D.P.R. n. 1092/1973
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 32.
(Studi superiori richiesti agli ufficiali)
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.
Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
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Leggere attentamente per capire del perché è stato dichiarato inammissibile
SENTENZA ,sede di CAGLIARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201800025, - Public 2018-01-18 –
Pubblicato il 18/01/2018
N. 00025/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00412/2012 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2012, proposto da:
Vincentelli M. S. S., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 69 datata 23.4.2012 (non notificata né conosciuta) con cui si è provveduto al trasferimento alla sede I.N.P.S. di Sassari della posizione assicurativa di parte ricorrente, del relativo decreto dirigenziale n. 193/A datato 09.02.2012 (e nota di trasmissione datata 23.4.2012 per posta ordinaria con busta recante timbro postale del 04.05.2012); nonché del decreto dirigenziale n. 96/A datato 15.5.2012 (e nota di trasmissione prot. n. 82092 datata 17.5.2012 per posta ordinaria con busta recante timbro postale del 23.05.2012); per la parte in cui, il Ministero della Difesa, in detti atti ed atti qui impugnati, nel disporre sulla richiesta di costituzione della posizione assicurativa a fini pensionistici dell'odierno ricorrente, non ha in essi integralmente incluso il computo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092/73 - dei quattro anni di laurea (corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari in giurisprudenza siccome richiesti e necessari per la sua nomina a Tenente in S.P.E. del Corpo di Commissariato Aeronautico - Ruolo Commissariato a seguito del superamento di apposito pubblico concorso) ed ha inteso viceversa parzialmente solo corrispondere una "indennità una tantum"; nonché di qualsiasi altro provvedimento, né conosciuto né notificato inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale a quanto dedotto e richiesto con il presente ricorso;
nonché per l'accertamento del diritto
ad avere computati dal Ministero della Difesa, nei provvedimenti da rendere ai fini della costituzione della posizione assicurativa a fini pensionistici dell'odierno ricorrente, il computo integrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092/73, dei quattro anni di laurea (corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari in giurisprudenza siccome richiesti e necessari per la sua nomina a Tenente in S.P.E. del Corpo di Commissariato Aeronautico - Ruolo Commissariato a seguito del superamento di apposito pubblico concorso).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente chiede l’annullamento della Determinazione n. 69 datata 23.4.2012 con cui si è provveduto al trasferimento alla sede I.N.P.S. di Sassari della posizione assicurativa di parte ricorrente, del relativo decreto dirigenziale n. 193/A datato 09.02.2012 (e nota di trasmissione datata 23.4.2012 per posta ordinaria con busta recante timbro postale del 04.05.2012); nonché del decreto dirigenziale n. 96/A datato 15.5.2012 (e nota di trasmissione prot. n. 82092 datata 17.5.2012 per posta ordinaria con busta recante timbro postale del 23.05.2012); per la parte in cui, il Ministero della Difesa, in detti atti ed atti qui impugnati, nel disporre sulla richiesta di costituzione della posizione assicurativa a fini pensionistici dell'odierno ricorrente, non ha in essi integralmente incluso il computo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092/73 - dei quattro anni di laurea (corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari in giurisprudenza siccome richiesti e necessari per la sua nomina a Tenente in S.P.E. del Corpo di Commissariato Aeronautico - Ruolo Commissariato a seguito del superamento di apposito pubblico concorso) ed ha inteso viceversa parzialmente solo corrispondere una "indennità una tantum"; nonché di qualsiasi altro provvedimento, né conosciuto né notificato inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale a quanto dedotto e richiesto con il presente ricorso.
Si chiede altresì l'accertamento del diritto del ricorrente ad avere computati dal Ministero della Difesa, nei provvedimenti da rendere ai fini della costituzione della posizione assicurativa a fini pensionistici dell'odierno ricorrente, il computo integrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.P.R. n. 1092/73, dei quattro anni di laurea (corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari in giurisprudenza siccome richiesti e necessari per la sua nomina a Tenente in S.P.E. del Corpo di Commissariato Aeronautico - Ruolo Commissariato a seguito del superamento di apposito pubblico concorso).
