SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar Campania sez. di Salerno rigetta il ricorso dei colleghi CC.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar Piemonte dichiara il ricorso Inammissibile.

1) - Ai sensi dell'art. 31 del c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio su un'istanza dell'interessato allorché il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.

2) - Ne consegue che, nell’ipotesi che il procedimento attivato afferisca alla tutela di un diritto soggettivo, l’azione di annullamento del silenzio-inadempimento della pubblica Amministrazione non è esperibile, poiché il giudizio sul silenzio presuppone l'esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo.

3) - È, quindi, inammissibile l’impugnazione del silenzio-inadempimento, qualora, come nel caso che occupa, la controversia attenga a posizioni di diritto soggettivo, a prescindere dagli atti adottati dalla pubblica amministrazione e, quindi, anche nel caso in cui non sia stato emanato alcun atto, nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione del relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2010, n. 6947).
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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- Il Tar di Napoli con la sentenza n. 3185 rigetta il ricorso del collega della PolPen;

- Il Tar per l’Abruzzo con la sentenza n. 162 accoglie il ricorso dei colleghi della GdF;

- Il Tar di Bolzano con le sentenze n. 35 e n. 36 accoglie i ricorsi dei colleghi della GdF.

- Il Tar Basilicata con la sentenza n. 347 dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Allego su unico PDF n. 3 Ordinanze Cautelari del CdS pubblicate oggi 12 Maggio, emesse sugli Appelli proposti dall'INPS, significando che lo stesso Istituto pensionistico, ha chiesto la fissazione a breve di un’udienza di discussione del merito;
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar per l’Abruzzo oggi pubblica la sentenza n. 172, i ricorrenti, ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, congedati tra il 2011 e il 2018,

L’INPS per 3 ricorrenti eccepisce la prescrizione del preteso credito con riferimento alla posizione dei ricorrenti L., R. e L.,

- in merito alla prescrizione su alcuni, il Tar precisa:

- Per il ricorrente L. risulta che l’ultimo ordinativo di pagamento è del 20.12.2016 e il ricorso risulta depositato in data 6.8.2021. Ne consegue che non risulta maturata la prescrizione quinquennale del diritto di credito.

- L’eccezione è invece fondata per i ricorrenti L. e R. che non contestano il decorso del termine di prescrizione dall’ultimo ordinativo di pagamento, ma sostengono che dai calcoli del TFS messi a loro disposizione dall’INPS non era possibile individuare l’esclusione del computo dei sei scatti stipendiali sul quale invece avevano fatto affidamento in quanto previsto dall’art. 6 bis del d.l. 387/1987.

La tesi non è fondata.

- L'art. 2935 c.c., nel far decorrere la prescrizione "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", si riferisce alla possibilità legale di esercizio del diritto e considera ad esso ostative le sole cause giuridicamente rilevanti (es. condizione, termine, incapacità), non un mero impedimento fattuale (Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20642), quale come in specie, l’incertezza sull’esatto adempimento della prestazione da parte del debitore (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2014, n. 21026).

Alle fine per questi ultimi 2, il Tar dichiara la prescrizione dei crediti vantati allo stesso titolo da R. R. e G. L.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar Puglia sezione di Lecce con SENTENZA NON DEFINITIVA, dichiara l’inammissibilità dell’azione proposta avverso il silenzio dell’INPS sull’istanza dei ricorrenti e previa conversione del rito, fissa l’udienza pubblica del 12.1.2023 per la trattazione dell’azione di accertamento della spettanza del diritto rivendicato dai ricorrenti.

Inoltre, il Tar per l’Umbria con la sentenza n. 287 accoglie il ricorso del collega della GdF.

N.B.: allego solo Tar di Lecce
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar Basilicata con i Decreti Presidenziali, dispone la trattazione dei ricorsi è fissa, ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., la camera di consiglio del 6/7/2022.

