insaputa e senza neanche telefonarmi per chiedere se volevo consegnarla spontaneamente o volevo presenziare all'apertura della cassetta di sicurezza. Allora la mia domanda è: POTEVA ESSERE FATTA QUEST'OPERAZIONE SENZA IL MIO ESPLICITO CONSENSO???? Io credo che questa operazione sia stata fatta arbitrariamente ed abusivamente violando ogni tipo di norma. Qualcuno mi può rispondere e dirmi come mi devo comportare nei confronti di tutti i militari che hanno operato questo abuso????
Grazie....
Grazie....
Re: Superamento dei 730 giorni
grazie per la risposta Panorama, riguardo al Cobar, nutro pochissima fiducia ciao
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: Superamento dei 730 giorni
Io inoltrerei una denuncia alla Procura militare e ordinaria, chiedendo la punizione per costoro per i reati ravvisati nella violenza arrecata alle cose altrui.
Sarà furto o appropriazione indebita? Sarà l'A.G. ha chiarire la vicenda. Nessuno può impossessarsi di una cosa assegnata "con tanto di firma" ad altri. La norma vuole che avvenga un passaggio di consegna/ritiro dal militare all'ufficio, onde evitare spiacenti inconvenienti che possa sparire una cartuccia, un caricatore o peggio ancora, che l'arma stessa abbia subito un danneggiamento.
Anche se il ritiro è previsto da regolamenti o disposizioni, di certo non sono queste le maniere da adottare in casi simili, o meglio mettere le mani nei cassetti personali anche se sono in caserma e dell'Amministrazione militare. E se tu avevi altre cose conservati privatamente nel cassetto? Es: carte private, diamanti, soldi, ecc.ecc., queste sarebbero state viste da costoro, allora mi domando dove stà la Privacy???
Come avviene una cessione di armi tra privati cittadini con tanto di carta scritta, a mio avviso la stessa cosa deve avvenire tra militare e Comando.
A te le conclusioni e valutazioni.
Sarà furto o appropriazione indebita? Sarà l'A.G. ha chiarire la vicenda. Nessuno può impossessarsi di una cosa assegnata "con tanto di firma" ad altri. La norma vuole che avvenga un passaggio di consegna/ritiro dal militare all'ufficio, onde evitare spiacenti inconvenienti che possa sparire una cartuccia, un caricatore o peggio ancora, che l'arma stessa abbia subito un danneggiamento.
Anche se il ritiro è previsto da regolamenti o disposizioni, di certo non sono queste le maniere da adottare in casi simili, o meglio mettere le mani nei cassetti personali anche se sono in caserma e dell'Amministrazione militare. E se tu avevi altre cose conservati privatamente nel cassetto? Es: carte private, diamanti, soldi, ecc.ecc., queste sarebbero state viste da costoro, allora mi domando dove stà la Privacy???
Come avviene una cessione di armi tra privati cittadini con tanto di carta scritta, a mio avviso la stessa cosa deve avvenire tra militare e Comando.
A te le conclusioni e valutazioni.
- antoniomlg
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Re: Superamento dei 730 giorni
Messaggio da antoniomlg »
nelle caserme qualsiasi locale dato in uso al privato , come anche gli armadietti spogliatoio, o come nel tuo caso cassetta di sicurezza,
può essere aperta in caso di impellenti ed improcrastinabili esigenze del comando
caserma.
basta che venga nominata una commissione che metta a verbale quanto
viene eseguito e tutto quello che viene rinvenuto nel locale /armadietto
aperto.
ciao
ps chiaro che se ti avessero informato di consegnare l'arma ci avrebebro
fatto più bella figura.
può essere aperta in caso di impellenti ed improcrastinabili esigenze del comando
caserma.
basta che venga nominata una commissione che metta a verbale quanto
viene eseguito e tutto quello che viene rinvenuto nel locale /armadietto
aperto.
ciao
ps chiaro che se ti avessero informato di consegnare l'arma ci avrebebro
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Messaggio da Gianluigi1965 »
Grazie panorama per la risposta. Credo che agirò nel modo che tu mi hai descritto, anche perché questo soggetto pensa di essere il cielo in terra. Te pensa che dopo l'alterco che ho avuto con lui e dopo essere stato in P.S. Sono tornato a cambiarmi per interrompere il servizio è andare a casa, il collega gli riferito che avevo la pressione a 190 e che sarei andato via lui "capitano" ex brig. cosa risponde? " non me ne frega un c...., faccia quello che vuole"!!!!! Direi altissimo senso del dovere è altissima cura per il personale dipendente lui 40 anni ed 49 rispetto zero
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Messaggio da Gianluigi1965 »
scusa antoniomig come è possibile? Se come dice panorama io avessi avuto dei soldi o altri oggetti personali? Io credo che innanzi tutto mi dovevano notiziare e interpellarmi se andavo a consegnare la mia arma individuale, poi se io ero impossibilitato perché ammalato allora con il mio consenso potevano nominare una commissione e prendere l'arma. Ma rimane comunque il fatto che l'arma era in una cassetta di sicurezza, dentro la caserma e con il piantone, quindi non era nella mia disponibilità al massimo si potevano usare dei sigilli esterni alla cassetta di sicurezza per evitare magari che io andassi e prendessi la pistola?? Non credi??
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Re: R: Superamento dei 730 giorni
Messaggio da christian71 »
Salve giangifly, ATTENZIONE, sia chiaro che tu hai sicuramente ragione e che tutti noi siamo dalla tua parte ma se fossi io al tuo posto, prima di denunciare il mio comandante per questo fatto, cercherei di capire meglio come sono andate le cose ma soprattutto se lui alle brutte potrebbe aver modo di mettere tutte le carte a posto e cascare in piedi, nel senso che potrebbe far risultare sulla carta che ti aveva convocato in ufficio per restituire l'arma, ma non avendo una risposta da parte tua ti ha anche sollecitato facendoti telefonare a casa ma non rispondevi alle chiamate e quindi per causa di forza maggiore ha dovuto aprire la tua cassetta di sicurezza, in tua assenza, ma comunque alla presenza di testimoni verbalizzamdo il tutto…giangifly ha scritto:scusa antoniomig come è possibile? Se come dice panorama io avessi avuto dei soldi o altri oggetti personali? Io credo che innanzi tutto mi dovevano notiziare e interpellarmi se andavo a consegnare la mia arma individuale, poi se io ero impossibilitato perché ammalato allora con il mio consenso potevano nominare una commissione e prendere l'arma. Ma rimane comunque il fatto che l'arma era in una cassetta di sicurezza, dentro la caserma e con il piantone, quindi non era nella mia disponibilità al massimo si potevano usare dei sigilli esterni alla cassetta di sicurezza per evitare magari che io andassi e prendessi la pistola?? Non credi??
Per quanto riguarda eventuali effetti personali ivi custoditi insieme all'arma, non so se potrebbe reggere, in quanto lui potrebbe rispondere che quella cassetta era stata data in tua dotazione personale solo ed esclusivamente per custodire l'arma d'ordinanza e non anche preziosi o denaro, ecc… A questo punto, una volta che avrà dimostrato di aver agito nel rispetto di ogni regola e delle leggi vigenti, avrà anche le carte in regola per denunciare te per calunnia e temo che difficilmente potresti uscirne fuori vincente perchè lui avrà sicuramente 10 o 20 tuoi colleghi disposti a testimoniare a suo favore, mentre non so se tu riusceresti a trovare anche un solo tuo collega che testomonierebbe a tuo favore e quindi contro quello che rimarrebbe comunque il suo comandante…
Purtoppo, su questo forum molto spesso ho avuto modo di leggere storie che hanno dell'assurdo ma che poi fanno riflettere e fanno anche capire che in alcune circostanze è meglio ingoiare il rospo che rischiare di finire dalla padella alla brace…
Ricordo che una volta lessi di un militare che in circostanza analoga alla tua, caduto in depressione a causa degli screzi con il comandante, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di sevizio di quella patologia attribuendola a quigli screzi avuti con il comandante, quest'ultimo lo denuncio per calunnia e se non ricordo male fu anche condannato… ho anche capito che la magistratura dinanzi a casi di questo genere molto difficilmente va a favore della truppa…
Quindi, non fraintendermi, ripeto e sottolineo che siamo tutti dalla tua parte e ti siamo anche molto vicini ma, secondo me, denunciarlo per questo motivo andrebbe ad evidenziare un chiaro segno di conflitto tra di voi, una sorta di ripicca insomma, che rischia di aggiungere problemi molto più seri a quelli che già stai avendo…
Pensaci bene, io al tuo posto non agirei in tal senso, casomai, come dice quel detto cinese, rimarrei seduto sull'argine del fiume con la speranza di vedere, un giorno, ecc… ecc…
Quanche volta nella mia vito ho provato a fare così e posso dirti che non è un detto proprio campato in aria è!!!…
Per ora pensa innanzi tutto alla tua salute...
Saluti e in bocca al lupo
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: Superamento dei 730 giorni
Da ex Caino devo, purtroppo, confermati appieno ciò che ti ha consigliato Christian. Non ho parole, comunque, per il comportamento tenuto dal tuo capo. Comunque, anche in Questo caso PURTROPPO, nel pieno rispetto delle sue facoltà.
Saluti.
Saluti.
