superamento 731 giorni al cmo

Feed - CARABINIERI

Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da angri62 »

aeronatica ha scritto:Egregi Signori, un saluto a tutti.
Come sempre resto grato a Panorama che puntualmente e con celerità rende noto al Forum molte importanti pronunce che si auspica possano essere di aiuto a tutti.
Purtroppo il mio poco tempo disponibile e soprattutto la Sua solerte precisa attività ha fatto si che anche questa volta mi precedesse nella pubblicazione.
Ma al di la' di chi prima pubblica, l'importante è che l'indirizzo giurisprudenziale venga divulgato.
Mi permetto di precisare, per quanto nella mia conoscenza, che quando viene effettuato il conteggio del periodo di aspettativa SEMPRE SBAGLIANO e se si vuole giustamente criticare l'avverbio SEMPRE allora mi correggerei con un 99,99%.
Questa sentenza da me attesa da oltre due anni, nella quale credevo per principi di diritto e per la quale si è agito con minuziosa precisione, è un'altra riprova del fatto che molti, molti, molti ed ancora molti militari vengono dichiarati decaduti per superamento del periodo di comporto quando invece non hanno ancora fruito di tutta l'aspettativa disponibile nel quinquennio con grave violazione dei propri diritti.
Ciò, come spesso mi è capitato di dire, comporta l'allontanamento illegittimo dal servizio attivo in carenza dei presupposti previsti dalla legge e dal Consiglio di Stato, pertanto nei casi nei quali il dipendente impugnasse il decreto di decadenza per vizi di legge vedrebbe accolto il ricorso per le medesime motivazioni della sentenza qui in esame con il risultato, dopo i noti periodi di attesa dei TT.AA.RR., che il dipendente verrebbe nella maggioranza dei casi riammesso in servizio con ricostruzione di carriera e restitutio in integrum economica stipendiale e contributiva, con non ultima la possibilità di azione risarcitoria di tutti i danni subiti e subendi.
Si immagini, in ragione dei motivi di accoglimento esposti nella sentenza de quo, che quasi tutti quei militari che si vedono riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo della licenza non fruita per intervenuta cessazione dal servizio a causa di decadenza hanno in realtà il conteggio dell'aspettativa errato;
infatti, se decadendo maturo il diritto al pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria può voler dire che quando sono stato collocato in aspettativa non mi è stata concessa prima la licenza ordinaria spettante computata in dodicesimi......
Non è una regola assoluta ma è quasi sempre certa!
Torno con l'occasione su un post e su una precisazione di qualche mese fa ribadendo che per chi lo sa fare si può impugnare il decreto di decadenza e/o l'atto di dispensa dal servizio ANCHE OLTRE I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO!!!!
Porgo i migliori saluti a tutti.
===complimenti per la sentenza.
auguri per tutto
saluti


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Ringrazio aeronatica per la stima accordata e ribadisco che se la notizia è "veloce", questa, può salvare i colleghi da provvedimenti ingiusti o evitare "per quella parte disciplinare" una sentenza negativa.

Quelli che molti non hanno capito del mio lavoro estremo "a fin di bene" e che se la notizia si sa subito, le persone interessate possono giocare una contromossa ancor prima che si va a sentenza.

Cmq. per quanto riguarda l'aspettativa e/o la decadenza c'è da dire che se a uno fa comodo essere riformato/congedato allora non ha motivo "di muovere" la situazione, mentre, per coloro che hanno pochi anni di età allora hanno tutti gli interessi ad impugnare il provvedimento, quindi, è una cosa soggettiva.
aeronatica
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 214
Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da aeronatica »

Ne approfitto:
secondo me conviene sempre ed a tutti a parte rarissime eccezioni!
Chi è giovane in modo indubbio....ma anche chi non lo è...dato che seppur dovessero mancare 4-5-6 anni al massimo contributivo si potrebbe subire il collocamento in congedo per decadenza dato che l'Amministrazione nella sua superbia non ti lascia molta scelta se non, l'unica quella di impugnare.
Stare in pensione a casa e con i propri affetti per 4-5-6 anni in attesa che i Giudici provvedano ad emettere sentenza e poi rientrare in servizio con ricostruzione di carriera con computo di servizio comunque prestato giungendo così al massimo contributivo.
Si tenga presente che a riammissione ottenuta il procedimento riparte nel punto in cui si era arrestato eliminando dal mondo giuridico l'atto errato e quindi proseguendo il quadro sanitario.....con l'aggiunta che 4-5-6 anni di quiescenza, inattività forzata, e ricorsi giurisdizionali esperiti possono anche aver generato l'insorgere di eventuali nuove patologie non auspicate ma sempre etiopatogeneticamente possibili.
Infine ritengo che tutti abbiano diritto ed interesse a richiedere risarcimento per una attività esperita contra legem.
Mi auguro che - tristemente - se si iniziasse a richiedere danni e riscontro di tutti gli errori che la dirigenza compie forse questa diverrebbe più attenta nell'apporre scarabocchi frettolosi in calce agli atti.
Saluto tutti.
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da rocco61 »

scusatemi.
prima del collegamento in aspettativa al militare vanno concesse tutte le licenze.
quindi dopo licenza di convalescenza, prima di entrare in aspettativa posso usufruire della licenza del 2013 e 2014 maturata?.
Avatar utente
antoniomlg
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3634
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da antoniomlg »

