somme pensione elargite in piu' recupero

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MalcomX
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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Messaggio da MalcomX »

antoniomlg ha scritto:Purtroppo quanto affermato avt8 è vero l'ho vissuto sulla mia pelle e per quel maledetto pezzo di carta che per qualcuno non contava si è perso il ricorso ........ ma posso darvi un cosiglio io non mi fiderei molto dei conteggi dell'INPS difatti facendo periziare tutti i conteggi per capire chi ha sbagliato è uscito fuori che i conteggi fatti dall'ente erano completamente sabagliati insomma da un debito piuttosto elevato è uscito fuori una cifra molto ma molto inferiore a quella richiesta e se non facevo periziare questi si intascavano una bella sommetta già finita di pagare in 2 anni e nessuno andava a controllare se i conti erano giusti o meno ...... il problema è trovare chi è in grado di verificare i conteggi pensionistici
fatti dall'inps.

tu a chi ti sei rivolto per fare periziare il conteggio pensionistico?
quanto ti è costato la perizia che di fatto è tutto il conteggio ?

ciao e grazie
Ti ho scritto in MP .......
MalcomX
PS: Se qualche altro è interessato mi contatti in MP.......


panorama
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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

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Appello dell'INPDAP e proseguito dall’INPS - PERSO -

1) - Oggetto del giudizio è l’accertamento negativo del credito erariale fatto valere in primo grado e la legittimità dell'azione di recupero di somme erogate a titolo di trattamento pensionistico e dichiarate irripetibili.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 225 12/04/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 225 2017 PENSIONI 12/04/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati
Luciano CALAMARO Presidente
Angela SILVERI Consigliere
Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Antonio BUCCARELLI Consigliere relatore
Luisa de PETRIS Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull’appello iscritto al n. 42064 del registro di segreteria, proposto da:
- INPDAP e proseguito dall’INPS (8007875050587), cui è succeduto ex lege, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Urso, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria 29, con atto notificato il 14.10.2011 e depositato il 10.11.2011,

contro
- il sig. Luciano A. ( omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Coronas e Umberto Coronas, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 4,

e nei confronti del
- Ministero della Difesa, elettivamente domiciliato in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12, non costituito,

avverso
e per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 747 del 11.5.2011 di cui al giudizio iscritto al n. 68254/PM del registro di segreteria, notificata all’appellante l’1.8.2011.


Visti gli atti del giudizio;
Uditi all’udienza del 21.3.2017 il relatore, l’avv. Filippo Mangiapane per l’INPS e l’avv. Umberto Coronas per l’appellato.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal sig. Luciano A., dichiarando non dovuto il recupero disposto nei suoi confronti, e condannando l’Amministrazione a restituire quanto recuperato senza interessi legali e rivalutazione trattandosi di “percezione di somme non dovute, per le quali si esclude solo il recupero”. Con compensazione delle spese.

*****

Nel dettaglio, al sig. Luciano A., colonnello in quiescenza dal 17.8.1998 per congedo, con d.m. n. 219/A del 4.8.2005 del Ministero della Difesa era stato liquidato il trattamento pensionistico definitivo. Con conguaglio effettuato dall’INPDAP “tra il trattamento provvisorio percepito e quello definitivo liquidatogli, con provvedimento a data e numero sconosciuto”, si è proceduto ad un recupero di indebito (euro 1.447,40 per mese tra luglio ed ottobre 2006, ed euro 797,69 per mese tra novembre 2006 ed ottobre 2007), per la somma complessiva in sentenza indicata in euro 15.200,00, ma, invero, pari ad euro 15.362,08.

*****

Costituendosi in I grado l’INPDAP aveva sostenuto che, in esecuzione del provvedimento di liquidazione del Ministero, aveva provveduto al recupero dell’intero indebito al 30.10.2007, tenuto conto che, con nuovo decreto n. 34/A/PPO del 19.2.2010, il trattamento privilegiato decorreva dal 17.8.1998, per cui dalla rata di novembre 2010 si era provveduto al pagamento degli arretrati e della somma spettante per interessi legali. All’esito del nuovo calcolo, l’importo del debito originario risultava rideterminato in euro 9.081,12.

