Buonasera,
chiedo a chiunque conosca, magari per esperienza diretta, il GIUSTO modo di procedere nel caso in cui, avendo in corso la cessione del quinto e, a volte, anche il prestito con delega, si incorra in una sospensione precauzionale, sia nel caso in cui impugnando il provvedimento, con il ricorso al T.A.R., si ottenga la sospensiva e sia nel caso in cui tale situazione dovesse permanere per i canonici 5 anni.
Grazie.
sospensione precauzionale con cessione del quinto in corso.
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Re: sospensione precauzionale con cessione del quinto in cor
Messaggio da skywalker »
Buonasera Skorpios.
Da quello che mi risulta, non per esperienza diretta ma di un collega impiegato civile, accade grosso modo questo:
Se lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione del quinto (retribuzione netta-escluse eventuali indennità) subisca una riduzione pari o inferiore ad un terzo del suo ammontare, il datore di lavoro potra' continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura stabilita dall'ente creditore.
Esempio: stipendio di 900 euro rata pari a 170,00 euro ; se in seguito ad esempio a trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time a 35 ore settimanali,la retribuzione si riduce a 787,5 euro;
in questo caso essendo la riduzione dello stipendio inferiore ad 1/3 dell'originale ammontare, il datore di lavoro puo' continuare ad operare la trattenuta nella misura originaria.
Nel caso invece che la riduzione sia superiore ad un terzo della retribuzione netta, la trattenuta non potra' eccedere la misura di un quinto della nuova retribuzione.
In tal caso occorrera' comunicare tempestivamente all'ente creditore l’evento che determina la riduzione della retribuzione e chiedere che venga rideterminato l’importo della rata da trattenere.
Ad esempio, con le stesse condizioni di cui al precedente di 900 euro di retribuzione e di una quota da trattenere pari a 170,00 euro: in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time a 20 ore settimanali la retribuzione si riduce a 450 euro, quindi in misura superiore al terzo;
la rata da trattenere perciò dovrà essere ricalcolata, a cura dell'ente creditore, in modo da non eccedere, in questo caso,i 90,00 euro, cioe' 1/5 della nuova retribuzione netta.
La norma che regola la cessione del V°è Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Luglio 1950, n°895che è il regolamento esecutivo del D.P.R 180/50. Tale testo definisce le modalità operative e i campi di applicazione della legge che introdusse la Cessione del Quinto dello Stipendio in Italia.
A sostegno di quanto sopra trascrivo l'Articolo 42:
In base all’Articolo 42, l’ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve comunicare immediatamente all’Ispettorato per il Credito ai Dipendenti dello Stato ogni fatto che causi la riduzione, la sospensione o la cessazione di stipendi e salari, indicando anche se subentra un trattamento di quiescenza (Artt. 32, 43, 44 e 45 del TU).
Indipendentemente dall’obbligo di cui sopra, nel caso previsto dall’Art. 35 del TU, l’ufficio deve effettuare la riduzione della trattenuta sullo stipendio o sul salario ridotto.
Se il cedente cessa dal servizio con diritto a ricevere un assegno continuativo di quiescenza, l’ufficio da cui dipendeva deve comunicare in tempo utile all’ufficio che dispone il pagamento della pensione, oppure all’istituto di previdenza o assicurativo, le notizie e i dati necessari per procedere con l’esecuzione delle eventuali ulteriori trattenute sull’assegno continuativo di quiescenza.
Per il testo integrale, basta cercare su internet.....
Spero di esserti stato utile io, stavolta!
Un saluto
Da quello che mi risulta, non per esperienza diretta ma di un collega impiegato civile, accade grosso modo questo:
Se lo stipendio gravato da trattenuta a titolo di cessione del quinto (retribuzione netta-escluse eventuali indennità) subisca una riduzione pari o inferiore ad un terzo del suo ammontare, il datore di lavoro potra' continuare ad operare la trattenuta dalla retribuzione nella misura stabilita dall'ente creditore.
Esempio: stipendio di 900 euro rata pari a 170,00 euro ; se in seguito ad esempio a trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time a 35 ore settimanali,la retribuzione si riduce a 787,5 euro;
in questo caso essendo la riduzione dello stipendio inferiore ad 1/3 dell'originale ammontare, il datore di lavoro puo' continuare ad operare la trattenuta nella misura originaria.
Nel caso invece che la riduzione sia superiore ad un terzo della retribuzione netta, la trattenuta non potra' eccedere la misura di un quinto della nuova retribuzione.
In tal caso occorrera' comunicare tempestivamente all'ente creditore l’evento che determina la riduzione della retribuzione e chiedere che venga rideterminato l’importo della rata da trattenere.
Ad esempio, con le stesse condizioni di cui al precedente di 900 euro di retribuzione e di una quota da trattenere pari a 170,00 euro: in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time a 20 ore settimanali la retribuzione si riduce a 450 euro, quindi in misura superiore al terzo;
la rata da trattenere perciò dovrà essere ricalcolata, a cura dell'ente creditore, in modo da non eccedere, in questo caso,i 90,00 euro, cioe' 1/5 della nuova retribuzione netta.
La norma che regola la cessione del V°è Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Luglio 1950, n°895che è il regolamento esecutivo del D.P.R 180/50. Tale testo definisce le modalità operative e i campi di applicazione della legge che introdusse la Cessione del Quinto dello Stipendio in Italia.