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2017, la Difesa di parte ricorrente ha dichiarato di aderire all’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, sollevata dal Ministero resistente nei propri atti difensivi e su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preso atto della sopra menzionata eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore della giurisdizione della Corte dei Conti, sollevata dal Ministero resistente nei propri atti difensivi, nonché della dichiarazione di adesione al riguardo, resa dalla Difesa del ricorrente alla pubblica udienza del 19 dicembre 2017; ritiene il collegio che, nel caso di specie, in materia di costituzione di posizione assicurativa presso l’I.n.p.s., effettivamente non sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma ritiene tuttavia che debba essere individuato - allo stato - quale giudice avente giurisdizione in ordine alla presente controversia, il giudice ordinario, in forza delle seguenti considerazioni.
Deve rilevarsi che, avuto riguardo al caso di specie, non può individuarsi, allo stato degli atti, quale sarà in futuro l’eventuale regime pensionistico spettante al ricorrente, se cioè l’odierno ricorrente in futuro maturerà un diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato, con conseguente giurisdizione in materia della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ovvero maturerà invece un diritto a pensione per attività lavorativa o professionale di natura privatistica, con conseguente giurisdizione in materia del giudice ordinario.
Ciò stante, deve ritenersi che la questione oggi controversa, concernente - si ribadisce - la sola ed esclusiva questione della corretta costituzione di posizione assicurativa presso l’I.n.p.s., non connessa, allo stato, ad alcuna questione pensionistica di giurisdizione della Corte dei Conti, non possa che essere ricondotta alla giurisdizione generale del giudice ordinario, quale giudice delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non affidate espressamente ad altro giudice.
Ritiene il collegio che debbano trovare applicazione, nel caso di specie, i principi affermati in materia con le seguenti pronunce delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
In primo luogo, la sentenza Cassazione civile sez. un. 19 maggio 1982 n. 3083, secondo cui “La giurisdizione del giudice ordinario, sulla controversia promossa dal lavoratore subordinato per la costituzione di una posizione assicurativa da parte dell'I.N.P.S., non trova deroga, in ipotesi di rapporto di pubblico impiego, per il fatto che l'I.N.P.S. abbia chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dei prescritti contributi, ovvero che, in relazione alla pretesa del dipendente od a quella dell'istituto previdenziale, si renda necessaria un'indagine sulla sussistenza del rapporto di pubblico impiego, quale imprescindibile presupposto del rapporto previdenziale, sempreché tale indagine vada effettuata in via meramente incidentale, rispetto ad una decisione inerente soltanto al diverso ed autonomo rapporto previdenziale. Qualora, invece, l'accertamento del rapporto di pubblico impiego, per espressa richiesta delle parti, debba essere effettuato con pronuncia idonea ad acquistare autorità di giudicato, la relativa decisione comporta la presenza necessaria del datore di lavoro e spetta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre al giudice ordinario resta devoluta la controversia previdenziale (soggetta a sospensione, in attesa della pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.)”.
Altresì la sentenza Cassazione civile sez. un. 07 maggio 2002 n. 6491, secondo cui “A seguito della costituzione presso l'Inps, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 75 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all'art. 47 l. 23 dicembre 1978 n. 833), di una gestione speciale ad esaurimento, per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali ed avvalsosi dell'opzione (prevista dallo stesso art. 75 del citato d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa anteriormente costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, le controversie aventi ad oggetto i trattamenti integrativi prima a carico del relativo fondo aziendale - traendo titolo, non più dal rapporto di pubblico impiego con l'ente ormai soppresso, nel quale il fondo speciale si inseriva, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l'Inps - sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non affidate espressamente ad altro giudice), anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo”.
Infine la sentenza Cassazione civile sez. un. 15 maggio 1990 n. 4186, secondo cui “Sussiste la giurisdizione della corte dei conti nei ricorsi contro i provvedimenti aventi ad oggetto la decisione sulle istanze rivolte al conseguimento della pensione o dell'indennità "una tantum" corrisposte dalle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario (pretore del lavoro) relativamente alle domande rivolte ad ottenere la ricongiunzione del rapporto assicurativo già instaurato presso gli istituti di previdenza al fine della costituzione di un'unica posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS”.
Per le suesposte considerazioni, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, quale controversia in materia di costituzione di posizione assicurativa presso l’I.N.P.S., essendo tale questione devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare, il proprio difetto di giurisdizione, nonché - in virtù del principio della cd. translatio iudicii, ai sensi dall’articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo – indicare alla parte ricorrente il termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio innanzi al giudice ordinario al fine di salvaguardare gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta in questa sede.
La natura della controversia induce il Collegio a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del T.A.R. adito e indica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario agli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Lensi Francesco Scano
IL SEGRETARIO
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