sospensione cautelare dal servizio

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panorama
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da panorama »

"Codice dell' ordinamento militare"
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Sezione IV
Sospensione dall’impiego
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Art. 914 Sospensione a seguito di condanna penale
1. La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive,
anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario.

Art. 915 Sospensione precauzionale obbligatoria
1. La sospensione precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se
sono adottati a suo carico:
a) il fermo o l’arresto;
b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la
prestazione del servizio.

2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal
comma 1, salva la potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa
prevista dall’ articolo 916, se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi
di colpevolezza.

Art. 916 Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale
1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso
è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.


Art. 917 Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento disciplinare
1. La sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del
procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare
la perdita del grado.
2. La sospensione precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio
dell’azione disciplinare, ma la stessa è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli
addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato il
provvedimento di sospensione.

Art. 918 Revoca della sospensione
1. La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti:
a) se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto
non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso;
b) in ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento
disciplinare di stato;
c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si
esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della
sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione
precauzionale;
d) se il militare è stato assolto all’esito di giudizio penale di revisione.
2. Rimane ferma la potestà di revoca del provvedimento di sospensione precauzionale per
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o per una
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Art. 919 Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa
1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso
tale termine la sospensione precauzionale è revocata di diritto.
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il
quale è stata adottata la sospensione precauzionale.
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per
fatti di eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo
e soggettivo della condotta del militare, previa contestazione degli addebiti:
a) sospende l’imputato dal servizio ai sensi dell’ articolo 917;
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393.

Art. 920 Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego
1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio
è computato per metà.
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata
anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in
quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con
determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è
considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima
del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del
procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.

Art. 921 Ricostruzione di carriera e rimborso spese
1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 1, il militare ha
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall’importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
a) l'assegno alimentare corrisposto;
b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e
attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all’interdizione
temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul
rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state
dichiarate estinte;
d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della
pena su richiesta;
e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
f) nella sola ipotesi prevista dall’ articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo
corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere,
arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di
prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di
rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del
proscioglimento.


Art. 922 Norma di rinvio
1. Al personale militare continuano ad applicarsi le ipotesi di sospensione dall’impiego
previste dalle seguenti norme:
a) articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
b) articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97.


andrea666
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da andrea666 »

[quote="panorama"]Questa e diversa ma negativa.
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è stata disposta nei confronti del ricorrente la commutazione della sospensione precauzionale dall'impiego in sospensione obbligatoria a seguito di condanna penale ex artt. 922 lett-b) del d.lgs. n. 66/2010 e 4 della legge n. 97/2001.

Il resto leggetelo qui sotto.
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18/02/2014 201400478 Sentenza 2


N. 00478/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

Panorama buongiorno e grazie davvero per tutti questi spunti che fornisci sul forum, solo volevo far notare che le due sentenze del Tar di Palermo e questa in parte citata di Lecce dicono comunque in parte la stessa cosa e cioè che il periodo di 5 anni non può essere oltrepassato tramite una sospensione obbligatoria ai sensi dellìart4 della legge 97 del 2001. il tutto intendendo per 5 anni il periodo complessivo di sospensione per singolo procedimento penale indipendentemente che questo sia composto da sosp. obbligatoria o facoltativa... mi sbaglio?
vedi anche lo stralcio di Lecce sottoriportato.


"......Né può dirsi che il provvedimento impugnato sia illegittimo perché omette l’indicazione del termine massimo di durata della misura, atteso che, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, in difetto di indicazione espressa, detto termine (da ritenere comprensivo sia di quello scontato a titolo di sospensione precauzionale che di quello scontato a titolo di sospensione obbligatoria) non può che rimanere circoscritto al quinquennio, incombendo comunque sull’Amministrazione l’obbligo di dichiarare cessata la misura della sospensione obbligatoria, nel rispetto di detto limite massimo di durata, una volta venute meno le esigenze cautelari che ne hanno determinato la sua adozione (circostanza evidentemente non prevedibile a priori al momento dell’adozione della misura cautelare)...."

sarebbe interessante sapere cosa dice la sentenza del tar Lombardia citata nella sentenza Tar di Palermo da te riportata ...

...3.2. Il collegio è consapevole che diversa interpretazione è stata proposta assai di recente da altro Giudice territoriale (Tar Lombardia, Milano n. 943/2013), secondo il quale il principio sancito dalla Corte Costituzionale con riferimento alla lettura ermeneutica dell’art. 4 (norma recante il titolo “sospensione a seguito di condanna non definitiva”) comporta l’individuazione del termine di inizio del quinquennio nella data di decorrenza della sospensione dal servizio disposta a norma del comma 1, quindi dalla data di inizio della sospensione obbligatoria anche se questa sia intervenuta a commutare una precedente sospensione facoltativa precauzionale,,,,.....

