SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

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antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Qualcuno riesce a trovare la sentenza del Consiglio di Stato n.1232/19 che alcuni studi di avvocati menzionano senza allegare il dispositivo/motivazione di sentenza. Ho cercato sul web ma non ho trovato nulla.


Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
sasabl
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da sasabl »

Qualcuno riesce a trovare la sentenza del Consiglio di Stato n.1232/19 che alcuni studi di avvocati menzionano senza allegare il dispositivo/motivazione di sentenza. Ho cercato sul web ma non ho trovato nulla.

https://www.giustizia-amministrativa.it ... ifecycle=0


qui esce solo questa con i dati che hai messo

https://www.giustizia-amministrativa.it ... vvedimenti


Ciao
mario1960
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da mario1960 »

antoniope ha scritto: lun giu 01, 2020 8:33 pm Qualcuno riesce a trovare la sentenza del Consiglio di Stato n.1232/19 che alcuni studi di avvocati menzionano senza allegare il dispositivo/motivazione di sentenza. Ho cercato sul web ma non ho trovato nulla.
Xxxxxxxxxxx
Studio legale Chessa. Ed altri menzionano. Sentenza nr. 1231 . Non 1232 /19
presupposti determinanti” (Cons. di Stato, sentenza n. 1231/2019 pubblicata il 22.02.2019).

Nella pagina 1 di questo argomento. e’ allegata la Nr. 1231/19 .

