sei scatti

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Re: sei scatti

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Decreto ingiuntivo
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Re: sei scatti

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Per notizia, partecipo che il Consiglio di Stato ha fissato una Udienza per il 21 dicembre 2022 per un Appello.
Quindi, probabilmente penso che verso il 1° Trimestre del 2023, sapremo l'esito, morte o vita dei 6 scatti nel TFS.
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Re: sei scatti

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Ieri Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA ha pubblicato 3 sentenze ove rigetta gli Appelli proposti dall'INPS

Posto soltanto la n. 864.

Anche le sentenze n. 865 e 866 (N.B.: nella 866 su 2 ricorrenti, UNO solo non si è costituito ed il Giudice d’Appello ugualmente ha confermato la sentenza di 1° grado, così come è avvenuto più volte per l’art. 54) riguardano personale della GdF
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Re: sei scatti

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Il Tar Campania sede di Napoli con la sentenza n. 5210 resa pubblica oggi, RIGETTA il ricorso.
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Re: sei scatti

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Oggi il C.G.A. Regione Siciliana pubblica 5 sentenze, con n. 926, 927, 928, 929 e 930, che rigetta gli Appelli dell'INPS.
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Re: sei scatti

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Il Tar Lazio oggi Accoglie con la n. 11391; la n. 11398; la n. 11402; la n. 11431 e con la n. 11435. - Viceversa, con la n. 11406 lo Accoglie per le FF.PP. (CC. + GdF) ad ordinamento militare, e lo rigetta per il personale E.I. e A.M. in quanto non appartenenti a FF.PP. ad ordinamento militare.

Inoltre, in merito alla prescrizione dei 6 scatti, il Giudice non condivide la tesi dell’INPS, in quanto infondata e cioè a far data dal congedo dei militari, e precisa:

L'articolo 1 del D.P.R. 29-12-1973, n. 1032 (recante il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) dispone, al comma 1, che “I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico”.

Il successivo articolo 20, rubricato “Cause di perdita del diritto”, prevede, al comma 2, che “il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto”.

Va premesso che la giurisprudenza ha seguito diversi orientamenti sulla data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto disciplinato dall'articolo 20 citato: per un orientamento, tale data coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), mentre per un altro orientamento rileva la data di cessazione del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 aprile 2017, n. 1887; sez. VI, 25 maggio 2005, n. 2653).

- Il Collegio ritiene di condividere la più recente statuizione con il quale il Consiglio di Stato (Sez. VI, 10/08/2018, n. 4898) – dato atto dei propri precedenti orientamenti e sul rilievo che l'ordinativo di pagamento del credito principale costituisce l'atto con il quale, successivamente alla cessazione del servizio, viene liquidata la buonuscitaha precisato che:

a) quando il diritto sia sorto precedentemente alla cessazione dal servizio ed alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato nell'originario provvedimento di liquidazione della buonuscita (e non dalla semplice data di cessazione dal servizio del dipendente come implicitamente sostenuto dall’Inps), il quale non abbia tenuto conto dei relativi miglioramenti economici;

b) allorquando, invece, dopo la liquidazione dell’indennità di buonuscita interviene un successivo atto di inquadramento recante l'attribuzione di un diverso trattamento economico (a seguito di D.P.R. o norma di legge o provvedimento amministrativo) dalla quale deriva un diverso ammontare dell'indennità di buonuscita, il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale deve essere individuato nell’ultimo provvedimento di liquidazione della buonuscita, il quale non abbia tenuto conto dei relativi miglioramenti economici; in tal caso, infatti, il diritto alle somme dovute sorge successivamente ed è, quindi, ragionevole ritenere che il termine prescrizionale decorra dalla entrata in vigore del trattamento economico previsto dai suddetti atti successivi.

- Orbene nel caso di specie è certo che il diritto a miglioramenti economici che avrebbero avuto incidenza sull'indennità di buonuscita era sorto precedentemente alla cessazione del servizio, sicché il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale andrebbe correttamente individuato nel primo ordinativo di pagamento della indennità di buonuscita successivo alla cessazione del servizio.

