SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Gabry08
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Gabry08 »

Grazie assai Mauri. Ho gia' verificato. Sul prospetto di liquidazione TFS nin vie è nessuna dicitura TRATTAMENTO DIRETTO E NEANCHE FIGURA L ARTICOLO DI LEGGE DA TE MENZIONATO.
Ora appurato ciò, chiedo alla cortese vostra gentilezza come mi devo comportare. Se devo prima scrivere a INPS chiedendo il riesame o cosa. In caso di istanza da presentare a INPS chiedo un fac-simile e l indirizzo pec dell INPS a cui inviarla. Grazie ancora. Abbracci.


mauri64
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mauri64 »

Salve Gabry,
mi sono confuso :oops: ho richiamato la determina mod. S.M. 5007.
Per verificare se inseriti nel conteggio del TFS, devi allegare la seguente documentazione:
• prospetto liquidazione TFS;
• ultimo cedolino/statino paga.

Infine, attendere la disponibilità la competenza degli esperti in materia.

Saluti
Gabry08
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Gabry08 »

Ciao a tutti. Questa è il conteggio del TFS. scusate se l ho allegato in tal modo. Non sono pretico. Ora mi si è bloccato il post per inserire l uktimo statino paga, percui faccio un altro post. Scusate.
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Gabry08
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Gabry08 »

Ciao a tutti. Forse sono riuscito ad allegare entrambi i documenti necessari. Ora rimango in attesa di qualche gentile collega al fine di verificare se mi siano statti attribuiti i benefici di legge di cui trattasi, ovvero i sei scatti periodici stipendiali.
Grazie molte. Ciao.
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mauri64
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mauri64 »

Il cedolino paga è poco leggibile (sfuocato) vedi se puoi fare meglio, altrimenti gli esperti utilizzeranno gli importi in loro possesso inerente il parametro grado.

Saluti
Gabry08
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Gabry08 »

Ciao. Ecco la busta paga che si legge bene. Grazie ancora. Ciao a tutti.
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sasabl
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da sasabl »

CIao!

Ad occhio i sei scatti ci sono. Lo noti dalla retribuzione che ti hanno calcolato alla cessazione ovvero i 30746,41. Sono in linea per un brigadiere. Se vuoi un calcolo preciso allega uno statino paga completo (quello di agosto che hai postato non è calcolato per intero - c'è pure la tredicesima dentro quindi è sì l'ultimo che ti hanno dato ma non è un mese intero e quindi gli importi sono frazionati)
Gabry08
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Gabry08 »

Ciao sasabl. Come al solito sempre disponibile cosi come tutti su questo splendido forum. Un abbraccio forte a tutti quanti. Vi voglio bene. Abbracci. Ciao.
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Vedi altra positiva resa pubblica oggi 5.

Aggiornamento del 25/05/2022, la sentenza qui sotto non è stata appellata da parte dell'INPS e, quindi, e passata la pronuncia in giudicato. Fortunato.
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panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il TAR di Bolzano respinge il ricorso di 2 ricorrenti, in difetto del presupposto requisito anagrafico (non avevano maturato il necessario requisito di età).
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panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il TAR Campania sede di Napoli rigetta il ricorso.

Quale che sia la disposizione applicabile ai militari, va però rilevato che l’articolo 4 della legge 30 aprile 1997, n. 165, espressamente intervenendo nella materia disciplinata sia dall’articolo 6-bis che dall’articolo 1, comma 15-bis citati ha espressamente escluso l’applicazione dei benefici ivi previsti nel caso di cessazione dal servizio a domanda (salvo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito), sicchè anche se si ritenesse che ai ricorrenti fosse applicabile l’articolo 6-bis in forza dell’articolo 1911 citato comunque non spetterebbe loro il beneficio perché esso è stato escluso per i collocamenti a riposo a domanda dalle previsioni dell’articolo 4 della legge 165 del 1997 che è tuttora in vigore non essendo stata abrogata (in questo senso T.R.G.A. Trento, 1 luglio 2021, n. 114).

N.B.: il resto dei motivi leggetelo direttamente nell'allegata sentenza.

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Andando indietro

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468

Art. 1, comma 15-bis.
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO CON LA:

LEGGE 8 agosto 1990, n. 231

Scatti stipendiali

Art. 11 comma 1 >> Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".

