sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pension

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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

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La Corte dei Conti precisa:

1) - Per i residui ricorrenti in epigrafe indicati, occorre considerare che, nel merito, pende questione di legittimità costituzionale delle norme censurate, oggetto di recenti rimessioni alla Corte Costituzionale ad opera di:
OMISSIS leggete direttamente qui sotto.
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LOMBARDIA SENTENZA\ORDINANZA 61 02/05/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA/ORDINANZA 61 2017 PENSIONI 02/05/2017



SENT./ORD. N. 61/2017


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario dott.ssa Giuseppina Veccia

Nella pubblica udienza del giorno 19 aprile 2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA - ORDINANZA

sul ricorso pensionistico iscritto al n. 28754, proposto da:

- G. L. (LDTGPP54R8D701H);
- C. L. (CF : Omissis);
- V. P. (Omissis)

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gigliola Pirotta (C.F. PRTGLL64R67L319P), con indirizzo PEC: gigliola.pirotta@milano e studio in Milano, via Cernaia, n.4, fax 02.45472119, presso il quale i ricorrenti hanno eletto domicilio.

contro
- INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.;

per
il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dal 2012 in applicazione della intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.

VISTO il d.lgs. 26.8.2016 n.174;

VISTO il ricorso e la memoria di costituzione dell’INPS depositata il 7 aprile 2017 e tutti
gli altri documenti di causa;

Udite le parti presenti all’udienza del 19 aprile 2017, Avv. Gigliola Pirotta per gli attori, Avv. Giulio Peco per l’INPS;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe gli attori chiedono che - previa dichiarazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 24, co. 25 e 25-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, nel testo sostituito dall’ art. 1 del D.L. n. 65/2015 (convertito in legge 109/2015) in relazione agli artt. 136, 38, 36, 23, 2 e 3 della Costituzione Italiana nonché con l’articolo 117, comma 1 della Costituzione, rispetto all’articolo 6 della CEDU e all’articolo 1 del Protocollo addizionale di detta convenzione - e dunque che, previa trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospensione del presente giudizio, sia accertato e dichiarato il diritto dei medesimi ricorrenti alla corresponsione degli aumenti perequativi del trattamento pensionistico relativamente agli anni 2012/2013 nella misura già prevista dagli artt. 34, c. 1, l. 448/1998 e 69, c. 1, l. 388/2000 ed alla conseguente rivalutazione del trattamento pensionistico riferito al periodo 2012/2016 nonchè al pagamento degli arretrati comprensivi di rivalutazione ed interessi legali alle singole scadenze al saldo e, per l’effetto, la condanna dell'INPS al pagamento delle somme anzidette, nella misura da determinarsi previa C.T.U., e delle spese di lite.

La difesa riferisce, altresì, che avverso la mancata perequazione dei propri trattamenti pensionistici tutti i ricorrenti hanno presentato domanda in via amministrativa, sia alla sede territorialmente competente sia alla sede legale dell’Istituto, non ottenendo accoglimento.

Con memoria depositata il 7 aprile 2017 si è costituito I'INPS eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti con riferimento al ricorrente V. P., che si assume titolare di pensione I.N.P.S. Gestione privata – Personale dei Servizi di Trasporto Pubblico e non di pensione I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici (ex I.N.P.D.A.P.) ed in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa da parte di tutti i ricorrenti.

Nel merito, l'istituto convenuto oppone la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente chiede di sollevare; in estremo subordine, nel merito, chiede il rigetto parziale del ricorso con riferimento alla posizione di G. L. per non aver subìto alcuna sospensione della perequazione se non quella successiva alla decorrenza pensionistica 1/10/2012, tutto con vittoria di spese e onorari di causa.

In udienza, per parte ricorrente è presente l'avv. Pirotti che ha riconosciuto il difetto di giurisdizione di questa Corte per il ricorrente V. P. - ex dipendente dell'azienda dei trasporti e titolare di pensione non a carico dello Stato - e, per il resto, ha confermato le conclusioni rassegnate in atti.

Per l'INPS, l'avv. Peco ha preso atto della produzione, in allegato al ricorso introduttivo, delle istanze già presentate dai ricorrenti in via amministrativa ed ha, pertanto, desistito dalla relativa eccezione confermando, per il resto, le conclusioni rassegnate in atti.