- Infatti, giacché non calcolata in tale ordinativo di pagamento, la riliquidazione dell'indennità di buonuscita riveniente dalla predetta normativa si sarebbe dovuta chiedere nel quinquennio decorrente dalla suddetta data.

- Tuttavia nel caso di specie, l’Inps si è limitata a dubitativamente indicare, ai fini del computo del dies a quo, la data di collocazione a riposo dei dipendenti pubblici, e comunque non deduce e non documenta quale sia la data in cui è stato rispettivamente loro liquidato il trattamento di fine servizio, mentre costituisce principio pacifico in giurisprudenza che “Poiché l'eccezione di prescrizione di un credito costituisce eccezione in senso proprio, essa deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del corso prescrizionale” (Consiglio di Stato , sez. IV , 01/03/2006 , n. 936).

- Ne consegue che essendo ignota la data di liquidazione del TFS, l’eccezione per come proposta è infondata, risultando pertanto superfluo prendere in esame le date degli ultimi ordinativi di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione documentati dai ricorrenti.
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Re: sei scatti

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Era ora che uscivano fuori,

Tar Basilicata, ricorsi Inammissibile per diversa residenza Regionale dei ricorrenti

2 sentenze su unico file PDF

N.B.: hanno fatto tutti ultima sede servizio in Prov. di MT e solo dopo il pensionamento, UNA sola persona di ciascun ricorso risulta residente in Prov. di Bari, per questo i ricorsi sono stati dichiarati Inammissibili.

Leggere direttamente i motivi nel PDF allegato.
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Re: sei scatti

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Il Tar Basilicata rigetta altri 2 ricorsi discussi il 20 Luglio 2022. Sent. n. 650 >> appello n. 2653 del 21.03.2023 e 652 >> appello n. 9470/2022.

1) - Ciò posto, il Collegio - in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale in subiecta materia (cfr. ex plurimis, T.R.G.A. Trento, sez. I, 3/5/2022, n. 89; T.A.R. Campania, sez. VI, 11/5/2022, n. 3185; T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 16/2/2022, n. 14; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28/3/2022, n. 223; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 2/3/2022, n. 2445) - è dell’opinione che l’art. 4 cit. sia in radice ostativo all’accoglimento della pretesa sub iudice, atteso che detta disposizione (la cui efficacia non è circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estende chiaramente anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio), nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 (come modificato dall'art. 21, co. 1, della L. n. 232/1990), ha chiaramente inteso ripristinare l'originario ambito applicativo del beneficio per cui è causa (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone ex professo il riconoscimento nel caso (qui rilevante) di cessazione dal servizio a domanda (salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito o richiesto, della restante contribuzione previdenziale da parte dell’interessato)».
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Gianfranco64
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Re: sei scatti

Messaggio da Gianfranco64 »

escludendone ex professo il riconoscimento nel caso (qui rilevante) di cessazione dal servizio a domanda (salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito o richiesto, della restante contribuzione previdenziale da parte dell’interessato)».

Leggo in tante sentenze tale dicitura, mi piacerebbe chiedere al giudice o agli avvocati dell' Inps a quale pagamento si riferiscono.

visto che l'unico pagamento previsto e quello di cui all'art 4 comma 2 Dpr 165/97, non ne conosco altri.
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Quanto quì sotto è tratto da alcune sentenze di cui al titolo del post, poichè il Tar riporta ciò che l'INPS scrive,
-------------------------

Si è costituito in giudizio l’INPS il quale, premessa la tassatività delle voci concorrenti a formare la base di calcolo dell’indennità di buonuscita, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che:

a) L'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. agli ex dipendenti dello Stato (r.d. 26 febbraio 1928, n. 619; legge 25 novembre 1957, n. 1139; T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; legge 29 aprile 1976, n. 177; legge 20 marzo 1980, n. 75; legge 29 gennaio 1994, n. 87) avrebbe chiaramente una funzione previdenziale (Corte costituzionale, 19 giugno 1979, n. 82) e non costituirebbe una forma di retribuzione differita, come il trattamento di fine rapporto per i lavoratori privati di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c. o come l'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici in forza dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.

