Socio in attività commerciale.

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ciri002

Socio in attività commerciale.

Messaggio da ciri002 »

Gentilissimi colleghi e colleghe,
vi scrivo per avere informazioni circa la possibilità per gli appartenenti alle forze dell'ordine di entrare in una società con un 10/15% di capitale. nello specifico si tratterebbe di un attività commerciale che non è collocata nella provincia ove presto servizio, anzi si tratterebbe di un altra regione e precisamente disterebbe 1500 km dalla sede di servizio.
Si tratterebbe di diventare socio di un negozio di elettronica ove è presente anche mio fratello con una percentuale maggiore.
C'è una normativa in merito?
Tantissimi saluti e grazie per le risposte...


panorama
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Re: Socio in attività commerciale.

Messaggio da panorama »

E' un fatto diverso ma che potrebbe interessare a qualcuno. Questo caso riguarda un appartenente alla PolStato.
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1) - diniego all'autorizzazione ad esercitare attività extraprofessionale, in qualità di socio in Società Agricola semplice a conduzione familiare gestita dalla moglie, per la ragione che nelle società di persone è sempre prevista un’attività del socio.

2) - L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato, trattandosi per l’appunto di una società di persone, nella quale, oltre alla responsabilità dei soci, vi è anche l’impegno degli stessi alla gestione della medesima società.

Il Consiglio di Stato a tal riguardo ha precisato:

3) - Non può non rilevarsi, infatti, che al di là della qualità giuridica della società in parola (società di persone) e al di là di ciò che avviene normalmente nelle società appartenenti a tale tipologia, nella specie il ricorrente ha richiesto l’autorizzazione soltanto a detenere una quota di proprietà della società in parola, e poiché tale qualità assimilabile a quella di proprietario non determina necessariamente l’assunzione di alcuna attività operativa, l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire l’istruttoria in concreto mentre si è limitata a rappresentare la considerazione giuridica astratta che nelle società di persone vi è una partecipazione diretta, anche se non necessaria, dei soci alla gestione della società.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201404354 - Public 2014-12-31 –

Numero ricorso:201402381
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Numero 04354/2014 e data 31/12/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 dicembre 2014

NUMERO AFFARE 02381/2014

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS, avverso il diniego all'autorizzazione ad esercitare attività extraprofessionale;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 333-A/U.C.1242/2687/V del 29/10/2014 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele;

Premesso:

Ricorre il sostituto commissario della polizia di Stato OMISSIS, il quale impugna il provvedimento di diniego all’autorizzazione a porre in essere attività extraprofessionale, in qualità di socio in società agricola semplice a conduzione familiare gestita dalla moglie, per la ragione che nelle società di persone è sempre prevista un’attività del socio.

Ritiene il ricorrente che l’Amministrazione non ha svolto un’adeguata istruttoria sull’attività da svolgersi da parte del ricorrente nella società gestita dalla moglie.

L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato, trattandosi per l’appunto di una società di persone, nella quale, oltre alla responsabilità dei soci, vi è anche l’impegno degli stessi alla gestione della medesima società.,

Considerato:

Ritiene la Sezione che il ricorso sia da accogliere per carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Non può non rilevarsi, infatti, che al di là della qualità giuridica della società in parola (società di persone) e al di là di ciò che avviene normalmente nelle società appartenenti a tale tipologia, nella specie il ricorrente ha richiesto l’autorizzazione soltanto a detenere una quota di proprietà della società in parola, e poiché tale qualità assimilabile a quella di proprietario non determina necessariamente l’assunzione di alcuna attività operativa, l’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire l’istruttoria in concreto mentre si è limitata a rappresentare la considerazione giuridica astratta che nelle società di persone vi è una partecipazione diretta, anche se non necessaria, dei soci alla gestione della società.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Sezione è del parere che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato in epigrafe debba essere accolto e il provvedimento impugnato annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
panorama
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Re: Socio in attività commerciale.

Messaggio da panorama »

Novità in tema di comunicazione, concordati anche 2 punti di vista anche dal Ministero della Difesa.

Per il futuro tenetene conto.