- antoniomlg
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Re: Superamento dei 730 giorni
Messaggio da antoniomlg »
in questi casi le commissioni vengo fatte con personaggi scelti ad hoc.....
se la cosa fosse stata fatta con un minimo di legalità,
la commissione deve essere nominata con ordine del giorno
oppure con atto dispositivo, che è un documento amministrativo.
ma fai attenzione che in questi casi hanno sempre il coltello dalla parte del manico, e la carta è fatta per essere strappata e riscritta.
e quando viene riscritta ci sono tutte le punteggiature al loro posto.
hai tutti gli estremi per una denunzia querela.
ma rifletti,
quali sono gli effetti positivi di una tale azione?
e quelli negativi?
a cosa ti porta tutto ciò???
rifletti rifletti e quando hai deciso fermati un attimo e rifletti nuovamente.
ciao
se la cosa fosse stata fatta con un minimo di legalità,
la commissione deve essere nominata con ordine del giorno
oppure con atto dispositivo, che è un documento amministrativo.
ma fai attenzione che in questi casi hanno sempre il coltello dalla parte del manico, e la carta è fatta per essere strappata e riscritta.
e quando viene riscritta ci sono tutte le punteggiature al loro posto.
hai tutti gli estremi per una denunzia querela.
ma rifletti,
quali sono gli effetti positivi di una tale azione?
e quelli negativi?
a cosa ti porta tutto ciò???
rifletti rifletti e quando hai deciso fermati un attimo e rifletti nuovamente.
ciao
Re: Superamento dei 730 giorni
Non so se nella GdiF è consentito detenere cose private in caserma ma, da noi nell'Arma dei CC., non è consentito e se detieni cose personali non puoi incolpare nessuno in caso di sparizione, quindi se ciò avviene è a proprio discapito.
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Ritiro pistola
Messaggio da Gianluigi1965 »
grazie a tutti per le risposte, tutti siete stati molto utili, premetto che nella cassetta di sicurezza non c'era nulla oltre alla mia arma, quindi sono tranquillo. Il problema è un altro: LA MIA SALUTE.
Io fino a Giugno non ho mai sofferto di questa malattia chi è il responsabile di ciò ? In quale modo posso fargliela pagare per aver cagionato questa situazione alla mia persona ? Ci sono gli estremi per una denuncia per lesioni personali? È possibile che gli Ufficiali devono sempre cadere in piedi e noi sempre in ginocchio? Perché? Perché? Forse un perché c'è e siamo noi nel senso che nella truppa trovano sempre chi è disposto a dare una coltellata al collega!!! Perché il collega spesso e volentieri dimentica che loro sono di passaggio mentre noi rimaniamo a lavorare sempre vicini!!!!! Scusate l'esternazione ma è la realtà !!!!!
Grazie
Io fino a Giugno non ho mai sofferto di questa malattia chi è il responsabile di ciò ? In quale modo posso fargliela pagare per aver cagionato questa situazione alla mia persona ? Ci sono gli estremi per una denuncia per lesioni personali? È possibile che gli Ufficiali devono sempre cadere in piedi e noi sempre in ginocchio? Perché? Perché? Forse un perché c'è e siamo noi nel senso che nella truppa trovano sempre chi è disposto a dare una coltellata al collega!!! Perché il collega spesso e volentieri dimentica che loro sono di passaggio mentre noi rimaniamo a lavorare sempre vicini!!!!! Scusate l'esternazione ma è la realtà !!!!!
Grazie
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Re: Ritiro pistola
Messaggio da christian71 »
Diciamo che tra le tante domande che ti sei posto, senza neanche rendertene conto ti sei anche risposto... "loro sono di passaggio"...a fargliela pagare sarà la loro coscienza e la tua indifferenza...non fargli capire che stai male per causa sua e prova a fare come ti ho detto, stai sereno seduto sulla sponda del fiume, prima o poi inciamperà da solo...il fatto dei colleghi poco collaborativi può essere comprensibile, chi ti appoggia potrebbe essere denunciato per calunnia insieme a te...e sai com'è, con i tempi che corrono...e poi "loro sono di passaggio" no!?!?!?...passerà anche questa!!!...giangifly ha scritto:grazie a tutti per le risposte, tutti siete stati molto utili, premetto che nella cassetta di sicurezza non c'era nulla oltre alla mia arma, quindi sono tranquillo. Il problema è un altro: LA MIA SALUTE.
Io fino a Giugno non ho mai sofferto di questa malattia chi è il responsabile di ciò ? In quale modo posso fargliela pagare per aver cagionato questa situazione alla mia persona ? Ci sono gli estremi per una denuncia per lesioni personali? È possibile che gli Ufficiali devono sempre cadere in piedi e noi sempre in ginocchio? Perché? Perché? Forse un perché c'è e siamo noi nel senso che nella truppa trovano sempre chi è disposto a dare una coltellata al collega!!! Perché il collega spesso e volentieri dimentica che loro sono di passaggio mentre noi rimaniamo a lavorare sempre vicini!!!!! Scusate l'esternazione ma è la realtà !!!!!
Grazie
Pensa a curarti per bene e a riacquistare la tua salute, pensa alla tua famiglia e a rientrare in servizio a testa alta perchè non hai nulla da rimproverarti...TU!!!...
Stai sereno e in bocca al lupo
Christian
Re: Superamento dei 730 giorni
Questa che riguarda un mio collega CC. è molto interessante, anche se è del 2008 ma specifica nel dettaglio molte cose riguardante il reale e coretto conteggio dei giorni ai fini del raggiungimento dei 730 nel quinquennio, che molti comandi/reparti ignorano.
Questa del Tar di Catanzaro è una lezione per molti uffici, quindi vi invito ha leggere attentamente e dettagliatamente la vicenda di questo collega.
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1) - Il Tar richiama fattispecie analoga dalla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 6257 del 2006
2) - Nella specie, quindi, emerge che l’Amministrazione militare ha commesso una serie di macroscopici errori, rilevati nelle censure svolte mediante calcoli corretti, ad eccezione dell’erronea indicazione di giorni 12 anziché 11, da escludere dal computo dell’aspettativa per motivi di salute, per il periodo in cui il ricorrente è rimasto a disposizione dell’autorità medica dal 16 al 27 giugno 2003.
Ricorso ACCOLTO.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 200801338 – Pubblicata 30/09/ 2008
N.1338 REG.DEC.
N.206/07 REG.RIC
ANN0 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
Sede di Catanzaro – Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 206 del 2007 integrato da motivi aggiunti, proposto da P. M. A., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Moricca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Gidaro, in Catanzaro, via Schipani, n. 35;
contro
- Comando Regione CC Calabria, I° Reparto SM Ufficio Personale d’ordine, in persona del Comandante in carica;
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici, in Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore, n. 38, domiciliano ex lege;
per l’annullamento
-del Foglio di Congedo Illimitato del Comando Regione CC Calabria SM Ufficio Personale d’ordine del Comandante Gen. B. Eduardo Centore, rilasciato il 8.1.2007 e di ogni atto ad esso connesso e/o consequenziale;
- con i motivi aggiunti notificati il 10.4.2007 e depositati il 16.4.2007: anche delle Determinazioni nr. 348/7-2008 e nr.348/8-2006 di prot. entrambe del 22.2.2007 del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” SM - Ufficio Personale, mai notificate, con le quali si dispone l’annullamento della determinazione n. 348/4-1 del medesimo Comando del 6.12.2006, mai notificata, nonché di ogni atto ad esso connesso e/o consequenziale.
con accertamento e declaratoria
dell’obbligo della P.A. di reintegrare il ricorrente nel servizio permanente effettivo, con ogni consequenziale statuizione anche di condanna, relativa alla percezione degli annessi emolumenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Constatata la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 243, depositata il 26.4.2007, con cui questa Sezione ha disposto incombenti istruttori;
Vista l’ordinanza n. 557, depositata il 13.9.2007, con cui questa Sezione ha accolto la domanda di interinale sospensione dell’impugnato provvedimento;
Relatore, alla pubblica udienza pubblica del giorno 20 giugno 2008, il cons. Concetta Anastasi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 20.2.2007 e depositato in data 5.3.2007, il ricorrente, appuntato scelto in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di P…, impugnava il provvedimento epigrafato, rilasciatogli in data 8.1.2007 dal Comando Regione CC Calabria SM Ufficio personale d’ordine, con cui veniva posto in Congedo Illimitato a decorrere dal 28.10.2005, con la precisazione che il servizio prestato dal 29.10.2005 al 6.12.2006 veniva considerato come servizio svolto in via di fatto.
Esponeva che l’atto impugnato era l’ultimo della sequenza procedimentale avviata con la nota prot. nr. 113/1-172006 Av. Doc. Asp. del 26.1.2006 del Comando Regionale CC. Calabria, SM, Ufficio Personale, notificata il 4.2.2006, con la quale si comunicava che, dalla verifica del foglio matricolare e della documentazione sanitaria del ricorrente, era emerso che il ricorrente aveva già usufruito, complessivamente, di 730 giorni di aspettativa, nel periodo intercorrente fra il 28.6.2002 ed il 28.10.2005.
Precisava che, nei mesi successivi, erano intervenute la nota n. 113/1-3-Av. Doc. Asp. di prot. del 31.5.2006 del Comando Regionale CC. Calabria, SM, Ufficio Personale, notificata il 7.6.2006, con la quale veniva disposta la dispensa dal servizio del ricorrente a decorrere dalla data della relativa notifica (e quindi dal 7.6.2006), nonché la nota n. 19468/M5-4 di prot. del 21.7.2006, notificata il 21.7.2006, con cui il Comando Generale Arma CC, I° Reparto – SM- Ufficio personale BAC disponeva il collocamento a risposo per infermità del ricorrente.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge 1.2.1989 n. 53;
Il computo dei giorni di assenza dal servizio del ricorrente, da ascrivere correttamente a titolo di aspettativa per motivi di salute, non dipendenti da causa di servizio, sarebbe stato condotto erroneamente, poiché non sarebbero stati esclusi dal calcolo i 45 giorni spettanti a titolo di licenza straordinaria nonché i 37 giorni spettanti a titolo di licenza ordinaria ed i 4 giorni spettanti a titolo di licenza speciale, con la conseguenza che il ricorrente, all’esito di esatto conteggio condotto secondo i criteri di legge, non avrebbe superato il limite massimo dei 730 giorni di assenza per aspettativa nel periodo intercorrente fra il 28.6.2002 ed il 28.10.2005.
-violazione dell’art. 15, IV comma, 16 e 29 della legge 31.7.1954 n. 599. Difetto assoluto di istruttoria . Contraddittorietà . Difetto assoluto dei presupposti. Violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241. Irragionevolezza. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di servizio. Violazione del principio di affidamento.
Il provvedimento finale non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto formale depositato in data 9.3.2007, si costituiva l’amministrazione intimata.
Con i motivi aggiunti notificati il 8.3.2007 e depositati il 13.3.2007, il ricorrente precisava che, a seguito dell’ostensione delle tabelle di presenza nonché di tutta la documentazione chiesta con istanza di accesso notificata in data 21.2.2007, ai sensi della legge n. 241/90, presso il Comando Regione C.C. Calabria, SM, Ufficio Personale nonché, in data 6.3.2007, presso la Compagnia CC di P…, aveva acquisito ulteriori elementi, che consentivano di meglio specificare e sviluppare e, con riferimento agli anni 2004 e 2005, le censure svolte con il ricorso introduttivo avverso i criteri e le modalità di calcolo dei giorni di assenza effettuati dal ricorrente, da ascrivere correttamente a titolo di aspettativa per motivi di salute.
Con questa nuova impugnativa deduceva:
violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge 1.2.1989 n. 53.
Rilevava, in particolare, che non potevano essere inclusi nel calcolo anche i giorni antecedenti il giudizio di idoneità, in cui era stato tenuto a disposizione dell’autorità medica –che indicava espressamente- in coerente applicazione di un recente indirizzo giurisprudenziale.
Con i motivi aggiunti notificati il 10.4.2007 e depositati il 16.4.2007, il ricorrente premetteva che il Comando Generale dei Carabinieri, a mezzo della difesa erariale, aveva depositato in data 21.3.2007, in vista della trattazione della causa alla camera di consiglio del 22.3.2007, la relazione controdeduttiva prot. n. 240/5 – Cont. Di prot. del 21.3.2007 (comprensiva di numerosi allegati), la quale precisava che il Comando Interregionale CC Culquaber, con determinazione n. 348/7-2006 del 22.2.2007, aveva annullato in via di autotutela non il foglio di congedo impugnato, ma la determinazione nr. 348/4-1 di prot. del 6.12.2006, a sua volta già dispositiva della cessazione del servizio del ricorrente alla data del 28.10.2005: i precitati provvedimenti non erano mai stati notificati al ricorrente.
Ad avviso dell’esponente, essendo il provvedimento di cessazione dal servizio prodromico rispetto al foglio di congedo, un corretto iter della sequenza procedimentale avrebbe imposto di advenire anche all’annullamento del foglio di Congedo Illimitato impugnato, conseguente alla prima determinazione dispositiva della cessazione dal servizio del 6.12.2006, annullata in via di autotutela, ma, nel caso di specie, ciò non era avvenuto, per cui, paradossalmente, esso rimaneva ancora efficace.
A sostegno di questi motivi aggiunti, deduceva:
- violazione e falsa applicazione degli art. 8, della 1.2.1989 n. 53; 13 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168; 47 31 luglio 1995 n. 395;
Il ricorrente, nel riportarsi ai motivi dedotti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti notificati in data 8.3.2007, rilevava che, alla data conclusiva del quinquennio di riferimento del 28.10.2005, aveva maturato un totale di giorni 589 di assenza e, quindi, di 590 alla data del 29.10.2005, e non di 730 giorni, come erroneamente indicato nella nota nr. 48/8-2006 di prot. del 22.2.2007 e come ribadito pure nella relazione depositata in giudizio.
- violazione degli artt. 15, IV comma, 16 e 29 della legge 31/07/1954 n. 599. Difetto assoluto di istruttoria. Contraddittorietà . Difetto assoluto dei presupposti. Violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n.241. Irragionevolezza. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di servizio. Violazione del principio di affidamento.
L’atto impugnato era stato emesso successivamente alla riconseguita idoneità al servizio del ricorrente, seguita anche dal reimpiego del medesimo presso la Stazione Carabinieri di P….
Inoltre, il Comando Regionale aveva omesso di procedere alla doverosa verifica dell’idoneità del militare interessato allo scadere del periodo massimo di aspettativa.
L’illegittimità dell’operato della P.A. sarebbe comunque ictu oculi dimostrata dal fatto che l’interessato era stato giudicato idoneo al servizio in data 19.4.2006, previo accertamento condotto dalla Commissione Medica di 2° Istanza di Palermo, Regione Militare Sud ed era stato, quindi, riammesso in servizio a far data dal successivo 21.4.2006, per come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Compagnia CC di P… del 30.6.2006, mentre l’impugnato provvedimento di congedo illimitato risultava adottato e comunicato molti mesi dopo, in data 8.1.2007.
Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 243 depositata il 26.4.2007, disponeva il rinnovo dell’accertamento medico del ricorrente da parte del medesimo organo che aveva già reso il proprio giudizio in occasione della visita medico-collegiale del 27.3.2006, ma in diversa composizione.
Successivamente, in conseguenza dell’accertamento medico dell’idoneità dei ricorrente al servizio nonché della riconosciuta sufficiente fondatezza del ricorso introduttivo, questa Sezione, con ordinanza n. 557 depositata in data 13.9.2007, accoglieva la domanda di interinale sospensione degli atti impugnati.
Con memoria depositata in data 6.6.2008, il ricorrente precisava che, dopo l’intervenuto accertamento dell’idoneità al servizio del ricorrente nonché della notifica dell’ordinanza di accoglimento di questa Sezione n. 557 del 13.9.2007, la P.A, dopo aver sottoposto il ricorrente ad ulteriori indagini medico-diagnostici, a seguito della diffida notificata al Comandante della Regione CC Calabria il 25.10.2007, emanava il provvedimento di riammissione in servizio del 27.10.2007 ed insisteva per la fondatezza delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2008, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale e di entrambi i motivi aggiunti, il ricorrente deduce l’erroneità del calcolo dei giorni da ascriversi a titolo di aspettativa per motivi di salute, calcolato dal Comando Regione CC Calabria in 730 giorni in relazione allo spatium temporis intercorrente tra il 28.6.2002 ed il 28.10.2005, poiché includerebbe nel computo anche i 45 giorni di assenza dal servizio, spettanti al ricorrente a titolo di licenza straordinaria, per ciascun anno solare, nonché i 37 giorni, qualora non fruiti, spettanti al ricorrente, per ciascun anno solare, a titolo di licenza ordinaria, ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, avendo un’anzianità di servizio compresa fra i quindici anni ed i venticinque di licenza ordinaria, oltre i gg. 4 di licenza speciale, spettanti per ciascun anno solare.
Le doglianze del ricorrente, articolate e sviluppate nel corso delle varie impugnative, possono essere riassunte, con riferimento a ciascun anno solare, nei seguenti punti:
-per l’anno 2002, da un totale di assenze di giorni 85 -debitamente indicati in prospetto- dovrebbero essere esclusi dal computo dei giorni di assenza a titolo di aspettativa (come rilevato nei motivi aggiunti notificati il 8.3.2007 e depositati il 13.3.2007), i tre giorni dal 3.8.2002 al 5.8.2002 in quanto antecedenti il giudizio di idoneità intervenuto il 6.8.2002, in cui il ricorrente è stato tenuto a disposizione dell’organo medico, in applicazione dei principi stabiliti con riferimento a fattispecie analoga dalla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 6257 del 2006 (per mero errore materiale, indicata dal ricorrente come avente il n. 257). Conseguentemente, detraendo dal rimanente numero complessivo di giorni 82 di assenza, i 45 giorni spettanti a titolo di licenza straordinaria per l’anno solare 2002 (avendo il ricorrente regolarmente usufruito della licenza ordinaria e speciale spettategli), dovrebbero essere ascritti a titolo di aspettativa soltanto giorni 37 e non 39, come erroneamente indicato dalla P.A.;
- per l’anno 2003, da un totale di assenze di giorni 152 –debitamente indicati in prospetto- dovrebbero essere esclusi dal computo dei giorni di assenza a titolo di aspettativa (come rilevato nei motivi aggiunti notificati il 8.3.2007 e depositati il 13.3.2007), i giorni dal 16 al 27 giugno 2003, in quanto antecedenti il giudizio di idoneità intervenuto il 27.6.2002, in cui il ricorrente è stato tenuto a disposizione dell’organo medico, in applicazione dei principi stabiliti con la già richiamata sentenza. Conseguentemente, detraendo dal rimanente numero complessivo di giorni 140 di assenza, i 45 giorni spettanti a titolo di licenza straordinaria per l’anno solare 2003 (avendo il ricorrente regolarmente usufruito della licenza ordinaria e speciale spettategli), dovrebbero essere ascritti a titolo di aspettativa soltanto giorni 95 e non 103, come erroneamente indicato dalla P.A..;
- per l’anno 2004, mentre nel ricorso introduttivo il computo del periodo di aspettativa viene ritenuto calcolato in modo corretto in giorni 588, con i motivi aggiunti notificati il 8.3.2007 e depositati il 13.3.2007, a seguito della sopravvenuta ostensione di tabelle nonché di ulteriori elementi cognitivi, si deduce che, da un totale di giorni 347 di assenze, dovrebbero essere esclusi dal computo dei giorni di assenza a titolo di aspettativa i 45 giorni di assenza spettanti a titolo di licenza straordinaria per l’anno solare 2004 nonché i 41 giorni spettanti, complessivamente, a titolo di licenza ordinaria e speciale, non fruiti. Conseguentemente, per l’anno 2004, dovrebbero essere ascritti a titolo di aspettativa soltanto giorni 261;
-per l’anno 2005, su un totale di 282 giorni complessivi di assenza, dovrebbero essere esclusi dal computo i 45 giorni spettanti a titolo di licenza straordinaria nonché i 41 giorni, spettanti complessivamente, a titolo di licenza ordinaria e speciale, non fruiti dal ricorrente. Conseguentemente, dovrebbero essere ascritti a titolo di aspettativa, per l’anno 2005, soltanto giorni 196.
Conclusivamente, secondo la tesi dell’esponente, egli, alla data del 28.10.2005, avrebbe usufruito, nel periodo compreso fra il 28.6.2002 ed il 28.10.2005 solo di 589 giorni di aspettativa e non di 730, come erroneamente calcolato dal Comando Regione CC Calabria, per cui, nella specie, sarebbero anche difettati a priori gli stessi presupposti oggettivi per avviare il procedimento di congedo illimitato dal servizio.
1.2. L’art. 13 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168 (norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri) dispone: “Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'art. 20 della presente legge.”
L’art. 8 della legge 1 febbraio 1989 n. 53 (modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri ecc.) stabilisce: “1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; [… omissis …]. 6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.”
Da tali disposizioni si evince che l’infermità comporta l’invio del militare in licenza straordinaria per motivi di salute e che, allo scadere del periodo massimo di licenza, può essere disposto il collocamento in aspettativa anche d’ufficio (solo l’aspettativa per motivi privati è a domanda).
In altri termini, i periodi di assenza per infermità vanno conteggiati dapprima come licenza straordinaria e solo dopo come aspettativa.
Tanto risulta altresì confermato dal tenore dell’art. 15 della legge 31.7.1954 n. 599 (che in parte qua trova conferma anche nel successivo art. 29), il quale recita: “…Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti….”.
Detta normativa chiarisce altresì che il dipendente assente per malattia/infermità deve essere collocato in aspettativa dopo aver fruito sia della licenza ordinaria sia di quella straordinaria.
La licenza ordinaria (corrispondente alle cosiddette “ferie” per gli impiegati civili), finalizzata alla compensazione del logorio fisico e psichico che il militare di carriera subisce nel periodo in cui presta servizio, viene attribuita dall’ordinamento in trenta giorni per anno, incrementati in base all’anzianità di servizio (art. 14, comma 2, del DPR 31/07/1995 n. 395), mentre, nel caso in cui il lavoratore inizia a prestare servizio in corso d’anno, la licenza ordinaria può essere fruita nel limite di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio svolti, secondo una certa logica sinallagmatica .
L’art. 14, comma 7, del DPR 31/07/1995 n. 395 stabilisce: “Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile”.
L’art. 14, comma 11, del medesimo DPR 31/07/1995 n. 395 recita: “Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio”.
Pertanto, anche la licenza ordinaria va scomputata per intero dal periodo di aspettativa per ciascun anno di servizio, anche se il lavoratore non ha svolto il servizio per l’intero anno.
L’art. 14, comma 4, del DPR 31/07/1995 n. 395 recita: “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937”: trattasi, in questo caso, della cosiddetta “ licenza speciale” che segue, sostanzialmente, un regime analogo a quello della cosiddetta “licenza ordinaria”, in assenza di alcuna specificazione ad hoc da parte del legislatore.
Ciò, anche in coerenza con le modalità rese esplicite dalla circolare prot. PGM/II/SEGR./806/Circ. del 26.10.2000 del Ministero della Difesa, concernente il personale militare, che chiarisce la “meccanica” dell’istituto e le modalità operative da seguire.
1.3. Applicando i suindicati principi al caso di specie, non può che concludersi per la condivisione dei criteri indicati dal ricorrente ai fini del computo del periodo di aspettativa per motivi di salute, che può essere disposto anche d’ufficio soltanto dopo che il militare ha usufruito di tutte le licenze spettategli.
Appare altresì fondata la doglianza intesa a censurare l’inclusione, nel computo dei periodi di aspettativa, dei tre giorni dal 3.8.2002 al 5.8.2002 antecedenti il giudizio di idoneità intervenuto il 6.8.2002 nonché degli undici giorni (erroneamente indicati dal ricorrente in 12) dal 16 al 27 giugno 2003 antecedenti il giudizio di idoneità intervenuto il 27.6.2003, poiché “nell’ipotesi in cui la C.m.o. abbia a giudicare il militare, scaduto il periodo convalescenziale, idoneo al s.p.e….. si crea una soluzione di continuità con la precedenza situazione disponendosi il rientro in servizio del dipendente. E rimane ovvio che i tempi tecnici che l’Organo sanitario militare impiega per formulare il suo giudizio non possono andare a scapito di un dipendente che allo scadere del periodo di convalescenza sarebbe idoneo a riprendere immediatamente servizio; di tal che, ove a tale data costui non ha ancora maturato i fatidici 730 giorni di assenza, deve essere tenuto indenne dal rischio che l’ulteriore computo di tali tempi tecnici comporti, di fatto, la cessazione di un rapporto lavorativo che, a tal punto, solo illegittimamente potrebbe dichiararsi cessato.” (cfr.: Tar. Lazio, Sez. I° bis, 24/07/2006 n. 6257, che richiama Cons. Stato, Sez. IV^ n. 4218 del 2000).
Giova, quindi, osservare che il collocamento in aspettativa non va disposto al momento in cui inizia il periodo di assenza, ma ex post, proprio perché si deve attendere che il dipendente rientri in servizio a seguito del riacquisto dell’idoneità o, in caso contrario, che l’interessato venga a superare il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, il cui decorso impone all’amministrazione di appartenenza di collocare in congedo il dipendente.
Ed invero, il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa, pur incidendo sulla posizione lavorativa del militare, sotto questo profilo, ha natura dichiarativa di un fatto che si è già verificato e non già costitutiva (come, ad esempio, accade per il provvedimento con cui si infligge al dipendente la sanzione della sospensione dal servizio, la quale non può che operare ex nunc, ossia dal momento della sua adozione).
Nella specie, quindi, emerge che l’Amministrazione militare ha commesso una serie di macroscopici errori, rilevati nelle censure svolte mediante calcoli corretti, ad eccezione dell’erronea indicazione di giorni 12 anziché 11, da escludere dal computo dell’aspettativa per motivi di salute, per il periodo in cui il ricorrente è rimasto a disposizione dell’autorità medica dal 16 al 27 giugno 2003.
Pertanto, devesi ritenere che, nella specie, il ricorrente aveva maturato, nel periodo di riferimento, solo 590 giorni di aspettativa per motivi di salute.
Conclusivamente, il modus operandi dell’Amministrazione intimata si è posto in contrasto con la disciplina positiva: invero, il ricorrente, non avendo superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, non poteva essere dispensato dal servizio per tale motivo, bensì, eventualmente, solo per inidoneità fisica al servizio militare incondizionato.
Pertanto, la censura merita adesione.
2. Con il secondo profilo di gravame, riproposto anche con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente deduce violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
In linea generale, si osserva che il provvedimento di collocamento d’autorità del militare in aspettativa per infermità, in quanto conclusivo di un procedimento di status a struttura complessa ed espressivo della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, deve essere svolto in contraddittorio con l’interessato nel rispetto delle garanzie partecipative sancite dalla legge n. 241 del 1990.
Ma, nell’ipotesi di cessazione dal s.p.e. per il superamento del periodo massimo di aspettativa, siffatto provvedimento, pur avendo natura costitutiva di status, ha funzione consequenziale nonché natura interamente vincolata nei presupposti e negli effetti, e come tale, non è assistito dalle garanzie della legge n. 241 del 1990 (cfr., ex plurimis: Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2007, n. 413/2005; Cons. Stato, Ad. Plen. 15 settembre 1999, n. 14).
Nella specie, va, peraltro, rilevato che l'Amministrazione ha comunicato il superamento del periodo massimo di aspettativa di 730 giorni fruibile nell’arco di un quinquennio con la nota prot. nr. 113/1-1/2006 Av.DOC.Asp. del 26.1.2006, per cui, si può ritenere che il militare interessato è stato, comunque, reso edotto dall'Amministrazione della questione fondamentale oggetto del procedimento avviato nei suoi confronti, per cui un’ulteriore comunicazione sarebbe risultata superflua, in contrasto con i principi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 1.4.1997, n. 306).
Pertanto, la censura non merita adesione.
3. In conclusione, poiché l’accoglimento della prima censura comporta la rimozione ab origine degli atti impugnati, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’annullamento dei provvedimenti impugnati impone poi all’Amministrazione l’obbligo di procedere al reintegro lavorativo permanente effettivo del ricorrente nonché alla conseguenti determinazioni inerenti la carriera sotto il profilo giuridico (anzianità di servizio), funzionale e patrimoniale (pagamento degli stipendi maturati nonchè versamento dei contributi assistenziali/previdenziali).
Dall’importo delle somme da liquidare a titolo di restitutio in integrum, vanno detratti eventuali proventi di altre attività lavorative eventualmente svolte dal dipendente nel periodo di interruzione del servizio, oltre che le somme già versate dalla P.A. aventi titolo negli atti impugnati (c.d. compensazione dell’aliunde perceptum : Cons. Stato, Ad. Pl., 30.3.1999, n. 3; Sez.VI° 20.10.1999 n. 1489; Sez.VI° 20.6.2003, n. 3668), considerato, fra l’altro, che l’art. 29, comma 4, della legge 31/07/1954 n. 599 stabilisce che: “Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza”.
L’Amministrazione può, peraltro, provvedere ad accertamenti specifici su eventuali attività lavorative svolte nel periodo di interruzione dal servizio, anche mediante acquisizione delle dichiarazioni dei redditi o di forme di autocertificazione o mediante l’utilizzo di qualsiasi altro legittimo mezzo di prova.
Nel calcolo di quanto dovuto non vanno comprese le indennità legate alla presenza in servizio (Cons. Stato Comm. spec. 5/2/2001 n. 475; Cons. Stato, Sez. IV°, 20/11/2000 n. 6181) e vanno esclusi i periodi di ferie e di riposo settimanale non goduti, che non sono reintegrabili, in quanto la relativa indennità sostitutiva ha natura pur sempre accessoria (Cons. Comm. spec. n.475/2001 e Cons. Stato, Sez.V° 6/12/1988 n. 790).
Sulle somme dovute devono essere regolarizzati i versamenti contributivi e sono dovuti solo gli interessi legali ma non emolumenti accessori a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ( vedasi: Cons. Stato, Ad. Plen. 15/6/1998 n.3 e Ad. Plen. 16/6/1999 n.15).
Gli emolumenti accessori, determinati secondo i criteri di cui sopra, vanno calcolati soltanto sul "quantum" effettivamente erogato, al netto delle somme non corrisposte per ritenute fiscali e contributive, cioè al netto di quella parte di credito certamente sottratto alla disponibilità dell’avente diritto (conf.: Cons. Stato, Sez.VI°, 10 luglio 1996, n. 931; Cons. Stato, Sez.IV°, 16 gennaio 1993 n.54; Cons. Stato, Sez.III°, 24 ottobre 1989 n.1505; T.A.R Catania, Sez. III° 13.10.1998 n.1694; T.A.R. Palermo Sez.I°, 24 gennaio 1997 n.57).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, facendo obbligo alla P.A. di reintegrare il ricorrente nel servizio permanente effettivo e di procedere alle conseguenti determinazioni, secondo i criteri indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1.500 (euro millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2008, con l’intervento dei signori magistrati:
Cesare Mastrocola Presidente
Concetta Anastasi Giudice Rel. Est.
Giulio Castriota Scanderbeg Giudice
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE.
IL SEGRETARIO
Questa del Tar di Catanzaro è una lezione per molti uffici, quindi vi invito ha leggere attentamente e dettagliatamente la vicenda di questo collega.
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1) - Il Tar richiama fattispecie analoga dalla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 6257 del 2006
2) - Nella specie, quindi, emerge che l’Amministrazione militare ha commesso una serie di macroscopici errori, rilevati nelle censure svolte mediante calcoli corretti, ad eccezione dell’erronea indicazione di giorni 12 anziché 11, da escludere dal computo dell’aspettativa per motivi di salute, per il periodo in cui il ricorrente è rimasto a disposizione dell’autorità medica dal 16 al 27 giugno 2003.
Ricorso ACCOLTO.
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SENTENZA ,sede di CATANZARO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 200801338 – Pubblicata 30/09/ 2008
N.1338 REG.DEC.
N.206/07 REG.RIC
ANN0 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
Sede di Catanzaro – Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 206 del 2007 integrato da motivi aggiunti, proposto da P. M. A., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Moricca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Gidaro, in Catanzaro, via Schipani, n. 35;
contro
- Comando Regione CC Calabria, I° Reparto SM Ufficio Personale d’ordine, in persona del Comandante in carica;
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici, in Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore, n. 38, domiciliano ex lege;
per l’annullamento
-del Foglio di Congedo Illimitato del Comando Regione CC Calabria SM Ufficio Personale d’ordine del Comandante Gen. B. Eduardo Centore, rilasciato il 8.1.2007 e di ogni atto ad esso connesso e/o consequenziale;
- con i motivi aggiunti notificati il 10.4.2007 e depositati il 16.4.2007: anche delle Determinazioni nr. 348/7-2008 e nr.348/8-2006 di prot. entrambe del 22.2.2007 del Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber” SM - Ufficio Personale, mai notificate, con le quali si dispone l’annullamento della determinazione n. 348/4-1 del medesimo Comando del 6.12.2006, mai notificata, nonché di ogni atto ad esso connesso e/o consequenziale.
con accertamento e declaratoria
dell’obbligo della P.A. di reintegrare il ricorrente nel servizio permanente effettivo, con ogni consequenziale statuizione anche di condanna, relativa alla percezione degli annessi emolumenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Constatata la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 243, depositata il 26.4.2007, con cui questa Sezione ha disposto incombenti istruttori;
Vista l’ordinanza n. 557, depositata il 13.9.2007, con cui questa Sezione ha accolto la domanda di interinale sospensione dell’impugnato provvedimento;
Relatore, alla pubblica udienza pubblica del giorno 20 giugno 2008, il cons. Concetta Anastasi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 20.2.2007 e depositato in data 5.3.2007, il ricorrente, appuntato scelto in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di P…, impugnava il provvedimento epigrafato, rilasciatogli in data 8.1.2007 dal Comando Regione CC Calabria SM Ufficio personale d’ordine, con cui veniva posto in Congedo Illimitato a decorrere dal 28.10.2005, con la precisazione che il servizio prestato dal 29.10.2005 al 6.12.2006 veniva considerato come servizio svolto in via di fatto.
Esponeva che l’atto impugnato era l’ultimo della sequenza procedimentale avviata con la nota prot. nr. 113/1-172006 Av. Doc. Asp. del 26.1.2006 del Comando Regionale CC. Calabria, SM, Ufficio Personale, notificata il 4.2.2006, con la quale si comunicava che, dalla verifica del foglio matricolare e della documentazione sanitaria del ricorrente, era emerso che il ricorrente aveva già usufruito, complessivamente, di 730 giorni di aspettativa, nel periodo intercorrente fra il 28.6.2002 ed il 28.10.2005.
Precisava che, nei mesi successivi, erano intervenute la nota n. 113/1-3-Av. Doc. Asp. di prot. del 31.5.2006 del Comando Regionale CC. Calabria, SM, Ufficio Personale, notificata il 7.6.2006, con la quale veniva disposta la dispensa dal servizio del ricorrente a decorrere dalla data della relativa notifica (e quindi dal 7.6.2006), nonché la nota n. 19468/M5-4 di prot. del 21.7.2006, notificata il 21.7.2006, con cui il Comando Generale Arma CC, I° Reparto – SM- Ufficio personale BAC disponeva il collocamento a risposo per infermità del ricorrente.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
-violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge 1.2.1989 n. 53;
Il computo dei giorni di assenza dal servizio del ricorrente, da ascrivere correttamente a titolo di aspettativa per motivi di salute, non dipendenti da causa di servizio, sarebbe stato condotto erroneamente, poiché non sarebbero stati esclusi dal calcolo i 45 giorni spettanti a titolo di licenza straordinaria nonché i 37 giorni spettanti a titolo di licenza ordinaria ed i 4 giorni spettanti a titolo di licenza speciale, con la conseguenza che il ricorrente, all’esito di esatto conteggio condotto secondo i criteri di legge, non avrebbe superato il limite massimo dei 730 giorni di assenza per aspettativa nel periodo intercorrente fra il 28.6.2002 ed il 28.10.2005.
-violazione dell’art. 15, IV comma, 16 e 29 della legge 31.7.1954 n. 599. Difetto assoluto di istruttoria . Contraddittorietà . Difetto assoluto dei presupposti. Violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241. Irragionevolezza. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di servizio. Violazione del principio di affidamento.
Il provvedimento finale non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto formale depositato in data 9.3.2007, si costituiva l’amministrazione intimata.
Con i motivi aggiunti notificati il 8.3.2007 e depositati il 13.3.2007, il ricorrente precisava che, a seguito dell’ostensione delle tabelle di presenza nonché di tutta la documentazione chiesta con istanza di accesso notificata in data 21.2.2007, ai sensi della legge n. 241/90, presso il Comando Regione C.C. Calabria, SM, Ufficio Personale nonché, in data 6.3.2007, presso la Compagnia CC di P…, aveva acquisito ulteriori elementi, che consentivano di meglio specificare e sviluppare e, con riferimento agli anni 2004 e 2005, le censure svolte con il ricorso introduttivo avverso i criteri e le modalità di calcolo dei giorni di assenza effettuati dal ricorrente, da ascrivere correttamente a titolo di aspettativa per motivi di salute.
Con questa nuova impugnativa deduceva:
violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, della legge 1.2.1989 n. 53.
Rilevava, in particolare, che non potevano essere inclusi nel calcolo anche i giorni antecedenti il giudizio di idoneità, in cui era stato tenuto a disposizione dell’autorità medica –che indicava espressamente- in coerente applicazione di un recente indirizzo giurisprudenziale.
Con i motivi aggiunti notificati il 10.4.2007 e depositati il 16.4.2007, il ricorrente premetteva che il Comando Generale dei Carabinieri, a mezzo della difesa erariale, aveva depositato in data 21.3.2007, in vista della trattazione della causa alla camera di consiglio del 22.3.2007, la relazione controdeduttiva prot. n. 240/5 – Cont. Di prot. del 21.3.2007 (comprensiva di numerosi allegati), la quale precisava che il Comando Interregionale CC Culquaber, con determinazione n. 348/7-2006 del 22.2.2007, aveva annullato in via di autotutela non il foglio di congedo impugnato, ma la determinazione nr. 348/4-1 di prot. del 6.12.2006, a sua volta già dispositiva della cessazione del servizio del ricorrente alla data del 28.10.2005: i precitati provvedimenti non erano mai stati notificati al ricorrente.
