Successione Eredità

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MAX111
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Successione Eredità

Messaggio da MAX111 »

Salve,

Vorrei avere un opinione in merito ad un eredità.
Mia zia è deceduta e le corrispondenti sorelle hanno effettuato rinuncia all'eredità con atto notarile mentre il marito ha accettato l'eredità.

La rinuncia ha "trasmesso" la decisione a me e mio fratello i quali non ci siamo ancora espressi perchè non abbiamo mai ricevuto una chiara visione del patrimonio.

Ora alla richiesta della documentazione essendo chiamati all'eredità verso il marito,ci è stata rifiutata perchè il marito sostiene che si sia già verificata l’accettazione dell’eredità da parte di mia madre.

Mia madre prima dell'atto notarile ha ricevuto una assicurazione sulla vita e firmato un incomprensibile accordo di ricezione denaro (soldi mai ricevuti ovviamente).

Vorrei capire = e' possibile affermare l''avvenuta accettazione considerando?

- C'è un atto notarile di rinuncia
- Durante l'atto il marito era presente
- Il marito stia avviando una procedura con beneficio d'inventario per i minori coinvolti nell'asse ereditario ? ( ci sono altre sorelle di mia madre che hanno rinunciato e le relative figlie pure, mentre ovviamente i minori sono rimasti in sospeso)

Grazie Mille per qualsiasi spiegazione e spero di essere stato chiaro.

Ciao


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Avv. Giovanni Carta
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Re: Successione Eredità

Messaggio da Avv. Giovanni Carta »

Buon pomeriggio.
Premesso che, per potermi esprimere compiutamente, sarebbe necessario disporre della documentazione rilevante, ipotizzo che, avendo Vostra mamma ricevuto in eredità una polizza e confermato, per iscritto, di avere riscosso una somma di denaro (anche se a quanto pare la circostanza non è vera), il coniuge di Vostra zia assume che da tali atti si possa evincere l'accettazione tacita dell'eredità da parte di Vostra madre, con la conseguenza che la rinuncia risulterebbe inefficace. L'accettazione tacita è disciplinata dall'art. 476 del codice civile. Alternativamente, potrebbe essersi verificata l'ipotesi contemplata dall'art. 478 del codice civile, laddove la rinuncia di Vostra mamma sia avvenuta dietro corrispettivo, nel qual caso essa sarebbe equiparata ad accettazione.
In sostanza, laddove effettivamente dovesse configurarsi un'accettazione dell'eredità da parte di Sua mamma, Lei e Suo fratello non potreste avvalervi dell'istituto della rappresentazione di cui all'art. 467 del codice civile.
Cordiali saluti
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