sei scatti aggiuntivi
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sei scatti aggiuntivi
Messaggio da antonello,65 »
Cari amici del forum vorrei porre una domanda: qualcuno sa se i sei scatti a livello economico sono diversi dal sistema pensionistico retributivo a quello misto? se si in che misura, io sono un misto al dicembre 95 avevo anni 17 e sei mesi circa, grazie.
Re: sei scatti aggiuntivi
Chiarezza sui 6 scatti di cui al Decreto Legislativo 165/97 art. 4.
Per calcolare i 6 scatti per coloro che vanno in pensione con il sistema retributivo è semplice, basta sommare lo stipendio parametro + la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità ) + eventuale assegno a personam e moltiplicare per 12 mensilità , il 15% di detta somma va moltiplicata per l'aliquota posseduta alla cessazione del servizio per farti un esempio un Vice brigadiere che che va in pensione con la massima anzianità contributiva e cioè l 80% che percepisce uno stipendio parametro di E.1.540,63 + R.I.A. E. 61.93 totale E. 1.602,56 x 12 mensilità = E. 19.230,72 x 15% ( sei scatti ) =E. 2884,58 x 80% = E.2307,66, questo, ripeto è il sistema di calcolo per chi al 31.12.1995 vantava un’anzianità utile di 18 e più anni , detto importo va aggiunto alle quote A e B della pensione, il sistema di calcolo è uguale anche per chi è nel sistema misto cioè per coloro che al 31.12.1995 non avevano ancora i fatidici 18 anni utili, l’aliquota da considerare per il calcolo, è quella maturata al 31.12.1995 , per fare ancora un esempio un Vice Brigadiere che percepisce un’importo totale utile al calcolo dei 6 scatti come sopra e che ha maturato al 31.12.1995 un’aliquota del 25%, il calcolo verrà fatto nel seguente modo : E. 2.884,58 X 25% = E. 721,14 a tanto corrisponderanno i 6 scatti e andranno aggiunti alle quote A, B e C della pensione.
Per coloro che vanno in pensione con il sistema contributivo e per i misti e comunque per le anzianità maturate a decorrere dal 01.01.1996 il sistema di calcolo prevede l’accantonamento del 33% della retribuzione utile percepita ogni anno nella quale confluisce anche l’importo dei sei scatti che ogni anno vanno rivalutati in base all’indice Istat sul costo della vita e vanno a formare il montante contributivo, il quale verrà moltiplicato per il coefficiente che varia periodicamente in base all’età posseduta all’atto del pensionamento, determinando così la quota C della pensione che come ho già detto comprende anche i 6 scatti o per meglio dire il 15% della retribuzione utile per detto calcolo, attualmente il coefficiente applicato e corrispondente al 57° anno di età è 4,4190, in caso di riforma per inabilità con età inferiore ai 57 viene applicato lo stesso coefficiente .
Tenendo presente che per calcolare l’importo corrispondente al 15% o 6 scatti da aggiungere alla retribuzione per il calcolo del montante contributivo viene preso in considerazione l’ultima retribuzione percepita, per fare un esempio il sopracitato Vice Brigadiere in pensione dal 01.01.2012 importo annuo utile al calcolo dei 6 scatti = E. 19.230,72 X 15%= E. 2884,58 X 33%=E. 951,91, questa importo va rivalutato e sommato per ciascuno degli anni a partire dal 01.01.1996 alla data della pensione in questo caso riportato ad esempio, al 31.12.2011, quindi 951,91 X 16 =E. 15.230,56 ( totale montante contributivo riguardante solo i 6 scatti senza rivalutazioni annue in quanto calcoli molto complicati e che non ho al momento la pazienza di fare ) e comunque tenendo per buono il montante di E. 15.230,56 a questo va applicato il coefficiente del 4,4190 pertanto la parte dei 6 scatti spettante per il periodo dal 01.01.1996 al 31.12.2011 sarà di E.673,03, a questi vanno naturalmente sommati ai 721,14 E. precedentemente determinati si otterrà un totale di E. 1394,17, volendo fare un paragone tra un calcolo con sistema retributivo e un sistema contributivo si potrebbe ancora fare un esempio del solito Vice Brigadiere in pensione con sistema retributivo, che nel periodo 01.01.1996 – 31.12.2011 avrebbe maturato un’aliquota del 32% ( 2% per ogni anno utile X 16 anni) E.2.884,58X32%=E.923,06 che sommati ai 721,14 E. precedentemente determinati si otterrà un’importo di E. 1.644,20 .
Se si prende il periodo 01.01.1996 – 31.12.2011, nel calcolo retributivo, l’importo dei 6 scatti corrisponde a E. 923,06, mentre nel contributivo corrisponde a E. 673,03, se si considera che l’importo calcolato con sistema contributivo non tiene conto per i motivi che ho detto della rivalutazione annua e di conseguenza l’importo sarà maggiore di più di un centinaio di E. si può dire che gli importi sono pressoché uguali, la differenza è che, nel sistema retributivo (solo quelli conteggiati fino al 31.12.2011 ) e misto ( solo quelli conteggiati fino al 31.12.1995 ) sono calcolati a parte e sommati alle quote A e B , mentre la quota C viene determinata includendo già i 6 scatti nelle modalità che ho ampiamente spiegato.
