SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il TAR Campania sede di Napoli rigetta 3 ricorsi - Non per i requisiti previsti - ma per i seguenti motivi:

1) - in definitiva l’articolo 4 citato ha chiaramente voluto ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio del riconoscimento dei sei scatti stipendiali limitandolo – coerentemente con la sua originaria ratio di carattere premiale – ai casi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età e con esclusione del collocamento a riposo a domanda (salvo “pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”, come dispone il comma 4).

N.B.: messo tutto su unico foglio.
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Paolino58
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Paolino58 »

Vi comunico che in data odierna il T.A.R. di Trieste ha pubblicato altre sentenze positive per il personale GDF che ha visto riconoscere il diritto di essere liquidato inglobando i sei scatti nel calcolo della buonuscita, avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di contributi al momento del congedo.
Le predette sentenze riguardano una decina di militari.

Vi allego una delle sentenze. Le altre pubblicate oggi sono uguali a questa.
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panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Tar F.V.G. sede di Trieste accoglie i ricorsi dei ricorrenti (8 in tutto), tutti della GdF, inoltre si legge che la stessa INPS precisa:

1) - Secondo l’INPS, dunque, l’attribuzione del beneficio in contestazione sarebbe sempre subordinata ad uno specifico pagamento dell’interessato (“della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”), di cui il ricorrente non fornisce prova.


N.B.: però è strano che l'Inps afferma quanto sopra, perché farebbe comprendere che spetterebbe a tutti dopo aver pagato le quote mensili fino ai 60 anni di età anagrafica e se ciò fosse vero, allora la stessa INPS una volta finito di pagare le quote mensili dovrebbe in automatico provvedere alla riliquidazione del TFS.
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Paolino58
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Paolino58 »

Se fosse vero che l'INPS riliquidasse il TFS al 60° anno, dopo aver pagato tutte le rate previdenziali sui 6 scatti, questo sarebbe stato scritto su qualche circolare ed anche sulle determinazioni delle liquidazioni riguardanti il pesonale uscito ad anzianità con 55 anni di età e 35 di contributi.

Tra l'altro, L'INPS sa che i contributi previdenziali sui sei scatti vengono pagati fino al 60° anno di età. L'importo della rata è comunicata all'interessato e si trova sulla determina della pensione.

Credo, invece, che la verità sia un'altra......e non mi piace.
sasabl
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da sasabl »

Paolino58 ha scritto: ven dic 17, 2021 12:10 pm Se fosse vero che l'INPS riliquidasse il TFS al 60° anno, dopo aver pagato tutte le rate previdenziali sui 6 scatti, questo sarebbe stato scritto su qualche circolare ed anche sulle determinazioni delle liquidazioni riguardanti il pesonale uscito ad anzianità con 55 anni di età e 35 di contributi.

Tra l'altro, L'INPS sa che i contributi previdenziali sui sei scatti vengono pagati fino al 60° anno di età. L'importo della rata è comunicata all'interessato e si trova sulla determina della pensione.

Credo, invece, che la verità sia un'altra......e non mi piace.
Ciao!

In questa faccenda il Giudice dimostra di non avere capito nulla di quelle ritenute previdenziali ed è evidente che l'INPS ne abbia approffittato. Quelle ritenute attengono esclusivamente al pagamento delle ritenute previdenziali ai fini della sola pensione; nulla attengono al TFS ammontando le stesse al solo 8,80% (trattenuta INPDAP) del valore dei sei scatti. Fossero state previste anche per il TFS vi sarebbe un'ulteriore ritenuta pari al 2,5% sull'80% dei scatti.

A questo punto, la nostra curiosità porta a chiederci perchè le paghiamo. La risposta è molto semplice, a partire dal 1996 i sei scatti, pur se materialmente non li percepiamo, sono conglobati all'interno dell'imponibile pensionistico ovvero, oltre al reddito lordo effettivamente percepito, per il nostro comparto, a questo imponibile si aggiunge anche l'importo annuale dei sei scatti divenendo quest'ultimo, a tutti gli effetti, quota di montante contributivo. Diventa quindi facile comprendere il motivo di quelle ritenute. Ci sono perchè quei soldi, conteggiati nel montante contributivo al pari della restante parte di retribuzione, ci daranno un vantaggio nella quota C della pensione e quindi è giusto pagare le previste ritenute previdenziali anche per questa parte.
A questo punto, sempre per curiosità, sarebbe da chiedersi perchè al collega, andato in pensione per anzianità, debbano ancora chiedere di pagarle visto che, nel suo caso, non ne trarrà alcun beneficio. Infatti il suo montante contributivo, una volta andato in pensione, non aumenterà più. Avrebbe forse avuto ragione d'essere ai tempi delle pensioni retributive quando queste venivano calcolate totalmente in maniera percentualistica ed in tale percentuale era calcolato anche il beneficio dei sei scatti.
Ora quindi qualche avvocato potrebbe iniziare a sentire l'acquolina in bocca avendo compreso che quelle ritenute, se attengono alla questione del montante contributivo, non dovrebbero essere corrisposte perchè è giusto corrisponderle fintantochè l'importo figurativo dei sei scatti confluisce nel montante contributivo; d'altra parte se quelle ritenute dovessero essere versate per considerare i sei scatti nella parte retributiva della pensione le stesse dovrebbero essere calcolate in base alla percentuale della quota retributiva raggiunta al 31.12.1995 che, come ben sappiamo, non è uguale per tutti.
mauri64
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mauri64 »

Per coloro che al 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva utile di almeno 18 anni, quindi rientranti nel sistema retributivo fino al 31/12/2011 e successivamente contributivi, i sei scatti vengono corrisposti percentualmente con l'aliquota maturata a quest'ultima data.

Saluti
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar F.V.G. respinge il ricorso del ricorrente appartenente all’Esercito Italiano e collocato in quiescenza a domanda all’età di 55 anni e con 41 anni e 10 mesi di servizio pregresso.

Secondo il Giudice non ha diritto in quanto appartenente alle FF.AA. e non alle FF.PP., infatti il Giudice scrive:

1) - In definitiva, si ritiene che la sopravvenuta inapplicabilità dell’art. 1911, comma 2, nella parte in cui consentiva di applicare anche al personale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS, non possa essere colmata attraverso l’applicazione analogica dei benefici previsti per altra differente categoria dall’art. 1911, comma 3, difettando tanto una lacuna normativa, quanto un’eadem ratio tra le due disposizioni invocate.
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Paolino58
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Paolino58 »

Sasabl,
sono d'accordo con te. Anch'io non vedo il motivo di mescolare il calcolo della pensione con quello del TFS. Questa confusione viene generata dall'INPS che cerca di mescolare norme che trattano di liquidazioni diverse (calcolo de TFS e calcolo della pensione) tanto da arrivare confondere il Giudice al fine di rendere interpretabili leggi che di per sè sono chiare già nella lettura letterale della norma trascritta.

Con la 165/97 si è voluto estendere i sei scatti anche al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale. Ma ciò riguarda solo la base pensionabile. Non riguarda la liquidazione del TFS. Questo dovrebbe essere chiaro. L'art. 4 del predetto decreto legislativo parla della "Maggiorazione della base pensionabile". Ma visto quello che leggo nelle sentenze, c'è bisogno di interpretarlo? Non è abbastanza chiaro? Grazie all'INPS in certe sentenze è motivo di diniego al calcolo dei sei scatti nella liquidazione del TFS.

Saluti
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

2 sentenze su unico allegato,

N.B.: La prima sentenza n. 3844 del Tar menziona l’art. 1863 del C.O.M. sottostante che si riporta.

D.Lgs 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

Art. 1863

Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici

1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all'atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Nota all'art. 1863:

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, citato nelle note all'articolo 1843, é il seguente:

«Art. 4 (Maggiorazione della base pensionabile). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995».
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Tar Bolzano accoglie e aggiunge:

1) - Secondo i principi, sulle somme liquidate in favore del dipendente spetta la corresponsione degli accessori (cfr. art. 429 cod. proc. civ. e Cassazione, Sezioni Unite, 4 luglio 2016, n. 13573), da calcolarsi con le modalità previste dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. Cons. Stato, Sezione II, n. 6765/2021 e n. 4048/2020; Sezione IV, n. 3254/2015; TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, n. 11407/2021 e Sezione I, n. 8812/2021), fino alla data dell’effettivo pagamento (in termini Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 18/2011).

2) - Per gli effetti conformativi l’amministrazione è tenuta al ricalcolo dell’indennità di buonuscita tenendo conto degli scatti in questione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar di Catania rigetta altro ricorso

Si legge:

1) - Pertanto, l’originaria disciplina di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 risulta attualmente modificata nel senso che, ai fini che in questa sede interessano, non assume più rilievo il collocamento in congedo a domanda.

