sei scatti

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petit1964

sei scatti

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scusate ma chi cessa dal servizio senza diritto a pensione poi come puo' ottenere i sei scatti. forse riscattandoli? ciao a tutti.


serraciro

Re: sei scatti

Messaggio da serraciro »

Se cessi dal servizio seza diritto a pensioe,non puoi riscattarli-
E ammesso tale requisito qualora si cessa dal servizio senza diritto a pensione- Ma si ha diritto allo sola pensioe privilegiata la cosiddetta percentualistica,cioè in base alla categoria della pensione privilegiata- I questo caso e ammesso il riscatto dei 6 scatti,previo pagamento della quota calcolata,dalla data del congedo alla data del collocamento a riposo- Anche in base all'età anagrafica- IO nel 2002 avevo 52 anni e per avere i sei scatti sulla pensione ho pagato 936 euro-
petit1964

Re: sei scatti

Messaggio da petit1964 »

quindi se mi dimetto dopo 30 anni perdo le trattenute per i sei scatti e non c'e' verso di riscattarli?
panorama
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Re: sei scatti

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Il Parere oltre all'eventuale spettanza o meno al personale della carriera prefettizia si allarga anche per il personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza.

Ecco 2 punti al riguardo:

1) - Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.

2) - Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto relativo al QUESITO qui sotto.
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11/09/2013 201300679 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 12/06/2013


Numero 03826/2013 e data 11/09/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013


NUMERO AFFARE 00679/2013

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Quesito sull’attribuzione dei sei scatti ai fini previdenziali e pensionistici al personale della carriera prefettizia.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 7113 del 4 marzo 2013, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 10 aprile 2013;
viste le relazioni ministeriali integrative del 24 aprile 2013 e del 16 maggio 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

Premesso.
Il Ministero dell’interno rappresenta che alcune sedi territoriali dell’INPS - gestione ex INPDAP - hanno fatto pervenire, di recente, a prefetti a riposo richieste di restituzione dell’importo relativo al beneficio dei “sei aumenti periodici stipendio”, ricompresi nel calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 6 bis, comma 3 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 232.

Precisa l’Amministrazione che l’art. 6 bis, comma 3 bis, sopracitato ha esteso al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell’art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall’art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia la valutazione dei sei scatti di stipendio in questione nel calcolo del trattamento di buonuscita, già prevista dall’art. 13 della legge n. 804 del 1973 per i generali e i colonnelli disposizione all’atto della cessazione dal servizio.

A sua volta, il comma diciannovesimo dell’art. 43 detto specifica che l’estensione riguarda il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e categorie equiparate dei ruoli indicati nella stessa legge 121 del 1981, tra i quali sono ricompresi i prefetti, definiti dalla stessa legge “Autorità provinciali di pubblica sicurezza”. Nei confronti di questi ultimi l’attribuzione dei “sei scatti” ha trovato costante applicazione dal momento dell’entrata in vigore della relativa disposizione legislativa che ne ha disposto l’estensione.

L’Amministrazione aggiunge che l’INPS ha ora espresso l’avviso che il beneficio previdenziale in questione sarebbe stato soppresso dal d.P.R. n. 306 del 2001, che ha recepito l’accordo sindacale per la carriera prefettizia relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi.

Di diverso avviso è il Ministero dell’interno, che sostiene che il d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, con cui si è provveduto al riordino della carriera prefettizia, pur mantenendo il regime di diritto pubblico per il rapporto di impiego del personale prefettizio, ha previsto che talune materie fossero oggetto di procedimento negoziale e tra queste il trattamento economico fondamentale e accessorio.

Coerentemente con la superiore fonte legislativa l’art. 26 del d.P.R. n. 316 del 2001 ha disapplicato una serie di disposizioni non più compatibili con il rinnovato quadro ordinamentale, senza tuttavia incidere su quelle di carattere previdenziale, sottratte alla procedura negoziale.

Tale orientamento è stato in precedenza condiviso anche dall’INPDAP, che con circolare 23 maggio 2005 n. 17, avente a oggetto “Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’interno” ha previsto l’attribuzione al personale della carriera prefettizia dei sei aumenti periodici, di cui all’art. 6 bis, comma 3 bis del d.l. n. 387 del 1987.

