SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

In data 30/06/2019 ho pubblicato in più sezioni, l'allegato Parere del CdS che è stato proposto dal Ministero dell'Interno dopo la sentenza del CdS sul Prefetto.
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CdS Parere a seguito del quesito

Quesito sull’applicazione dei sei scatti di stipendio ai fini di pensione al personale della carriera prefettizia e dirigenziale del Ministero dell’Interno.

1) - Il beneficio dei sei scatti stipendiali è stato introdotto dall’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che aveva come destinatario originario il solo personale della dirigenza militare (generali e colonnelli), nei casi di cessazione del servizio per limiti di età.

2) - In linea con la progressiva omogeneizzazione dei trattamenti economici degli addetti al comparto sicurezza, il beneficio è stato successivamente esteso al restante personale delle Forze Armate con la legge 20 novembre 1987, n. 472 e al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di ruolo del Ministero dell’interno, con d.l. n. 387/1987, convertito in l. n. 472/1987.

3) - Con d.lgs.30 aprile 1997, n. 165 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a tutto il personale destinatario del beneficio, all’atto della cessazione dal servizio per qualunque causa determinata, venga applicato un sistema di finanziamento differenziato in funzione del regime di liquidazione della prestazione pensionistica.

4) - È così risultata una situazione debitoria nei confronti dell’I.N.P.S. per un ammontare pari ad € 54.576.015,71, comprensiva sia della quota a carico dell’Amministrazione che di quella a carico del dipendente.

5) - Con Circolare I.N.P.S. n. 169/2017, infatti, è stabilito che a partire dal 1° gennaio 2019 si applicano per tutte le contribuzioni dovute, le disposizioni che impongono al datore di lavoro l’onere di trattamento di quiescenza per il periodo in cui è intervenuta la prescrizione, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962.

N.B.: per il resto, leggete o scaricate l'allegato.
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lellobit
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da lellobit »

Penso che bisognerà diffidare il nostro CNA affinché trasmetta all'INPS un nuovo mod. PA04 ai fini della B.U. comprensivo dell'Importo dei sei scatti.
diffida tipo quella dell'Art. 54 :shock:
antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Ma gli avvocati hanno letto bene cosa riporta l’art. 21 commi 2 e 3 della Legge 07/08/1990 n.232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia).

comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

comma 3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1° luglio 1991.

Cosa ne pensate del comma 2!!!!!
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Bisogna scrutinare tutti i colleghi del forum, che avendo entrambi i requisiti 55 anni e 35 anni effettivi di servizio, c.d. JOLLY vincente (esclusi i riscatti) hanno fatto domanda di pensione entro e non oltre il 30 GIUGNO di ogni anno (sembrerebbe un dato di fatto obbligatorio) per poter beneficiare del JOLLY e, dopodiché, verificare il prospetto di liquidazione del TFR un tempo e oggi TFS, se in effetti tale voce singola è stata inserita al fine del confronto comune.

Non vorrei pensare che sia tutta una FARSA.

Tutti i colleghi sono interrogati a dare conferma o smentita su tale problematica.
mario1960
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mario1960 »

panorama , tu hai scritto che bisogna avere 35 anni di servizio effettivo (esclusi i 5 anni di abbuono),a mio avviso , non è mica vero, il comma 2 parla di SERVIZIO UTILE NON di SERVIZIO EFFETTIVO ,a tal proposito allego una slide, sul decreto nr.40 della gazzetta Ufficiale che tu non avrai difficoltà a reperire dove il Presidente della Repubblica ha ritenuto precisare la differenza tra, servizio utile e servizio effettivo. ANCHE IL PA04 e il mod. S 7 dell'INPS scrive di SERVIZIO UTILE calcolando tutto.
Con questo non voglio dire che sarà semplice vincere il ricorso e far coincidere tutte le varie interpretazioni inerenti al 30 giugno menzionato, e altre resistenze varie, ma il servizio richiesto è quello Utile NON quello Effettivo,
Io al momento ho scritto all'Inps per il riesame , poi vediamo se rispondono e cosa rispondono saluti a tutti
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panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

N.B.: in data 25/09/2013 ho postato in questo forum altro Parere del CdS

Il Parere oltre all'eventuale spettanza o meno al personale della carriera prefettizia si allarga anche per il personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza.

