Stipendio in aspettativa speciale per transito

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Carminiello
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Re: Stipendio in aspettativa speciale per transito

Messaggio da Carminiello »

Amico mio, tocca sempre stare più che attenti, i cetrioli volano bassi :-)
Allora, io sono praticamente sicuro che nn mi riconosceranno la causa di servizio. Essendo stato riformato dopo 20 mesi di aspettativa, quando arriverà il decreto di diniego, dovrò quindi restituire 6 mesi al 50% ed un paio di mesi al 100%..e qui purtroppo non ci piove.

Il dubbio che ho è per il trattamento stipendiale relativo al transito ai civili. La prossima settimana presenterò domanda, che poi rifiuterò il giorno prima della firma del contratto perchè comunque non sono interessato. Passeranno diversi mesi. La legge dice che "In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.".
Ma il trattamento da me goduto all'atto del giudizio di non idoneità è ancora al 100% dello stipendio. Quindi prenderò lo stipendio intero, oppure lo stipendio a zero????Non c'è nessuno che ci è passato e può illuminarci? Ciaoo


Carminiello
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Re: Stipendio in aspettativa speciale per transito

Messaggio da Carminiello »

Ho trovato la risposta: vanno resi gli stipendi, ma solo per 150 giorni dal momento della domanda (termine in cui il processo di transito dovrebbe concludersi). Se l'amministrazione tarda, oltre ai 150 giorni si ha diritto agli stipendi interi, indipendentemente dalla situazione in cui ci si trovava al momento della riforma ( 50% o zero stipendio).

T.A.R. sez. III Lecce , Puglia Data: 30/04/2013 Numero: 998
http://www.avvocatomilitare.it/sentenza.php?id=4846
panorama
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Re: Stipendio in aspettativa speciale per transito

Messaggio da panorama »

competenze a lui spettanti durante il periodo aprile 2009 – agosto 2010.
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1) - il ricorrente, ex Carabiniere scelto in servizio nell’Arma dei Carabinieri.
- ) - in data 19 febbraio 2009 .........
- ) - in data 20 febbraio 2009 chiedeva il transito nei ruoli civili.
- ) - in pendenza dell’esame della domanda veniva collocato da tale momento in aspettativa in applicazione dell’art. 2, comma 7 del DM 18 aprile 2002.
- ) - in data 26 luglio 2010 gli veniva comunicata l’autorizzazione al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e in data 1° settembre 2010 sottoscriveva il relativo contratto di lavoro.
- ) - in data 11 settembre 2010 chiedeva all’amministrazione della difesa la corresponsione delle competenze spettanti dall’aprile 2009 al 31 agosto 2010, periodo nel quale non aveva percepito nulla.

Il Tar di Napoli precisa:

2) - Il ricorso deve, tuttavia essere accolto con riferimento alla lamentata mancata erogazione del trattamento economico (per intero) a partire dal 150esimo giorno dalla presentazione in data 20 febbraio 2009 della domanda di transito nei ruoli civili.

3) - Da quanto precede deriva l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti economici spettanti in base alla legge a partire dal 150esimo giorno dalla data di presentazione della domanda di transito nei ruoli civili (20 febbraio 2009) fino al 31 agosto 2010 (data antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile).

4) - Tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino all’effettivo soddisfo.

Il Tar altresì precisa:

5) - Il Collegio non può poi pronunciarsi sulla richiesta di “ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico, patrimoniale e pensionistico” in quanto questione che attiene al nuovo rapporto di lavoro con l’amministrazione civile per il quale questo giudice è sfornito di giurisdizione.
- ) - La controversia appartiene, infatti, alla giurisdizione del giudice ordinario o della Corte dei Conti per gli eventuali profili pensionistici.

Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201702465, - Public 2017-05-09 -
Pubblicato il 09/05/2017


N. 02465/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02779/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone C.F. MTRPLT81R22G813V con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Ferraiuolo alla via Cappella Vecchia 8/A;

contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

per l'accertamento
del diritto del ricorrente al percepimento delle competenze a lui spettanti durante il periodo aprile 2009 – agosto 2010;

e per la conseguente condanna dell’amministrazione a corrispondere la somma così determinata maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria nonché alla ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico, patrimoniale e pensionistico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame in epigrafe il ricorrente, ex Carabiniere scelto, ha chiesto che venga accertato il suo diritto al percepimento delle “competenze a lui spettanti durante il periodo aprile 2009 – agosto 2010” e che per l’effetto venga ordinato al Ministero della difesa di “procedere alla corresponsione della somma così determinata maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria nonché alla ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico, patrimoniale e pensionistico”.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.

Con memoria depositata in data 29 marzo 2017 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte fondato nei sensi di cui si dirà.

Espone il ricorrente, ex Carabiniere scelto in servizio nell’Arma dei Carabinieri dall’anno 1990, che:

- in data 19 febbraio 2009 -OMISSIS-) -OMISSIS-

- in data 20 febbraio 2009 chiedeva il transito nei ruoli civili delle amministrazioni dello Stato;

- in pendenza dell’esame della domanda veniva collocato da tale momento in aspettativa in applicazione dell’art. 2, comma 7 del DM 18 aprile 2002;

- nel periodo precedente era stato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio percependo lo stipendio per intero fino al 26 maggio 2008 -OMISSIS-;

- in data 26 luglio 2010 gli veniva comunicata l’autorizzazione al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa e in data 1° settembre 2010 sottoscriveva il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di “operatore dell’amministrazione”;

- in data 11 settembre 2010 chiedeva all’amministrazione della difesa la corresponsione delle competenze spettanti dall’aprile 2009 al 31 agosto 2010, periodo nel quale non aveva percepito nulla.

Non avendo ottenuto riscontro da parte dell’amministrazione il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorrente soffre di una patologia non dipendente da causa di servizio che lo ha costretto prima del giudizio di inabilità a fruire di diversi periodi di aspettativa per infermità. In particolare, per quanto qui di interesse è stato in aspettativa per infermità fino al 26 maggio 2008 e ha superato in tale data il limite massino di aspettativa non dipendente da causa di servizio a stipendio intero (12 mesi ai sensi dell’art. 26 della legge n. 187/1976); poi ha subito la decurtazione dello stipendio al 50 per cento e successivamente non ha percepito più alcuno stipendio (cfr. provvedimento di recupero del 17 settembre 2013 che non risulta in questa sede contestato).

L’amministrazione ha legittimamente applicato le disposizioni di cui all’art. 39, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51 a mente del quale “…al personale collocato in aspettativa per infermità, competono, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità (nella fattispecie mai presentata) gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Nella fattispecie, non essendo la patologia sofferta dal ricorrente (pacificamente) riconducibile all’attività di servizio, dopo i primi 12 mesi di aspettativa continuativa per infermità (scaduti il 26 maggio 2008) e i successivi 6 mesi a stipendio ridotto alla metà (scaduti il 30 settembre 2008) il ricorrente non aveva diritto ad alcuno stipendio.

A mente poi dell’art. 2, comma 7 del D.I. 18 aprile 2002 (di cui pure ha fatto applicazione l’amministrazione) in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda di transito nei ruoli civili (presentata nella fattispecie in data 20 febbraio 2009) il personale è collocato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Al momento del giudizio di non idoneità (19 febbraio 2009) il trattamento economico spettante al ricorrente (a prescindere da quello fruito in concreto in quel momento e delle determinazioni in seguito assunte dall’amministrazione in ordine al recupero) doveva essere pari a zero in applicazione delle disposizioni sopra richiamate.

Il ricorso deve, tuttavia essere accolto con riferimento alla lamentata mancata erogazione del trattamento economico (per intero) a partire dal 150esimo giorno dalla presentazione in data 20 febbraio 2009 della domanda di transito nei ruoli civili.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del citato decreto interministeriale “L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.

Condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Lecce, 9.7.2015, n. 2266) ha affermato che il superamento del termine di 150 giorni concesso alla P.A. dall'art. 2, comma 4 del D.I. 18 aprile 2002 per assumere le proprie determinazioni in merito all'accoglimento della domanda di transito all'impiego civile non può ripercuotersi in pregiudizio del richiedente, sotto il profilo del trattamento economico che gli va riconosciuto. Ciò dipende dal fatto che la stessa disposizione regolamentare citata contempla una fattispecie di silenzio assenso in quanto “l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza…scaduto il quale la domanda si intende accolta”. Se dunque è vero che “in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine all'accoglimento della domanda il personale è da considerarsi in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità” (vedi art. 2, comma 7 del citato decreto) è pur vero che la corresponsione concreta di siffatto trattamento economico (nella fattispecie retribuzione pari a zero) si giustifica non oltre il termine di 150 giorni fissato per la conclusione del procedimento di transito.

In altri termini, “eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all'interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una " inidoneità", la quale però, dopo l'accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più” (così, ancora, Tar Lecce, III sez. 998/2013).

Da quanto precede deriva l’accertamento del diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti economici spettanti in base alla legge a partire dal 150esimo giorno dalla data di presentazione della domanda di transito nei ruoli civili (20 febbraio 2009) fino al 31 agosto 2010 (data antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile).

Tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali dalla maturazione dei crediti sino all’effettivo soddisfo. Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto l'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (non inciso dalla sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego) ha previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dal 1° gennaio 1995. (cfr., a contrario, “Ai ratei maturati prima del 31 dicembre 1994 il cumulo di rivalutazione e di interessi è ammesso, atteso che, per i crediti sorti prima del 31 dicembre 1994, non opera il limite normativo dell'art. 22, l. n. 724 del 1994”: T.A.R. Campania, Napoli sez. V del 9/09/2010 n. 17357). In particolare, il ricorrente non ha dato prova di aver subito un danno superiore all’importo corrispondente al saggio degli interessi legali.

Il Collegio non può poi pronunciarsi sulla richiesta di “ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico, patrimoniale e pensionistico” in quanto questione che attiene al nuovo rapporto di lavoro con l’amministrazione civile per il quale questo giudice è sfornito di giurisdizione. La controversia appartiene, infatti, alla giurisdizione del giudice ordinario o della Corte dei Conti per gli eventuali profili pensionistici.

L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) in parte lo accoglie e, per l’effetto accerta il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico spettante nei termini di cui in motivazione e condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle relative somme;

b) in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione nei sensi di cui in motivazione;

c) compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmarini Paolo Passoni





IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: Stipendio in aspettativa speciale per transito

Messaggio da naturopata »

Pubblicato il 12/12/2017
N. 12259/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05260/2004 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5260 del 2004, proposto da:
Bianchi Cristiano, rappresentato e difeso dall’avv. Marcella Fusaro, con domicilio eletto presso lo studio Annalisa Golluccio in Roma, viale Indro Montanelli n. 162;


contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;


per l’annullamento,

previa sospensiva,

del provvedimento del Ministero della Difesa del 24 marzo 2004, con il quale veniva rigettata l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere la liquidazione del periodo di aspettativa intercorso tra la cessazione del servizio nei ruoli delle Forze Armate, fino al giorno prima dell’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile del Ministero della Difesa;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e successivo;

e per l’accertamento e la declaratoria del diritto

ad attribuire al ricorrente per il periodo intercorrente tra la data di collocamento in congedo assoluto e la data di assunzione in servizio quale dipendente civile del Ministero il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità (17 giugno 1999);

nonché per la consequenziale condanna

al pagamento delle somme dovute comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interessi anatocistici;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2017 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 maggio 2004 e depositato il successivo 21 maggio 2004, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui, in data 15 marzo 2004, il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza dal predetto presentata con lettera del 17 novembre 2003, al fine di chiedere ed ottenere il pagamento del “periodo di aspettativa, intercorso tra la cessazione del servizio nei ruoli delle Forze Armate, fino al giorno prima dell’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile del Ministero della Difesa (Art. 3 Comma 3 Decreto 18 aprile 2002)”, e, pertanto, chiede di accertare il suo diritto a percepire, in relazione al su indicato periodo, “il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità (17 giugno 1999)” e la conseguente condanna della citata Amministrazione alla corresponsione delle somme ritenute “dovute”.