Poi non so’ se si tratta di errore di scrittura
antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Molto probabilmente sarà un errore di battitura oppure è stato fatto apposta? Comunque la sentenza 1231 del CdS parla della carriera prefettizia. Gli avvocati di turno non lo hanno specificato, chissa perchè........sti volponi.........
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antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^- ter
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 8487/1992 R.G. proposto da ...... ED ALTRI (come da elenco allegato composto da pagine 1), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Colnago e Ernani D’Agostino, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, in Via Ugo de Carolis n. 64;
contro
- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
- l’ex ENPAS – Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali (oggi INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
della reiezione delle istanze dei ricorrenti dirette al computo, ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, di 6 scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante computati sui miglioramenti di cui alla L. n. 468/1987
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, ex-Carabinieri ed ex-militari cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 16 novembre 1987 ed il 12 agosto 1990, chiedono l’accertamento del loro diritto all’attribuzione dei 6 scatti stipendiali ai fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita calcolati sul complesso dei miglioramenti attribuiti dalla Legge 14 novembre 1987 n. 468, di conversione del D.L. 16 settembre 1987 n. 379.
Con un’unica rubrica di gravame si deducono la violazione dell’art. 15 bis della L. n.468/1987 in relazione all’art. 11 della L. 8 agosto 1990 n. 231; ed eccesso di potere per illogicità, disparità ed ingiustizia manifesta.
Il Ministero della Difesa si è solo formalmente costituito in giudizio.
1. Deve in via pregiudiziale rilevarsi come questo TAR difetti di giurisdizione sulla parte di domanda concernente la richiesta di integrazione della pensione con il computo dei 6 scatti stipendiali sui miglioramenti di cui alla L. n. 468/1987.
Si deve al riguardo ricordare come a norma degli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (cfr. Cassazione civile, sez. un., 7 novembre 2000, n. 1149).
2. Deve invece essere accolta la parte di domanda concernente l’indennità di buonuscita.
I ricorrenti, ricordano che, il comma 15 bis dell'art. 1della legge 14 novembre 1987 n. 468 (di conversione del d.l. 16 settembre 1987 n. 379), ha attributo -- ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti-- “sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Assumono altresì che, successivamente, l’art. 20 della legge n. 232 del 1990 recante l’interpretazione autentica del comma l dell'art. 6 bis della legge n. 472/1987 (concernente l'accordo per il triennio 1988 - 1990 relativo al personale della Polizia di Stato, del Corpo Forestale e degli Agenti di custodia) ha precisato che l'espressione "sei scatti di stipendio" dovesse essere interpretata nel senso che i medesimi dovevano essere calcolati sull'ultimo stipendio, comprensivo di R.I.A. e dei benefici stipendiali ex L. n. 668/86 e n. 472/1987. Pertanto, grazie alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 20 della L. 231 del 1990, al personale di cui sopra l'aggiunta dei sei scatti era stata calcolata in relazione all'ultimo stipendio virtualmente maturato dagli interessati.
Al contrario per i sottufficiali delle FF. AA., dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quali i ricorrenti, l’art. 11 della L. n. 231/1990 era stato illegittimamente applicato a far data dall’entrata in vigore della stessa, computando cioè i sei scatti utili ai fini della buonuscita sul trattamento in possesso al 31.12.1986 e non su quello risultante dall’applicazione dei miglioramenti di cui alla L. n. 468/1987.
L’assunto è meritevole di accoglimento.
In primo luogo si deve annotare come l'art. 11 della l. n. 232 del 1990 ha precisato che gli scatti di anzianità attribuiti al personale collocato a riposo delle forze armate, dei carabinieri e della guardia di finanza riconosciuti dalla l. n. 468 del 1987 devono essere calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli altri benefici stipendiali. Tale disposizione però non ha carattere innovativo, ma costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 15 bis della l. 14 novembre 1987 n. 468, di conversione del d.l. 16 settembre 1987 n. 379. Al riguardo la stessa tecnica legislativa utilizzata (adozione di una disposizione integralmente sostitutiva di altra) rende evidente l’intento del legislatore di rimediare ad una situazione di incertezza applicativa cagionata dalla precedente formulazione letterale della medesima disposizione. E ciò anche al fine di equiparare il regime con quanto espressamente disposto dalla pressoché contemporanea L. n. 232 del 1990, concernente la medesima fattispecie riferita alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato e al Corpo degli agenti di custodia.
Ne consegue che il metodo di calcolo previsto nella cit. l. n. 232 deve essere retroattivamente applicato anche agli interessati che siano stati collocati a riposo nella vigenza della L. n. 468 del 1977, ma prima del successivo intervento interpretativo del legislatore in materia (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 13 febbraio 2002, n. 271 Corte Conti, Sez. Contr. 6 ottobre 1995, n. 130; C. Conti reg. Toscana, Sez. Giurisd. 20 aprile 1998, n. 193).
Pertanto il beneficio dei sei scatti di stipendio a favore dei sottufficiali delle forze armate introdotto dall'art. 1 comma 15 bis, della l. 14 novembre 1987 n. 468, di conversione del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, si applica a tutti i destinatari dei benefici stipendiali introdotti da tale legge che erano cessati nel periodo preso a riferimento dalla legge stessa (triennio 1986-1988).

Ai predetti sottufficiali va dunque liquidata la indennità di buonuscita computando i sei scatti, previsti dall'art. 1, comma 15 bis, l. 14 novembre 1987 n. 468 calcolati (così come espressamente previsto dall'art. 1, comma 15 nel testo sostituito dalla L. 8 agosto 1990 n. 231) sull'ultimo stipendio, sulla retribuzione individuale di anzianità, sugli scatti maturati e tenendo conto dei benefici di cui alla L. n.468/1987 (escluso l'assegno di funzione istituito dalla normativa precedente alla cit. l. n. 231 del 1990 e non espressamente richiamato in quest'ultima: cfr. anche C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 9 maggio 2003, n. 551).
Né, nel presente caso, l’INPDAP ha per contro eccepito alcunché in contrario.
Il ricorso deve dunque essere accolto e per l’effetto deve essere dichiarato diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della buonuscita nei sensi di cui in motivazione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter :
1) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso nella parte concernente la richiesta di rivalutazione della pensione.
2) accoglie il ricorso nella parte concernente l’indennità di buonuscita, e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione definitiva della stessa nei sensi di cui in motivazione, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme con i relativi accessori del credito.
3) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2004.
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lellobit
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da lellobit »

Quindi non c è trippa per gatti
antoniope
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da antoniope »