*****

La sentenza di I grado ha argomentato sulla illegittimità del recupero disposto sull’ accertamento del debito comunicato dall’INPDAP, richiamando il t.u. n. 1092 del 1973 agli artt. 203 (competenza alla modifica o revoca del provvedimento definitivo del trattamento di quiescenza da parte dell’ufficio che lo ha emesso), 204 (casi di revoca), 205 (che prevede tre anni dalla data della emanazione –e non registrazione, secondo Sez. giur. Sicilia n. 262/1995, tra le tante- del provvedimento stesso per la sua modifica o revoca) e 206 che prevede che ”nel caso in cui, in conseguenza di provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero di dette somme corrisposte, salvo che la revoca o modifica siano state disposte in seguito ad accertamento di fatto doloso dell’interessato” (richiama Sez. giur. Liguria n. 1059/97).

L’interpretazione autentica di detta ultima disposizione deriva dall’art. 3 della legge n. 428 del 1985 secondo la quale al provvedimento definitivo, modificato o revocato con altro provvedimento formale, va equiparato il provvedimento provvisorio che diventa definitivo per la mancata revisione entro il termine di un anno ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 428/85.

Ricorda ancora la Sezione appellata che la giurisprudenza ritiene precluso il recupero di somme indebitamente corrisposte “allorché sia trascorso un lungo lasso di tempo tra la liquidazione provvisoria e liquidazione definitiva della pensione, e sia stato difficile per l’interessato avere consapevolezza dell’errore compiuto nei suoi confronti” (Sez. giur. Lazio n. 123/96), e poi considera che, nel caso dedotto in giudizio, il trattamento provvisorio è stato determinato nel 2000 e quello definitivo ed inferiore a quello liquidato in precedenza –cui ha fatto seguito l’esecuzione da parte dell’INPDAP contro la quale si ricorre- nel 2005 (il citato d.m. n. 219/A del 4.5.2005) e che, secondo il Consiglio di Stato (Sez. VI n. 7953/2003), il recupero è un atto dovuto e non provvedimento, per cui “deve ritenersi legittimo l’atto che dispone la ripetizione dell’indebito, non potendo considerarsi l’interesse del dipendente cui era stata effettuata l’indebita erogazione prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto; ciò anche in mancanza di una specifica motivazione, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni sostanziali per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme precedentemente corrisposte per errore”.

Deduce, quindi la sentenza impugnata che “dall’esame degli atti …risulta che l’amministrazione non ha provveduto a chiarire queste “ragioni sostanziali” che avrebbero potuto far ritenere legittimo l’atto di recupero disposto, come argomentato dalla recente decisione citata”, e “solo con la memoria depositata ha chiarito le ragioni del proprio operato”. Ne consegue, nel caso, che pur “trattandosi di rapporto tra due provvedimenti, provvisorio e definitivo, per cui ben era prevedibile che il trattamento iniziale fosse suscettibile di modifica, deve però accogliersi il ricorso nella parte in cui impugna il recupero disposto dall’amministrazione per le somme erroneamente corrisposte, poiché alla luce delle norme citate e della giurisprudenza riportata si può ammettere il recupero delle somme solo se risulti provato il dolo della parte, e se non sia trascorso un lungo arco temporale”. Nel caso, non v’era prova del dolo del ricorrente, cui non era stato neppure comunicato quale fosse la fonte del debito, e, di più, era trascorso un lungo arco temporale superiore a 5 anni tra il primo provvedimento provvisorio e quello di liquidazione definitiva.