Al fine di far chiarezza sul punto controverso, sul quale nel corso di specifiche riunioni l’orientamento del Ministero dell’interno, favorevole all’applicazione dell’istituto, è stato condiviso anche dai rappresentanti dei Ministeri della pubblica amministrazione e della semplificazione e dell’economia e delle finanze, è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Considerato.

La Sezione, esaminata l’ulteriore documentazione pervenuta in ordine all’avviso del’INPS sulla specifica questione, ritiene opportuno ripercorrere le fonti normative che disciplinano l’attribuzione dei c. d “6 scatti” ai fini previdenziali e pensionistici, per procedere, quindi, alla verifica del quesito se detto istituto debba essere applicato anche al personale della carriera prefettizia che cessa dal servizio.

In primo luogo si considera che l’attribuzione di “6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”, è stata prevista dall’art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio. Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.

Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il decreto legge 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n. 468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio tipico dello status militare.

L’istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico, previdenziale e, per quanto possibile, normativo degli addetti al comparto difesa - sicurezza è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile con qualifica equiparata dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni con legge 20 novembre 1987, n. 472.

Per quanto di interesse ai fini in esame, il comma 3 bis dell’art. 6 bis citato ha disposto che il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 si applica al personale dirigente “indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia”, che cessino dal servizio per limiti di età, per inabilità o per decesso, ovvero nel caso in cui abbiano compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

A sua volta nel diciannovesimo comma dell’art 43 della legge n. 121 dl 1981 si precisa che il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella stessa legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804 e dalle norme della legge n, 121 del 1981.

Dall’entrata in vigore dell’art. dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987, l’istituto dei “sei scatti” è stato applicato per le ragioni espresse nella relazione ministeriale anche ai prefetti, che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 121 del 1981, hanno responsabilità di vertice nell’Amministrazione della pubblica sicurezza quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Orbene, in base a quanto sin qui considerato si può affermare che l’istituto in questione, anche dopo la sua estensione con finalità perequative agli operatori del comparto sicurezza come individuati dalla legge n. 121 del 1981, non ha perso l’iniziale caratterizzazione di beneficio connesso allo status di una circoscritta categoria di dipendenti pubblici.

Richiamato il quadro normativo, si rileva che nel quesito posto si confrontano due tesi: da una parte l’INPS - gestione ex INPDAP - il quale sostiene che la disposizione di legge, che consente l’erogazione dei sei scatti all’atto del congedo, non sarebbe più applicabile ai prefetti, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, che ha apportato sensibili modifiche alla carriera prefettizia, introducendo una speciale procedura negoziale per quanto concerne il trattamento economico; dall’altra l’Amministrazione dell’interno, che afferma che il trattamento previdenziale e pensionistico è escluso per legge dal confronto negoziale.

Al riguardo, va esaminato il disposto dell’art. 28 del d.lgs. n. 139 del 2000, il quale, nel definire l'ambito ed i limiti del procedimento di negoziazione, include “il trattamento economico fondamentale ed accessorio”, ma nulla dispone sul trattamento previdenziale e pensionistico, che rimane, pertanto, escluso dalle materie negoziabili. Né, invero, si rinvengono nel testo della riforma disposizioni normative volte a regolare il trattamento di quiescenza del personale della carriera prefettizia, rispetto alla normativa in vigore per i dipendenti pubblici.

La riscontrata “non negoziabilità” della materia pensionistica costituisce un valido ausilio interpretativo per respingere la tesi secondo cui la disposizione che consentiva l’applicazione ai prefetti dell’istituto dei “sei scatti” sarebbe stata soppressa dal d.P.R. n 23 maggio 2001, n. 316 con il quale è stato recepito il primo accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001. Sul punto è innegabile che l’art. 26, comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 316 del 2001 include tra le “disapplicazioni” con riferimento al trattamento economico la legge 10 ottobre 1986 n. 668; tuttavia, oltre a doversi considerare il significato letterale dei termini “trattamento economico”, sul piano ermeneutico non possono sussistere dubbi che la “disapplicazione” non possa coinvolgere norme che riguardano istituti concernenti il trattamento previdenziale e pensionistico, escluso dalla negoziabilità.