E anche sapere cosa è successo di questi contenziosi al consiglio di stato o se quanto stabilito dalla corte costituzionale e da altre sentenze è stato recentemente superato o modificato.
grazie ..purtroppo sono personalmente interessato.
solitario83
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da solitario83 »

Buongiorno, sono sospeso dal servizio dal 2012 perchè le accuse a mio carico, comportavano la perdita del grado, finalmente dopo 4 anni sono stato assolto perchè il fatto non sussiste, ricevendo però una condanna a 6 mesi per truffa aggravata.
Devo chiedere alla Legione di revocare il provvedimento di sospensione per mutamento della situazione di fatto, oppure attendere che scadano i 5 anni di sospensione?
Cosa rischio con la condanna ricevuta? considerato che il reato sarà prescritto a novembre?
Grazie a quanti mi risponderanno.
indio
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da indio »

solitario devi farti rispondere da avt8,
comunque rivolgiti ad un legale esperto in diritto militare.

crepi il lupo

indio
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da panorama »

Parere del CdS non definitivo.

sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio.
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1) - mancata concessione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico n. 3 del 1957.

2) - rigetto del ricorso in ragione del carattere vincolato del provvedimento adottato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 98 del testo unico n. 3 del 1957.

Il CdS annuncia:

3) - A sostegno della tesi favorevole alla non applicabilità dell’articolo 82, nella relazione del Ministero, viene citato, tra l’altro, un parere specificamente richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato che, tuttavia, non è contenuto nella documentazione allegata.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201702273
Public 2017-11-06

Numero 02273/2017 e data 02/11/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 ottobre 2017


NUMERO AFFARE 01551/2017

OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Questore di Napoli, avverso sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio;

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero dell’interno e i documenti allegati;

visto il ricorso presentato dall'assistente capo -OMISSIS- con il quale viene impugnato il decreto del questore di Napoli di sospensione dalla qualifica a far data dall'inizio della sua detenzione in carcere per effetto della condanna definitiva a quattro anni e quattro mesi di reclusione, nonché di interdizione dai pubblici uffici per cinque anni;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini.



Premesso:

con il ricorso in esame l'assistente capo -OMISSIS- ha impugnato il decreto del questore di Napoli di sospensione dalla qualifica lamentando tra l’altro e in particolare la mancata concessione dell'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico n. 3 del 1957.

Nel ricorso si precisa al riguardo che l'assegno alimentare avrebbe dovuto essere riconosciuto, tenuto conto dello stato di necessità familiare.

La relazione del ministero dell'interno si esprime per il rigetto del ricorso in ragione del carattere vincolato del provvedimento adottato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 98 del testo unico n. 3 del 1957 e ritenendo non applicabile alla fattispecie regolata da tale disposizione la concessione dell'assegno familiare previsto dall'articolo 82 dello stesso testo unico.

Considerato:

Sulla questione dell’applicabilità dell'articolo 82 (assegno alimentare) del testo unico del 1957, occorre tener presente che, con decreto del 24 marzo 2017, il ricorrente è stato destituito dall'amministrazione della pubblica sicurezza a decorrere dalla data di inizio della sospensione cautelare dal servizio (28 gennaio 2014) e che fino alla sospensione per detenzione a carattere definitivo (25 ottobre 2016) gli è stato corrisposto l’assegno alimentare (irripetibile a causa della sua natura assistenziale e non retributiva). Il punto in esame quindi riguarda il riconoscimento dell'assegno alimentare per il periodo tra il 26 ottobre 2016 e il 24 marzo 2017.

A sostegno della tesi favorevole alla non applicabilità dell’articolo 82, nella relazione del Ministero, viene citato, tra l’altro, un parere specificamente richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato che, tuttavia, non è contenuto nella documentazione allegata.

La sezione ritiene necessaria l’acquisizione di tale parere e chiede pertanto al Ministero dell’interno di inviarlo entro la data massima del 31 dicembre 2017.

P.Q.M.

sospende l’espressione del parere in attesa dell’adempimento richiesto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Orsini Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
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Re: sospensione cautelare dal servizio

Messaggio da panorama »

Così tutti sapranno velocemente che ( occhio all'art. 1370 comma 2 ).
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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI


Art. 1367
Presentazione dei militari puniti

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.
2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.


CAPO IV
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1370
Contestazione degli addebiti e diritto di difesa

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.

3. Il difensore:
a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;
b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, comma 3;
c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;
d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;
e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;
f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, ne' fa constare di essere legittimamente impedito.

4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.

5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:
a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.


Qui sotto, dalla sentenza del Tar di Lecce (non appella dall'Amministrazione della GdiF) pubblicata in data 06/02/2014 di cui io nel 2014 ho già postato solamente alcuni brani:

"l’art. 1370, comma 2, non sembra lasciare spazi all’interpretazione, essendo chiaro che la nomina del difensore di ufficio, in assenza di quello di fiducia dell’interessato, non è una facoltà rimessa alla scelta delle parti, bensì un obbligo che incombe sull’Amministrazione imposto direttamente dalla norma, il cui mancato assolvimento non può che determinare l’illegittimità del provvedimento finale."
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