In particolare, il ricorrente rappresenta che:

- a seguito dell’ammissione in data 19 giugno 1997 nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito in virtù del superamento del relativo concorso, in data 18 giugno 1999 “veniva dichiarato non idoneo al servizio e collocato in licenza di convalescenza”;

- il successivo 27 luglio 2001 era giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera “definitivamente non idoneo al servizio nell’Esercizio perché affetto da patologia comunque non dipendente da causa di servizio” e, dunque, collocato in congedo assoluto;

- posto che nel medesimo verbale della Commissione medica di cui sopra era dato leggere che il predetto era comunque “idoneo ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della Difesa….”, in data 21 ottobre 2001 presentava istanza per chiedere il transito “nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa”;

- tale istanza sfociava nell’assunzione dello stesso in data 1 agosto 2003 “come dipendente civile” del menzionato Ministero;

- atteso che per il periodo intercorrente tra la data di collocamento in congedo assoluto e la data di assunzione in servizio quale dipendente civile la “p.a. non gli riconosceva alcun trattamento economico” (in ragione della circostanza che, alla data del giudizio di permanente inidoneità, era ormai maturato il periodo di 18 mesi, decorrente dalla data di collocamento in aspettativa, di cui all’art. 26 della legge n. 187/76), in data 17 novembre 2003 chiedeva il pagamento del su indicato “periodo di aspettativa”;

- con provvedimento in data 15 marzo 2004 il Ministero della Difesa respingeva l’istanza de qua sulla base della necessità di prendere in considerazione il trattamento goduto all’atto del giudizio di permanente inidoneità, risalente al 2001, in applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. 18 aprile 2002, e non, per contro, il trattamento percepito “alla data del 17/06/1999, primo giorno di aspettativa a seguito del giudizio di inidoneità temporanea”.

Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo i vizi di violazione di legge (rectius: l’art. 14 della legge n. 266 del 1999 e il decreto interministeriale 18 aprile 2002) ed eccesso di potere sotto svariati profili, poiché sostiene – in sintesi - che il legislatore, nel riferirsi al “trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”, ha voluto fare riferimento al trattamento economico “che il personale percepisce il giorno in cui viene dichiarato, per la prima volta, non idoneo al servizio” e non “il giorno in cui il personale viene dichiarato definitivamente non idoneo al servizio”. A ulteriore supporto dell’illegittimità denunciata il ricorrente pone, poi, in evidenza che l’Amministrazione stessa ha sottoposto, con apposita richiesta di parere formulata in data 30 dicembre 2003, il caso alla Direzione di Amministrazione Esercito di Firenze e, pertanto, ha mostrato incertezza nel determinare “la data del giudizio di non idoneità”.

Ciò detto, il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e, nel contempo, che venga accertato il suo diritto all’attribuzione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità del 17 giugno 1999 (data in cui percepiva il trattamento stipendiale per l’intero) “per il periodo intercorrente tra la data di collocamento in congedo assoluto e la data di assunzione quale dipendente civile del Ministero”, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute.

L’Amministrazione intimata, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

Alla camera di consiglio del 9 giugno 2004, su istanza del difensore del ricorrente “la trattazione della domanda cautelare” è stata rinviata all’udienza di merito (così come riportato nel verbale di udienza).

Con decreto presidenziale n. 4905 del 20 aprile 2015 il ricorso è stato dichiarato perento.