Ritenuto in

DIRITTO

Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente G. L., questo Giudice prende atto della decorrenza del relativo trattamento pensionistico dal 1° ottobre 2012 e ritiene che tale circostanza non privi il suddetto ricorrente dell'interesse all'iniziativa giudiziaria qui all'esame.

Con riguardo, invece, alla posizione del ricorrente V. P., deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in favore del Giudice ordinario, stante l'iscrizione del personale ex dipendente delle aziende dei trasporti in Fondi pensioni di natura privata.

La predetta statuizione del difetto di Giurisdizione per V. P. impone altresì la condanna del suddetto ricorrente a pagare all'Istituto resistente le spese di lite, le quali, in considerazione del carattere seriale delle posizioni fatte valere nel presente giudizio, possono liquidarsi in euro 100,00 (cento), importo a cui va addizionato il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% (ex art. 2 comma 2 del decreto n° 55/2014 del Ministro della Giustizia).

Per i residui ricorrenti in epigrafe indicati, occorre considerare che, nel merito, pende questione di legittimità costituzionale delle norme censurate, oggetto di recenti rimessioni alla Corte Costituzionale ad opera di:

a) Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, (causa r.g.6994/2013), che, con ordinanza n.36/2016 del 22.01.2016, pubblicata sulla G.U. del 02.03.2016 n.9 (cfr. doc.247), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera c), dell’art.24 del D.L. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, “per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost.”;

b) Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, (causa r.g.2130/14), che con ordinanza 08.02.2016 (cfr. doc.248), ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera e), dell’art.24 del d.l. n.201/2011, come da ultimo modificato, “per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché con il combinato disposto degli art.3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l’art.136 Cost.”;

c) Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna (giudizi riuniti 43610-43618 e 43666), che con ordinanza n.101/2016 del 10.03.2016, pubblicata sulla G.U. 25.05.2016, n.21 (cfr. doc.249), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 25, lett. e), e 25 bis dell’art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, “in riferimento agli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto all’art.6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art.1 del Protocollo addizionale di detta Convenzione”;

d) Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, (causa r.g.698/2016) che, con ordinanza n.124/2016 del 30.04.2016, pubblicata sulla G.U. del 29.06.2016 n.26 ha disposto la rimessione degli atti alla Consulta, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’intero comma 25 dell’art.24 del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n.65/2015, “per violazione degli articoli 136, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Costituzione” e subordinatamente del combinato disposto del D.L. 65 cit. e dell'art.1, comma 483, legge 23 dicembre 2013, n.147, "per violazione degli articoli 3, 36 comma 1 e 38, comma 2, Costituzione";

Occorre altresì considerare che le suddette questioni di legittimità costituzionale, poste altresì a fondamento del presente ricorso ed efficacemente argomentate, appaiono imprescindibili ai fini del decidere e che, pertanto, questo Giudice ritiene di dover disporre, per economia processuale la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n. 174/2016, in attesa della pronuncia della Consulta, con onere di riassunzione a carico delle parti, ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n.174/2016 citato;

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 28754

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in riferimento alla domanda proposta da V. P., indicando quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;

- sospende, per i ricorrenti G. L. e C. L., il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto dei commi 25, 25-bis e 25-ter dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.109) e del combinato disposto del D.L. 65 cit. e dell'art.1, comma 483, legge 23 dicembre 2013, n.147 ed assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulle predette questioni;

- condanna il ricorrente V. P. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 100,00 (cento), importo a cui va addizionato il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% (ex art. 2 comma 2 del decreto n° 55/2014 del Ministro della Giustizia);

- riserva, per i residui ricorrenti indicati in epigrafe, la statuizione delle spese al definitivo;

- manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Milano il 19 aprile 2017.