Per calcolare i 6 scatti per coloro che vanno in pensione con il sistema retributivo è semplice, basta sommare lo stipendio parametro + la R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità ) + eventuale assegno a personam e moltiplicare per 12 mensilità , il 15% di detta somma va moltiplicata per l'aliquota posseduta alla cessazione del servizio per farti un esempio un Vice brigadiere che che va in pensione con la massima anzianità contributiva e cioè l 80% che percepisce uno stipendio parametro di E.1.540,63 + R.I.A. E. 61.93 totale E. 1.602,56 x 12 mensilità = E. 19.230,72 x 15% ( sei scatti ) =E. 2884,58 x 80% = E.2307,66, questo, ripeto è il sistema di calcolo per chi al 31.12.1995 vantava un’anzianità utile di 18 e più anni , detto importo va aggiunto alle quote A e B della pensione, il sistema di calcolo è uguale anche per chi è nel sistema misto cioè per coloro che al 31.12.1995 non avevano ancora i fatidici 18 anni utili, l’aliquota da considerare per il calcolo, è quella maturata al 31.12.1995 , per fare ancora un esempio un Vice Brigadiere che percepisce un’importo totale utile al calcolo dei 6 scatti come sopra e che ha maturato al 31.12.1995 un’aliquota del 25%, il calcolo verrà fatto nel seguente modo : E. 2.884,58 X 25% = E. 721,14 a tanto corrisponderanno i 6 scatti e andranno aggiunti alle quote A, B e C della pensione.
Per coloro che vanno in pensione con il sistema contributivo e per i misti e comunque per le anzianità maturate a decorrere dal 01.01.1996 il sistema di calcolo prevede l’accantonamento del 33% della retribuzione utile percepita ogni anno nella quale confluisce anche l’importo dei sei scatti che ogni anno vanno rivalutati in base all’indice Istat sul costo della vita e vanno a formare il montante contributivo, il quale verrà moltiplicato per il coefficiente che varia periodicamente in base all’età posseduta all’atto del pensionamento, determinando così la quota C della pensione che come ho già detto comprende anche i 6 scatti o per meglio dire il 15% della retribuzione utile per detto calcolo, attualmente il coefficiente applicato e corrispondente al 57° anno di età è 4,4190, in caso di riforma per inabilità con età inferiore ai 57 viene applicato lo stesso coefficiente .
Tenendo presente che per calcolare l’importo corrispondente al 15% o 6 scatti da aggiungere alla retribuzione per il calcolo del montante contributivo viene preso in considerazione l’ultima retribuzione percepita, per fare un esempio il sopracitato Vice Brigadiere in pensione dal 01.01.2012 importo annuo utile al calcolo dei 6 scatti = E. 19.230,72 X 15%= E. 2884,58 X 33%=E. 951,91, questa importo va rivalutato e sommato per ciascuno degli anni a partire dal 01.01.1996 alla data della pensione in questo caso riportato ad esempio, al 31.12.2011, quindi 951,91 X 16 =E. 15.230,56 ( totale montante contributivo riguardante solo i 6 scatti senza rivalutazioni annue in quanto calcoli molto complicati e che non ho al momento la pazienza di fare ) e comunque tenendo per buono il montante di E. 15.230,56 a questo va applicato il coefficiente del 4,4190 pertanto la parte dei 6 scatti spettante per il periodo dal 01.01.1996 al 31.12.2011 sarà di E.673,03, a questi vanno naturalmente sommati ai 721,14 E. precedentemente determinati si otterrà un totale di E. 1394,17, volendo fare un paragone tra un calcolo con sistema retributivo e un sistema contributivo si potrebbe ancora fare un esempio del solito Vice Brigadiere in pensione con sistema retributivo, che nel periodo 01.01.1996 – 31.12.2011 avrebbe maturato un’aliquota del 32% ( 2% per ogni anno utile X 16 anni) E.2.884,58X32%=E.923,06 che sommati ai 721,14 E. precedentemente determinati si otterrà un’importo di E. 1.644,20 .
Se si prende il periodo 01.01.1996 – 31.12.2011, nel calcolo retributivo, l’importo dei 6 scatti corrisponde a E. 923,06, mentre nel contributivo corrisponde a E. 673,03, se si considera che l’importo calcolato con sistema contributivo non tiene conto per i motivi che ho detto della rivalutazione annua e di conseguenza l’importo sarà maggiore di più di un centinaio di E. si può dire che gli importi sono pressoché uguali, la differenza è che, nel sistema retributivo (solo quelli conteggiati fino al 31.12.2011 ) e misto ( solo quelli conteggiati fino al 31.12.1995 ) sono calcolati a parte e sommati alle quote A e B , mentre la quota C viene determinata includendo già i 6 scatti nelle modalità che ho ampiamente spiegato.
Re: sei scatti aggiuntivi
Caro Leo ti devo fare i complimenti, poiche' oltre ad avere una notevole preparazione, riesci sempre nello spiegare le cose anche complesse in maniera semplice.
ciao.
Lino.
ciao.
Lino.
Per Aspera ad Astra!!!!
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Re: sei scatti aggiuntivi
Messaggio da antonello,65 »
Ringrazio tanto l'amico LEO per la squisitezza delle informazioni, complimenti e a risentirci.