Peraltro, con successivo decreto del 2010 era stato nuovamente riliquidato il trattamento privilegiato, con concessione di importo maggiore per cui “l’inesattezza del calcolo in cui può essere incorsa l’Amministrazione nell’effettuare la liquidazione del trattamento qui in esame non può certo essere posta a carico del ricorrente”.

*****

Avverso la sentenza ha interposto appello l’INPDAP per i seguenti motivi. (a) Violazione e falsa applicazione degli articoli 162 e 206 del d.p.r. 1092/1973, art. 406 del r.d. n. 827/1924, art. 3 del r.d.l. 295/1939, art. 3 del d.p.r. m. 1544/1955.

L’Ente ripercorre la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sul tema del legittimo recupero delle somme corrisposte in eccedenza nelle more del provvedimento di trattamento pensionistico definitivo, ricordando come l’orientamento che attribuisce maggiore rilievo al principio di affidamento nella sicurezza giuridica dei rapporti e della buona fede del percipiente (sentenza n. 7/2007/QM), sia stato posto in dubbio con la sentenza 7/2011/QM.

L’esigenza di una tutela dell’affidamento sarebbe, del resto, resa giuridicamente irrilevante per effetto della clausola di salvaguardia (la riserva di conguaglio) espressamente indicata nel provvedimento provvisorio, ciò che, al contrario, non pone dubbio sulla consapevolezza del beneficiario del possibile recupero all’esito del calcolo definitivo.

Da ciò si deduce, altresì, (a.1) la differente natura giuridica del trattamento provvisorio rispetto a quello definitivo e l’impossibilità di totale equiparazione tra i due trattamenti, in quanto quello provvisorio –la cui funzione è essenzialmente alimentare e cautelare- non gode delle garanzie del definitivo proprio per effetto della sua modificabilità a debito o a credito ai sensi dell’art. 162 del t.u. 1092/1973 (l’immodificabilità assoluta non esiste neppure per il provvedimento definitivo).

L’equiparazione è posta in dubbio anche (a.2) dal fatto che la provvisorietà è riconducibile al diritto di intervenire in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione (peraltro pienamente valido anche per il provvedimento definitivo a determinate condizioni previste dall’art. 205).

Contesta, quindi, (a.3) la tesi di cui alla citata sentenza n. 7/2007/QM secondo la quale il decorso del tempo fissato per la adozione del provvedimento definitivo consolida la fattispecie, sulla base degli effetti sproporzionati all’esigenza di tutela che produce (anche il pensionato non potrebbe ripetere somme indebitamente trattenute ed imperfezioni ed illegittimità di varia natura non sarebbero più emendabili), tale da escludere un settore dall’applicazione del principio generale di cui all’art. 2033 c.c., laddove operazioni di questa portata non possono che essere rimesse al legislatore o alla Corte costituzionale in virtù di particolari e specifiche esigenze (richiama ordinanza 178 del 28.4.2008 che esplicita la non necessaria equiparabilità della disciplina del settore pensionistico con quella del settore assistenziale) che, peraltro, sono da riferire –Corte cost. ord. n. 846/1988- solo a casi di definitività dei provvedimenti e con riferimento alle loro conseguenze di natura economica (la ripetibilità per l’appunto); tant’è che individuando il cosiddetto ordinamento di settore la Corte costituzionale ha sempre richiamato solo l’art. 206 e non l’art. 162.

In tal senso il richiamo giustificativo della ripetibilità deriverebbe anche dalla corretta gestione del denaro pubblico (artt. 3 r.d. 295/1939, e 406 r.d. 827/24) e dall’obbligo del recupero previsto dall’art. 3 del d.p.r. 1544/1955 (richiama C.d.S., sez. IV 1154/2005, sez. V 8274/2003 e sez. VI 6787/2002).

