Speciale indennità pensionabile (SIP)

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Speciale indennità pensionabile (SIP)

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Visto che il titolo riguarda gli ufficiali, posto qui queste 2 sentenze che riguardano le alte cariche con particolari incarichi.

N.B.: queste sono già state pubblicate nel forum Carabinieri.
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Il massimo organo della Corte di Appello ha respinto il ricorso, la cui sentenza è stata depositata in data 03/04/2013.

N.B.: la parte che colpisce di più è questa: "il riconoscimento di un beneficio pensionistico non dovuto, a seguito di una sentenza del Giudice delle pensioni, non ha alcuna efficacia vincolante per questo Collegio, che non è obbligato, in virtù di un malinteso principio di uniformità di trattamento, ad estendere il giudizio ad altri soggetti che versano nell’identica situazione oggetto del precedente giudizio".
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 210 03/04/2013

Ecco alcuni passaggi di quello che la Corte dei Conti d'Appello precisa:

1) - L’appello è palesemente infondato.

2) - Giova quindi sgombrare il campo da un equivoco di fondo: il riconoscimento di un beneficio pensionistico non dovuto, a seguito di una sentenza del Giudice delle pensioni, non ha alcuna efficacia vincolante per questo Collegio, che non è obbligato, in virtù di un malinteso principio di uniformità di trattamento, ad estendere il giudizio ad altri soggetti che versano nell’identica situazione oggetto del precedente giudizio. Pertanto, qualora l’avvenuto riconoscimento del diritto – per effetto di una decisione giurisdizionale passata in giudicato - non sia conforme a legge, ben può questo Giudice disattendere l’interpretazione del quadro normativo posto a fondamento del decidere ed applicare diversi criteri ermeneutici per pervenire ad una decisione conforme a diritto.

3) - E, per venire al caso di specie, la giurisprudenza d’appello di questa Corte dei conti (e, oramai, dopo alcune iniziali incertezze, anche quella di primo grado) ha costantemente negato quanto preteso con l’odierno giudizio, indipendentemente dal fatto che il collocamento in ausiliaria fosse avvenuto prima o dopo la riforma attuata nel 2000 con i decreti delegati richiamati dall’appellante.

4) - Il fatto, richiamato dall’interessato a sostegno della diversità della sua situazione giuridica rispetto a quella oggetto delle sentenze menzionate nella pronuncia di primo grado, che il medesimo non fosse più in servizio allorquando è stato introdotto il grado di Generale di Corpo d’Armata anche per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio attivo, e quindi non potesse per egli verificarsi la condizione di equiparazione al Comandante generale, non risulta dirimente ai fini del decidere. Invero, resta comunque assorbente il rilievo della natura dell’indennità in questione.

5) - Successivamente l’art. 11 bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, ha esteso la corresponsione di tale indennità al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante generale della Guardia di Finanza, al Direttore Generale per gli Istituti di prevenzione e pena (nella qualità di capo della polizia penitenziaria) e al direttore generale per l’economia montana e le foreste (nella sua qualità di capo della polizia forestale).

6) - Le norme di cui sopra hanno chiaramente individuato il soggetto al quale questa particolare indennità deve essere attribuita: colui che è preposto a capo di un organismo ben definito.

7) - Sulla spettanza della SIP, pertanto, non possono esservi dubbi interpretativi: la stessa è un’indennità di funzione, indissolubilmente legata alla particolare responsabilità di guida di determinate strutture operative; in sostanza è una attribuzione specifica connessa con la funzione esclusiva di direzione e comando degli organismi menzionati (cfr., ex multis, Sezione Prima d’Appello, 6 maggio 2011, n. 190 e giurisprudenza ivi richiamata).

8) - La SIP, pertanto, per espressa disposizione di legge, non può essere attribuita a tutti i generali di Corpo d’Armata, per il solo fatto di essere in possesso dello stesso grado militare; le promiscue qualifiche rivestite dai soggetti titolari della speciale indennità evidenzia, invece, che essa è attribuita “ratione ufficio et materia” e non in relazione al grado militare o alla qualifica (civile) rivestita; diversamente argomentando, cioè accogliendo la tesi degli appellanti, tutti coloro che hanno lo stesso grado militare (generale di corpo d’armata) e la stessa qualifica funzionale (prefetti di prima classe, direttori generali, capi dipartimento) avrebbero diritto all’indennità di cui si argomenta.

9) - La SIP, pertanto, essendo prevista soltanto per il Comandante generale per lo speciale incarico ricoperto e non per il grado di Generale di Corpo d’Armata non entra a far parte del “trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio nello stesso ruolo”, ai sensi dell’art. 67 della legge n. 113/1954, come interpretato dall’art. 6 secondo comma della legge n. 404/1990.

10) - Come ribadito più volte dalla giurisprudenza (cfr. sentenze nn. 373/2004 della Sezione II Appello e 190/2011 della Sezione I Appello), infatti, l’indennità di ausiliaria ha il solo fine di “assicurare, nel periodo nel quale si cessa dal servizio permanente e si viene collocati nella categoria del congedo ma con residui obblighi (art. 55 legge n. 113/1954), un trattamento economico che si approssima a quello di attività”.

11) - E’ certamente da escludere, quindi, che la stessa possa essere utilizzata per garantire un trattamento economico complessivamente superiore sia a quello dei “pari grado” ancora in servizio, che a quello che lo stesso interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio permanente; circostanza che si verificherebbe qualora fosse incluso nel calcolo anche l’80% di un’indennità (la S.I.P) di rilevantissimo importo che, come si è detto, spetta solo a chi è investito di una specifica funzione apicale.

12) - E, riguardo alla non inclusione della s.i.p. nell’elenco tassativo di cui all’art. 6, lettera b), come già osservato nella gravata sentenza, ciò dipende dalla sua specialità e/o esclusività, riferita a soggetti che svolgono particolari e determinati incarichi. La S.I.P. è, dunque, una tipica indennità “ad personam” (Sezione I d’Appello n. 44 e n. 49 del 2007).

Il resto leggetelo qui sotto.
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 210 2013 PENSIONI 03/04/2013



210/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello

composta dai seguenti magistrati:
Dott. Ignazio de Marco Presidente
Dott. Angelo De Marco Presidente aggiunto
Dott. Nicola Leone Consigliere
D.ssa Marta Tonolo Consigliere
Dott. Bruno Tridico Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sull’appello in materia di pensioni proposto avverso la sentenza n. 342/08 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna dal sig. B. S. B., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Modena,

contro
il Ministero della difesa.

Visto l’atto di appello, iscritto al n. 34677 del registro di segreteria;
Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 27 marzo 2013, con l’assistenza della segretaria Elisabetta Barrella, il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico, l’avv. Modena per l’appellante ed il dott. Michele Grisolia in rappresentanza dell’Amministrazione resistente.

Esposizione del fatto
1. Con la sentenza in epigrafe è stato negato all’odierno appellante, Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri in ausiliaria, la riliquidazione dell’indennità di ausiliaria con la richiesta inclusione, a tali fini, della “speciale indennità pensionabile” (SIP) ex art. 5 comma 3 legge n. 121/81 e art. 11-bis legge n. 472/87.