Re: sei scatti aggiuntivi
lino ha scritto:Caro Leo ti devo fare i complimenti, poiche' oltre ad avere una notevole preparazione, riesci sempre nello spiegare le cose anche complesse in maniera semplice.
ciao.
Lino.
.............IDEM, mi associo all'Amico Lino.-
Re: sei scatti aggiuntivi
vorrei fare una domanda al collega leo visto che è così preparato.
da quel po che ho capito, la pensione (credo anche quella di inabilità per riforma no dipendente da causa di servizio e non assoluta a qualsiasi proficuo lavoro cioè il mio caso) è composta da varie quote a+b+c e se non ho capito male una di questa è influenzata da un coefficiente e dall'età che si ha alla data della riforma.
la domanda è questa quanto influisce sul totale questa quota (che mi pare sia la c) perchè nel mio caso avendo 39 anni e mezzo alla data di riforma, temo che influisca molto sul totale! confermi?
poi questi coeficienti sono quelli a forse a giugno verranno modificati in base all'aspettativa di vita o non c'entrano niente? grazie
ps la mia situazione è gia in altri post ma la riassumo per facilitare la risposta.
m.llo 1°classe A.M. par 133 (cioè amministrativamente 1°m.llo) con 22 anni effettivi + 5 riscattati per la buonauscita (1 ogni 3) riformato a sett 2011 in attesa di transito, ma deciso ormai a revocare domanda di transito e optare per la pensione di inabilità, per non dover lavorare almeno altri 30 anni per un totale di 50 (avendo iniziato a 17anni) e magari prendere la stessa pensione di ora da "godere" per pochi anni visto che se arriviamo a 75 ci dice xxxxxxx (come dicono a roma) ultimo stip 1870 euro, pensione "ipotizzata" a occhio e croce dal mio serv amministrativo 1150; calcolata dal forum calcolo pensioni 1380; stimata in via informale da un collega di roma che passa le pratiche allinpdap 850... mamannaggia alla pupazza, come si fa a decidere sul proprio futuro con queste incertezze!
da quel po che ho capito, la pensione (credo anche quella di inabilità per riforma no dipendente da causa di servizio e non assoluta a qualsiasi proficuo lavoro cioè il mio caso) è composta da varie quote a+b+c e se non ho capito male una di questa è influenzata da un coefficiente e dall'età che si ha alla data della riforma.
la domanda è questa quanto influisce sul totale questa quota (che mi pare sia la c) perchè nel mio caso avendo 39 anni e mezzo alla data di riforma, temo che influisca molto sul totale! confermi?
poi questi coeficienti sono quelli a forse a giugno verranno modificati in base all'aspettativa di vita o non c'entrano niente? grazie
ps la mia situazione è gia in altri post ma la riassumo per facilitare la risposta.
m.llo 1°classe A.M. par 133 (cioè amministrativamente 1°m.llo) con 22 anni effettivi + 5 riscattati per la buonauscita (1 ogni 3) riformato a sett 2011 in attesa di transito, ma deciso ormai a revocare domanda di transito e optare per la pensione di inabilità, per non dover lavorare almeno altri 30 anni per un totale di 50 (avendo iniziato a 17anni) e magari prendere la stessa pensione di ora da "godere" per pochi anni visto che se arriviamo a 75 ci dice xxxxxxx (come dicono a roma) ultimo stip 1870 euro, pensione "ipotizzata" a occhio e croce dal mio serv amministrativo 1150; calcolata dal forum calcolo pensioni 1380; stimata in via informale da un collega di roma che passa le pratiche allinpdap 850... mamannaggia alla pupazza, come si fa a decidere sul proprio futuro con queste incertezze!

la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
Re: sei scatti aggiuntivi
vovoforum ha scritto:vorrei fare una domanda al collega leo visto che è così preparato.
da quel po che ho capito, la pensione (credo anche quella di inabilità per riforma no dipendente da causa di servizio e non assoluta a qualsiasi proficuo lavoro cioè il mio caso) è composta da varie quote a+b+c e se non ho capito male una di questa è influenzata da un coefficiente e dall'età che si ha alla data della riforma.
la domanda è questa quanto influisce sul totale questa quota (che mi pare sia la c) perchè nel mio caso avendo 39 anni e mezzo alla data di riforma, temo che influisca molto sul totale! confermi?
poi questi coeficienti sono quelli a forse a giugno verranno modificati in base all'aspettativa di vita o non c'entrano niente? grazie
ps la mia situazione è gia in altri post ma la riassumo per facilitare la risposta.
m.llo 1°classe A.M. par 133 (cioè amministrativamente 1°m.llo) con 22 anni effettivi + 5 riscattati per la buonauscita (1 ogni 3) riformato a sett 2011 in attesa di transito, ma deciso ormai a revocare domanda di transito e optare per la pensione di inabilità, per non dover lavorare almeno altri 30 anni per un totale di 50 (avendo iniziato a 17anni) e magari prendere la stessa pensione di ora da "godere" per pochi anni visto che se arriviamo a 75 ci dice xxxxxxx (come dicono a roma) ultimo stip 1870 euro, pensione "ipotizzata" a occhio e croce dal mio serv amministrativo 1150; calcolata dal forum calcolo pensioni 1380; stimata in via informale da un collega di roma che passa le pratiche allinpdap 850... mamannaggia alla pupazza, come si fa a decidere sul proprio futuro con queste incertezze!
