SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIORNI

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SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIORNI

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Buon giorno a tutti.
Ecco, finalmente, una prima risposta CONCRETA a quanto sostengo e scrivo da tempo.
Pubblico per ampia diffusione sentenza emessa dal T.A.R. Piemonte afferente al congedo per asserito superamento del periodo di 730/1 giorni di aspettativa.
Gli atti relativi al collocamento in congedo sono stati annullati dal T.A.R. con la conseguenza che il ricorrente deve essere riammesso in servizio con effetto dalla data di errato congedo (06.08.2012), quindi con la restitutio ad integrum di tutti gli emolumenti stipendiali.
Ritego importante detta sentenza perchè finalmente acclara una serie di diritti del ricorrente nel procedimento di collocamento in congedo per superamento dei 730 giorni, inter alios, proprio quello di transito ai ruoli civili anche nel caso di decadenza/superamento del periodo di comporto/superamento 730-1 giorni di aspettativa nell'ultimo quinquennio!!!!!
Tutte tesi care a chi scrive.
Lieto delle decisioni del collegio, sono CERTO che questa sentenza sarà solo la prima di una lunga serie perchè non solo la giurisprudenza, ma proprio la legge (c.o.m.) prevede quanto deciso dal T.A.R..
Tutti coloro i quali hanno vissuto vicende analoghe sappiano che sono stati congedati ed allontanati dal servizio illegittimamente e che possono impugnare gli atti anche se oramai trascorsi oltre 60 giorni dal congedo.
In ogni caso, rammento a me stesso, che la sentenza NON E' passata in giudicato e quindi è soggetta anche ad eventuale impugnazione.
Della sentenza che segue, costituita da 21 pagine, ho solo evidenziato in neretto alcune parti di rilievo, non modificando in nulla il testo oltre alle omissioni previste per legge.
Buona lettura a tutti.
Cordiali saluti.


N. 00362/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2014 REG.RIC.
N. 00384/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
…OMISSIS…, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2014, proposto da:
…OMISSIS…, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Comando Generale Guardia di Finanza;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 38 del 2014:
-la comunicazione telegrafica prot. n. 0137437/13 datata 29 aprile 2013, notificata in data 02 maggio 2013, promanata dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza;
- l'atto prot. n. 0233314/13 datato 23 luglio 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Regionale Piemonte della Guardia di Finanza ;
- l'atto prot. n. 0349416/13 datato 04 dicembre 2013 (non notificato al ricorrente) promanato dal Comando Generale della Guardia di Finanza;
- tutti gli atti afferenti al procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorché essi siano prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti,.

quanto al ricorso n. 384 del 2014:
del verbale modello BL/B n. 58 del 16.1.2014, notificato il 16.1.2014, del Ministero della Difesa - Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano - Commissione Medica Ospedaliera 3^;
tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti..

