sei scatti

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Mago1960
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Re: sei scatti

Messaggio da Mago1960 »

Buongiorno a tutti, ho seguito i vari aggiornamenti sui sei scatti pensionabili spettante alle forze armate ma non sono riuscito a trovare come si calcola la somma che dobbiamo pagare per riscattarli essendo andato in pensione a domanda all'età di 52 anni nel mese di novembre 2012. Recentemente l'inps mi ha chiesto 1200 euro perché ha riferito che il Cna ha sbagliato I calcoli ed al posto di calcolare in base al contributivo con la legge Fornero ha calcolato con il retributivo. Quindi ho già pagato 1065 euro in 86 rate.
Rileggendo il dgls 165/97 e guardando la legge Fornero sembra che non sia cambiato nulla per me perché nel 1995 avevo oltre 18 anni di contribuzione.
Comunque ho provato a fare vari calcoli ma la somma è sempre diversa. In sostanza si prende l'ultimo stipendio 32584 fare il 15% 3584 e poi? Il dgls recita che fin quando sei in servizio vengono attribuiti d'ufficio e l'interessato deve pagare 8,80% e il datore di lavoro il 24,20% dopo dal momento che vai in pensione i rimanenti anni sono a tuo carico fino al compimento del 60anno d'età quindi il 33%
Grazie per chi può rispondere e chiarire questa problematica.
Cordiali saluti a tutti


mauri64
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Re: sei scatti

Messaggio da mauri64 »

Salve Mago1960,
Per il calcolo dovrai attendere la disponibilità e competenza degli esperti del settore.

Saluti
Gianfranco64
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Re: sei scatti

Messaggio da Gianfranco64 »

Per Mago190
Interessante il tuo caso, ti consiglio di cancellare i tuoi dati personali e di pubblicare quanto ti è pervenuto da Inps.
Mago1960
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Re: sei scatti

Messaggio da Mago1960 »

L'inps mi ha inviato un'ordinanza dicendo che i conti erano sbagliati e provvedevano a trattenermi 1200 euro
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar di Trento rigetta il ricorso.

questi alcuni brani:

1) - Si è già detto che l’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 riguarda il personale appartenente alla Polizia di Stato: ebbene, oltre a ciò si consideri che l’art. 2268 del suddetto decreto legislativo n. 66 del 2010 non ha abrogato l’art. 1, comma 15-bis del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379 (riguardante il personale della Guardia di Finanza) bensì l'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 che lo aveva sostituito, con conseguente riviviscenza del testo originario che si riferisce ai fini pensionistici e alla liquidazione dell’indennità di buonuscita. Dunque il legislatore non ha inteso applicare al personale appartenente alla Guardia di Finanza l’art. 6 bis citato.

2) - In conclusione ai ricorrenti, ex appartenenti della Guardia di Finanza, in quanto collocati in congedo a domanda, non sono sufficienti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di contributi di servizio utile al fine di beneficiare dei sei aumenti periodici di stipendio al fine della determinazione dell’indennità di buonuscita (TFS), essendo essi comunque tenuti al “previo pagamento della restante contribuzione previdenziale” similmente a quanto previsto per l’attribuzione degli anzidetti sei scatti in aggiunta alla base pensionabile.

3) - Atteso che i ricorrenti, pur soddisfacendo i requisiti anagrafici e di servizio tuttavia non hanno corrisposto la contribuzione prevista - e tale circostanza risulta pacifica, non avendo le parti in alcun modo dedotto o controdedotto alcunché al riguardo - agli stessi ineludibilmente non spetta il beneficio economico richiesto.

N.B.: per completezza leggete direttamente dall'allegato.
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panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar di Milano accoglie il ricorso

1) - i ricorrenti espongono di essere ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed al Corpo della Polizia di Stato e Penitenziaria, tutti congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo.

