Vivissimi complimenti al graduato e al Suo difensore di fiducia.
Mai perdersi d'animo........
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sempre cordialmente
STRAORDINARIO NON PAGATO E NON RETRIBUITO
Re: STRAORDINARIO NON PAGATO E NON RETRIBUITO
iosonoqui questa volta mi hai preceduto poichè io volevo creare l'argomento "decreto ingiuntivo" per lo straordinario unendo le 2 sentenze (CC. e PS) ma visto che l'hai intitolato così la posto ugualmente qui.
Questa sentenza che io posto però riguarda il personale della PolStato.
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31/07/2012 201203707 Sentenza 6
N. 03707/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03122/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3122 del 2011, proposto da:
A. P., rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo De Tata, con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mario Scala in Napoli, via Luigia Sanfelice N. 79;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, con sede in Napoli, via Diaz, 11;
per la condanna dell’amministrazione intimata
al pagamento, della somma complessiva di euro 3.700,20 calcolata al netto delle ritenute irpef, fondo credito ed inpdap, quale dovuta, al ricorrente agente di pubblica sicurezza, a titolo di complessivo corrispettivo per il lavoro straordinario effettuato in eccedenza nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Il Ministero dell’interno ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo concesso dal giudice delegato del Tar Campania–Napoli in data 08.06.2011 a favore del ricorrente e con il quale si ordinava all’amministrazione di pagare la somma complessiva di Euro 3.700,20, calcolata al netto delle ritenute Irpef, Fondo credito ed Inpdap, oltre interessi legali, dovuta all’istante, agente di pubblica sicurezza, a titolo di corrispettivo per il lavoro straordinario effettuato in eccedenza nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008.
1.2. Il Ministero ha sostenuto l’infondatezza della pretesa del OMISSIS.
1.3. Si è costituito il ricorrente opposto ribadendo la spettanza delle somme, così come determinate dal giudice delegato.
1.4. Alla pubblica udienza del 04.07.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2.1. L’opposizione a decreto ingiuntivo, come più volte rilevato da questo T.A.R. in fattispecie similari è infondata (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, sez. VI, 4343/2009, 317/2010, 2121/2010).
2.2. Per quanto riguarda la questione relativa alla infondatezza della richiesta azionata con l’accolto decreto ingiuntivo, il Tribunale osserva che tale pretesa è, per contro, innanzitutto certa ed incontroversa, come già puntualmente indicato nel contestato decreto, non risultando, nel corrente giudizio, contraddetta da adeguati elementi di prova in senso contrario, come meglio si dirà al successivo par. 4 (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 febbraio 2009, n. 1145: «a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale al creditore compete la veste sostanziale di attore»).
2.3. Circa la carenza della autorizzazione al lavoro –secondo quanto già affermato in numerosi precedenti di questa stessa Sezione – il Tribunale giudica che non solo la stessa deve intendersi, comunque, ex post acquisita (cfr., le note allegate al ricorso per decreto ingiuntivo nn. 1, 2 e 3 prod. ricorrente), ma, in termini dirimenti, va ritenuta connaturata al particolare tipo di attività richiesta all’opposto, di “scorta e sicurezza”. Il servizio di scorta (da parte, nel caso di specie, dalla Polizia di Stato), infatti, è attribuito sulla base di un procedimento di rigorosa indagine sulla necessità della stessa e, una volta concesso, sfugge ‘ex se’ a qualsivoglia disciplina oraria, dovendo la scorta seguire la persona protetta in tutti i suoi spostamenti di carattere funzionale o privato. Il Tribunale quindi non intende porsi in distonia con la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo, più volte affermante la necessità della autorizzazione al lavoro straordinario, ma ritiene solo che il servizio scorta esuli dai parametri usuali del lavoro straordinario in quanto tale e, pertanto, ove concessa, rende implicito il pagamento del monte ore effettivamente prestato (v. Sent. nn. 2044, 2046 e 2048 del 2011 di questa Sezione nonché, nello stesso senso, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15 novembre 2010 , n. 14062).