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Il ricorrente, già Appuntato Scelto della Guardia di Finanza in forza al Reparto …OMISSIS…, ha impugnato in via principale l’atto (notificatogli il 2 maggio 2013) con il quale il Comando Regionale, in data 29 aprile 2013, ha provveduto a porlo in congedo, con decorrenza dal 6 agosto 2012, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile ai sensi dell’art. 912 del D.lgs n. 66/2010.
Essendo l’amministrazione addivenuta a tale determinazione solo in data 29 aprile 2013, il ricorrente ha prestato servizio effettivo fino alla data del 2 maggio 2013. Prima della determina di congedo, il ricorrente era stato dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato (s.m.i.), con una prognosi di 90 giorni, con provvedimento della CMO del 28 agosto 2012. Successivamente, in data 7 febbraio 2013, era stato riconosciuto idoneo al servizio. A questo accertamento medico aveva fatto seguito la determinazione di collocazione in congedo del 29 aprile 2013, senza che venissero espletati, nelle more, ulteriori accertamenti sanitari.
2. A fondamento dell’impugnativa - iscritta ad R.G. 38/2014 - il ricorrente ha eccepito:
I) la violazione della normativa che disciplina il procedimento di collocazione in congedo, la quale prevede che prima del superamento del tetto massimo dei 730 giorni di aspettativa usufruibili nel quinquennio, il dipendente deve essere sottoposto a visita medica specifica tesa all'accertamento del mantenimento dei requisiti di idoneità permanente al s.m.i. (ai sensi della direttiva della Direzione Generale della Sanità militare - DGSAN - prot. 5000 del 09.03.2007) ovvero al transito nelle aree civili (legge n. 266/99 e Decreto lnterministeriale del 18 aprile 2002). Detti accertamenti preliminari nel caso di specie sono mancati (primo e secondo motivo);
II) l’erroneità del conteggio del periodo di aspettativa goduto, in quanto ulteriormente viziato dalla mancata detrazione dei giorni di licenza ordinaria non ancora fruiti (terzo motivo);
III) l’erronea inclusione nel periodo massimo di aspettativa fruibile di tutti i giorni durante i quali il ricorrente è rimasto a disposizione degli organi sanitari militari - nello specifico della Commissione Medico Ospedaliera - ovvero ha atteso il responso della C.M. di Seconda Istanza (quarto motivo).
IV) la mancata notifica ed assunzione in contraddittorio degli atti dispositivi emanati, afferenti all'aspettativa fruita (quinto motivo);
V) la mancata conclusione dell'iter procedurale afferente al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate per le quali il ricorrente si trovava in aspettativa. Da tale circostanza consegue che, nel computo operato dall'amministrazione, non dovrebbe essere conteggiato il relativo periodo di aspettativa - almeno sino a quando non si sia definito il procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio - in quanto la patologia dipendente da causa di servizio determina un’aspettativa non computabile nel periodo di comporto (sesto motivo);
VI) la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto dalla legge n. 241/1990 (settimo motivo);
VII) l’erronea decorrenza di efficacia del provvedimento di congedo dalla data del 06 agosto 2012 e non dalla data di notifica dell’atto, avvenuta il 02 maggio 2013, come imposto dall'art. 21 bis della Legge n. 241 /1990 (ottavo motivo);
VIII) plurime violazioni delle normative sanitarie militari, compendiate nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854 (nono motivo);
IX) la violazione della comunicazione dell'Amministrazione n. 0158654/12 datata 24 aprile 2012 con la quale era stato rappresentato al ricorrente che: ".. al superamento dei previsti due anni di aspettativa fruibile nel quinquennio [. .. ] non potrà essere attivata la procedura di congedo avendo lo stesso una causa di servizio in fase di giudizio ... " (decimo motivo).
3. Nel corso del giudizio (con memoria del 17 febbraio 2014) il ricorrente ha dato atto di essere stato convocato da parte dell’amministrazione a nuova visita medica, all’esito della quale è stato emesso il verbale del 16 gennaio 2014 con il quale egli è stato dichiarato “non idoneo totalmente e permanentemente al servizio d’istituto, si idoneo alla riserva, si idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del ministero di appartenenza”.
In ragione dell’intervenuta riforma sanitaria, il ricorrente ha proposto istanza di transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del ministero di appartenenza (in data 12 febbraio 2014). Nondimeno, anche seguito di tali sopravvenienze, il ricorrente ha comunque palesato la sussistenza dell’interesse alla definizione del ricorso, asserendo che l’impugnato provvedimento di congedo costituirebbe pur sempre un ostacolo alla positiva definizione del procedimento di transito nei ruoli civili, ad oggi non definito.
4. L’istanza cautelare di sospensiva è stata accolta da questa Sezione con ordinanza del 21 febbraio 2014.
5. Con atto di motivi aggiunti depositato in data 21 ottobre 2014, il ricorrente ha contestato la determina datata 11 giugno 2014 che, in attuazione della misura cautelare adottata da questo Tribunale, lo ha reimmesso in servizio: il profilo di contestazione è quello della decorrenza di tale reimmissione, fissata al 21 febbraio 2014 invece che al 6 agosto 2012, come auspicato dal ricorrente, e cioè da quando è stato illegittimamente interrotto il rapporto di lavoro.
6. Con separato ricorso iscritto ad R.G. 384/2014, il ricorrente ha quindi impugnato il verbale del 16 gennaio 2014, limitatamente alla parte in cui, da un lato, indica la decorrenza degli effetti dell’accertamento medico alla data del 7 febbraio 2013 e, dall’altro, fa riferimento alla tabella B, comprensiva di tipologie di menomazioni non compatibili con la declaratoria di inidoneità totale e permanente al servizio d’istituto.
7. L’amministrazione intimata si è costituita ritualmente in entrambi i procedimenti chiedendo la reiezione della domanda avversarie. Solo nel primo giudizio, tuttavia, la difesa erariale ha articolato specifiche controdeduzioni agli assunti avversari.
8. Le due cause sono stante introitate a decisione all’esito della pubblica udienza del 19 febbraio 2015.
DIRITTO
1. Gli evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva giustificano la riunione dei due procedimenti in epigrafe.
2. Un preliminare cenno alle fonti regolative degli atti in contestazione impone di rilevare quanto segue
2.1 Ai sensi dell’art. 29 comma 1 L. n. 599/1954 “Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantegli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità".
Dalla lettera della norma (non più vigente all’epoca di adozione degli atti qui impugnati, in quanto sostituita dal d.lgs. 66/2010), la giurisprudenza amministrativa ha ricavato che, ai fini del collocamento in riserva o in congedo assoluto del militare che abbia oltrepassato il limite temporale del cd. comporto, non è sufficiente il mero calcolo dei giorni di aspettativa goduti, al fine di verificare il superamento del limite massimo concesso (730 giorni nel quinquennio), ma occorre anche che, dopo il superamento di tale limite temporale, il militare sia stato giudicato non idoneo al servizio (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854).
2.2 La disposizione sopra richiamata, come detto, è stata sostituita dal Codice dell’Ordinamento Militare portato dal D. L.vo n. 66/ 2010, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell’8 maggio 2010, sotto la cui vigenza si colloca la vicenda procedimentale per cui è causa.
Anche ai sensi delle nuove disposizioni è previsto che se il militare, allo scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile (sempre di due anni nel quinquennio ex art. 912 D. L.vo 66/2010), è “ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio” (art. 905, comma 5). Con inequivoca enfasi espressiva, trova conferma nella nuova disposizione la necessità che l’Amministrazione si attivi al fine di accertare i requisiti di idoneità del militare al compimento del periodo massimo di aspettativa.
2.3 E’ un dato pacifico che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di congedo senza aver previamente e tempestivamente invitato il ricorrente, al superamento del detto periodo di aspettativa, a sottoporsi a visita medica collegiale. È mancato, quindi, l’accertamento dell’inidoneità fisica che - stando alla normativa di settore poc’anzi richiamata - costituisce imprescindibile presupposto per l’adozione del provvedimento di congedo. E difatti, solo in pendenza del presente giudizio il ricorrente è stato sottoposto a visita, mentre il provvedimento di collocamento in congedo ha fatto seguito a precedenti accertamenti sanitari che avevano riconosciuto la temporanea inidoneità al servizio del militare (provvedimento della CMO del 28 agosto 2012) se non proprio la piena idoneità al servizio (provvedimento del 7 febbraio 2013).
3. Il Collegio non ignora la tendenza di una parte della giurisprudenza a ridimensionare la portata e la rilevanza del controllo sanitario propedeutico al collocamento in congedo. A tal fine si sostiene che la verifica clinica non costituirebbe un passaggio indefettibile dell’iter procedimentale, in quanto l’amministrazione non disporrebbe di alcun potere di valutazione discrezionale della condizione del militare dipendente in aspettativa per motivi di salute da oltre un biennio, dovendo essa soltanto accertare l’intervenuto superamento del predetto termine massimo previsto dalla legge al fine di potere legittimamente disporre il collocamento in congedo.
In sostanza, il provvedimento di cessazione dal servizio presenterebbe natura interamente vincolata, e quindi portata meramente dichiarativa, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. Da ciò consegue l’ulteriore corollario che gli effetti del provvedimento di collocamento in congedo dovrebbero retroagire alla data dell’intervenuto superamento del biennio di aspettativa.
3.1 Questo Collegio ritiene che, in conflitto con la tesi che connota di superfluità l’accertamento sanitario di inidoneità, deponga la decisiva circostanza che detto passaggio procedimentale, oltre a trovare riscontro inequivoco nelle disposizioni di legge, assume una specifica rilevanza nell’iter di dispensa dal servizio, in quanto da un lato consente di definire la categoria di congedo in cui collocare il militare (congedo assoluto o riserva – cfr. circolare n. 44000/1220, punto 5.2); dall’altro, prelude alla possibilità per il militare di richiedere la collocazione in altro ruolo, secondo le disposizioni contenute all’art. 930 d.lgs. 66/2010 e nel decreto ministeriale del 18 aprile 2002 invocato in ricorso.
3.2 In particolare, sotto quest’ultimo profilo, l’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010 (Transito nell’impiego civile) stabilisce che: “1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”.
Ai sensi dell’art.1 del D.M. del Ministero della difesa 18 aprile 2002, è consentito al personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, di transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
A tal fine il successivo comma 2 del citato art. 1 del d.m. 18 aprile 2002 dispone che la commissione medico-ospedaliera competente ad esprimere il giudizio di inidoneità al servizio, è tenuta a fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.
3.3 Va da sé che il necessario presupposto per la presentazione dell'istanza di transito dal ruolo militare a quello civile è che permanga, a quella data, il rapporto di servizio (Cons. Stato, Sez. IV, 02 ottobre 2006, n. 5758; Sez. IV, 06 novembre 2009, n. 6951). L’esigenza che l’interessato appartenga ai ruoli delle Forze armate al momento dell’emissione del giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato trova conferma nell’art. 14, comma 5, della legge n. 266/99 (“Il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”).
Ne consegue che la cessazione del rapporto di impiego determinata dall’adozione del provvedimento di congedo, osta alla formulazione e all’accoglimento della domanda di transito.
3.4 Alla luce delle descritte esigenze, trova giustificazione una serie di disposizioni che regolamentano l’iter procedimentale del transito nei ruoli civili e, tra queste, il 2° comma dell’art. 2 del DM 18 aprile 2002, secondo cui la domanda di transito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità; nonché il successivo comma 3°, il quale specifica che la presentazione della stessa sospende l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento del personale interessato.
