sei scatti

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Re: sei scatti

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Il Tar Bolzano con la sentenza n. 151 accoglie il ricorso dei 9 colleghi della PolStato.


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Re: sei scatti

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Sentenze Tar Lazio n. 3821 e n. 3823 pubb. il 04/04/2022 i cui ricorrenti, tutti appartenenti alle Forze di Polizia, hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla loro istanza.

Ricorso dichiarato Inammissibile

Inoltre, il Giudice scrive questi brani:

1) - L’azione esperibile contro il silenzio dell’Amministrazione non costituisce un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico relativo all’esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale.

2) - Da ciò consegue che l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio serbato dall’Amministrazione è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

3) - In conclusione, l’azione impugnatoria avverso il silenzio è inammissibile in quanto il petitum originario riguarda l’accertamento del diritto a pretese patrimoniali retributive correlate a un rapporto di pubblico impiego, avente ad oggetto una posizione di diritto soggettivo.

N.B.: 2 su unico allegato.
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Re: sei scatti

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Tar Toscana RIGETTA 4 ricorsi con le sentenze n. 735, 736, 737 (Appello n. 6499/2022) e 738 (Appello n. 6492/2022) (tutti discussi il 25 maggio da 3 studi legali diversi)

I motivi potete leggerti nell'unico allegato contenente le 4 sentenze.
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Re: sei scatti

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Oggi il Tar Campania sede di Napoli pubblica la sentenza n. 3860 (udienza del 29/04/2022) che rigetta il ricorso dei ricorrenti, ex dipendenti pubblici appartenenti alle forze armate e di polizia, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi.

Inoltre, Il Tar di Catania oggi pubblica 3 sentenze che accoglie i ricorsi,

- n. 1561 (ud. 8.06.2022) riferita al solo collega GdF;
. n. 1567 (ud. idem c. s.) riferita al solo collega CC.;
- n. 1568 (ud. idem c.s.) riferita al solo collega PolStato.
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Re: sei scatti

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Il Tar di Trento (T.A.A.) con la sentenza n. 117 resa pubblica oggi, respinge il ricorso del collega CC.;

Il Tar Basilicata con la sua 1^ sentenza n. 460, rigetta il ricorso del collega della PolStato (penso che gli altri ricorsi previsti per Luglio avranno lo stesso esito Negativo).

Allego solo Basilicata.
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Re: sei scatti

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il Tar Lazio con l'Ordinanza Cautelare n. 3864 Respinge l’istanza cautelare;

Il Tar Puglia sede di Lecce con la sentenza n. 990 rigetta il ricorso del ricorrente – ex appartenente all’Esercito Italiano, in quanto NON SPETTA al personale militare delle Forze Armate, e quindi, al personale dell’Esercito Italiano, del quale il ricorrente ha fatto parte sino al suo collocamento in quiescenza.

Il Tar poi aggiunge dell'altro ...... e, come sempre, vi inviato a leggere l'allegato.
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Re: sei scatti

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Il Tar Lazio con la sentenza n. 8298 resa pubblica oggi (udienza del 6 maggio 2022), accoglie il ricorso dei colleghi della GdF.
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Re: sei scatti

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Il Tar di Catania accoglie con la n. 1679 CC. e la n. 1682 pure CC., pubblicate oggi.

Il Tar Campania sezione di Salerno con la n. 1786 resa pubblica oggi, dichiara il ricorso INAMMISSIBILE per i motivi in essa meglio indicati.
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Re: sei scatti

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Il Tar di T.A.A. sede di Trento con la n. 130 pubblicata oggi, rigetta il ricorso del collega della GdF

1) - Pertanto per la posizione del OMISSIS trova applicazione il secondo comma dello stesso art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, il quale prevede l’attribuzione di sei scatti stipendiali solo subordinatamente al “previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale” e tale pagamento non è stato eseguito nel caso di specie. Infatti, non può convenirsi sul rilievo, espresso nel secondo motivo di ricorso, secondo il quale tale contribuzione sarebbe stata versata, come emergerebbe nella sezione “note” del decreto di conferimento della pensione (a pag. 2) che, in tesi del ricorrente, “rende evidenza del recupero della contribuzione previdenziale aggiuntiva relativa all’attribuzione dei sei scatti stipendiali dal mese di agosto 2019 al mese di marzo 2021, con trattenute mensili. Deriva pertanto che, anche applicando l’art. 4 del d.lgs. 165/1997, il ricorrente avrebbe diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio”. Invero, come osservato dal resistente Istituto, la contribuzione versata a fini di incremento del trattamento pensionistico riguarda esclusivamente tale trattamento, e non può per contro assolvere alla finalità prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 relativamente al trattamento di fine servizio. Infatti, il “previo pagamento della restante contribuzione previdenziale” di cui in parola deve essere puntualmente addebitato con specifico riferimento causale all’indennità di buona uscita di cui si rivendica l’adeguamento, ed invero un pagamento a quest’ultimo titolo incontrovertibilmente non si è realizzato nel caso di specie. Inoltre, quand’anche si volesse ammettere quanto asserito dal ricorrente, tale “previa contribuzione previdenziale”, non è neppure suscettibile di determinazione a posteriori. Infatti, coglie nel segno il resistente Istituto, allorquando argomenta che non si può certamente ipotizzare, al di fuori di una previsione di legge, “una sorta <di riscatto> dell’aumento retributivo contrattuale riconosciuto retroattivamente rispetto alla cessazione del rapporto”. Vale a questo riguardo evidenziare che il trattamento di fine servizio corrisponde alla ratio di erogare un emolumento retributivo differito a fine rapporto, che viene maturato mediante l’accantonamento (un tempo solo virtuale, ma ora effettivo nel fondo di tesoreria gestito dall’I.N.P.S.) di circa una mensilità retributiva per ogni anno di servizio secondo un meccanismo del tutto simile a quanto accade con un capitale investito per un periodo determinato. Poiché detto accantonamento (con riferimento all’importo aggiuntivo dei sei scatti in argomento) non vi è stato, non si vede come possa essere incrementato questo trattamento a posteriori al fine di conseguentemente determinare il contributo previdenziale a carico del lavoratore su tale mancato accantonamento annuale. A ragione sostiene l’Istituto che, in difetto dell’accumulo tempo per tempo di tale maggior importo retributivo e del rendimento ad esso conseguente, tale contribuzione calcolata a posteriori restituirebbe nel TFS, senza significativa cesura temporale, quanto erogato in uscita dall’interessato a tale titolo e, pertanto, finirebbe per far gravare sulla fiscalità generale il maggior importo erogato, in violazione dell’obbligo di pareggio di bilancio, come sopra dedotto, in assenza di una norma giustificativa.
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Re: sei scatti