Mi sembra e correggetemi se sbaglio , la licenza ordinaria deve essere richiesta dal dipendente
in tempo utile prima di essere transitato in aspettativa.?

quindi in un contenzioso, può l'amministrazione addurre a motivazioni del tipo:
il dipendente non ha chiesto di essere posto in licenza prima dell'aspettativa?

grazie
aeronatica
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 214
Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da aeronatica »

Buongiorno a tutti.
NO! NESSUNA AMMINISTRAZIONE PUO' ADDURRE QUESTO IL TIPO DI MOTIVAZIONE SOPRA DEDOTTO.
L'OBBLIGO DI CONCEDERE L'ORDINARIA PRIMA DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DISCENDE DIRETTAMENTE DALLA LEGGE, NORMA PRIMARIA, E NON PUO' ESSERE DEROGATO DA NESSUNA CIRCOLARE, DIRETTIVA, DISPOSIZIONI, TUTTE NORME DI RANGO SECONDARIO.
LE SENTENZE SONO SOLO APPLICAZIONE DELLA LEGGE.
Pertnto l'istanza del soggetto si conforma alle disposizioni interne dell'Amministrazione al fine di agevolare l'azione amministrativa del relativo procedimento ma ha solo carattere sollecitatorio, ove non avanzata l'istanza del dipendente permane il dovere dell'Amministrazione di rispettare la Legge.
Altrimenti le disposizioni dei 2272 articoli del C.O.M. dove vanno a finire?
Vengono ossequiate perfettamente dalla solerte Amministrazione solo quando si devono applicare le parti relative alle sanzioni di Corpo e di Stato??
Un saluto a tutti.
rocco61
Riferimento
Riferimento
Messaggi: 421
Iscritto il: gio gen 31, 2013 8:13 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da rocco61 »

io ho chiesto di stornarmi i giorni a disposizione cmo e le licenze.
negativo.
Avatar utente
antoniomlg
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3634
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da antoniomlg »

Grazie AERONATICA

per le risposte sempre puntuale ed esaustive

..
ciao
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Ho rimandato nel pubblicare questa sentenza IMPORTANTE del Consiglio di Stato datata 28/11/2012 che ha dato ragione al collega V.Brig. ma la pubblico oggi per coloro che ne abbiano bisogno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- per la riforma
quanto al ricorso n. 10457 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma - Sezione I Bis n. 08292/2005, resa tra le parti, concernente aspettativa d'ufficio per motivi sanitari; RESPINTO (Capo A)

- quanto al ricorso n. 8412 del 2007:
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma - Sezione I Bis n. 08037/2006, resa tra le parti, concernente collocamento in congedo con effetto immediato per aver superato il periodo di aspettativa per malattia non dipendente da causa di servizio. ACCOLTO (Capo B)

IL CONSIGLIO DI STATO AFFERMA:

1) - Quanto al congedo assoluto per superamento del periodo massimo di malattia – oggetto del secondo giudizio - l’appello è invece fondato.

2) - Non si può considerare il lungo lasso temporale intercorso tra il verbale di mancata sottoposizione a visita e la ripresa del servizio, quale assenza per “malattia”.
- La comunicazione, a mente della quale, in caso di mancata sottoposizione a visita, deve ritenersi persistente lo stato di inidoneità, avvalora infatti una presunzione di continuità dello stato di malattia che non ha fondamento alcuno dal punto di vista medico.

3) - Il periodo di malattia da computare nel periodo biennale è solo quello qualificato tale da certificazioni mediche contenenti l’indicazione di una patologia che impedisce lo svolgimento del servizio, nonchè i giorni necessari per la guarigione, id est, con riferimento al caso di specie, un periodo complessivo pari a giorni 35 (15 dati dal sanitario dell’ufficio e 20 dalla CMO).

