Straordinario e C.F.G. x servizio di idroambulanza

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Straordinario e C.F.G. x servizio di idroambulanza

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Straordinario e compenso forfetario di guardia x servizio di idroambulanza

Di queste sentenze ne stanno tante altre vittoriose.

Il resto potete leggerlo direttamente qui sotto.
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22/11/2013 201305383 Sentenza 7


N. 05383/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2013, proposto da:
M. G., rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, legalmente domiciliato presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio n. 64;

contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz n. 11;

per l’accertamento del diritto alla corresponsione della somma pari ad euro 8.688,00 a titolo di c.f.g. ed ore di straordinario maturate e non corrisposte per il servizio prestato a bordo della idroambulanza cp 456 di OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, guardia costiera in servizio presso la Capitaneria di Porto di Napoli, ha svolto servizio sulle idroambulanze per il trasporto urgente dei traumatizzati e degli ammalati dall’isola OMISSIS alla terraferma per gli anni 2007, 2008 e 2010, in forza delle convenzioni stipulate tra l’amministrazione di appartenenza e la Regione Campania.

2. In particolare con la deliberazione della Giunta regionale n. 6903 del 30.5.1995 è stata stipulata una convenzione tra la Regione Campania e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto il predetto servizio di trasporto urgente, convenzione poi rinnovata per un ulteriore decennio con la deliberazione di Giunta n. 1648 del 19.10.2006.

3. Nonostante le reiterate richieste inoltrate alle amministrazioni resistenti per ottenere il pagamento degli emolumenti spettantigli per il servizio prestato, il ricorrente lamenta di essere ancora creditore dell’importo complessivo di euro 8.688,00, a titolo di compenso ordinario – forfettario di guardia, in forza del D.P.R. n.163/2002 e del D.P.R. n.171/2007, come modificato dal D.P.R. n. 52/2009, nonché a titolo di retribuzione per le ore di lavoro straordinario, secondo quanto disposto dai D.P.R. n. 52/2009 e D.P.R. n. 162/2003.

4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Napoli, costituite in giudizio con memoria di mera forma, hanno chiesto la reiezione del ricorso.

5. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di cui in motivazione.

7. Il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di euro 4.257,00 (euro 43,00 x 99), a titolo di C.F.G. per l’anno 2007 , della somma di euro 1.290,00 (euro 43,00 x 30) a titolo di C.F.G. per l’anno 2008, della somma di euro 2.752,00 (euro 43,00 x 64), a titolo di C.F.G. per l’anno 2010, nonché della somma di euro 389,88 (euro 10,26 x 38 ore), dovuta per le 38 ore di lavoro straordinario svolte nel 2007 e non retribuite, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria su tutti gli importi versati.

8. Occorre premettere che in base all’art. 6.2 della nuova convenzione stipulata tra il Ministero dei Trasporti e la Regione si evince che se è vero che le spese per le competenze accessorie degli equipaggi sono a carico delle A.S.L., il pagamento delle stesse verrà effettuato dalle Aziende sanitarie mediante “versamento dell’importo sul capitolo di entrata 2454 art. 2 cat. VII capo XV (…) oppure, in alternativa con ordinativo di pagamento a favore del Funzionario delegato Capo Servizio Amministrativo del Distaccamento Marina Militare di Napoli”. Ne discende, quindi, che sussiste la legittimazione passiva dell’amministrazione resistente poiché l’erogazione dei compensi accessori viene effettuata da quest’ultima al proprio dipendente, fermo restando la possibilità per il Ministero di rivalersi giuridicamente nei confronti delle A.S.L. per ottenere il versamento di quanto posto a loro carico in forza della rammentata convenzione.

9. Tanto premesso, dalla documentazione allegata e, segnatamente dagli statini concernenti i periodi in contestazione, si evince che il ricorrente ha assolto all’onere probatorio su di lui gravante, ai sensi degli artt. 2967 c.c. e 64 c.p.a., indicando gli elementi fattuali sottesi alla propria pretesa, anche in applicazione del principio della vicinanza dei mezzi di prova, in base al quale detto onere incombe sul dominus delle informazioni necessarie al giudizio, ossia su chi abbia la possibilità di dimostrare fatti e circostanze rilevanti in quanto ricadenti nella propria sfera di controllo. Al contrario, le amministrazioni resistenti non hanno contestato in alcun modo né l’an, né il quantum della pretesa azionata con conseguente applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a., in tema di raggiungimento della prova.

10. Alla luce delle suesposte considerazioni, le Amministrazioni resistenti devono, pertanto, essere condannate al pagamento della somma di euro 8.688,00, a titolo di C.F.G. per gli anni 2007, 2008 e 2010, nonché al pagamento della somma di euro 389,88, a titolo di retribuzione per le 38 ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente nel 2007, giacché il dipendente ha prodotto la documentazione atta a comprovare lo svolgimento delle stesse, mentre la P.A. nulla ha dedotto per contestare la loro effettuazione.

11. Va, infine, accolta anche la domanda di applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sui compensi spettanti sia a titolo di C.F.G. che di lavoro straordinario che l’amministrazione è tenuta a pagare in forza della presente sentenza e il relativo computo e la conseguente liquidazione dovrà avvenire secondo i principi e criteri di cui alla sentenza del Cons. St., Ad. Pl., 15.6.1998 n. 3, recentemente confermata dalla Ad. Plen. del 13.10.2011 n. 18 e dall’Ad. Plen. Del 5.6.2012, n. 18.

12. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle predette somme, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria su detti importi, dalla data del dovuto sino all’effettivo soddisfo, secondo i criteri indicati nella parte motiva.

13. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2013


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Re: Straordinario e C.F.G. x servizio di idroambulanza

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giusto per notizia di questo genere di sentenza ne stanno altre con lo stesso giudizio e ci sono altre invece in cui si legge che le somme sono state già pagate prima che il Tar decidesse nel merito.
Cmq. tutti hanno ottenuto quello che spettava a loro.
panorama
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Re: Straordinario e C.F.G. x servizio di idroambulanza

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Ricorso al Tar Accolto (non sappiamo se faranno Appello al CdS).

- diritto del ricorrente alla completa remunerazione di quella quota del lavoro straordinario, maturato negli anni 2009/2011 ma contabilizzato e pagato quale “compenso forfettario di guardia” per complessive 376 ore;

e per la condanna

- dell'Amministrazione al pagamento della differenza tra l'importo dovuto per 376 ore di straordinario (trasformato in recupero per servizi e recupero anno precedente per l'importo di euro euro 2,162,00 (già corrisposte) + 47 giorni di recupero compensativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;

Il TAR precisa:

Dato che questa illegittima “conversione” ha determinato una perdita economica in danno dell’attuale ricorrente, che anzicchè percepire la somma di euro 5.228,07, a titolo di compenso del lavoro straordinario svolto negli anni 2009 e 2010, ha percepito invece quella di euro 2.162 a titolo di indennità di guardia per lo stesso periodo, il Collegio accerta il diritto del ricorrente a percepire la somma di euro 3.066,07 dall’Amministrazione intimata a titolo di differenziale retributivo, e condanna quest’ultima ad accreditare la predetta somma – incrementata nella misura degli interessi legali dalla data di presentazione della presente domanda di tutela giurisdizionale sino al soddisfo – al ricorrente entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
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