Ad avviso dell’esponente, essendo il provvedimento di cessazione dal servizio prodromico rispetto al foglio di congedo, un corretto iter della sequenza procedimentale avrebbe imposto di advenire anche all’annullamento del foglio di Congedo Illimitato impugnato, conseguente alla prima determinazione dispositiva della cessazione dal servizio del 6.12.2006, annullata in via di autotutela, ma, nel caso di specie, ciò non era avvenuto, per cui, paradossalmente, esso rimaneva ancora efficace.
A sostegno di questi motivi aggiunti, deduceva:
- violazione e falsa applicazione degli art. 8, della 1.2.1989 n. 53; 13 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168; 47 31 luglio 1995 n. 395;
Il ricorrente, nel riportarsi ai motivi dedotti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti notificati in data 8.3.2007, rilevava che, alla data conclusiva del quinquennio di riferimento del 28.10.2005, aveva maturato un totale di giorni 589 di assenza e, quindi, di 590 alla data del 29.10.2005, e non di 730 giorni, come erroneamente indicato nella nota nr. 48/8-2006 di prot. del 22.2.2007 e come ribadito pure nella relazione depositata in giudizio.
- violazione degli artt. 15, IV comma, 16 e 29 della legge 31/07/1954 n. 599. Difetto assoluto di istruttoria. Contraddittorietà . Difetto assoluto dei presupposti. Violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n.241. Irragionevolezza. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di servizio. Violazione del principio di affidamento.
L’atto impugnato era stato emesso successivamente alla riconseguita idoneità al servizio del ricorrente, seguita anche dal reimpiego del medesimo presso la Stazione Carabinieri di P….
Inoltre, il Comando Regionale aveva omesso di procedere alla doverosa verifica dell’idoneità del militare interessato allo scadere del periodo massimo di aspettativa.
L’illegittimità dell’operato della P.A. sarebbe comunque ictu oculi dimostrata dal fatto che l’interessato era stato giudicato idoneo al servizio in data 19.4.2006, previo accertamento condotto dalla Commissione Medica di 2° Istanza di Palermo, Regione Militare Sud ed era stato, quindi, riammesso in servizio a far data dal successivo 21.4.2006, per come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Compagnia CC di P… del 30.6.2006, mentre l’impugnato provvedimento di congedo illimitato risultava adottato e comunicato molti mesi dopo, in data 8.1.2007.
Questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 243 depositata il 26.4.2007, disponeva il rinnovo dell’accertamento medico del ricorrente da parte del medesimo organo che aveva già reso il proprio giudizio in occasione della visita medico-collegiale del 27.3.2006, ma in diversa composizione.
Successivamente, in conseguenza dell’accertamento medico dell’idoneità dei ricorrente al servizio nonché della riconosciuta sufficiente fondatezza del ricorso introduttivo, questa Sezione, con ordinanza n. 557 depositata in data 13.9.2007, accoglieva la domanda di interinale sospensione degli atti impugnati.
Con memoria depositata in data 6.6.2008, il ricorrente precisava che, dopo l’intervenuto accertamento dell’idoneità al servizio del ricorrente nonché della notifica dell’ordinanza di accoglimento di questa Sezione n. 557 del 13.9.2007, la P.A, dopo aver sottoposto il ricorrente ad ulteriori indagini medico-diagnostici, a seguito della diffida notificata al Comandante della Regione CC Calabria il 25.10.2007, emanava il provvedimento di riammissione in servizio del 27.10.2007 ed insisteva per la fondatezza delle proprie ragioni.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2008, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1.1. Con il primo motivo del ricorso principale e di entrambi i motivi aggiunti, il ricorrente deduce l’erroneità del calcolo dei giorni da ascriversi a titolo di aspettativa per motivi di salute, calcolato dal Comando Regione CC Calabria in 730 giorni in relazione allo spatium temporis intercorrente tra il 28.6.2002 ed il 28.10.2005, poiché includerebbe nel computo anche i 45 giorni di assenza dal servizio, spettanti al ricorrente a titolo di licenza straordinaria, per ciascun anno solare, nonché i 37 giorni, qualora non fruiti, spettanti al ricorrente, per ciascun anno solare, a titolo di licenza ordinaria, ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, avendo un’anzianità di servizio compresa fra i quindici anni ed i venticinque di licenza ordinaria, oltre i gg. 4 di licenza speciale, spettanti per ciascun anno solare.
Le doglianze del ricorrente, articolate e sviluppate nel corso delle varie impugnative, possono essere riassunte, con riferimento a ciascun anno solare, nei seguenti punti:
-per l’anno 2002, da un totale di assenze di giorni 85 -debitamente indicati in prospetto- dovrebbero essere esclusi dal computo dei giorni di assenza a titolo di aspettativa (come rilevato nei motivi aggiunti notificati il 8.3.2007 e depositati il 13.3.2007), i tre giorni dal 3.8.2002 al 5.8.2002 in quanto antecedenti il giudizio di idoneità intervenuto il 6.8.2002, in cui il ricorrente è stato tenuto a disposizione dell’organo medico, in applicazione dei principi stabiliti con riferimento a fattispecie analoga dalla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 6257 del 2006 (per mero errore materiale, indicata dal ricorrente come avente il n. 257). Conseguentemente, detraendo dal rimanente numero complessivo di giorni 82 di assenza, i 45 giorni spettanti a titolo di licenza straordinaria per l’anno solare 2002 (avendo il ricorrente regolarmente usufruito della licenza ordinaria e speciale spettategli), dovrebbero essere ascritti a titolo di aspettativa soltanto giorni 37 e non 39, come erroneamente indicato dalla P.A.;
- per l’anno 2003, da un totale di assenze di giorni 152 –debitamente indicati in prospetto- dovrebbero essere esclusi dal computo dei giorni di assenza a titolo di aspettativa (come rilevato nei motivi aggiunti notificati il 8.3.2007 e depositati il 13.3.2007), i giorni dal 16 al 27 giugno 2003, in quanto antecedenti il giudizio di idoneità intervenuto il 27.6.2002, in cui il ricorrente è stato tenuto a disposizione dell’organo medico, in applicazione dei principi stabiliti con la già richiamata sentenza. Conseguentemente, detraendo dal rimanente numero complessivo di giorni 140 di assenza, i 45 giorni spettanti a titolo di licenza straordinaria per l’anno solare 2003 (avendo il ricorrente regolarmente usufruito della licenza ordinaria e speciale spettategli), dovrebbero essere ascritti a titolo di aspettativa soltanto giorni 95 e non 103, come erroneamente indicato dalla P.A..;
- per l’anno 2004, mentre nel ricorso introduttivo il computo del periodo di aspettativa viene ritenuto calcolato in modo corretto in giorni 588, con i motivi aggiunti notificati il 8.3.2007 e depositati il 13.3.2007, a seguito della sopravvenuta ostensione di tabelle nonché di ulteriori elementi cognitivi, si deduce che, da un totale di giorni 347 di assenze, dovrebbero essere esclusi dal computo dei giorni di assenza a titolo di aspettativa i 45 giorni di assenza spettanti a titolo di licenza straordinaria per l’anno solare 2004 nonché i 41 giorni spettanti, complessivamente, a titolo di licenza ordinaria e speciale, non fruiti. Conseguentemente, per l’anno 2004, dovrebbero essere ascritti a titolo di aspettativa soltanto giorni 261;
-per l’anno 2005, su un totale di 282 giorni complessivi di assenza, dovrebbero essere esclusi dal computo i 45 giorni spettanti a titolo di licenza straordinaria nonché i 41 giorni, spettanti complessivamente, a titolo di licenza ordinaria e speciale, non fruiti dal ricorrente. Conseguentemente, dovrebbero essere ascritti a titolo di aspettativa, per l’anno 2005, soltanto giorni 196.
Conclusivamente, secondo la tesi dell’esponente, egli, alla data del 28.10.2005, avrebbe usufruito, nel periodo compreso fra il 28.6.2002 ed il 28.10.2005 solo di 589 giorni di aspettativa e non di 730, come erroneamente calcolato dal Comando Regione CC Calabria, per cui, nella specie, sarebbero anche difettati a priori gli stessi presupposti oggettivi per avviare il procedimento di congedo illimitato dal servizio.
1.2. L’art. 13 della legge 18 ottobre 1961 n. 1168 (norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri) dispone: “Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti. Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'art. 20 della presente legge.”
L’art. 8 della legge 1 febbraio 1989 n. 53 (modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri ecc.) stabilisce: “1. I carabinieri e finanzieri in servizio permanente, i carabinieri scelti e finanzieri scelti, gli appuntati, appuntati scelti e vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. 3. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 4. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; [… omissis …]. 6. L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma o della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. Nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.”
Da tali disposizioni si evince che l’infermità comporta l’invio del militare in licenza straordinaria per motivi di salute e che, allo scadere del periodo massimo di licenza, può essere disposto il collocamento in aspettativa anche d’ufficio (solo l’aspettativa per motivi privati è a domanda).
In altri termini, i periodi di assenza per infermità vanno conteggiati dapprima come licenza straordinaria e solo dopo come aspettativa.
Tanto risulta altresì confermato dal tenore dell’art. 15 della legge 31.7.1954 n. 599 (che in parte qua trova conferma anche nel successivo art. 29), il quale recita: “…Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti….”.