N.B.: inoltre sempre lo stesso Tar ha fissato un altro ricorso per il 20 del medesimo mese. Vedremo cosa verrà stabilito.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Devo complimentarmi con antoniope. La sua analisi lucida, dettagliata e completa ha fatto finalmente chiarezza sulla questione molto controversa riguardo i requisiti necessari per ottenere il beneficio dei 6 scatti aggiuntivi ! Il pronunciamento degli Organi competenti in materia è stato netto e inequivocabile....il diritto viene riconosciuto solo al raggiungimento dell'età massima di anzianità lavorativa, cioè 60 anni fino al grado di Tenente Colonnello dell'Esercito e gradi corrispondenti per gli appartenenti alle altre forze di Polizia ad ordinamento militare e civile.
Pertanto, non teniamo conto di nessuna altra libera opinione al riguardo. Ci sono schiere di avvocati che, a fronte di lauti onorari, hanno tutto l'interesse a patrocinare cause con sentenza già scontata !!!
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Tra Settembre al max Dicembre p.v., avremo qualche pronuncia sicuramente da parte del CdS come appello e come ricorso straordinario al PdR.
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Il Tar Bolzano con la sentenza n. 151 accoglie il ricorso dei 9 colleghi della PolStato.
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Sentenze Tar Lazio n. 3821 e n. 3823 pubb. il 04/04/2022 i cui ricorrenti, tutti appartenenti alle Forze di Polizia, hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla loro istanza.

Ricorso dichiarato Inammissibile

Inoltre, il Giudice scrive questi brani:

1) - L’azione esperibile contro il silenzio dell’Amministrazione non costituisce un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico relativo all’esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale.

2) - Da ciò consegue che l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall’Amministrazione è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3) - In conclusione, l’azione impugnatoria avverso il silenzio è inammissibile in quanto il petitum originario riguarda l’accertamento del diritto a pretese patrimoniali retributive correlate a un rapporto di pubblico impiego, avente ad oggetto una posizione di diritto soggettivo.

N.B.: 2 su unico allegato.
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Tar Toscana RIGETTA 4 ricorsi con le sentenze n. 735, 736, 737 e 738 (tutti discussi il 25 maggio da 3 studi legali diversi)

I motivi potete leggerti nell'unico allegato contenente le 4 sentenze.
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Oggi il Tar Campania sede di Napoli pubblica la sentenza n. 3860 (udienza del 29/04/2022) che rigetta il ricorso dei ricorrenti, ex dipendenti pubblici appartenenti alle forze armate e di polizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi.

Inoltre, il Tar di Catania oggi pubblica 3 sentenze che accoglie i ricorsi,

- n. 1561 (ud. 8.06.2022) riferita al solo collega GdF;
. n. 1567 (ud. idem c. s.) riferita al solo collega CC.;
- n. 1568 (ud. idem c.s.) riferita al solo collega PolStato.
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Il Tar di Trento (T.A.A.) con la sentenza n. 117 resa pubblica oggi, respinge il ricorso del collega CC.;

Il Tar Basilicata con la sua 1^ sentenza n. 460, rigetta il ricorso del collega della PolStato (penso che gli altri ricorsi previsti per Luglio avranno lo stesso esito Negativo).

Allego solo Basilicata.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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il Tar Lazio con l'Ordinanza Cautelare n. 3864 Respinge l’istanza cautelare;

Il Tar Puglia sede di Lecce con la sentenza n. 990 rigetta il ricorso del ricorrente – ex appartenente all’Esercito Italiano, in quanto NON SPETTA al personale militare delle Forze Armate, e quindi, al personale dell’Esercito Italiano, del quale il ricorrente ha fatto parte sino al suo collocamento in quiescenza.

- ) Né a diversa conclusione può addivenirsi in base alle previsioni di cui al d. lgs. n. 165/97, testo normativo pur citato dal ricorrente a fondamento della propria pretesa. Invero, ai sensi dell’art. 1 (rubricato: “Campo di applicazione”): “Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, …”.

Dunque, per espressa statuizione normativa, trattasi di previsione mirante all’armonizzazione del “trattamento pensionistico” del personale militare. Ne consegue che non vi rientra il trattamento di fine servizio (il beneficio dei cui 6 scatti stipendiali costituisce l’oggetto del presente giudizio), il quale assume pacificamente natura di retribuzione differita, e non di trattamento pensionistico.

Il Tar poi aggiunge dell'altro ...... e, come sempre, vi inviato a leggere l'allegato.
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