Per completezza leggete il tutto qui sotto, mentre, per chi vuole sapere di più sulla sentenza T.A.R. Lazio – Roma - Sezione I Bis, n. 8037/2006 del 06/09/2006 basta andare sul sito del Tar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/11/2012 201206030 Sentenza 4


N. 06030/2012REG.PROV.COLL.
N. 10457/2005 REG.RIC.
N. 08412/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10457 del 2005, proposto da:
T. O., rappresentato e difeso dagli avv. Liliana Farronato, Anna Orlando, Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso Stefano Mosillo in Roma, via Costabella N.26;

contro
Ministero della Difesa;

sul ricorso numero di registro generale 8412 del 2007, proposto da:
T. O., rappresentato e difeso dagli avv. Liliana Farronato, Stefano Mosillo, con domicilio eletto presso Liliana Farronato in Roma, via Costabella, 26;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
quanto al ricorso n. 10457 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma - Sezione I Bis n. 08292/2005, resa tra le parti, concernente aspettativa d'ufficio per motivi sanitari;

quanto al ricorso n. 8412 del 2007:
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma - Sezione I Bis n. 08037/2006, resa tra le parti, concernente collocamento in congedo con effetto immediato per aver superato il periodo di aspettativa per malattia non dipendente da causa di servizio.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Liliana Farronato e Carlo Maria Pisana, Avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. T.., vicebrigadiere dei Carabinieri, il 2/4/2003 era colto da un malore durante il servizio. Rifiutava di sottoporsi a visita medico psichiatrica, ma ciò nonostante era temporaneamente giudicato non idoneo al servizio militare per “disturbo dell’umore con note di eccitamento e manifesta sospettosità” (venivano dati 15 gg. di licenza straordinaria “d’ufficio”) con obbligo di presentarsi, alla scadenza, al CMO di Roma.

Quest’ultima fissava la visita psichiatrica per il 5/5/2003, alla quale il sig. T.. si presentava, continuando tuttavia ad opporre un rifiuto in ordine alla concreta visita. La CMO, senza averlo sottoposto a visita refertava comunque “reattività ansiosa ambientale” con conseguente temporanea inidoneità per ulteriori giorni 20.

Il 27 maggio, riconvocato, non si presentava, e la CMO redigeva verbale di constatazione dell’assenza, senza effettuare alcuna diagnosi. Il successivo 30 maggio, gli uffici della CMO comunicavano che il sig. T.. era da considerare temporaneamente inidoneo sino a quando non si fosse sottoposto ad accertamenti.

Superato nel frattempo il limite massimo di 45 gg., l’amministrazione collocava il sig. T.. in aspettativa per motivi sanitari.

Tale ultimo provvedimento era gravato dinanzi al TAR Lazio

Nel frattempo il T.. si sottoponeva a visita medica presso la CMO (alla quale esibiva un’attestazione medica già rilasciata da struttura pubblica) e veniva giudicato idoneo alla ripresa del servizio.

Il TAR dichiarava improcedibile la domanda di annullamento (su dichiarazione dello stesso interessato, stimolata dal nuovo giudizio di idoneità e dall’avvenuta riammissione in servizio) e procedeva all’esame della connessa domanda risarcitoria; la rigettava evidenziando l’inoppugnabilità del provvedimento di collocamento in aspettativa, a motivo della mancata tempestiva impugnazione dei verbali e delle comunicazioni precedenti, considerati atti autonomamente lesivi.

Il sig. T.. proponeva appello domandando al contempo l’inibitoria dei provvisori effetti della sentenza gravata; domanda che veniva però respinta dalla Sezione.

Nelle more l’appellante accumulava ulteriori 65 gg di malattia così superando il periodo massimo di malattia nel biennio, ragion per cui l’amministrazione lo collocava in congedo.

Anche quest’ultimo provvedimento è stato impugnato per vizi derivati (non si sarebbero dovuti – secondo il ricorrente - computare i giorni di aspettativa oggetto di contenzioso) e per vizi autonomi (decorso il periodo massimo, sarebbe occorsa una ulteriore e specifica visita medica).

Il TAR Lazio ha respinto con sentenza breve, pure gravata.

Entrambi i giudizi sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2012.

Ragioni di evidente connessione ne impongono in questa sede la trattazione congiunta.

A - L’originario appello, avverso il collocamento in aspettativa è infondato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, sia pur per motivi in parte diversi da quelli indicati dal Giudice di prime cure.

Quest’ultimo, dopo aver dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento, ha rigettato quella risarcitoria per assenza di illegittimità del provvedimento posto a base della fattispecie risarcitoria: in particolare, il Giudice di prime cure ha accertato in via incidentale la legittimità del provvedimento, non in relazione al quadro normativo o al corretto uso del potere, ma in ragione della mancata tempestiva impugnazione degli atti sanitari pregressi, considerati autonomamente lesivi.

L’appellante, in proposito, articola convincenti motivi di gravame imperniati sulla natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari – eccezion fatta per quelli aventi ad oggetto un giudizio definitivo di inidoneità - e comunque, sull’assenza di una intelligibile ed immediata lesività tale da far sorgere un onere di immediata impugnazione. Insiste sulla domanda risarcitoria, ma omette di gravare il capo della sentenza che ha dichiarato improcedibile la domanda annullatoria, sul quale è quindi calato il giudicato.