Ecco 2 punti al riguardo:

1) - Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.

2) - Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto relativo al QUESITO qui sotto.
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11/09/2013 201300679 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 12/06/2013


Numero 03826/2013 e data 11/09/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013


NUMERO AFFARE 00679/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Quesito sull’attribuzione dei sei scatti ai fini previdenziali e pensionistici al personale della carriera prefettizia.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 7113 del 4 marzo 2013, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 10 aprile 2013;

viste le relazioni ministeriali integrative del 24 aprile 2013 e del 16 maggio 2013;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

Premesso.
Il Ministero dell’interno rappresenta che alcune sedi territoriali dell’INPS - gestione ex INPDAP - hanno fatto pervenire, di recente, a prefetti a riposo richieste di restituzione dell’importo relativo al beneficio dei “sei aumenti periodici stipendio”, ricompresi nel calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 6 bis, comma 3 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 232.

Precisa l’Amministrazione che l’art. 6 bis, comma 3 bis, sopracitato ha esteso al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall’art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia la valutazione dei sei scatti di stipendio in questione nel calcolo del trattamento di buonuscita, già prevista dall’art. 13 della legge n. 804 del 1973 per i generali e i colonnelli disposizione all’atto della cessazione dal servizio.

A sua volta, il comma diciannovesimo dell’art. 43 detto specifica che l’estensione riguarda il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e categorie equiparate dei ruoli indicati nella stessa legge 121 del 1981, tra i quali sono ricompresi i prefetti, definiti dalla stessa legge “Autorità provinciali di pubblica sicurezza”. Nei confronti di questi ultimi l’attribuzione dei “sei scatti” ha trovato costante applicazione dal momento dell’entrata in vigore della relativa disposizione legislativa che ne ha disposto l’estensione.

L’Amministrazione aggiunge che l’INPS ha ora espresso l’avviso che il beneficio previdenziale in questione sarebbe stato soppresso dal d.P.R. n. 306 del 2001, che ha recepito l’accordo sindacale per la carriera prefettizia relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi.

Di diverso avviso è il Ministero dell’interno, che sostiene che il d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, con cui si è provveduto al riordino della carriera prefettizia, pur mantenendo il regime di diritto pubblico per il rapporto di impiego del personale prefettizio, ha previsto che talune materie fossero oggetto di procedimento negoziale e tra queste il trattamento economico fondamentale e accessorio.

Coerentemente con la superiore fonte legislativa l’art. 26 del d.P.R. n. 316 del 2001 ha disapplicato una serie di disposizioni non più compatibili con il rinnovato quadro ordinamentale, senza tuttavia incidere su quelle di carattere previdenziale, sottratte alla procedura negoziale.

Tale orientamento è stato in precedenza condiviso anche dall’INPDAP, che con circolare 23 maggio 2005 n. 17, avente a oggetto “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’interno” ha previsto l’attribuzione al personale della carriera prefettizia dei sei aumenti periodici, di cui all’art. 6 bis, comma 3 bis del d.l. n. 387 del 1987.

Al fine di far chiarezza sul punto controverso, sul quale nel corso di specifiche riunioni l’orientamento del Ministero dell’interno, favorevole all’applicazione dell’istituto, è stato condiviso anche dai rappresentanti dei Ministeri della pubblica amministrazione e della semplificazione e dell’economia e delle finanze, è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Considerato.

La Sezione, esaminata l’ulteriore documentazione pervenuta in ordine all’avviso del’INPS sulla specifica questione, ritiene opportuno ripercorrere le fonti normative che disciplinano l’attribuzione dei c. d “6 scatti” ai fini previdenziali e pensionistici, per procedere, quindi, alla verifica del quesito se detto istituto debba essere applicato anche al personale della carriera prefettizia che cessa dal servizio.