2.4. In tal senso, la peculiarità del servizio scorte impone l’applicazione dell’art. 63 L. n. 121/1981 secondo cui «quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422…». Chiaro è, quindi, il riferimento nella legge alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell'altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: «pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest'ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale) per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale» (T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I, 25 maggio 2011,n. 445; cfr., anche, T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010 , n. 313».
3.1. Per ciò che attiene, poi, al riposo compensativo, questione centrale della presente opposizione, l’Amministrazione ha invocato l’applicazione dell’art. 15 co. 4 dell’A.N.Q. (Accordo Nazionale Quadro) secondo cui: «le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effettuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d’ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo». Ebbene, nel caso di specie, l’Amministrazione ha prospettato al ricorrente la possibilità di avvalersi del riposo compensativo (v. nota del 02.05.2008, prod. P.A.), ottenendo, in risposta, un rifiuto da parte del ricorrente (nota a firma dell’avv. IASIELLO del 19.01.2009, prod. P.A.).
3.2. La circostanza descritta, nella prospettazione dell’opponente, avrebbe rilievo dirimente nel senso di escludere la debenza delle somme richieste.
3.3. Le argomentazioni svolte dall’Amministrazione sul punto non hanno pregio. In coerenza con quanto affermato poc’anzi (par. 2.3. e 2.4.), infatti, va ribadito che lo straordinario effettuato nell’ambito del servizio scorte, obbligatorio per superiori esigenze di servizio, è eccentrico rispetto a quello riconducibile ad altre esigenze di servizio e sfugge a qualsivoglia programmazione.
3.4. La richiamata norma dell’Accordo Quadro Nazionale, riferita al solo straordinario programmato e non retribuito, non è, quindi, applicabile allo straordinario svolto nell’ambito del servizio scorte che, per la sua stessa natura, sfugge a qualsivoglia programmazione determinandosi in ragione di esigenze mutevoli e contingenti direttamente legate alle necessità di protezione sottese al servizio in questione.
4.1. L’ultima contestazione svolta dall’Amministrazione opponente riguarda la quantificazione delle somme.
4.2. In merito, va detto che la differenza nei conteggi è minima e che, comunque, il numero di ore conteggiato dall’Amministrazione è, come rilevato dallo stesso originario ricorrente, maggiore rispetto a quello di cui alla originaria richiesta.
4.3. I conteggi effettuati dal OMISSIS, inoltre, si lasciano preferire per accuratezza in quanto esplicati in un’articolata perizia di parte a fronte di quanto asserito dall’Amministrazione in una nota che reca conteggi non adeguatamente supportati a livello documentale (v’è solo un generico riferimento alla corrispondenza allegata, cfr. nota del 19.08.2011 della Questura di Benevento).
5.1. Quanto precede, dimostra come l’opposizione vada respinta e che, conseguentemente, vada confermata la fondatezza della pretesa già riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 7233/2011.
5.2. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 7233/2011 del giudice delegato del TAR Campania–Napoli, come in epigrafe proposto, la respinge.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Roberta Cicchese, Primo Referendario
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2012
Questa sentenza che io posto però riguarda il personale della PolStato.
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31/07/2012 201203707 Sentenza 6
N. 03707/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03122/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3122 del 2011, proposto da:
A. P., rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo De Tata, con lui elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mario Scala in Napoli, via Luigia Sanfelice N. 79;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, con sede in Napoli, via Diaz, 11;
per la condanna dell’amministrazione intimata
al pagamento, della somma complessiva di euro 3.700,20 calcolata al netto delle ritenute irpef, fondo credito ed inpdap, quale dovuta, al ricorrente agente di pubblica sicurezza, a titolo di complessivo corrispettivo per il lavoro straordinario effettuato in eccedenza nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1.1. Il Ministero dell’interno ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo concesso dal giudice delegato del Tar Campania–Napoli in data 08.06.2011 a favore del ricorrente e con il quale si ordinava all’amministrazione di pagare la somma complessiva di Euro 3.700,20, calcolata al netto delle ritenute Irpef, Fondo credito ed Inpdap, oltre interessi legali, dovuta all’istante, agente di pubblica sicurezza, a titolo di corrispettivo per il lavoro straordinario effettuato in eccedenza nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008.