AGGIORNAMENTO del 04/05/2022

CdS Ordinanza Cautelare su appello proposto da INPS

1) - Preso atto della rinuncia all’istanza cautelare manifestata in udienza dalla difesa dell’Amministrazione appellante, che di fatto evidenzia la mancanza di attualità ad oggi del periculum in mora e si pone in linea con l’analoga opzione espressa in altri giudizi cautelari concernenti fattispecie analoghe.

2) - dichiara improcedibile l’appello cautelare (n.r.g. 3037/2022) per sopravvenuta rinuncia allo stesso da parte dell’Amministrazione appellante, con rinvio della decisione all’udienza di merito da fissarsi a cura del Presidente della Sezione.
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar di Palermo rigetta 2 ricorsi del personale della GdF.
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Re: sei scatti

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Il Tar Piemonte dichiara il ricorso inammissibile.

1) - Osserva il Collegio che, perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l'esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio - rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia dell'Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti (sul punto, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1754).

N.B.: altro ancora potete leggerlo nell'allegato.
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar di Bolzano oggi ha pubblicato 2 sentenze, la n. 35 e 36 che ha accolto i ricorsi dei colleghi della GdF aventi i dovuti requisiti.


15. Con l’adozione del D.Lgs. n. 66/2010 il legislatore delegato ha fatto una scelta ben precisa, attribuendo anche al personale di polizia militarizzato i benefici di cui all’art. 6bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni, dalla legge 20.11.1987, n. 472. Ed il fatto che il comma 15bis dell’art. 1 del D.L. n. 379/1987 (successivamente sostituito dall’art. 11 comma 1 della legge 8 agosto 1990, n. 231, poi abrogato dall’art. 2268, punto 872 del Codice militare) non sia stato fatto oggetto di abrogazione espressa ad opera dell’art. 2268 del Codice militare (che – come detto – ha invece abrogato la norma sostitutiva) nulla toglie al fatto che esso sia comunque venuto meno per abrogazione tacita per incompatibilità rispetto alla disciplina posta dall’art. 6bis del D.L. n. 387/1987, ex art. 2267 del D.Lgs n. 66/2010, dopo il suo richiamo ad opera dell’art. 1911 del medesimo D.Lgs.
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar Valle D'Aosta (rispetto a prima sentenza n. 63/2021) questa volta rigetta il ricorso dei ricorrenti.

1) - Il segnalato precedente costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019 non è del tutto pertinente, in quanto, pur riconoscendo l’attuale operatività dell’art. 6 bis, è relativo al caso di un prefetto, collocato a riposo dal Ministero dell’Interno per raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, ed è con riferimento alla normativa specifica per la tipologia di personale che è stata esclusa ogni decadenza, osservando che “l’art. 3 bis D.L. n. 387/1987, nell’estendere ai dirigenti della carriera prefettizia i benefici de quibus alla condizione che si tratti di personale “che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2”, fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in quanto il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico.”.

N.B.: Altri motivi potete leggerli nell'allegata sentenza.
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panorama
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Re: sei scatti

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Il Tar Lazio oggi pubblica 2 sentenze di rigetto,

1) - appartenenti tutti al Corpo Forestale dello Stato e che si sono congedati - a domanda - potendo contare, al momento della stessa, sul doppio requisito, alcuni anche da oltre 5 anni e quindi in prescrizione e altri no;

2) - appartenenti alla Polizia di Stato, posti in quiescenza a domanda – all’atto della cessazione dal servizio hanno chiesto che venissero loro attribuiti, i 6 scatti.

N.B: il contesto del rigetto è tutto uguale.
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iosonoquì
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Re: sei scatti

Messaggio da iosonoquì »

Entrambe le sentenze fanno riferimento al rigetto atteso che i ricorrenti sono soggetti ancora al pagamento della relativa contribuzione previdenziale.
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazio oggi pubblica 1 sentenza di rigetto su 2 CC.