In primo luogo si considera che l’attribuzione di “6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, è stata prevista dall’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio. Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.

Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il decreto legge 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n. 468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio tipico dello status militare.

L’istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico, previdenziale e, per quanto possibile, normativo degli addetti al comparto difesa - sicurezza è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile con qualifica equiparata dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni con legge 20 novembre 1987, n. 472.

Per quanto di interesse ai fini in esame, il comma 3 bis dell’art. 6 bis citato ha disposto che il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 si applica al personale dirigente “indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia”, che cessino dal servizio per limiti di età, per inabilità o per decesso, ovvero nel caso in cui abbiano compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

A sua volta nel diciannovesimo comma dell’art 43 della legge n. 121 dl 1981 si precisa che il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella stessa legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e dalle norme della legge n, 121 del 1981.

Dall’entrata in vigore dell’art. dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, l’istituto dei “sei scatti” è stato applicato per le ragioni espresse nella relazione ministeriale anche ai prefetti, che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 121 del 1981, hanno responsabilità di vertice nell’Amministrazione della pubblica sicurezza quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Orbene, in base a quanto sin qui considerato si può affermare che l’istituto in questione, anche dopo la sua estensione con finalità perequative agli operatori del comparto sicurezza come individuati dalla legge n. 121 del 1981, non ha perso l’iniziale caratterizzazione di beneficio connesso allo status di una circoscritta categoria di dipendenti pubblici.

Richiamato il quadro normativo, si rileva che nel quesito posto si confrontano due tesi: da una parte l’INPS - gestione ex INPDAP - il quale sostiene che la disposizione di legge, che consente l’erogazione dei sei scatti all’atto del congedo, non sarebbe più applicabile ai prefetti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, che ha apportato sensibili modifiche alla carriera prefettizia, introducendo una speciale procedura negoziale per quanto concerne il trattamento economico; dall’altra l’Amministrazione dell’interno, che afferma che il trattamento previdenziale e pensionistico è escluso per legge dal confronto negoziale.

Al riguardo, va esaminato il disposto dell’art. 28 del d.lgs. n. 139 del 2000, il quale, nel definire l'ambito ed i limiti del procedimento di negoziazione, include “il trattamento economico fondamentale ed accessorio”, ma nulla dispone sul trattamento previdenziale e pensionistico, che rimane, pertanto, escluso dalle materie negoziabili. Né, invero, si rinvengono nel testo della riforma disposizioni normative volte a regolare il trattamento di quiescenza del personale della carriera prefettizia, rispetto alla normativa in vigore per i dipendenti pubblici.

La riscontrata “non negoziabilità” della materia pensionistica costituisce un valido ausilio interpretativo per respingere la tesi secondo cui la disposizione che consentiva l’applicazione ai prefetti dell’istituto dei “sei scatti” sarebbe stata soppressa dal d.P.R. n 23 maggio 2001, n. 316 con il quale è stato recepito il primo accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001. Sul punto è innegabile che l’art. 26, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 316 del 2001 include tra le “disapplicazioni” con riferimento al trattamento economico la legge 10 ottobre 1986 n. 668; tuttavia, oltre a doversi considerare il significato letterale dei termini “trattamento economico”, sul piano ermeneutico non possono sussistere dubbi che la “disapplicazione” non possa coinvolgere norme che riguardano istituti concernenti il trattamento previdenziale e pensionistico, escluso dalla negoziabilità.

In proposito occorre tener conto anche delle argomentazioni a contrariis, che postulano che l’istituto dei sei scatti ha natura stipendiale, profilo che risulterebbe confermato dalla previsione introdotta dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il quale dispone che gli aumenti periodici sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale; conseguentemente il benefico in questione sarebbe stato travolto dalla disapplicazione della legge n. 668 del 1986 in ordine al trattamento economico dei prefetti.

La Sezione ritiene che le suddette obiezioni vadano disattese, per più motivi.

Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.

