===complimenti per la sentenza.aeronatica ha scritto:Egregi Signori, un saluto a tutti.
Come sempre resto grato a Panorama che puntualmente e con celerità rende noto al Forum molte importanti pronunce che si auspica possano essere di aiuto a tutti.
Purtroppo il mio poco tempo disponibile e soprattutto la Sua solerte precisa attività ha fatto si che anche questa volta mi precedesse nella pubblicazione.
Ma al di la' di chi prima pubblica, l'importante è che l'indirizzo giurisprudenziale venga divulgato.
Mi permetto di precisare, per quanto nella mia conoscenza, che quando viene effettuato il conteggio del periodo di aspettativa SEMPRE SBAGLIANO e se si vuole giustamente criticare l'avverbio SEMPRE allora mi correggerei con un 99,99%.
Questa sentenza da me attesa da oltre due anni, nella quale credevo per principi di diritto e per la quale si è agito con minuziosa precisione, è un'altra riprova del fatto che molti, molti, molti ed ancora molti militari vengono dichiarati decaduti per superamento del periodo di comporto quando invece non hanno ancora fruito di tutta l'aspettativa disponibile nel quinquennio con grave violazione dei propri diritti.
Ciò, come spesso mi è capitato di dire, comporta l'allontanamento illegittimo dal servizio attivo in carenza dei presupposti previsti dalla legge e dal Consiglio di Stato, pertanto nei casi nei quali il dipendente impugnasse il decreto di decadenza per vizi di legge vedrebbe accolto il ricorso per le medesime motivazioni della sentenza qui in esame con il risultato, dopo i noti periodi di attesa dei TT.AA.RR., che il dipendente verrebbe nella maggioranza dei casi riammesso in servizio con ricostruzione di carriera e restitutio in integrum economica stipendiale e contributiva, con non ultima la possibilità di azione risarcitoria di tutti i danni subiti e subendi.
Si immagini, in ragione dei motivi di accoglimento esposti nella sentenza de quo, che quasi tutti quei militari che si vedono riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo della licenza non fruita per intervenuta cessazione dal servizio a causa di decadenza hanno in realtà il conteggio dell'aspettativa errato;
infatti, se decadendo maturo il diritto al pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria può voler dire che quando sono stato collocato in aspettativa non mi è stata concessa prima la licenza ordinaria spettante computata in dodicesimi......
Non è una regola assoluta ma è quasi sempre certa!
Torno con l'occasione su un post e su una precisazione di qualche mese fa ribadendo che per chi lo sa fare si può impugnare il decreto di decadenza e/o l'atto di dispensa dal servizio ANCHE OLTRE I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'ATTO!!!!
Porgo i migliori saluti a tutti.
auguri per tutto
saluti