Detta normativa chiarisce altresì che il dipendente assente per malattia/infermità deve essere collocato in aspettativa dopo aver fruito sia della licenza ordinaria sia di quella straordinaria.
La licenza ordinaria (corrispondente alle cosiddette “ferie” per gli impiegati civili), finalizzata alla compensazione del logorio fisico e psichico che il militare di carriera subisce nel periodo in cui presta servizio, viene attribuita dall’ordinamento in trenta giorni per anno, incrementati in base all’anzianità di servizio (art. 14, comma 2, del DPR 31/07/1995 n. 395), mentre, nel caso in cui il lavoratore inizia a prestare servizio in corso d’anno, la licenza ordinaria può essere fruita nel limite di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio svolti, secondo una certa logica sinallagmatica .
L’art. 14, comma 7, del DPR 31/07/1995 n. 395 stabilisce: “Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile”.
L’art. 14, comma 11, del medesimo DPR 31/07/1995 n. 395 recita: “Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio”.
Pertanto, anche la licenza ordinaria va scomputata per intero dal periodo di aspettativa per ciascun anno di servizio, anche se il lavoratore non ha svolto il servizio per l’intero anno.
L’art. 14, comma 4, del DPR 31/07/1995 n. 395 recita: “A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937”: trattasi, in questo caso, della cosiddetta “ licenza speciale” che segue, sostanzialmente, un regime analogo a quello della cosiddetta “licenza ordinaria”, in assenza di alcuna specificazione ad hoc da parte del legislatore.
Ciò, anche in coerenza con le modalità rese esplicite dalla circolare prot. PGM/II/SEGR./806/Circ. del 26.10.2000 del Ministero della Difesa, concernente il personale militare, che chiarisce la “meccanica” dell’istituto e le modalità operative da seguire.
1.3. Applicando i suindicati principi al caso di specie, non può che concludersi per la condivisione dei criteri indicati dal ricorrente ai fini del computo del periodo di aspettativa per motivi di salute, che può essere disposto anche d’ufficio soltanto dopo che il militare ha usufruito di tutte le licenze spettategli.
Appare altresì fondata la doglianza intesa a censurare l’inclusione, nel computo dei periodi di aspettativa, dei tre giorni dal 3.8.2002 al 5.8.2002 antecedenti il giudizio di idoneità intervenuto il 6.8.2002 nonché degli undici giorni (erroneamente indicati dal ricorrente in 12) dal 16 al 27 giugno 2003 antecedenti il giudizio di idoneità intervenuto il 27.6.2003, poiché “nell’ipotesi in cui la C.m.o. abbia a giudicare il militare, scaduto il periodo convalescenziale, idoneo al s.p.e….. si crea una soluzione di continuità con la precedenza situazione disponendosi il rientro in servizio del dipendente. E rimane ovvio che i tempi tecnici che l’Organo sanitario militare impiega per formulare il suo giudizio non possono andare a scapito di un dipendente che allo scadere del periodo di convalescenza sarebbe idoneo a riprendere immediatamente servizio; di tal che, ove a tale data costui non ha ancora maturato i fatidici 730 giorni di assenza, deve essere tenuto indenne dal rischio che l’ulteriore computo di tali tempi tecnici comporti, di fatto, la cessazione di un rapporto lavorativo che, a tal punto, solo illegittimamente potrebbe dichiararsi cessato.” (cfr.: Tar. Lazio, Sez. I° bis, 24/07/2006 n. 6257, che richiama Cons. Stato, Sez. IV^ n. 4218 del 2000).
Giova, quindi, osservare che il collocamento in aspettativa non va disposto al momento in cui inizia il periodo di assenza, ma ex post, proprio perché si deve attendere che il dipendente rientri in servizio a seguito del riacquisto dell’idoneità o, in caso contrario, che l’interessato venga a superare il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, il cui decorso impone all’amministrazione di appartenenza di collocare in congedo il dipendente.
Ed invero, il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa, pur incidendo sulla posizione lavorativa del militare, sotto questo profilo, ha natura dichiarativa di un fatto che si è già verificato e non già costitutiva (come, ad esempio, accade per il provvedimento con cui si infligge al dipendente la sanzione della sospensione dal servizio, la quale non può che operare ex nunc, ossia dal momento della sua adozione).
Nella specie, quindi, emerge che l’Amministrazione militare ha commesso una serie di macroscopici errori, rilevati nelle censure svolte mediante calcoli corretti, ad eccezione dell’erronea indicazione di giorni 12 anziché 11, da escludere dal computo dell’aspettativa per motivi di salute, per il periodo in cui il ricorrente è rimasto a disposizione dell’autorità medica dal 16 al 27 giugno 2003.
Pertanto, devesi ritenere che, nella specie, il ricorrente aveva maturato, nel periodo di riferimento, solo 590 giorni di aspettativa per motivi di salute.
Conclusivamente, il modus operandi dell’Amministrazione intimata si è posto in contrasto con la disciplina positiva: invero, il ricorrente, non avendo superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, non poteva essere dispensato dal servizio per tale motivo, bensì, eventualmente, solo per inidoneità fisica al servizio militare incondizionato.
Pertanto, la censura merita adesione.
2. Con il secondo profilo di gravame, riproposto anche con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente deduce violazione dell’art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
In linea generale, si osserva che il provvedimento di collocamento d’autorità del militare in aspettativa per infermità, in quanto conclusivo di un procedimento di status a struttura complessa ed espressivo della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, deve essere svolto in contraddittorio con l’interessato nel rispetto delle garanzie partecipative sancite dalla legge n. 241 del 1990.
Ma, nell’ipotesi di cessazione dal s.p.e. per il superamento del periodo massimo di aspettativa, siffatto provvedimento, pur avendo natura costitutiva di status, ha funzione consequenziale nonché natura interamente vincolata nei presupposti e negli effetti, e come tale, non è assistito dalle garanzie della legge n. 241 del 1990 (cfr., ex plurimis: Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2007, n. 413/2005; Cons. Stato, Ad. Plen. 15 settembre 1999, n. 14).
Nella specie, va, peraltro, rilevato che l'Amministrazione ha comunicato il superamento del periodo massimo di aspettativa di 730 giorni fruibile nell’arco di un quinquennio con la nota prot. nr. 113/1-1/2006 Av.DOC.Asp. del 26.1.2006, per cui, si può ritenere che il militare interessato è stato, comunque, reso edotto dall'Amministrazione della questione fondamentale oggetto del procedimento avviato nei suoi confronti, per cui un’ulteriore comunicazione sarebbe risultata superflua, in contrasto con i principi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 1.4.1997, n. 306).
Pertanto, la censura non merita adesione.
3. In conclusione, poiché l’accoglimento della prima censura comporta la rimozione ab origine degli atti impugnati, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’annullamento dei provvedimenti impugnati impone poi all’Amministrazione l’obbligo di procedere al reintegro lavorativo permanente effettivo del ricorrente nonché alla conseguenti determinazioni inerenti la carriera sotto il profilo giuridico (anzianità di servizio), funzionale e patrimoniale (pagamento degli stipendi maturati nonchè versamento dei contributi assistenziali/previdenziali).
Dall’importo delle somme da liquidare a titolo di restitutio in integrum, vanno detratti eventuali proventi di altre attività lavorative eventualmente svolte dal dipendente nel periodo di interruzione del servizio, oltre che le somme già versate dalla P.A. aventi titolo negli atti impugnati (c.d. compensazione dell’aliunde perceptum : Cons. Stato, Ad. Pl., 30.3.1999, n. 3; Sez.VI° 20.10.1999 n. 1489; Sez.VI° 20.6.2003, n. 3668), considerato, fra l’altro, che l’art. 29, comma 4, della legge 31/07/1954 n. 599 stabilisce che: “Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza”.
L’Amministrazione può, peraltro, provvedere ad accertamenti specifici su eventuali attività lavorative svolte nel periodo di interruzione dal servizio, anche mediante acquisizione delle dichiarazioni dei redditi o di forme di autocertificazione o mediante l’utilizzo di qualsiasi altro legittimo mezzo di prova.
Nel calcolo di quanto dovuto non vanno comprese le indennità legate alla presenza in servizio (Cons. Stato Comm. spec. 5/2/2001 n. 475; Cons. Stato, Sez. IV°, 20/11/2000 n. 6181) e vanno esclusi i periodi di ferie e di riposo settimanale non goduti, che non sono reintegrabili, in quanto la relativa indennità sostitutiva ha natura pur sempre accessoria (Cons. Comm. spec. n.475/2001 e Cons. Stato, Sez.V° 6/12/1988 n. 790).
Sulle somme dovute devono essere regolarizzati i versamenti contributivi e sono dovuti solo gli interessi legali ma non emolumenti accessori a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ( vedasi: Cons. Stato, Ad. Plen. 15/6/1998 n.3 e Ad. Plen. 16/6/1999 n.15).
Gli emolumenti accessori, determinati secondo i criteri di cui sopra, vanno calcolati soltanto sul "quantum" effettivamente erogato, al netto delle somme non corrisposte per ritenute fiscali e contributive, cioè al netto di quella parte di credito certamente sottratto alla disponibilità dell’avente diritto (conf.: Cons. Stato, Sez.VI°, 10 luglio 1996, n. 931; Cons. Stato, Sez.IV°, 16 gennaio 1993 n.54; Cons. Stato, Sez.III°, 24 ottobre 1989 n.1505; T.A.R Catania, Sez. III° 13.10.1998 n.1694; T.A.R. Palermo Sez.I°, 24 gennaio 1997 n.57).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti, facendo obbligo alla P.A. di reintegrare il ricorrente nel servizio permanente effettivo e di procedere alle conseguenti determinazioni, secondo i criteri indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1.500 (euro millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2008, con l’intervento dei signori magistrati:
Cesare Mastrocola Presidente
Concetta Anastasi Giudice Rel. Est.