Non può essere, poi, ignorato il legittimo affidamento sulla percezione del beneficio indotto sugli interessati coinvolti nella contribuzione, affidamento meritevole di tutela non meno di quello di coloro che, andati in quiescenza dopo l’entrata in vigore della riforma della carriera prefettizia, hanno beneficiato sinora dell’istituto in parola.

Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

Va ancora considerato che la riforma della carriera prefettizia non ha inciso sulle attribuzioni dei prefetti quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza, il cui incardinamento funzionale nell’Amministrazione della pubblica sicurezza è rimasto inalterato.

In presenza delle richiamate fonti normative, che in base ad una interpretazione letterale, logica, sistematica e razionale confermano l’intendimento del legislatore di correlare il beneficio in questione allo status descritto, e in assenza di disposizioni legislative contrarie, la Sezione ritiene che non sussistano i presupposti per riconsiderare l’applicazione del beneficio dei sei aumenti stipendiali nei confronti del personale appartenete alla carriera prefettizia.

P.Q.M.

nei termini di cui in motivazione è il parere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
KURO OBI
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da KURO OBI »

Buongiorno, mi spiegate per fare il ricorso cosa devo tenere in considerazione nello scegliere se farlo alla corte dei conti o al Tar?
KURO OBI
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da KURO OBI »

Perché meglio il Tar?
KURO OBI
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da KURO OBI »

Perché ti agiti? Ho chiesto soltanto perché ci sono ricorsi in giro sia alla c.d.c. sia al Tar. Puoi anche non rispondere se non ti và, stai sereno, non è mia prerogativa scegliermi il giudice
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da moikano »

Intanto si puo cominciare a guardarsi intorno
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rugantino
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da rugantino »

Buona sera, premetto, manco da un paio d'anni dal forum e ogni tanto, vista la novità dell'argomento
sono anche io interessato al discorso dei 6 scatti sul TFS. Infatti per dovere di cronaca, a inizio Luglio 2020, raggiungo i 24 mesi solari dalla mia data di uscita in riserva. Ad oggi, posso confermare che non
mi è pervenuta alcuna comunicazione e sul sito INPS non si muove niente. Rimango ottimista, e auspico che entro fine Agosto 2020, mi arrivi la prima trance.

Confermo che finalmente mi hanno fatto il ricalcolo del contratto scaduto, mi è arrivata a casa la documentazione con i conteggi aggiornati.

Chi mi ha preceduto, ha giustamente chiesto se ci sono già le condizioni per il ricorso da farsi al TAR per il riconoscimento dei scatti sul TFS.
Mi sono già mosso, ho scritto ad un avvocato di uno studio legale di Palermo, e mi è pervenuta risposta.

Non solo, ad oggi, che mi sia dato sapere, potete controllare in rete, c'è uno studio Legale di Arezzo che tratta sempre le pratiche inerenti i vari ricorsi per il personale posto in quiescenza.

Per farla breve, il legale di Palermo mi ha confermato in forma scritta quanto già immaginavo.

E' vero si che ci sono le condizioni per adire un ricorso, ma tassativamente e purtroppo non è il mio caso, i 55 anni anagrafici dovevano essere compiuti entro la data di uscita, oltre ai 35 anni di servizio contributivi. Io rientro nella seconda opzione, all'uscita avevo quasi 36 anni di servizio effettivo, ma anagraficamente i 55 anni li ho compiuti dopo tre mesi dal congedo. Da qui, la dovuta cautela nell'aspettare se e quando mai ci sarà (non ci credo), che il Legislatore intervenga modificando l'aggettivo... "compiuti" in "entro il 31 Dicembre dell'anno di uscita".