Nell'ambito di un tale assetto giuridico, tipico dell'attuale sistema di previdenza obbligatoria (laddove l'esistenza di leggi speciali comporta la deroga al c.d. principio dell'"automatismo delle prestazioni" di cui all'art. 2116 c.c.) deve ritenersi imprescindibile il nesso sinallagmatico tra la contribuzione obbligatoria e la prestazione previdenziale, nel senso che questa non può essere garantita senza quella.

Attualmente la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita è costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità (art. 2 legge n. 75/1980), dell'indennità integrativa speciale (art. 1 legge n. 87/1994) e dei soli assegni ed indennità tassativamente indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.

Tanto premesso, sostiene l’Istituto che il riconoscimento di un determinato emolumento ai fini dell’indennità di buonuscita deve trovare puntuale titolo nella legge, non potendosi estendere ad ipotesi che la stessa non contempla.

b) Inoltre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non riguarderebbe il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza), ma solo quello delle forze ad ordinamento civile (Polizia di Stato).

c) Per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare sarebbe invece applicabile l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, convertito dalla legge n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che riconosce l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza….omissis… che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”; la norma, tuttavia, non prevedrebbe detto beneficio per coloro che cessano a domanda, a prescindere dai requisiti anagrafici e contributivi, e non sarebbe stata modificata dalla legge n. 232/1990 che chiaramente, sia nell’intestazione che nel corpo dell’articolo 11 citato, non fa alcun riferimento alla legge n. 468/87 di conversione del d.l. n. 379/87.
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Re: sei scatti

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Nr. attribuiti nel 2022 ai ricorsi in Appello presso il CdS. (fino alla data odierna), la cui Udienza Pubblica è stata fissata per tutti, al gran giorno 14/03/2023.NOTI - Altri sono in attesa di data.

Tot. 36 + 15 (51) ricorsi da discutere nello stesso giorno.

- 6496 rif. Tar Napoli n. 2932/2022 ricorrenti perdono.

- 6498 rif. Tar Napoli n. 2625/2022 ricorrenti perdono.

- 4978 rif. Tar Napoli n. 8029/2021

- 5478 rif. Tar Napoli n. 8028/2021

- 2067 rif Tar Napoli n. 7749/2021

- 109 rif. Tar Napoli n. 7221/2021

- 4194 rif. Tar Roma n. 2524/2022 ricorrenti perdono.

- 5879 rif. Tar Lecce n. 990/2022 ricorrente perde.

- 5656 rif. Tar Milano n. 866/2022 Ricorrenti vincono.

- 6492 rif. Tar Firenze n. 738/2022 ricorrenti perdono.

- 6499 rif. Tar Firenze n. 737/2022 ricorrenti perdono + Altro TAR.

- 5657 rif. Tar Bologna n. 315/2022 Ricorrenti vincono.

- 6075 rif. Tar Bologna n. 290/2022 Ricorrenti vincono.

- 6482 rif. Tar Genova n. 247/2022 ricorso inammissibile.

- 6519 rif. Tar Genova n. 246/2022 ricorrenti perdono.

- 3057 rif. Tar Reggio Calabria n. 223/2022 ricorrente perde.

- 3037 rif. Tar Milano n. 193/2022 Ricorrenti vincono.

- 6497 rif. Tar L’Aquila n. 172/2022 Ricorrenti vincono + prescrizione alcuni.

- 5878 rif. Tar F.V.G. - Trieste n. 157/2022 perso 1 + 1 inammissibile.

- 4441 rif. Tar F.V.G. - Trieste n. 156/2022 Ricorrente vince.

- 4445 CANCELLATO e n. 4443 rif. Tar F.V.G. - Trieste n. 155/2022 Ricorrente vince;

- 4901 rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 154/2022 Ricorrente vince;

- 6494 e n. 6490 rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 153/2022 Accoglie alcuni – Respinge alcuni – Inammissibile alcuni;

- 5283 rif. Tar Trento n. 83/2022 ricorrente perde;

- 5917 rif. Tar Trento n. 7/2022 ricorrenti perdono;

- 2418 e n. 2192 rif. Tar Veneto n. 6/2022 Ricorrenti vincono;

- 5918 e n. 2420 e n. 2200 rif. Tar Veneto n. 3/2022 Accolto alcuni + 1 respinto;

- 2417 e n. 2465 e n. 5881 rif. Tar Veneto n. 2/2022 Accolto alcuni + respinto alcuni;

- 3302 rif. Tar F.V.G. - Trieste n. 379/2021;

- 3317 rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 377/2021;

- 2195 rif. Tar F.V.G. - Trieste n. 376/2021;

- 2233 rif. Tar F.V.G. - Trieste n. 384/2021;

- 2467 rif. Tar F.V.G. - Trieste n. 378/2021;

- 3313 rif. Tar F.V.G. - Trieste n. 381/2021.