Se, quindi, sostiene l’appellante, il decorso del tempo ha senza dubbio rilievo nel radicarsi delle situazioni giuridiche, ciò non può legittimare “una sorta di giustizia equitativa del giudice contabile, tale da paralizzare l’azione di recupero della P.A.” (pag. 11 del ricorso), ciò che sostanzialmente aveva ritenuto di rimarcare proprio la sentenza 1/1999/QM valorizzando, peraltro, una norma mai abrogata (art. 7 del d.p.r. 138/1986) che richiede al pensionato percettore un comportamento consapevole e collaborativo, tanto quanto esistono nell’ordinamento sistemi di pressione sull’Amministrazione inadempiente o ritardataria.

L’appellante procede, quindi, all’esame del revirement delle SS.RR. del 2007, peraltro, immediatamente successivo alla sentenza impugnata e con il quale si è affermato che gli artt. 203-205 del t.u. delle pensioni non si applicano al trattamento provvisorio di cui all’art. 162 d.p.r. 1092/73, la cui modificabilità è insita fino al provvedimento definitivo, dato che non v’è disposizione di carattere sanzionatorio a tipologia decadenziale che stabilisca la perdita del potere della P.A. di adottare il recupero conseguente ad una rideterminazione del dovuto e dato che depone per tale soluzione la stessa ratio del potere di autotutela.

Il discrimine del recupero, pertanto, è solo “un affidamento particolarmente solido nel percettore che, considerato in un quadro generale si configura come certezza del diritto”, ciò che consegue fin da subito per gli errori di diritto e dopo tre anni per gli altri casi quando si tratti di provvedimento definitivo, ma che richiede “un periodo di tempo (il tempo procedimentale) per effettuare istruttoria, anche in collaborazione con il percettore dell’attribuzione pensionistica e tempo, ancora, per valutare con ponderazione l’esatta portata della normativa da applicare” nella fase di vigenza del trattamento provvisorio.

Occorrerà, quindi, una valutazione caso per caso della sussistenza di un comportamento colposo dell’Amministrazione tale da integrare una violazione dei termini processuali ed un danno da ritardo che viene compensato dall’impossibilità di recupero, dovendo la P.A. procedere tenendo conto anche delle esigenze del pensionato e, quindi, nel rispetto del principio generale pur mitigato da una esecuzione rateale e senza interessi e rivalutazione.

Ricorda, infine, l’appellante che il nuovo orientamento è stato assunto da I Sez. giur. di appello n. 449 del 5.10.2011 secondo cui il recupero risponde ad un principio generale mitigato da una esecuzione rateale e senza interessi e rivalutazione; per contro la sentenza impugnata avrebbe fatto erronea applicazione dei principi esposti ed alla luce del solo superamento del termine procedimentale, non risultando provato alcun comportamento colposo dell’INPDAP a fronte di una attività di recupero operata in un termine e con modalità congrue rispetto all’accertamento del conguaglio.

Anche per l’ipotesi di soccombenza (b) v’è richiesta di compensazione delle spese.

*****

Con memoria depositata in termini l’appellato rileva come dalla data di concessione del trattamento provvisorio (settembre 1998) a quella di determinazione e comunicazione del trattamento definitivo siano passati circa sette anni e mezzo, ciò che ha determinato nel percipiente un legittimo affidamento dato, oltre che dal tempo passato, dal non essere in grado di riconoscere o individuare l’eventuale errore commesso dall’Amministrazione, dal non essere tenuto ad effettuare alcuna attività di controllo o verifica di quanto percepito e dall’avere utilizzato le somme in eccesso percepite in misura non modica in assoluta buona fede per i bisogni della propria famiglia.

In punto di diritto, ripercorre gli interventi giurisprudenziali seguiti alle SS.RR. nella QM 7/2007 sul consolidamento degli effetti del trattamento provvisorio –senza che possa procedersi a recupero- una volta decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo (nei tempi previsti sulla base dell’art. 2, comma 2, della legge 241/1990). Trova, quindi, valida applicazione il cd. principio di settore in deroga al generale principio in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. (Corte cost. nn. 431/93, 240/94, 166/96).