Tale decreto è stato, poi, revocato con il decreto presidenziale n. 270 del 17 febbraio 2016, successivamente corretto – in riscontro all’istanza all’uopo depositata dal ricorrente in data 17 marzo 2016 – con decreto collegiale n. 6016 del 23 maggio 2016.

Con memoria depositata in data 18 ottobre 2017 il ricorrente - dopo aver nuovamente ricordato che “durante il periodo di convalescenza … ex lege 187/76 ha percepito il trattamento stipendiale per soli 18 mesi (per i primi 12 mesi al 100%, dal 13 al 18 mese al 50%)” e che, quindi, alla data in cui veniva giudicato “definitivamente non idoneo”, ossia in data 27 luglio 2001, “non percepiva più alcun trattamento” – ha ribadito la censure formulate, ponendo, in particolare, in evidenza che il D.M. dell’aprile 2002 ha stabilito a chiare lettere che il personale giudicato non idoneo “per il periodo intercorrente tra la data di cessazione del servizio ed il transito nel ruolo civile, fosse considerato in aspettativa” e, dunque, titolare del diritto a percepire, in relazione a tale periodo, il trattamento economico già percepito “il giorno in cui veniva dichiarato, per la prima volta, non idoneo al servizio”, precisando, ancora, che l’aggiunta dell’aggettivo “permanente”, operata dall’Amministrazione, è palesemente arbitraria.

Con il medesimo scritto difensivo, il ricorrente richiama, poi, l’orientamento giurisprudenziale in materia di formazione del “silenzio-assenso” alla scadenza del termine di 150 giorni dalla data di presentazione della domanda di transito e, pertanto, chiede, in via subordinata, di accogliere comunque il ricorso e “per l’effetto riconoscere il diritto a vedersi attribuito il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità (17 giugno 1999), a partire dalla costituzione ex lege dell’impiego civile e cioè dal 150° giorno successivo alla presentazione della domanda di transito (presentata in data 21/08/2001) e fino al giorno 31/07/03”.

All’udienza pubblica di smaltimento del 27 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Come si trae dalla narrativa che precede, la controversia prospettata dal ricorrente riguarda il trattamento economico spettante al personale militare dichiarato “non idoneo permanente al servizio militare ma idoneo ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della Difesa” per il periodo ricompreso tra la data di collocamento in congedo assoluto e la data di assunzione in servizio quale dipendente civile dell’Amministrazione.

Specificamente, la questione investe la corretta interpretazione e, dunque, applicazione del disposto dell’art. 3, comma 3, del D.M. 18 aprile 2002, nella parte in cui è dato leggere che – in caso di domanda di transito nel ruolo civile – “nel periodo intercorrente tra la cessazione del servizio e il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile” il personale “è considerato in aspettativa, con trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità” poiché risulta in discussione se il giudizio di non idoneità di rilevanza ai sensi della previsione in esame debba essere identificato con il primo giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera ovvero con il giudizio con cui la stessa Commissione riconosce il militare “non idoneo permanentemente al Servizio militare”.

Al riguardo, il Collegio ritiene di non discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza in materia e, pertanto, osserva che:

- in relazione all’ipotesi in trattazione, sicura rilevanza riveste la previsione di cui all’art. 26, comma 1, della legge 5 maggio 1976, n. 187, secondo cui il personale militare in aspettativa ha diritto alla corresponsione dello stipendio e degli altri assegni “di carattere fisso o continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi…”, poiché è stato proprio in esito all’applicazione di tale previsione che il ricorrente si è ritrovato, alla data di formulazione della domanda di transito nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione (21 agosto 2001), a non percepire alcun trattamento economico;