Il primo Giudice ha basato il suo convincimento sul fatto che trattasi di indennità di funzione e non di grado, spettante quindi in relazione all’effettivo esercizio di determinate funzioni apicali e alle correlate responsabilità e rischi. Non è quindi condivisibile l’assunto dell’automatica estensione del trattamento economico riconosciuto ai pari grado in servizio.

2. Con il proposto gravame, nel premettere che l’appellante ha ottenuto il grado di generale di divisione in s.p.e. “ora per allora”, e quello di Generale di Corpo d’Armata in ausiliaria, a seguito di contenzioso giurisdizionale fondato sul confronto con altro collega, il Gen. N., si insiste nel richiesto allineamento, ai fini pensionistici, con il trattamento economico riconosciuto a tale collega. Precisa che questi, unitamente ad altri colleghi, ha ottenuto il riconoscimento della SIP a seguito della sentenza n. 923/01 della Sezione Lazio, con la quale sarebbe stato riconosciuto detto diritto ad un gruppo di Generali di divisione in spe, tra i quali il Gen. N., collocati in ausiliaria prima della riforma dell’Arma attuata con i d.lgs. nn. 297/00 e 298/00, che hanno previsto la figura del Generale di Corpo d’Armata in spe, prima inesistente. La gravata sentenza sarebbe erronea laddove fa riferimento, ai fini del decidere, a giurisprudenza negativa concernente situazioni diverse, in quanto l’odierno appellante, così come i colleghi destinatari delle favorevoli decisioni della Sezione Lazio menzionate nell’atto d’appello, ha raggiunto il grado di Generale di Corpo d’Armata soltanto “in ausiliaria”, perché cessati dal servizio attivo prima dell’introduzione di detto grado nell’Arma dei Carabinieri, senza comunque ricoprire le funzioni “vicarie” di Vice Comandante Generale. Si sostiene, in buona sostanza, che solo per i Generali di Corpo d’Armata in servizio dopo il 2000 deve sussistere la triplice condizione della parità di grado, ruolo e funzioni delineata dalle Sezioni d’appello della Corte dei conti per l’equiparazione al Comandante generale, situazione impossibile da verificarsi fino al 2000. Nessun Generale, infatti, prima del 2000, poteva rivestire lo stesso grado del Comandante generale, neanche il Vice Comandante Generale, pacificamente destinatario della SIP.

Si contesta, poi, che si tratti di indennità di funzione, sempre alla luce delle sentenze della Sezione Lazio dalla n. 2218/96 alla n. 2228/96 e la n. 923/01, poiché, ai sensi dell’art. 4 legge n. 113/54, ogni diritto in ambito militare è collegato al grado, indipendente dalle funzioni, specie per l’ausiliaria, posto che l’ufficiale non è più in servizio attivo.

Si invoca l’interpretazione autentica recata dall’art. 6, comma 2, legge n. 404/90, ritenendo tassativo l’elenco di cui alla lettera b), recante le voci escluse dall’indennità di ausiliaria, tra le quali non v’è la SIP.

3. Con ulteriore memoria sono state sostanzialmente ribadite le argomentazioni già riportate in domanda introduttiva del presente grado di giudizio.

4. All’odierna udienza, l’avv. Modena ha insistito nel rimarcare la diversità della posizione del Gen. B. S. B. rispetto a quelle oggetto dei giudicati citati nella gravata sentenza, concludendo come da atti scritti. Il rappresentante dell’Amministrazione ha, al contrario, ritenuto conforme a legge la sentenza impugnata, chiedendone la conferma.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

L’appello è palesemente infondato.

L’appellante fonda l’atto di gravame essenzialmente sulle argomentazioni poste a base della sentenza n. 923/01, e su altre precedenti, della Sezione giurisdizionale Lazio, che ha riconosciuto l’invocato diritto ad altri Generali versanti nell’identica situazione del ricorrente.

Giova quindi sgombrare il campo da un equivoco di fondo: il riconoscimento di un beneficio pensionistico non dovuto, a seguito di una sentenza del Giudice delle pensioni, non ha alcuna efficacia vincolante per questo Collegio, che non è obbligato, in virtù di un malinteso principio di uniformità di trattamento, ad estendere il giudizio ad altri soggetti che versano nell’identica situazione oggetto del precedente giudizio. Pertanto, qualora l’avvenuto riconoscimento del diritto – per effetto di una decisione giurisdizionale passata in giudicato - non sia conforme a legge, ben può questo Giudice disattendere l’interpretazione del quadro normativo posto a fondamento del decidere ed applicare diversi criteri ermeneutici per pervenire ad una decisione conforme a diritto.

E, per venire al caso di specie, la giurisprudenza d’appello di questa Corte dei conti (e, oramai, dopo alcune iniziali incertezze, anche quella di primo grado) ha costantemente negato quanto preteso con l’odierno giudizio, indipendentemente dal fatto che il collocamento in ausiliaria fosse avvenuto prima o dopo la riforma attuata nel 2000 con i decreti delegati richiamati dall’appellante.

Il fatto, richiamato dall’interessato a sostegno della diversità della sua situazione giuridica rispetto a quella oggetto delle sentenze menzionate nella pronuncia di primo grado, che il medesimo non fosse più in servizio allorquando è stato introdotto il grado di Generale di Corpo d’Armata anche per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio attivo, e quindi non potesse per egli verificarsi la condizione di equiparazione al Comandante generale, non risulta dirimente ai fini del decidere. Invero, resta comunque assorbente il rilievo della natura dell’indennità in questione.

Come chiaramente evidenziato nella sentenza appellata, la speciale indennità pensionabile (SIP) – fu introdotta dalla legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione di P.S., il cui art. 5, dopo aver stabilito che al Dipartimento della P.S. è preposto il capo della Polizia-direttore generale della P.S., gli attribuisce una speciale indennità pensionabile “la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro”.

Successivamente l’art. 11 bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, ha esteso la corresponsione di tale indennità al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante generale della Guardia di Finanza, al Direttore Generale per gli Istituti di prevenzione e pena (nella qualità di capo della polizia penitenziaria) e al direttore generale per l’economia montana e le foreste (nella sua qualità di capo della polizia forestale).

Le norme di cui sopra hanno chiaramente individuato il soggetto al quale questa particolare indennità deve essere attribuita: colui che è preposto a capo di un organismo ben definito.

Sulla spettanza della SIP, pertanto, non possono esservi dubbi interpretativi: la stessa è un’indennità di funzione, indissolubilmente legata alla particolare responsabilità di guida di determinate strutture operative; in sostanza è una attribuzione specifica connessa con la funzione esclusiva di direzione e comando degli organismi menzionati (cfr., ex multis, Sezione Prima d’Appello, 6 maggio 2011, n. 190 e giurisprudenza ivi richiamata).

Il fatto stesso che la SIP non è determinata in forma fissa ed oggettiva, ma varia in funzione dell’impegno personale che si richiede e della situazione ambientale esistente, potendo essere anche differenziata con riferimento ai singoli destinatari, pone in evidenza ancora di più che è proprio lo svolgimento di una ben determinata funzione che ne giustifica l’erogazione.