Il giudicato sull’improcedibilità della domanda di annullamento non inibisce tuttavia lo scrutinio, in via incidentale, dell’illiceità del comportamento dell’amministrazione, del quale l’illegittimità dell’atto costituisce solo una componente.

Può quindi ancora accertarsi se il citato comportamento integri gli estremi dell’illecito aquiliano.

La risposta è affermativa. L’amministrazione ha collocato l’appellante in aspettativa per malattia senza averlo mai visitato, sulla base di una fictio per la quale, la mancata sottoposizione a visita equivale al perdurare dello stato di malattia. Trattasi invero di un episodio scolastico di sviamento di potere: anziché far valere la responsabilità disciplinare del dipendente per la mancata sottoposizione alla visita medica, lo si è sanzionato considerandolo inidoneo ad oltranza.

Sbaglia il giudice di primo grado laddove ritiene le sopradette valutazioni inibite dalla tardività dell’impugnazione, poichè la logica dell’autonomia della tutela risarcitoria, predicabile anche ante codice (Cfr. Adunanza Plenaria, 23.03.2011 n. 3) impone di non tener conto di profili attinenti all’ammissibilità e tempestività dell’azione demolitoria, diversamente finendosi per riproporre surrettiziamente la tesi della pregiudiziale, ormai espunta dall’ordinamento.

Se l’accertamento incidentale dell’illegittimità e l’indubbia sussistenza della colpa sono sufficienti ad integrare la fattispecie aquiliana, ciò non vale però ad assicurare il ristoro del danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l’ordinaria diligenza, ex art. 1227 C.c.

L’amministrazione ha chiaramente manifestato, sin da subito l’intenzione di agire nel modo sopra stigmatizzato, ed il ricorrente, non solo non ha tempestivamente contestato la comunicazione, ma non si è prontamente sottoposto a visita nè ha ripreso il servizio, così concorrendo in modo assorbente alla produzione del danno (giova in proposito osservare che quando il ricorrente ha finalmente deciso di sottoporsi a visita, è stato giudicato idoneo).

B - Quanto al congedo assoluto per superamento del periodo massimo di malattia – oggetto del secondo giudizio - l’appello è invece fondato.

Non si può considerare il lungo lasso temporale intercorso tra il verbale di mancata sottoposizione a visita e la ripresa del servizio, quale assenza per “malattia”. La comunicazione, a mente della quale, in caso di mancata sottoposizione a visita, deve ritenersi persistente lo stato di inidoneità, avvalora infatti una presunzione di continuità dello stato di malattia che non ha fondamento alcuno dal punto di vista medico.

Il periodo di malattia da computare nel periodo biennale è solo quello qualificato tale da certificazioni mediche contenenti l’indicazione di una patologia che impedisce lo svolgimento del servizio, nonchè i giorni necessari per la guarigione, id est, con riferimento al caso di specie, un periodo complessivo pari a giorni 35 (15 dati dal sanitario dell’ufficio e 20 dalla CMO).

Tanto è sufficiente ad accogliere l’appello, con conseguente annullamento del provvedimento di congedo.

Per completezza si osserva che non è invece condivisibile la diversa censura, basata sulla necessità di un ulteriore accertamento clinico successivo al decorso del periodo massimo. Sul punto non può che richiamarsi la giurisprudenza della Sezione, secondo la quale il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicchè l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare (in termini, Sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 354).

In relazione all’esito dei giudizi, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza T.A.R.. Lazio – Roma - Sezione I Bis n. 08292/2005, lo respinge, con le precisazioni di cui in premessa;

definitivamente decidendo sull’appello avverso la sentenza T.A.R. Lazio – Roma - Sezione I Bis, n. 08037/2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa per malattia (provv. n. 132/4693-89-L-2001 del 4/10/2005).

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2012
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Cmq. la vicenda di cui alla sentenza del C.d.S. riguardante il collega CC, l'ha trattata anche il giornale "Carabinieri d'Italia Magazine" nel n. 5 periodo Ottobre-Dicembre 2012 con l'editoriale in 1^ pagina e tutto il contesto da pag. 5 a pag. 9.-
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Leggete questo link

http://www.mister-x.it/notizie/ultime_u ... %20Diritto" onclick="window.open(this.href);return false;
Lupuss
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 4
Iscritto il: ven feb 22, 2019 6:54 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da Lupuss »

