sei scatti

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mauri64
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Re: sei scatti

Messaggio da mauri64 »

Salve ROS63,
per un controllo se l'INPS ha inserito i sei scatti sul TFS, dovrai allegare la seguente documentazione in formato PDF oscurata dei dati personali:
• penultimo cedolino/statino paga;
• prospetto liquidazione TFS.

Saluti


panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il TAR Campania sede di Napoli sent. 7221/2021 rigetta il ricorso. ( N.B.: Appello sez. 2^ del CdS n. 109/2022 )

Quale che sia la disposizione applicabile ai militari, va però rilevato che l’articolo 4 della legge 30 aprile 1997, n. 165, espressamente intervenendo nella materia disciplinata sia dall’articolo 6-bis che dall’articolo 1, comma 15-bis citati ha espressamente escluso l’applicazione dei benefici ivi previsti nel caso di cessazione dal servizio a domanda (salvo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito), sicchè anche se si ritenesse che ai ricorrenti fosse applicabile l’articolo 6-bis in forza dell’articolo 1911 citato comunque non spetterebbe loro il beneficio perché esso è stato escluso per i collocamenti a riposo a domanda dalle previsioni dell’articolo 4 della legge 165 del 1997 che è tuttora in vigore non essendo stata abrogata (in questo senso T.R.G.A. Trento, 1 luglio 2021, n. 114).

N.B.: il resto dei motivi leggetelo direttamente nell'allegata sentenza.

--------------------------

Andando indietro

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468

Art. 1, comma 15-bis.
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO CON LA:

LEGGE 8 agosto 1990, n. 231

Scatti stipendiali

Art. 11 comma 1 >> Il comma 15- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".

SUCCESSIVAMENTE ABROGATO CON IL:

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.)

Art. 2268
Abrogazione espressa di norme primarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

Omissis

872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10;
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Gianfranco64
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Re: sei scatti

Messaggio da Gianfranco64 »

Ultimamente rimango sempre più meravigliato quando leggo le sentenze.
Nel testo della sentenza viene ripetuto più volte “ salvo il pagamento dei sei scatti fino al limite di età ordinamentale”
Se non sbaglio tutti i pensionati di anzianità pagano i sei scatti fino al limite di età.
Quindi in sentenza scrivono che se si pagano i sei scatti fino al limite di età ordinamentale spettano.
Stando alla sentenza, se avessero formulato la richiesta dimostrando la trattenuta dei sei scatti fino a 60 anni, stando alla formulazione descritta i ricorsi verrebbero accolti?????
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Accolto
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panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar di Napoli dichiara il ricorso collettivo in parte INAMMISSIBILE per difetto di giurisdizione (per 2 ricorrenti) e per il resto lo RESPINGE.

- Il ricorso collettivo è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione –relativamente alle due domande presentate dai sigg. P. e M. che appartenevano al “personale civile del Ministero dell’Interno”, essendo il primo un “ex dipendente della Questura di Napoli” ma non facente parte della Polizia di Stato, e il secondo un “ex dipendente del Ministero dell’Interno presso la direzione centrale personale”

- infondato per quanto attiene alle restanti tre domande, pure presentate uno actu con il ricorso collettivo in esame, non sono fondate.

1) - Come accennato i ricorrenti rivendicano il beneficio dell’articolo 6-bis del d.l. n. 687 del 1987 secondo cui .......; essi puntualizzano che in base al secondo comma dell’articolo 6-bis il beneficio spetta anche .......

2) - Trattasi di una disposizione che ex professo è limitata al solo personale della Polizia di Stato, di cui i tre ricorrenti de quibus all’evidenza non facevano parte, appartenendo alla carriera prefettizia.

3) - ......... comunque non spetterebbe loro il beneficio, perché esso è stato escluso per i collocamenti a riposo a domanda dalle previsioni dell’articolo 4 della legge 165 del 1997 che è tuttora in vigore non essendo stata abrogata (in questo senso, in termini, la recente pronunzia di questo TAR, 12 novembre 2021, n. 7221; T.R.G.A. Trento, 1 luglio 2021, n. 114).
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Cambio di rotta in NEGATIVO da parte del Giudice del Tar Catania che prima aveva Accolto.

1) - Per quanto in passato la Sezione abbia valorizzato una tale esegesi in alcune sue pronunce (vedi, da ultimo, la sentenza n. 2692/2021), ad un esame più approfondito la portata di quella massima deve ritenersi assai più circoscritta.