La circostanza che l’indennità in questione sia attribuita promiscuamente a funzionari civili e ad ufficiali conferma, poi, che si tratta di una indennità di funzione e non di grado, concessa in relazione all’esercizio effettivo di determinati compiti, ritenuti dal legislatore di particolare rilievo politico-amministrativo, e comportanti specifiche responsabilità ed esposizione a particolari rischi.

La SIP, pertanto, per espressa disposizione di legge, non può essere attribuita a tutti i generali di Corpo d’Armata, per il solo fatto di essere in possesso dello stesso grado militare; le promiscue qualifiche rivestite dai soggetti titolari della speciale indennità evidenzia, invece, che essa è attribuita “ratione ufficio et materia” e non in relazione al grado militare o alla qualifica (civile) rivestita; diversamente argomentando, cioè accogliendo la tesi degli appellanti, tutti coloro che hanno lo stesso grado militare (generale di corpo d’armata) e la stessa qualifica funzionale (prefetti di prima classe, direttori generali, capi dipartimento) avrebbero diritto all’indennità di cui si argomenta.

La mutata organizzazione dell’Arma dei Carabinieri (d.l.vo n. 297/2000), come detto, non può incidere sull’assetto funzionale della stessa: in concreto, il Comandante generale riveste funzioni tipiche, non rapportabili a quelle degli altri pari grado, ai quali è funzionalmente sovraordinato e rispetto ai quali svolge funzioni, al pari degli altri comandanti e capi di corpi di polizia, di speciale contenuto e rilevanza.

La SIP, pertanto, essendo prevista soltanto per il Comandante generale per lo speciale incarico ricoperto e non per il grado di Generale di Corpo d’Armata non entra a far parte del “trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio nello stesso ruolo”, ai sensi dell’art. 67 della legge n. 113/1954, come interpretato dall’art. 6 secondo comma della legge n. 404/1990.

Come ribadito più volte dalla giurisprudenza (cfr. sentenze nn. 373/2004 della Sezione II Appello e 190/2011 della Sezione I Appello), infatti, l’indennità di ausiliaria ha il solo fine di “assicurare, nel periodo nel quale si cessa dal servizio permanente e si viene collocati nella categoria del congedo ma con residui obblighi (art. 55 legge n. 113/1954), un trattamento economico che si approssima a quello di attività”.

E’ certamente da escludere, quindi, che la stessa possa essere utilizzata per garantire un trattamento economico complessivamente superiore sia a quello dei “pari grado” ancora in servizio, che a quello che lo stesso interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio permanente; circostanza che si verificherebbe qualora fosse incluso nel calcolo anche l’80% di un’indennità (la S.I.P) di rilevantissimo importo che, come si è detto, spetta solo a chi è investito di una specifica funzione apicale.

Come ribadito più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, devono e possono essere incluse nell’indennità di ausiliaria solo le indennità connesse, con carattere di generalità, al grado rivestito e non alle funzioni particolari svolte, né, per una diversa interpretazione, appare invocabile l’art. 6 lett. a) della legge n. 404/1990. Tale articolo, invero, nell’interpretare il citato art. 44 della legge n. 224 del 1986 dispone che il trattamento economico spettante al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità…, e tale trattamento deve essere inteso come comprensivo delle indennità corrisposte ai pari grado, ma non già delle indennità che siano attribuite non per il grado ricoperto, bensì solo per particolari funzioni” (cfr. la sopra richiamata sentenza della Sezione I d’Appello n. 190/2011 e la giurisprudenza ivi richiamata).

E, riguardo alla non inclusione della s.i.p. nell’elenco tassativo di cui all’art. 6, lettera b), come già osservato nella gravata sentenza, ciò dipende dalla sua specialità e/o esclusività, riferita a soggetti che svolgono particolari e determinati incarichi. La S.I.P. è, dunque, una tipica indennità “ad personam” (Sezione I d’Appello n. 44 e n. 49 del 2007).

Per quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato la normativa vigente nella soggetta materia, in conformità, peraltro, alla giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello e delle Sezioni territoriali.

Ne consegue che l’appello deve essere respinto.

Non luogo a provvedere sulle spese di giustizia, stante il principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

Le spese legali possono essere compensate, ratione materiae.

Per questi motivi
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

RIGETTA
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la gravata sentenza.

Spese compensate.
Nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2013.

L'estensore Il Presidente
F.to Bruno Tridico F.to Ignazio de Marco

Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 03/04/2013

IL DIRIGENT
F.to Dott. Michele Lorenzelli


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2^ sentenza:


1) - L'art. 1094 del Codice, infatti, tassativamente dispone che la speciale indennità spetti ai soli Ufficiali Generali nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa o di Forza Armata, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e al Segretario Generale del Ministero della Difesa.

2) - Nessuna disposizione prevede il riconoscimento dell'indennità anche a chi abbia svolto la funzione vicaria di Capo di Stato Maggiore. Nè, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta che altri soggetti, oltre a quelli indicati dalla legge, percepiscano la predetta indennità.

Il resto leggetelo qui sotto.
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LAZIO SENTENZA 744 04/11/2013


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO SENTENZA 744 2013 PENSIONI 04/11/2013



Sent 744/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal cons. dr.A. LUPI , assistito dal segretario d’udienza dott. Marco Olivieri, ha pronunziato la seguente

SENTENZA
nel giudizio n. 72377/PM, sul ricorso prodotto da T. M. rappresentato e difeso dall'avvocato Matilde De Paola e dall'avvocato Sandro Picciolini con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, alla via Mercati, 42,

CONTRO
Il Ministero della difesa

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa.

FATTO
Con il presente ricorso, il signor T. lamenta il mancato riconoscimento della speciale indennità pensionabile di cui all'art. 5 della legge 121/1981, in quanto dichiara aver svolto la funzione vicaria di capo di Stato Maggiore della Marina Militare dal 9 ottobre 2010 al 27 luglio 2011 e, perciò di avere diritto alla corresponsione della SIP ai sensi dell' art. 1818 del dlgs 66/2006 (Codice dell'Ordinamento Militare)
Si è costituito il Ministero della Difesa che ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza le parti non sono comparse.

D I R I T T O

Il ricorso è infondato.

In disparte il fatto che dallo stato di servizio dell'Ammiraglio T. non risulta né l'attribuzione né lo svolgimento della funzione vicaria di Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare, il mancato riconoscimento della speciale indennità pensionabile, di cui all'art. 1818 del Codice dell'Ordinamento Militare, deriva dalla stessa legge.

L'art. 1094 del Codice, infatti, tassativamente dispone che la speciale indennità spetti ai soli Ufficiali Generali nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa o di Forza Armata, al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e al Segretario Generale del Ministero della Difesa.

Nessuna disposizione prevede il riconoscimento dell'indennità anche a chi abbia svolto la funzione vicaria di Capo di Stato Maggiore. Nè, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta che altri soggetti, oltre a quelli indicati dalla legge, percepiscano la predetta indennità.

Sulla base delle argomentazioni riferite il ricorso prodotto dal sig. T. va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P. Q. M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

R I G E T T A

il ricorso in epigrafe. Spese compensate.