1.2. Il Ministero ha sostenuto l’infondatezza della pretesa del OMISSIS.
1.3. Si è costituito il ricorrente opposto ribadendo la spettanza delle somme, così come determinate dal giudice delegato.
1.4. Alla pubblica udienza del 04.07.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2.1. L’opposizione a decreto ingiuntivo, come più volte rilevato da questo T.A.R. in fattispecie similari è infondata (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, sez. VI, 4343/2009, 317/2010, 2121/2010).
2.2. Per quanto riguarda la questione relativa alla infondatezza della richiesta azionata con l’accolto decreto ingiuntivo, il Tribunale osserva che tale pretesa è, per contro, innanzitutto certa ed incontroversa, come già puntualmente indicato nel contestato decreto, non risultando, nel corrente giudizio, contraddetta da adeguati elementi di prova in senso contrario, come meglio si dirà al successivo par. 4 (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 febbraio 2009, n. 1145: «a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale al creditore compete la veste sostanziale di attore»).
2.3. Circa la carenza della autorizzazione al lavoro –secondo quanto già affermato in numerosi precedenti di questa stessa Sezione – il Tribunale giudica che non solo la stessa deve intendersi, comunque, ex post acquisita (cfr., le note allegate al ricorso per decreto ingiuntivo nn. 1, 2 e 3 prod. ricorrente), ma, in termini dirimenti, va ritenuta connaturata al particolare tipo di attività richiesta all’opposto, di “scorta e sicurezza”. Il servizio di scorta (da parte, nel caso di specie, dalla Polizia di Stato), infatti, è attribuito sulla base di un procedimento di rigorosa indagine sulla necessità della stessa e, una volta concesso, sfugge ‘ex se’ a qualsivoglia disciplina oraria, dovendo la scorta seguire la persona protetta in tutti i suoi spostamenti di carattere funzionale o privato. Il Tribunale quindi non intende porsi in distonia con la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo, più volte affermante la necessità della autorizzazione al lavoro straordinario, ma ritiene solo che il servizio scorta esuli dai parametri usuali del lavoro straordinario in quanto tale e, pertanto, ove concessa, rende implicito il pagamento del monte ore effettivamente prestato (v. Sent. nn. 2044, 2046 e 2048 del 2011 di questa Sezione nonché, nello stesso senso, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15 novembre 2010 , n. 14062).
2.4. In tal senso, la peculiarità del servizio scorte impone l’applicazione dell’art. 63 L. n. 121/1981 secondo cui «quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422…». Chiaro è, quindi, il riferimento nella legge alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell'altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: «pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest'ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale) per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale» (T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I, 25 maggio 2011,n. 445; cfr., anche, T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010 , n. 313».
3.1. Per ciò che attiene, poi, al riposo compensativo, questione centrale della presente opposizione, l’Amministrazione ha invocato l’applicazione dell’art. 15 co. 4 dell’A.N.Q. (Accordo Nazionale Quadro) secondo cui: «le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effettuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate, d’ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo». Ebbene, nel caso di specie, l’Amministrazione ha prospettato al ricorrente la possibilità di avvalersi del riposo compensativo (v. nota del 02.05.2008, prod. P.A.), ottenendo, in risposta, un rifiuto da parte del ricorrente (nota a firma dell’avv. IASIELLO del 19.01.2009, prod. P.A.).
3.2. La circostanza descritta, nella prospettazione dell’opponente, avrebbe rilievo dirimente nel senso di escludere la debenza delle somme richieste.
3.3. Le argomentazioni svolte dall’Amministrazione sul punto non hanno pregio. In coerenza con quanto affermato poc’anzi (par. 2.3. e 2.4.), infatti, va ribadito che lo straordinario effettuato nell’ambito del servizio scorte, obbligatorio per superiori esigenze di servizio, è eccentrico rispetto a quello riconducibile ad altre esigenze di servizio e sfugge a qualsivoglia programmazione.