2) - I ricorrenti si appellano alla sentenza n. 1231 del 22 febbraio del 2019 della Sez. III del Consiglio di Stato che è giunto con riguardo alla applicazione della predetta norma nei confronti non già del personale di Polizia militarizzato, bensì nei confronti del personale della carriera Prefettizia......

3) - Come secondo altra giurisprudenza cui il Collegio intende invece uniformarsi nel decidere, “la norma, quindi, fissa un termine ultimo finale entro e non oltre il quale il dipendente può presentare la domanda di pensionamento anticipato”(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 22 ottobre 2008, n. 5168)....
-------

N.B.: giusto per notizia avviso che, erroneamente, il Giudice in questa sentenza come potete leggere cita la nr. 2692 che tratta un rilascio del titolo concessorio abitativo, invece di citare la nr. 2962 del medesimo anno corrente.
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frank1962
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Re: sei scatti

Messaggio da frank1962 »

È evidente che i c.d. giudici speciali, che io equiparo alla longa manu della PA e quindi non avulsi dalla logica politica ovvero poco liberi di pensiero, stanno confutando "pro domo sua" le varie leggi che hanno previsto, esteso e poi in modo confuso abrogato i sei scatti TFS per la polizia a ordinamento militare e i militari.
Appare illogico che il legislatore abbia voluto cancellare, creando disparità ciò che per un decennio era tale e che nel 2010 con il codice dell"ordinamento militare rinviando all'abrogazione della legge del 1990, questa possa anche aver investito gli effetti dell'estensione del beneficio dei 6 scatti.
Temo che i TAR investiti di questa causa possano copiare e incollare queste motivazioni nelle loro decisioni, però ricordiamoci che esiste un giudice a Berlino!
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

ORDINANZA CAUTELARE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202106526

Pubblicato il 09/12/2021

N. 06526/2021 REG. PROV. CAU.
N. 09773/2021 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 9773 del 2021, proposto dal


Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Guardia di Finanza – Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12


contro
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio
sig. OMISSIS, non costituito in giudizio

nei confronti
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Provinciale di Milano, non costituita in giudizio
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Direzione Provinciale di Varese, non costituita in giudizio

per la riforma,
previa sospensione dell’esecutività
,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sede di Milano, Sezione Quarta, n. 1184/2021 del 13 maggio 2021, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 1102/2020, proposto per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo della P.A. di provvedere a rideterminare l’indennità di buonuscita dei ricorrenti mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per la parte appellante l’Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;


Considerato che l’istanza cautelare si mostra non assistita dal periculum in mora, dovendosi ritenere che, qualora il Ministero appellante fosse chiamato a sostenere l’onere economico per cui è causa e si considerasse privo della relativa legittimazione passiva, potrebbe comunque chiedere all’I.N.P.S. di assumersi il suddetto onere;

Ritenuta, per quanto detto, l’insussistenza delle condizioni per sospendere l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 98 c.p.a.;

Ritenuto, da ultimo, di non far luogo a pronuncia sulle spese della presente fase cautelare del giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio delle controparti evocate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^) respinge l’istanza cautelare (ricorso numero: 9773/2021).

Nulla spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021, con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pietro De Berardinis Ermanno de Francisco



IL SEGRETARIO
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il TAR Campania sede di Napoli rigetta 3 ricorsi - Non per i requisiti previsti - ma per i seguenti motivi:

1) - in definitiva l’articolo 4 citato ha chiaramente voluto ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio del riconoscimento dei sei scatti stipendiali limitandolo – coerentemente con la sua originaria ratio di carattere premiale – ai casi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età e con esclusione del collocamento a riposo a domanda (salvo “pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”, come dispone il comma 4).

N.B.: messo tutto su unico foglio.
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Tar F.V.G. sede di Trieste accoglie i ricorsi dei ricorrenti (8 in tutto), tutti della GdF, inoltre si legge che la stessa INPS precisa:

1) - Secondo l’INPS, dunque, l’attribuzione del beneficio in contestazione sarebbe sempre subordinata ad uno specifico pagamento dell’interessato (“della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”), di cui il ricorrente non fornisce prova.