...........Vovo, scusa la mia entrata


Re: sei scatti aggiuntivi
...........Vovo, scusa la mia entrata
ma secondo il mio parere, l'importo che si addice per i
tuoi requisiti/contributi, (solo 22 anni effettivi) e' quello del tuo Serv.Amm..-Auguri[/quote]
figurati ho postato apposta per cercare un po di rassicurazioni perchè piu mi accingo a presentare la revoca e la domanda di pensione piu mi sento stringere il sedere... sarà che troppi anni vicino a sostanze tossiche radiazioni varie e vibrazioni di motori a getto mi hanno accorciato la pelle e allora se batto le palpebre per l'incertezza, mi tira la pelle della zona posteriore!!!



figurati ho postato apposta per cercare un po di rassicurazioni perchè piu mi accingo a presentare la revoca e la domanda di pensione piu mi sento stringere il sedere... sarà che troppi anni vicino a sostanze tossiche radiazioni varie e vibrazioni di motori a getto mi hanno accorciato la pelle e allora se batto le palpebre per l'incertezza, mi tira la pelle della zona posteriore!!!



la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
Re: sei scatti aggiuntivi
figurati ho postato apposta per cercare un po di rassicurazioni perchè piu mi accingo a presentare la revoca e la domanda di pensione piu mi sento stringere il sedere... sarà che troppi anni vicino a sostanze tossiche radiazioni varie e vibrazioni di motori a getto mi hanno accorciato la pelle e allora se batto le palpebre per l'incertezza, mi tira la pelle della zona posteriore!!!vovoforum ha scritto:...........Vovo, scusa la mia entratama secondo il mio parere, l'importo che si addice per i
tuoi requisiti/contributi, (solo 22 anni effettivi) e' quello del tuo Serv.Amm..-Auguri



........Non c'e' che dire.......


........Cmq sia, ti rinnovo gli Auguri, qualsiasi sia la tua scelta.-A presto
Re: sei scatti aggiuntivi
Risposta a vovoforum.
Se non ho capito male, dici di avere 22 anni effettivi di servizio, quindi dovresti esserti arruolato nel 1990, perciò il periodo interessato al calcolo con sistema retributivo quote A e B è quello fino al 31.12.1995, poca cosa , il periodo maggiormente interessato al calcolo pensionistico è quello della quota C cioè, quello dal 01.01.1996 in poi, come si ottiene il montante contributivo l'ho già spiegato nel precedente intervento, per quanto riguarda il coefficiente che ti verrà applicato sarà quello corrispondente al 57° anno di età attualmente 4,4190, questo cambierà al ribasso naturalmente dal 01.01.2013.
Per quanto riguarda ancora il tuo eventuale importo pensionistico tenuto conto sopratutto del tuo stipendio parametro 133, percepito alla cessazione, concordo pienamente con gino59 dovrebbe essere di circa 1.150 Euro nette al mese .
Se non ho capito male, dici di avere 22 anni effettivi di servizio, quindi dovresti esserti arruolato nel 1990, perciò il periodo interessato al calcolo con sistema retributivo quote A e B è quello fino al 31.12.1995, poca cosa , il periodo maggiormente interessato al calcolo pensionistico è quello della quota C cioè, quello dal 01.01.1996 in poi, come si ottiene il montante contributivo l'ho già spiegato nel precedente intervento, per quanto riguarda il coefficiente che ti verrà applicato sarà quello corrispondente al 57° anno di età attualmente 4,4190, questo cambierà al ribasso naturalmente dal 01.01.2013.
Per quanto riguarda ancora il tuo eventuale importo pensionistico tenuto conto sopratutto del tuo stipendio parametro 133, percepito alla cessazione, concordo pienamente con gino59 dovrebbe essere di circa 1.150 Euro nette al mese .
Re: sei scatti aggiuntivi
Sei sempre un grande Leo,
gli amministratori del sito ti potrebbero assumere come consulente.
Le tue spiegazioni sono sempre precise e complete. Non so se ti ricordi di me e delle informazioni che ti ho chiesto qualche mese fa in procinto della mia riforma. Bene, il momento è quindi giunto. Giovedì 24 gennaio sono stato riformato. Ti farò sapere di quanti euro o centesimi si discosteranno eventualmente le tue previsioni sulla mia prossima pensione.
Un salutone e complimenti ancora.
Mauro1964
gli amministratori del sito ti potrebbero assumere come consulente.
Le tue spiegazioni sono sempre precise e complete. Non so se ti ricordi di me e delle informazioni che ti ho chiesto qualche mese fa in procinto della mia riforma. Bene, il momento è quindi giunto. Giovedì 24 gennaio sono stato riformato. Ti farò sapere di quanti euro o centesimi si discosteranno eventualmente le tue previsioni sulla mia prossima pensione.
Un salutone e complimenti ancora.
Mauro1964
Re: sei scatti aggiuntivi
grazie leo si mi sono arruolato a sett 89. grazie del chiarimento. ciaoleo62 ha scritto:Risposta a vovoforum.
