Salve, questa mattina sono stato vittima, per la prima volta in vita mia, di furto (o smarrimento?) del portafogli con tutti i documenti che una persona si porta dietro, ovviamente anche la tessera di appartenenza all'Arma e la tesserina multiservizi.
Ho provveduto a fare regolare denuncia, il collega mi ha detto che il mio comando mi farà la pratica disciplinare per lo smarrimento/furto, mentre un altro collega mi ha detto che la pratica disciplinare non si fa più da molti anni, premesso che onestamente non mi cambia la vita, qualcuno,sa dirmi come sta esattamente la situazione?
Grazie!
Smarrimento/furto della tessera CC
-
- Attività iniziale
- Messaggi: 14
- Iscritto il: lun mar 17, 2014 9:34 pm
-
- Altruista
- Messaggi: 118
- Iscritto il: gio feb 21, 2013 4:35 pm
Re: Smarrimento/furto della tessera CC
Messaggio da schoenberg »
Credo sia previsto il provvedimento del "RIMPROVERO".paulus1962 ha scritto:Salve, questa mattina sono stato vittima, per la prima volta in vita mia, di furto (o smarrimento?) del portafogli con tutti i documenti che una persona si porta dietro, ovviamente anche la tessera di appartenenza all'Arma e la tesserina multiservizi.
Ho provveduto a fare regolare denuncia, il collega mi ha detto che il mio comando mi farà la pratica disciplinare per lo smarrimento/furto, mentre un altro collega mi ha detto che la pratica disciplinare non si fa più da molti anni, premesso che onestamente non mi cambia la vita, qualcuno,sa dirmi come sta esattamente la situazione?
Grazie!
Re: Smarrimento/furto della tessera CC
Messaggio da briga60@hotmail.it »
Tutto dipende dal c.te di compagnia. ..nel mio caso (furto) in abitazione nessuna pratica soltanto un versamento di poco conto all'amministrazione. Ciao un abbraccio
Re: Smarrimento/furto della tessera CC
sanzione disciplinare del rimprovero. (N.B. fa parte di una sentenza Tar dell'Aprile 2012 che ho)
Quanto sopra è stata data ad una nostra collega per i motivi qui sotto indicati (furto della borsa nei parcheggi di un centro commerciale - e di cui ..... Alle spalle sopraggiungeva un ciclomotore di colore nero con a bordo due individui che indossavano caschi integrali, ....):
-------------------------------------------------------------------------------
“a diporto e libera dal servizio, per minore diligenza nella custodia, subiva il furto della borsa in cui conteneva anche la tessera personale di riconoscimento, entrambe successivamente rinvenute e restituite da privato cittadino. Violazione di cui all’art. 20 del R.D.M.”.
“la violazione disciplinare di cui all’art. 20 del R.D.M.”, evidenziando che “le fortuite modalità di rinvenimento e la successiva restituzione della tessera personale di riconoscimento non esulano la S.V. da ben precise responsabilità disciplinari. Difatti le modalità con cui si è realizzata la perdita di possesso del documento di riconoscimento dell'Arma, che potevano e dovevano essere previste soprattutto della S.V., quale ..(ruolo).. dell'Arma dei Carabinieri, ed indurla ad una custodia più diligente e magari diversificate rispetto ad altri documenti, rivelano una minore attenzione e una scarsa cura nella custodia di quanto dall'Amministrazione militare Le viene affidato per l'assolvimento dei compiti istituzionali".
(N.B.: il ricorso logicamente veniva respinto).
Quanto sopra è stata data ad una nostra collega per i motivi qui sotto indicati (furto della borsa nei parcheggi di un centro commerciale - e di cui ..... Alle spalle sopraggiungeva un ciclomotore di colore nero con a bordo due individui che indossavano caschi integrali, ....):
-------------------------------------------------------------------------------
“a diporto e libera dal servizio, per minore diligenza nella custodia, subiva il furto della borsa in cui conteneva anche la tessera personale di riconoscimento, entrambe successivamente rinvenute e restituite da privato cittadino. Violazione di cui all’art. 20 del R.D.M.”.