- ) L’INPS, pur avendo provveduto ad attribuire loro i previsti sei scatti nel computo della base pensionabile non li ha calcolati nel TFS per il sig. M., mentre, per il sig. C., che deve ancora percepirlo,
- ) l’INPS .... a mezzo pec del 7.12.2020 ha asserito che questa voce non deve essere calcolata nel computo del TFS.

- ) Come al solito il Giudice di questo Tar, fa riferimento alla sentenza del T.A.R. Trento, sez. I, 114/2021, ove viene preso in esame l'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 e si legge:

1) - Inoltre, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 4, "Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito".

2) - Dunque - posto che l'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 231/1990, al pari dell'art. 21 della legge n. 232/1990, che ha sostituito l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legge n. 387/1987, è espressamente richiamato nell'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, che esclude l'automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda - il Collegio ritiene che, come correttamente osservato dall'I.N.P.S. nelle proprie difese, ai ricorrenti non spetti il beneficio stesso perché essi sono stati posti in congedo a domanda, avendo conseguito il requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di contributi di servizio utile, con la conseguenza che nei loro confronti trova applicazione il secondo comma dello stesso art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale prevede l'attribuzione sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale. Tale pagamento nel caso dei ricorrenti non è stato eseguito (sul punto non vi è contestazione) >> (T.A.R. Trento, sez. I, 1° luglio 2021, n.114).

N.B.: a mio avviso, oltre ad allegare il prospetto di liquidazione nel ricorso, è molto importante allegare anche i Cedolini di pensione ove si evince che mensilmente l'INPS trattiene la quota di pagamento dei 6 SCATTI con inizio dal mese di ......... fino al raggiungimento del 60° anno di età anagrafica, giusto per trasparenza visto che l'INPS ignora sempre e non ne menziona negli atti, in modo da permettere al giudice di esprimersi correttamente circa la prova dell'evidenza. Inoltre, visto che molti partono a razzo nello scrivere nel ricorso che si aveva 55 anni e 35 di servizio effettivo, sarebbe meglio abbandonare questo concetto e procedere in direzione che chi va in pensione a domanda è tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale fino al raggiungimento dei 60 anni di età anagrafica. Quindi, l'INPS ho procede al calcolo direttamente nel TFS e poi rateizzando la contribuzione per come ha fatto sino ad oggi (come avviene per un prestito bancario/postale), oppure, in automatico procede alla ulteriore riliquidazione allo scadere del 60 anno di età o in alternativa alla fine dell'ultima rata.
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Re: sei scatti

Messaggio da iosonoquì »

Il problema è che qualche studio legale potrebbe “per mero errore”, omettere di avvisare i ricorrenti. Suggerisco pertanto a chi ha fatto ricorso e ancora i competenti TAR non si sono espressi, di inviare una pec allo studio legale, allorquando compiono il 60anno di etá e non hanno più la trattenuta prevista per legge.
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Gli avvocati sono partiti tutti in 4^, andando sul sicuro e allegando il solo PROSPETTO di liquidazione del TFS e senza scendere in profondità per il solo fatto di "avendo compiuto 55 anni di età ed avendo 35 anni di servizio utile" ma e anche vero che, da un anno stiamo leggendo e assistendo al rigetto dei ricorsi, ove il Giudice scrive chiaramente il perché rigetta, il testo è: "prevede l'attribuzione sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale. Tale pagamento nel caso dei ricorrenti non è stato eseguito[/b]".
PRATICAMENTE il giudice sta dicendo che non stiamo pagando, quando sappiamo benissimo che non è così, ma qualche altro Giudice mi sembra che aveva anche scritto che l'età anagrafica e gli anni non contano più e, questo ulteriore dato, potrebbe aprire anche la strada a coloro che sino andati in pensione anche con 1 solo requisito, praticamente si aprono altre aspettative e che solo il Consiglio di Stato alla fine può mettere fine a queste strane interpretazioni ma richiede almeno 3/4 o forse 5 anni di attesa del 1° esito da parte del CdS.
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