BUONGIORNO A TUTTI SONO UN EX VSP CON 20 ANNI DI SERVIZIO SONO STATO CONGEDATO PER SUPERAMENTO DEI 731GG PER IL PESO.VI SPIEGO LA CMO DI MILANO CKE HANNO SEMPRE FATTO CASINI CHE SAREBBE DA AMAZZARLI MI ATTESTATA 180GG DI CONVALESCENZA PER GLI IMC E MI SCRIVE IDONEO NELLA CATEGORIA DELLA RISERVA. FECI PRESENTE CHE MI MANCAVANO ALTRI 35 GG DI ASPETTATIVA DEI 5 ANNI MA L UFFICIALE MI RISPONDEVA CHE COMANDAVA LUI.NON IO..DOPO 1 MESE DALLA VISITA IL MINISTERO DELLA DIFESA MI NOTIFICA IL PROVVEDIMENTO DALLA DISPENSA DEL SERVIZIO PER MOTIVI DI SALUTE...PRESENTO RICORSO ALL2 ISTANZA VADO A ROMA CELIO LO STESSO MI CONFERMANO LO STESSO PARERE DI MILANO E MI VIENE RIFERITO DAL DIRETTORE IL GENERALE DE FULVIO CHE DOPO QUESTI 180GIORNI SE NON SARO IDONEO AVEVO TUTTO IL DIRITTO DI TRANSITO AI RUOLI CIVILI.IL 20 MARZO MI NOTIFICICANO IL CONGEDO.MA ANCOR PRIMA AVEVO PRESENTATO LA DOMANDA PER IL RUOLO CIVILE CHE FU RIGETTATA DA PERSOCIV.ALLO SCADERE DEI 180GG VENGO INVIATO DAL MIO REPARTO REGGIMENTO AREE DI TRANSITO IN BELLINZAGO NOVARESE ALLA CMO DI MILANO PER DEFINIRE IL VERBALE DOPO ORE DI ATTESE LA COMMISSIONE MI GIUDICA NON IDONEO NON DIPENDENDE DA CAUSA DI SERVIZIO MA IDONEO AL TRANSITO NEI RUOLI CIVILI DEL MINISTERO DELLA DIFESA. PRESENTO LA DOMANDA MA DOPO 4 MESI VIENE NON ACCOLTA PERCHÉ NON ERO PIÙ IN SERVIZIO.PRESENTO RICORSO AL TAR DI TORINO.OTTENUTA LA SOSPENSIVA IL TAR SCRIVE CHE VISTA LA COMPLESSITÀ DEI FATTI I QUALI FONDATI NO NON FONDATI VERRÀ DEFINITA UNA CON LA SENTENZA..IL 9 GENNAIO 2019 c'è STATA LA DISCUSSIONE IN MERITO.ORA STO ASPETTANDO LA SENTENZA. NEL LEGGERE SUL FORUM TANTE ALTRE SENTENZE SIMILI AL MIO CASO MI SENTO LO STESSO NON FIDUCIOSO DEL PARERE DEL TAR.DI TORINO.CHIEDO SE QUALCUNO DI VOI A GIÀ AVUTO LA STESSA ESPERIENZA PRIMA DI ME E SE MI PUO DARE UN MINIMO DI SOLLIEVO.VI LASCIO ANCHE LA EMAIL SE VOGLIAMO APPROFONDIRE MEGLIO L'ARGOMENTO lucarossetti521@gmail.com Grazie a tutti.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

per notizia e orientamento
----------------------------------

SENTENZA sede di TORINO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900111,

Pubblicato il 30/01/2019

N. 00111/2019 REG. PROV. COLL.
N. 00754/2018 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio, n. 8;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via Arsenale, n. 21;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'atto del Comando logistico dell'Esercito – Comando sanità e veterinaria - Commissione Medica Interforze di II istanza in Roma - n. -OMISSIS- del 15 maggio 2018 con il quale il ricorrente veniva dichiarato “non idoneo temporaneamente in modo assoluto al servizio militare incondizionato nell'E.I. per giorni 120 (centoventi) a decorrere dal 16/3/2018. Sì idoneo alla categoria della riserva (…)”;

- del verbale n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Dipartimento militare di Medicina legale di Milano - Commissione Medica Ospedaliera I recante il giudizio di non idoneo per 60 giorni nonché “SI idoneo alla categoria della riserva”;

- della comunicazione di avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente, a seguito del raggiungimento del limite massimo di aspettativa per motivi sanitari, del 18 giugno 2018 del Reggimento -OMISSIS- R.S.O.M. Comando;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 novembre 2018:

- del provvedimento -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione per il personale militare - -OMISSIS- con il quale veniva disposta la cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 25 aprile 2018 e conseguente collocazione in congedo nella categoria in riserva, notificato al ricorrente in data 06 agosto 2018;

- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- datato 15 maggio 2018 del Comando Logistico dell'Esercito, notificato al ricorrente in pari data, recante il giudizio di "non idoneo temporaneamente, in modo assoluto al servizio militare incondizionato nell'E.I., per giorni 120 a decorrere dal 16.03.2018. Sì idoneo alla categoria della riserva."