Ovvio che se e quando ci saranno sviluppi informerò il forum. Un saluto a tutti, ciao.
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

Il TAR LAZIO nel 2019 ha rigettato - tra le altre cose - il ricorso di un collega della PolStato, collocato in congedo il 26 marzo 1994, in quanto aveva un’età anagrafica di anni 51 e aveva maturato 31 anni di servizio, e, dunque, non era in possesso dei previsti requisiti.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 201904254 ,

Pubblicato il 01/04/2019

N. 04254/2019 REG. PROV. COLL.
N. 10262/2011 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10262 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renata Migliaccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Inchiostri N. 62;

contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del Decreto n. 908/F Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio di Trattamento di Pensione e Previdenza, Divisione III, in data 15.2.2011, notificato in data 16.8.2011, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

e per la declaratoria
del diritto alla corretta attribuzione dell’equo indennizzo; alla liquidazione delle differenze retributive corrispondenti a sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all’art. 21, legge n. 232 del 10 agosto 1990; alla liquidazione dei benefici di cui all’art. 1, legge 539 del 15.07.1950; oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell’effettivo soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato, ora in congedo, impugna il decreto n. 908/F in data 15.2.2011, notificato in data 16.8.2011, con cui l’intimato Ministero dell’interno, pure avendo riconosciuto che le infermità -OMISSIS- sono dipendenti da causa di servizio, con conseguente concessione dell’equo indennizzo, senza che, peraltro, venisse liquidata alcuna somma, a causa del cumulo con le infermità che già avevano costituito oggetto di equo indennizzo, che avrebbe determinato la corresponsione di una somma (pari ad euro 4.755,97) superiore a quello spettante.

Deduce, al riguardo, con unico articolato motivo, l’errata applicazione di legge, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione di legge per difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, eccesso di potere per contraddittorietà, mancata applicazione dell’art. 21, legge 232/1990 e dell’art. 1, legge 539/1959, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione del principio del giusto procedimento.

Conclude insistendo per l’annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e introduce, altresì, azione di accertamento del diritto alla corretta attribuzione dell’equo indennizzo come originariamente richiesto, anche per la patologia “-OMISSIS-”, con conseguente liquidazione delle differenze retributive corrispondenti a sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all’art. 21, legge n. 232 del 10 agosto 1990, alla liquidazione dei benefici di cui all’art. 1, legge 539 del 15.07.1950; oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell’effettivo soddisfo.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato relazione e documenti.

L’adito tribunale, con ordinanza n. 9/2012 del 10 gennaio 2012, ha respinto l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni juris.

Quindi, in vista della discussione della causa nel merito, la parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale e l’Avvocatura Generale dello Stato ulteriore documentazione; alla pubblica udienza del 20 febbraio 2018 il ricorso è stato chiamato per la decisione e, udito il patrono di parte ricorrente che ha insistito nelle già rassegnate richieste e conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza.

DIRITTO

Viene all’esame la legittimità del provvedimento in epigrafe con cui il resistente Ministero dell’interno, sulla base di una rinnovata considerazione dell’infermità “-OMISSIS-”, ne ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio e, conseguentemente, ha rideterminato l’equo indennizzo spettante al ricorrente, senza, peraltro, liquidare alcuna somma, avendo il medesimo già percepito, sulla base di precedente determinazione, un importo a titolo di equo indennizzo superiore rispetto a quello ora spettante.

Il ricorrente lamenta, in relazione alla nuova determinazione assunta, il tardivo riconoscimento di infermità contratta sin dal 1993, data in cui già era stata accertata la sussistenza della patologia “-OMISSIS-”, con conseguente grave danno determinatosi nella sua sfera giuridica, per mancata corresponsione dei benefici di cui alla legge 539/1950, collocamento in congedo con attribuzione della giusta categoria per l’equo indennizzo per la menomazione complessiva, con relativa attribuzione economica calcolata sulla base delle norme all’epoca vigenti.

Deduce, al riguardo, l’erroneità del calcolo dell’equo indennizzo, per trascinamento anche delle somme già liquidate correttamente sulla base delle richieste del 1993 e reclama il ricalcolo delle somme a tale titolo spettanti, sulla base della normativa vigente nel 1993, con ogni effetto in ordine al diritto alle differenze retributive e ai benefici economici di cui all’art. 21, legge n. 232 del 10 agosto 1990 e all’art. 1, legge 539 del 15.07.1950, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come richiesti con apposite istanze.

Il ricorso, come preannunciato in sede cautelare, è infondato.