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la difesa dell’Adamo ha rappresentato che la valorizzazione del decorso del tempo ai fini della formazione dell’affidamento –e del recupero- è risultata determinante anche per effetto della QM 7/2011 (chiarita dalla QM 16/2011 del 28.11.2011 in tema di danno da ritardo) e della successiva giurisprudenza contabile.

*****

Alla pubblica udienza, l’avv. Filippo Mangiapane e l’avv. Umberto Coronas si sono riportati ai rispettivi scritti defensionali.

DIRITTO

Oggetto del giudizio è l’accertamento negativo del credito erariale fatto valere in primo grado e la legittimità dell'azione di recupero di somme erogate a titolo di trattamento pensionistico e dichiarate irripetibili.

La questione circa la titolarità del diritto alla ripetizione dell'indebito insorto per effetto del conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo è ormai adeguatamente risolta (dopo le sentenze SS.RR. 7/2007 e 7/2011) nel senso di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2012 per la quale, sebbene “lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio”, sussiste “un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

L’accertamento dell’affidamento del percettore in buona fede dell’indebito ha per oggetto una questione di fatto non controvertibile in sede di appello (art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994 e sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996), salva la valutazione dell’obbligo di motivare le sentenze (art. 132 c.p.c., art. 111 della Costituzione) per cui costituiscono violazioni di legge (appellabili ex art. 170, comma 1, d.lgs. 174/2016) sia la radicale mancanza di motivazione, che la presenza di una motivazione solo apparente in quanto costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi perché tra loro inconciliabili, perplesse ed obiettivamente incomprensibili.

Nel caso, la Sezione territoriale ha accolto il ricorso, sia considerando il decorso di un discreto lasso di tempo fra l’adozione del trattamento pensionistico provvisorio e quello definitivo (circa 8 anni), sia la buona fede del ricorrente nel riscuotere le maggiori somme corrisposte (tale da rendere l’importo da recuperare incidente sulla sua situazione economica), sia la circostanza dell’inesattezza del primo calcolo del trattamento definitivo (2005) –che non poteva certo essere posta a carico del ricorrente e che poneva in dubbio il fondamento dell’attività di recupero- che aveva portato, con successivo decreto del 2010, a riliquidare il trattamento privilegiato, con concessione all’interessato di importo maggiore e contestuale diminuzione di circa sei mila euro della somma da ripetere. La motivazione della sentenza impugnata, quindi, sia pure applicando un orientamento più rigoroso rispetto ai richiamati principi contenuti nelle sentenze delle Sezioni Riunite, all’esito risulta coerente con detti principi proprio all’atto della valutazione in fatto della fattispecie, ciò che sufficientemente chiarisce l’iter logico-giuridico della decisione del Giudice, a prescindere dalla condivisione o meno della stessa, che, sul punto, va pertanto confermata, in difetto di contestazione su profili e circostanze caratterizzanti il caso retrostante.

Le incertezze che hanno dato seguito agli “aggiustamenti” giurisprudenziali indicati anche dall’Ente appellante, inducono a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, respinge l’appello dell’INPDAP, ora INPS, e per l’effetto conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 747 del 11.5.2011;

Spese di difesa compensate. Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2017.
l’estensore il presidente
Antonio Buccarelli Luciano Calamaro
f.to Antonio Buccarelli f.to Luciano Calamaro


Depositato in Segreteria il 12 APR. 2017


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Dott.ssa Sabina Rago
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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

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ricorso dell’INPDAP proseguito dall’INPS, perdono l'appello contro il collega CC.

- ) - recupero di somme indebitamente percepite a titolo di trattamento provvisorio.