Giulio Castriota Scanderbeg Giudice
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE.
IL SEGRETARIO
Re: Superamento dei 730 giorni
Ricorso ACCOLTO
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1) - impugna il provvedimento con il quale è stato collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.
2) - Il punto 6 lettera c) della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa prevede che il militare interessato allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere inviato a visita medica per verificare la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio. Nel caso del ricorrente ciò non è mai avvenuto.
3) - Inoltre, il punto 7 lettera a) della stessa circolare impone di notificare all’interessato almeno 60 giorni prima del superamento del periodo di aspettativa consentito l’approssimarsi di tale limite (anche tale adempimento nel caso di specie è stato disatteso).
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201501022 - Public 2015-01-22 -
N. 01022/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07014/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7014 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Roma, via Cola di Rienzo, 212;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di collocamento in congedo nella categoria della riserva del ricorrente, prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013;
con motivi aggiunti
del provvedimento n. -OMISSIS- del 21.6.2013 con il quale è stato corretto un errore materiale del suddetto decreto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, caporal maggiore dell’Esercito, impugna il provvedimento con il quale è stato collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.
Nel ricorso prospetta i seguenti motivi di gravame:
- violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della legge n. 241/90)
- eccesso di potere per difetto di motivazione;
- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 923 e 929 comma 1 lett. b ) del d. lgs. n. 66/2010;
- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 24, 25 e 30 del d. lgs. n. 196/1955);
- violazione della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare;
- eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica e per sviamento, sproporzione, errore nei presupposti di fatto ed ingiustizia manifesta nonché per violazione di circolari.
In sostanza il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, la mancata sottoposizione a visita allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile, peraltro per malattia conseguente a ragioni di servizio (OMISSIS), nonché la mancanza di notifica del superamento del periodo di aspettativa consentito.
Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti il 31.10.2013 avverso un successivo provvedimento dell’intimata Amministrazione n. -OMISSIS- del 21.6.2013 con il quale è stato corretto un errore materiale del precedente decreto prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013 ( in particolare, l’indicazione erronea di alcuni periodi di assenza).
Nei motivi aggiunti ha ulteriormente sviluppato i precedenti profili di gravame.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 30.7.2013.
Questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 3134/2013 ha respinto l’istanza di sospensione presentata contestualmente al ricorso. Tale ordinanza è stata successivamente riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza della IV sezione n. 3988/2013.
Con ordinanza collegiale istruttoria di questo Tribunale n. 3339/2014 è stata richiesta una relazione documentata all’intimata Amministrazione sul computo dei giorni di assenza del ricorrente e sui diversi passaggi procedimentali.
Tale incombente istruttorio non è stato ottemperato dall’Amministrazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 1°ottobre 2014.
2. Il ricorrente impugna, anche con motivi aggiunti, il decreto e il provvedimento di correzione dello stesso con il quale l’intimata Amministrazione lo ha collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.
Nei motivi di gravame lamenta il difetto di motivazione degli atti impugnati, la circostanza che i periodi di assenza sono stati conseguenti ad una patologia contratta in servizio, la mancata sottoposizione a visita allo scadere del periodo di aspettativa fruibile e la mancata notifica del superamento del limite massimo di aspettativa.
Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato quantomeno con riferimento alla mancata sottoposizione a visita del ricorrente e alla mancata comunicazione del superamento del limite massimo di aspettativa.
Il punto 6 lettera c) della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa prevede che il militare interessato allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere inviato a visita medica per verificare la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio. Nel caso del ricorrente ciò non è mai avvenuto.
Inoltre, il punto 7 lettera a) della stessa circolare impone di notificare all’interessato almeno 60 giorni prima del superamento del periodo di aspettativa consentito l’approssimarsi di tale limite (anche tale adempimento nel caso di specie è stato disatteso).
L’Amministrazione, invece, nel decreto prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013, impugnato con il ricorso introduttivo, si è limitata ad affermare che: “alla luce anche dei numerosi periodi di infermità….tali da far ragionevolmente supporre che il graduato non poteva non essere a conoscenza di aver superato il citato limite”.
Ne discende dunque, per quanto sopra, l’illegittimità del procedimento dal quale è scaturito il provvedimento di collocamento in congedo del ricorrente.
Tra l’altro, l’intimata Amministrazione non ha adempiuto l’ordine istruttorio disposto da questo Tribunale con la ricordata ordinanza collegiale n. n. 3339/2014, non fornendo alcun chiarimento al riguardo.
In ragione della sufficienza di quanto fin ora evidenziato per l’accoglimento del ricorso e del comportamento processuale dell’Amministrazione, valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, del cod. proc. amm., possono restare assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
3. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione intimata ala pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se corrisposto, e degli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
----------------------------------
1) - impugna il provvedimento con il quale è stato collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.
2) - Il punto 6 lettera c) della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa prevede che il militare interessato allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere inviato a visita medica per verificare la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio. Nel caso del ricorrente ciò non è mai avvenuto.
3) - Inoltre, il punto 7 lettera a) della stessa circolare impone di notificare all’interessato almeno 60 giorni prima del superamento del periodo di aspettativa consentito l’approssimarsi di tale limite (anche tale adempimento nel caso di specie è stato disatteso).
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201501022 - Public 2015-01-22 -
N. 01022/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07014/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7014 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Roma, via Cola di Rienzo, 212;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di collocamento in congedo nella categoria della riserva del ricorrente, prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013;
con motivi aggiunti
del provvedimento n. -OMISSIS- del 21.6.2013 con il quale è stato corretto un errore materiale del suddetto decreto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, caporal maggiore dell’Esercito, impugna il provvedimento con il quale è stato collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.
Nel ricorso prospetta i seguenti motivi di gravame:
- violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 della legge n. 241/90)
- eccesso di potere per difetto di motivazione;
- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 923 e 929 comma 1 lett. b ) del d. lgs. n. 66/2010;
- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 24, 25 e 30 del d. lgs. n. 196/1955);
- violazione della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare;
- eccesso di potere in ogni sua figura sintomatica e per sviamento, sproporzione, errore nei presupposti di fatto ed ingiustizia manifesta nonché per violazione di circolari.
In sostanza il ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato, la mancata sottoposizione a visita allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile, peraltro per malattia conseguente a ragioni di servizio (OMISSIS), nonché la mancanza di notifica del superamento del periodo di aspettativa consentito.
Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti il 31.10.2013 avverso un successivo provvedimento dell’intimata Amministrazione n. -OMISSIS- del 21.6.2013 con il quale è stato corretto un errore materiale del precedente decreto prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013 ( in particolare, l’indicazione erronea di alcuni periodi di assenza).
Nei motivi aggiunti ha ulteriormente sviluppato i precedenti profili di gravame.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 30.7.2013.
Questo Tribunale con ordinanza cautelare n. 3134/2013 ha respinto l’istanza di sospensione presentata contestualmente al ricorso. Tale ordinanza è stata successivamente riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza della IV sezione n. 3988/2013.
Con ordinanza collegiale istruttoria di questo Tribunale n. 3339/2014 è stata richiesta una relazione documentata all’intimata Amministrazione sul computo dei giorni di assenza del ricorrente e sui diversi passaggi procedimentali.
Tale incombente istruttorio non è stato ottemperato dall’Amministrazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 1°ottobre 2014.
2. Il ricorrente impugna, anche con motivi aggiunti, il decreto e il provvedimento di correzione dello stesso con il quale l’intimata Amministrazione lo ha collocato nella riserva per aver superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio.
Nei motivi di gravame lamenta il difetto di motivazione degli atti impugnati, la circostanza che i periodi di assenza sono stati conseguenti ad una patologia contratta in servizio, la mancata sottoposizione a visita allo scadere del periodo di aspettativa fruibile e la mancata notifica del superamento del limite massimo di aspettativa.
Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso fondato quantomeno con riferimento alla mancata sottoposizione a visita del ricorrente e alla mancata comunicazione del superamento del limite massimo di aspettativa.
Il punto 6 lettera c) della circolare DGPM/II/SEGR/806/CIRC del 26 10.2000 del Ministero della Difesa prevede che il militare interessato allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio deve essere inviato a visita medica per verificare la sussistenza o meno dell’idoneità al servizio. Nel caso del ricorrente ciò non è mai avvenuto.
Inoltre, il punto 7 lettera a) della stessa circolare impone di notificare all’interessato almeno 60 giorni prima del superamento del periodo di aspettativa consentito l’approssimarsi di tale limite (anche tale adempimento nel caso di specie è stato disatteso).
L’Amministrazione, invece, nel decreto prot. n. -OMISSIS- del 16.4.2013, impugnato con il ricorso introduttivo, si è limitata ad affermare che: “alla luce anche dei numerosi periodi di infermità….tali da far ragionevolmente supporre che il graduato non poteva non essere a conoscenza di aver superato il citato limite”.
Ne discende dunque, per quanto sopra, l’illegittimità del procedimento dal quale è scaturito il provvedimento di collocamento in congedo del ricorrente.
Tra l’altro, l’intimata Amministrazione non ha adempiuto l’ordine istruttorio disposto da questo Tribunale con la ricordata ordinanza collegiale n. n. 3339/2014, non fornendo alcun chiarimento al riguardo.
In ragione della sufficienza di quanto fin ora evidenziato per l’accoglimento del ricorso e del comportamento processuale dell’Amministrazione, valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, del cod. proc. amm., possono restare assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
3. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
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