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1) - il Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona infliggeva al Tenente M.. C.. la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per aver omesso di fornire al proprio Comando informazioni personali di rilievo, necessarie alla corretta valutazione della propria domanda di trasferimento, in violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010.

2) - Da quanto risulta agli atti, in particolare, il Tenente avrebbe comunicato irritualmente, perché oralmente, il luogo di lavoro della consorte (Genova), mentre avrebbe omesso di comunicare di essere socio accomandante nello studio di commercialista della consorte stessa; entrambe informazioni risultavano necessarie ai fini della valutazione della domanda di trasferimento.

Il CdS con il ricorso Straordinario al PdR precisa:

3) - Il Ministero riferente ritiene il ricorso fondato e quindi propende per l’accoglimento.

4) - La Sezione ritiene, in effetti, il ricorso meritevole di accoglimento.

5) - In condivisione con quanto espresso nella relazione ministeriale, si ritiene che i superiori gerarchici siano stati informati dal ricorrente, anche se irritualmente, delle attività lavorative della consorte, in ossequio a quanto stabilito dall’art.748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che non individua le modalità di comunicazione che il militare è tenuto a utilizzare.

6) - Si osserva, inoltre, che rivestire il ruolo di socio “accomandante” in una società a scopo di lucro, senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto, non necessita di alcuna autorizzazione o comunicazione e che il ricorrente aveva comunque informato formalmente della circostanza, oggetto di contestazione, nel c.d. “promemoria annuale” in data 20.12.2012.

N.B.: rileggi i punti n. 3, 5 e 6.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801131 - Public 2018-05-02 -

Numero 01131/2018 e data 30/04/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 febbraio 2018


NUMERO AFFARE 01025/2015

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. M.. C.., contro Ministero della difesa, Comando Provinciale Carabinieri di Savona, avverso la sanzione disciplinare del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico di cui al provvedimento del 24 giugno 2012;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 1195746 del 09/10/2014, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;


Premesso.
Con provvedimento notificato il 21 maggio 2012, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona infliggeva al Tenente M.. C.. la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” per aver omesso di fornire al proprio Comando informazioni personali di rilievo, necessarie alla corretta valutazione della propria domanda di trasferimento, in violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010.

Da quanto risulta agli atti, in particolare, il Tenente avrebbe comunicato irritualmente, perché oralmente, il luogo di lavoro della consorte (Genova), mentre avrebbe omesso di comunicare di essere socio accomandante nello studio di commercialista della consorte stessa; entrambe informazioni risultavano necessarie ai fini della valutazione della domanda di trasferimento.

Con istanza del 20 giugno 2012 il Tenente proponeva ricorso gerarchico al Comando Provinciale di Savona.

Con provvedimento n.321/a – 2012 del 24 luglio 2012, notificato l’8 agosto 2012 il ricorso veniva rigettato.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo i seguenti vizi, per come riportati:

I) Violazione di legge, in particolare dell’art. 1046, lett. h), n.6 del d.P.R. n. 90/2010; dell’art. 1398, comma 4 e 5, d.lg. 66/2010 e art. 21-bis l. n. 241/90;

II) violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare dell’art. 748 comma 5 lett. b) d.P.R. n. 90/2010; eccesso di potere per difetto istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e illogicità manifesta; eccesso di potere per violazione dell’autovincolo regolamentare imposto dalla direttiva M-D GMIL_04_0396572 CIRC./III/9^/5^ del Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, datata 31.07.08.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso fondato e quindi propende per l’accoglimento.

La Sezione ritiene, in effetti, il ricorso meritevole di accoglimento.

In condivisione con quanto espresso nella relazione ministeriale, si ritiene che i superiori gerarchici siano stati informati dal ricorrente, anche se irritualmente, delle attività lavorative della consorte, in ossequio a quanto stabilito dall’art.748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, che non individua le modalità di comunicazione che il militare è tenuto a utilizzare. Si osserva, inoltre, che rivestire il ruolo di socio “accomandante” in una società a scopo di lucro, senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto, non necessita di alcuna autorizzazione o comunicazione e che il ricorrente aveva comunque informato formalmente della circostanza, oggetto di contestazione, nel c.d. “promemoria annuale” in data 20.12.2012.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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