- ) - la “restituzione delle somme erogate in eccesso” è stata chiesta “oltre 12 anni dopo la liquidazione del trattamento di quiescenza provvisorio”

Leggete il tutto qui sotto.
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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 477 13/07/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 477 2017 PENSIONI 13/07/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
dott. Stefano Imperiali Presidente relatore
dott. Piero Floreani Consigliere
dott. Antonio Buccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Nicoletta Quarato Consigliere
dott. Giovanni Comite Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull’appello n. 39956 del registro di segreteria, proposto dall’INPDAP e proseguito dall’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Urso, contro il sig. Franco Cardarelli, rappresentato e difeso dall’avv. William Voarino, e nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 160 dell’11.11.2010.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all’udienza dell’11.7.2017 il relatore e l’avv. Luigi Caliulo su delega per l’INPS; assente alla stessa udienza l’appellato;

Ritenuto in
FATTO

1. Con sentenza n. 160 dell’11.11.2010, notificata il 16.12.2010, la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha accolto un ricorso del sig. Franco Cardarelli avverso il recupero di somme indebitamente percepite a titolo di trattamento provvisorio. Ha pertanto dichiarato l’irripetibilità dell’indebito e l’obbligo dell’INPDAP di restituire gli importi già recuperati.

2. Con appello notificato il 1°.2.2011 e depositato il 23.2.2011, l’INPDAP ha chiesto la riforma della sentenza, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 206 del d.P.R. n. 1092/1973 e richiamando giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Riunite n. 1/QM/1999 etc.) e del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 4/1984 etc.).

3. All’udienza del 17.1.2017, è stata disposta la rinnovazione della notificazione della fissazione di udienza.

L’ordinanza è stata eseguita.

Con memoria depositata il 28.6.2017, la difesa dell’appellato ha richiamato le sentenze delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2007 e n. 2/QM/2012; ha evidenziato che la “restituzione delle somme erogate in eccesso” è stata chiesta “oltre 12 anni dopo la liquidazione del trattamento di quiescenza provvisorio” e che “la somma indebitamente percepita dall’appellato per ogni rateo mensile di pensione risulta pari a circa € 90,00”; ha anche osservato che gli indebiti pagamenti sono dipesi esclusivamente da un “errore” dell’INPDAP, senza alcuna “colpa dell’appellato”, e che comunque l’appellante “non ha in alcun modo contestato l’applicazione del principio del legittimo affidamento” da parte della Sezione territoriale. Ha chiesto in conclusione che l’appello sia respinto, con conferma della sentenza impugnata e rimborso delle spese di giudizio.

4. All’udienza dell’11.7.2017, l’avv. Luigi Caliulo ha insistito per l’accoglimento dell’appello, confermandone le argomentazioni scritte.

Considerato in
DIRITTO

1. Con sentenza n. 2/QM/2012 le Sezioni Riunite hanno precisato:

“Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto - dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.

Va anche rilevato che l’accertamento dell’“affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo”, ai fini previsti dalla sentenza n. 2/QM/2012, ha per oggetto una questione di fatto. Per l'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994 e sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 543/1996 convertito nella legge n. 639/1996, "nei giudizi in materia di pensione” l'appello invece è “consentito per soli motivi di diritto".

Peraltro, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000 ha precisato che questa limitazione dell’ambito dell’appello in materia pensionistica va coordinata con l’obbligo di motivare le sentenze (art. 21 del r.d. n. 1038/1933, art. 132 c.p.c., art. 111 della Costituzione). Costituiscono pertanto violazioni di legge sia la “radicale mancanza di motivazione”, che la presenza di una motivazione solo “apparente” in quanto costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi perché tra loro inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili.

2. Nella fattispecie, con la sentenza n. 160/2010 la Sezione piemontese ha rilevato che “la richiesta di recupero delle somme indicate in premessa” è intervenuta “a distanza di oltre dodici anni dall’esordio della corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza, quasi tre anni dopo l’emissione del decreto di attribuzione della pensione definitiva” e pertanto “la buona fede del pensionato non può essere messa in discussione”. E’ una motivazione che chiarisce sufficientemente l’iter logico-giuridico della sentenza impugnata.

