Sei scatti periodici di stipendio

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Sei scatti periodici di stipendio

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Ricorso perso.

La Corte dei Conti dichiara:

1) - che l’aumento dei sei scatti di stipendio non è stata prevista per i Vigili del Fuoco, proprio alla luce delle condivise considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale, non è possibile neanche invocare la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
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CALABRIA SENTENZA 24 22/02/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 24 2018 PENSIONI 22/02/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria
Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente

SENTENZA N. 24/2018

Sul ricorso in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21454 del registro di segreteria, proposto da G. S., nato a Omissis (Omissis) il Omissis ( c.f. Omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Rodolà Daniela ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catanzaro al Viale Crotone n. 118, avverso INPDAP e Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Premesso in fatto

Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. S.. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario e privilegiato in ragione dei sei scatti periodici di stipendio previsti dall’art. 4 del d.lgs 165/1997.

Premette in fatto di essere stato ex dipendente del Ministero dell’Interno, nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
di aver rivestito la qualifica di Vigile Permanente, Capo squadra e Capo reparto esperto del ruolo operativo dei vigili del fuoco;
di essere stato collocato in congedo in data 1.3.2006 per sopraggiunti limiti d’età;
di aver chiesto , anche in ragione della nota operativa INPDAP n. 6/2007 , l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 503/1992;
di essersi visto respingere l’istanza sul presupposto che i benefici di cui all’art. 4 del d.lgs 165/1997 non sono estensibili al Corpo dei Vigili del fuoco.

A sostegno della propria pretesa il ricorrente rileva che la perequazione invocata si estende anche ai Vigili del Fuoco a cagione dell’art. 8 , comma 1 della l. 1570/41 che attribuisce al Corpo dei Vigili del Fuoco la qualifica di “agenti di pubblica sicurezza” nonché in ragione della circolare INPDAP n. 6/ dell’8.5.2007 che equipara gli appartenenti ai Vigili del Fuoco alle Forze di Polizia per i benefici pensionistici. Infine argomenta la propria pretesa opponendo, ove si condividessero le motivazioni del diniego indicate dal Ministero, la violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Con memoria del 24 novembre 2017 si è costituito l’Inps, ex gestione Inpdap resistendo al ricorso; controdeduce agli assunti attorei evidenziando che la disciplina che regola la materia non consente di estendere i sei scatti periodici previsti dall’art. 4 del d.lgs 165/1997 ai Vigili del Fuoco.

All’odierna udienza, la causa è posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione posta al vaglio del giudicante attiene al diritto del ricorrente, ex vigile del fuoco, di vedersi computare nel trattamento pensionistico i sei scatti di stipendio previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.

Il ricorso è infondato.

Occorre in primo luogo evidenziare che il legislatore, con il d.lgs 165/1997, ha solo inteso armonizzare le disposizioni relative al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia) ai principi ispiratori della l. 335/1995.

Nessuna equiparazione è stata invece voluta e stabilita, con detta novella, tra il Corpo dei Vigili del fuoco alle forze militari e di polizia.

Tanto premesso, la disposizione invocata dal ricorrente si occupa esclusivamente di armonizzare l’istituto dell’aumento dei sei scatti previsti dalle disposizioni richiamate nello stesso articolo 4 al nuovo modo di calcolare la pensione previsto dalla l. 503/1992 laddove, infatti, stabilisce che “gli aumenti di cui … sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.”

Ebbene nessuna delle disposizioni richiamate dall’art. 4 si riferisce ai vigili del fuoco; si parla sempre e solo di Ufficiali e/o sottoufficiali delle Forze Armate o della Polizia di Stato.

Né è possibile riconoscere l’aumento invocato in forza di una equiparazione di fatto del Corpo dei Vigili del Fuoco al comparto della sicurezza e della difesa, equiparazione peraltro esclusa anche dalla Corte Costituzionale la quale, nell’ordinanza n. 342/2000 ha rilevato la profonda diversità tra il Corpo dei Vigili del Fuoco e gli appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Così come chiarito dalla Consulta, infatti, “l'art. 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), facendo seguito alla statuizione per cui "ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia" l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, stabilisce che, "fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia [oggi Corpo di polizia penitenziaria] e il Corpo forestale dello Stato".

A ciò si aggiunga che “ il Corpo dei vigili del fuoco è retto da uno specifico ordinamento, facente capo fondamentalmente alla legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), oltre che, per quanto ancora applicabili, alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e al r.d. 16 marzo 1942, n. 699”.

Peraltro, sempre la Corte Costituzionale ha evidenziato che oltre alle fondamentali diversità tra il trattamento economico del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e quello della Polizia di Stato e deli altri corpi di polizia, attesa la “radicale differenza fra gli ordinamenti considerati, anche per quanto riguarda le fonti della relativa disciplina, e la diversità esistente, sotto il profilo strutturale e funzionale, tra le categorie di dipendenti messe a confronto, risulta improponibile e ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco la attribuzione di una singola componente retributiva prevista dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle forze di polizia”.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, considerato che l’aumento dei sei scatti di stipendio non è stata prevista per i Vigili del Fuoco, proprio alla luce delle condivise considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale, non è possibile neanche invocare la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Tanto premesso, il ricorso non può trovare accoglimento.

Si condanna la parte soccombente alla refusione delle spese a favore dell’Inps che si liquidano in complessive € 500,00 (cinquecento/00).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

RIGETTA

Il ricorso in epigrafe. Per le spese dispone come in parte motiva.

Catanzaro, 21.2.2018.

Il giudice
f.to Ida Contino


Depositato in Segreteria il 21/02/2018


Il Responsabile della Segreteria Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni


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Re: Sei scatti periodici di stipendio

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Grazie - NON ho ancora capito come fai ad essere "sul pezzo" ma sei insostituibile!
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