SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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mauri64
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mauri64 »

👌


panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar di Catania proprio ieri 24 ha pubblicato la sentenza n. 206 (che ometto perchè ormai per quanto riguarda la Sicilia sappiamo come si pronunciano) che riguarda personale GdF, CC. e solo 1 appartenente all’Aeronautica, ebbene su quest'ultimo diverso dalle FF.PP. scrive:

1) - Richiamata, altresì, la sentenza del CGA n. 1329 del 2022 nella quale si è precisato che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 può trovare applicazione solo nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia, come individuate dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981, ovverosia Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato, con conseguente esclusione della Marina militare (ma anche dell’Aeronautica);

2) - Ritenuto, in applicazione dei surriportati principi, che il ricorso va accolto relativamente a tutti i ricorrenti, in quanto appartenenti alla Guardia di Finanza e all’Arma dei Carabinieri, tranne che per Salvatore V., in quanto appartenente all’Aeronautica, relativamente al quale deve, pertanto, essere rigettato;

3) - Ritenuto, conclusivamente di: accogliere il ricorso relativamente ai signori Osvaldo C., Mario C., Santo D. M., Salvatore G., Ottavio Elio M., Mario P., Francesco P., Carmelo T. e, per l’effetto, disporsi che l’istituto previdenziale corrisponda loro quanto dovuto in applicazione del menzionato art. 6-bis, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto previsto dall’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all’effettivo soddisfo; di rigettarlo relativamente al signor Salvatore V.;
mauri64
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mauri64 »

Antonino, non ti sfugge nulla. :D
Angelo98
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Angelo98 »

Era proprio quello che temevo, ……altro che appello vinto dal RIFORMATO della Marina Militare!
Se tale incredibile principio si consolidasse, NESSUNO delle Forze ARMATE (compresi quindi i RIFORMATI e i cessati per vecchiaia 60enni) otterrebbe più i 6 scatti sul TFS.
Non solo, ma l’INPS, se volesse, potrebbe anche considerare l’ipotesi di RICHIEDERE INDIETRO PER INDEBITO le somme relative ai citati 6 scatti, già versate in precedenza sul TFS agli interessati, ovviamente nei limiti della prescrizione decennale, valida per tutte le forme di indebito!
Speriamo in una inversione di orientamento a Roma, altrimenti ancora una volta non resterà che la strada di un intervento legislativo di sanatoria, sempre che venga effettuato.
firefox
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da firefox »

e fin li ovviamente concordo...

ma resta il fatto che per agli altri ricorrenti è stata una vittoria ed una sconfitta per INPS....o no?
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Era solo per dare testimonianza sia al Video che alla comunicazione scritta che gira. Ormai sappiamo cosa scrivono i vari Tar ma io aspetto di pubblicare quella "tosta" del CdS una volta resa pubblica.
Per me i Tar sono stati accantonati, tranne qualche caso specifico di novità.
In questi ultimi tempi ne ho letto altre ma ho evitato di postarle in quanto l'obbiettivo è stato puntato su quanto e come deciderà il CdS un domani.
mauri64
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mauri64 »

Ciao,
aspettiamo l'evolversi della situazione.
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Aggiornamento,

Alle 36 udienze c/o il CdS di Roma, se ne sono aggiunte altre 15, quindi nel giorno della "verità" in totale saranno 51.
mauri64
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
verso la metà di giugno si dovrebbe conoscere la decisione.
tankmike
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da tankmike »

Salve a tutti era mio intento rispondere al collega che ha affermato che i sei scatti non spettano al personale delle FF.AA..
Purtroppo non è come Lei afferma e, Le spiego il perché:
- l’articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987 cita e riconosce al personale delle Forze di Polizia il diritto all’incremento, al momento della cessazione, di sei scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del trattamento di fine servizio (c.d. TFS). Il beneficio dei sei scatti appare applicabile altresì anche al personale delle FF.AA. e, in generale, al personale militare in virtù di quanto previsto dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (che espressamente richiama il predetto art. 6-bis), nonché dall’art. 1863 del c.o.m. (rubricato “aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici”), il quale a sua volta rinvia all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (rubricato “Maggiorazione della Base pensionabile”), che a sua volta richiama l’art. 21 della legge n. 232/1990, che ha modificato da ultimo il suindicato articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Tuttavia l’Inps, in alcuni casi, non riconosce il beneficio dei sei scatti nonostante la normativa di riferimento lasci adito a ben pochi dubbi.
Precisamente, l’art. 6bis del D. L. n. 387/1987, modificato, come detto, dalla legge 232/1990, art. 21 c. 1, dispone che:
“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.”
Il comma 3 dell'art.1911 del Codice dell'Ordinamento Militare a sua volta dispone: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472".