3.4. La richiamata norma dell’Accordo Quadro Nazionale, riferita al solo straordinario programmato e non retribuito, non è, quindi, applicabile allo straordinario svolto nell’ambito del servizio scorte che, per la sua stessa natura, sfugge a qualsivoglia programmazione determinandosi in ragione di esigenze mutevoli e contingenti direttamente legate alle necessità di protezione sottese al servizio in questione.
4.1. L’ultima contestazione svolta dall’Amministrazione opponente riguarda la quantificazione delle somme.
4.2. In merito, va detto che la differenza nei conteggi è minima e che, comunque, il numero di ore conteggiato dall’Amministrazione è, come rilevato dallo stesso originario ricorrente, maggiore rispetto a quello di cui alla originaria richiesta.
4.3. I conteggi effettuati dal OMISSIS, inoltre, si lasciano preferire per accuratezza in quanto esplicati in un’articolata perizia di parte a fronte di quanto asserito dall’Amministrazione in una nota che reca conteggi non adeguatamente supportati a livello documentale (v’è solo un generico riferimento alla corrispondenza allegata, cfr. nota del 19.08.2011 della Questura di Benevento).
5.1. Quanto precede, dimostra come l’opposizione vada respinta e che, conseguentemente, vada confermata la fondatezza della pretesa già riconosciuta dal decreto ingiuntivo n. 7233/2011.
5.2. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 7233/2011 del giudice delegato del TAR Campania–Napoli, come in epigrafe proposto, la respinge.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Roberta Cicchese, Primo Referendario
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2012
Re: STRAORDINARIO NON PAGATO E NON RETRIBUITO
Anticipo tutto il punto 3 del ricorso/sentenza e se l'Arma Dirigente applicasse per tutti i Comandanti di Stazioni i seguenti principii/norme/disposizioni si accorgerebbe che SONO MOLTI i Comandanti di stazione che abusandone della propria qualità di potere, quale, appunto quella di Comandante senza alcun controllo/rispetto/verifica da parte del C.te Comp. o Prov.le si registrano 40-50-60 ore di straordinario senza "documentati riscontri agli atti" che giustificano appunto l'operato extra. Praticamente è come se loro sono quelli che lavorano più di tutti i propri dipendenti. Ecco qui sotto come l'Arma controbatte in sede di giudizio per non pagare citando appunto le regole che la legge prevede affermando che lo straordinario NON AUTORIZZATO DAL SUPERIORE DIRETTO NON DEVE ESSERE PAGATO, praticamente anche per i Comandanti di Stazione vale la stessa regola:
1) - Avverso il citato decreto ingiuntivo, l’Amministrazione ha proposto ricorso in opposizione eccependo, anzitutto, l’inammissibilità della domanda introdotta con il ricorso ed accolta dal giudice adito, in quanto, in ordine ai compensi per lavoro straordinario, prima che tale lavoro sia autorizzato e riconosciuto dall'Amministrazione competente, non sussiste una posizione di diritto soggettivo pieno ma una posizione di interesse legittimo, in relazione alla quale non e ammissibile la tutela monitoria.
2) - Ciò posto, l’Amministrazione resistente ha affermato l’infondatezza delle pretese economiche avanzate dal ricorrente in quanto la richiesta di pagamento avanzata dal Turano si riferisce a prestazioni di lavoro straordinario rese in esubero rispetto al tetto fissato per il reparto di assegnazione dell'istante ed effettuate senza la necessaria preventiva autorizzazione ministeriale che avrebbe, tra l'altro, consentito l'accantonamento del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento di tutte le ore di straordinario svolte in eccesso. Il lavoro straordinario di cui si controverte, pur eccedendo il limite massimo del monte ore assegnato all'ufficio di appartenenza del ricorrente, non risulta essere stato né preventivamente autorizzato, né ratificato a posteriori dal competente Ufficio centrale dell’Amministrazione (Servizio T.E.P. e Spese Vane della Direzione Centrale per le Risorse Umane), al quale avrebbero dovuto essere previamente e tempestivamente segnalate (prima ancora dell'espletamento delle ore di lavoro straordinario di cui si controverte) le maggiori esigenze di lavoro straordinario, onde consentire gli accantonamenti finanziari necessari alla monetizzazione di dette prestazioni.