Sono entratoo su Facebook in tre siti di avvocati che si occupano di diritto militare, i quali menzionano la sentenza del Consiglio di Stato n.1231 più volte indicato in questo argomento, ma non dicono che la sentenza è stata vinta dal ricorrente in quanto PREFETTO andato in pensione. LA SENTENZA NON CITA MINIMAMENTE IL COMPARTO MILITARE. C’è una gran bella differenza.
Per la carriera prefettizia al momento del congedo possono rivendicare i 6 scatti sul TFS perché lo dice la Legge. Se leggete la circolare del Ministero Interno del 25/1/2019 n.6161/BIS/P-211 (da me allegata in questo argomento), riporta che i 6 scatti vengono attribuiti alla carriera prefettizia come previsto dalla Legge 121/81, art.43 c.19 (*) come modificata dalla Legge 668/86.
(*) Legge 121/81, art.43 c.19 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.)
19. Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla L. 10 dicembre 1973, n. 804(**) e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge.
(**) LEGGE 10 dicembre 1973, n. 804
Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da giuseppesa »

una considerazione anche se si tratta di carriera prefettizia e ne beneficiano anche i nostri ufficiali , sapete che annualmente i magistrati le carriere prefettizie e gli ufficiali di tutte le forze armate e di polizia beneficiano dell' aumento instat o istat adesso non ricordo istituto nazionale statistiche che rivaluta i loro stipendi in base al costo della vita?
secondo me questo ricorso e' da portare avanti . Cerco colleghi in Piemonte per contattare un avvocato e piu' siamo meglio e'.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da frank1962 »

mario1960 ha scritto: gio apr 30, 2020 1:49 pm Grazie hari104, l’avevo già recuperarata.
Ho letto che sono già tre avvocati che promuovono il ricorso, io in tempi non sospetti pagando , avevo contattato un avvocato per esporgli il quesito sulla possibilità di promuovere il ricorso, dandomi Parere positivo. A marzo 2020 su sua indicazione ho richiesto all’inps con Raccomandata il riesame del calcolo del tfs .
Aspetteremo una risposta entro 120 gg, dopo di che sarà l’avvocato a presentare il ricorso alla Corte dei Conti.
Chi vivrà vedrà. Saluti....
puoi cortesemente allegare fac/simile di diffida inviata all'INPZZZZZZZ a beneficio di tutti coloro(me compreso) che volessero intraprendere questo nuovo viaggio
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da giuseppesa »

gemgen hai ragione al tar, e' stato un errore di concentrazione nello scrivere grazie.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da moikano »

Salve a tutti. Mi trovo nella condizione di avere i requisiti , 55 anni e 35 anni effettivi, al momento del pensionamento. Naturalmente non ho avuto i sei scatti calcolati sul tfs. Sono passati già più di quattro anni dal collocamento in pensione di anzianità.
Mancano 10 mesi al termine dei 5 anni per la prescrizione del diritto a ricorsi economici sul trattamento di fine servizio.
Qualcuno sa come interrompere il termine ? Ci vuole un legale oppure posso fare io stesso una lettera all'Inps ? Se chiedo applicazione del comma 6 bis legge 387 / 87. Può bastare intanto?
moikano
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da moikano »

Grazia, lo faro.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da moikano »

Grazie, lo faro'.
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da moikano »

Ancora un chiarimento, io essendo Esercito credo si debba applicare l' art. 1077 del C.O.M. come dal comma 2 dell ' art. 1911.
Per forze di polizia ad ordinamento militare , il comma 3, che fa riferimento alla 387/87.
Il 1077 fa riferimento alle non idoneita fisiche che non permettono di raggiungere I requisiti di anzianita '.
Chi sa chiarirmi il dubbio.
giuseppesa
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Re: SEI SCATTI SUL TFS PER USCITA ANZIANITA'

Messaggio da giuseppesa »

vi ricordate che prima si andava in congedo con 19 o 25 anni di età? può darsi che i sei scatti sul tfs il prefetto li abbia percepiti proprio per quello, quindi perché non sperare neanche noi?
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