In proposito occorre tener conto anche delle argomentazioni a contrariis, che postulano che l’istituto dei sei scatti ha natura stipendiale, profilo che risulterebbe confermato dalla previsione introdotta dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, il quale dispone che gli aumenti periodici sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale; conseguentemente il benefico in questione sarebbe stato travolto dalla disapplicazione della legge n. 668 del 1986 in ordine al trattamento economico dei prefetti.

La Sezione ritiene che le suddette obiezioni vadano disattese, per più motivi.

Innanzitutto non può non tenersi conto che i sei aumenti periodici, per scelta del legislatore, sono corrisposti soltanto virtualmente nell’ultimo giorno di servizio e rilevano esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile, sicché riverbano i loro effetti pressoché totalmente sul trattamento previdenziale e pensionistico, disciplinato dalla legge.

Non può essere, poi, ignorato il legittimo affidamento sulla percezione del beneficio indotto sugli interessati coinvolti nella contribuzione, affidamento meritevole di tutela non meno di quello di coloro che, andati in quiescenza dopo l’entrata in vigore della riforma della carriera prefettizia, hanno beneficiato sinora dell’istituto in parola.

Un ulteriore supporto esegetico discende dalla circostanza che il beneficio dei sei scatti continua ad essere corrisposto sia al personale non dirigente del comparto difesa - sicurezza, il cui trattamento economico è definito su base negoziale, sia al personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente alle quali l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare ha ribadito l’applicabilità dell’istituto dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

Va ancora considerato che la riforma della carriera prefettizia non ha inciso sulle attribuzioni dei prefetti quali Autorità provinciali di pubblica sicurezza, il cui incardinamento funzionale nell’Amministrazione della pubblica sicurezza è rimasto inalterato.

In presenza delle richiamate fonti normative, che in base ad una interpretazione letterale, logica, sistematica e razionale confermano l’intendimento del legislatore di correlare il beneficio in questione allo status descritto, e in assenza di disposizioni legislative contrarie, la Sezione ritiene che non sussistano i presupposti per riconsiderare l’applicazione del beneficio dei sei aumenti stipendiali nei confronti del personale appartenete alla carriera prefettizia.

P.Q.M.
nei termini di cui in motivazione è il parere.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi
panorama
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Re: sei scatti

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Il ricorrente, già militare della Guardia di finanza.
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TOSCANA SENTENZA 309 16/10/2013
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 309 2013 PENSIONI 16/10/2013


N. 309/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato

SENTENZA
sui ricorsi, iscritti ai nn.57466/PM e 57467/PM del registro di Segreteria, proposti da F. G. , rappresentato e difeso dall’Avv. A. F. T. di Roma con studio in viale delle Medaglie d’Oro n.266, avverso i provvedimenti di determinazione del proprio trattamento di pensione;

Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2013, con l’assistenza del Segretario Lina PELLINO, udito il Maresciallo Capo Pietro AGOSTA per l’Amministrazione, l’Avv. Massimiliano GORGONI per l’INPS e non rappresentata la parte ricorrente;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;
Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel merito con i ricorsi in esame, qui riuniti per evidenti motivi di connessione soggettiva, la parte lamenta la mancata percezione di ogni emolumento (sia di attività che di quiescenza) per il periodo intercorrente dalla cessazione del rapporto di impiego ( 6 dicembre 1997) alla riassunzione in servizio per ordine del giudice amministrativo (16 febbraio 1998).

Oltre quanto sopra si ipotizza la spettanza dei benefici economici (cd. sei scatti ) previsti dall’art.4/2°comma del D.Lgs. 30 aprile 1997 n.165.

Al riguardo la prima doglianza è stata anche oggetto di ricorso amministrativo conclusosi con sentenza del TAR Lazio – Sez.II n.18/2009, successivamente annullata dal CdS – Sez.IV n.4813/2012 con la quale veniva, pertanto, disattesa la pretesa economica, sotto il profilo del non riconoscimento del trattamento di attività ex art.13/8° comma Legge 724/94.