3.5 Sempre al fine di agevolare l’espletamento del transito in costanza di rapporto di servizio, la direttiva della Direzione Generale della Sanità Militare (con la circolare protocollo n. DGSAN 5000 del 7 marzo 2007) prescrive all’amministrazione di visitare il dipendente e di pronunciarsi in merito alla idoneità permanente al servizio militare incondizionato almeno 30 giorni prima del superamento del periodo massimo fruibile di aspettativa.
4. Preme ulteriormente rilevare che, secondo costante giurisprudenza, la legittima aspettativa del dipendente ad essere reimpiegato in altri ruoli dall’amministrazione di appartenenza ha consistenza di vero diritto soggettivo, che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile. Si è evidenziato in proposito che “…il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio è connaturale a un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 cost.) “ (Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4854; Id., Sez. IV, 18 marzo 2009, n. 1598).
4.1 Il diritto soggettivo del dipendente va dunque armonizzato con il riconosciuto carattere dichiarativo del provvedimento di dispensa dal servizio, adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, al quale la giurisprudenza ascrive effetti ex tunc, decorrenti cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa (Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2013, n. 5705).
4.2 Il problema deriva dalla interazione delle seguenti circostanze : I) la domanda di transito nei ruoli civili va presentata nel termine decorrente dalla comunicazione del giudizio di inidoneità; II) l’accertamento medico, a sua volta, deve compiersi solo dopo il decorso del periodo di comporto (art. 905 d.lgs. 66/2010). Da ciò consegue che la portata retroattiva del provvedimento di congedo renderebbe impraticabile il meccanismo di transito del dipendente, in quanto alla data della relativa domanda il rapporto lavorativo sarebbe da intendersi già cessato.
4.3 La disposizione normativa di utile componimento si rinviene proprio nell’art. 2 del DM 18 aprile 2002 il quale, da un lato, prescrive un termine di decadenza per la presentazione della domanda di transito, ancorando detto termine (di trenta giorni) alla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità (2° comma); dall’altro, prevede che per effetto della presentazione della domanda medesima si determina l’automatica sospensione dell'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento del personale interessato (3° comma).
In tale contesto, l’accertamento medico si pone come passaggio essenziale, perché è da esso che prende l’avvio la procedura di transito nelle more della cui definizione lo stato di servizio del dipendente non subisce mutamenti.
4.4 Una diversa lettura interpretativa delle norme, che faccia derivare dalla retroattività del provvedimento di congedo una sostanziale preclusione alla possibilità di transito nei ruoli civili, finirebbe per ingenerare una non condivibile compressione del diritto soggettivo del lavoratore, in carenza di una qualsivoglia ragione di pubblico interesse e in chiara distonia con le disposizioni normative di riferimento, le quali palesano un chiaro intento conservativo del rapporto di servizio e una ratio di favore per il reimpiego del dipendente colpito da inidoneità (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 1448).
5. Con specifico riferimento al peculiare caso per cui è causa, inoltre, la ragione di ostacolo al transito del militare nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza, fondata sulla retroattività del collocamento in congedo, risulterebbe oltremodo contraddittoria, in quanto non terrebbe conto dello svolgimento medio tempore del rapporto di servizio, che si è protratto sino al 2 maggio 2013, implicando a carico del militare tutti i doveri, le prerogative e i privilegi propri del pubblico dipendente.
Ne consegue, quindi, che, sino alla data di adozione del provvedimento di congedo, il rapporto di pubblico impiego, pur con le attenuazioni proprie della peculiare situazione, ha continuato a sussistere; e che, prima dell’adozione del provvedimento di congedo e della sua comunicazione al ricorrente, questi non aveva titolo ad alcuna autonoma liberatoria dagli impegni connessi al proprio status di militare.
6. Va infine tenuto conto della irragionevole differenziazione che, opinando diversamente, si determinerebbe tra il caso della cessazione del rapporto di lavoro per dipendenza dovuta ad infermità permanente - la quale decorre dal decreto che conclude il procedimento; e l'ipotesi qui considerata della dispensa dal servizio a causa di malattia per scadenza del periodo massimo di aspettativa - nella quale, come detto, il provvedimento, secondo l’impostazione qui contestata, assumerebbe carattere dichiarativo ed effetto retroattivo "ex tunc", venendo il dipendente ad essere dispensato dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa.
A voler obliterare il meccanismo predisposto dall’art.1 del DM 18 aprile 2002, si giungerebbe, infatti, pur a fronte di situazioni equivalenti e parimenti rilevanti ai fini del transito nei ruoli civili (cfr. art. 930 del d. lgs. n. 66/2010), a riconoscere solo in nel primo caso l’effettiva possibilità di esercizio del diritto soggettivo al reimpiego lavorativo, mentre nel secondo caso detta possibilità verrebbe ad essere inficiata dalla natura dichiarativa e dall’effetto retroattivo del provvedimento di congedo.
7. Tanto chiarito, nel decreto dirigenziale che ha collocato in congedo il ricorrente non vi è traccia alcuna dell’avvenuta valutazione della idoneità del medesimo ad essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell'amministrazione della difesa.
IL MINISTERO DELLA DIFESA, ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI SOPRA RICHIAMATE, ERA TENUTO, PRIMA DI DISPORRE LA CESSAZIONE DAL DIPENDENTE DAL SERVIZIO E DI COLLOCARLO IN CONGEDO NELLA CATEGORIA DELLA RISERVA, A VALUTARE L’IDONEITÀ DELLO STESSO A TRANSITARE NELLE CORRISPONDENTI AREE CIVILI. OMETTENDO DETTA ATTIVITÀ, HA PRECLUSO AL RICORRENTE LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ RICONOSCIUTAGLI DALLA LEGGE.
8. Il suddetto accertamento medico è intervenuto tardivamente solo in corso di giudizio e, nel confermare la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ha attestato la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (v. verbale della Commissione medica del 16.01.2014): il che appare sintomatico della contraddittorietà - pure dedotta dal ricorrente - con cui l’Amministrazione ha condotto detto iter procedimentale.
9. Appare fondata anche la censura inerente la violazione dell’art. 7 L. 241/1990.
Giova rilevare, infatti, che l’Amministrazione, pur dopo che il ricorrente aveva superato il periodo massimo di aspettativa, a seguito del quale per sua stessa ammissione avrebbe dovuto procedere a dichiarare la cessazione dal servizio per superamento del periodo massimo di aspettativa, invece di procedere in tal senso, lo ha dichiarato idoneo e lo ha reimmesso in servizio (7 febbraio 2013) e solo con la nota del 29 aprile 2013 gli ha notificato il provvedimento di collocamento in congedo.
Ora, è vero che il fatto del superamento del limite massimo di aspettativa determina automaticamente l’obbligo dell’Amministrazione di procedere, valutato il caso con le modalità descritte, allo scioglimento del rapporto di servizio; tuttavia, quando, come nella specie, a ciò l’Amministrazione non proceda tempestivamente, lasciando trascorrere un lasso di tempo e, addirittura, dichiarando il soggetto idoneo al servizio e ricollocandolo materialmente in servizio - così da dover contemporaneamente procedere in autotutela in ordine al precedente provvedimento di reinserimento in servizio - alla parte che abbia maturato un legittimo affidamento sulla sua pacifica posizione all’interno dell’Amministrazione non può essere negato l’avviso dell’avvio del procedimento, quanto meno con riferimento al provvedimento (implicito o esplicito) da assumere in autotutela circa la sua reimmissione in servizio (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1202). Ciò che nella specie è mancato.
10. In conclusione, il provvedimento del 29 aprile 2013 - impugnato con ricorso R.G. 38/2014 - va annullato perché adottato in carenza della accertata sussistenza, nei tempi e con le modalità sopra descritte, della inidoneità al servizio del ricorrente alla data di scadenza del termine massimo di congedo straordinario fruibile nel quinquennio e senza previa comunicazione di avvio del procedimento.
L’accoglimento dei motivi di ricorso esaminati, da soli sufficienti a viziare il decreto dirigenziale del 29 aprile 2013 e a determinare l’annullamento di tale atto e degli atti conseguenti, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame proposti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. Ne consegue la necessità di rinnovo, da parte dell’amministrazione, dell’iter procedimentale, secondo i criteri conformativi di cui in motivazione.
11. Appare fondato anche il successivo ricorso R.G. 384/2014, sotto entrambi i profili di censura dedotti.
11.1 Quanto al primo, la retrodatazione del verbale di accertamento del 16 gennaio 2014 alla data del 7 febbraio 2013 confligge innanzitutto con la natura intrinseca del controllo sanitario, i cui esiti non possono che fare fede alla data di compimento dell’indagine clinica; quindi, con le risultanze del precedente verbale del 7 febbraio 2013, le quali permangono ad attestare – in quanto mai annullate – l’idoneità medico legale del ricorrente alla data appunto del 7 febbraio 2013; infine, con il disposto della circolare n. 258000/102 del 4 agosto 2004v – Ufficio Peisaf punto 5.2, secondo la quale “i giudizi medico legali relativi all’idoneità al servizio sono formulati essenzialmente sulla base delle condizioni fisiche evidenziate al momento della visita e, pertanto, in linea di principio, le posizioni sanitarie non possono avere decorrenza da data diversa da quella in cui la visita viene eseguita”.
Nello stesso senso si è affermato che “..analogamente al caso del dipendente dispensato dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa, anche nell'ipotesi di dispensa per verificata inidoneità fisica la data della dispensa stessa decorre dal verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneità, mentre gli effetti del decreto che conclude il procedimento non possono che risalire al momento dell'accertamento” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 5770).
11.2 Con riguardo al secondo motivo di ricorso, si rileva una obiettiva e immotivata incongruenza tra la riforma totale del militare - dichiarato non idoneo totalmente e permanentemente al servizio d’istituto - e l’assegnazione della tabella B (di cui al DPR 384/1981), che risulta incompatibile con detto esito di totale inidoneità.
La direttiva 18 marzo 2009 del Comando logistico dell’esercito (doc. 2 fasc. ricorr.) fissa infatti il limite tra la 5^ e la 6^ categoria della tabella A quale confine tra idoneità ed inidoneità e indica la compatibilità del giudizio di permanente inidoneità parziale con menomazioni ascrivibili alla 4^ e 5^ categoria della tabella A, mentre le menomazioni ascrivibili alle prime tre categorie (1^, 2^ e 3^) comportano un giudizio di inidoneità assoluta. Viceversa, le categorie di cui alla tabella B si presentano come meno invalidanti e quindi non compatibili con la declaratoria di inidoneità totale e permanente.
11.3 Per le ragioni esposte, anche il ricorso in esame va accolto con conseguente annullamento del verbale impugnato, da ritenersi immediatamente lesivo in quanto integrante parere vincolante ai fini dell’esito procedimentale.
12. La complessità interpretativa delle questioni trattate unitamente al mancato rispetto da parte ricorrente dei criteri di sinteticità e chiarezza nella redazione degli scritti difensivi, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti,
li accoglie e per l’effetto annulla gli atti ivi impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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antoniomlg
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da antoniomlg »

