SEI SCATTI PAGA (cd maggiorazione base pensionabile)

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cacciatore
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SEI SCATTI PAGA (cd maggiorazione base pensionabile)

Messaggio da cacciatore »

Chiedo un aiuto agli esperti della materia pensionistica, l'art. 4 del D.L.vo n. 165/97 prevede che a tutto il personale sono attribuiti sei scatti aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Io sapevo che questi scatti spettavano a chi andava in pensione con la vecchiaia (60 anni) o veniva riformato, mentre un collega mi ha riferito che spetterebbero anche al personale che va in persione con l'anziantà (40 + 7 di contributi) ma si debbono possedere almeno 35 anni di servizio effettivo nel corpo ed un minimo di 55 anni d'età anagrafica.
La mia domanda è se ciò che afferma il collega è vero.
Essendo interessato personalmente perchè quando andrò in pensione di anzianità avrò sia i 35 anni di sevizio effettivo nel corpo (Arruolato il 05/02/1982) che oltre l'età i 55 anni.
Ringrazio per le future risposte.


Filippogianni
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Re: SEI SCATTI PAGA (cd maggiorazione base pensionabile)

Messaggio da Filippogianni »

cacciatore ha scritto:Chiedo un aiuto agli esperti della materia pensionistica, l'art. 4 del D.L.vo n. 165/97 prevede che a tutto il personale sono attribuiti sei scatti aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Io sapevo che questi scatti spettavano a chi andava in pensione con la vecchiaia (60 anni) o veniva riformato, mentre un collega mi ha riferito che spetterebbero anche al personale che va in persione con l'anziantà (40 + 7 di contributi) ma si debbono possedere almeno 35 anni di servizio effettivo nel corpo ed un minimo di 55 anni d'età anagrafica.
La mia domanda è se ciò che afferma il collega è vero.
Essendo interessato personalmente perchè quando andrò in pensione di anzianità avrò sia i 35 anni di sevizio effettivo nel corpo (Arruolato il 05/02/1982) che oltre l'età i 55 anni.
Ringrazio per le future risposte.
In sei scatti aggiuntivi spettano a tutti per qualsiasi motivo si vadi in pensione
gino59
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Re: SEI SCATTI PAGA (cd maggiorazione base pensionabile)

Messaggio da gino59 »

cacciatore ha scritto:Chiedo un aiuto agli esperti della materia pensionistica, l'art. 4 del D.L.vo n. 165/97 prevede che a tutto il personale sono attribuiti sei scatti aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Io sapevo che questi scatti spettavano a chi andava in pensione con la vecchiaia (60 anni) o veniva riformato, mentre un collega mi ha riferito che spetterebbero anche al personale che va in persione con l'anziantà (40 + 7 di contributi) ma si debbono possedere almeno 35 anni di servizio effettivo nel corpo ed un minimo di 55 anni d'età anagrafica.
La mia domanda è se ciò che afferma il collega è vero.
Essendo interessato personalmente perchè quando andrò in pensione di anzianità avrò sia i 35 anni di sevizio effettivo nel corpo (Arruolato il 05/02/1982) che oltre l'età i 55 anni.
Ringrazio per le future risposte.
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Previdenza: chiarimenti circa l’applicazione dell’attribuzione di sei scatti paga per il calcolo del trattamento pensionistico

Continuano a pervenire richieste di chiarimento circa l’applicazione della attribuzione dei sei scatti paga (cd maggiorazione base pensionabile) per il calcolo del trattamento pensionistico riguardante il personale della Polizia di Stato.
Al riguardo si precisa quanto segue:

In virtù dell’articolo 4 del D.L.vo n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
Liquidazione con le regole del sistema retributivo
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, siano calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato” compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/1980.
Considerato che i sei aumenti periodici sono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal D.L.vo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la Tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 .
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra. Per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del DLgs. n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 33 per cento, di cui l’8,80 per cento a carico del dipendente. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto.
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
Effetti ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Si precisa che l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
Poiché nello “stipendio parametrato” è confluita, ai sensi art 3 punto 1 del D.L.vo 193/03, l’indennità integrativa speciale (cd. IIS), dal 1° gennaio 2005 la quota di stipendio corrispondente all’importo della suddetta indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è quindi valutabile ai fini della Buonuscita nella misura dell’80 per cento. Anziché del 60 per cento come era previsto dall’articolo 1 lettera b della legge 29 gennaio 1994 n, 87.-
panorama
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Re: SEI SCATTI PAGA (cd maggiorazione base pensionabile)

Messaggio da panorama »

Ok tutto risolto
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201802738 - Public 2018-11-29 -

Numero 02738/2018 e data 21/11/2018 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 novembre 2018


NUMERO AFFARE 00196/2018

OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Mario Mascolo, contro l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale INPS, per l’annullamento del provvedimento in data 27 novembre 2014, prot. n. 0205333, adottato dall'INPS-Direzione provinciale sede di Benevento, con il quale non è stato attribuito al ricorrente il beneficio di sei scatti stipendiali sulla base pensionabile agli effetti dell'indennità di buonuscita.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 1009, in data 25 gennaio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.


Premesso e considerato.