Il GIUDICE
Giuseppina Veccia







DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 2/05/2017


beppe65
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da beppe65 »

Scusate ma non sono pratico in queste cose,ma dove prendo il modulo per compilarlo e poi mandarlo all'Inps?se qualcuno può indicarlo lo ringrazio.""saluti"".
panorama
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

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Ricorso sospeso
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TOSCANA SENTENZA\ORDINANZA 201 09/08/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA/ORDINANZA 201 2017 PENSIONI 09/08/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. 60705/PC del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 16 gennaio 2017 e proposto dai Sigg.ri Bartolini Claudio, Battellini Ubaldo, Becci Giuseppe, Benigni Massimo, Benvenuti Giorgio, Biagetti Idalgo, Bischi Luciano, Cortecci Moreno, Costanzi Arcangelo, D’Agostino Giuseppe, Di Loreto Mauro, Erdas Giampietro, Filippetti Guido, Greco Luigi, nonché dai Sigg.ri Alfonsi Francesco, Aloise Alfredo Antonio, Andreni Daniele Fabrizio, Bini Daniela, Camerota Mario, Cherubini Martino, Chirico Giuseppe, Coppola Vito, Corsetti Mirto, D’Apolito Stefano, Franci Pietro, Giallini Stefano e Guazzarotti Zinetta, tutti rappresentati e difesi, come da deleghe individuali allegate in calce al ricorso, dall’Avv. Guido Chessa, con domicilio eletto presso e nello studio legale dell’Avv. Chessa Chiara in Firenze via Lanza n.64;

contro

INPS, nella sua sede provinciale sita in Grosseto via Trento nc.44, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per

la condanna dell’INPS al pagamento in favore di ogni singolo ricorrente, in funzione del reddito pensionistico al medesimo spettante, di tutte le somme indebitamente trattenute o comunque non riconosciute, con decorrenza dal gennaio 2012 sino al 31.12.2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo, previa declaratoria da parte della Corte Costituzionale dell’illegittimità costituzionale dell’art.24, comma 25, lett. e) e del comma 25 bis del decreto legge 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015;

Visto l’atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 12 aprile 2017, celebrata con l’assistenza del Segretario, Sig. Armando Greco, l’Avv. Guido Chessa per i ricorrenti e l’Avv. Massimiliano Gorgoni per l’INPS;

Ritenuto in
FATTO

1. Con il ricorso indicato in epigrafe, preceduto dalla presentazione di istanze amministrative, rimaste prive di riscontro positivo, i ricorrenti, titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’INPS (Ex gestione INPDAP) compreso tra 3 e 6 volte il minimo della pensione sociale (Bartolini Claudio, Battellini Ubaldo, Becci Giuseppe, Benigni Massimo, Benvenuti Giorgio, Biagetti Idalgo, Bischi Luciano, Cortecci Moreno, Costanzi Arcangelo, D’Agostino Giuseppe, Di Loreto Mauro, Erdas Giampietro, Filippetti Guido, Greco Luigi), ovvero di pensione superiore a 6 volte il minimo della pensione sociale (Alfonsi Francesco, Aloise Alfredo Antonio, Andreni Daniele Fabrizio, Bini Daniela, Camerota Mario, Cherubini Martino, Chirico Giuseppe, Coppola Vito, Corsetti Mirto, D’Apolito Stefano, Franci Pietro, Giallini Stefano e Guazzarotti Zinetta), hanno chiesto la condanna dell’INPS al pagamento in proprio favore, in funzione del reddito pensionistico ai medesimi spettante, di tutte le somme indebitamente trattenute o comunque non riconosciute, con decorrenza dal gennaio 2012 sino al 31.12.2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Tutto ciò previa declaratoria da parte della Corte Costituzionale dell’illegittimità costituzionale dell’art.24, comma 25, lett. e) e del comma 25 bis del decreto legge 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. 65/2015, convertito dalla legge n. 109/2015, nella parte in cui, rispetto alla rivalutazione piena effettivamente dovuta:

a) reitera l’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo;

b) regolamenta, in senso deteriore e con efficacia retroattiva, l’applicazione della perequazione per gli anni 2012 e 2013 nella misura del 40%, 20% e 10%, secondo tre fasce pensionistiche;

c) introduce al comma 25 bis una perequazione pensionistica che, prendendo a base la proporzionalità fissata per la rivalutazione degli anni 2012 e 2013, la contiene ulteriormente per gli anni 2014 e 2015 al 8%, 4% e 2% e per l’anno 2016 al 20%, 10% e 5%, mantenendo fermo il blocco per le pensioni superiori a 6 volte il minimo della pensione INPS.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nel gravame, i ricorrenti si sono soffermati, con diffuse argomentazioni, sui molteplici profili di incostituzionalità, da cui sarebbero inficiate le predette disposizioni normative, intervenute a seguito della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale ed asseritamente contrastanti con gli artt.2, 3, 36, comma 1, 38, comma 2, e 136 Cost.