Premesso l’intangibilità di tale giudicato contrario al ricorrente, ad abundantiam questo Giudice sottolinea il fatto che altro soggetto destinatario della medesima sentenza di primo grado (poi annullata) si è visto negare dalla Sezione competente della Corte dei conti l’analoga pretesa (cfr. Sez. Sardegna n.1183 del 15 ottobre 2009)

Diversamente (per i motivi più dettagliati in atti e già condivisi da questa Sez. Toscana con Sent. n.49 del 22 febbraio 2011 ed ancor prima da Sez. Sardegna con Sent. n.1165 del 27 ottobre 2009), la determinazione del trattamento pensionistico deve tener conto anche del beneficio dei cd. sei scatti che, però per espressa previsione di legge e specifico richiamo dell’ex INPDAP oggi gestione INPS (cfr. memoria difensiva depositata il 1°ottobre 2009 dalla Sede di Grosseto), è subordinata della contribuzione previdenziale ex terzo comma art. 4 D.Lgs. 167/97.

Come ultima considerazione in materia, diversamente da quanto richiesto dalla citata ex INPDAP, non opera alcuna prescrizione in quanto il diritto ai sei scatti sorge solo con la definitività della sentenza amministrativa che ha stabilito la legittimità del collocamento a riposo.

Tutte le argomentazioni di cui sopra, svolte negli atti di ricorso, determinano la reiezione per preclusione di giudicato (amministrativo) del ricorso rubricato al n.57467/PM e l’accoglimento del ricorso n.57466/PM previo pagamento della contribuzione previdenziale nei termini sopra citati, senza prescrizione alcuna.

La complessità della vicenda, sul piano fattuale e di diritto, comporta la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando in relazione ai ricorsi proposti da F. G., dichiara la reiezione del ricorso n.57467/PM per preclusione di giudicato, accoglie il ricorso n.57466/PM disponendo la spettanza, senza prescrizione alcuna, dei sei scatti ex art. 4 D.Lgs. 165/97 con onere di corrispondere la relativa contribuzione previdenziale.

Dispone la trasmissione degli atti alle Amministrazioni interessate per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze previa lettura del dispositivo, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 3 ottobre 2013.

In esito alla riserva ivi contenuta la presente sentenza è emessa, nei termini di legge, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2013 ed in pari data è stata comunicata alla Segreteria per il seguito di competenza.

IL GIUDICE UNICO
F.to Carlo Greco

Depositata in Segreteria il 16 OTTOBRE 2013

P. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.TO DOTT.SSA CHIARA BERARDENGO
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Re: sei scatti

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Alcuni si chiedono se hanno diritto o meno in queste situazioni di cui in sentenza
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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165

(armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego).

Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997.

Art. 4.

Maggiorazione della base pensionabile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.
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1) - vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, collocato in congedo con decorrenza dal 14 marzo 2003, a seguito dell'applicazione della sanzione disciplinare della perdita del grado con rimozione, ha conseguito con decreto ministeriale dell'8 marzo 2005, previo parere conforme del Comitato di verifica per le cause di servizio, pensione privilegiata vitalizia di 3^ categoria per l'infermità "OMISSIS".

2) - Con atto di diffida e messa in mora notificato il 6 febbraio 2006 l'interessato chiedeva il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/1997, ossia di sei aumenti periodici di stipendio, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico.

3) - Con nota provvedimentale del 27 marzo 2006 l'atto di diffida è stato riscontrato negativamente sul rilievo che il beneficio non poteva essere riconosciuto all'interessato cessato dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare, secondo l'indirizzo peraltro espresso nella conferenza di servizi tra i Ministeri della Difesa, dell'Interno, del Tesoro, di Grazia e Giustizia, del Lavoro e previdenza sociale, il Dipartimento della Funzione Pubblica, e l'I.N.P.D.A.P. in data 10 febbraio 1998.

4) - La cessazione dal servizio, nel caso di specie "...è stata dovuta al fatto che (l'interessato) è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio, tant'+ che gli è stato riconosciuto il diritto a pensione (peraltro privilegiata)", onde sarebbe paradossale se, riconosciutagli la pensione privilegiata, non avesse diritto a percepire i suddetti benefici.

IL CONSIGLIO DI STATO precisa:

5) - Lo stesso appellante, per supportare il proprio assunto, sostiene che la cessazione dal servizio sia stata determinata da inabilità, con permanente inidoneità al servizio, e concessione della pensione privilegiata, laddove essa è scaturita, con decorrenza dal 14 marzo 2003, dall'applicazione della massima sanzione disciplinare espulsiva della perdita del grado con rimozione, a nulla potendo rilevare che, in momento successivo, sia stata attribuita la pensione privilegiata vitalizia.

Appello del collega rigettato.

Per completezza leggete il contesto qui sotto.
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12/02/2014 201400677 Sentenza 4


N. 00677/2014REG.PROV.COLL.
N. 09482/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9482 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Medaglie d'Oro n. 266, per mandato a margine dell'appello;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro-tempore;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

nei confronti di
Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione - Sede di ……, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, n. 10729 dell'11 maggio 2010, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 6116/2006, proposto per l'annullamento della nota provvedimentale del 27 marzo 2006, con cui è stato riscontrato negativamente l'atto di diffida e messa in mora dell'interessato, negando il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/1997, con condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidati in complessivi € 2.000,00

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Morrone, per delega dell'avv. OMISSIS, per l’appellante e l'avvocato di Stato Elefante per le Autorità appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) OMISSIS, vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, collocato in congedo con decorrenza dal 14 marzo 2003, a seguito dell'applicazione della sanzione disciplinare della perdita del grado con rimozione, ha conseguito con decreto ministeriale n. XXX dell'8 marzo 2005, previo parere conforme del Comitato di verifica per le cause di servizio, pensione privilegiata vitalizia di 3^ categoria per l'infermità "OMISSIS".

Con atto di diffida e messa in mora notificato il 6 febbraio 2006 l'interessato chiedeva il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 165/1997, ossia di sei aumenti periodici di stipendio, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico.

Con nota provvedimentale del 27 marzo 2006 l'atto di diffida è stato riscontrato negativamente sul rilievo che il beneficio non poteva essere riconosciuto all'interessato cessato dal servizio a seguito di provvedimento disciplinare, secondo l'indirizzo peraltro espresso nella conferenza di servizi tra i Ministeri della Difesa, dell'Interno, del Tesoro, di Grazia e Giustizia, del Lavoro e previdenza sociale, il Dipartimento della Funzione Pubblica, e l'I.N.P.D.A.P. in data 10 febbraio 1998.

Con la sentenza n. 10729 dell'11 maggio 2010 il T.A.R. per il Lazio ha rigettato il ricorso in primo grado proposto dall'interessato, osservando come " ...i benefici di cui trattasi non siano fruibili (oltre che da coloro che lasciano il servizio “a domanda”: a meno che, in tal caso, non provvedano al pagamento della restante contribuzione previdenziale) da coloro che, come l’interessato, sono (stati) oggetto di provvedimenti destitutori... attenendosi, in particolare, ai principi elaborati – sul punto (proprio per evitare ingiustificate disparità di trattamento tra gli amministrati) – nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 10.2.2008".

Con appello notificato il 27 ottobre-3 novembre 2010 e depositato il 16 novembre 2010, la sentenza è stata impugnata, deducendo con unico motivo articolato:

Illegittimità per violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e dell'art. 11 della legge n. 231/1990. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, sul presupposto, irragionevolezza , illogicità manifesta. Erroneità e illogicità della sentenza

La cessazione dal servizio, nel caso di specie "...è stata dovuta al fatto che (l'interessato) è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio, tant'+ che gli è stato riconosciuto il diritto a pensione (peraltro privilegiata)", onde sarebbe paradossale se, riconosciutagli la pensione privilegiata, non avesse diritto a percepire i suddetti benefici.

Nel giudizio si è costituita l'Autorità statale intimata, con atto di stile, depositando relazione amministrativa e documentazione.

All'udienza pubblica del 28 gennaio 2014 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

Come riconosciuto dallo stesso appellante, l'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 deve essere inteso in correlazione con l'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che ha sostituito il comma 15 bis dell'art. 1 del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, il quale peraltro si riferisce alla cessazione dal servizio "...per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti".

Il riferimento alla cessazione "da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda" vale, dunque, a sussumere, sotto formula riassuntiva, le varie fattispecie che costituivano titolo per l'attribuzione del beneficio, come già previsto dalle fonti normative previgenti richiamate, non già ad ampliare i presupposti attributivi del beneficio.