Così deciso, in Roma, il 25 ottobre 2013.
IL GIUDICE
f.to Andrea Lupi


Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04/11/2013

P. Il Direttore
f.to Domenica LAGANA’


neogian
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Re: Speciale indennità pensionabile (SIP)

Messaggio da neogian »

Questo vuol dire che la SIP per il vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri viene eliminata o rimane? O assisteremo ancora al cambio vorticoso in pochi mesi del vice comandante?
panorama
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Re: Speciale indennità pensionabile (SIP)

Messaggio da panorama »

La legge non prevede che sia un diritto anche per i Vice Comandanti dell'Arma, GdiF ed altri, ma, spetta esclusivamente ai Comandanti Generali.
Pertanto, coloro che ne hanno beneficiato "impropriamente" fino ad oggi, devono restituite il tutto, comprensivo di interessi, allo Stato, poiché nessuna norma prevedeva l'estensione ai vice comandanti.
Finalmente è stata fatta chiarezza e giustizia.
panorama
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Re: Speciale indennità pensionabile (SIP)

Messaggio da panorama »

Il dialogo si assomiglia.
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speciale indennità di cui all’art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

carica di Capo di Stato Maggiore (dell’Aeronautica oppure della Marina).

Il resto leggetelo qui sotto.
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22/01/2014 201400803 Sentenza 1B


N. 00803/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02063/2004 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2004, proposto da:
A. M., F. A. e G. U., rappresentati e difesi dagli avv.ti OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Ferrari n. 4;

contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti;

per l'annullamento del DPCM in data 12 marzo 2001 recante attribuzione dell'indennità di cui all'art.65, comma 4, del decreto legislativo n.490/97.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno tutti ricoperto, per un periodo particolare delle loro rispettive carriere, la carica di Capo di Stato Maggiore (dell’Aeronautica oppure della Marina).

Sorgeva dunque il diritto a percepire la speciale indennità di cui all’art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

In attuazione di tale disposizione veniva adottato il DPCM 12 marzo 2001 con il quale tale indennità veniva fissata al 60% del trattamento stipendiale previsto per i dirigenti generali dello Stato.

Tale DPCM veniva impugnato per due motivi in particolare:

a) violazione dell’art. 71 del decreto legislativo n. 490 del 1997 in quanto la decorrenza delle disposizioni in esso previste, ivi ricompreso l’art. 65 citato, sarebbe fissata al 1° gennaio 1998, laddove il DPCM impugnato ha stabilito tale decorrenza a partire dal 1° gennaio 2000;

b) violazione del citato art. 65 in quanto l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione, a tal fine, l’indennità stabilita per il Capo della Polizia a norma della legge n. 121 del 1981. E ciò in quanto l’art. 65 cit. farebbe riferimento alle massime cariche della PA, nel cui novero non potrebbe non essere ricompreso anche il suddetto Capo della Polizia.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2013 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso si ritiene di affrontare innanzitutto il motivo sub b).

Si riporta per comodità espositiva il testo dell’art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997, di cui si controverte in questa sede:

“Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'articolo 37 è attribuita una speciale indennità commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennità è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.

La disposizione, di contenuto assai vago e generico, conferisce all’amministrazione una amplissima discrezionalità quanto all’individuazione dei presupposti (ossia dei parametri di riferimento cui riallacciarsi per stabilire l’emolumento in questione) nonché in relazione alla quantificazione di tale indennità, dato che si utilizza un termine, quello di “commisurata”, che non significa “equiparare” ma soltanto “proporzionare” o prendere comunque a riferimento.

Dalla natura ampiamente discrezionale del potere esercitato discende la tendenziale non sindacabilità del connesso atto applicativo, salvo non si sia in presenza di un palese travisamento dei fatti o di una evidente erroneità dei presupposti, nonché di una valutazione manifestamente illogica o contraddittoria.

Ebbene di questo tipo di incongruenze parte ricorrente non è stata in grado di fornire una decisiva dimostrazione, essendosi la stessa limitata ad affermare che qualche settimana prima era stata aggiornata, con DPCM in data 14 febbraio 2001, l’indennità conferita al Capo della Polizia in attuazione della legge n. 121 del 1981; normativa questa che riguarda per l’appunto il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e che, nella prospettiva evidenziata nell’atto di gravame, avrebbe dovuto costituire valido parametro di riferimento anche ai fini della determinazione della speciale indennità di cui in questa sede si discute.

Nella sostanza parte ricorrente invoca la applicazione del richiamato DPCM 14 febbraio 2001 e dunque, per stretta derivazione, dell’art. 5, terzo comma, della legge n. 121 del 1981.

Tale disposizione prevede, in particolare, che “Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste”.

Trattandosi di norma che va ad incidere significativamente sugli emolumenti di coloro che ricoprono posizioni apicali nello Stato, con importanti conseguenze sul bilancio dello Stato e dunque sul rispetto degli impegni intrapresi a livello comunitario, essa deve essere tuttavia suscettiva di stretta interpretazione ed applicazione: e ciò anche in linea con le più recenti tendenze legislative in cui ci si pone quale obiettivo centrale quello di contenere il più possibile trattamenti economici di questo tipo.

Ne deriva da quanto detto che l’ambito applicativo della disposizione da ultimo citata (art. 5 legge n. 121 del 1981), ivi ricompresi i provvedimenti attuativi (tra cui anche il DPCM in data 14 febbraio 2001 che parte ricorrente invoca quale parametro di riferimento cui commisurare anche l’indennità degli odierni ricorrenti), va necessariamente ed unicamente circoscritto ai soggetti ivi espressamente contemplati (dunque, oltre al Capo della Polizia, anche ai vertici di Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Istituti penitenziari), senza alcuna possibilità di estendere i medesimi benefici, o meglio la misura di detti benefici, ad altri soggetti e tra questi anche la figura di Capo di Stato Maggiore ricoperta per un certo periodo dagli odierni ricorrenti.

A ciò si aggiunga che, sulla base di una semplice lettura dello stesso art. 65, emerge ictu oculi come siffatta disposizione operi un quanto mai espresso collegamento tra il concetto di massime cariche della PA (categoria dalla quale non possono certamente ritenersi estranei i dirigenti generali dello Stato, data anche la particolare qualificazione e valorizzazione da ultimo loro attribuita mediante gli interventi di riforma della PA che si sono succeduti durante tutti gli anni ’90) e la legge n. 59 del 1997, la quale ha avuto a suo precipuo fondamento proprio la riforma della dirigenza statale. Con ogni conseguenza in termini di coerenza delle opzioni vagliate al riguardo con il provvedimento impugnato.

Di qui la correttezza dell’operato della PA nella parte in cui ha ritenuto di commisurare siffatta indennità al trattamento economico riservato ai dirigenti generali dello Stato.

Quanto invece al motivo sub a) il collegio ritiene di condividere la tesi di parte ricorrente, atteso che l’art. 71 del decreto legislativo n. 490 del 1997, in senso inequivoco, fa scattare la decorrenza delle disposizioni in esso previste, e tra queste anche quella di cui al citato art. 56, dal 1° gennaio 1998.

Di qui l’illegittima previsione del DPCM impugnato in questa sede nella parte in cui fissa la decorrenza della contestata indennità a fare data dal 1° gennaio 2000.

Con l’unica precisazione che l’amministrazione, nel provvedere alla rideterminazione dell’indennità per il periodo non illegittimamente considerato, dovrà tenere necessariamente conto degli emolumenti di cui la categoria presa a riferimento (dirigenti generali dello Stato) effettivamente godeva alla data del 1° gennaio 1998. Precisazione questa che il collegio ritiene vieppiù necessaria ove soltanto si consideri che la somma considerata quale “parametro di riferimento oggettivo” era stata a sua volta fissata con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° luglio 1999, dunque in un periodo chiaramente successivo a quello del 1° gennaio 1998.

In conclusione il ricorso deve essere in parte rigettato ed in parte accolto, per le ragioni sopra evidenziate.
Ritiene infine il collegio di non doversi esprimere sul regime delle spese, stante la mancata costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo rigetta, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2014
neogian
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Re: Speciale indennità pensionabile (SIP)

Messaggio da neogian »

panorama ha scritto:La legge non prevede che sia un diritto anche per i Vice Comandanti dell'Arma, GdiF ed altri, ma, spetta esclusivamente ai Comandanti Generali.
Pertanto, coloro che ne hanno beneficiato "impropriamente" fino ad oggi, devono restituite il tutto, comprensivo di interessi, allo Stato, poiché nessuna norma prevedeva l'estensione ai vice comandanti.
Finalmente è stata fatta chiarezza e giustizia.
Grazie! Era ora

Gianni Monteforte
panorama
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Re: Speciale indennità pensionabile (SIP)

Messaggio da panorama »

Prefetto

1) - CON ISTANZA DEL 12/5/2008, IL PREFETTO L. D. S., COLLOCATO A RIPOSO DAL 11/2/2008, EVIDENZIANDO DI AVER SVOLTO DAL 6/8/2007 ALL’11/2/2008 L’INCARICO DI VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE, CHIEDEVA AL MINISTERO DELL’INTERNO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPUTANDO LA SPECIALE INDENNITÀ PENSIONABILE («SIP») DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 3, DELLA L. 1/4/1981, N. 121.

LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, ribadisce:

2) - NEL MERITO, L’APPELLO E' INFONDATO E, COME TALE, DEVE ESSERE RIGETTATO.

3) - IN DISPARTE LA PRECISAZIONE, CHE QUESTA CORTE HA GIÀ AVUTO MODO DI FARE IN RELAZIONE AD UN CASO ANALOGO (SENT. N. 210/2013), CHE «IL RICONOSCIMENTO DI UN BENEFICIO PENSIONISTICO NON DOVUTO (…) NON HA ALCUNA EFFICACIA VINCOLANTE PER QUESTO COLLEGIO, CHE NON E' OBBLIGATO, IN VIRTU' DI UN MALINTESO PRINCIPIO DI UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO, AD ESTENDERE IL GIUDIZIO AD ALTRI SOGGETTI CHE VERSANO NELL’IDENTICA SITUAZIONE OGGETTO DEL PRECEDENTE GIUDIZIO. PERTANTO, QUALORA L’AVVENUTO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO (…) NON SIA CONFORME A LEGGE, BEN PUÒ QUESTO GIUDICE DISATTENDERE L’INTERPRETAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO POSTO A FONDAMENTO DEL DECIDERE ED APPLICARE DIVERSI CRITERI ERMENEUTICI PER PERVENIRE AD UNA DECISIONE CONFORME A DIRITTO», NON PUÒ COMUNQUE ESSERE IGNORATO CHE LE POSIZIONI DOCUMENTATE NON PRESENTANO UN GRADO DI SIMILITUDINE (RIFERENDOSI A MILITARI, PER I QUALI IL COMPUTO DELLA PENSIONE RISENTE DI PECULIARI ISTITUTI INAPPLICABILI AL PERSONALE CIVILE) CON LA VICENDA IN ESAME, TALE DA INDURRE, IN QUESTA SEDE, AD UN APPREZZAMENTO COMPARATIVO.

Ricorso RESPINTO

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 282 09/05/2014

282/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

COMPOSTA DAI MAGISTRATI:
DOTT. ANGELO DE MARCO PRESIDENTE
DOTT. BRUNO DOMENICO TRIDICO CONSIGLIERE
DOTT.SSA MARIA NICOLETTA QUARATO CONSIGLIERE
DOTT.SSA PATRIZIA FERRARI CONSIGLIERE
DOTT. ROBERTO RIZZI CONSIGLIERE RELATORE
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA
SULL’APPELLO IN MATERIA PENSIONISTICA, ISCRITTO AL N. 39700 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA,

AVVERSO
LA SENTENZA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO N. 2029/2010 DEL 2/11/2010,

PROMOSSO DA
D. S. L., NATO IL OMISSIS, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL’AVV. LUIGI NAPOLITANO, PRESSO IL CUI STUDIO IN ROMA, VIA SICILIA 50, ? ELETTIVAMENTE DOMICILIATO,

NEI CONFRONTI DI
• MINISTERO DELL’INTERNO,
• INPS;

VISTO L’ATTO D’APPELLO;
VISTI TUTTI GLI ALTRI ATTI E DOCUMENTI DI CAUSA;
UDITI, NELL’UDIENZA DEL 23 APRILE 2014, IL RELATORE, CONS. ROBERTO RIZZI, L’AVV. LUIGI NAPOLITANO, IN RAPPRESENTANZA DELL’APPELLANTE, E L’AVV. GIANLUCA GIURA, FUNZIONARIO RAPPRESENTANTE DELL’INPS.

FATTO

CON ISTANZA DEL 12/5/2008, IL PREFETTO L. D. S., COLLOCATO A RIPOSO DAL 11/2/2008, EVIDENZIANDO DI AVER SVOLTO DAL 6/8/2007 ALL’11/2/2008 L’INCARICO DI VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE, CHIEDEVA AL MINISTERO DELL’INTERNO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPUTANDO LA SPECIALE INDENNITÀ PENSIONABILE («SIP») DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 3, DELLA L. 1/4/1981, N. 121.

IL MINISTERO DELL’INTERNO, «PRESO ATTO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO VENUTASI A CREARE TRA COLORO CHE HANNO RICOPERTO INCARICHI DI PARI LIVELLO E RESPONSABILITÀ NEI CORPI DI POLIZIA» E TENUTO CONTO DELLA COMPLESSITÀ DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, SVOLGEVA UN’ISTRUTTORIA ACQUISENDO I PARERI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

ADERENDO ALLE CONCORDI VALUTAZIONI OPERATE DA DETTE AMMINISTRAZIONI, IL MINISTERO ESPRIMEVA AVVISO NEGATIVO IN MERITO ALL’ISTANZA DELL’EX PREFETTO «IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LA SPECIALE INDENNITÀ PENSIONABILE VA COMPUTATA, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI AUSILIARIA, UNICAMENTE A FAVORE DEI CINQUE CAPI DEI CORPI DI POLIZIA. TENUTO CONTO CHE L’ISTITUTO DELL’AUSILIARIA ? UN ISTITUTO GIURIDICO ESCLUSIVO DEL PERSONALE MILITARE ED IN QUANTO TALE NON APPLICABILE AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, NON VIENE RAVVISATA (…) LA LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO».

IL GIUDIZIO PROMOSSO AVVERSO TALE PROVVEDIMENTO VENIVA DEFINITO, IN PRIMO GRADO, IN SENSO SFAVOREVOLE AL RICORRENTE, CON LA SENTENZA DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO N. 2029/2010 DEL 2/11/2011.

IL GIUDICE DI PRIME CURE, DOPO AVER EVIDENZIATO CHE COSTITUISCE PRINCIPIO FERMO DELL’ORDINAMENTO PENSIONISTICO CHE LA PENSIONE ? DETERMINATA SULLA BASE DELLA RETRIBUZIONE, DELLE INDENNITÀ E DEGLI ALTRI ACCESSORI PER I QUALI LA LEGGE PREVEDE L’INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE E DI CUI IL DIPENDENTE ERA IN GODIMENTO AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, ANNETTEVA RILIEVO DIRIMENTE ALLA CONSTATAZIONE SECONDO CUI LO STESSO RICORRENTE AVEVA RICONOSCIUTO CHE LA SPECIALE INDENNITÀ DI CUI SI CHIEDEVA LA PENSIONABILITÀ ERA RISERVATA AL SOLO CAPO DELLA POLIZIA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DURANTE IL SERVIZIO PRESTATO E, DUNQUE, AL MEDESIMO NON SPETTANTE NEL CORSO DEL SERVIZIO.

INOLTRE, FORMULAVA CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA IRRILEVANZA, AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA VERTENZA NEL MODO AUSPICATO DAL RICORRENTE, DEL FATTO CHE LO STESSO, QUALE EX APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, NON FRUIVA DELL’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DI AUSILIARIA.

A TAL PROPOSITO, CHIARIVA CHE LA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE, FORMATASI SU RICORSI AVANZATI DAI “VICE” DELLE QUALIFICHE MILITARI DI VERTICE, AL FINE DI AVERE RICONOSCIUTA ANCH’ESSI TALE INDENNITÀ, AVEVA ESCLUSO CHE L’EQUIPARAZIONE STABILITA DALLE NORME SPECIALI POTESSE ESTENDERSI A COMPRENDERE LA SIP (APP. SEZ. II, SENT. N. 95/2002; APP. SEZ. I, SENTT. NN. 44/2007 E 218/2009), AFFERMANDO CHE L’INDENNITÀ IN PAROLA ERA UNA TIPICA INDENNITÀ AD PERSONAM, CONNOTATA DAL CARATTERE SPECIALE E/O ESCLUSIVO.

AVVERSO TALE DECISIONE PROPONEVA APPELLO IL D. S. RIVENDICANDO IL DIRITTO AL COMPUTO DELLA SIP NELLA BASE PENSIONABILE.

L’APPELLANTE, DOPO AVER EVIDENZIATO CHE L’EMOLUMENTO IN QUESTIONE ERA CONNESSO ALLA FUNZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAL GRADO O QUALIFICA RIVESTITI DAL SOGGETTO CHIAMATO AD ESERCITARLA, RILEVAVA CHE IL VICARIO ? INVESTITO DI ATTRIBUZIONI IN TUTTO ANALOGHE A QUELLE DEL CAPO DELLA POLIZIA, L’ESERCIZIO DELLE QUALI AVREBBE DOVUTO «NECESSARIAMENTE COMPORTARE L’ATTRIBUZIONE DELLA SPECIALE INDENNITÀ PENSIONABILE AL FINE PRECIPUO DELLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, FERMO RESTANDO CHE L’INDENNITÀ STESSA RESTA RISERVATA AL SOLO CAPO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO».

A CONFERMA DI TALE ASSUNTO, ESPONEVA CHE QUELL’INDENNITÀ ERA STATA CONSIDERATA NEL CALCOLO DELLE PENSIONI DI VICE COMANDANTI GENERALI DELL’ARMA DEI CARABINIERI E DEI COMANDANTI IN SECONDA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

CON MEMORIA DEPOSITATA IN DATA 1/4/2014, L’APPELLANTE RIBADIVA LE RAGIONI DELLA PRETESA E DEPOSITAVA COPIA DEI DECRETI DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO E DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO INCLUSIVO DELLA SIP, RIGUARDANTI LE FIGURE APICALI VICARIE DELL’ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDI DI FINANZA.

IN DATA 3/4/2014, SI COSTITUIVA IL MINISTERO DELL’INTERNO CON IL PATROCINIO DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ECCEPENDO, IN VIA PREGIUDIZIALE, LA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELL’APPELLO, SICCOME EFFETTUATA PRESSO L’AMMINISTRAZIONE, ANZICHÉ PRESSO GLI UFFICI DELL’AVVOCATURA, COME PREVISTO DALL’ART. 11 DEL RD 1611/1933 E DALL’ART. 360 C.P.C.. CHIEDEVA, PERTANTO, DI ESSERE RIMESSO IN TERMINI PER OGNI EVENTUALE DECADENZA CHE SI FOSSE VERIFICATA FINO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE.

NEL MERITO, CHIEDEVA LA CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN RAGIONE DELLA CIRCOSTANZA CHE LA DISCIPLINA DELLA SIP CIRCOSCRIVE IN MODO RIGOROSO LA PLATEA DEI BENEFICIARI INDICANDOLI, ESCLUSIVAMENTE, NEI TITOLARI DEGLI ORGANI DI VERTICE DELLE FORZE DI POLIZIA.

CON RIGUARDO ALLA DEDOTTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A VICE COMANDANTI GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ED A COMANDANTI IN SECONDA DELLA GUARDIA DI FINANZA, L’AVVOCATURA DELLO STATO ECCEPIVA L’INUTILIZZABILITÀ DELLA PERTINENTE DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI, SICCOME PRODOTTA DALL’APPELLANTE IN VIOLAZIONE DELL’ART. 437, COMMA 2, C.P.C..

INOLTRE, DOPO AVERE ILLUSTRATO LE CARATTERISTICHE DELLA FUNZIONE VICARIA (ART. 4, COMMA 3, DEL DPR 398/2001) E CHIARITO CHE NON SPETTAVANO AI PREFETTI CHIAMATI A SVOLGERLA ATTRIBUZIONI TIPICHE DELL’ORGANO DI VERTICE DELLA POLIZIA DI STATO, RILEVAVA CHE, IN OGNI CASO, NON ERA STATA FORNITA LA PROVA DELL’ASSOLVIMENTO, IN VIA CONTINUATIVA PER UN LASSO DI TEMPO SIGNIFICATIVO, DELLE FUNZIONI APICALI, CHE AVREBBE POTUTO ASTRATTAMENTE GIUSTIFICARE IL RICONOSCIMENTO DELLA SIP.

IN DATA 17/4/2014, SI COSTITUIVA L’INPS ESPONENDO CHE LA SIP INERIVA ALL’ESERCIZIO EFFETTIVO DI DETERMINATE FUNZIONI, RITENUTE DAL LEGISLATORE DI PARTICOLARE RILIEVO POLITICO-AMMINISTRATIVO, COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED ESPOSIZIONE A PARTICOLARI RISCHI E PRESCINDEVA DAL GRADO (NEL CASO DEI MILITARI) E DALLA QUALIFICA (NEL CASO DI CIVILI).

PERTANTO, RIPROPONENDO, IN PUNTO DI FATTO E DI MERITO, TUTTE LE ECCEZIONI E DEDUZIONI SOLLEVATE NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO, CHIEDEVA IL RIGETTO DELL’APPELLO.

