sei scatti

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mauri64
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Re: sei scatti

Messaggio da mauri64 »

Ciao Antonino,
e noi attendiamo. :D


panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Oggi il Tar Basilicata pubblica la sentenza n. 167 (pubblica udienza dell’8 febbraio 2023) che rigetta il ricorso del collega CC.
mario1960
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Re: sei scatti

Messaggio da mario1960 »

panorama ha scritto: mer mar 15, 2023 4:13 pm Come già detto molto tempo fa, tenuto conto dei molteplici fattori dichiarati nelle sentenze e se avete voglia, potete divertirvi a leggerle, il CdS dovrà valutare diverse opzioni, quindi dovrebbe andare bene per sapere l'esito verso Giugno/Luglio.
Xxxxxxxxxx
Ciao, scusa forse ho capito male, ma il CdS non dovrebbe riunirsi entro marzo 2023. Grazie
mauri64
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Re: sei scatti

Messaggio da mauri64 »

Ciao Mario,
forse ti è sfuggito.

sei-scatti-4262?view-post=278323#p278323
mario1960
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Re: sei scatti

Messaggio da mario1960 »

Grazie mauri64, mi era sfuggito
mauri64
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Re: sei scatti

Messaggio da mauri64 »

Di nulla.

🖐🖐
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

mario1960 ha scritto: mer mar 15, 2023 8:35 pm
panorama ha scritto: mer mar 15, 2023 4:13 pm Come già detto molto tempo fa, tenuto conto dei molteplici fattori dichiarati nelle sentenze e se avete voglia, potete divertirvi a leggerle, il CdS dovrà valutare diverse opzioni, quindi dovrebbe andare bene per sapere l'esito verso Giugno/Luglio.
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Ciao, scusa forse ho capito male, ma il CdS non dovrebbe riunirsi entro marzo 2023. Grazie
Le udienze sono state riunite tutte per il 14 MARZO. Ora non resta che attendere l'esito con pazienza.
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Oggi il Tar F.V.G. sede di Trieste, pubblica n. 17 Sentenze a partire dalla n. 85 sino alla 100, mentre, con la n. 103 lo rigetta essendo appartenente all’Esercito italiano.
mario1960
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Re: sei scatti

Messaggio da mario1960 »

panorama ha scritto: gio mar 16, 2023 7:04 pm
mario1960 ha scritto: mer mar 15, 2023 8:35 pm
panorama ha scritto: mer mar 15, 2023 4:13 pm Come già detto molto tempo fa, tenuto conto dei molteplici fattori dichiarati nelle sentenze e se avete voglia, potete divertirvi a leggerle, il CdS dovrà valutare diverse opzioni, quindi dovrebbe andare bene per sapere l'esito verso Giugno/Luglio.
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Grazie panorama

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Ciao, scusa forse ho capito male, ma il CdS non dovrebbe riunirsi entro marzo 2023. Grazie
Le udienze sono state riunite tutte per il 14 MARZO. Ora non resta che attendere l'esito con pazienza.
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il CdS ci ha voluto dare un'anticipazione a nome del Presidente Gianpiero Paolo Cirillo con 4 sentenze.
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Il CdS oggi pubblica 4 sentenze in merito al post, così come segue:

- n. 2759 (proveniente dal Tar F.V.G.) riguarda personale Esercito Italiano che lo Rigetta (N.B.: qui si fa leva anche all’art. 19 L. n. 183/2010 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) che equipara i corpi);

- n. 2760 (proveniente dal Tar Campania sede Napoli) riguarda personale della GdF che lo Accoglie con i 2 requisiti;

- n. 2761 (proveniente dal Tar Toscana) riguarda personale GdF che lo Accoglie con i 2 requisiti e NULLA CENTRA CHE la domanda di collocamento in quiescenza sia prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

- n. 2762 (proveniente dal Tar F.V.G.) riguarda personale Esercito Italiano e personale Carabinieri, con il quale lo rigetta per l’Esercito e lo Accoglie per il Carabiniere. Infatti in questa si legge:

1) - le posizioni degli appellanti sono qualificate da status giuridici diversi in quanto il sig. Mauro P. è un ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, mentre gli altri appellanti sono ex appartenenti all’Esercito.

2) - Sul punto il Collegio ritiene di richiamare i principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa (CGARS 770/2022; CGARS 929/2022 e CGARS 936/2022 nonché CGARS 1329/2022) e pertanto di accogliere l’appello, con riguardo al sig. Mauro P., ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e di respingerlo, invece, con riguardo agli ex dipendenti dell’Esercito.

3) - Come detto, si deve distinguere a seconda che il personale sia appartenente alle forze di polizia (a ordinamento militare o civile) o meno, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata sia in relazione all’Arma dei Carabinieri (CGARS 929/2022), che in relazione al personale dell’Esercito (CGARS 1329/2022).

4) - Sussistono quindi i presupposti perché l’appellante sig. Mauro P., già ricorrenti in primo grado, benefici, in quanto militare appartenente alle Forze Armate dell’istituto di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, dovendosi quindi confermar la sentenza gravata.

5) - Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 L. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 L. 121/1981.

6) - Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare);

7) – N.B.: per meglio comprendere Vi rimando alla lettura di questa singolare sentenza che spiega il tutto.
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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 16.
(Forze di polizia)

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Non vorrei che ora quelli appartenenti alle FF.AA. che hanno vinto in 1° grado al Tar e che sono stati pagati da parte dell'INPS, si trovano nella condizione di dover restituire quanto percepito in base a quanto scritto dal Consiglio di Stato.
mauri64
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Re: sei scatti

Messaggio da mauri64 »

panorama ha scritto: ven mar 17, 2023 10:45 pm Il CdS ci ha voluto dare un'anticipazione,
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Il CdS oggi pubblica 4 sentenze in merito al post, così come segue:

- n. 2759 (proveniente dal Tar F.V.G.) riguarda personale Esercito Italiano che lo Rigetta (N.B.: qui si fa leva anche all’art. 19 L. n. 183/2010 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) che equipara i corpi);

- n. 2760 (proveniente dal Tar Campania sede Napoli) riguarda personale della GdF che lo Accoglie con i 2 requisiti;

- n. 2761 (proveniente dal Tar Toscana) riguarda personale GdF che lo Accoglie con i 2 requisiti e NULLA CENTRA CHE la domanda di collocamento in quiescenza sia prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

- n. 2762 (proveniente dal Tar F.V.G.) riguarda personale Esercito Italiano e personale Carabinieri, con il quale lo rigetta per l’Esercito e lo Accoglie per il Carabiniere. Infatti in questa si legge:

1) - le posizioni degli appellanti sono qualificate da status giuridici diversi in quanto il sig. Mauro P. è un ex dipendente dell’Arma dei Carabinieri, mentre gli altri appellanti sono ex appartenenti all’Esercito.

2) - Sul punto il Collegio ritiene di richiamare i principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa (CGARS 770/2022; CGARS 929/2022 e CGARS 936/2022 nonché CGARS 1329/2022) e pertanto di accogliere l’appello, con riguardo al sig. Mauro P., ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e di respingerlo, invece, con riguardo agli ex dipendenti dell’Esercito.

3) - Come detto, si deve distinguere a seconda che il personale sia appartenente alle forze di polizia (a ordinamento militare o civile) o meno, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza richiamata sia in relazione all’Arma dei Carabinieri (CGARS 929/2022), che in relazione al personale dell’Esercito (CGARS 1329/2022).

4) - Sussistono quindi i presupposti perché l’appellante sig. Mauro P., già ricorrenti in primo grado, benefici, in quanto militare appartenente alle Forze Armate dell’istituto di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987, dovendosi quindi confermar la sentenza gravata.

5) - Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 L. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 L. 121/1981.

6) - Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare);

7) – N.B.: per meglio comprendere Vi rimando alla lettura di questa singolare sentenza che spiega il tutto.
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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

ART. 16.
(Forze di polizia)

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.
Bravo Antonino.
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Re: sei scatti

Messaggio da mauri64 »

panorama ha scritto: dom mar 19, 2023 11:06 am Non vorrei che ora quelli appartenenti alle FF.AA. che hanno vinto in 1° grado al Tar e che sono stati pagati da parte dell'INPS, si trovano nella condizione di dover restituire quanto percepito in base a quanto scritto dal Consiglio di Stato.
Presumo sia così.
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il CdS ( Giudice Gianpiero Paolo Cirillo ) il giorno 20 pubblica altre 9 sentenze POSITIVE per FF.PP. in merito al post, così come segue e sempre con i 2 requisiti:

- n. 2824 ( in Rif. al Tar Valle D’Aosta n. 14/2022 ) riguarda personale GdF e CC.;

- n. 2825 ( in Rif. al Tar Basilicata n. 460/2022 ) riguarda personale della PolStato;

- n. 2826 ( in Rif. al Tar Liguria n. 248/2022 ) riguarda personale GdF;

- n. 2827 ( N.B.: - vedi a parte in fondo a tutto );

- n. 2828 ( in Rif. al Tar Reggio Calabria Sez. di Reggio Calabria n. 223/2022 ) riguarda personale PolStato;

- n. 2829 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 380/2021 ) riguarda personale della GdF;

- n. 2830 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 374/2021 ) riguarda personale della GdF;

- n. 2831 ( in Rif. al Tar Emilia Romagna n. 315/2022 ) riguarda personale della GdF;

- n. 2833 ( in Rif. al Tar Lazio n. 2886 ) riguarda personale Carabinieri;

Quanto sopra n. 8 sentenze su unico PDF, mentre posto altro PDF a parte e sempre POSITIVO per tutti, in quanto però, viene anche preso in esame e discusso circa la decorrenza sulla prescrizione del beneficio in quanto il Tar ad un solo collega aveva negato i 6 scatti nel TFS per la prescrizione a far data dal congedo.

- n. 2827 ( in Rif. al Tar Veneto n. 3/2022 ) riguarda personale della GdF.

In questa sentenza d’Appello si legge IN DIRITTO con riferimento alla prescrizione, punto 15.2:

1) - Ritiene il Collegio che la norma vada interpretata nel senso che il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale coincida con quella dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (Consiglio di Stato sez. VI, 14 novembre 2014, n.5598 e sez. III, 12 dicembre 2014 n.6136).

- Dal momento che il sig. M. ha ricevuto l’ultimo ordinativo di pagamento in data 17 dicembre 2019 ed ha compiuto il primo atto di interruzione della prescrizione in data 22 maggio 2021, il credito non può considerarsi prescritto.
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panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il CdS ( Giudice Gianpiero Paolo Cirillo ) oggi 23 Marzo, rende pubbliche altre 15 sentenze, di cui 1 riguarda personale FF.AA., e sempre con i 2 requisiti:

- n. 2864 ( in Rif. al Tar Abruzzo n. 172/2022 ) riguarda personale GdF e viene dichiarato IRRICEVIBILE. N.B.: >> i motivi li potete leggere direttamente nella sentenza;

- n. 2866 ( in Rif. al Tar Puglia sede di Lecce n. 990/2022 ) riguardante personale Esercito Italiano in Ausiliaria che RIGETTA Appello;

- n. 2872 ( in Rif. al Tar Campania sede di Napoli n. 8029/2021 ) riguarda personale della PolStato;

- n. 2874 ( in Rif. al Tar Lazio n. 11435/2022 ) riguarda personale GdF;

- n. 2875 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 156/2022 ) riguarda personale GdF;

- n. 2877 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 376/2021 ) riguarda personale GdF;

- n. 2878 ( in Rif. al Tar Veneto n. 6/2022 ) riguarda personale GdF;

- n. 2879 ( in Rif. al Tar Campania sede di Napoli n. 7749/2021 ) riguarda personale PolStato;

- n. 2882 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 153/2022 vedi a parte PDF ) riguarda personale GdF, per alcuni l’INPS non ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha accolto il ricorso con conseguente passaggio in giudicato del medesimo, per alcuni si parla di credito prescritto e per altri inammissibile;

- n. 2883 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 381/2021 ) riguarda personale GdF;

- n. 2884 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 377/2021 ) riguarda personale GdF;

- n. 2887 ( in Rif. al Tar Toscana n. 738/2022 ) riguarda personale GdF;

- n. 2888 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 379/2021 ) riguarda personale GdF;

- n. 2889 ( in Rif. al Tar F.V.G. n. 384/2021 ) riguarda personale GdF;

- n. 2948 ( in Rif. al Tar Campania sede di Napoli n. 2625/2022 ) riguarda personale GdF;

Allego soltanto le singole sentenze del CdS n. 2866 e la n. 2882 per i motivi meglio indicati nell’elenco qui sopra che potete leggerli direttamente dagli allegati.
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