COMPLIMENTI vivissimi al collega nonchè utente di questo splendido Forum

"AERONATICA" vedo con piacere che ti stai specializzando
sulla materia......
complimenti
alias8171
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da alias8171 »

[quote="aeronatica"]

II) l’erroneità del conteggio del periodo di aspettativa goduto, in quanto ulteriormente viziato dalla mancata detrazione dei giorni di licenza ordinaria non ancora fruiti (terzo motivo);
III) l’erronea inclusione nel periodo massimo di aspettativa fruibile di tutti i giorni durante i quali il ricorrente è rimasto a disposizione degli organi sanitari militari - nello specifico della Commissione Medico Ospedaliera - ovvero ha atteso il responso della C.M. di Seconda Istanza (quarto motivo).
IV) la mancata notifica ed assunzione in contraddittorio degli atti dispositivi emanati, afferenti all'aspettativa fruita (quinto motivo);
V) la mancata conclusione dell'iter procedurale afferente al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate per le quali il ricorrente si trovava in aspettativa. Da tale circostanza consegue che, nel computo operato dall'amministrazione, non dovrebbe essere conteggiato il relativo periodo di aspettativa - almeno sino a quando non si sia definito il procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio - in quanto la patologia dipendente da causa di servizio determina un’aspettativa non computabile nel periodo di comporto (sesto motivo);


in questi 3 punti quindi, mi confermi che bisogna detrarre dal conteggio totale dei gg di aspettativa nel quinquennio la licenza ordinaria ancora non fruita???
che quando sei a disposizione della c.m.o. quei giorni non vanno conteggiati nel totale del quinquennio?( a disposizione della c.m.o. è inteso i giorni che la c.m.o.ti congede? giusto?)
ed infine che l'art.16 DPR 395/95 è ancora valido? cioe' che i giorni di assenza per causa di malattia dovuti ad infortunio per causa di servizio riconosciuti da organo competente, non va computato con il limite massimo del quinquennio?
grazie in anticipo areonautica!!!!!
aeronatica
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da aeronatica »

si,si,si.
tre volte si come est, est, est.
Ma attenzione, il mio parere non conta più niente.....dopo la pronuncia della sentenza conta quella anche se ha assorbito i successivi motivi di impugnazione.
Un saluto a tutti.
alias8171
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da alias8171 »

grazie per la sollecita risposta.
un'ultima domanda, solo per ulteriore sicurezza, questa sentenza quindi è effettiva, giusto?
vale anche per le forze della polizia di Stato?
ovviamente per noi sono 914gg nel quinquennio e no 730.
Grazie ancora per la tua disponibilità.
aeronatica
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da aeronatica »

Buona sera a tutti.
In linea di principio i precetti indicati in questa sentenza hanno valenza generale, ma per la P.S. smilitarizzata nel 78 (se ricordo bene) non vale il C.O.M ed il regolamento, quindi bisognerà fare riferimento da una serie di norme differenti da quelle citate in sentenza; per la P.S. le norme indicate sono inapplicabili.
Buona serata
alias8171
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIOR

Messaggio da alias8171 »

Buongiorno, scusa ma noi p.s. abbiamo D.P.R.395/95 art. 16 Comma 3 dove cita testualmente ""..fino a completa guarigione clinica, per periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatici riportati in servizio, che nn comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.sempre che la dipendenza da causa di servizio sia stata formalmente attestata dagli organi medico legali competenti."".quindi in parte è simile al vs regolamento, forse x il conteggio dei giorni di ferie da escludere nel conteggio no....questo nn lo so.
naturopata
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIORNI

Messaggio da naturopata »

Per conoscenza la sentenza del TAR Torino risulta appellata al Consiglio di Stato. Riporto già un orientamento negativo del CdS, per cui, la sentenza di Torino, seguita da altre di recente, dovrebbe essere riformata:
Consiglio di Stato sez. IV 28/11/2013 ( ud. 05/11/2013 , dep.28/11/2013 )
Numero: 5705


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10860 del 2010, proposto da:
Lu. Mo., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Perla, con
domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Roma, via Sistina, 121;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è
domiciliato per legge;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO - Sede di ROMA - SEZIONE I BIS n.
13358/2009, resa tra le parti, concernente diniego passaggio nei
ruoli civili del ministero della difesa
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il
Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Cuoco,
per delega dell'Avv. Perla, e l'Avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


Fatto

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

- sede di Roma - ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall' odierna parte appellante volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento prot. n. 0020616 del 21 marzo 2003, reso dall'amministrazione odierna appellata e recante il diniego alla richiesta di passaggio all'impiego civile ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999, n. 266, formulata dall'originario ricorrente in data 02 novembre 2002.

In punto di fatto era rimasto accertato che l'odierno appellante con provvedimento del 17 gennaio 2002 era stato giudicato dall'Istituto Medico Legale di Milano, permanentemente inabile a qualsiasi servizio e da collocarsi in congedo assoluto per avere già fruito, alla data del 6 agosto 2001, di 730 giorni di aspettativa nel quinquennio.

Detta statuizione era stata confermata dalla Commissione Sanitaria di Appello di Roma,- con atto del 12 settembre 2002, notificato in data 23 ottobre 2002 - che aveva ribadito il giudizio di permanente inidoneità a qualsiasi servizio del predetto appellante e la necessità di sua collocazione in congedo assoluto alla data di scadenza del periodo di aspettativa fruibile.

L'odierna parte appellante aveva quindi presentato, in data 2 novembre 2002, istanza volta ad ottenere il passaggio all'impiego civile la quale, mediante adozione del provvedimento gravato in primo grado era stata rigettata nel ritenuto presupposto che, essendo questi cessato dal servizio permanente a decorrere dal 6 agosto 2001 per aver superato i due anni di aspettativa nel quinquennio, non poteva essere ricompreso tra i destinatari della normativa che consentiva il transito nelle are funzionali del personale civile (ciò in quanto non più vincolato da rapporto di pubblico impiego e dunque non inserito nei ruoli della Forza Armata).

Avverso detta ultima statuizione l'odierno appellante era insorto deducendo plurime doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere, affermando di aver presentato richiesta di passaggio nei ruoli civili nel rispetto del termine previsto dall'art. 2 del D.M. del 18 aprile 2002 e di essere venuto a conoscenza della intervenuta cessazione dal servizio solo con il rigetto dell'istanza di transito nell'impiego civile, stante l'assenza di qualsivoglia precedente comunicazione in tal senso, denunciando la mancata osservanza, da parte dell'Amministrazione, dei termini previsti per la comunicazione del giudizio di permanente inidoneità di cui alla Circolare DGPM//II/SEGR./806/ Circ. del 26 ottobre 2002.

Richiamato l'art. 29 della legge n. 599 del 1954, era stato sostenuto dalla odierna parte appellante che l'Amministrazione avrebbe dovuto predisporre apposito provvedimento di collocamento in congedo dopo la comunicazione di cessazione dal servizio per infermità nel termine massimo di quindici giorni di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973.

Sotto altro profilo, veniva censurata l'asserita violazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990 per non essere stati indicati, nel gravato provvedimento, il termine e l'autorità cui ricorrere.

Il primo giudice ha partitamente esaminato tutte le censure proposte e le ha respinte in quanto infondate.

In particolare, il Tribunale amministrativo ha in primo luogo richiamato il contenuto dell'art. 14 comma 5, della legge n. 266 del 1999, facendo presente che le modalità attuative di detto precetto si rinvenivano (relativamente al personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri) nel D.M. 18 aprile 2002.

Posto che il transito nelle aree del personale civile era riservato agli appartenenti alle Forze Armate ed agli altri Corpi ivi indicati, detta condizione non poteva essere riconosciuta esistente in capo alla odierna parte appellante: ciò in quanto, al momento della presentazione della domanda di transito nel personale civile, intervenuta in data 2 novembre 2002, non sussisteva la persistente appartenenza alle Forze Armate per avere egli superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio alla data del 6 agosto 2001 ai sensi dell'art. 16 comma 1 e dell'art. 29 della legge n. 599 del 1954.