- 3068 rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 380/2021

- 3220 rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 374/2021

N.B.: Sempre per il 14/03/2023 si aggiungono quest'altre 15 APPELLI che con le altre 36 sono = 51

- 8897 rif. Tar Roma n. 11435/2022
- 8904 rif. Tar Roma n. 11402/2022
- 9036 rif. Tar Napoli n. 5210/2022
- 8403 rif. Tar Napoli n. 3185/2022
- 7660 rif. Tar Roma n. 2887/2022
- 7664 rif. Tar Roma n. 2886/2022
- 7502 rif. Tar Roma n. 2456/2022
- 7519 rif. Tar Roma n. 2445/2022
- 9308 rif. Tar Firenze n. 736/2022
- 9243 rif. Tar Firenze n. 735/2022
- 9034 rif. Tar Genova n. 684/2022
- 6479 rif. Tar Genova n. 248/2022;
- 7576 rif. Tar Potenza n. 460/2022
- 8400 rif. Tar Trieste n. 152/2022
- 7842 rif. Tar Aosta n. 14/2022
------------------------------------------------------

ANNO Appelli presentati 2021/2022/2023

2021 - 9773 fissata al 31/10/2023 - rif. Tar Milano n. 1184/2021

2021 - 6073 fissata al 09/05/2023 - rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 133/2021

2022 - 1580 NO fissata - rif. Tar F.V.G. – Trieste n. 114/2021

2022 - 3221 NO fissata - rif. Tar Bolzano n. 36/2022;

2022 - 3131 NO fissata – rif. Tar Bolzano n. 35/2022;

2022 - 9470 NO fissata - rif. Tar Potenza n. 652 /2022;

2022 - 9445 rif. Tar Roma n. 10760 /2022 >> Prot. 9445 errato, risulta ALTRO testo
2023 - 50 NO fissata - rif. Tar Potenza n. 347 /2022
2023 - 408 NO fissata - rif. Tar Venezia n. 1806 /2022
2023 - 437 NO fissata - rif. Tar Venezia n. 1658 /2022
2023 - 88 NO fissata - rif. Tar Aosta n. 35 /2022
2023 - 2653 fissata al 21/11/2023 rif. Tar Basilicata n. 650/2022;

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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar Toscana sede di Firenze con le sentenze n. 1121, 1122, 1123, 1124 e 1125 pubblicate oggi, respinge 5 ricorsi.

N.B.: allego soltanto la n. 1121 in quanto le altre riportano lo stesso contenuto.

In questa sentenza il Giudice precisa:

1) - Il Collegioin un quadro giurisprudenziale che continua a non evidenziare alcuna certezza in ordine all’interpretazione di tutti i presupposti per l’applicabilità della previsione di cui all’art. 6-bis, 1° e 2° comma del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 ottobre 1987, n. 472 (si v. da ultimo la sentenza n. 936 del 22 agosto 2022, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) - ritiene di dover confermare il proprio orientamento in materia, ancora da ultimo riconfermato (in un caso perfettamente sovrapponibile a quello odierno) con la sentenza T.A.R. Toscana, Prima Sezione, n. 735 del 30 maggio 2022.
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Gianfranco64
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Re: sei scatti

Messaggio da Gianfranco64 »