2) - In particolare, nella sentenza da ultimo citata è stato condivisibilmente affermato che, atteso che l’art. 21 della legge n. 232/1990, il quale ha sostituito i primi tre commi dell’art. 6-bis, comma 1, del decreto legge n. 387/1987, è espressamente richiamato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale esclude l’automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda, deve ritenersi la non spettanza del beneficio per il personale posto in congedo a domanda e in possesso del requisito della doppia anzianità (anagrafica e di servizio), nei cui confronti trova, invece, applicazione il secondo comma dello stesso art. 4, il quale prevede l’attribuzione dei sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale.

N.B.: forse sarebbe il caso che gli Avvocati nei ricorsi farebbero anche riferimento cambiando tattica - allegando copia dei cedolini di pensione ove risulta il pagamento mensile della quota - a questo passaggio che si legge nelle sentenze "l’attribuzione dei sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale", almeno possiamo vedere come si comportano i Giudici.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar Veneto in data 4/01/2022, ha pubblicato 3 nuove sentenze i cui ricorsi sono stati discussi il 15 Dicembre scorso:

- n. 2, 3 e 6 (allego soltanto la sentenza n. 2/2022)

N.B.: ad alcuni è stato accolto, mentre per alcuni, è stato rigettato in quanto il diritto si era prescritto col passare dei 5 ANNI dalla data in cui è sorto il diritto.

Il TAR precisa:

1) - Il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita, o dell'assegno vitalizio, decorre pertanto dalla data di cessazione del servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 agosto 2018, n. 4898; id. 24 aprile 2017, n. 1887; id. 25 maggio 2005, n. 2653). Per completezza va soggiunto che nel caso in esame la fondatezza dell’eccezione non verrebbe meno neppure facendo riferimento all’orientamento giurisprudenziale che fa decorrere il termine dalla data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5870; id. 14 novembre 2014, n. 5598).
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar di Trento rigetta il ricorso.

questi alcuni brani:

1) - Si è già detto che l’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 riguarda il personale appartenente alla Polizia di Stato: ebbene, oltre a ciò si consideri che l’art. 2268 del suddetto decreto legislativo n. 66 del 2010 non ha abrogato l’art. 1, comma 15-bis del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379 (riguardante il personale della Guardia di Finanza) bensì l'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 che lo aveva sostituito, con conseguente riviviscenza del testo originario che si riferisce ai fini pensionistici e alla liquidazione dell’indennità di buonuscita. Dunque il legislatore non ha inteso applicare al personale appartenente alla Guardia di Finanza l’art. 6 bis citato.

2) - In conclusione ai ricorrenti, ex appartenenti della Guardia di Finanza, in quanto collocati in congedo a domanda, non sono sufficienti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di contributi di servizio utile al fine di beneficiare dei sei aumenti periodici di stipendio al fine della determinazione dell’indennità di buonuscita (TFS), essendo essi comunque tenuti al “previo pagamento della restante contribuzione previdenziale” similmente a quanto previsto per l’attribuzione degli anzidetti sei scatti in aggiunta alla base pensionabile.

3) - Atteso che i ricorrenti, pur soddisfacendo i requisiti anagrafici e di servizio tuttavia non hanno corrisposto la contribuzione prevista - e tale circostanza risulta pacifica, non avendo le parti in alcun modo dedotto o controdedotto alcunché al riguardo - agli stessi ineludibilmente non spetta il beneficio economico richiesto.

N.B.: per completezza leggete direttamente dall'allegato.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Il Tar di Milano accoglie il ricorso

1) - i ricorrenti espongono di essere ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed al Corpo della Polizia di Stato e Penitenziaria, tutti congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo.

AGGIORNAMENTO del 04/05/2022

CdS Ordinanza Cautelare su appello proposto da INPS

1) - Preso atto della rinuncia all’istanza cautelare manifestata in udienza dalla difesa dell’Amministrazione appellante, che di fatto evidenzia la mancanza di attualità ad oggi del periculum in mora e si pone in linea con l’analoga opzione espressa in altri giudizi cautelari concernenti fattispecie analoghe.

2) - dichiara improcedibile l’appello cautelare (n.r.g. 3037/2022) per sopravvenuta rinuncia allo stesso da parte dell’Amministrazione appellante, con rinvio della decisione all’udienza di merito da fissarsi a cura del Presidente della Sezione.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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