Come emerge dalla documentazione versata in atti, il ricorrente aveva richiesto, con istanza del 1993, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione ad una serie di infermità dal medesimo contratte, ivi compresa la epatomegalia, cui aveva fatto seguito il decreto n. 374 del 14 aprile 2003, recante il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo tranne che per la suddetta patologia, non presa in esame in quanto non “riscontrata in sede di visita collegiale”.

Come anche eccepito dalla difesa erariale, senza contestazione al riguardo, la detta determinazione, pure in parte qua con effetti preclusivi per il ricorrente, non è stata impugnata ed ha, pertanto, acquisito il carattere della inoppugnabilità.

E’, pertanto, privo delle denunciate mende il provvedimento con cui, a seguito di nuova istanza presentata dal ricorrente nel 1997, è stata decretata la dipendenza da causa di servizio per la patologia “-OMISSIS-” ed è stato, per l’effetto, riconosciuto l’equo indennizzo, legittimamente calcolato sulla base della normativa vigente al momento della nuova istanza, secondo il principio tempus regit actum, che, in ragione del cumulo con le infermità che già avevano costituito oggetto di equo indennizzo, è risultato inferiore a quello già computato con il d. m. 374/2003 sopra richiamato e, pertanto, pure non dando luogo al recupero delle maggiori somme già corrisposte, non ha determinato, per altrettanto, il diritto ad ulteriori benefici in favore del ricorrente.

Del pari infondata si presenta la pure introdotta azione di accertamento del diritto ai benefici di cui alla legge n. 232/1990, art. 21, che, nel modificare l'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ha previsto, al comma 2, anche per il personale in servizio alla data del 21.11.1987 che fosse cessato dal servizio per limiti d’età, fisica inabilità o decesso, o cessato dal servizio a domanda, a condizione che avesse compiuto 55 anni di età e 35 di servizio, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

Il ricorrente, infatti, non ha titolo al beneficio in esame in quanto, collocato in congedo il 26 marzo 1994, aveva un’età anagrafica di anni 51 e aveva maturato 31 anni di servizio, e, dunque, non era in possesso dei previsti requisiti.

Quanto, poi, alla richiesta di applicazione della legge n. 539/1950, che estende al personale invalido per causa di servizio i benefici previsti per gli invalidi di guerra, introdotta dal ricorrente con le istanze presentate nel 2001 e nel 2007, e con l’azione di accertamento veicolata dal ricorso in esame, il Ministero resistente osserva che sia il processo verbale della CMO, che il parere del Comitato di verifica della cause di servizio sono stati adottati, rispettivamente, nel 2002 e 2004, e il provvedimento recante il riconoscimento dell’equo indennizzo nel 2011, successivamente la cessazione dal servizio del ricorrente, con conseguente difetto dei presupposti per il riconoscimento degli scatti stipendiali.

In proposito, il Collegio osserva che dal complessivo esame delle norme di cui all'art. 117 e 120, r.d. n. 3458/1928 e l. 15 luglio 1950 n. 539 si desume che il beneficio stipendiale dell'abbreviazione di due anni o di un anno agli effetti dell'anzianità di servizio per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio, inizialmente riconosciuto ai soli mutilati ed invalidi di guerra e loro congiunti, poi esteso ai mutilati e agli invalidi per servizio e loro congiunti, pone come condizione per usufruirne il solo riconoscimento legale di un'infermità contratta in servizio o per causa di servizio. E’ all’evidenza che il quadro patologico di cui il dipendente è risultato essere affetto non può che essere maturato durante il servizio, a nulla rilevando, dunque, la data in cui l'Amministrazione conclude il relativo procedimento amministrativo per il suo riconoscimento. Ed invero, il legislatore, nell'estendere il beneficio in questione anche a coloro che avevano riportato infermità per causa di servizio, ha stabilito, quale unico presupposto di erogazione della provvidenza, la circostanza che l'infermità fosse stata contratta in servizio, e dunque ritenere che anche il decreto conclusivo del procedimento debba essere emanato prima del collocamento in congedo, introduce un ulteriore elemento non previsto dalla normativa in esame.