N.B.: però è strano che l'Inps afferma quanto sopra, perché farebbe comprendere che spetterebbe a tutti dopo aver pagato le quote mensili fino ai 60 anni di età anagrafica e se ciò fosse vero, allora la stessa INPS una volta finito di pagare le quote mensili dovrebbe in automatico provvedere alla riliquidazione del TFS.
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Il Tar F.V.G. respinge il ricorso del ricorrente appartenente all’Esercito Italiano e collocato in quiescenza a domanda all’età di 55 anni e con 41 anni e 10 mesi di servizio pregresso.

Secondo il Giudice non ha diritto in quanto appartenente alle FF.AA. e non alle FF.PP., infatti il Giudice scrive:

1) - In definitiva, si ritiene che la sopravvenuta inapplicabilità dell’art. 1911, comma 2, nella parte in cui consentiva di applicare anche al personale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS, non possa essere colmata attraverso l’applicazione analogica dei benefici previsti per altra differente categoria dall’art. 1911, comma 3, difettando tanto una lacuna normativa, quanto un’eadem ratio tra le due disposizioni invocate.
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

2 sentenze su unico allegato,

N.B.: La prima sentenza n. 3844 del Tar menziona l’art. 1863 del C.O.M. sottostante che si riporta.

D.Lgs 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

Art. 1863

Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici

1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all'atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Nota all'art. 1863:

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, citato nelle note all'articolo 1843, é il seguente:

«Art. 4 (Maggiorazione della base pensionabile). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.

4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995».
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Tar Bolzano accoglie e aggiunge:

1) - Secondo i principi, sulle somme liquidate in favore del dipendente spetta la corresponsione degli accessori (cfr. art. 429 cod. proc. civ. e Cassazione, Sezioni Unite, 4 luglio 2016, n. 13573), da calcolarsi con le modalità previste dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (cfr. Cons. Stato, Sezione II, n. 6765/2021 e n. 4048/2020; Sezione IV, n. 3254/2015; TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, n. 11407/2021 e Sezione I, n. 8812/2021), fino alla data dell’effettivo pagamento (in termini Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 18/2011).

2) - Per gli effetti conformativi l’amministrazione è tenuta al ricalcolo dell’indennità di buonuscita tenendo conto degli scatti in questione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
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Re: sei scatti

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Il Tar di Catania rigetta altro ricorso

Si legge:

1) - Pertanto, l’originaria disciplina di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 risulta attualmente modificata nel senso che, ai fini che in questa sede interessano, non assume più rilievo il collocamento in congedo a domanda.

2) - In particolare, nella sentenza da ultimo citata è stato condivisibilmente affermato che, atteso che l’art. 21 della legge n. 232/1990, il quale ha sostituito i primi tre commi dell’art. 6-bis, comma 1, del decreto legge n. 387/1987, è espressamente richiamato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, il quale esclude l’automatico riconoscimento del beneficio in questione in caso di collocamento in congedo a domanda, deve ritenersi la non spettanza del beneficio per il personale posto in congedo a domanda e in possesso del requisito della doppia anzianità (anagrafica e di servizio), nei cui confronti trova, invece, applicazione il secondo comma dello stesso art. 4, il quale prevede l’attribuzione dei sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale.

N.B.: forse sarebbe il caso che gli Avvocati nei ricorsi farebbero anche riferimento cambiando tattica - allegando copia dei cedolini di pensione ove risulta il pagamento mensile della quota - a questo passaggio che si legge nelle sentenze "l’attribuzione dei sei scatti stipendiali subordinatamente al previo pagamento della relativa contribuzione previdenziale", almeno possiamo vedere come si comportano i Giudici.
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Re: sei scatti

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Il Tar Veneto in data 4/01/2022, ha pubblicato 3 nuove sentenze i cui ricorsi sono stati discussi il 15 Dicembre scorso:

- n. 2, 3 e 6 (allego soltanto la sentenza n. 2/2022)

N.B.: ad alcuni è stato accolto, mentre per alcuni, è stato rigettato in quanto il diritto si era prescritto col passare dei 5 ANNI dalla data in cui è sorto il diritto.

Il TAR precisa:

1) - Il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita, o dell'assegno vitalizio, decorre pertanto dalla data di cessazione del servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 agosto 2018, n. 4898; id. 24 aprile 2017, n. 1887; id. 25 maggio 2005, n. 2653). Per completezza va soggiunto che nel caso in esame la fondatezza dell’eccezione non verrebbe meno neppure facendo riferimento all’orientamento giurisprudenziale che fa decorrere il termine dalla data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5870; id. 14 novembre 2014, n. 5598).
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