Hanno, inoltre, richiamato le molteplici ordinanze (del Giudice ordinario e di questa Corte), che hanno già provveduto a sollevare questione di costituzionalità delle medesime disposizioni.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28 marzo 2017.

Con la predetta memoria, l’Istituto previdenziale ha, in via preliminare, chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale, già investita della questione di costituzionalità proposta in questa sede.

Ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso, per genericità dello stesso, lamentando che dal gravame non sarebbe possibile comprendere con esattezza le specifiche circostanze di fatto relative a ciascuno dei ricorrenti, con particolare riferimento alle singole posizioni pensionistiche asseritamente lese.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando in maniera ampia ed articolata in ordine alla rispondenza dell’operato dell’Istituto alle previsioni normative vigenti, di cui è stata affermata, anche con riferimenti giurisprudenziali, la piena legittimità.

In via gradata, ha chiesto, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, di non riconoscere interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente spettanti.

In data 4 aprile 2017, la difesa dei ricorrenti ha depositato l’originale della relata di notifica del ricorso.

2. Alla pubblica udienza del 12 aprile 2017, l’Avv. Guido Chessa per i ricorrenti ha sostenuto l’infondatezza della dedotta eccezione di inammissibilità del ricorso, concludendo per l’accoglimento del ricorso stesso.
In via gradata, si è associato alla richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

L’Avv. Massimiliano Gorgoni per l’INPS ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso, insistendo, comunque, per il rigetto dello stesso e, in via gradata, per la sospensione del giudizio.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, questo Giudice ritiene di disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall’INPS e motivata con l’asserita genericità dello stesso.

Quest’ultimo, in particolare, non consentirebbe di comprendere, con esattezza, le specifiche circostanze di fatto relative a ciascuno dei ricorrenti, con particolare riferimento alle singole posizioni pensionistiche asseritamente lese.

A tal riguardo, va evidenziato che nel ricorso sono indicati, per ciascun ricorrente, codice fiscale e numero di posizione pensionistica, con la puntualizzazione che trattasi di ricorrenti (nominativamente indicati) titolari di titolari di trattamento pensionistico compreso tra 3 e 6 volte il trattamento minimo INPS, ovvero di ricorrenti (anch’essi nominativamente indicati) percettori di pensione superiore a 6 volte il minimo INPS.

Al ricorso risultano, inoltre, allegate le copie degli atti di diffida inoltrati dai ricorrenti e copia dei cedolini pensionistici dell’agosto 2015.

Risulta conseguentemente possibile l’individuazione, con esattezza, delle singole posizioni.

D’altro canto, l’Istituto previdenziale, con la memoria di costituzione in giudizio, ha potuto svolgere, in maniera articolata e puntuale, le proprie difese.

2. Con riferimento al merito della controversia, questo Giudice ribadisce che il presente ricorso è finalizzato ad ottenere la perequazione automatica del trattamento pensionistico goduto dai ricorrenti, previa declaratoria da parte della Corte Costituzionale dell’illegittimità costituzionale dell’art.24, commi 25, lett. e) e 25 bis, del decreto legge 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015.

La predetta questione di costituzionalità si appalesa evidentemente rilevante ai fini del decidere nonchè non manifestamente infondata. Nondimeno, detta questione risulta già formalmente sollevata da altri giudici (così, tra gli altri, Tribunale di Milano, il quale, con l’ord. n. 124 del 30 aprile 2016, ha denunciato l’illegittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 65/2015, per violazione degli articoli 136, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Costituzione; Corte Conti, Sez, giur. Emilia Romagna, la quale, con l’ordinanza n. 27 del 10 marzo 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 25 lett. e) e 25 bis dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 65/2015, in riferimento agli articoli 136, 38, 3, 2, 23, 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto all’ art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali –CEDU- ed all’ art. 1 del Protocollo addizionale di detta Convenzione).

Appare allora opportuna, nelle more del giudizio di costituzionalità, la sospensione del presente giudizio, risultando detta decisione, sotto il profilo del rito, conforme ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, in quanto “…evita agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità” (così, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ord. n. 28 del 15 ottobre 2014).

D’altro canto, in base alla conforme giurisprudenza contabile (ex multis, Corte Conti, Sez. giur. Lazio, ord. nn. 109, 166 e 168 del 2015; Sez. giur. Veneto ord. nn. 24 e 31 del 2015 e n. 22 del 2017), anche nei processi dinanzi questa Corte – per ragioni di opportunità ed economia processuale – può trovare ingresso la sospensione c.d. impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di norme applicabili in detti giudizi, ancorché sollevata in una diversa causa.

Aggiungasi che la sospensione è stata già disposta, con riferimento a giudizi di identico oggetto, da numerose Sezioni di questa Corte (tra le altre, Sez. giur. Toscana, ord. n. 29/2017; Sez. giur. Veneto, ord. n. 22/2017; Sez. giur. Abruzzo n. 12/2017; Sez. giur. Lombardia, ord. n. 25/2017 e sent.-ord. n. 27/2017).

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando su tale specifico punto,

RIGETTA

l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’INPS.

Per il resto, sospesa ed impregiudicata ogni altra decisione in merito ed in rito, visti gli artt. 106 e 107 d.lgs n. 174/2016;

SOSPENDE

il presente giudizio, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla suddetta questione;

ASSEGNA

alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulla suddetta questione.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 aprile 2017.

IL GIUDICE
f.to dott. Nicola RUGGIERO


Depositato in Segreteria 09/08/2017

Il Direttore della Segreteria
f.to Dott.ssa Paola Altini

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Analogo giudizio per questo qui sotto.


TOSCANA SENTENZA\ORDINANZA 200 09/08/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA/ORDINANZA 200 2017 PENSIONI 09/08/2017
Silvio.terzo
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da Silvio.terzo »

Tradotto? Conviene iniziare a fare ricorso!
Massimo Vitelli

Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da Massimo Vitelli »

Silvio.terzo ha scritto:Tradotto? Conviene iniziare a fare ricorso!
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Ormai non ha più alcun senso proporre ricorso davanti alla Corte dei Conti, visto che la Corte Costituzionale si pronuncerà di nuovo sulla questione fra ottobre/novembre 2017.
Piuttosto, non finirò mai di ripetere a coloro che ancora non lo avessero fatto, di inviare all'INPS la richiesta SCRITTA (tracciabile: raccomandata aut similia) di erogazione delle giuste perequazioni automatiche dal 2012 in poi. Il tutto, al fine sia di interrompere in ogni caso la prescrizione di possibili ratei arretrati (che sta decorrendo da gennaio 2017) e sia di essere eventualmente pronti (come per legge), se lo si ritenesse opportuno, ad inoltrare in futuro un rituale ricorso alla CDC: non è detto, infatti, che la prossima sentenza della Corte Costituzionale concluda una volta per tutte la vicenda, come purtroppo abbiamo dovuto verificare a seguito del decreto legge RENZI/POLETTI.
Peraltro, a mio giudizio si otterrebbe già un apprezzabile successo se Corte Costituzionale, Governo e Parlamento deliberassero in modo da "allargare ulteriormente ed in modo quantomeno decoroso le maglie", PER TUTTI STAVOLTA, del decreto legge RENZI/POLETTI di cui sopra.
Cordialità
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da Silvio.terzo »

Grazie mille Avvocato. Io sono stato riformato il 30 giugno. Ancora nn percepisco la pensione. Posso cmq inoltrare la richiesta cui lei fa riferimento? C è una modulistica a tal proposito?
Massimo Vitelli

Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da Massimo Vitelli »

Silvio.terzo ha scritto:Grazie mille Avvocato. Io sono stato riformato il 30 giugno. Ancora nn percepisco la pensione. Posso cmq inoltrare la richiesta cui lei fa riferimento? C è una modulistica a tal proposito?
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Nel Suo caso non sussiste alcuna fretta, ha oltre 5 anni di tempo.
Su Internet circolano centinaia di modelli, uno vale l'altro, con la precisazione che il Suo pregiudizio decorre semmai da ottobre 2017, quando scadranno le 3 ulteriori mensilitá di normale retribuzione.
Cordialitá
Silvio.terzo
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da Silvio.terzo »

E potrei avvalermi del suo operato, dandole incarico x questo ed altri motivi economici?
panorama
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da panorama »

Per opportuna e dolorante notizia
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Corte Costituzionale era chiamata a decidere sul seguente caso:
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Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Perequazione automatica delle pensioni.

(R.O. 36, 101, 124, 188, 237, 242, 243, 244 e 278/2016; 24, 25, 43, 44, 77 e 78/2017)

La Corte costituzionale tratterà delle questioni, sollevate in diversi giudizi in materia previdenziale, aventi per oggetto la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici prevista per gli anni 2012 e 2013 come disciplinata dall’articolo 24, commi 25 e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, novellato dall’articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, emanato per dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015.

I giudici rimettenti censurano tale disciplina - con la quale si è previsto un riconoscimento integrale solo per i trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il valore minimo INPS e in diverse misure percentuali per i trattamenti di importo compreso tra tre e sei volte il minimo e l’esclusione della perequazione per i trattamenti superiori a sei volte il valore minimo - in quanto ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale, inteso come retribuzione differita, espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. In alcuni atti di promovimento si lamenta, altresì, la violazione del giudicato costituzionale, relativo alla sentenza n. 70 del 2015, e la violazione del principio di ragionevolezza.

In alcuni dei giudizi è stata sollevata, congiuntamente o in via subordinata, anche la questione di costituzionalità dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (R.O. 124/2016, 188/2016, 242, 243 e 244/2016). Con questa disposizione - oltre ad avere escluso anche per l’anno 2014 la perequazione per le pensioni di importo superiore a sei volte il valore minimo - è stato disciplinato il meccanismo di blocco della rivalutazione fino al 2016 (poi prorogato sino al 2018 dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 208 del 2015). I giudici rimettenti ritengono che tale disciplina, non coordinata con quella dettata nel 2011 e modificata nel 2015, ugualmente si porrebbe in contrasto con i principi espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Norme censurate

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
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Capo IV

Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
In vigore dal 1 gennaio 2017
(omissis)
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
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25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.
(omissis)
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D.L. 21 maggio 2015, n. 65 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
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Capo I

Art. 1. Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni In vigore dal 21 luglio 2015
1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
(omissis)
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L. 27 dicembre 2013, n. 147 (1).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Comma 483 In vigore dal 1 gennaio 2016 483.
Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.


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N.B.: Ebbene, questo qui sotto in PDF è un anticipo NEGATIVO per tutti.

scarica se d'interesse


Perequazione dei trattamenti pensionistici
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naturopata
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da naturopata »

Almeno hanno emesso subito un dispositivo così che si abbia ampia diffusione per impedire ulteriori ricorsi che erano già in origine, senza alcuna speranza e bloccando ulteriori inutili ricorsi (solo per i ricorrenti) per il blocco dei contratti.
lellobit
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da lellobit »

Vedo all'interno del forum una euforia per questa sentenza.
Io da quello che ho capito sembra che va bene quello che ha fatto il ministro Poletti, cioè ha adeguato le persioni in base al loro impoorto.
quindi.........cosa è cambiato?
lellobit
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da lellobit »

mi riferisco alla sentenza di ieri
enea57
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da enea57 »

Per quello che ho capito io è rimasto tutto immutato
Non ci sono soldi per nessuno
Spero di aver capito male
antoniope
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da antoniope »

La Corte costituzionale ha respinto le censure di incostituzionalità del decreto-legge n. 65 del 2015 in tema di perequazione delle pensioni, che ha inteso “dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”. La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia” annullate nel 2015 con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del
2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica.
Se i ricorsi fossero stati accolti, lo Stato avrebbe dovuto sostenere un costo di 24 miliardi di euro.
Quindi la corte costituzionale è un organo sottomesso del governo, emetteno sentenze sfavorevole per il cittadino per il semplice fatto di non far saltare i conti pubblici.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
enea57
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Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen

Messaggio da enea57 »

Certo per i cittadini normali come noi ,soldi non c’è ne sono , è ovvio
Ma un giudice della corte costituzionale e tutti gli altri mangiapane a tradimento ,e parassiti ,che stanno al governo si beccano 10000 mila euro al mese a salire i soldi li trovano .
Viva l’italia .......
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