Sospensione dal servizio per incidente stradale

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Sospensione dal servizio per incidente stradale

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Il CdS accoglie il ricorso straordinario presentato al PdR
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1) - effettuava una manovra di attraversamento stradale andando a collidere con un motociclo che sopraggiungeva a una velocità superiore a quella consentita.

2) - Tale condotta, unitamente al comportamento colposo del motociclista, procurava il decesso di quest’ultimo per le gravi lesioni riportate.

3) - Il CdS precisa:

- i fatti oggetto della sanzione disciplinare non attengono né sono riferibili all’attività di servizio;

- la colpa attribuita al ricorrente per l’incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della Forza Armata d’appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;

- la condotta imprudente -OMISSIS- non presenta circostanze tali da renderla pertinente sotto il profilo del contegno che il militare è tenuto ad assumere in virtù del giuramento;

- in sintesi, in sede di assunzione del provvedimento finale, manca un giudizio di effettiva e concreta incidenza dei fatti (inosservanza dell’obbligo di rispettare il diritto di precedenza ad un incrocio) sui doveri propri del rapporto di impiego.

vedi allegato
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201900305 - Public 2019-02-04 -

Numero 00305/2019 e data 28/01/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 novembre 2018


NUMERO AFFARE 01818/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della difesa, avverso il decreto ministeriale n. -OMISSIS- -OMISSIS-, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare di stato della sospensione dal servizio per mesi 2 (due);

LA SEZIONE
-OMISSIS-, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso e considerato.

1.) Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS-, Capo di 2° classe della Marina Militare, ha chiesto l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, adottato -OMISSIS-, del Direttore Generale per il personale militare, con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare di stato consistente nella sospensione dall’impiego nella misura di mesi 2 (due).

2.) Giova riferire in fatto che, con richiesta di rinvio a giudizio del PM presso il Tribunale di -OMISSIS-, veniva esercitata l’azione penale nei confronti del -OMISSIS- in relazione all’ipotesi di omicidio colposo atteso che, alla guida della propria autovettura, in violazione delle norme del Codice della Strada – ovverosia omettendo di rispettare il diritto di precedenza – effettuava una manovra di attraversamento stradale andando a collidere con un motociclo che sopraggiungeva a una velocità superiore a quella consentita.

Tale condotta, unitamente al comportamento colposo del motociclista, procurava il decesso di quest’ultimo per le gravi lesioni riportate.

2.1.) -OMISSIS-, alla pena, sospesa, di mesi 6 (sei) di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per mesi 3 (tre), in ordine al reato di “omicidio colposo”.

2.2.) In seguito, la Corte d’Appello di -OMISSIS-– acquisita dall’Amministrazione il 28 giugno 2015 – confermava la sentenza impugnata.

3.) Il Comandante in Capo della Squadra Navale, al fine di verificare la sussistenza di responsabilità disciplinari suscettibili di sanzioni di stato, con ordine del giorno -OMISSIS-, disponeva l’apertura di un’inchiesta formale nei confronti del ricorrente.

3.1.) Nella memoria difensiva del -OMISSIS-, il difensore di fiducia dell'inquisito metteva in evidenza che il motociclista percorreva quel tratto di strada ad una velocità pari a 88 km/h – ovverosia oltre il limite fissato in 50 km/h – senza utilizzare il casco di protezione.

3.2.) L'Ufficiale inquirente, -OMISSIS-, riteneva non fondati gli addebiti contestati, mettendo in evidenza che:

- “i fatti si sono svolti mentre -OMISSIS- era in viaggio privato e non durante l’attività lavorativa”, pertanto “i fatti oggetto degli addebiti non sono attinenti né riferibili all’attività di servizio”;

- “la colpa attribuita […] non ha determinato una lesione del prestigio dell’Istituzione di appartenenza né, in particolare, una violazione degli articoli del Codice dell’Ordinamento Militare contestati”.

Veniva altresì messo in evidenza che “al momento del sinistro l’inquisito aveva soli 22 anni di età e ha agito senza dolo; inoltre, come da risultanze processuali, si sottolinea che è stato accertato il concorso di colpa nei confronti del conducente del motoveicolo coinvolto nell’incidente”.

3.3.) Nonostante le conclusioni dell’Ufficiale inquirente, il Comandante in Capo della Squadra navale, -OMISSIS-, ritenendo fondati gli addebiti contestati all’odierno ricorrente, proponeva di definire la posizione -OMISSIS- con la sospensione disciplinare dall’impiego nella misura di mesi 2 (due).

3.4.) Successivamente, la Direzione Generale per il personale militare, ritenendo adeguata la sanzione proposta, con decreto n. -OMISSIS-, ha disposto nei confronti del Sottufficiale, con decorrenza dalla data di notifica, la sospensione disciplinare dall'impiego per la durata di mesi 2 (due), ai sensi degli articoli 885, 1357, lettera a) e 1379, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare.

4.) Avverso il citato decreto, il Sottufficiale ha proposto il ricorso in esame, chiedendo l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe in quanto “motivato in maniera apodittica e acritica, considerato che la sanzione è stata irrogata senza operare alcuna autonoma valutazione dei fatti”. Non risulterebbe pienamente soddisfatto l’onere motivazionale in relazione al modo in cui i fatti illustrati possano essere rilevanti dal punto di vista dei doveri del giuramento e degli altri obblighi richiamati in motivazione e contenuti negli artt. 712, comma 1, 713, comma 2 e 732, commi 1 e 2 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

5.) Il Ministero riferente eccepisce l’infondatezza del gravame, atteso l’adeguato apparato motivazionale su cui si basa il provvedimento. Conclude, poi, l’Amministrazione rappresentando che nel caso di specie non può escludersi che la condotta tenuta dal ricorrente si sia posta in contrasto con i doveri attinenti al giuramento prestato, dal momento che il grado comporta un obbligo di esemplarità che si estende, in forza di quanto disposto dall'articolo 732 del succitato d.P.R. n. 90/2010, anche ai comportamenti da tenere nel privato.

6.) Tanto premesso, la Sezione ritiene che il ricorso sia fondato.

Incontestata l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate con sentenza irrevocabile di condanna, dall’apparato motivazionale del provvedimento risulta invero disagevole ripercorrere l’iter logico seguito dall’Amministrazione relativamente all’asserita correlazione tra la condotta contestata ed il rapporto lavorativo.

La Sezione ritiene infatti che:

- i fatti oggetto della sanzione disciplinare non attengono né sono riferibili all’attività di servizio;

- la colpa attribuita al ricorrente per l’incidente automobilistico non ha determinato una lesione al prestigio della Forza Armata d’appartenenza ed in particolare una violazione del Regolamento militare;

- la condotta imprudente -OMISSIS- non presenta circostanze tali da renderla pertinente sotto il profilo del contegno che il militare è tenuto ad assumere in virtù del giuramento;

- in sintesi, in sede di assunzione del provvedimento finale, manca un giudizio di effettiva e concreta incidenza dei fatti (inosservanza dell’obbligo di rispettare il diritto di precedenza ad un incrocio) sui doveri propri del rapporto di impiego.

7.) Conclusivamente, per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.

la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gabriele Carlotti




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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