ALL’UDIENZA DEL 23 APRILE 2014, L’AVV. LUIGI NAPOLITANO, IN RAPPRESENTANZA DELL’APPELLANTE, E L’AVV. GIANLUCA GIURA, FUNZIONARIO RAPPRESENTANTE DELL’INPS, REITERAVANO LE CONCLUSIONI, RISPETTIVAMENTE, RASSEGNATE IN ATTI.

LA CAUSA VENIVA, QUINDI, POSTA IN DECISIONE.

DIRITTO

IL GIUDIZIO ? VOLTO A VERIFICARE LA SPETTANZA DEL DIRITTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA PENSIONE DI UN EX PREFETTO, CHE AVEVA RICOPERTO PER POCO PI? DI SEI MESI (DAL 6/8/2007 AL 11/2/2008), L’INCARICO DI VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE, CON IL COMPUTO DELLA SPECIALE INDENNITÀ PENSIONABILE, DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 3, DELLA L. N. 121/1981, NON PERCEPITA DURANTE IL SERVIZIO.

PRELIMINARMENTE, DEVE DARSI ATTO DELL’INTERVENUTA SANATORIA, PER EFFETTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, DELLA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL’APPELLO SICCOME EFFETTUATA PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO, ANZICHÉ PRESSO GLI UFFICI DELL’AVVOCATURA DELLO STATO, CHE AVEVA ASSUNTO IL PATROCINIO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.

D’ALTRA PARTE, COME CONSEGUENZA DELL’IRRITUALITÀ DELL’ADEMPIMENTO PARTECIPATIVO, L’AVVOCATURA RESISTENTE HA ESCLUSIVAMENTE AUSPICATO LA RIMESSIONE IN TERMINI PER LA FORMULAZIONE DI EVENTUALI ECCEZIONI DA CUI FOSSE EVENTUALMENTE DECADUTA.

POSTO CHE TALE EVENIENZA NON HA AVUTO LUOGO, COME DIMOSTRA L’ASSENZA DI PERTINENTI ECCEZIONI SOLLEVATE DELLA CONTROPARTE, E CONSIDERATO, INOLTRE, CHE DELL’INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO SONO INEQUIVOCABILMENTE SINTOMATICHE LE AMPIE ED ARTICOLATE CONSIDERAZIONI DIFENSIVE FORMULATE NELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE RITUALMENTE VERSATA IN ATTI, IL COLLEGIO REPUTA SUPERFLUO IL DIFFERIMENTO DELLA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO (CASS., SENT. N. 11715 DELL’1/8/2003).

NEL MERITO, L’APPELLO ? INFONDATO E, COME TALE, DEVE ESSERE RIGETTATO.

LA L. N. 121/1981, NEL DEFINIRE I COMPITI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ESPLETATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO, HA ISTITUITO (ART. 4) IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LA CUI ORGANIZZAZIONE ? DISCIPLINATA NEL SUCCESSIVO ART. 5.

IN QUEST’ULTIMA DISPOSIZIONE ? PREVISTO, PER QUANTO DI RILIEVO IN QUESTA SEDE, CHE ALL’INDICATO DIPARTIMENTO (COMMA 2) «? PROPOSTO IL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO».

IL SUCCESSIVO COMMA 3 PREVEDE CHE «AL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ? ATTRIBUITA UNA SPECIALE INDENNITÀ PENSIONABILE, LA CUI MISURA ? STABILITA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO».

L’ART. 11 BIS DEL D.L. N. 387/1987, CONV. IN L. N. 472/1987, HA AGGIUNTO LA PREVISIONE SECONDO CUI «CON LE MEDESIME MODALITÀ SI PROVVEDE PER IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, PER IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA E PER IL DIRETTORE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA E PER LE FORESTE».

IL COMMA 4, POI, DISPONE CHE «IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE ? PRESCELTO TRA I PREFETTI PROVENIENTI DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO».

IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, COME PACIFICAMENTE AFFERMATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE (TRA LE TANTE, SENTENZE. N. 176 DEL 1975 E N. 275 DEL 1976), COSTITUISCE UNA FORMA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA, DIRETTAMENTE LEGATA ALLA NATURA ED AGLI ASPETTI DEL LAVORO PRESTATO.

ESSO, CIO?, RISPECCHIA, SECONDO UN CRITERIO DELLA PROPORZIONALITÀ, CHE LA DISCIPLINA DI SETTORE HA NEL TEMPO VARIAMENTE MODULATO, LA QUALITÀ E QUANTITÀ DEL LAVORO PRESTATO DURANTE IL SERVIZIO ATTIVO (CORTE COST., SENTENZE. N. 124 DEL 1968 E N. 57 DEL 1973).

AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DEL DIRITTO AD UN DETERMINATO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, OCCORRE QUINDI VERIFICARE, CON UN APPREZZAMENTO CHIARAMENTE DI PORTATA INCIDENTALE (CASS. SS.UU., SENTENZE N. 14 DEL 2007, NN. 6404 E 12722 DEL 2005, N. 14171 DEL 2004, N. 9343 DEL 2002, NN. 20 E 558 DEL 2000, NN. 813 E 99 DEL 1999, N. 13058 DEL 1997, N. 1312 DEL 1993, N. 3061 DEL 1993), GLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO DI ATTIVITÀ, INDISPENSABILI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE.

IN QUESTA PROSPETTIVA, ? DI IMMEDIATA EVIDENZA CHE L’EMOLUMENTO DI CUI SI AUSPICA IL COMPUTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA PENSIONE, PER ESPRESSA AMMISSIONE DELLA PARTE ATTRICE (SIA NELL’ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PAG. 4 DEL RICORSO -, CHE IN SEDE DI APPELLO – PAG. 4 -: «FERMO RESTANDO CHE L’INDENNITÀ STESSA RESTA RISERVATA AL SOLO CAPO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO»), NON POTEVA ESSERE EROGATO DURANTE IL SERVIZIO ALL’ESERCENTE LA FUNZIONE VICARIA DI CAPO DELLA POLIZIA.

E CIÒ ? COERENTE CON L’ARCHITETTURA DELLA DISCIPLINA, CHE CONFIGURA LA SIP COME INDENNITÀ CONNESSA ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE APICALE NEI CORPI DI POLIZIA (IN TAL SENSO, SEZ. APP. III, SENT. N. 210/2013; SEZ. APP. I, SENTENZE N. 190/2011, N. 218/2009, NN. 44 E 49/2007; SEZ. APP. II, SENT. N. 166/2008, NN. 372 E 373/2004, N. 95/2002).

IL FATTO, POI, CHE SPETTI PROMISCUAMENTE A FUNZIONARI CIVILI ED A UFFICIALI, CONFERMA CHE SI TRATTA DI UNA INDENNITÀ DI FUNZIONE E NON DI GRADO, CONCESSA IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO EFFETTIVO DI DETERMINATI COMPITI RITENUTI DAL LEGISLATORE DI PARTICOLARE RILIEVO POLITICO-AMMINISTRATIVO E COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ED ESPOSIZIONE A PARTICOLARI RISCHI.