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Oggi 28 giugno 2022, viene pubblicata la sentenza con cui l'INPS perde l'Appello in Sicilia.

Speriamo anche che l'INPS perde gli Appelli al CdS di Roma.
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Re: sei scatti

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Oggi invece il C.G.A. Regione Siciliana pubblica una sentenza sull'Appello proposto dai ricorrenti e che accoglie. Praticamente l'inverso di quella di ieri.

Cmq. sia in quella di ieri che in quella di oggi, possiamo leggere che l'INPS ci tiene molto agli "effetti finanziari" ma non a chi fa ricorso, praticamente sta giocando lo stesso discorso dell'art. 54 e per fortuna che, nelle 2 sentenze (ieri e oggi) possiamo leggere con serenità che il Giudice d'Appello Siciliano valuta il ricorso così come segue:

1) - La documentazione depositata è comunque inconferente, in quanto contenente valutazioni metagiuridiche (riguardanti non il merito della causa ma gli effetti finanziari di una decisione del giudice favorevole ai militari), che non possono in alcun modo influenzare la decisione del giudice, soggetto soltanto alla legge.

Il resto leggetelo che poi non cambia rispetto a ieri.
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Re: sei scatti

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Bene, si consideri allora che oggi già ben 10 ricorrenti HANNO CONSEGUITO GIUDIZIALMENTE IN VIA DEFINITIVA ED IRREVOCABILE il beneficio dei 6 scatti sul TFS. Questo raccontano attualmente i fatti, anche se non possiamo ancora prevedere quale sarà l'effettivo e certo epilogo del contenzioso.
Dedicato ai soliti tifosi urlanti e deliranti del forum che, sulla scorta di stucchevoli litanie quantomeno fragili e puerili, si stracciavano ripetutamente vesti e capelli per affermare che "non c'è trippa per gatti sui 6 scatti nel TFS".....!!!
Santa Prudenza.....aiutaci....!!!
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Re: sei scatti

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Tar Lazio sentenza n. 9011 pubblicata oggi 01/07/2022 ( Ud. del 20 maggio 2022) Accoglie il ricorso dei colleghi della GdF

Tar Puglia sede di Lecce con la sentenza n. 1128 pubblicata oggi ( Ud. del 15 giugno 2022) dichiara il ricorso irricevibile.

Inoltre, precisa quanto segue:

Il ricorso è irricevibile per tardività, in quanto il relativo deposito nel P.A.T. è stato effettuato oltre il termine dimidiato di 15 giorni dalla notifica, per come fissato dal combinato disposto degli artt. 45, 1° comma, e 87, commi 2 e 3, c.p.a.

A tal riguardo, osserva il Collegio che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 9 dicembre 2021 e che lo stesso è stato depositato in data 3 gennaio 2022, ovvero ben oltre il termine di legge di 15 giorni.

Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato irricevibile, in quanto depositato tardivamente.

In ogni caso, ove non ne fosse stata dichiarata la tardività, l’azione proposta sarebbe risultata pure inammissibile.
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Re: sei scatti

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Il Tar Lazio con la sentenza n. 9033 pubblicata oggi (Udienza del giorno 20 maggio 2022), si pronuncia con 2 separati giudizi, in quanto alcuni ricorrenti appartengono alla PolStato e GdF (FF.PP.), mentre, 3 sono ex appartenenti all’Aeronautica Militare.

Quindi accoglie per le FF.PP. e, rigetta in quanto infondato per i ricorrenti ex appartenenti all’Aeronautica Militare.
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Re: sei scatti

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Il Tar Valle D'Aosta con la sentenza pubblicata oggi, rigetta il ricorso del collega CC.
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