Egli infatti era stato collocato in congedo nella categoria della riserva alla data di superamento del periodo massimo di aspettativa, e quindi - come affermato nei giudizi medicolegali datati 17 gennaio 2002 e 30 settembre 2002, rispettivamente dell'Istituto Medico Legale di Milano e della Commissione Sanitaria di Appello di Roma - da collocarsi in congedo assoluto.

Difettava pertanto al ricorrente il requisito dell'appartenenza alle Forze Armate al momento della presentazione dell'istanza di transito nei ruoli civili ed era venuto meno il rapporto di pubblico impiego che avrebbe legittimato e consentito il transito in questione.

La mancanza di tale indefettibile presupposto, non essendo l'appellante più inserito nei ruoli delle Forze Armate ma collocato in riserva, rendeva inconferenti - ad avviso del Tar- le censure volte a denunciare il mancato rispetto, da parte dell' Amministrazione, dei termini previsti per la dispensa dal servizio in caso di permanente non idoneità (dovendo precisarsi, peraltro, come la fattispecie in esame riguardi la diversa ipotesi di superamento del periodo massimo di aspettativa e di conseguente collocamento in congedo).

Né - ad avviso del primo giudice- valeva invocare l'avvenuta presentazione, da parte del ricorrente, dell'istanza di transito nel personale civile nel rispetto del termine stabilito dal D.M. 18 aprile 2002, inerendo la fattispecie in esame al collocamento in congedo nella categoria della riserva per avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, quale effetto diretto di tale evenienza, a nulla rilevando l'eventuale - seppur non commendevole - ritardo nella sua constatazione che, dunque, non valeva ad incidere sugli effetti sostanziali prodotti dalla data di superamento del periodo massimo di aspettativa.

Con riferimento inoltre all'affermazione circa la mancata conoscenza della dispensa o della cessazione dal servizio in data antecedente a quella di adozione del gravato provvedimento, il Tar ha sostenuto che l'originario ricorrente doveva essere a conoscenza della durata del periodo di aspettativa fruito: peraltro la disciplina normativa espressamente prevede il collocamento in congedo al momento del superamento del periodo massimo di aspettativa, a nulla rilevando lo stato soggettivo di conoscenza o meno di tale effetto in capo al dipendente.

Quanto all'ultima censura, volta a denunciare la mancata indicazione, nel gravato provvedimento, del termine e dell'autorità cui ricorrere, tale omissione non incideva in alcun modo sulla legittimità del provvedimento (potendo eventualmente dare luogo alla concessione dell'errore scusabile).

Il gravame è stato pertanto integralmente disatteso.

L' odierno appellante, già ricorrente rimasto soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell'appellata decisione.

Ha ripercorso il risalente e prolungato contenzioso intercorso con l'Amministrazione ed ha sostenuto che il provvedimento gravato era illegittimo in quanto reso in violazione del disposto di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 266 del 1999.

Tale ultima norma prevedeva il transito nei ruoli civili del personale "iscritto nei ruoli" che fosse stato giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato: tale era la posizione di parte appellante che, infatti, aveva ricevuto il diniego definitivo in data 23.10.2002 ed aveva presentato l'istanza in data 2.11.2002.

Il superamento dei due anni di aspettativa nel quinquennio alla data del 6.8.2001 non poteva rilevare, in quanto non aveva determinato alcuna cessazione del rapporto di lavoro (tanto che l'appellante, il 17.1.2002, era stato sottoposto a visita da personale dipendente presso l'Istituto medico legale di Milano).

Era stato pertanto rispettato il disposto di cui al dM 18 aprile 2002 secondo cui la domanda di "transito" nei ruoli civili doveva essere proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio definitivo di inidoneità.

La gravata decisione aveva avallato una condotta dell'Amministrazione gravemente illegittima, sostanziantesi in una presunta cessazione "implicita" del rapporto di lavoro (inammissibile, ovviamente, in regime di pubblico impiego, in quanto incentrato sulla adozione di atti formali).

Con il secondo motivo di ricorso si è ribadita l'illegittimità dell'azione amministrativa per carenza ed insufficienza di motivazione, in spregio alle prescrizioni di cui alla legge n. 241/1990, mentre con l'ultima parte dell'appello si è chiesta la riforma della gravosa ed immotivata condanna alle spese del giudizio resa in primo grado.

Alla odierna pubblica udienza del 5 novembre 2013 la causa è stata posta in decisione dal Collegio
Diritto

1. L'appello è palesemente infondato e va pertanto respinto.

1.1. Il nodo centrale dell'appello riposa nella valutazione degli effetti discendenti dall'avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio da parte del pubblico dipendente, e nella qualificazione (ricognitiva, ovvero, dispositiva) del relativo provvedimento eventualmente reso da parte dell'Amministrazione.

In sostanza, l'appellante ha presentato domanda di transito nei ruoli civili nel termine prescritto dalla legge, e decorrente dalla comunicazione del giudizio di inidoneità: senonché, come rimasto incontestato tra le parti, l'avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio era maturato ben prima della comunicazione del giudizio definitivo di inidoneità.

Ad avviso dell'appellante, posto che tale evento non era stato in alcun modo "recepito" dall'Amministrazione, doveva affermarsi che lo stesso non aveva prodotto effetto alcuno sul rapporto di impiego da questi intrattenuto con l'Amministrazione medesima: egli, cioè, doveva reputarsi ancora "in servizio".

La tesi opposta è stata positivamente affermata nella sentenza gravata.

Ritiene il Collegio che la pur pregevole ricostruzione contenuta nell'atto di appello non possa essere favorevolmente delibata.

1.2. La costante giurisprudenza amministrativa, infatti, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, ha sempre ritenuto che (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis Sent., 25062008, n. 6160) "il provvedimento di dispensa dal servizio del pubblico dipendente per inabilità fisica che sia stato adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, ha carattere dichiarativo della inabilità e produce effetti "ex tunc", cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.".

La detta prospettazione ha ottenuto il favorevole avallo della giurisprudenza di secondo grado (cfr. C.d.S. Sez. VI 26/1/2006 n. 208:"il provvedimento di dispensa dal servizio che sia stato emesso a seguito degli accertamenti sanitari, ha indubbio carattere dichiarativo della inabilità fisica del soggetto e produce effetti dalla scadenza del termine, ha cioè effetti retroattivi.") muovendo dalle prescrizioni di cui agli artt. 129 e 130 T.U. n. 3/1957.

Nella decisione in ultimo citata, infatti, si è posto in luce che dette due disposizioni " hanno determinato i periodi massimi di aspettativa e individuato la data di cessazione del rapporto, nella consapevolezza che, di per sé, la perduranza del rapporto implica il diritto di fruire delle ferie, non godute a causa della malattia. Tali articoli, inoltre, hanno valutato gli interessi in conflitto (del dipendente alla conservazione del rapporto di lavoro e dell'Amministrazione ad avvalersi delle sue prestazioni), predeterminando una data "oggettiva" di estinzione del rapporto (coincidente col giorno successivo alla scadenza della durata massima della aspettativa: diciotto mesi consecutivi ovvero trenta mesi nel quinquennio, con proroga non superiore a sei mesi, eccezionalmente consentita). Ciò comporta che l'Amministrazione non può legittimamente determinare le date di cessazione dei rapporti di lavoro, diversamente da tali previsioni di legge.".

Per il personale militare valgono analoghi principi: "il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari - adottato al termine del periodo massimo (due anni) di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, in applicazione degli articoli 16 e 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599 - ha natura interamente vincolata, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza." (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 7621 del 22102010).

Da tale armonico e composito quadro si ricava pertanto che l'Amministrazione competente è totalmente vincolata dalla prescrizione di legge, ed il provvedimento conseguente assume natura dichiarativa: ne consegue che, in subiecta materia, eventuali violazioni formali, del contraddittorio infraprocedimentale, etc, assumono valore recessivo in quanto il provvedimento emanato (ove corretto, sotto il profilo del computo del periodo di aspettativa) non potrebbe avere contenuto diverso, appunto in quanto integralmente predeterminato ex lege. (ex multis: Cons. Giust. Amm. Sic., 28022013, n. 301 "la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto finale è stata prevista in generale dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi, ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa Autorità emanante. Orbene, al di là di casi in cui sono state previste specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari), in linea di massima, è necessario garantire la comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità. In definitiva, posto che l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento, si rileva che l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento solamente quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.".

