SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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antoniope
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SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Girano in intenet varie adesioni a ricorsi patrocinati da illustri avvocati che dicono che spettano i 6 scatti sul TFS anche per chi esce per ANZIANITA', purche si abbia raggiunto i 55 anni di età abbinato ai 35 (30+5) di servizio. Ma quanto mai.
Conoscete qualche collega che ha preso i 6 scatti sul TFS con l'uscita per ANZIANITA'?? Io ho la conferma di un mio collega andato in pensione nel 2018 con 38anni di servizio e 57 anni di età, NIENTE 6 scatti sul TFS. Quelle leggi/norme/ articoli erano valide negli anni 90, ora sono superate.

Si vede che la crsi ha colpito anche gli avvocati :lol: :lol:


Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
59Andrea
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da 59Andrea »

antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Le normative sono quelle indicate nell'altro argomento postato precedentemente, ma non ho mai visto che i 6 scatti sono calcolati sul TFS uscendo per ANZIANITA'. Alcune di quelle norme sono superate??
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
mario1960
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mario1960 »

Antoniope, avevi allegato una sentenza positiva datata 2019 del consiglio di stato che adesso è sparita dal forum, che obbligava inps a riliquidare il ricorrente.
Art21. Comma 1 e 2 della legge 232 del 8 agosto 1990 sembrava dare ragione. A meno che come dici tu sia stata modificata in seguito, però la sentenza del 2019 dice il contrario. Il fatto che non conosci nessuno che ne abbia usufruito non lo Dimostra perché se il CNA per primo non invia Il calcolo che li comprende all’inpS rimangono solo supposizioni. Anche la Bomba dell’Art 54 prima del maresciallo Berti era sconosciuto quale mancato diritto.

Seguirò con attenzione l’evolversi dei ricorsi. Grazie saluti
59Andrea
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da 59Andrea »

Buonasera. effettivamente l'Inps non riconosce i sei scatti per il calcolo del TFS in caso di congedo per anzianità. Alcuni colleghi della GDF hanno presentato ricorso per il riconoscimento affidandosi ad un legale di Roma, convenzionata con l'ANFI. Se ricordo bene avv. BACCI, ma non sono certo.
hari104
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da hari104 »

Mario1960 è questa la sentenza che cercavi?
Buonanotte a tutti.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
mario1960
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mario1960 »

Grazie hari104, l’avevo già recuperarata.
Ho letto che sono già tre avvocati che promuovono il ricorso, io in tempi non sospetti pagando , avevo contattato un avvocato per esporgli il quesito sulla possibilità di promuovere il ricorso, dandomi Parere positivo. A marzo 2020 su sua indicazione ho richiesto all’inps con Raccomandata il riesame del calcolo del tfs .
Aspetteremo una risposta entro 120 gg, dopo di che sarà l’avvocato a presentare il ricorso alla Corte dei Conti.
Chi vivrà vedrà. Saluti....
antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Ho approfondito la questione se i 6 scatti sul TFS sono da attribuire anche per chi esce per ANZIANITA'.

L’art.1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, al c.3 riporta:
3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Se andiamo a leggere l’art.6-bis del D.L. 21/9/87 n.387.
Art. 6-bis ((1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti,……..ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché' divenuto permanentemente inabile al servizio o perché' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.))((2))
((2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990

Se andiamo a leggere la legge di conversione del D.L. sopra citato, l’art. 6-bis, non è stato modificato. Infatti riporta: c.1 Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perché' deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei
scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
c.2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
Questo D.L. convertito in Legge ( mio personale parere) riguardava le forze di Polizia ad ordinamento civile ( Polizia di Stato, Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria).
Il legislatore sempre nello stesso anno (1987), ha emanato un altro D.L. datato 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, nel quale all’art.1 comma 15-bis estendeva tale beneficio ai parigrado delle Forze Armate, compresi quelli dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Infatti l’art.1 comma 15 bis riporta: Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
Questo articolo 1, comma 15-bis della legge 468 del 14/11/87 è stato successivamente sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare. Entrata in vigore il 26/8/1990.
All’art. 11. Scatti stipendiali, riporta:
1. Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente: UGUALE COME RIPORTA L’ART.1 C.15-BIS. Ma questa legge è stata abrogata parzialmente dall’art.2268 del Codice dell’Ordinamento Militare, esclusi gli articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10). Come potete leggere non cita più l’art.11 (scatti stipendiali) perché abrogato. Essendo abolito non si applica più quanto conteneva.
Successivamente è stata emanata la legge 07/08/1990 n.232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), l’art.21 modifica l'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n.472) aggiungendo la categoria dei commissari (non prevista prima) rimanendo inalterato detto art.6-bis………"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti,……..ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché' divenuto permanentemente inabile al servizio o perché' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1° luglio 1991.

LE MIE CONCLUSIONI.
Queste norme, sono a mio parere, con le riforme che si sono susseguite oramai sono requisiti superati in quanto prima il limite di età era di 56 anni, pertanto il requisito dei 35 anni e 55 di età era valido sino al 31/12/90 dava la possibilità di agganciare gli stessi benefici del limite di età, o per riforma avendo la suddetta anzianità e requisiti (aa35 e 55 di età). Poi con la legge 232/90 sopra citata è stata estesa a tutti escluso quelli a domanda. Successivamente è intervenuto l’attuale D.Lgs 165/97 che, previo pagamento di un onere determinato fino al compimento dei limiti di età, ha esteso per i congedi a domanda escludendoli ai fini della B.U.
Se leggete bene (riferito anche a “mario 1960” che ha presentato ricorso), i 55 anni di età abbinato ai 35 (30+5) di servizio dovevano essere maturati alla data e termine utile del 31/12/1990.
Gli avvocati ci vogliono provare………..ma sono (secondo me) ricorsi già persi in partenza.
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mario1960
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mario1960 »

Probabilmente hai ragione antoniope, magari nel 1990 l età ordinamentale era di cinquantasei anni quindi il discorso fila alla meraviglia, e come se oggi che l età ordinamentale è di sessanta anni scrivessero come all artr. 21 della legge 232 comma 2 , Ho qualche dubbio invece sul fatto che dovevi avere i cinquantacinque anni di età nel 1990, poichè il vincitore del ricorso al Consiglio di Stato quando è andato in pensione nel 2011 aveva sessantadue anni ma nel 1990 aveva 41 anni, ma per lui essendo un Prefetto l età ordinamentale presumo sia come i nostri Ufficiali a sessantacinque anni.
Stà di fatto comunque che il Consiglio di Stato a dato ragione al ricorrente che al momento della domanda di pensione non aveva ancora raggiunto l età ordinamentale . al momento attendo la risposta dell INPS poi valutando costi / benefici vedrò se continuare ,,,,,,,,Saluti
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Mario, ti auguro di vincere il ricorso, ma la carriera Prefettizia ha altri benefici che noi non abbiamo. Ti allego una circolare del M.I. che parla dei 6 scatti. La speranza è ultima a morire.
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antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

volevo scrivere" l'ultima"
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da giuseppesa »

c'e' qualcuno in Piemonte che ha contattato un avvocato? se si sapete indicarmi qualcuno per fare un ricorso collettivo?
Bigon
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Bigon »

Questo mi è stato appena inviato da un collega in servizio
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
giuseppesa
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da giuseppesa »

mario se hai risposta dall inps entro 120 giorni avvisaci
mario1960
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mario1960 »

Giuseppesa , ti aggiornerò quando ci saranno novità ed eventuali risposte .
Avvocati che hanno proposto il ricorso collettivo li trovi Su Google , ne ho visti 3 , uno mi ricordo Avv. leone
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