Se non ho capito male, dici di avere 22 anni effettivi di servizio, quindi dovresti esserti arruolato nel 1990, perciò il periodo interessato al calcolo con sistema retributivo quote A e B è quello fino al 31.12.1995, poca cosa , il periodo maggiormente interessato al calcolo pensionistico è quello della quota C cioè, quello dal 01.01.1996 in poi, come si ottiene il montante contributivo l'ho già spiegato nel precedente intervento, per quanto riguarda il coefficiente che ti verrà applicato sarà quello corrispondente al 57° anno di età attualmente 4,4190, questo cambierà al ribasso naturalmente dal 01.01.2013.
Per quanto riguarda ancora il tuo eventuale importo pensionistico tenuto conto sopratutto del tuo stipendio parametro 133, percepito alla cessazione, concordo pienamente con gino59 dovrebbe essere di circa 1.150 Euro nette al mese .
la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
Re: sei scatti aggiuntivi
Il Parere oltre all'eventuale spettanza o meno al personale della carriera prefettizia si allarga anche per il personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza.
Ecco 2 punti al riguardo:
1) - Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.
2) - Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto relativo al QUESITO qui sotto.
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11/09/2013 201300679 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 12/06/2013
Numero 03826/2013 e data 11/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013
NUMERO AFFARE 00679/2013
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Quesito sull’attribuzione dei sei scatti ai fini previdenziali e pensionistici al personale della carriera prefettizia.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 7113 del 4 marzo 2013, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 10 aprile 2013;
viste le relazioni ministeriali integrative del 24 aprile 2013 e del 16 maggio 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;
Premesso.
Il Ministero dell’interno rappresenta che alcune sedi territoriali dell’INPS - gestione ex INPDAP - hanno fatto pervenire, di recente, a prefetti a riposo richieste di restituzione dell’importo relativo al beneficio dei “sei aumenti periodici stipendio”, ricompresi nel calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 6 bis, comma 3 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 232.
Precisa l’Amministrazione che l’art. 6 bis, comma 3 bis, sopracitato ha esteso al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall’art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia la valutazione dei sei scatti di stipendio in questione nel calcolo del trattamento di buonuscita, già prevista dall’art. 13 della legge n. 804 del 1973 per i generali e i colonnelli disposizione all’atto della cessazione dal servizio.
A sua volta, il comma diciannovesimo dell’art. 43 detto specifica che l’estensione riguarda il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e categorie equiparate dei ruoli indicati nella stessa legge 121 del 1981, tra i quali sono ricompresi i prefetti, definiti dalla stessa legge “Autorità provinciali di pubblica sicurezza”. Nei confronti di questi ultimi l’attribuzione dei “sei scatti” ha trovato costante applicazione dal momento dell’entrata in vigore della relativa disposizione legislativa che ne ha disposto l’estensione.
L’Amministrazione aggiunge che l’INPS ha ora espresso l’avviso che il beneficio previdenziale in questione sarebbe stato soppresso dal d.P.R. n. 306 del 2001, che ha recepito l’accordo sindacale per la carriera prefettizia relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi.
Di diverso avviso è il Ministero dell’interno, che sostiene che il d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, con cui si è provveduto al riordino della carriera prefettizia, pur mantenendo il regime di diritto pubblico per il rapporto di impiego del personale prefettizio, ha previsto che talune materie fossero oggetto di procedimento negoziale e tra queste il trattamento economico fondamentale e accessorio.
Coerentemente con la superiore fonte legislativa l’art. 26 del d.P.R. n. 316 del 2001 ha disapplicato una serie di disposizioni non più compatibili con il rinnovato quadro ordinamentale, senza tuttavia incidere su quelle di carattere previdenziale, sottratte alla procedura negoziale.
Tale orientamento è stato in precedenza condiviso anche dall’INPDAP, che con circolare 23 maggio 2005 n. 17, avente a oggetto “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’interno” ha previsto l’attribuzione al personale della carriera prefettizia dei sei aumenti periodici, di cui all’art. 6 bis, comma 3 bis del d.l. n. 387 del 1987.
Al fine di far chiarezza sul punto controverso, sul quale nel corso di specifiche riunioni l’orientamento del Ministero dell’interno, favorevole all’applicazione dell’istituto, è stato condiviso anche dai rappresentanti dei Ministeri della pubblica amministrazione e della semplificazione e dell’economia e delle finanze, è richiesto il parere del Consiglio di Stato.
Considerato.
La Sezione, esaminata l’ulteriore documentazione pervenuta in ordine all’avviso del’INPS sulla specifica questione, ritiene opportuno ripercorrere le fonti normative che disciplinano l’attribuzione dei c. d “6 scatti” ai fini previdenziali e pensionistici, per procedere, quindi, alla verifica del quesito se detto istituto debba essere applicato anche al personale della carriera prefettizia che cessa dal servizio.
In primo luogo si considera che l’attribuzione di “6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, è stata prevista dall’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio. Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.
Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il decreto legge 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n. 468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio tipico dello status militare.
L’istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico, previdenziale e, per quanto possibile, normativo degli addetti al comparto difesa - sicurezza è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile con qualifica equiparata dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni con legge 20 novembre 1987, n. 472.
Per quanto di interesse ai fini in esame, il comma 3 bis dell’art. 6 bis citato ha disposto che il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 si applica al personale dirigente “indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia”, che cessino dal servizio per limiti di età, per inabilità o per decesso, ovvero nel caso in cui abbiano compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
A sua volta nel diciannovesimo comma dell’art 43 della legge n. 121 dl 1981 si precisa che il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella stessa legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e dalle norme della legge n, 121 del 1981.