- come affermato di recente anche dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2634), lo scopo della disciplina del menzionato art. 26 deve essere coerentemente rinvenuto nel contemperamento delle “esigenze di vita del pubblico dipendente non in grado, in via definitiva o temporanea, di rendere la prestazione lavorativa con l’interesse pubblico a non dare luogo ad esborsi di danaro in assenza di sinallagma effettivo, sicché, una volta che il lungo periodo di allontanamento del militare malato dal servizio evidenzia l’assenza d’ogni possibile riconducibilità di tal vicenda alla normalità del rapporto di servizio, torna a prevalere, rispetto al principio solidaristico tra i consociati, l’interesse pubblico alla sussistenza di una legittima causa alla corresponsione del denaro pubblico”;

- proprio il disposto dell’art. 26 in esame impone, dunque, di distinguere tra la facoltà offerta al militare giudicato non idoneo al “servizio militare” di transitare nei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza, con la connessa configurazione del periodo all’uopo necessario in termini di “aspettativa”, ed il trattamento retributivo da corrispondere al militare stesso in tale periodo, nel senso che – come, tra l’altro, affermato in relazione ad un’ipotesi similare (cfr. C.d.S., Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 109) – è certo vero che al dipendente compete il trattamento economico maturato alla data di accertamento dell’inidoneità ma, in ogni caso, la richiesta di trasferimento presso il ruolo civile dell’Amministrazione non può comportare, in relazione al periodo corrispondente all’arco temporale impiegato per il compimento della procedura necessaria al trasferimento, la reviviscenza del diritto al trattamento retributivo percepito in epoca antecedente all’esaurimento del periodo di aspettativa (18 mesi) e, tantomeno, il ripristino di tale trattamento in misura intera, tenuto, tra l’altro, conto che la circostanza che, nel corso del periodo di cui si discute, l’interessato ha continuato a non prestare servizio renderebbe del tutto illogica “una diversa soluzione”;

- in altri termini, appare evidente – anche in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – che la questione prospettata riguarda sì la corretta identificazione del “giudizio di non idoneità” di rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 3, del decreto del 18 aprile 2002, ma, più propriamente, investe l’analisi degli effetti connessi all’insorgenza dello stato di “aspettativa” originata dalla presentazione da parte del militare della domanda di transito nelle “qualifiche funzionali del personale civile del ministero della Difesa”, contemplata dall’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999, sul trattamento economico al predetto spettante, e, per questo, impone di distinguere tra lo status di dipendente, il quale non viene mai meno ossia perdura senza soluzioni di continuità (cfr. C.d.S., n. 6825 del 2007), e il trattamento retributivo da corrispondere al dipendente durante il periodo necessario a definire il “transito”, nel senso che quest’ultimo non può necessariamente non soggiacere alla decurtazioni derivanti dai periodi di aspettativa per malattia e/o infermità già fruiti, comunque scollegati dalla “causa di servizio”, pena un irragionevole ampiamento degli effetti di un istituto di favore, connotato da un inequivoco carattere di specialità, quale è quello in trattazione.

Ciò detto, il Collegio perviene alla conclusione che correttamente l’Amministrazione ha preso in considerazione il trattamento retributivo in godimento alla data di inizio per l’interessato del periodo di aspettativa e, pertanto, negato, in relazione al periodo ricompreso tra l’inizio dell’aspettativa ed il transito nel ruolo civile, la corresponsione di un qualsiasi trattamento economico, attesa l’intervenuta maturazione a tale data del periodo massimo di 18 mesi, previsto dal su menzionato art. 26, e considerato, ancora, che esclusivamente l’accoglimento dell’istanza di transito può ragionevolmente determinare, per le esigenze di rispetto del “sinallagma” in precedenza evidenziate, il diritto a godere nuovamente della retribuzione (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, n. 696 del 2017, in cui è dato espressamente leggere che, in carenza di “riconoscimento della causa di servizio”, la “retribuzione .. è a sua volta, legata al periodo di aspettativa per infermità usufruito nell’arco del quinquennio precedente”; TAR Lazio, Sez. I bis, 11 febbraio 2014, n. 1689).