“la violazione disciplinare di cui all’art. 20 del R.D.M.”, evidenziando che “le fortuite modalità di rinvenimento e la successiva restituzione della tessera personale di riconoscimento non esulano la S.V. da ben precise responsabilità disciplinari. Difatti le modalità con cui si è realizzata la perdita di possesso del documento di riconoscimento dell'Arma, che potevano e dovevano essere previste soprattutto della S.V., quale ..(ruolo).. dell'Arma dei Carabinieri, ed indurla ad una custodia più diligente e magari diversificate rispetto ad altri documenti, rivelano una minore attenzione e una scarsa cura nella custodia di quanto dall'Amministrazione militare Le viene affidato per l'assolvimento dei compiti istituzionali".
(N.B.: il ricorso logicamente veniva respinto).
Re: Smarrimento/furto della tessera CC
sanzione disciplinare di corpo del ''rimprovero".
----------------------------------------------------------
1) - subiva il furto del portafogli contenente, tra l'altro, la tessera personale di riconoscimento e la carta multi servizi.
-----------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700712 - Public 2017-03-23 -
Numero 00712/2017 e data 21/03/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 marzo 2017
NUMERO AFFARE 00880/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Gi. Pe.., avverso sanzione disciplinare di corpo del rimprovero provvedimento …./2-2-2012 del 25 ottobre 2012;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0137689 del 14/05/2013 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;
Premesso:
Con provvedimento n. …./2-2-2012 del 25 ottobre 2012 il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (FR) irrogava all'Appuntato Scelto PE.. Gi.. la sanzione disciplinare di corpo del ''rimprovero" per mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Appuntato Scelto in forza alla Stazione Carabinieri di OMISSIS (FR), per minore accortezza subiva il furto del portafogli contenente, tra l'altro, la tessera personale di riconoscimento e la carta multi servizi ", rilasciategli dal Comando Legione Carabinieri Lazio.
Il fatto era avvenuto il 15 agosto 2012 mentre l'appuntato trascorreva le vacanze estive con la propria famiglia nel Comune di OMISSIS (XXX): in un tratto di spiaggia libera sita lungo il litorale della frazione di OMISSIS, aveva lasciato incustodita la borsa da mare contenente anche i propri effetti personali legata sotto l'ombrellone per fare il bagno, e sarebbe stato derubato da alcuni bagnanti (OMISSIS).
Con il presente ricorso straordinario il predetto militare impugna il rigetto del ricorso gerarchico di cui al provvedimento n. …/5 dell’8 gennaio 2013 e chiede l'annullamento della suddetta sanzione, il 29 gennaio 2013, senza contestare però le circostanze di fatto nelle quali il furto si era verificato, ma lamentando in sostanza l’ingiustizia della sanzione.
Il Ministero, nella sua Relazione, conclude per l’inammissibilità del ricorso per genericità e per la natura di merito del sindacato richiesto in questa sede.
Considerato:
1. Deve in primo luogo essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame.
Infatti, sia pure in una forma alquanto atecnica, si deve rilevarsi che, comunque, il ricorrente esprime chiaramente il ritenuto profilo di illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Il gravame può comunque essere delibato nei termini di ragionevolezza, giustizia ed imparzialità.
2. In sostanza il ricorrente sostiene il vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, lamentando la finalità meramente persecutoria del comportamento assunto nei suoi confronti dal Comandante che sarebbe stata originata dai suoi conflitti con l’ex Sindaco di OMISSIS a cagione di un contravvenzione al Codice della Strada dal medesimo irrigata ad un consigliere di maggioranza del Comune di OMISSIS.
Al riguardo si osserva preliminarmente che, contrariamente a quanto afferma il Ministero, in linea di principio anche circostanze estranee al procedimento disciplinare possono rilevare sul piano dell’eccesso di potere.
Tuttavia, nel merito, la doglianza non merita adesione.
In linea di principio si deve ricordare, non solo anche una semplice negligenza può essere presupposto per l’irrogazione di una sanzione disciplinare se viene rispettato il principio di proporzionalità, ma soprattutto l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta delle sanzioni da applicare alle mancanze disciplinari connesse a negligenza.
In base al comune buon senso non pare infatti molto prudente portare su una spiaggia libera e lasciare incustodite la tessera personale di riconoscimento di carabiniere e la carta multiservizi, che una volta sottratte potrebbero essere usate dalla criminalità organizzata per commettere reati.
Tale considerazione consente di ritenere del tutto logica e razionale la rilevanza disciplinare dell’incauta condotta, e di conseguenza la responsabilità, in termini di colpa addebitabile al militare.
Anche in relazione all’entità non particolarmente severa della sanzione del rimprovero qui inflitta, ben può avere come legittimo presupposto un comportamento che è indice di negligenza, scarsa attenzione e poca accortezza.