Dall’entrata in vigore dell’art. dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, l’istituto dei “sei scatti” è stato applicato per le ragioni espresse nella relazione ministeriale anche ai prefetti, che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 121 del 1981, hanno responsabilità di vertice nell’Amministrazione della pubblica sicurezza quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Orbene, in base a quanto sin qui considerato si può affermare che l’istituto in questione, anche dopo la sua estensione con finalità perequative agli operatori del comparto sicurezza come individuati dalla legge n. 121 del 1981, non ha perso l’iniziale caratterizzazione di beneficio connesso allo status di una circoscritta categoria di dipendenti pubblici.
Richiamato il quadro normativo, si rileva che nel quesito posto si confrontano due tesi: da una parte l’INPS - gestione ex INPDAP - il quale sostiene che la disposizione di legge, che consente l’erogazione dei sei scatti all’atto del congedo, non sarebbe più applicabile ai prefetti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, che ha apportato sensibili modifiche alla carriera prefettizia, introducendo una speciale procedura negoziale per quanto concerne il trattamento economico; dall’altra l’Amministrazione dell’interno, che afferma che il trattamento previdenziale e pensionistico è escluso per legge dal confronto negoziale.
Al riguardo, va esaminato il disposto dell’art. 28 del d.lgs. n. 139 del 2000, il quale, nel definire l'ambito ed i limiti del procedimento di negoziazione, include “il trattamento economico fondamentale ed accessorio”, ma nulla dispone sul trattamento previdenziale e pensionistico, che rimane, pertanto, escluso dalle materie negoziabili. Né, invero, si rinvengono nel testo della riforma disposizioni normative volte a regolare il trattamento di quiescenza del personale della carriera prefettizia, rispetto alla normativa in vigore per i dipendenti pubblici.
La riscontrata “non negoziabilità” della materia pensionistica costituisce un valido ausilio interpretativo per respingere la tesi secondo cui la disposizione che consentiva l’applicazione ai prefetti dell’istituto dei “sei scatti” sarebbe stata soppressa dal d.P.R. n 23 maggio 2001, n. 316 con il quale è stato recepito il primo accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001. Sul punto è innegabile che l’art. 26, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 316 del 2001 include tra le “disapplicazioni” con riferimento al trattamento economico la legge 10 ottobre 1986 n. 668; tuttavia, oltre a doversi considerare il significato letterale dei termini “trattamento economico”, sul piano ermeneutico non possono sussistere dubbi che la “disapplicazione” non possa coinvolgere norme che riguardano istituti concernenti il trattamento previdenziale e pensionistico, escluso dalla negoziabilità.
In proposito occorre tener conto anche delle argomentazioni a contrariis, che postulano che l’istituto dei sei scatti ha natura stipendiale, profilo che risulterebbe confermato dalla previsione introdotta dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il quale dispone che gli aumenti periodici sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale; conseguentemente il benefico in questione sarebbe stato travolto dalla disapplicazione della legge n. 668 del 1986 in ordine al trattamento economico dei prefetti.
La Sezione ritiene che le suddette obiezioni vadano disattese, per più motivi.
Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.
Non può essere, poi, ignorato il legittimo affidamento sulla percezione del beneficio indotto sugli interessati coinvolti nella contribuzione, affidamento meritevole di tutela non meno di quello di coloro che, andati in quiescenza dopo l’entrata in vigore della riforma della carriera prefettizia, hanno beneficiato sinora dell’istituto in parola.
Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Va ancora considerato che la riforma della carriera prefettizia non ha inciso sulle attribuzioni dei prefetti quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza, il cui incardinamento funzionale nell’Amministrazione della pubblica sicurezza è rimasto inalterato.
In presenza delle richiamate fonti normative, che in base ad una interpretazione letterale, logica, sistematica e razionale confermano l’intendimento del legislatore di correlare il beneficio in questione allo status descritto, e in assenza di disposizioni legislative contrarie, la Sezione ritiene che non sussistano i presupposti per riconsiderare l’applicazione del beneficio dei sei aumenti stipendiali nei confronti del personale appartenete alla carriera prefettizia.
P.Q.M.
nei termini di cui in motivazione è il parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
Ecco 2 punti al riguardo:
1) - Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.
2) - Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto relativo al QUESITO qui sotto.
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11/09/2013 201300679 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 12/06/2013
Numero 03826/2013 e data 11/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013
NUMERO AFFARE 00679/2013
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Quesito sull’attribuzione dei sei scatti ai fini previdenziali e pensionistici al personale della carriera prefettizia.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 7113 del 4 marzo 2013, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 10 aprile 2013;
viste le relazioni ministeriali integrative del 24 aprile 2013 e del 16 maggio 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;
Premesso.
Il Ministero dell’interno rappresenta che alcune sedi territoriali dell’INPS - gestione ex INPDAP - hanno fatto pervenire, di recente, a prefetti a riposo richieste di restituzione dell’importo relativo al beneficio dei “sei aumenti periodici stipendio”, ricompresi nel calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 6 bis, comma 3 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 232.
Precisa l’Amministrazione che l’art. 6 bis, comma 3 bis, sopracitato ha esteso al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall’art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia la valutazione dei sei scatti di stipendio in questione nel calcolo del trattamento di buonuscita, già prevista dall’art. 13 della legge n. 804 del 1973 per i generali e i colonnelli disposizione all’atto della cessazione dal servizio.
A sua volta, il comma diciannovesimo dell’art. 43 detto specifica che l’estensione riguarda il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e categorie equiparate dei ruoli indicati nella stessa legge 121 del 1981, tra i quali sono ricompresi i prefetti, definiti dalla stessa legge “Autorità provinciali di pubblica sicurezza”. Nei confronti di questi ultimi l’attribuzione dei “sei scatti” ha trovato costante applicazione dal momento dell’entrata in vigore della relativa disposizione legislativa che ne ha disposto l’estensione.
L’Amministrazione aggiunge che l’INPS ha ora espresso l’avviso che il beneficio previdenziale in questione sarebbe stato soppresso dal d.P.R. n. 306 del 2001, che ha recepito l’accordo sindacale per la carriera prefettizia relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi.
Di diverso avviso è il Ministero dell’interno, che sostiene che il d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, con cui si è provveduto al riordino della carriera prefettizia, pur mantenendo il regime di diritto pubblico per il rapporto di impiego del personale prefettizio, ha previsto che talune materie fossero oggetto di procedimento negoziale e tra queste il trattamento economico fondamentale e accessorio.
Coerentemente con la superiore fonte legislativa l’art. 26 del d.P.R. n. 316 del 2001 ha disapplicato una serie di disposizioni non più compatibili con il rinnovato quadro ordinamentale, senza tuttavia incidere su quelle di carattere previdenziale, sottratte alla procedura negoziale.
Tale orientamento è stato in precedenza condiviso anche dall’INPDAP, che con circolare 23 maggio 2005 n. 17, avente a oggetto “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’interno” ha previsto l’attribuzione al personale della carriera prefettizia dei sei aumenti periodici, di cui all’art. 6 bis, comma 3 bis del d.l. n. 387 del 1987.
Al fine di far chiarezza sul punto controverso, sul quale nel corso di specifiche riunioni l’orientamento del Ministero dell’interno, favorevole all’applicazione dell’istituto, è stato condiviso anche dai rappresentanti dei Ministeri della pubblica amministrazione e della semplificazione e dell’economia e delle finanze, è richiesto il parere del Consiglio di Stato.
Considerato.
La Sezione, esaminata l’ulteriore documentazione pervenuta in ordine all’avviso del’INPS sulla specifica questione, ritiene opportuno ripercorrere le fonti normative che disciplinano l’attribuzione dei c. d “6 scatti” ai fini previdenziali e pensionistici, per procedere, quindi, alla verifica del quesito se detto istituto debba essere applicato anche al personale della carriera prefettizia che cessa dal servizio.
In primo luogo si considera che l’attribuzione di “6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, è stata prevista dall’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio. Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.
Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il decreto legge 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n. 468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio tipico dello status militare.
L’istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico, previdenziale e, per quanto possibile, normativo degli addetti al comparto difesa - sicurezza è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile con qualifica equiparata dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni con legge 20 novembre 1987, n. 472.
Per quanto di interesse ai fini in esame, il comma 3 bis dell’art. 6 bis citato ha disposto che il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 si applica al personale dirigente “indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia”, che cessino dal servizio per limiti di età, per inabilità o per decesso, ovvero nel caso in cui abbiano compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
A sua volta nel diciannovesimo comma dell’art 43 della legge n. 121 dl 1981 si precisa che il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella stessa legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e dalle norme della legge n, 121 del 1981.
Dall’entrata in vigore dell’art. dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, l’istituto dei “sei scatti” è stato applicato per le ragioni espresse nella relazione ministeriale anche ai prefetti, che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 121 del 1981, hanno responsabilità di vertice nell’Amministrazione della pubblica sicurezza quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza.
Orbene, in base a quanto sin qui considerato si può affermare che l’istituto in questione, anche dopo la sua estensione con finalità perequative agli operatori del comparto sicurezza come individuati dalla legge n. 121 del 1981, non ha perso l’iniziale caratterizzazione di beneficio connesso allo status di una circoscritta categoria di dipendenti pubblici.
Richiamato il quadro normativo, si rileva che nel quesito posto si confrontano due tesi: da una parte l’INPS - gestione ex INPDAP - il quale sostiene che la disposizione di legge, che consente l’erogazione dei sei scatti all’atto del congedo, non sarebbe più applicabile ai prefetti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, che ha apportato sensibili modifiche alla carriera prefettizia, introducendo una speciale procedura negoziale per quanto concerne il trattamento economico; dall’altra l’Amministrazione dell’interno, che afferma che il trattamento previdenziale e pensionistico è escluso per legge dal confronto negoziale.
Al riguardo, va esaminato il disposto dell’art. 28 del d.lgs. n. 139 del 2000, il quale, nel definire l'ambito ed i limiti del procedimento di negoziazione, include “il trattamento economico fondamentale ed accessorio”, ma nulla dispone sul trattamento previdenziale e pensionistico, che rimane, pertanto, escluso dalle materie negoziabili. Né, invero, si rinvengono nel testo della riforma disposizioni normative volte a regolare il trattamento di quiescenza del personale della carriera prefettizia, rispetto alla normativa in vigore per i dipendenti pubblici.
La riscontrata “non negoziabilità” della materia pensionistica costituisce un valido ausilio interpretativo per respingere la tesi secondo cui la disposizione che consentiva l’applicazione ai prefetti dell’istituto dei “sei scatti” sarebbe stata soppressa dal d.P.R. n 23 maggio 2001, n. 316 con il quale è stato recepito il primo accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001. Sul punto è innegabile che l’art. 26, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 316 del 2001 include tra le “disapplicazioni” con riferimento al trattamento economico la legge 10 ottobre 1986 n. 668; tuttavia, oltre a doversi considerare il significato letterale dei termini “trattamento economico”, sul piano ermeneutico non possono sussistere dubbi che la “disapplicazione” non possa coinvolgere norme che riguardano istituti concernenti il trattamento previdenziale e pensionistico, escluso dalla negoziabilità.
In proposito occorre tener conto anche delle argomentazioni a contrariis, che postulano che l’istituto dei sei scatti ha natura stipendiale, profilo che risulterebbe confermato dalla previsione introdotta dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il quale dispone che gli aumenti periodici sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale; conseguentemente il benefico in questione sarebbe stato travolto dalla disapplicazione della legge n. 668 del 1986 in ordine al trattamento economico dei prefetti.
La Sezione ritiene che le suddette obiezioni vadano disattese, per più motivi.
Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.
Non può essere, poi, ignorato il legittimo affidamento sulla percezione del beneficio indotto sugli interessati coinvolti nella contribuzione, affidamento meritevole di tutela non meno di quello di coloro che, andati in quiescenza dopo l’entrata in vigore della riforma della carriera prefettizia, hanno beneficiato sinora dell’istituto in parola.
Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Va ancora considerato che la riforma della carriera prefettizia non ha inciso sulle attribuzioni dei prefetti quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza, il cui incardinamento funzionale nell’Amministrazione della pubblica sicurezza è rimasto inalterato.
In presenza delle richiamate fonti normative, che in base ad una interpretazione letterale, logica, sistematica e razionale confermano l’intendimento del legislatore di correlare il beneficio in questione allo status descritto, e in assenza di disposizioni legislative contrarie, la Sezione ritiene che non sussistano i presupposti per riconsiderare l’applicazione del beneficio dei sei aumenti stipendiali nei confronti del personale appartenete alla carriera prefettizia.
P.Q.M.
nei termini di cui in motivazione è il parere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Re: sei scatti aggiuntivi
Messaggio da giuseppe floridia »
ciao Leo e la prima volta che ti scrivo. spero di essere chiaro nel spiegarti il problema visto che all'inpdap di Catania non mi hanno saputo spiegare niente.vengo al problema, sono andato in pensione il 14/agosto/ 2008 avendo presentato una domanda per riconoscimento di causa di servizio e invece sono stato riformato da premettere che fino ad oggi non mi hanno fatto sapere niente di questa mia pratica. il 30/maggio/2013 mi arriva per posta a casa n°1 modello PA04 con relativo foglio di calcolo. dove c'e' scritto codeste parole:
oggetto: sig FLORIDIA GIUSEPPE, nato a CALTAGIRONE (CT) IL 03/03/1964
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INFERMITA' DAL 14/08/2008
applicazione D.P.R. 01/11/2010).-
Ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario spettante al nominato in oggetto e in ottemperanzaalle disposizione impartite da codesto istituto con circolare n°67 del 16/12/2004, si trasmette , in allegato, nuovo modello pa 04in applicazione di quando indicato in oggetto, si invia la seguente documentazione.
1.n°1 modello PA04 CON RELATTIVO FOGLIO DI CALCOLO.
L' IMPORTO DEI 6 SCATTI DI CUI ALL'ART 4 DEL DECRETO Lgs, 165/97,e' determinato secondo la decorrenza sottoindicata:
dal 01/01/2009- E 2.994,59
SI PREGA CODESTA DIREZIONE PROVINCIALE DI VOLERE RILIQUIDARE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO QUALORA IN GODIMENTO.
Con la vostra cortese attenzione e gentilezza vorrei un chiarimento di quanto ho scritto, e sapere quello che mi spetta e cosa sono i sei scatti ? VI RINGRAZZIO ANTICIPATAMENTE.
oggetto: sig FLORIDIA GIUSEPPE, nato a CALTAGIRONE (CT) IL 03/03/1964
COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INFERMITA' DAL 14/08/2008
applicazione D.P.R. 01/11/2010).-
Ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario spettante al nominato in oggetto e in ottemperanzaalle disposizione impartite da codesto istituto con circolare n°67 del 16/12/2004, si trasmette , in allegato, nuovo modello pa 04in applicazione di quando indicato in oggetto, si invia la seguente documentazione.
1.n°1 modello PA04 CON RELATTIVO FOGLIO DI CALCOLO.
L' IMPORTO DEI 6 SCATTI DI CUI ALL'ART 4 DEL DECRETO Lgs, 165/97,e' determinato secondo la decorrenza sottoindicata:
dal 01/01/2009- E 2.994,59
SI PREGA CODESTA DIREZIONE PROVINCIALE DI VOLERE RILIQUIDARE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO QUALORA IN GODIMENTO.
Con la vostra cortese attenzione e gentilezza vorrei un chiarimento di quanto ho scritto, e sapere quello che mi spetta e cosa sono i sei scatti ? VI RINGRAZZIO ANTICIPATAMENTE.
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