Né può ricorrere l'ipotesi del difetto di motivazione, riposando quest'ultima in un mero calcolo matematico dei periodi di servizio trascorsi in aspettativa.

2. Passando adesso ad esaminare il secondo aspetto della problematica, è d'uopo sottolineare immediatamente che su di esso la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di interrogarsi, approdando ad esiti univoci e non collimanti con le tesi sostenute da parte appellante.

La costante giurisprudenza amministrativa, infatti, dalla quale questo Collegio non ravvisa motivi per discostarsi ha affermato che "la norma di cui all'art. 14 L. n. 266/1999, configura una particolare fattispecie di trasferimento nell'ambito della stessa Amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge, del requisito dell'attualità del rapporto di servizio. (Consiglio di StatoSez. IV, sent. n. 5758 del 02102006).

Da ciò si è fatto conseguire in passato, ad esempio, la conseguenza per cui "poiché l'allievo frequentatore del corso Allievi Marescialli presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato, non può risultare, al momento della declaratoria di inidoneitàà, legato da un rapporto di servizio stabile con l'Arma dei Carabinieri, allo stesso non possono applicarsi i disposti di cui all'art. 14, comma 5, della L. n. 266/1999, ed al D. M. 18/04/2002, non potendo, egli essere trasferito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile." (Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 1211 del 03032009 ma si veda, per un principio analogo, anche Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 6951 del 06112009:"il beneficio di cui all'art. 14 L. n. 266/1999 -diritto di transito ai ruoli civili per il personale militare giudicato inidoneo- si deve considerare riferito al personale militare che sia legato all'Amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima Amministrazione; tale beneficio quindi, non può ritenersi applicabile al personale in ferma volontaria per la sua condizione di stato precaria e non stabile. ").

2.1. In carenza del presupposto della "costanza del servizio" la domanda di parte appellante non aveva alcuna possibilità di essere accolta.

3. Il rapporto di servizio stabile nei ruoli delle Forze Armate, costituisce quindi il presupposto necessario perché possa essere disposto il trasferimento nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

La contemporanea applicazione dei due consolidati principi sino ad ora menzionati, comporta, all'evidenza, la reiezione del gravame; la domanda di transito proposta dall'appellante è stata presentata in un momento successivo al venire meno del rapporto di servizio: e per quanto si è sinora chiarito, operando il superamento del periodo massimo di aspettativa in termini oggettivi, e rivestendo il provvedimento dell'Amministrazione una semplice valenza dichiarativa ex tunc, a nulla rileva che non fosse stato previamente comunicato a parte appellante ed è parimenti improduttiva di effetti la constatazione secondo la quale era stato rispettato il termine decadenziale previsto dal D.M. 18 aprile 2002 all'art. 1 ("Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le corrispondenze definite nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata, per via gerarchica, alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità"), applicandosi la fattispecie in ultimo citata alla diversa situazione del militare ancora in costanza di servizio, del quale venga accertata la infermità.

3.1.Quanto alle censure attingenti il capo relativo alla condanna alle spese in primo grado, essa è palesemente infondata alla stregua del condivisibile orientamento secondo cui "la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime. Tali principi trovano applicazione non soltanto quando il giudice abbia emesso una pronuncia di merito, ma anche quando egli si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio. Infatti, pure in tali ultimi casi sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile che consente al giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese, esercitando un suo potere discrezionale che, nel caso specifico considerato, ha come suo unico limite il divieto di condanna della parte vittoriosa e che si traduce in un provvedimento che rimane incensurabile in cassazione purché non illogicamente motivato. (Cassazione civile, sez. lav., 27 dicembre 1999, n. 14576)

Detto principio è stato più volte predicato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di affermare che la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisca espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate." (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581).

Ciò non si è verificato nella fattispecie per cui è causa, dal che discende la reiezione anche di questa censura e la integrale conferma dell'appellata decisione

4. L'appello è quindi infondato, e va disatteso, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. La natura della controversia e la particolare posizione di parte appellante legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese processuali sostenute
marcocarrozzo
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIORNI

Messaggio da marcocarrozzo »

Buonasera a tutti, vorrei chiedere se, in base a questa sentenza e anche ad altre che verranno a questo punto, si da la possibilità alla CMO di non darci la possibilità legittima di passare nei civili. Ho capito bene?
naturopata
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIORNI

Messaggio da naturopata »

A beneficio di tutti, a seguito della richiesta in mp di un collega, riporto l'appello relativo alla sentenza di Torino, che ha respinto l'appello del ministero.

Pubblicato il 27/04/2022
N. 03275/2022REG.PROV.COLL.

N. 04499/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2015, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio, n. 3;
per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022 il Cons. Italo Volpe, nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe il Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di Finanza (di seguito “MEF-GdF”) ha impugnato la sentenza del Tar per il -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata il 25.2.2015, che – a spese compensate – ha accolto, dopo averli riuniti, i due ricorsi proposti dalla persona fisica pure in epigrafe indicata volti all’annullamento:

- con il primo ricorso:

-- della comunicazione telegrafica n. 0137437/13 in data 29.4.2013, notificata il 2.5.2013, del Comando regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza;

-- dell’atto n. 0233314/13 in data 23.7.2013, non notificato, del Comando regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza;

-- dell’atto n. 0349416/13 in data 4.12.2013, non notificato, del Comando generale della Guardia di Finanza;

-- di tutti gli atti del procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorchè prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti;

- con il secondo ricorso:

-- del verbale modello BL/B n. 58 del 16.1.2014, notificato in pari data, del Ministero della difesa-Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS--CMO 3^;

-- di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.

1.1. In fatto, la sentenza ha riepilogato, qui in sintesi che il ricorrente:

- con l’atto primariamente censurato era stato posto in congedo, con decorrenza 6.8.2012, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile ai sensi dell’art. 912 c.o.m. e, tenuto conto della data di quell’atto, lo stesso aveva prestato servizio effettivo fino al 2.5.2013;

- prima del congedo era stato dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato (s.m.i.), con una prognosi di 90 giorni, con provvedimento della CMO del 28.8.2012. Poi, in data 7.2.2013, lo stesso era stato riconosciuto idoneo al servizio. A questo accertamento medico aveva fatto seguito la determinazione di collocamento in congedo del 29.4.2013, senza che nel frattempo si eseguissero ulteriori accertamenti sanitari;

- nel corso del primo giudizio aveva dato atto di una convocazione per una nuova visita medica, risoltasi col verbale 16.1.2014 che lo dichiarava “non idoneo totalmente e permanentemente al servizio d’istituto, si idoneo alla riserva, si idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del ministero di appartenenza”;

- aveva quindi chiesto (il 12.2.2014) il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del MEF, palesando però il suo interesse alla decisione perché il censurato provvedimento di congedo poteva ostacolargli l’auspicato transito nei ruoli civili;

- con motivi aggiunti aveva censurato la determina 11.6.2014 che, in ottemperanza cautelare, lo aveva reimmesso in servizio con decorrenza 21.2.2014 invece che 6.8.2012, quando s’era illegittimamente interrotto il rapporto di lavoro;

- col secondo ricorso aveva censurato il verbale 16.1.2014 limitatamente alla parte in cui, da un lato, s’indicava la decorrenza degli effetti dell’accertamento medico dal 7.2.2013 e, dall’altro, si faceva riferimento alla tabella B, comprensiva di tipologie di menomazioni non compatibili con la declaratoria di inidoneità totale e permanente al servizio d’istituto.

