SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Leggo su alcune sentenze:
2) - Orbene, una semplice lettura della seconda norma evidenzia come la nuova disciplina sia maggiormente restrittiva, in quanto si escludono i collocamenti a riposo a domanda, salva l’ipotesi di previo pagamento (riscatto) della restante contribuzione previdenziale, che nel caso non sussiste né risulta richiesto dall’interessato.
In merito, mi risulta che chi si congeda a domanda paghi la restante contribuzione previdenziale fino all'età prevista per il collocamento in congedo di vecchiaia.
2) - Orbene, una semplice lettura della seconda norma evidenzia come la nuova disciplina sia maggiormente restrittiva, in quanto si escludono i collocamenti a riposo a domanda, salva l’ipotesi di previo pagamento (riscatto) della restante contribuzione previdenziale, che nel caso non sussiste né risulta richiesto dall’interessato.
In merito, mi risulta che chi si congeda a domanda paghi la restante contribuzione previdenziale fino all'età prevista per il collocamento in congedo di vecchiaia.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
panorama ha scritto: ↑mer dic 02, 2020 2:53 pm 1) - congedati a domanda (successivamente al compimento di 55 anni di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo
N.B.: Rinvia la trattazione all’udienza pubblica del 21 aprile 2021.
[/quo
SPERIAMO BENE.....SE HAI NOVITA' FACCI SAPERE
BUONE FESTE
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Allego risposta del Ministero dell'Interno datata 06/11/2020
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Seguendo l'andamento 2021
Tar Campania Sez. di Napoli Ordinanza Collegiale ( Non sentenza )
Tar Campania Sez. di Napoli Ordinanza Collegiale ( Non sentenza )
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
G.C.67 ha scritto: ↑dom dic 27, 2020 8:55 pmSi sa quale tar regionale si deve esprimere il 21 aprile??panorama ha scritto: ↑mer dic 02, 2020 2:53 pm 1) - congedati a domanda (successivamente al compimento di 55 anni di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo
N.B.: Rinvia la trattazione all’udienza pubblica del 21 aprile 2021.
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SPERIAMO BENE.....SE HAI NOVITA' FACCI SAPERE
BUONE FESTE
PANORAMA
Certo che si sa, se giri pagina.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
CdS Parere Interlocutorio su CC.
In pensione a domanda.
1) - collocato a riposo dall'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 7 agosto 2017, avendo compiuto 56 anni di età nonchè maturato 35 anni e 10 mesi di servizio militare e 41 anni e 10 mesi di servizio utile.
Ai fini del TFS ed altro.
Potevo postare ieri ma non l'ho fatto per vedere l'andamento sui gruppi FB ma nessuno né parlava.
Ora farà il giro sui gruppi FB che raccolgono adesioni.
RISERVA al definitivo.
AGGIORNAMENTO AL 29/03/2022
Ulteriore Parere Interlocutorio del CdS datato 24/03/2022.
AGGIORNAMENTO AL 29/03/2023 con PDF
Parere Definitivo del CdS 27/03/2023 e reso pubblico oggi 29/03/2023, ma non si capisce perchè il CdS conclude così:
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e di merito, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione a carico del Ministero resistente.
In pensione a domanda.
1) - collocato a riposo dall'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 7 agosto 2017, avendo compiuto 56 anni di età nonchè maturato 35 anni e 10 mesi di servizio militare e 41 anni e 10 mesi di servizio utile.
Ai fini del TFS ed altro.
Potevo postare ieri ma non l'ho fatto per vedere l'andamento sui gruppi FB ma nessuno né parlava.
Ora farà il giro sui gruppi FB che raccolgono adesioni.
RISERVA al definitivo.
AGGIORNAMENTO AL 29/03/2022
Ulteriore Parere Interlocutorio del CdS datato 24/03/2022.
AGGIORNAMENTO AL 29/03/2023 con PDF
Parere Definitivo del CdS 27/03/2023 e reso pubblico oggi 29/03/2023, ma non si capisce perchè il CdS conclude così:
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e di merito, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione a carico del Ministero resistente.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Sentenza del TAR Marche relativa al ricorso impiantato nel 2010 da parte di un Ufficiale dell'E.I., cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 30/12/2008 e contestualmente posto il collocamento in ausiliaria.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
ORDINANZA COLLEGIALE sede di NAPOLI, sezione SEZIONE 6, numero provv.: 202101953,
Pubblicato il 24/03/2021
N. 01953/2021 REG. PROV. COLL.
N. 04417/2020 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l’effetto domiciliato in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all'atto di diffida inviato a mezzo PEC dai ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 -la dott.ssa Angela Fontana;
1. I ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato in quiescenza, con vari atti di diffida chiedevano all’INPS di rideterminare l’indennità di Trattamento di Fine Servizio inserendo nella base di calcolo della stessa i sei scatti stipendiali spettanti ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, D.L. 387/1987.
2. L’amministrazione non forniva alcun riscontro alle predette istanze di ricalcolo del TFS onde la proposizione da parte degli interessati del ricorso, ai sensi dell’art. 117 del c.p.a., volto alla declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza di revisione della somma liquidata e per l’accertamento della spettanza del beneficio previsto ex lege dall’art. 6-bis comma 2 del D.L. 387/1987 non riconosciuto in sede di liquidazione, con conseguente condanna dell’Ente ad adottare il provvedimento richiesto.
3. Tanto premesso, il Collegio ravvisa la necessità di convertire il presente rito avverso il silenzio in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
4. La giurisprudenza amministrativa, infatti, pacificamente ammette l’azione avverso il silenzio solo rispetto al mancato esercizio del potere, dunque, quando la posizione giuridica vantata dal privato sia di interesse legittimo; mentre allorquando si deduca la lesione di un diritto soggettivo, reputa necessario proporre un’azione di accertamento volta ad ottenere il riconoscimento di tale diritto (ex plurimis, Cons. St. , sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1116; Cons. St., sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087).
5. Nel caso di specie non v’è dubbio alcuno che la posizione giuridica azionata in giudizio, e della quale è invocata una piena tutela, sia una posizione di diritto soggettivo, in quanto ciò che il giudice – munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. - è chiamato ad accertare è il diritto del lavoratore a percepire dall’amministrazione di cui è stato dipendente una prestazione patrimoniale che trova il fondamento nella legge.
6. Rilevato che non risultano depositate in giudizio le istanze di rideterminazione del TFS inoltrate all’INPS da ciascuno dei ricorrenti, che si rende necessario acquisire ai fini della decisione della causa.
6. In base agli elementi sostanziali sopra ravvisati, il collegio dispone, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione dell’azione avverso il silenzio in azione ordinaria al fine di accertare la sussistenza o meno della posizione giuridica di diritto soggettivo in capo ai ricorrenti.
7. A tal fine, dispone l’iscrizione della causa al ruolo generale dei ricorsi ordinari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., dispone la conversione del rito avverso il silenzio in rito ordinario.
Manda alla Segreteria della Sezione l’iscrizione della causa al ruolo generale dei ricorsi ordinari.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021- svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Santino Scudeller
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 24/03/2021
N. 01953/2021 REG. PROV. COLL.
N. 04417/2020 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l’effetto domiciliato in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimate a seguito ed in relazione all'atto di diffida inviato a mezzo PEC dai ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 -la dott.ssa Angela Fontana;
1. I ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato in quiescenza, con vari atti di diffida chiedevano all’INPS di rideterminare l’indennità di Trattamento di Fine Servizio inserendo nella base di calcolo della stessa i sei scatti stipendiali spettanti ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, D.L. 387/1987.
2. L’amministrazione non forniva alcun riscontro alle predette istanze di ricalcolo del TFS onde la proposizione da parte degli interessati del ricorso, ai sensi dell’art. 117 del c.p.a., volto alla declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza di revisione della somma liquidata e per l’accertamento della spettanza del beneficio previsto ex lege dall’art. 6-bis comma 2 del D.L. 387/1987 non riconosciuto in sede di liquidazione, con conseguente condanna dell’Ente ad adottare il provvedimento richiesto.
3. Tanto premesso, il Collegio ravvisa la necessità di convertire il presente rito avverso il silenzio in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
4. La giurisprudenza amministrativa, infatti, pacificamente ammette l’azione avverso il silenzio solo rispetto al mancato esercizio del potere, dunque, quando la posizione giuridica vantata dal privato sia di interesse legittimo; mentre allorquando si deduca la lesione di un diritto soggettivo, reputa necessario proporre un’azione di accertamento volta ad ottenere il riconoscimento di tale diritto (ex plurimis, Cons. St. , sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1116; Cons. St., sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087).
5. Nel caso di specie non v’è dubbio alcuno che la posizione giuridica azionata in giudizio, e della quale è invocata una piena tutela, sia una posizione di diritto soggettivo, in quanto ciò che il giudice – munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. - è chiamato ad accertare è il diritto del lavoratore a percepire dall’amministrazione di cui è stato dipendente una prestazione patrimoniale che trova il fondamento nella legge.
6. Rilevato che non risultano depositate in giudizio le istanze di rideterminazione del TFS inoltrate all’INPS da ciascuno dei ricorrenti, che si rende necessario acquisire ai fini della decisione della causa.
6. In base agli elementi sostanziali sopra ravvisati, il collegio dispone, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la conversione dell’azione avverso il silenzio in azione ordinaria al fine di accertare la sussistenza o meno della posizione giuridica di diritto soggettivo in capo ai ricorrenti.
7. A tal fine, dispone l’iscrizione della causa al ruolo generale dei ricorsi ordinari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., dispone la conversione del rito avverso il silenzio in rito ordinario.
Manda alla Segreteria della Sezione l’iscrizione della causa al ruolo generale dei ricorsi ordinari.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021- svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Santino Scudeller
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Pensione a 54 anni con 36 anni e mezzo di servizio effettivo. i 6 scatti tfs perché spettano solo al personale con 55 anni di età e 35 di servizio.
Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'
Salve anco2010, Sul trattamento di fine servizio i sei scatti devono essere computati nella determinazione dell’importo, quando la cessazione dal servizio avviene per:
• raggiungimento del limite di età;
• permanente inabilità al servizio;
• per decesso;
• a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età ed almeno 35 anni di contributi.
Nonostante quanto previsto dalle norme, in quest’ultimo punto, l’INPS non applica il beneficio al momento della liquidazione del TFS, nel caso in cui la cessazione dal servizio, avviene a domanda, pur in presenza dei predetti requisiti.
In considerazione di ciò, per vedersi riconosciuti i propri diritti, bisogna presentare ricorso dinanzi al T.A.R.
Saluti
• raggiungimento del limite di età;
• permanente inabilità al servizio;
• per decesso;
• a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti 55 anni di età ed almeno 35 anni di contributi.
Nonostante quanto previsto dalle norme, in quest’ultimo punto, l’INPS non applica il beneficio al momento della liquidazione del TFS, nel caso in cui la cessazione dal servizio, avviene a domanda, pur in presenza dei predetti requisiti.
In considerazione di ciò, per vedersi riconosciuti i propri diritti, bisogna presentare ricorso dinanzi al T.A.R.
Saluti
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