Ho pieno rispetto per l’autonomia dei giudici nell’emettere le proprie sentenze, comprendo anche l’analisi di una singola norma senza correrarla ad altre norme variate nel tempo.
Il primo pensiero va al legislatore, se una norma genera varie interpretazioni tra le varie sedi dei Tribunali Amministrativi, forse è il caso di intervenire con nuovi interventi legislativi, visto che la norma attuale genera un po’ troppe interpretazioni o forse è scritta male.
Alla libera interpretazione della sentenza del post precedente, mi permetto di far notare che stante le attuali norme pensionistiche, l’interessato non può presentare la domanda di pensione entro giugno dell’anno in cui matura entrambi i diritti, ovvero 55 anni e 35 di contributi.
L’interessato matura il diritto con anni 42 e mesi 3 a prescindere dell’età anagrafica.
Per quanto attiene l’art. 4 comma 2, per chi va con pensione di anzianità, versa un contributo fino all’età ordinamentale. Quindi non corrisponderebbe al vero che il contributo sia solo a carico della comunità.
Mi auguro che il Consiglio di Stato abbia le idee chiare. Vedendo l’alto numero di procedimenti concentrati in un solo giorno mi fa sospettare che la decisione sia già stata presa. Attendiamo speranzosi il Consiglio di Stato.
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Re: sei scatti

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ORDINANZA CAUTELARE sede di ROMA, sezione SEZIONE 5, numero provv.: 202206569

Pubblicato il 21/10/2022

N. 06569/2022 REG.PROV.CAU.
N. 10713/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10713 del 2022, proposto da


OMISSIS (congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;


contro
- MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Incletolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento e declaratoria
- del diritto a vedersi calcolare e liquidare il TFS comprensivo dei c.d. “sei scatti” secondo quanto previsto dall'art. 6 bis, co.2 d.l. 387/1987 oltre interessi ed alla rivalutazione monetaria;

e per la condanna
- delle convenute Amministrazioni - ciascuna per quanto di propria competenza - al versamento dei relativi contributi, al ricalcolo del trattamento di fine servizio maturato e quindi dovuto a ciascun ricorrente, ed al pagamento dei relativi importi;

nonché per l’annullamento e/o disapplicazione
- degli atti e/o provvedimenti che negano tale loro diritto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Inps;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO che, impregiudicato il merito del ricorso, non sussiste il dedotto pregiudizio grave e irreparabile considerato che:

- i ricorrenti non hanno provato, e invero nemmeno dedotto, specifici e personali profili di danno, ma si sono limitati a genericamente e cumulativamente argomentare in punto di sua irreparabilità sostenendo che, mediamente, la maggiore somma spettante a ciascuno di loro si aggirerebbe intorno ai 10.000 euro e che “nell’attesa della definizione ordinaria del presente giudizio, perderebbero la possibilità di godere di quelle somme in un momento della propria vita in cui ne avrebbero più necessità, potendo impiegarla solo ora al meglio delle loro possibilità psicofisiche e ludico-ricreative”;

- in ogni caso il danno sofferto dai ricorrenti riguarda il mancato computo dei c.d. “sei scatti” nel calcolo del TFS secondo quanto previsto dall'art. 6 bis, co.2 d.l. 387/1987 sicché, avendo esso natura esclusivamente patrimoniale, è ristorabile in caso di esito favorevole del ricorso;

RITENUTO, pertanto,

- che va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

- che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Leonardo Spagnoletti



IL SEGRETARIO
panorama
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Re: sei scatti

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Il Tar Puglia sede di Lecce con la sentenza n. 1889 resa pubblica il 29/11/2022, rigetta il ricorso del collega della GdF, infatti precisa:

1) - Ciò posto, il Collegio – in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale in subiecta materia (cfr. ex plurimis, T.R.G.A. Trento, sez. I, 3/5/2022, n. 89; T.A.R. Campania, sez. VI, 11/5/2022, n. 3185; T.A.R. Valle d’Aosta, sez. I, 16/2/2022, n. 14; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28/3/2022, n. 223; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 2/3/2022, n. 2445) – è dell’opinione che l’art. 4 D. Lgs. n. 165 del 1997 cit. sia in radice ostativo all’accoglimento della pretesa sub iudice, atteso che detta disposizione (la cui efficacia non è circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estende chiaramente anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio), nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 (come modificato dall’art. 21, co. 1, della L. n. 232 del 1990), ha chiaramente inteso ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio per cui è causa (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone ex professo il riconoscimento nel caso - qui rilevante - di cessazione dal servizio a domanda e fatto salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito o richiesto, della restante contribuzione previdenziale da parte dell’interessato.
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