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, la memoria e i relativi allegati del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e udito per il ricorrente l’avvocato Mariapaola Marro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il -OMISSIS- ha impugnato, unitamente a tutti gli atti presupposti, il decreto con il quale la Direzione per il personale militare del Ministero della Difesa, -OMISSIS-, ha disposto la cessazione permanente dal servizio militare, a decorrere dal 25 aprile 2018, e lo ha collocato in congedo nella riserva.

Nel 2014 il -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha svolto nell’Esercito le mansioni di -OMISSIS-, ha chiesto che la -OMISSIS- che lo affligge venisse riconosciuta come infermità dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente è stato perciò sottoposto a numerosi accertamenti periodici.

La Commissione medica di I istanza di Milano, nella visita del 23 -OMISSIS-, gli ha riconosciuto un periodo di giorni 60 di aspettativa, a decorrere dal 16 -OMISSIS-, per inidoneità temporanea, in modo assoluto, al servizio militare incondizionato.

Da quella data il ricorrente ha maturato un periodo di aspettativa pari a 677 giorni per infermità dipendente da causa di servizio che, sommato al precedente periodo di 22 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, di cui ha usufruito nel 2015, ha determinato il superamento dei limiti fissati dall’articolo 912 C.O.M..

Il sorpasso del periodo di comporto per malattia, pari a giorni 730 nell’arco di un quinquennio, ha indotto il Comandante del Reggimento -OMISSIS- R.S.O.M. ad inoltrare, trenta giorni prima del superamento del limite massimo di aspettativa, la richiesta di visita collegiale.

In data 15 maggio 2018 la Commissione Medica Interforze di II istanza di Roma ha giudicato il militare non idoneo temporaneamente, in modo assoluto, al servizio militare incondizionato per giorni 120, a decorrere dal 16 -OMISSIS-, riconoscendolo idoneo alla categoria della riserva.

Pertanto il Direttore del -OMISSIS-, della Direzione generale per il personale militare, su iniziativa del Comandante del Reggimento -OMISSIS- R.S.O.M., ha disposto la cessazione permanente dal servizio del -OMISSIS- -OMISSIS- con collocamento in regime di riserva.

1.2. Il ricorrente lamenta di non essere stato trasferito, a causa della riscontrata inabilità allo svolgimento delle funzioni militari d’istituto, nei ruoli civili, previa valutazione della sua idoneità, e chiede di essere riammesso in servizio con condanna dell’amministrazione militare alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica ed al risarcimento del danno esistenziale.

Il -OMISSIS- ha eccepito l’irragionevolezza del giudizio tecnico espresso dalla Commissione medica di II istanza, la quale non ha considerato che il superamento del periodo di comporto per malattia avrebbe determinato l’automatica cessazione dal servizio precludendo al militare la possibilità di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione.

1.3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa ed ha resistito al ricorso deducendo che il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità determina l’automatica cessazione dal servizio, stante la natura vincolata di tale provvedimento.

Il Ministero della Difesa ha, inoltre, affermato che la Commissione Medica non è tenuta a valutare l’idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni civili nell’ipotesi in cui formuli il giudizio di non idoneità temporanea.

1.4. Con ordinanza n. 1124 del 15 ottobre 2018 il Collegio, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, c.p.a., ha accolto la domanda cautelare del ricorrente mediante la sollecita fissazione del giudizio di merito alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019.

1.5. Con decreto del 9 novembre 2018 il Ministero della Difesa ha disposto la cessazione dal servizio del dipendente che egli ha impugnato con motivi aggiunti riproponendo sostanzialmente le medesime censure espresse nel ricorso principale.

1.6. Alla odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Prima di procedere alla disamina delle censure svolte dal ricorrente è utile descrivere brevemente il quadro normativo di riferimento.

L’articolo 905 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento militare (d’ora in avanti C.O.M.) disciplina l’istituto dell’aspettativa per infermità temporanea e, al comma 7, prevede che il militare che sia stato giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato può beneficiare di un periodo massimo di aspettativa, che l’articolo 912 C.O.M. fissa in due anni nel corso di un quinquennio.

L’articolo 923, comma 1, lettera b), C.O.M. indica l’infermità tra le cause estintive del rapporto di impiego.

L’articolo 929, comma 1, C.O.M. dispone che il militare deve assicurare, in costanza di servizio, i requisiti di idoneità specifici previsti per il reclutamento dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e che cessa dal servizio permanente quando egli non abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea e deve essere collocato in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

L’articolo 930 C.O.M. prevede che il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa secondo modalità e procedure definite con decreto ministeriale.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. Osserva il Collegio che non può essere condivisa la tesi del Ministero della Difesa per cui la cessazione dal servizio, in quanto espressione di attività vincolata, deve essere automaticamente dichiarata al mero verificarsi del presupposto del superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità.