3) - Peraltro, ha osservato l’Amministrazione, il citato Servizio T.E.P. e Spese Vane, essendo l'unico organo competente ad erogare le somme necessarie per far fronte al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte da tutte le Forze di Polizia (anche in esubero rispetto al monte ore), ha la possibilità di intervenire, con specifiche autorizzazioni (anche in sanatoria o ratifica), solo per situazioni di carattere eccezionale e, comunque, limitate nel tempo, per non contravvenire al criterio di equa ripartizione delle risorse tra tutte le Forze di Polizia e per assicurare, in riferimento ad analoghe esigenze, identico trattamento.
4) - Nel caso di specie non sussistevano le condizioni necessarie per poter eccezionalmente procedere (mediante autorizzazione ex post) al pagamento delle ulteriori ore di straordinario per cui e causa e, quindi, trattandosi di ore di lavoro straordinario effettuate in esubero rispetto al tetto prefissato, ma non preventivamente segnalate e autorizzate, e risultate successivamente insuscettibili di essere ratificate e mandate in pagamento per mancanza di sufficienti accantonamenti di fondi da destinare a tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto unicamente richiederne (nei modi e nei termini prescritti) l'eventuale commutazione sotto forma di riposi compensativi.
5) - La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio, condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro e, quindi, in assenza di autorizzazione – a parere dell’Amministrazione – il compenso previsto per lavoro straordinario non può essere retribuito, perché il diritto al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte oltre il complessivo monte-ore individuale, sorge, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, unicamente in presenza di formale autorizzazione alla spesa (preventiva o anche successiva) da parte del competente Ufficio, mentre le ore di lavoro straordinario non autorizzate, prestate sulla base di ordine di servizio impartito dal superiore gerarchico (cui, quindi, i dipendenti non possono sottrarsi), danno unicamente titolo - ove ricorrano le condizioni fissate dalle vigenti norme contrattuali e sempreché ne sia stata fatta richiesta entro i termini previsti da tali norme - al riconoscimento del previsto riposo compensativo.
OMISSIS
Dopo di questo ci vorrebbe una mozione molto "specifica" da parte dei Cobar-Coir-Cocer, perchè l'Arma scrive sulle carte ma, poi in effetti non verifica mai e se facesse una cosa del genere retrodatata nei ultimi 10 anni recupererebe molti €uro !!!!! Diciamocelo veramente che i C.ti di Compagnia e Provinciali, (quanti saranno di loro: 2 su mille "presumo") non verificano mai l'operato del C.te di stazione circa l'attribuzione mensile del lavoro straordinario. Eppure basterebbe ben poco per far emergere la trasparenza, ossia quella dell'impianto del registro ai fini del riscontro cartaceo delle delege della magistratura, del cartaceo quando "facilmente" si segnano per indagini di P.G., ecc. Basterebbe solamente un riscontro cartaceo ogni qual volta si segnano lo straordinario per poter giustificare il tutto.
Ecco perchè bisogna tenere sotto osservazione la posizione dominante dei Comandanti di stazioni, poichè loro sono quelli che inseriscono i dati al memoriale elettronico anche il giorno seguente.
Che ne pensate?? P.S.: cmq. ho visto anche C.ti di stazione che sono onesti con la loro coscenza e non approfittano della loro posizione.
1) - Avverso il citato decreto ingiuntivo, l’Amministrazione ha proposto ricorso in opposizione eccependo, anzitutto, l’inammissibilità della domanda introdotta con il ricorso ed accolta dal giudice adito, in quanto, in ordine ai compensi per lavoro straordinario, prima che tale lavoro sia autorizzato e riconosciuto dall'Amministrazione competente, non sussiste una posizione di diritto soggettivo pieno ma una posizione di interesse legittimo, in relazione alla quale non e ammissibile la tutela monitoria.