Lo stesso appellante, per supportare il proprio assunto, sostiene che la cessazione dal servizio sia stata determinata da inabilità, con permanente inidoneità al servizio, e concessione della pensione privilegiata, laddove essa è scaturita, con decorrenza dal 14 marzo 2003, dall'applicazione della massima sanzione disciplinare espulsiva della perdita del grado con rimozione, a nulla potendo rilevare che, in momento successivo, sia stata attribuita la pensione privilegiata vitalizia.

3.) In conclusione l'appello in epigrafe deve essere rigettato, confermandosi, sia pure con la più articolata motivazione innanzi svolta, la sentenza gravata.

4.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del giudizio d'appello.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, rigetta l'appello in epigrafe n.r. 9480 del 2011 e per l'effetto conferma la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, n. 10730 dell'11 maggio 2010.

Spese del giudizio d'appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 12/02/2014
panorama
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

riscattare i sei scatti periodici, che vanno ad aggiungersi alla base pensionabile, ovvero alla situazione retributiva propria della posizione di eventuale ausiliaria acquisita dai ricorrenti.

Tale evenienza, a mente dell’art.62, ultimo comma, R.D. 1214/1934, è affidata all’esclusivo giudizio della Corte dei Conti.

Leggete il resto qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------

03/03/2014 201402460 Sentenza 1B


N. 02460/2014 REG.PROV.COLL.
N. 13758/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13758 del 2002, proposto da:
( congruo numero di ricorrenti – OMISSIS ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Cleopazzo, con domicilio eletto presso Roberto Capici in Roma, via Nimea, 21;

contro
Ministero della Difesa, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto a riscattare i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'art. 4 comma 2 del d. l.vo. n. 165 del 30.04.1997.

In subordine richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma, e 8 D.l.vo 165/1997.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I benefici reclamati dai ricorrenti hanno natura pensionistica.

Infatti si chiede di poter riscattare i sei scatti periodici, che vanno ad aggiungersi alla base pensionabile, ovvero alla situazione retributiva propria della posizione di eventuale ausiliaria acquisita dai ricorrenti.

Tale evenienza, a mente dell’art.62, ultimo comma, R.D. 1214/1934, è affidata all’esclusivo giudizio della Corte dei Conti, innanzi alla quale il presente ricorso, potrà, nei termini di legge, essere riassunto.

Per tali motivi il Collegio dichiara il proprio difetto di giurisdizione, individuando nella Corte Conti territorialmente competente l’Autorità giudiziaria fornita della conseguente giurisdizione sul presente ricorso.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la propria giurisdizione ed indica nella Corte Conti territorialmente competente l’Autorità giudiziaria fornita della conseguente giurisdizione sul presente ricorso.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 03/03/2014
antoniope
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Re: sei scatti

Messaggio da antoniope »

Volevo chiedere ai più esperti del forum. I sei scatti si calcolano anche in questo modo???
ovvero moltiplicando il punto parametrale per il parametro corrispondente al grado rivestito al momento. Se così fosse, qual'è il calcolo per determinare il punto parametrale?
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: sei scatti

Messaggio da angri62 »

AntonioPE ha scritto:Volevo chiedere ai più esperti del forum. I sei scatti si calcolano anche in questo modo???
ovvero moltiplicando il punto parametrale per il parametro corrispondente al grado rivestito al momento. Se così fosse, qual'è il calcolo per determinare il punto parametrale?
===stipendio, ria annue-
x maggiorazione - penalità.
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Re: sei scatti

Messaggio da panorama »

Ricorso perso
-------------------

1) - riliquidazione del trattamento pensionistico, anche privilegiato, con maggiorazione del 18% sui sei scatti aggiuntivi ex art. 11 lege n. 231 del 1990.

2) - i ricorrenti – sottufficiali della Guardia di Finanza che hanno compiuto 30 anni contributivi alla data del 31/12/1992, e poi posti in quiescenza dal 2008 al 2012 (con Decreti n. 52441 del 15 giugno 2009 il C.., n. 5526 del 10 ottobre 2012 il T.., n. 5520 del 3 luglio 2015 il F.., n. 5510 del 01/10/2012 il C.., n. 5011 del 24 giugno 2008 il B.. –
- ) - si dolgono della mancata concessione sulla pensione ordinaria dei sei scatti aggiuntivi di cui all’art.11 della L. n. 231/1990, e della conseguente privazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 53 T.U. n. 1092/73, come modificato dall'art. 16 L. 176/77.