3. L’appello dell’INPDAP risulta in definitiva infondato e va pertanto respinto. Alcune incertezze giurisprudenziali sui recuperi di indebiti pensionistici inducono peraltro a compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello,

respinge l’appello proposto dall’INPDAP, proseguito dall’INPS, e per l’effetto conferma la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 160 dell’11.11.2010. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2017.

il Presidente
Stefano Imperiali
f.to Stefano Imperiali

Depositata in Segreteria il 13 LUG. 2017

p. Il Dirigente
Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri
f.to Simonetta Desideri
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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

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prima era I.N.P.D.A.P., attualmente è I.N.P.S., che perde l'Appello, avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per il Piemonte 1° giugno 2010 n. 80.

1) - la sentenza impugnata ha accolto il ricorso della parte appellata avverso il provvedimento a mezzo del quale l’Amministrazione previdenziale aveva disposto il recupero di somme percepite sulla pensione provvisoria, ed originate dal conguaglio con il trattamento definitivo di pensione.

LA PARTE CHE QUì viene messa in evidenza riguarda quanto segue:

2) - Con il terzo motivo, l’Istituto appellante deduce l’illegittimità della statuizione di primo grado con la quale sono stati riconosciuti gli interessi legali sulle somme da restituire al pensionato per contrasto con la giurisprudenza in materia di questa Corte dei conti.

3) - Conclude, pertanto, con la richiesta che l’indebito sia dichiarato ripetibile e, in subordine, che sulle somme da restituire non siano dovuti gli interessi legali.

La CdC d'Appello precisa:

4) - La Sezione, con sentenza-ordinanza 13 dicembre 2017 n. 984, ha rigettato il primo ed il secondo motivo e disposto il rinvio della causa all’udienza odierna per quanto attiene al terzo,

5) - All’udienza, il rappresentante dell’Amministrazione ha dichiarato di aver preso atto della sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite n. 33/QM del 2017.

6) - Ragione per cui, va confermata la statuizione del giudice territoriale e le somme da restituire, già interamente trattenute in confronto della parte ricorrente, devono essere maggiorate dei soli interessi legali, da calcolarsi a far tempo dalla data della proposizione della domanda giudiziale siccome accertato dalla sentenza impugnata.
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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

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La CdC Sez. 2^ d'Appello con la n. 455/2019 nell'accogliere il ricorso del ricorrente, conclude:
"sentenza va annullata con rinvio alla Sezione giurisdizionale di primo grado affinché proceda ad un nuovo esame, nel merito, della questione controversa".

precisa anche:

1) - La questione riguardante la ripetibilità dell'indebito insorto da conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e pensione definitiva, disciplinato dall’art. 162 e ss. del DPR 1092/73, è stata oggetto successivi arresti da parte dell’Organo nomofilattico della Corte dei conti che si è, da ultimo, pronunciato in proposito con la sentenza n. 2/2012 in data 2 luglio 2012.

2) - Alla ponderazione dei contrapposti interessi, quindi, le Sezioni riunite sono pervenute con l’affermazione del principio per cui la scadenza del termine procedimentale fissato per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione va rapportato e valutato unitamente e in concorso con altri elementi, oggettivi e soggettivi, rimessi alla individuazione del giudice di merito ai fini dell’accertamento dell’esistenza, nel caso concreto, di un affidamento del pensionato meritevole di tutela.

3) - Il Collegio rileva l’irragionevole esclusione della condizione di affidamento in capo al S., fondata dal Primo Giudice sulla mera percezione della pensione di privilegio, che avrebbe dato causa all’incrementarsi dell’indebito, addossandone il “rischio” in capo all’incolpevole percettore (cfr. altresì Corte dei conti, Sez. II, n. 329/2017).
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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Messaggio da anco2010 »

secondo quanto afferma la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 482/2017, l’Inps può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di ogni natura, ma non può comunque recuperare le somme già corrisposte, a meno che l’indebita prestazione erroneamente corrisposta non sia dipendente dal dolo del soggetto interessato.
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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

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CdC sez. 1^ d’Appello n. 344 in Rif. alla sentenza della CdC Veneto, Accoglie l’appello del ricorrente PolStato sul recupero di somme indebite pensionistiche.

Nella sentenza viene fatto riferimento:

1) - Anche su questa disposizione, la Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile - 23 giugno 2017, n. 148, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sugli artt. 204 e 205, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2) - L’art. 206, sugli effetti, dispone che: 1. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. 2. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave.

3) - L’art. 207, sulla revoca o modifica su domanda nuova, dispone che: Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.

4) - La registrazione della Corte dei conti nel 2017 non viene, pertanto, più espletata, per effetto della cessazione del regime transitorio avviato con la riforma del sistema pensionistico del 1995, e il provvedimento di concessione del trattamento pensionistico adottato dall’Inps, pur essendo sottoposto al regime dei controlli interni previsto per l’ente, assume valore definitivo al momento della sua adozione.

5) - Pertanto, le due decisioni della SS.RR. n. 7/2011 e n. 2/2012, ed in particolare la seconda, sono utili ai fini della definizione del presente giudizio soltanto nei limiti, che verranno successivamente evidenziati, degli effetti della durata del periodo che è intercorso tra il primo provvedimento ed il secondo provvedimento modificativo.

6) - Nella concreta fattispecie, il trattamento pensionistico era già stato liquidato in via definitiva con il provvedimento nel 2011 ed esso è stato modificato in peius nel 2017, in conseguenza del ricalcolo degli scatti biennali.

7) - Nel caso di specie, la modifica è conseguita ad una diversa modalità di imputazione dei sei scatti biennali, che era un elemento già in possesso dell’amministrazione sin dall’inizio ed il cui esito non era facilmente rilevabile dal destinatario.
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La CdC sez. 2^ d’Appello n. 207 in rif. alla CdC Lazio 515/2019 Accoglie l’appello dell’Inps.

- L’impugnata sentenza ha accolto il ricorso proposto dal signor OMISSIS, ex militare del corpo dell’Aeronautica Militare, cessato dal servizio in data 1° gennaio 1997, nei confronti dell’INPS e del Ministero della Difesa, ritualmente costituitisi in giudizio, dichiarando l’irripetibilità dell’indebito pensionistico di euro 15.947,98, con conseguente diritto del medesimo alla restituzione delle ritenute cautelari sul trattamento pensionistico in godimento.

- Il giudice di prime cure ha dichiarato, altresì, il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa, avanzata in via subordinata dall’INPS, nei confronti del Ministero della Difesa.

- Avverso la suddetta pronuncia l’INPS ha interposto appello, ritualmente notificato alle controparti in data 30 aprile 2020 e depositato in data 5 maggio 2020, deducendo il seguente motivo:

Violazione e falsa applicazione dell’art 8, comma secondo, del d.P.R. n.538/1986, dell’art.1 del d.lgs. n.174/2016, contenente il codice della giustizia contabile, nonché dell’art.13 del R.D. n.1214/1934 contenente il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”.

Il Giudice così conclude:

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, ACCOGLIE l’appello e
per l’effetto
:

- dichiara la giurisdizione di questa Corte dei conti sull’azione di rivalsa dell’INPS nei confronti del Ministero della Difesa;

- rinvia la causa alla Sezione giurisdizionale per il Lazio affinché si pronunci sul merito e sulle spese anche del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Acanfora
f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 APRILE 2022
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CdC sez. 1^ d’Appello n. 6 (pubb. il 18/01/2024) in Rif. alla CdC Lazio n. 591/2020, rigetta l’appello del ricorrente, ex militare E.I., sul recupero di somme indebite pensionistiche.
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Re: somme pensione elargite in piu' recupero

Messaggio da antoniomlg »

Caspiterina,,,,

bisogna diventare esperti contabili e specializzarsi in calcoli pensionistici...
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