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Servizi antincendi e Corpo forestale. DPR 1092/73

Inviato: dom apr 19, 2015 10:23 am
da panorama
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (GU n.120 del 9-5-1974 - Suppl. Ordinario )
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Testo in vigore dal: 24-5-1974

Art. 61.

(Servizi antincendi e Corpo forestale)


Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.

Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.

Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.

Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo i di 3,60.

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1) - sostituto direttore antincendio capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, chiedeva l’applicazione nei propri confronti a fini pensionistici del disposto dell’art. 61 comma 3 del D.P.R. 1092/1973, e quindi in sintesi estrema un calcolo a lui più favorevole dell’anzianità contributiva ai fini del trattamento di quiescenza, alla quale consegue la possibilità di accedervi in anticipo

IL TAR DI BRESCIA precisa:

2) - In linea di principio, essa suscita di per sé qualche perplessità, in quanto l’interpretazione estensiva di una norma di favore economico è comunque operazione da compiere con estrema cautela, in quanto una volontà legislativa di incremento della spesa pubblica non si può presumere.

3) - Nel caso di specie, poi, si osserva che il significato dell’art. 61 comma 3 non è cambiato, e si può tener per fermo, anche dopo entrato in vigore il decreto legislativo di riforma.

4) -Infatti, il d.lgs. 13 ottobre 2005 n°217, al capo secondo e al capo terzo, mantiene in esistenza le particolari categorie di dipendenti interessati dal trattamento di favore, in quanto prevede le medesime figure dei vigili, capi reparto e capi squadra, solo denominando il loro insieme “ruolo” anziché “carriera”: si tratta di innovazione solo terminologica, che nulla di sostanziale comporta.

N.B.: anche se questa sentenza NEGATIVA è di un po' di anni fa, cmq potrebbe servire a qualcuno.
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SENTENZA ,sede di BRESCIA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 200902243 - Public 2012-04-05 -


N. 02243/2009 REG.SEN.
N. 00258/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 258 del 2009, proposto da:
C. B., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Arria, con domicilio eletto presso Laura Rota in Brescia, via Solferino, 55;

contro
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267); Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova;

per l’accertamento
del diritto all’applicazione della norma di cui all’art. 61 comma 3 D.P.R. 1092/1973 ai fini pensionistici;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/11/2009 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 6 marzo 2009, C. B., dipendente del Ministero dell’Interno in qualità di sostituto direttore antincendio capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, chiedeva l’applicazione nei propri confronti a fini pensionistici del disposto dell’art. 61 comma 3 del D.P.R. 1092/1973, e quindi in sintesi estrema un calcolo a lui più favorevole dell’anzianità contributiva ai fini del trattamento di quiescenza, alla quale consegue la possibilità di accedervi in anticipo; concludeva quindi per l’accertamento del relativo diritto.

Si è costituita l’amministrazione con atto 13 marzo e memoria 16 ottobre 2009, ed ha dedotto:

- in via preliminare, il difetto di giurisdizione, in quanto le controversie a carattere esclusivamente pensionistico relative agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco esulerebbero dalla giurisdizione esclusiva prevista in materia dal d.lgs. 13 ottobre 2005 n°217, anche se, come nel caso concreto, proposte in costanza del rapporto di impiego;

- sempre in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva nella parte di domanda relativa alla buona uscita, domanda che si sarebbe dovuta proporre nei confronti dell’INPDAP;

- nel merito, l’infondatezza del ricorso, in quanto la norma citata riconosce il trattamento pensionistico di maggior favore solo a favore dei capi reparto, capisquadra e vigili, e quindi a carriere diverse da quelle di appartenenza del ricorrente, e trattandosi di norma eccezionale non potrebbe essere estesa al di là dei casi previsti.

La Sezione, all’udienza del giorno 12 novembre 2009, tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Va in via preliminare ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto, come detto in narrativa, ai sensi del d.lgs. 13 ottobre 2005 n°217 sul rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sussiste una giurisdizione esclusiva del G.A., la quale comprende tutti gli elementi del rapporto di impiego medesimo, ivi compresi i diritti ad esso complementari ed accessori quale è, secondo logica, in costanza di impiego il diritto a pensione, che indubbiamente contribuisce a caratterizzare la situazione giuridica del lavoratore in modo non diverso, ad esempio, dai diritti alla qualifica e allo stipendio.

2. Ciò posto, peraltro, il ricorso è infondato nel merito. Occorre prendere le mosse dalla norma invocata dal ricorrente, ovvero dall’art. 61 comma 3 del D.P.R. 1092/1973, che come detto in narrativa prevede un calcolo più favorevole dell’anzianità contributiva ai fini del trattamento di quiescenza, e consente così di andare in pensione in anticipo; integra quindi una norma di favore economico a vantaggio di una categoria di vigili del fuoco ben determinata, ovvero agli appartenenti alle carriere dei capi reparto, capisquadra e vigili.

3. In linea di fatto, è poi pacifico in causa che a tali carriere di dipendenti in qualche modo privilegiati il ricorrente non ha mai appartenuto, poiché egli prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. 13 ottobre 2005 n°217, di riorganizzazione del Corpo, apparteneva alla carriera esecutiva, e da dopo l’entrata in vigore del provvedimento di riforma si trova inquadrato nell’autonomo ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi. Secondo logica, quindi, il ricorrente potrebbe fruire dello stesso trattamento non in via di applicazione diretta dell’art. 61 comma 3 citato, ma solo ove ne fosse possibile una interpretazione evolutiva, che, in termini banali, leggesse la locuzione “carriera dei capi reparto, capi squadra e vigili” come comprensiva anche di altri soggetti, e per quanto interessa degli ispettori e sostituti di cui si è detto.

4. Ad avviso del Collegio, tale possibilità non sussiste. In linea di principio, essa suscita di per sé qualche perplessità, in quanto l’interpretazione estensiva di una norma di favore economico è comunque operazione da compiere con estrema cautela, in quanto una volontà legislativa di incremento della spesa pubblica non si può presumere. Nel caso di specie, poi, si osserva che il significato dell’art. 61 comma 3 non è cambiato, e si può tener per fermo, anche dopo entrato in vigore il decreto legislativo di riforma.

Infatti, il d.lgs. 13 ottobre 2005 n°217, al capo secondo e al capo terzo, mantiene in esistenza le particolari categorie di dipendenti interessati dal trattamento di favore, in quanto prevede le medesime figure dei vigili, capi reparto e capi squadra, solo denominando il loro insieme “ruolo” anziché “carriera”: si tratta di innovazione solo terminologica, che nulla di sostanziale comporta. Non vi è quindi alcun motivo di ritenere che il decreto 217 abbia inteso in alcun modo ampliare il novero delle categorie privilegiate sotto il profilo pensionistico, che quindi, come correttamente osservato dalla difesa erariale, rimangono quelle previste dalla norma anteriore.

5. La particolarità e novità della questione, sulla quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009