Con riferimento al caso in esame, tuttavia, non può non considerarsi che la domanda cui ha poi fatto seguito il provvedimento con effetti costitutivi, sotto il profilo del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è stata presentata nel 1997, dunque non in costanza di servizio ma quando il ricorrente era già in congedo; per altrettanto, le istanze con cui sono stati richiesti i benefici in parola risultano pacificamente presentate nel 2001 e nel 2007, per cui nessun ritardo, sotto il delineato profilo, può essere attribuito alla resistente Amministrazione;

Conclusivamente, il ricorso e le domande con lo stesso introdotte, sono infondati e devono essere respinti. Sussistono, tuttavia, motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in relazione alla materia oggetto di controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Scala Salvatore Mezzacapo





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Non è che voglio fare lo scienziato, ma se i 6 scatti viene riconosciuto anche per chi esce per anzianità avendo i requisiti (ci rientro anche io) sono contento. L’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, al comma 3 riporta: Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Se andiamo a leggere questo decreto-legge “Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

………..estensione agli altri corpi di polizia. Quali?? Sono solo quelli ad ordinamento civile (P.S.; P.P.) oppure ci rientrano anche i militari essendo un corpo di polizia?

Se ci rientrano anche i militari, perché nello stesso anno (1987) il legislatore ha emanato un D.L. simile, avente n.379, datato 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 “Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.
Infatti l’art.1 comma 15-bis estendeva tale beneficio ai parigrado delle Forze Armate, compresi quelli dei Carabinieri e della Guardia di Finanza…………... Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
Successivamente questo articolo (1 comma 15-bis) è stato abrogato da altra legge, quindi????????????

La domanda sorge spontanea. Nell’art.1911 del C.O.M. visto che è applicabile per il solo personale militare, non era meglio inserire il D.L. n.379, datato 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, anziché del n.387/87 riservato al personale civile?

C'è qualcosa che non quadra.
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
panorama
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da panorama »

attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 21 della L. 232/1990 sul calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Anno 2020 Numero 52

Sent. 52/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai seguenti magistrati
dott. Angelo Canale, Presidente
dott.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano, Consigliere
dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore
dott.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere
riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 50371 del Registro di Segreteria, proposto XX XX, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, presso il cui studio è domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 114, contro il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dal Dott. Gennaro Montesano, domiciliato in viale dell’Esercito n. 186, Roma,

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 455 del 18.11.2015.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 24.01.2020 il relatore, consigliere Marco Smiroldo, l’avv. Filippo Condemi su delega dell’avv. Parenti per XX; la dott.ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l’impugnata sentenza il giudice di prime cure ha respinto il ricorso dell’odierno appellante volto ad ottenere il diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 21 della L. 232/1990 sul calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita.

L’appellante è un ex sottufficiale dell’A.M. cessato dal servizio a domanda dal 23.12.1994, al quale in data 27.07.2004 il D.M. (Difesa) n. 350/A/2004 ha liquidato la pensione ordinaria senza attribuzione dei sei scatti stipendiali.

Il giudice di prime cure ha, in primo luogo, rilevato che “l’attribuzione degli scatti di stipendio nella base pensionabile è basata su due distinti presupposti, goduti dal militare richiedente:

1) uno di carattere oggettivo, dovendo l’interessato essere cessato dal servizio non prima dell’entrata in vigore della normativa di riferimento;

2) uno di carattere soggettivo, dovendo la cessazione dal servizio essere riconnessa a una delle tipologie espressamente previste dalla Legge (per raggiungimento del limite di età, per dichiarata inabilità o per morte)”.

Ciò posto, ha ritenuto che “Nella fattispecie in esame, a seguito di specifica richiesta effettuata alle parti nel corso della pubblica udienza da parte del Giudicante, emerge, incontestatamente, che il ricorrente è privo dei requisiti soggettivi per l’attribuzione dei benefici richiesti, essendo cessato dal servizio, a domanda, in data 23.12.1994.

La cessazione dal servizio a domanda costituisce insormontabile ostacolo all’attribuzione del controverso miglioramento economico”.

2.- Con ricorso in appello notificato in data 14.01.2016 e depositato in data 29.01.2016, il sig. XX ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza rilevando che la normativa invocata – l’art. 21 della l. n. 232 del 1990 – non impedisce il riconoscimento degli scatti stipendiali a chi sia cessato dal servizio a domanda.

In realtà, ha chiarito l’appellante, la disposizione in esame riconosce il diritto a chiunque sia cessato dal servizio: a) per anzianità; b) per sopravvenuta inabilità al servizio; c) per decesso, indipendentemente dal fatto che il collocamento in congedo sia avvenuto a domanda.

Così, rilevato che l’appellante era andato in congedo al 23.12.1994, con l’anzianità contributiva di 36 anni di servizio utile, anzianità equiparata al pensionamento di vecchiaia, la difesa ha concluso per il sussistere delle condizioni per il riconoscimento del diritto richiesto, non escluso dall’entrata in vigore del d.lgs. 165 del 1997, e quindi in data successiva al congedo (1994) ed ha quindi chiesto l’accoglimento dell’appello.

2.- Con memoria del 03.01.2020 si è costituito il Ministero della Difesa contestando la fondatezza dei motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell’appello.

3.- All’udienza del 24.01.2020, udita la relazione del Cons. Smiroldo, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va respinto.

L’art. 21 della l. n. 232 del 1990 ha modificato l'articolo 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 47, recante la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

In particolare, l’art. 6 bis, comma 1, del d.l. 387 del 1978 sopra richiamato ha stabilito che “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”.

L’odierno appellante è stato collocato in pensione a domanda in data 23.12.1994, con 36 anni di servizio utile e, ai sensi dell’art. 6, comma 7, l. n. 404 del 1990, con almeno 25 anni di servizio effettivamente prestato.

A tale stregua, occorre in primo luogo rilevare, come – da un lato – essendo cessato dal servizio in data successiva all’entrata in vigore della l.n. 232 del 1990, questa risulti al medesimo - almeno astrattamente - applicabile (v. SSRR n. 4/2001/QM); dall’altro lato, come correttamente indicato dall’appellante, l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 165 del 1997 risulta inapplicabile ratione temporis al caso in esame, in quanto il sig. XX è cessato dal servizio nel 1994 e quindi prima del 01.01.1998 (v. art. 8 d.lgs. 165 del 1997), data di entrata in vigore della normativa in parola.

Ciò posto, passando ad esaminare la concreta applicabilità all’appellante della modifica introdotta con l’art. 21 della l. n. 232 del 1990 all’art. 6 bis, comma 1, del d.l. 387 del 1978, occorre riulevare che la predetta norma ha indicato i requisiti soggettivi per l’applicazione dei sei scatti, ossia: cessazione dal servizio per:
a) età;
b) permanente inabilità al servizio;
c) decesso in servizio.

A tale stregua, escluso il ricorrere nel caso in esame dei presupposti sub b) e c), il Collegio rileva che l’appellante non ha maturato il requisito dell’età, non essendo il sig. XX cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti d’età, ma – come rilevato dal giudice di prime cure – “a domanda” e, quindi, prima del raggiungimento del limite d’età previsto dall’art. 21 della l. n. 232 del 1990.

Così, non essendo cessato il sig. XX per raggiunti limiti d’età l’appello deve essere respinto in quanto egli non ha diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali (di cui all’art. 21 della L. 232/1990) sul calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Nulla per le spese di giustizia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 in favore di parte appellata.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 24.01.2020.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Marco Smiroldo F.to Pres. Angelo Canale


Depositato in Segreteria il 18 Febbraio 2020


Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

L'ho sempre detto che i 6 scatti non spettano per chi esce a domanda per anzianità. La sentenza sopra postata da panorama ne è la conferma. Solo un utente era convinto, tale "Gemgem1", il quale mi attaccava (come ad altri colleghi di questo forum) dopo un mio intervento in questo argomento. Fortunatamente è stato bannato, non esiste più questo utente :D :D :D :D :D
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