Anche l’attività vincolata, infatti, deve essere improntata al rispetto dei principi della buona fede procedimentale e di leale collaborazione che caratterizzano tutti i rapporti di pubblico impiego, inclusi quelli caratterizzati da uno spiccato grado di autoritatività.

Rappresenta pertanto uno specifico obbligo comportamentale per l’amministrazione quello di coinvolgere il più possibile il dipendente nelle scelte che lo riguardano, specialmente ove esse comportino l’estinzione del rapporto di servizio e vadano, in tal modo, ad incidere profondamente sui suoi diritti fondamentali, come la tutela della salute psico-fisica, il rispetto della dignità durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e la conservazione del posto di lavoro.

Dalla chiara formulazione dell’articolo 930 C.O.M. si ricava, poi, il diritto del militare colpito da infermità e dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni militari, a che venga accertata, prima di disporre l’estinzione del rapporto di servizio, la sua idoneità allo svolgimento delle mansioni dei ruoli civili della Forza armata di appartenenza.

Osserva il Collegio che tale conclusione discende, oltre che dalla formulazione letterale della norma (il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa secondo modalità e procedure definite con decreto ministeriale), dai principi di proporzionalità e di conservazione dei rapporti giuridici che impongono di disporre la cessazione del servizio come extremaratio, solo dopo aver constatato che l’infermità del dipendente raggiunge un livello di tale gravità da non consentirgli di svolgere neppure le mansioni fisicamente meno impegnative che caratterizzano i ruoli civili.

Il Collegio richiama in proposito uno specifico precedente di questa Sezione, la sentenza del 25 febbraio 2015, n. 362, che ha riconosciuto consistenza di diritto soggettivo alla legittima aspettativa del dipendente ad essere reimpiegato in altri ruoli dell’amministrazione di appartenenza, in attuazione del principio del <<mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio connaturale ad un ordinamento democratico fondato sul lavoro>>.

La Commissione medica avrebbe dovuto, pertanto, in luogo di limitarsi a dichiarare il ricorrente temporaneamente non idoneo, in modo assoluto, al servizio militare incondizionato e a disporre d’autorità i giorni di aspettativa per infermità temporanea, accertare se l’infermità riscontrata abbia inciso, ed in quale misura, sull’idoneità del dipendente a svolgere le mansioni tipiche del servizio nei ruoli civili.

Solo in ipotesi di riscontrata inidoneità temporanea anche allo svolgimento delle mansioni tecnico-amministrative proprie dei ruoli civili, l’amministrazione di appartenenza avrebbe potuto disporre la cessazione dal servizio del dipendente.

Tale giudizio, di natura eminentemente tecnica, deve essere effettuato alla luce della migliore scienza ed esperienza medica e non delle esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza.

3.2. La difesa del Ministero sostiene che le Commissioni mediche devono specificamente esprimersi sull’idoneità di transito solo in caso di giudizio di inidoneità permanente al servizio e non in quello di inidoneità temporanea.

Tale impostazione non è conforme all’articolo 930 C.O.M. che non autorizza la distinzione tra inidoneità permanente e inidoneità temporanea ma, al contrario, ricollega il transito nei ruoli civili e, dunque, la doverosità dell’accertamento tecnico avente ad oggetto l’idoneità allo svolgimento delle relative mansioni, esclusivamente al giudizio tecnico di non idoneità al servizio militare incondizionato.

La prassi interpretativa del Ministero della Difesa, cristallizzata nella circolare del 17 gennaio 2014, non è condivisibile poiché, se è vero che la valutazione dell’idoneità funzionale al transito si rivela eccessiva nelle ipotesi di riconoscimento di una inidoneità temporanea che si presenti come presumibilmente reversibile, essa si rivela essenziale ove al militare siano stati riconosciuti diversi periodi di aspettativa per inabilità temporanea che, sommati tra loro, conducono al superamento del periodo di comporto e, in uno all’accertamento del mancato recupero della piena idoneità, si risolvono, di fatto, in una inidoneità permanente allo svolgimento del servizio militare.

Così operando le Commissioni mediche eluderebbero la ratio dell’art. 930 C.O.M. che è quella di esigere l’accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni dei ruoli civili ogni volta che si prospetti il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea.

Nel caso di specie tali accertamenti non sono stati esperiti e il Ministero della Difesa ha illegittimamente fondato il provvedimento di cessazione del rapporto di servizio sul mero superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità previsto dall’articolo 912 C.O.M..