A sostegno di quanto sopra trascrivo l'Articolo 42:
In base all’Articolo 42, l’ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve comunicare immediatamente all’Ispettorato per il Credito ai Dipendenti dello Stato ogni fatto che causi la riduzione, la sospensione o la cessazione di stipendi e salari, indicando anche se subentra un trattamento di quiescenza (Artt. 32, 43, 44 e 45 del TU).
Indipendentemente dall’obbligo di cui sopra, nel caso previsto dall’Art. 35 del TU, l’ufficio deve effettuare la riduzione della trattenuta sullo stipendio o sul salario ridotto.
Se il cedente cessa dal servizio con diritto a ricevere un assegno continuativo di quiescenza, l’ufficio da cui dipendeva deve comunicare in tempo utile all’ufficio che dispone il pagamento della pensione, oppure all’istituto di previdenza o assicurativo, le notizie e i dati necessari per procedere con l’esecuzione delle eventuali ulteriori trattenute sull’assegno continuativo di quiescenza.
Per il testo integrale, basta cercare su internet.....
Spero di esserti stato utile io, stavolta!
Un saluto
Re: sospensione precauzionale con cessione del quinto in cor
Allora ti rispondo in modo chiaro.-skorpios ha scritto:Buonasera, nessuno che si sia trovato in questa situazione?
Saluti e grazie per le eventuali risposte.
Se hai un prestito con delega ed una cessione del quinto, e vieni sospeso dall'impiego,percependo solo l'assegno alimentare queste due trattenute non possono essere più fatte- In quanto l'assegno alimentare non può essere pignorato-
Comunque sia e comunque vada, nel caso che tu al termine della sospensione cautelare riprendi a lavorare,viene fatta nuovamente la trattenuta per entrambe le cessioni-
Nel caso che tu venga congedato senza diritto a pensione, la cessione del quinto, e coperta anche da assicurazione per perdita del lavoro-Per cui l'assicurazione deve provvedere alla estinzione della cessione del quinto-
Nel caso invece che vieni congedato con diritto a pensione , viene fatta la trattenuta sulla pensione solo per la parte della cessione del quinto-Mentre per il prestito delega- Non possono fare la trattenuta, anche se hai diritto alla liquidazione, se qualche creditore cerca di attaccarsi alla liquidazione devi sapere che questa non può essere pignorata oltre un quinto-
Per cui per me se sai farne uso di quanto scritto, sei in una botte di ferro per non pagare i debiti-
Ma l'importante che conosci la materia per difenderti con i creditori alle loro raccomandate-
Sperando di aver dissipato ogni dubbio-
Re: sospensione precauzionale con cessione del quinto in cor
Buongiorno, ringrazio entrambi per le risposte.
Rileggendo il mio post, mi rendo conto di essere stato poco chiaro, in quanto, il mio dubbio e' il seguente: leggendo i contratti relativi alla cessione ed alla delega, del mio amico e collega dicui parlavo in altro argomento, mi sono accorto che e' prevista l'immediata estinzione dell'intero debito residuo, al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata (o di piu' rate), per cui chiedevo, anche a qualcuno che si sia trovato ad affrontare tale tipo di situazione, se cio' in pratica e' mai successo o, se le rate si bloccano anche per gli eventuali 5 anni di sospennsione cautelare.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia intervenire.
Ancora grazie ad avt8 ed a skywalker.
Saluti.
Rileggendo il mio post, mi rendo conto di essere stato poco chiaro, in quanto, il mio dubbio e' il seguente: leggendo i contratti relativi alla cessione ed alla delega, del mio amico e collega dicui parlavo in altro argomento, mi sono accorto che e' prevista l'immediata estinzione dell'intero debito residuo, al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata (o di piu' rate), per cui chiedevo, anche a qualcuno che si sia trovato ad affrontare tale tipo di situazione, se cio' in pratica e' mai successo o, se le rate si bloccano anche per gli eventuali 5 anni di sospennsione cautelare.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia intervenire.
Ancora grazie ad avt8 ed a skywalker.
Saluti.
Re: sospensione precauzionale con cessione del quinto in cor
skorpios ha scritto:Buongiorno, ringrazio entrambi per le risposte.
Rileggendo il mio post, mi rendo conto di essere stato poco chiaro, in quanto, il mio dubbio e' il seguente: leggendo i contratti relativi alla cessione ed alla delega, del mio amico e collega dicui parlavo in altro argomento, mi sono accorto che e' prevista l'immediata estinzione dell'intero debito residuo, al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata (o di piu' rate), per cui chiedevo, anche a qualcuno che si sia trovato ad affrontare tale tipo di situazione, se cio' in pratica e' mai successo o, se le rate si bloccano anche per gli eventuali 5 anni di sospennsione cautelare.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia intervenire.
Ancora grazie ad avt8 ed a skywalker.
Saluti.
Allora non sai leggere ? Ti ho spiegato per bene, se vieni sospeso non devi pagare niente- devono solo aspettare, nel contratto della cessione del quinto cìè scritto che in caso della perdita del posto di lavoro, subentra l'assicurazione-.
Rispondi
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “L'Avv. Giorgio Carta risponde”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE