sei scatti
Re: sei scatti
Il Tar Basilicata sede di Potenza, oggi ha reso pubbliche n. 2 sentenze, la n. 838 (personale PolPen) e la n. 839 (personale CC.) ed entrambe discusse il 07/12/2022, rigettandoli.
Re: sei scatti
Nelle sentenze – come di consueto - di Accoglimento del Tar di Catania n. 3254 e 3255 rese pubbliche oggi, si legge:
- Rilevato che si è costituita in giudizio l’INPS che, eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto il rinvio della decisione a data successiva a quella del 28 febbraio 2023 al fine di attendere la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso RG n. 3317 del 2022 relativo a fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese;
- Ritenuto di rigettare la richiesta di differimento della trattazione avuto riguardo: al disposto dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., che lo consente solo in casi eccezionali, tra cui non rientra il pronunciamento a breve del Consiglio di Stato su questione analoga; alla conferma in appello dell’orientamento della sezione favorevole a parte ricorrente;
N.B.: fissata per il 14/03/2023 con rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 377/2021 (vedi riepilogo dei ricorsi d’Appello in questo post, messi in data 30/09/2022)
- Rilevato che si è costituita in giudizio l’INPS che, eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto il rinvio della decisione a data successiva a quella del 28 febbraio 2023 al fine di attendere la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso RG n. 3317 del 2022 relativo a fattispecie sovrapponibile a quella in esame, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese;
- Ritenuto di rigettare la richiesta di differimento della trattazione avuto riguardo: al disposto dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., che lo consente solo in casi eccezionali, tra cui non rientra il pronunciamento a breve del Consiglio di Stato su questione analoga; alla conferma in appello dell’orientamento della sezione favorevole a parte ricorrente;
N.B.: fissata per il 14/03/2023 con rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 377/2021 (vedi riepilogo dei ricorsi d’Appello in questo post, messi in data 30/09/2022)
Re: sei scatti
Il CGA Regione Siciliana non riconosce i 6 scatti al personale della Marina Militare (Forze Armate)
- sentenze di Appello n. 1329, n. 1326 e n. 1324, nonché, la sentenza n. 1323, accolto per il personale CC. e infondato al ricorrente della Marina Militare.
N.B.: allego solo la n. 1329 in PDF.
- sentenze di Appello n. 1329, n. 1326 e n. 1324, nonché, la sentenza n. 1323, accolto per il personale CC. e infondato al ricorrente della Marina Militare.
N.B.: allego solo la n. 1329 in PDF.
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Re: sei scatti
Questo anteprima mi piace in quanto ha percorso una strada diversa,
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ORDINANZA COLLEGIALE sede di AOSTA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202300018
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00018/2023 REG. PROV. COLL.
N. 00038/2022 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, proposto da E. B. e G. G., rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Lascari e Francesco Visciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
1. del diritto dei Ricorrenti a ottenere i benefici economici di cui all'art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge L. 20 novembre 1987, n. 47,
e, per l'effetto
2. condannare l'INPS a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.
e, ove occorra
3. annullare e/o disapplicare, in via prudenziale, gli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale, e tutti gli eventuali atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti dei Ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità degli atti con cui l’INPS ha quantificato il l’indennità di buonuscita in favore dei ricorrenti, senza riconoscere i sei scatti retributivi di cui all’art. 6-bis del D.L., n. 387/1987, convertito con modificazioni, dalla legge L. n. 47/1987;
Considerato che:
- dagli atti risulta che l’istituto previdenziale, nella erogazione degli emolumenti pensionistici dei ricorrenti, opera una trattenuta periodica descritta e quantificata alla voce “debiti previdenz./assistenz. e cong. contr.” (cfr. prospetti paga di cui ai doc. n. 5 e 6 di parte ricorrente);
- i ricorrenti sostengono che tale trattenuta corrisponda al versamento del differenziale contributivo di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/1997, utile al riconoscimento del preteso incremento;
Considerato che risulta necessario acquisire dall’amministrazione resistente documentati chiarimenti per comprendere la natura ed il fondamento giuridico della trattenuta sopra richiamata e, in particolare, se la stessa corrisponda al pagamento della “restante” contribuzione previdenziale di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/1997, richiesto dalla norma ai dipendenti collocati a riposo su domanda per il riconoscimento dell’incremento oggetto del ricorso;
Ritenuto di assegnare, per gli incombenti istruttori di cui sopra ed il deposito della relazione e degli eventuali documenti, il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione a carico dell’amministrazione resistente assegnando, per il deposito della relazione e degli eventuali documenti allegati, il termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria.
Fissa, per la trattazione del merito della causa, l’udienza pubblica del 10 luglio 2023.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Angelo Roberto Cerroni, Referendario
Marcello Faviere, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marcello Faviere Silvia La Guardia
IL SEGRETARIO
-------------------------------------------------
N.B.: Seguito a quanto sopra disposto, la data dell'udienza è prevista per il giorno 11 Luglio 2023.
DECRETO PRESIDENZIALE sede di AOSTA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202300009
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00009/2023 REG. PROV. PRES.
N. 00038/2022 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, proposto da
E. B., G. G., rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Lascari, Francesco Visciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo, Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l'accertamento
1. del diritto dei Ricorrenti a ottenere i benefici economici di cui all'art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge L. 20 novembre 1987, n. 47,
e, per l'effetto
2. condannare l'INPS a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.
e, ove occorra
3. annullare e/o disapplicare, in via prudenziale, gli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale, e tutti gli eventuali atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti dei Ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 18/2023, assunta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023, che fissa la nuova udienza alla data del 10 luglio 2023;
Visto il proprio decreto n. 3 del 10 marzo 2023 relativo al calendario delle udienze per il periodo aprile-dicembre 2023 che non prevede la data del 10 luglio 2023 ma quella dell’11 luglio 2023;
Ritenuto, pertanto, che occorre rinviare la data di discussione del ricorso dal 10 luglio 2023 al giorno seguente 11 luglio 2023;
P.Q.M.
Fissa per la discussione del ricorso l’udienza dell’11 luglio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Aosta il giorno 14 marzo 2023.
Il Presidente
Silvia La Guardia
IL SEGRETARIO
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ORDINANZA COLLEGIALE sede di AOSTA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202300018
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00018/2023 REG. PROV. COLL.
N. 00038/2022 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, proposto da E. B. e G. G., rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Lascari e Francesco Visciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
1. del diritto dei Ricorrenti a ottenere i benefici economici di cui all'art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge L. 20 novembre 1987, n. 47,
e, per l'effetto
2. condannare l'INPS a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.
e, ove occorra
3. annullare e/o disapplicare, in via prudenziale, gli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale, e tutti gli eventuali atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti dei Ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità degli atti con cui l’INPS ha quantificato il l’indennità di buonuscita in favore dei ricorrenti, senza riconoscere i sei scatti retributivi di cui all’art. 6-bis del D.L., n. 387/1987, convertito con modificazioni, dalla legge L. n. 47/1987;
Considerato che:
- dagli atti risulta che l’istituto previdenziale, nella erogazione degli emolumenti pensionistici dei ricorrenti, opera una trattenuta periodica descritta e quantificata alla voce “debiti previdenz./assistenz. e cong. contr.” (cfr. prospetti paga di cui ai doc. n. 5 e 6 di parte ricorrente);
- i ricorrenti sostengono che tale trattenuta corrisponda al versamento del differenziale contributivo di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/1997, utile al riconoscimento del preteso incremento;
Considerato che risulta necessario acquisire dall’amministrazione resistente documentati chiarimenti per comprendere la natura ed il fondamento giuridico della trattenuta sopra richiamata e, in particolare, se la stessa corrisponda al pagamento della “restante” contribuzione previdenziale di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/1997, richiesto dalla norma ai dipendenti collocati a riposo su domanda per il riconoscimento dell’incremento oggetto del ricorso;
Ritenuto di assegnare, per gli incombenti istruttori di cui sopra ed il deposito della relazione e degli eventuali documenti, il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione a carico dell’amministrazione resistente assegnando, per il deposito della relazione e degli eventuali documenti allegati, il termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria.
Fissa, per la trattazione del merito della causa, l’udienza pubblica del 10 luglio 2023.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Angelo Roberto Cerroni, Referendario
Marcello Faviere, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marcello Faviere Silvia La Guardia
IL SEGRETARIO
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N.B.: Seguito a quanto sopra disposto, la data dell'udienza è prevista per il giorno 11 Luglio 2023.
DECRETO PRESIDENZIALE sede di AOSTA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202300009
Pubblicato il 14/03/2023
N. 00009/2023 REG. PROV. PRES.
N. 00038/2022 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2022, proposto da
E. B., G. G., rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Lascari, Francesco Visciotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo, Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l'accertamento
1. del diritto dei Ricorrenti a ottenere i benefici economici di cui all'art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge L. 20 novembre 1987, n. 47,
e, per l'effetto
2. condannare l'INPS a provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.
e, ove occorra
3. annullare e/o disapplicare, in via prudenziale, gli atti a tutto quanto sopra ostativi, anche a contenuto generale, e tutti gli eventuali atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti dei Ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza n. 18/2023, assunta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023, che fissa la nuova udienza alla data del 10 luglio 2023;
Visto il proprio decreto n. 3 del 10 marzo 2023 relativo al calendario delle udienze per il periodo aprile-dicembre 2023 che non prevede la data del 10 luglio 2023 ma quella dell’11 luglio 2023;
Ritenuto, pertanto, che occorre rinviare la data di discussione del ricorso dal 10 luglio 2023 al giorno seguente 11 luglio 2023;
P.Q.M.
Fissa per la discussione del ricorso l’udienza dell’11 luglio 2023.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Aosta il giorno 14 marzo 2023.
Il Presidente
Silvia La Guardia
IL SEGRETARIO
Re: sei scatti
Ieri dal sito giustizia amministrativa tutti i ricorsi man mano che venivano chiamati sono stati dichiarati discussi o passati direttamente in decisione senza discussione; essendo poco più di 50 ci vorrà del tempo
Re: sei scatti
Come già detto molto tempo fa, tenuto conto dei molteplici fattori dichiarati nelle sentenze e se avete voglia, potete divertirvi a leggerle, il CdS dovrà valutare diverse opzioni, quindi dovrebbe andare bene per sapere l'esito verso Giugno/Luglio.
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