Pertanto, le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause:

- per il raggiungimento del limite di età;
- per la permanente inabilità al servizio;
- per decesso;
- a domanda, qualora al momento della cessazione siano stati compiuti almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile.
Purtroppo le amministrazioni e l’Inps, in virtù di una accertata e consolidata prassi, illegittimamente non includono i 6 scatti nel calcolo del TFS per il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; condotta che determina un rilevantissimo danno economico per il personale in quiescenza.
La questione è già stata trattata dal Giudice Amministrativo. Il Consiglio di Stato con una importantissima sentenza (Cons. di Stato, sentenza n. 1231/2019) ha formalmente riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6bis D.L. n. 387/1987 e, ultima nel 2022 dal CGA Sicilia, anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. In tale pronuncia è anche stato chiarito che il computo dei sei scatti ai fini del TFS debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti previsti dalla norma, in quanto “ l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti”.
È bene altresì ricordare che le disposizioni vigenti prevedono un termine quinquennale di prescrizione per richiedere il riconoscimento del beneficio. Relativamente al termine di decorrenza del predetto termine quinquennale la giurisprudenza non è concorde. Difatti, in alcuni casi è stato ritenuto che tale termine debba decorrere dalla data di cessazione dal servizio; in altri dalla data di pagamento del TFS (orientamento, quest’ultimo, sicuramente più giusto da un punto di vista logico/giuridico).
In virtù di quanto sopra rappresentato, è opportuna una verifica e relativi ricalcoli delle posizioni erroneamente adottate per tutto il personale delle FF.AA., in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età;
2. aver avuto, al momento della cessazione, il riconoscimento di almeno 35 anni di servizio utile.
Grazie dell'attenzione 👌
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frank1962
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da frank1962 »

Le sentenze dei TAR tutte scritte interpretando secondo "pro domo sua", quelle che rigettano sensibilizzate dall"inpzzzz mediante terrorismo finanziario, quelle che accolgono interpretando semplicemente la ratio della norma, peraltro il nostro ordinamento si presta a questo o a quello!
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar di CT sta ancora rigettando i ricorsi (Vds. sentenze n. 460 e 468 rese pubbliche oggi) del personale appartenete alla Marina militare, richiamando la recente sentenza d'Appello del CGA Sicilia n. 1329 del 2022.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar della Valle D'Aosta con la sentenza n. 9/2023 pubblicata oggi, non cambia idea e rigetta il ricorso dei colleghi CC.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar Liguria oggi pubblica n. 4 ORDINANZE COLLEGIALI con 4 diversi avvocati, precisando che per il personale NON più in servizio, la competenza rientra nel TAR LAZIO sede di Roma, infatti si legge:

1) - Nel caso di specie, oggetto di gravame è l’accertamento del diritto alla corretta liquidazione del trattamento di fine servizio, che viene liquidato e corrisposto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - ente nazionale che ha sede legale in Roma - soltanto dopo la cessazione dal servizio.

CONCLUDENDO così:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 13 del c.p.a., e indica quale giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 15, comma 4, del c.p.a. dalla comunicazione della presente ordinanza.

N.B.: Preciso che soltanto 1 Ordinanza e completa, mentre le altre 3 sono parzialmente e messe su un unico foglio PDF.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il CdS ci ha voluto dare un'anticipazione a nome del Presidente Gianpiero Paolo Cirillo con 4 sentenze.

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Il CdS oggi pubblica 4 sentenze in merito al post, così come segue:

- n. 2759 (proveniente dal Tar F.V.G.) riguarda personale Esercito Italiano che lo Rigetta (N.B.: qui si fa leva anche all’art. 19 L. n. 183/2010 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) che equipara i corpi);

- n. 2760 (proveniente dal Tar Campania sede Napoli) riguarda personale della GdF che lo Accoglie con i 2 requisiti;

- n. 2761 (proveniente dal Tar Toscana) riguarda personale GdF che lo Accoglie con i 2 requisiti e NULLA CENTRA CHE la domanda di collocamento in quiescenza sia prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

- n. 2762 (proveniente dal Tar F.V.G.) riguarda personale Esercito Italiano e personale Carabinieri, con il quale lo rigetta per l’Esercito e lo Accoglie per il Carabiniere. Infatti in questa si legge:

1) - le posizioni degli appellanti sono qualificate da status giuridici diversi in quanto il sig. Mauro P. è un ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, mentre gli altri appellanti sono ex appartenenti all’Esercito.

2) - Sul punto il Collegio ritiene di richiamare i principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa (CGARS 770/2022; CGARS 929/2022 e CGARS 936/2022 nonché CGARS 1329/2022) e pertanto di accogliere l’appello, con riguardo al sig. Mauro P., ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e di respingerlo, invece, con riguardo agli ex dipendenti dell’Esercito.

3) - Come detto, si deve distinguere a seconda che il personale sia appartenente alle forze di polizia (a ordinamento militare o civile) o meno, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata sia in relazione all’Arma dei Carabinieri (CGARS 929/2022), che in relazione al personale dell’Esercito (CGARS 1329/2022).

4) - Sussistono quindi i presupposti perché l’appellante sig. Mauro P., già ricorrenti in primo grado, benefici, in quanto militare appartenente alle Forze Armate dell’istituto di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, dovendosi quindi confermar la sentenza gravata.

5) - Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 L. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 L. 121/1981.

6) - Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare);

7) – N.B.: per meglio comprendere Vi rimando alla lettura di questa singolare sentenza che spiega il tutto.
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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 16. (Forze di polizia)

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
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