1.2. In diritto, la sentenza – ricordato il quadro regolatorio di riferimento ha motivato la decisione affermando, qui in sintesi, che:

- ai sensi dell’art. 905 c.o.m., praticamente riproduttivo dell’omologo art. 29, co. 1, della l.n. 599/1954, il militare, al termine del periodo massimo di aspettativa, deve essere nuovamente sottoposto all’accertamento dei requisiti di idoneità prima dell’eventuale sua cessazione dal servizio. Cosa non accaduta però nella fattispecie, dato che “solo in pendenza del (…) giudizio il ricorrente è stato sottoposto a visita, mentre il provvedimento di collocamento in congedo ha fatto seguito a precedenti accertamenti sanitari che avevano riconosciuto la temporanea inidoneità al servizio del militare (provvedimento della CMO del 28 agosto 2012) se non proprio la piena idoneità al servizio (provvedimento del 7 febbraio 2013)”;

- non s’ignorava l’orientamento tendente ad escludere la rilevanza di detto ultimo accertamento sanitario, potendo essere sufficiente il materiale decorso del periodo massimo di aspettativa, onde lo stesso atto di cessazione dal servizio avrebbe natura meramente dichiarativa e decorrenza di effetti necessariamente ancorati alla data di superamento del biennio di aspettativa;

- nondimeno era preferibile un’interpretazione aderente al dato letterale della legge oltre che funzionale sia alla definizione dell’esatta categoria di congedo (assoluto o riserva) in cui collocare il militare sia al risultato di offrirgli la possibilità di chiedere il collocamento in altro ruolo (con un reimpiego costituente vero e proprio diritto soggettivo del militare), ai sensi degli artt. 930 c.o.m. e 1 del d.m. 18.4.2002 (il cui art. 1, co. 2, peraltro dispone che la CMO competente ad esprimere il giudizio di inidoneità servizio deve altresì fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale alla luce dell’infermità accertata);

- ovviamente per potersi conseguire il transito in altro ruolo deve persistere il rapporto di servizio del militare con l’amministrazione datoriale, ostandovi invece una già intervenuta cessazione del rapporto di impiego;

- la soluzione dell’apparente aporia tra automatismo della cessazione dal servizio conseguente al superamento del periodo massimo di aspettativa e rispetto del diritto soggettivo al reimpiego in altri ruoli si rinveniva peraltro nella disciplina del citato d.m. 18.4.2002 e “In tale contesto, l’accertamento medico si pone come passaggio essenziale, perchè è da esso che prende l’avvio la proceduta di transito nelle more della cui definizione lo stato di servizio del dipendente non subisce mutamenti.”;

- nella specie, peraltro, “la ragione di ostacolo al transito del militare nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza, fondata sulla retroattività del collocamento in congedo, risulterebbe oltremodo contraddittoria, in quanto non terrebbe conto dello svolgimento medio tempore del rapporto di servizio, che si è protratto sino al 2 maggio 2013, implicando a carico del militare tutti i doveri, le prerogative e i privilegi propri del pubblico dipendente”;

- nell’atto di collocamento in congedo del ricorrente non v’era traccia dell’avvenuta valutazione di sua idoneità al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa, mentre tale Ministero “alla luce delle disposizioni sopra richiamate, era tenuto, prima di disporre la cessazione dal dipendente dal servizio e di collocarlo in congedo nella categoria della riserva, a valutare l’idoneità dello stesso a transitare nelle corrispondenti aree civili. Omettendo detta attività, ha precluso al ricorrente la possibilità di avvalersi della facoltà riconosciutagli dalla legge”;

- prima dell’atto primariamente censurato il militare aveva pieni diritti partecipativi, ai sensi dell’art. 7 della l.n. 241/1990, in realtà non rispettati;

- era fondato anche il secondo ricorso perché:

-- “la retrodatazione del verbale di accertamento del 16 gennaio 2014 alla data del 7 febbraio 2013 confligge innanzitutto con la natura intrinseca del controllo sanitario, i cui esiti non possono che fare fede alla data di compimento dell’indagine clinica”;

-- v’era incongruenza tra la riforma totale del militare (dichiarato non idoneo totalmente e permanentemente al servizio d’istituto) e l’assegnazione della tabella B (dd.P.R. n. 384/1981), che risulta incompatibile con il predetto esito di totale inidoneità.

2. L’appello è affidato all’articolato tema censorio di violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10, 15 e 18 della l.n. 833/1961, nonchè 8 della l.n. 53/1989, ora artt. 66, 905 e 912, oltre che di inammissibilità ed erronea valutazione degli atti di causa in rapporto ai seguenti profili:

a) compimento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio;

b) partecipazione al procedimento amministrativo;

c) transito nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili del MEF;

d) efficacia del verbale della CMO di -OMISSIS- mod. BL/B n. 58 del 16.1.2014 - ultrapetizione -difetto di legittimazione passiva - omessa notifica.

2.1. Ad avviso del MEF-GdF la sentenza di primo grado è erronea perché, in sintesi:

a.1) tenuto conto delle norme in rubrica e della evoluzione dei fatti, era indubbio che il periodo massimo di aspettativa s’era nella specie maturato il 5.8.2012 senza che il militare avesse recuperato l’idoneità dal servizio militare incondizionato. Inoltre il censurato provvedimento del 29.4.2013 s’era consolidato perché non impugnato nei termini. Non valeva un’istanza di autotutela del 20.5.2013 e rilevante all’opposto era il fatto che il ricorso fosse stato notificato solo l’8.1.2014;

b.1) l’art. 21-octies della l.n. 241/1990 valeva a superare le obiezioni riguardanti una pretesa omissione partecipativa nei riguardi del militare;

c.1) il transito del militare verso i ruoli civili del MEF è stato precluso dall’adozione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di primo grado n. -OMISSIS-, del conseguente atto ricognitorio col quale lo stesso è stato riammesso in servizio ‘con riserva’ a decorrere dal 21.2.2014. Peraltro il rapporto di servizio era in attesa di essere determinato dopo l’individuazione nei confronti del militare della categoria da assegnargli e, nell’attesa, il militare andava considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio dì non idoneità (ex art. 4, co. 2, del d.m. l8.4.2002). Comunque il rapporto di impiego del militare, pur rescisso per superamento del predetto periodo massimo di aspettativa, con conseguente cessazione dal servizio permanente, doveva essere definito dopo la visita di rito (dovendosi stabilire se collocare l’interessato in congedo, nella riserva o in congedo assoluto) e mai s’era negato il transito;

d.1) quanto alla contestazione del verbale modello BL/B n. 58 del 16.1.2014, il militare in verità ne criticava alcune qualificazioni rilevanti a fini di pensione privilegiata e la parte riferibile alla decorrenza degli effetti del giudizio di inidoneità, non invece il merito del giudizio. Palese allora il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata. Senza contare che l’originario ricorso doveva essere notificato anche al Ministero della difesa.

3. Costituitosi, l’appellato ha:

- eccepito preliminarmente l’irritualità della notifica dell’atto di appello, in quanto effettuata a mezzo del servizio UNEP presso la segreteria del Tar per il -OMISSIS- e direttamente alla parte ricorrente, non piuttosto indirizzandola ai procuratori costituiti. Né un effetto sanante poteva ricondursi alla pur avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato, anche perché avvenuta oltre il termine entro il quale doveva effettuarsi la notificazione rituale (onde dovevano valere le decadenze nel frattempo già maturatesi a vantaggio dello stesso appellato). Inoltre l’appello notificato tramite l’UNEP era stato trasmesso via fax simile dall’Avvocatura generale di Stato -OMISSIS- all’Avvocatura distrettuale di Stato di -OMISSIS-, che lo ha ricevuto e consegnato all’UNEP per l’incombente di notifica. L’Avvocatura piemontese peraltro “non ha apposto la sottoscrizione di conformità a cura di un Avvocato del distretto prevista dal precitato quinto comma dell’articolo 7 della legge 664/86 incaricando cosi ritualmente l’U.N.E.P. a procedere alla notifica di un atto di appello non in originale, non autenticato e senza sottoscrizione di conformità a mezzo di un semplice fax in mera copia fotoriprodotta privo di ogni valenza legale”;

- nel merito, replicato partitamente agli argomenti del MEF-GdF, nonché riproposto i motivi di impugnazione formulati col ricorso originario e dichiarati assorbiti dalla sentenza di primo grado.

4. Con note di discussione del 19.10.2021 il MEF-GdF ha controdedotto alle eccezioni in rito, formulate dall’appellato in sede di costituzione, argomentando che:

- l’appello era pacificamente giunto nella disponibilità della controparte per effetto di due distinte notificazioni:

-- una effettuata presso il domicilio eletto da controparte in -OMISSIS-, Via Fontana, n. 18, presso l’Avv. Zaccaglino (come da elezione di domicilio contenuta nel ricorso per motivi aggiunti notificati il 15.10.2014);

-- un’altra presso la segreteria del Tar;

- risultava al riguardo che controparte aveva notificato il 6.3.2015 la sentenza impugnata indicando nella relata “(...) istante l’Avv Giuseppe ZACCAGLINO come in atti (...)”. Ebbene, il domicilio legale dell’istante che aveva chiesto la notificazione della sentenza (i.e., l’Avv. Giuseppe Zaccaglino) era appunto in -OMISSIS-, Via Fontana, n. 18, presso il suo studio, dove appunto era stata consegnata ritualmente, come da cartolina depositata in giudizio, altra copia dell’atto di appello;

- era comunque regolare anche la notificazione effettuata presso la segreteria del Tar.

5. Concludeva quindi parte appellata con memoria del 6.11.2021 tra l’altro deducendo ed obiettando che:

- parte appellante nei propri atti del 19.10.2021 “nulla ha confutato in merito alla contestata violazione del quinto comma dell’articolo 7 della legge 664/86 perpetrata dall’Avvocatura Distrettuale di Stato di -OMISSIS- che non ha apposto la sottoscrizione di conformità, a cura di un Avvocato del distretto, prevista dalla prefata legge, incaricando cosi ritualmente l’U.N.E.P. a procedere alla notifica di un atto di appello non in originale, non autenticato e senza sottoscrizione di conformità; a mezzo, quindi di un semplice fax in mera copia fotoriprodotta privo di ogni valenza legale”;

- la difesa erariale aveva “concordato con la validità del termine di impugnazione prescrizionale e non decadenziale, talchè, di poi risulta inammissibile l’eccezione espressa in tal senso per acquiescenza esplicita in seno processuale”;

- valeva, a conforto dell’impianto difensivo di merito, in particolare la sentenza del Tar per il -OMISSIS- n. 432/2019, oltre a quella CdS, IV, n. 5343/2018 pronunciata in un caso analogo;

- in ogni caso, nel computo del periodo massimo di aspettativa non potevano calcolarsi i periodi in cui il soggetto interessato fosse stato in malattia, anche per altre patologie, ovvero a disposizione dell’Amministrazione per gli accertamenti di rito.

6. Parte appellata depositava poi note di udienza del 3.12.2021, riportandosi ai precedenti scritti.

7. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, pubblicata il 3.1.2022:

- considerato che:

-- il verbale 16.1.2014 non è stato contestato quanto all’inidoneità al servizio;

-- il MEF-GdF ha sostenuto di non avere mai negato la possibilità del transito del militare nei ruoli civili e la parte appellata ha a propria volta insistito nella domanda di transito nei ruoli civili;

-- la sentenza appellata ha annullato l’atto 29.4.2013, enunciando altresì i principi cui poi attenersi;

- ritenuto allora necessario, anche ai fini della valutazione della persistenza dell’interesse all’appello e al ricorso di primo grado, acquisire documentati chiarimenti circa lo stato attuale dell’appellato, “ovvero se nel frattempo sia cessato dal servizio o sia transitato all’impiego civile (non sussistendo in caso di transito un concreto interesse alla definizione del presente giudizio), da cui risultino in particolare le seguenti circostanze:

-- se successivamente alla sentenza di primo grado sia stato rinnovato il procedimento e con quali esiti;

-- se sia stato sottoposto a nuova visita in cui sia stata accertata la idoneità o la inidoneità al servizio militare e se siano stati riconosciute alcune infermità come dipendenti da causa di servizio;

-- se la domanda di transito ai ruoli civili sia stata nel frattempo esaminata o sia comunque esaminabile sulla base del verbale di inidoneità al servizio del 16 gennaio 2014 o di ulteriori successivi accertamenti sanitari”;

- è stato disposto il predetto incombente istruttorio.

8. Adempiendo, il MEF-GdF ha depositato memoria del 7.3.2022 riferendo, tra l’altro, che l’appellato ancora “si trova nella posizione di aspettativa ex art. 4, comma 2, del D.M. 18 aprile 2002 in quanto il procedimento di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato sospeso dal predetto Dicastero, con foglio n. 131892 in data 16.10.2017” a causa del contenzioso in atto.

9. L’appellato con note di udienza del 18.3.2022 ha replicato all’adempimento del MEF-GdF, eccependone tra l’altro una pretesa tardività.

10. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 29.3.2022, è stata ivi trattenuta in decisione.

11. In primo luogo risulta infondata l’eccezione di cui sub 3., primo trattino, supra, in quanto la notifica dell’atto di appello è pervenuta bene alla difesa dell’appellato. E va anche superata l’obiezione relativa all’avvenuta notifica a mezzo UNEP di una copia fax dell’appello alla parte personalmente presso la Segreteria Tar, dato che l’originale, sempre a mezzo UNEP, risulta essere stato notificato alla parte presso il suo difensore nello studio di -OMISSIS- (la cui procura alle liti riportava, dal primo grado, la elezione di domicilio presso lo studio milanese dell’avvocato difensore).

12. E’ anche infondata l’eccezione del MEF-GdF di inammissibilità dell’originario ricorso di cui sub 2.1., d.1), supra, in quanto il Ministero della difesa risulta essersi costituito nel giudizio di primo grado, con la difesa erariale, avendo evidentemente ricevuto la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio.

13. Nel merito, l’appello è infondato e, come tale, da respingere, resistendo la sentenza impugnata alle censure subite.

Invero, dato il quadro normativo di riferimento, ben ricostruito dalla sentenza di primo grado, effettivamente dopo il superamento del periodo massimo di aspettativa, comunque occorreva una ulteriore visita per definire lo stato del militare, la sua eventuale inidoneità al servizio militare e semmai la idoneità al transito nei ruoli civili. Visita che nella specie non c’è stata. E soprattutto non c’è stata – come invece sarebbe dovuto accadere – nella prossimità della scadenza del periodo massimo di aspettativa.

Né risulta poter dare sussidio, come verrebbe affermato dalla parte appellante, l’art. 10 della l.n. 833/1961. Per un verso, la norma non enuncia testualmente quanto sostenuto in tesi da detta parte e, per altro verso, essa risulta comunque abrogata a decorrere dall’1.1.2017;

Vale dunque, e resiste, anche l’assorbimento degli ulteriori motivi di primo grado non affrontati dalla sentenza impugnata.

Come condivisibilmente argomentato in prime cure, la tesi dell’autosufficienza del superamento del periodo massimo di aspettativa (ai fini del congedo) non trova una testuale base giuridica su cui riposare.

Peraltro, nella specie, neppure è dimostrato incontrovertibilmente che il periodo di aspettativa sia stato calcolato perfettamente, ossia al netto delle licenze dovute e dei periodi di altra malattia subita dall’appellato.

14. Quanto poi alle contestazioni riguardanti il verbale modello BL/B n. 58 del 16.1.2014, la retrodatazione del verbale di accertamento 16.1.2014, alla data del 7.2.2013, confligge – come assodato dal primo Giudice – con la natura del controllo sanitario in questione, i cui esiti non possono che fare fede alla data di compimento dell’indagine clinica eppertanto con le risultanze del precedente verbale del 7.2.2013, che rimangono ad attestare l’idoneità medico-legale dell’appellato a tale ultima data.

Ciò senza contare poi l’oggettiva incongruenza tra la riforma totale del militare - dichiarato non idoneo totalmente e permanentemente al servizio d’istituto - e l’assegnazione della menzionata tabella B, incompatibile con tale esito di totale inidoneità dell’interessato.

15. Emerge in ogni caso dagli atti la persistenza dell’interesse dell’appellato al transito nei ruoli civili ministeriali ed il MEF, dal carteggio acquisito, sembra altresì pronto ad accogliere l’ex militare, sol che si concluda il contenzioso in corso.

Parte appellante perciò, alla luce del fattore conformativo derivante dalla sentenza di primo grado, che resta confermata, potrà verificare la persistenza dell’idoneità di parte appellata al predetto transito, in fine disponendo di conseguenza in via definitiva.

16. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata in complessivi euro 3.000,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellata, nonché di ogni altro dato, ovunque ricorra, idoneo ad identificarla, ivi inclusi gli estremi della sentenza impugnata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

Italo Volpe, Presidente FF, Estensore

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere



IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Italo Volpe
mauri64
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Re: SENTENZA TAR TORINO - CONGEDO PER SUPERAMENTO 730/1 GIORNI

Messaggio da mauri64 »

Grazie naturopata.
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