1. Il ricorrente, dipendente del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia cessato dal servizio, ha impugnato l’atto in oggetto con il quale l’INPS, in sede di riliquidazione dell’indennità di fine servizio, non gli aveva attribuito il beneficio di sei scatti stipendiali sulla base pensionabile. A suo avviso, tali scatti, riconosciuti all’atto della cessazione dal servizio al personale militare e delle Forze Armate, avrebbero dovuto essergli attribuiti per effetto dell’equiparazione, ai fini di tale beneficio, del personale dirigenziale dell’Amministrazione penitenziaria al suddetto personale militare e delle Forze Armate.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la relazione citata in epigrafe si esprime per l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorrente, con nota in data 13 settembre 2018, ha trasmesso a questa Sezione e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’atto di rinuncia al ricorso in oggetto comunicando che, con nota in data 20 febbraio 2018 l'INPS aveva diramato il messaggio n. 761 con il quale gli era stato riconosciuto il diritto all’attribuzione di sei scatti stipendiali sulla base pensionabile. Con tale atto di rinuncia il ricorrente chiede la condanna dell’INPS alla rifusione di spese, diritti e onorari.

4. La Sezione constata l’inammissibilità della richiesta di richiesta di condanna dell’INPS alla rifusione delle spese, in quanto incompatibile con la natura demolitoria del rimedio del ricorso straordinario.

5. La Sezione constata inoltre che, essendo stato l’atto di rinuncia debitamente notificato alla controparte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per rinuncia della parte ricorrente.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carla Ciuffetti Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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Re: SEI SCATTI PAGA (cd maggiorazione base pensionabile)

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INPS

Oggetto: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

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TESTO

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 – S.O. n. 30, concernente il riordino delle forze di polizia, ha previsto, all’articolo 48, comma 2, che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria “fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente”.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 0000354 del 18 gennaio 2018, ha chiarito che la “la norma impone, quindi, di delineare lo statuto del personale della dirigenza penitenziaria secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili, a legislazione vigente, al personale della Polizia di Stato, con conseguente applicazione anche di detto beneficio”.

Per effetto di quanto sopra, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell’accordo negoziale di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria continua a trovare applicazione il trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia, nonché il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato.

Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha ricondotto, nel quadro normativo di riferimento, la precedente disciplina di equiparazione di cui all’art. 40 della legge n. 395/1990.

In tale contesto normativo, con il presente messaggio si ritengono superate le indicazioni fornite con il messaggio n. 1134/2017 in merito alla valutazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza nei confronti dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Re: SEI SCATTI PAGA (cd maggiorazione base pensionabile)

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Commento del 21 febbraio 2018 (giusto per memoria)

Pensioni, Ai dirigenti civili della polizia penitenziaria spettano i sei scatti

Nelle more dell'adozione del nuovo regolamento sul rapporto economico. Il Ministero del Lavoro ha mutato orientamento rispetto a quanto indicato lo scorso anno in materia di riconoscimento della maggiorazione.

I dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria fanno salvi i sei scatti ai fini della determinazione della misura della pensione e della buonuscita almeno fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, adottato a seguito della procedura negoziale condotta tra il Ministero della Funzione Pubblica e la parte sindacale, che definisca gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro dirigenziale.

Lo comunica l'Inps nel messaggio numero 761 del 20 Febbraio 2018 in cui l'Istituto, a seguito di un parere del Ministero del Lavoro, fa dietrofront rispetto a quanto indicato lo scorso anno con il messaggio numero 1134 del 13 Marzo 2017 che aveva negato il beneficio della maggiorazione al personale civile dirigente del DAP

Il cambio di passo segue l'adozione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 concernente il riordino delle forze di polizia. La disposizione da ultimo richiamata ha previsto, all’articolo 48, comma 2, che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria continuino ad applicarsi gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente. Sino alla conclusione della procedura sindacale prevista dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 che ridefinisca gli aspetti economici e normativi del personale dirigenziale.

A seguito della novella normativa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 0000354 del 18 gennaio 2018, ha chiarito come la novità impone di delineare lo statuto del personale della dirigenza penitenziaria secondo quanto previsto dagli istituti giuridici ed economici applicabili, a legislazione vigente, al personale della Polizia di Stato, con conseguente applicazione anche del beneficio dei sei scatti.

Per effetto di quanto sopra, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell’accordo negoziale di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria continua a trovare applicazione il trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia, nonché il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato. Con tale disposizione, quindi, il legislatore ha ricondotto, nel quadro normativo di riferimento, la precedente disciplina di equiparazione di cui all’art. 40 della legge n. 395/1990.

L'Inps, pertanto, comunica che in tale nuovo contesto normativo vengono superate le indicazioni fornite con il messaggio n. 1134/2017 in merito alla valutazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza nei confronti dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria.
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Re: SEI SCATTI PAGA (cd maggiorazione base pensionabile)

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Personale PolPen oggi 22/03/2022

Tar Trieste n. 158, Accoglie e si legge:

4.1. Non è contestata da INPS l’appartenenza del ricorrente – ex dipendente della Polizia Penitenziaria – alla platea di soggetti cui è riferibile in via diretta l’art. 6-bis del d.l. 387 del 1987.

4.2. La disposizione trova, in effetti, applicazione, oltre che al personale della Polizia di Stato che appartenga ai ruoli dei “commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti”, anche “al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”. La Polizia Penitenziaria è forza di polizia ad ordinamento civile, le cui qualifiche sono equiparate a quelle del personale della Polizia di Stato in forza dell’art. 13 della l. 395 del 1990 (“Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”) e della Tabella B allegata alla citata legge.

Si legge anche questo brano:

- .... quanto all’onere temporale previsto dalla disposizione per la presentazione della domanda (“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”), deve condividersi la tesi (espressa anche da Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231) secondo cui non può ad esso riconoscersi una valenza decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio. La disposizione non qualifica, infatti, il termine come perentorio, né ricollega al suo superamento la perdita delle maggiorazioni di cui al primo periodo.
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