SUCCESSIVAMENTE ABROGATO CON IL:

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.)

Art. 2268
Abrogazione espressa di norme primarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

Omissis

872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10;
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Accolto
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il Tar di Napoli dichiara il ricorso collettivo in parte INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione (per 2 ricorrenti) e per il resto lo RESPINGE.

- Il ricorso collettivo è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione –relativamente alle due domande presentate dai sigg. P. e M. che appartenevano al “personale civile del Ministero dell’Interno”, essendo il primo un “ex dipendente della Questura di Napoli” ma non facente parte della Polizia di Stato, e il secondo un “ex dipendente del Ministero dell’Interno presso la direzione centrale personale

- infondato per quanto attiene alle restanti tre domande, pure presentate uno actu con il ricorso collettivo in esame, non sono fondate.

1) - Come accennato i ricorrenti rivendicano il beneficio dell’articolo 6-bis del d.l. n. 687 del 1987 secondo cui .......; essi puntualizzano che in base al secondo comma dell’articolo 6-bis il beneficio spetta anche .......

2) - Trattasi di una disposizione che ex professo è limitata al solo personale della Polizia di Stato, di cui i tre ricorrenti de quibus all’evidenza non facevano parte, appartenendo alla carriera prefettizia.

3) - ......... comunque non spetterebbe loro il beneficio, perché esso è stato escluso per i collocamenti a riposo a domanda dalle previsioni dell’articolo 4 della legge 165 del 1997 che è tuttora in vigore non essendo stata abrogata (in questo senso, in termini, la recente pronunzia di questo TAR, 12 novembre 2021, n. 7221; T.R.G.A. Trento, 1 luglio 2021, n. 114).
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Cambio di rotta in NEGATIVO da parte del Giudice del Tar Catania che prima aveva Accolto.

1) - Per quanto in passato la Sezione abbia valorizzato una tale esegesi in alcune sue pronunce (vedi, da ultimo, la sentenza n. 2692/2021), ad un esame più approfondito la portata di quella massima deve ritenersi assai più circoscritta.

2) - I ricorrenti si appellano alla sentenza n. 1231 del 22 febbraio del 2019 della Sez. III del Consiglio di Stato che è giunto con riguardo alla applicazione della predetta norma nei confronti non già del personale di Polizia militarizzato, bensì nei confronti del personale della carriera Prefettizia......

3) - Come secondo altra giurisprudenza cui il Collegio intende invece uniformarsi nel decidere, “la norma, quindi, fissa un termine ultimo finale entro e non oltre il quale il dipendente può presentare la domanda di pensionamento anticipato”(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 22 ottobre 2008, n. 5168)....
--------

N.B.: giusto per notizia avviso che, erroneamente, il Giudice in questa sentenza come potete leggere cita la nr. 2692 che tratta un rilascio del titolo concessorio abitativo, invece di citare la nr. 2962 del medesimo anno corrente.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

ORDINANZA CAUTELARE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202106526

Pubblicato il 09/12/2021

N. 06526/2021 REG. PROV. CAU.
N. 09773/2021 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 9773 del 2021, proposto dal


Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Guardia di Finanza – Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

contro
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio

nei confronti
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Provinciale di Milano, non costituita in giudizio
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Provinciale di Varese, non costituita in giudizio

per la riforma,
previa sospensione dell’esecutività
,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Milano, Sezione Quarta, n. 1184/2021 del 13 maggio 2021, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 1102/2020, proposto per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo della P.A. di provvedere a rideterminare l’indennità di buonuscita dei ricorrenti mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;


Considerato che l’istanza cautelare si mostra non assistita dal periculum in mora, dovendosi ritenere che, qualora il Ministero appellante fosse chiamato a sostenere l’onere economico per cui è causa e si considerasse privo della relativa legittimazione passiva, potrebbe comunque chiedere all’I.N.P.S. di assumersi il suddetto onere;

Ritenuta, per quanto detto, l’insussistenza delle condizioni per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 98 c.p.a.;

Ritenuto, da ultimo, di non far luogo a pronuncia sulle spese della presente fase cautelare del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio delle controparti evocate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^) respinge l’istanza cautelare (ricorso numero: 9773/2021).

Nulla spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021, con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pietro De Berardinis Ermanno de Francisco



IL SEGRETARIO
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