A ulteriore supporto della conclusione a cui si è pervenuti depone, del resto, anche il rilievo che l’art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002 identifica il dies a quo del periodo di aspettativa con quello di cessazione dal servizio, ossia prende in considerazione un fatto storico di per sé ricollegabile esclusivamente ad un giudizio di definitiva “non idoneità” allo svolgimento del servizio militare (precisando che la documentazione agli atti rivela che l’unico verbale risalente al 1999, sottoscritto dalla Commissione medica, prodotto in giudizio, attesta una non idoneità al servizio militare del ricorrente per un periodo ben delimitato, pari a “gg. 90”).

3. Per mera completezza, preme ricordare che, con la memoria depositata in data 18 ottobre 2017, il ricorrente introduce argomentazioni nuove e, in verità, sulla base di esse formula – seppure non nelle “conclusioni” - una nuova domanda, ossia chiede l’attribuzione del “trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità (17 giugno 1999), a partire dalla costituzione ex lege dell’impiego civile e cioè dal 150° giorno successivo alla presentazione della domanda di transito (risalente al 21/08/2001) e fino al giorno 31/07/03”, in virtù del rilievo che la mancata pronuncia dell’Amministrazione entro tale termine concretizza un’ipotesi di “silenzio-assenso”, ossia la costituzione ex lege dell’impiego civile.

Per quanto attiene alla domanda de qua, il Collegio non può che rilevarne l’inammissibilità, tenuto conto della constatazione che si tratta di una pretesa differente da quella in origine formulata o, comunque, non riconducibile nell’ambito di quest’ultima poiché, tra l’altro, fondata su ragioni giuridiche diverse e, dunque, connotata da autonomia anche sotto il profilo della causa petendi, la quale – in quanto tale – non poteva essere formulata mediante un mero scritto difensivo, non debitamente notificato all’Amministrazione interessata e, quindi, assolutamente inidoneo a porre quest’ultima nella condizione di difendersi e contraddire.

A titolo di mera aggiunta si osserva, ancora, che si tratta di una domanda sostanzialmente generica in quanto basata sulla mera presa in considerazione della data di stipula del contratto (8 luglio 2003), la quale – come noto – non si presta di per sé a comprovare un ritardo nell’assunzione ascrivibile all’Amministrazione, dovendo, a tali fini, più propriamente valere la data di invio all’interessato dell’invito alla sottoscrizione del contratto, formulato in esito all’assunzione di una determinazione positiva da parte di quest’ultima “in ordine alla domanda di transito”, in linea, peraltro, con il disposto dell’art. 3 del già menzionato decreto del 2002 (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 696 del 2017).

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5260/2004, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2017 con l’intervento dei Magistrati:




Concetta Anastasi, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi






IL SEGRETARIO
Carminiello
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Re: Stipendio in aspettativa speciale per transito

Messaggio da Carminiello »

Il ricorso è stato strutturato male. Siccome la procedura di transito ai civili già allora doveva durare 150 giorni -invece qui si parla di circa 2 anni- si dovevano chiedere gli stipendi interi dal 151^ giorno sino alla firma del contratto: questi, sarebbero sicuramente spettati. Proprio per questo motivo, ormai, la procedura di transito rispetta il termine di 150 giorni, a differenza di anni fa, come nel caso in esame.
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Re: Stipendio in aspettativa speciale per transito

Messaggio da naturopata »

Nuova importante circolare sul trattamento economico.
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Carminiello
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Re: Stipendio in aspettativa speciale per transito

Messaggio da Carminiello »

naturopata ha scritto:Nuova importante circolare sul trattamento economico.
Sì, è uscita questa. Cambia tutto.

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michele1983
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Re: Stipendio in aspettativa speciale per transito

Messaggio da michele1983 »

È ora secondo voi una persona che deve presentare ricorso contro il decreto di assegnazione può mai aspettare i tempi del TAR senza stipendio . praticamente chi ha la forza di mantenersi x un paio di anni vive e chi non c'è la soccombe
Questa mi sembra monarchia e no democrazia.
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