LA CONNOTAZIONE DI EMOLUMENTO CONNESSO ALLO SVOLGIMENTO DI UNA SPECIFICA FUNZIONE, INOLTRE, ? CONFERMATO DALLA CIRCOSTANZA CHE DETTA INDENNITÀ NON HA UNA CONSISTENZA FISSA ED OGGETTIVA, ESSENDO RIMESSA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA DETERMINAZIONE, CON UN APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE IN CUI LA CARICA ? DESTINATA AD ESSERE ESERCITATA.

L’INDETERMINATEZZA DELLA MISURA DELL’INDENNITÀ COSTITUISCE UN ULTERIORE PROFILO CHE INDUCE AD ESCLUDERNE LA COMPUTABILITÀ A BENEFICIO DI SOGGETTI CHE NON L’HANNO PERCEPITA DURANTE IL SERVIZIO: DIFETTA, INFATTI, IL PARAMETRO QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO DA IMPIEGARE NEL COMPUTO DELLA PENSIONE.

NEL CASO IN ESAME, ALL’ESTENSIBILITÀ DELLA SIP ANCHE AI SOGGETTI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI VICARIE OSTA, INFINE, UN ARGOMENTO LETTERALE INSUPERABILE.

NELLO STESSO CONTESTO NORMATIVO (ART. 5 DELLA L. N. 121/1981) IN CUI ? PREVISTA LA FIGURA APICALE DEL CAPO DELLA POLIZIA E ASSEGNATA AL SOGGETTO CHIAMATO A SVOLGERLA UNO SPECIALE EMOLUMENTO RETRIBUTIVO ESPRESSAMENTE QUALIFICATO COME PENSIONABILE, ? PREVISTA ANCHE (COMMA 4) LA FIGURA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE, PER IL QUALE NON ? REPLICATA LA PREVISIONE DELL’INDENNITÀ CONCERNENTE L’ORGANO DI VERTICE.

ORBENE, LA SPECIALITÀ DELLA PREVISIONE, ESPLICITATA ANCHE NELLA DENOMINAZIONE DELL’EMOLUMENTO («SPECIALE INDENNITÀ»), PRECLUDE CHE POSSA ESSERE AMPLIATO IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE INCLUDENDO ANCHE I SOGGETTI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI SUPPLENTI.

NÉ, D’ALTRA PARTE, L’APPELLANTE RISULTA AVER PROVATO, ASSOLVENDO IL PERTINENTE ONERE PROBATORIO SUL MEDESIMO INCOMBENTE, CHE VI SIA STATO UN ESERCIZIO DELLE FUNZIONI VICARIE, PER UN PERIODO DI TEMPO SIGNIFICATIVAMENTE LUNGO, TALE DA FAR RITENERE CHE IL VICE CAPO HA, NON EPISODICAMENTE, SVOLTO LA FUNZIONE APICALE.

QUANTO, INFINE, ALLA ASSERITA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CHE SUSSISTEREBBE RISPETTO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALL’ARMA DEI CARABINIERI ED AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE HANNO SVOLTO, RISPETTIVAMENTE, LA FUNZIONE DI VICE COMANDANTE GENERALE E DI COMANDANTE GENERALE IN SECONDA, PUR NON POTENDO, IN RITO, ESSERE ACCOLTA L’ECCEZIONE DI INUTILIZZABILITÀ DELLA PERTINENTE DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI, PER ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 437, COMMA 2, C.P.C., POSTO CHE LA QUESTIONE ERA STATA GIÀ PROSPETTATA IN PRIMO GRADO E SPECIFICAMENTE ANALIZZATA NELLA SENTENZA IMPUGNATA, NESSUNA INFLUENZA POSSONO AVERE VICENDE RIGUARDANTI ALTRI SOGGETTI.

IN DISPARTE LA PRECISAZIONE, CHE QUESTA CORTE HA GIÀ AVUTO MODO DI FARE IN RELAZIONE AD UN CASO ANALOGO (SENT. N. 210/2013), CHE «IL RICONOSCIMENTO DI UN BENEFICIO PENSIONISTICO NON DOVUTO (…) NON HA ALCUNA EFFICACIA VINCOLANTE PER QUESTO COLLEGIO, CHE NON ? OBBLIGATO, IN VIRT? DI UN MALINTESO PRINCIPIO DI UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO, AD ESTENDERE IL GIUDIZIO AD ALTRI SOGGETTI CHE VERSANO NELL’IDENTICA SITUAZIONE OGGETTO DEL PRECEDENTE GIUDIZIO. PERTANTO, QUALORA L’AVVENUTO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO (…) NON SIA CONFORME A LEGGE, BEN PUÒ QUESTO GIUDICE DISATTENDERE L’INTERPRETAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO POSTO A FONDAMENTO DEL DECIDERE ED APPLICARE DIVERSI CRITERI ERMENEUTICI PER PERVENIRE AD UNA DECISIONE CONFORME A DIRITTO», NON PUÒ COMUNQUE ESSERE IGNORATO CHE LE POSIZIONI DOCUMENTATE NON PRESENTANO UN GRADO DI SIMILITUDINE (RIFERENDOSI A MILITARI, PER I QUALI IL COMPUTO DELLA PENSIONE RISENTE DI PECULIARI ISTITUTI INAPPLICABILI AL PERSONALE CIVILE) CON LA VICENDA IN ESAME, TALE DA INDURRE, IN QUESTA SEDE, AD UN APPREZZAMENTO COMPARATIVO.

L’APPELLO, IN DEFINITIVA, DEVE ESSERE RIGETTATO CON LA CONSEGUENZIALE CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA.

NON VI ? LUOGO A PROVVEDERE SULLE SPESE DI GIUSTIZIA.

LE SPESE LEGALI SEGUONO LA SOCCOMBENZA E SI LIQUIDANO IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, AVUTO RIGUARDO AI PARAMETRI DI CUI AL D.M. 10 MARZO 2014, N. 55 (APPLICABILI IN FORZA DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 28 DEL CITATO DECRETO), NELLA MISURA COMPLESSIVA DI € 1.000,00.

P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO, RIGETTA L’APPELLO E, PER L’EFFETTO, CONFERMA LA GRAVATA SENTENZA.

NON LUOGO A PROVVEDERE PER LE SPESE DI GIUSTIZIA.

LE SPESE LEGALI SEGUONO LA SOCCOMBENZA E SI LIQUIDANO, IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, NELLA MISURA COMPLESSIVA DI € 1.000,00.

MANDA ALLA SEGRETERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.
COSÌ DECISO IN ROMA, NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2014.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. ROBERTO RIZZI F.TO DOTT. ANGELO DE MARCO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL GIORNO 9/05/2014

IL DIRIGENTE
F.TO DOTT.SSA PATRIZIA FIOCCA
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Re: Speciale indennità pensionabile (SIP)

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Un aspetto da sottolineare è che questa S.I.P. contribuisca ad attribuire ai vertici delle Forze Armate dei maxi-stipendi che, unici, sono passati incolumi per i tagli della spending review che aveva posto un limite agli stipendi dei dipendenti pubblici.

Il tetto alle retribuzioni dei manager pubblici (294 mila euro annuali) per i generali non vale.
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Re: Speciale indennità pensionabile (SIP)

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Quanto sopra doveva decorrere dal 01/01/2010.
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Re: Speciale indennità pensionabile (SIP)

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