2) - Ciò posto, l’Amministrazione resistente ha affermato l’infondatezza delle pretese economiche avanzate dal ricorrente in quanto la richiesta di pagamento avanzata dal Turano si riferisce a prestazioni di lavoro straordinario rese in esubero rispetto al tetto fissato per il reparto di assegnazione dell'istante ed effettuate senza la necessaria preventiva autorizzazione ministeriale che avrebbe, tra l'altro, consentito l'accantonamento del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento di tutte le ore di straordinario svolte in eccesso. Il lavoro straordinario di cui si controverte, pur eccedendo il limite massimo del monte ore assegnato all'ufficio di appartenenza del ricorrente, non risulta essere stato né preventivamente autorizzato, né ratificato a posteriori dal competente Ufficio centrale dell’Amministrazione (Servizio T.E.P. e Spese Vane della Direzione Centrale per le Risorse Umane), al quale avrebbero dovuto essere previamente e tempestivamente segnalate (prima ancora dell'espletamento delle ore di lavoro straordinario di cui si controverte) le maggiori esigenze di lavoro straordinario, onde consentire gli accantonamenti finanziari necessari alla monetizzazione di dette prestazioni.
3) - Peraltro, ha osservato l’Amministrazione, il citato Servizio T.E.P. e Spese Vane, essendo l'unico organo competente ad erogare le somme necessarie per far fronte al pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte da tutte le Forze di Polizia (anche in esubero rispetto al monte ore), ha la possibilità di intervenire, con specifiche autorizzazioni (anche in sanatoria o ratifica), solo per situazioni di carattere eccezionale e, comunque, limitate nel tempo, per non contravvenire al criterio di equa ripartizione delle risorse tra tutte le Forze di Polizia e per assicurare, in riferimento ad analoghe esigenze, identico trattamento.
4) - Nel caso di specie non sussistevano le condizioni necessarie per poter eccezionalmente procedere (mediante autorizzazione ex post) al pagamento delle ulteriori ore di straordinario per cui e causa e, quindi, trattandosi di ore di lavoro straordinario effettuate in esubero rispetto al tetto prefissato, ma non preventivamente segnalate e autorizzate, e risultate successivamente insuscettibili di essere ratificate e mandate in pagamento per mancanza di sufficienti accantonamenti di fondi da destinare a tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto unicamente richiederne (nei modi e nei termini prescritti) l'eventuale commutazione sotto forma di riposi compensativi.
5) - La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio, condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l'ordinario orario di lavoro e, quindi, in assenza di autorizzazione – a parere dell’Amministrazione – il compenso previsto per lavoro straordinario non può essere retribuito, perché il diritto al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte oltre il complessivo monte-ore individuale, sorge, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, unicamente in presenza di formale autorizzazione alla spesa (preventiva o anche successiva) da parte del competente Ufficio, mentre le ore di lavoro straordinario non autorizzate, prestate sulla base di ordine di servizio impartito dal superiore gerarchico (cui, quindi, i dipendenti non possono sottrarsi), danno unicamente titolo - ove ricorrano le condizioni fissate dalle vigenti norme contrattuali e sempreché ne sia stata fatta richiesta entro i termini previsti da tali norme - al riconoscimento del previsto riposo compensativo.
OMISSIS
Dopo di questo ci vorrebbe una mozione molto "specifica" da parte dei Cobar-Coir-Cocer, perchè l'Arma scrive sulle carte ma, poi in effetti non verifica mai e se facesse una cosa del genere retrodatata nei ultimi 10 anni recupererebe molti €uro !!!!! Diciamocelo veramente che i C.ti di Compagnia e Provinciali, (quanti saranno di loro: 2 su mille "presumo") non verificano mai l'operato del C.te di stazione circa l'attribuzione mensile del lavoro straordinario. Eppure basterebbe ben poco per far emergere la trasparenza, ossia quella dell'impianto del registro ai fini del riscontro cartaceo delle delege della magistratura, del cartaceo quando "facilmente" si segnano per indagini di P.G., ecc. Basterebbe solamente un riscontro cartaceo ogni qual volta si segnano lo straordinario per poter giustificare il tutto.
Ecco perchè bisogna tenere sotto osservazione la posizione dominante dei Comandanti di stazioni, poichè loro sono quelli che inseriscono i dati al memoriale elettronico anche il giorno seguente.
Che ne pensate?? P.S.: cmq. ho visto anche C.ti di stazione che sono onesti con la loro coscenza e non approfittano della loro posizione.
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