In definitiva, sul piano della logica e della imparzialità, il provvedimento disciplinare qui impugnato appare del tutto legittimo.
3. Il ricorso è conclusivamente infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
----------------------------------------------------------
1) - subiva il furto del portafogli contenente, tra l'altro, la tessera personale di riconoscimento e la carta multi servizi.
-----------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700712 - Public 2017-03-23 -
Numero 00712/2017 e data 21/03/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 8 marzo 2017
NUMERO AFFARE 00880/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Gi. Pe.., avverso sanzione disciplinare di corpo del rimprovero provvedimento …./2-2-2012 del 25 ottobre 2012;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0137689 del 14/05/2013 con la quale il Ministero della difesa direzione generale personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;
Premesso:
Con provvedimento n. …./2-2-2012 del 25 ottobre 2012 il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (FR) irrogava all'Appuntato Scelto PE.. Gi.. la sanzione disciplinare di corpo del ''rimprovero" per mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Appuntato Scelto in forza alla Stazione Carabinieri di OMISSIS (FR), per minore accortezza subiva il furto del portafogli contenente, tra l'altro, la tessera personale di riconoscimento e la carta multi servizi ", rilasciategli dal Comando Legione Carabinieri Lazio.
Il fatto era avvenuto il 15 agosto 2012 mentre l'appuntato trascorreva le vacanze estive con la propria famiglia nel Comune di OMISSIS (XXX): in un tratto di spiaggia libera sita lungo il litorale della frazione di OMISSIS, aveva lasciato incustodita la borsa da mare contenente anche i propri effetti personali legata sotto l'ombrellone per fare il bagno, e sarebbe stato derubato da alcuni bagnanti (OMISSIS).
Con il presente ricorso straordinario il predetto militare impugna il rigetto del ricorso gerarchico di cui al provvedimento n. …/5 dell’8 gennaio 2013 e chiede l'annullamento della suddetta sanzione, il 29 gennaio 2013, senza contestare però le circostanze di fatto nelle quali il furto si era verificato, ma lamentando in sostanza l’ingiustizia della sanzione.
Il Ministero, nella sua Relazione, conclude per l’inammissibilità del ricorso per genericità e per la natura di merito del sindacato richiesto in questa sede.
Considerato:
1. Deve in primo luogo essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame.
Infatti, sia pure in una forma alquanto atecnica, si deve rilevarsi che, comunque, il ricorrente esprime chiaramente il ritenuto profilo di illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere.
Il gravame può comunque essere delibato nei termini di ragionevolezza, giustizia ed imparzialità.
2. In sostanza il ricorrente sostiene il vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, lamentando la finalità meramente persecutoria del comportamento assunto nei suoi confronti dal Comandante che sarebbe stata originata dai suoi conflitti con l’ex Sindaco di OMISSIS a cagione di un contravvenzione al Codice della Strada dal medesimo irrigata ad un consigliere di maggioranza del Comune di OMISSIS.
Al riguardo si osserva preliminarmente che, contrariamente a quanto afferma il Ministero, in linea di principio anche circostanze estranee al procedimento disciplinare possono rilevare sul piano dell’eccesso di potere.
Tuttavia, nel merito, la doglianza non merita adesione.
In linea di principio si deve ricordare, non solo anche una semplice negligenza può essere presupposto per l’irrogazione di una sanzione disciplinare se viene rispettato il principio di proporzionalità, ma soprattutto l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta delle sanzioni da applicare alle mancanze disciplinari connesse a negligenza.
In base al comune buon senso non pare infatti molto prudente portare su una spiaggia libera e lasciare incustodite la tessera personale di riconoscimento di carabiniere e la carta multiservizi, che una volta sottratte potrebbero essere usate dalla criminalità organizzata per commettere reati.
Tale considerazione consente di ritenere del tutto logica e razionale la rilevanza disciplinare dell’incauta condotta, e di conseguenza la responsabilità, in termini di colpa addebitabile al militare.
Anche in relazione all’entità non particolarmente severa della sanzione del rimprovero qui inflitta, ben può avere come legittimo presupposto un comportamento che è indice di negligenza, scarsa attenzione e poca accortezza.
In definitiva, sul piano della logica e della imparzialità, il provvedimento disciplinare qui impugnato appare del tutto legittimo.
3. Il ricorso è conclusivamente infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafa'
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE