SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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Silvestro1961
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Silvestro1961 »

Analoga risposta l ho avuta dalla sede INPS di Benevento, alla quale gli devo riconosce re la solerzia e celerità nel rispondermi picche


mario1960
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mario1960 »

Ad aprile ho inviato una richiesta di revisione, all’INPS di Cagliari, ancora non mi hanno risposto, a metà settembre trascorsi 120 gg delegherò qualche ufficio legale per provvedere al ricorso, sono già molti studi che stanno promuovendo ricorso collettivi , ho letto che anche il Sindacato di Polizia Siap attraverso i suoi legali promuove un ricorso simile....
KURO OBI
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da KURO OBI »

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antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Date una letta a questo file (non me lo fa allegare)
Fate copia/incolla
https://nonsolomarescialli.it/ricorso-t ... lle-ff-aa/
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
Angelo98
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Angelo98 »

E allora?
Il dubbio del commento, sulle Sole Forze ARMATE, è senz’altro corretto, perché l’art.1911, ultimo comma, cod. mil., richiama l’art.6 bis per le sole Forze di POLIZIA e non per le Forze ARMATE.
Tale (ingiusta) discriminazione, semmai, rafforza la tesi della spettanza del diritto in favore di tutte le Forze di POLIZIA.
Comunque, in sincerità, non si comprende il motivo di cotanto ostinato atteggiamento negativo, frutto di chiaro pregiudizio, in assenza quantomeno di qualche nuova sentenza TAR/Consiglio di Stato.
Infatti, già dopo le prime decisioni ci si potrà regolare al meglio.
brutik13
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da brutik13 »

Salve, ho sentito in giro che c'è un modello da presentare all'Inps per quanto riguarda i 6 scatti che competono a chi vuole congedarsi con 55 di età e 35 di servizio utile. Questo modello si presenta prima di arrivare ai requisiti sopra descritti in modo che quando sarà il momento l'Inps è a conoscenza che l'interessato deve avere le giuste somme.
Mi chiedo, questa notizia è vera o falsa?
Crigialeo
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Crigialeo »

A me è stato detto che una volta raggiunti i requisiti, quando si fa domanda di pensione tramite Caf, bisogna inserire nel campo delle comunicazioni una dicitura dove si evidenzia di aver compiuto 55 anni di età e 35 di servizio, richiedendo la concessione dei sei scatti in automatico.
antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Qualcuno risponderà?
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
Angelo98
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Angelo98 »

Il modo migliore per non far prendere niente a nessuno........
naturopata
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da naturopata »

Forze di Polizia, l’INPS non cambia idea dopo la sentenza del Consiglio di Stato: i sei scatti spettano solo in presenza di determinate condizioni.

Forze di Polizia: il sindacato FSP ci aiuta a fare chiarezza sull’annosa vicenda dei sei scatti TFS per il personale che cessa dal servizio.

Come noto, infatti, l’INPS riconosce l’aggiunta di sei scatti del 2,5% ciascuno ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita a coloro che cessano dal servizio per:

età;
permanente inabilità al servizio;
decesso;
al personale che accede a domanda alla pensione prima del raggiungimento dei limiti ordinamentali, ma solo se la presentazione di detta domanda di pensione avviene entro il 30 giugno dell’anno in cui vengono raggiunti i 55 anni d’età ed i 35 anni di servizio utile.
Tuttavia, nei mesi scorsi c’è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha fatto pensare che ci potesse essere l’estensione di questo beneficio per tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia che cessano dal servizio al raggiungimento dei 55 anni di età e con 35 anni di contributi.

Con la sentenza n. 1231/2019, infatti, il CdS ha riconosciuto i suddetti sei scatti anche ad un appartenente della carriera prefettizia che a domanda era stato collocato in pensione di anzianità senza però che questo avesse presentato richiesta al raggiungimento dei suddetti limiti contributivi e anagrafici.

In poche parole, il Consiglio di Stato ha giustificato la sua decisione precisando che per il riconoscimento dei sei scatti bisogna guardare lo “status soggettivo dell’interessato” e non “gli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo”.

E come fa notare il sindacato FSP, l’appartenente alla carriera prefettizia in tal caso è stato equiparato al personale delle Forze di Polizia, come stabilito dall’articolo 3 bis del DL 387/1987. A tal proposito, questi hanno chiesto che il Governo promuovesse un’interpretazione autentica della norma anche per il personale delle Forze di Polizia.

Una richiesta che è stata consegnata anche all’INPS, con l’Istituto che in queste ore ha risposto spiegando il motivo per cui quanto stabilito nella suddetta sentenza non è applicabile nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Pensioni e TFS: sei scatti per tutti? Ecco cosa ha risposto l’INPS

Secondo quanto previsto dalla sentenza del CdS, quindi, non è necessario che la domanda venga presentata entro il 30 giugno dell’anno in cui vengono soddisfatte entrambe le suddette condizioni (quindi 55 anni di età e 35 di contribuzione).

Tuttavia, l’INPS continua a non ritenere attribuibile il beneficio dei sei scatti su buonuscita a quei soggetti collocati a riposo per l’articolo 21 della legge 232/1990, poiché questa condizione continua ad essere equiparata ad un collocamento a riposo a domanda.

E - aggiunge l’INPS - la “sentenza del Consiglio di Stato n. 1231 del 22.09.2019, non risulta pertinente alla tematica in argomento essendo relativa ad un ricorso proposto da un prefetto avverso la mancata valutazione del beneficio dei sei aumenti periodici stipendiali, di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, nel calcolo dell’indennità di buonuscita percepita dall’appellante con determinazione ex INPDAP n. 6477 del 12.5.2011. A tale proposito, va altresì precisato che con il parere n. 3826/13 dell’11.09.2013, l’Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile, al personale della carriera prefettizia, il beneficio dei menzionati sei aumenti periodici stipendiali nel calcolo del T.F.S”.

L’INPS ha anche ricordato che per le pubbliche amministrazioni vi è il principio di carattere generale che stabilisce il divieto di adottare provvedimento per l’estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale. Il fatto che il CdS abbia riconosciuto un tale diritto ad un appartenente alla carriera prefettizia, quindi, non sta a significare che ciò debba valere anche per le Forze di Polizia.

Niente da fare, quindi: l’INPS continuerà a riconoscere i sei scatti per i soli casi sopra indicati.
Angelo98
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da Angelo98 »

Repetita NON juvant...!
Le solite iniziative extragiudiziali, tra l'altro more solito del tutto intempestive, che producono inevitabilmente conseguenze inutili e dannose...!
La lettera dell'art.1911, ultimo comma, c.o.m., nel richiamare l'intero art.6 bis merita una disamina convinta davanti a TAR/CONSIGLIO DI STATO per sanare l'ennesima "originale interpretazione" dell'INPS ex INPDAP.
Certo, se la prossima sentenza del Consiglio di Stato si rivelasse negativa, una volta esaminate le relative motivazioni, si porranno tutte le ulteriori riflessioni del caso.
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Sentenza del TAR LAZIO n. 10815/2014 depositata il 28/10/2014

Ricorso rigettato

Il ricorrente, Ispettore superiore del Corpo Forestale dello Stato alle dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, cessava dal servizio in data 21/02/2002 a domanda.

A fondamento delle sue richieste adduce l’applicazione dell’articolo 6 bis del D.L. del 21/09/1987 n. 387, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232

IL TAR CONCLUDE:

E’, allora, del tutto evidente che il calcolo della buonuscita non può che avere a riferimento i criteri utilizzati per il calcolo della base pensionabile, essendo strettamente connesso alla quantificazione della contribuzione.
-------------------------------------


SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 3T, numero provv.: 201410815,

N. 10815/2014 REG. PROV. COLL.
N. 01935/2005 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2005, proposto dal sig. Z.. Ezio, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Milli, con domicilio eletto presso Acli Patronato in Roma, via G. Marcora,18/20;

contro
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli, con domicilio eletto presso i propri uffici legali in Roma, via C. Beccaria, 29;

per l'annullamento,
della deliberazione del Comitato di vigilanza n. 119 del 14/10/2004, inviata con lettera dell’INPDAP in data 13/12/2004, che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento d liquidazione dell’indennità di buonuscita, emanato con delibera del 12/03/2002.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, Ispettore superiore del Corpo Forestale dello Stato alle dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, cessava dal servizio in data 21/02/2002, ottenendo l’indennità di buonuscita nella misura di Euro 52.457,19 e, ciò, sulla base di quanto previsto dalla delibera del 12/03/2002 emanata dall’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (da ora in poi, Inpdap).

Avverso detta delibera il Sig, Ezio Z.. proponeva un ricorso in via amministrativa al Comitato di Vigilanza dell’Inpdap, lamentando l’errato calcolo dell’indennità di buonuscita, non essendosi tenuto conto dei sei aumenti periodici di stipendio, previsti dall’art. 21 della L. n. 232/90,

Detto ricorso veniva respinto con la delibera del 14/10/2004, provvedimento quest’ultimo che, unitamente al provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita, veniva impugnato con il presente ricorso, sostenendo l’esistenza dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe erroneamente interpretato la normativa vigente e, ciò, senza peraltro fornire sul punto un’idonea motivazione.

In considerazione di quanto sopra il Sig. Ezio Z.. chiedeva l’accoglimento del ricorso ed il conseguente riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con il calcolo, nella base stipendiale, degli aumenti previsti dall’art. 21 della L. n. 232 del 07/08/1990.

Nel corso del giudizio così proposto si costituiva l’Inpdap, il quale rappresentava che i benefici relativi agli aumenti periodici di stipendio non erano stati inclusi nel prospetto delle retribuzioni inviatogli dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con la conseguenza che in ogni caso difettava di legittimazione passiva. Concludeva contestando nel merito le censure del ricorrente e chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso in questione.

All’udienza del 14 Ottobre 2014 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare diretta a rilevare il difetto di legittimazione passiva dell’Inpdap in considerazione dell’evidente infondatezza del ricorso.

1. Oggetto della presente controversia concerne l’annullamento sia della delibera del Comitato di Vigilanza del 14/10/2004 sia del provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita adottato dall'INPDAP con delibera n. 12 marzo 2002. L’interessato chiede, altresì, l'accertamento del suo diritto ai benefici di cui all'art. 21 della legge 232 del 1990 e la condanna dell'Inpdap al pagamento della differenza tra il percepito e il dovuto, oltre rivalutazione e interessi.

A fondamento delle sue richieste adduce l’applicazione dell’articolo 6 bis del D.L. del 21/09/1987 n. 387, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, nella parte in cui prevede che: "al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”.

Il successivo comma 2 afferma che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;..”.

2. La ricostruzione sopra ricordata è da respingere.

2.1 Se le disposizioni sopra ricordate sembrerebbero legittimare le richieste del ricorrente, nella parte in cui prevedono l’attribuzione dei sei scatti di stipendio anche nei confronti del personale che chieda di essere collocato in quiescenza, va rilevato come è dirimente constatare che la disciplina sopra citata sia stata modificata in senso restrittivo dall'articolo 4 del D Lgs 30/04/1997 n. 165.

2.2 Detta disposizione ha espressamente escluso dal beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio le ipotesi in cui il dipendente chieda il collocamento a riposo a domanda e, ciò, fatta salva l'ipotesi di previo pagamento (riscatto) della restante contribuzione previdenziale, circostanza quest’ultima che non si è verificata nel caso di specie.

2.3 A seguito delle nuove disposizioni i benefici riconducibili agli incrementi stipendiali possono essere calcolati ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita solo, ed esclusivamente, nelle ipotesi di collocazione a riposo per limiti di età, inabilità o decesso e, ciò, peraltro in ossequio a un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Abruzzo, Pescara, 12-01-2011, n. 52).

2.4 L’infondatezza delle domande del ricorrente è allora evidente, considerando che il Sig. Z.. Ezio è stato collocato a riposo “a domanda” dal 2 gennaio 2002 a seguito di dimissioni volontarie.

2.5 Nemmeno è da condividere l’argomentazione diretta a sostenere che l’art. 4 del D Lgs 30/04/1997 n. 165 integrerebbe la fattispecie di una disposizione da riferirsi, unicamente, al computo della base pensionabile senza risultare per questo applicabile all’indennità di buonuscita.

Al fine di rilevare l’infondatezza di detta interpretazione va evidenziato come l’art. 4 della L. 165/1997 sia diretto a modificare e ad incidere proprio sull’art. 21 della L. n. 232/90, ponendosi in una sorta di continuità “logica e temporale” rispetto alla precedente disposizione, circostanza quest’ultima che è evincibile dall’esame della prima parte dell’art. 4 sopra citato, laddove è richiamata proprio la disciplina di cui all’art. 21.

Si consideri, ancora, che l’art. 21 della L. n. 232/90 è disposizione che si riferisce, espressamente, sia al calcolo della base pensionabile quanto al calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Ne consegue che laddove l’art. 4 avesse inteso distinguere il computo della liquidazione da quello della buonuscita avrebbe dovuto introdurre un’espressa previsione di legge in tal senso e, ciò, al fine di disciplinare un sistema di calcolo del tutto nuovo e non presente nel precedente regime.

Aggiungasi che fare propria l’interpretazione del ricorrente avrebbe l’effetto di utilizzare due differenti sistemi di computo, pur se diretti a calcolare somme che si inseriscono, entrambe, in un momento in cui il rapporto di impiego è cessato e che, quindi, hanno una funzione essenzialmente previdenziale.

E’, allora, del tutto evidente che il calcolo della buonuscita non può che avere a riferimento i criteri utilizzati per il calcolo della base pensionabile, essendo strettamente connesso alla quantificazione della contribuzione.

3. Il conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

La complessità della materia consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2014
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

per tutti posto la sentenza del T.A.R. Abruzzo sezione di Pescara, n. 52/2011 richiamata dalla sentenza del TAR di cui al precedente post

personale PolPen collocato in pensione a domanda in data 01/01/2006

Si legge:

1) - Peraltro la disciplina testè indicata e invocata dal ricorrente è stata modificata in senso restrittivo dall’articolo 4 del D Lgs 30/04/1997 n. 165

2) - Orbene, una semplice lettura della seconda norma evidenzia come la nuova disciplina sia maggiormente restrittiva, in quanto si escludono i collocamenti a riposo a domanda, salva l’ipotesi di previo pagamento (riscatto) della restante contribuzione previdenziale, che nel caso non sussiste né risulta richiesto dall’interessato.

3) - Per completezza va affermata la piena legittimità, sia nell'ottica della costituzionalità che in quella della coerenza sistematica, del potere del legislatore di stabilire tanto la decorrenza quanto il momento di cessazione dell'operatività di un determinato beneficio giuridico od economico, in ragione delle superiori esigenze sociali e finanziarie che costituiscono la ratio di ogni scelta di politica legislativa.

4) - In sostanza i benefici rimangono unicamente per la collocazione a riposo per limiti di età, inabilità o decesso.
----------------------------------

SENTENZA sede di PESCARA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201100052 ,

N. 00052/2011 REG. SEN.
N. 00066/2007 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2007, proposto da:
M. Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Giangiacomo e Donatella Monaco, con domicilio eletto presso Pietro Tribuiani in Pescara, p.zza S. Caterina Da Siena, 11;

contro
L’Inpdap Ufficio Prov. Chieti, rappresentato e difeso dall'avv.to Armando Gambino, con domicilio eletto presso l’INPDAP, in Pescara, via Rieti, 47;

per l'annullamento
del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita adottato dall’INPDAP con delibera n. 17 marzo 2006 e del conseguente mandato di pagamento del 17 marzo 2006;

e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ai benefici di cui all’art. 21 della legge 232 del 1990;

e per la condanna
dell’INPDAP al pagamento della differenza tra il percepito e il dovuto con rivalutazione e interessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inpdap Ufficio Prov. Chieti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il presidente Umberto Zuballi e uditi l'avv.to Russo Vittorio Emanuele, su delega dell'avv. Monaco Donatella, per il ricorrente e l'avv.to Cutracci Anna Chiara, su delega dell'avv. Gambino Armando, per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, già operante presso la Casa circondariale di Vasto, venne collocato in quiescenza a domanda ricevendo l’indennità di buonuscita senza il computo degli scatti previsti dall’art. 21 del dPR 232. Fa presente di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma.

Resiste in giudizio l’INPDAP il quale contesta tutte le censure di cui al ricorso concludendo in conformità.

Eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione del provvedimento di data 17 marzo 2006.

Con memoria depositata il 6 dicembre 2010 il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni replicando alle eccezioni avversarie.

Infine nel corso della pubblica udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è annullamento del provvedimento di liquidazione dell’indennità di buonuscita adottato dall’INPDAP con delibera n. 17 marzo 2006 e del conseguente mandato di pagamento del 17 marzo 2006; l’interessato chiede altresì l’accertamento del suo diritto ai benefici di cui all’art. 21 della legge 232 del 1990 e la condanna dell’INPDAP al pagamento della differenza tra il percepito e il dovuto con rivalutazione e interessi.

Va innanzi tutto esaminata l’eccezione di tardività sollevata dall’ente resistente; essa va disattesa, in quanto la domanda diretta all'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita proposta da pubblici dipendenti, riguardando una posizione giuridica avente natura e consistenza di diritto soggettivo, non ha carattere impugnatorio, bensì di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi a contenuto patrimoniale; tale azione di accertamento va, pertanto, proposta nell'ordinario termine di prescrizione del diritto e prescinde dall'impugnazione, nel termine decadenziale, degli atti che abbiano formalmente impresso una diversa configurazione e qualificazione al rapporto (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 07 dicembre 2004, n. 18520).

Occorre appena aggiungere che in base all'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale del Corpo di polizia penitenziaria appartengono alla giurisdizione esclusiva dei Tar.

Venendo al merito, per risolvere la controversia le norme da prendere in considerazione sono due, la prima l’articolo 6 bis del DL 21/09/1987 n. 387, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, che così recita:

“1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991.
“omissis”

Peraltro la disciplina testè indicata e invocata dal ricorrente è stata modificata in senso restrittivo dall’articolo 4 del D Lgs 30/04/1997 n. 165 – che così recita:

Maggiorazione della base pensionabile.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9- bis , della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.”
“omissis”

Orbene, una semplice lettura della seconda norma evidenzia come la nuova disciplina sia maggiormente restrittiva, in quanto si escludono i collocamenti a riposo a domanda, salva l’ipotesi di previo pagamento (riscatto) della restante contribuzione previdenziale, che nel caso non sussiste né risulta richiesto dall’interessato.

Per completezza va affermata la piena legittimità, sia nell'ottica della costituzionalità che in quella della coerenza sistematica, del potere del legislatore di stabilire tanto la decorrenza quanto il momento di cessazione dell'operatività di un determinato beneficio giuridico od economico, in ragione delle superiori esigenze sociali e finanziarie che costituiscono la ratio di ogni scelta di politica legislativa.

In sostanza i benefici rimangono unicamente per la collocazione a riposo per limiti di età, inabilità o decesso.

Ne consegue come il ricorrente, collocato a riposo a domanda dal 1 gennaio 2006 a seguito di dimissioni volontarie, non abbia diritto ai benefici di cui al dPR 232 del 1990.

Ne discende il rigetto del ricorso, anche se il susseguirsi della normativa in materia e la sua complessità inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Luigi Ranalli, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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1) - congedati a domanda (successivamente al compimento di 55 anni di età, e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo


N.B.: Rinvia la trattazione all’udienza pubblica del 21 aprile 2021.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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