4. Il primo motivo di ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione per il personale militare, -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio permanente del -OMISSIS- -OMISSIS- a decorrere dal 25 aprile 2018 e la conseguente collocazione in congedo nella categoria della riserva, unitamente a tutti gli atti presupposti, nei limiti di interesse del ricorrente.

5. La censura svolta dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, ossia la contraddittorietà del giudizio di non idoneità temporanea con quello di collocazione del ricorrente nel regime della riserva, deve ritenersi assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso e del ricorso per motivi aggiunti.

6. Di conseguenza la Commissione medica di I istanza dovrà rivalutare il grado dell’infermità che affligge il -OMISSIS- -OMISSIS- e la sua compatibilità con lo svolgimento delle mansioni tipiche dei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza.

Ove il ricorrente dovesse essere giudicato idoneo a svolgere le predette mansioni, il Ministero della Difesa, Direzione amministrativa per il personale militare, dovrà disporne il transito nei ruoli civili della medesima amministrazione di appartenenza e provvedere alla ricostruzione:

a) della posizione giuridica del dipendente dalla data del 25 aprile 2018, data del suo collocamento in congedo, alla data della effettiva re-immissione in servizio;

b) della posizione economica del dipendente mediante il riconoscimento delle retribuzioni stipendiali non corrisposte, nel limite delle voci retributive allo stesso effettivamente spettanti, con corresponsione degli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo.

7. Deve essere dichiarata inammissibile, in quanto generica, la domanda avanzata dal ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale subito in seguito alla cessazione del servizio: egli non ha, infatti, allegato alcun pregiudizio concreto ad interessi meritevoli di tutela.

8. Le criticità interpretative delle norme inducono il Collegio a derogare alla regola della soccombenza e a disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto:

1) annulla il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione per il personale militare, -OMISSIS- e tutti gli atti presupposti espressamente impugnati dal ricorrente, nei limiti del suo interesse;

2) ordina al Ministero della Difesa di procedere, a mezzo della Commissione medica competente, alla valutazione della compatibilità dell’infermità del ricorrente con lo svolgimento delle mansioni tipiche dei ruoli civili della medesima amministrazione di appartenenza;

3) ordina al Ministero della Difesa, in caso di giudizio positivo della predetta valutazione, di reintegrare il -OMISSIS- -OMISSIS- nel servizio e di disporne il transito nei ruoli civili della medesima amministrazione di appartenenza;

4) ordina, altresì, al Ministero della Difesa, sempre in caso di giudizio positivo della valutazione, di procedere alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica del ricorrente nei sensi e nei modi di cui al punto 6 della motivazione;

5) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;

6) dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Flavia Risso, Primo Referendario
Rosanna Perilli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosanna Perilli Domenico Giordano





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12870
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Allego circolare del Ministero della Difesa datata 17 gennaio 2014

Oggetto: Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Desafio71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 12
Iscritto il: ven apr 29, 2022 6:00 pm

Re: superamento 730 giorni nel quinquennio mobile per infermità riconosciute Si dipendenti da causa di servizio

Messaggio da Desafio71 »

Salve sono un Luogotenente della Marina Militare con 38 (trentotto) anni di servizio (33 effettivi+5 riscatto) volevo rappresentare il mio caso per eventuali vostri consigli su come comportarmi.
In data 27 Aprile a seguito di trasferimento nella sede di Aulla proveniente dal Comando di Maricapitale Roma mi veniva notificato che in data 17 Ottobre 2021 avevo maturato 730 giorni di assenza dal servizio per infermità SI dipendenti da causa di servizio nel quinquennio mobile
e contestualmente provvedimento di temporanea dispensa dal servizio in attesa di provvedimenti da parte della Direzione Generale (Persomil).
Precedentemente nella sede di Roma nessuno aveva intrapreso alcun tipo di provvedimento nonostante sapessero tutti (Persomil, Maripers, Comando di appartenenza e Infermeria Autonoma) come da messaggistica standard che avessi superato il periodo di 730 giorni nel quinquennio.
Recatomi a visita medica per idoneità in data 05 Aprile 2022 presso il servizio Sanitario dell'Ente Capitale veniva preso un provvedimento di idoneità al servizio con obbligo di controllo a mesi 1 (uno) e dopo nemmeno pochi minuti dallo stesso seguiva un cambio di pianificazione e successivamente un trasferimento di Autorità da Roma ad Aulla dove mi sono presentato in regolarmente.
Volevo sapere da qualcuno di voi più informato come comportarmi al riguardo in attesa di provvedimento da parte della Direzione Generale del personale che a richiesto ai Comandi documentazione sanitaria da acquisire agli atti e cosa succede se viene intrapreso provvedimento di dispensa dal servizio per infermità riconosciute.
Grazie
Rispondi