N.B.: leggete il tutto qui sotto per comprendere tutta la vicenda.
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Sezione PUGLIA Esito SENTENZA Materia PENSIONI
Anno 2018 Numero 380 Pubblicazione 04/05/2018
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Sentenza. n. 380/2018


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Marcello Iacubino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 33205 del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:

C.. Gaetano, nato a OMISSIS il ……..1943 (c.f. ……..) residente in Bari alla via ……..;
T.. Pasquale, nato a OMISSIS il ……1946 (c.f. ……..) ed ivi residente alla via ……;
F.. Pasquale, nato a OMISSIS il ……1946 (c.f. …….) ed ivi residente alla via …..;
C.. Francesco, nato a OMISSIS l’…….1946 (c.f. …….) ivi residente alla via ……;
B.. Giuseppe, nato a OMISSIS il …….1942 (c.f. ……..) e residente in Bari alla via …..;

tutti rappresentati e difesi dall'avvocata Maria Dolores Gaudiomonte (c.f. GDMMDL76A43E038Y), e domiciliati presso il suo studio in Bari alla via Principessa Iolanda 4 (fax 0805426623; pec: avvocato.gaudiomonte@pec.it), in virtù di procura in calce al ricorso;

contro:

Comando Guardia di Finanza, R.T.L.A. Puglia (Ufficio Amministrazione), in persona del Ministro dell’Economia p.t., ovvero del legale rappresentante p.t. con sede in Bari alla via Gioacchino Murat n. 59, rappresentato e domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Bari alla via Melo n. 97;

per il riconoscimento:
e la riliquidazione del trattamento pensionistico, anche privilegiato, con maggiorazione del 18% sui sei scatti aggiuntivi ex art. 11 lege n. 231 del 1990.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

visti: la legge n. 205/2000 e il Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in particolare gli artt. 151 e ss.;

uditi, nella pubblica udienza del 3 maggio 2018, l’avv.ta Gaudiomonte e il Luogotenente Donato Pascazio per il Comando della Guardia di Finanza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 26.1.2017 e notificato il 26.03.2018, i ricorrenti – sottufficiali della Guardia di Finanza che hanno compiuto 30 anni contributivi alla data del 31/12/1992, e poi posti in quiescenza dal 2008 al 2012 (con Decreti n. 52441 del 15 giugno 2009 il C.., n. 5526 del 10 ottobre 2012 il T.., n. 5520 del 3 luglio 2015 il F.., n. 5510 del 01/10/2012 il C.., n. 5011 del 24 giugno 2008 il B.. – si dolgono della mancata concessione sulla pensione ordinaria dei sei scatti aggiuntivi di cui all’art.11 della L. n. 231/1990, e della conseguente privazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 53 T.U. n. 1092/73, come modificato dall'art. 16 L. 176/77.

A fondamento del ricorso hanno dedotto, in via preliminare:

- che i ricorrenti, militari collocati in quiescenza per limiti di età, alla data del 31/12/1992 avevano già maturato il massimo di anzianità contributiva, e dunque 30 anni di servizio utile, corrispondente alla massima aliquota di rendimento pari all'80% della base pensionabile (art. 6 della legge 1543/1963);

- in secondo luogo, l’irrilevanza del disposto di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997, in quanto tale norma riguarda le pensioni liquidate in due quote, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 (disciplina che non è stata applicata per la liquidazione del loro trattamento per essere gli stessi in possesso della massima anzianità contributiva alla data del 31.12.1992), mentre la base pensionabile della propria pensione è definita soltanto dall’art. 53 del TU n. 1092/1973.

Hanno richiamato, quindi, la deliberazione della sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 3/2002 del 4.4.2002, l’orientamento espresso dalla richiamata giurisprudenza di diverse sezioni della Corte dei Conti, il contenuto della circolare INPDAP n. 18 del 18.9.2009 e della circolare del Ministero della Difesa del 4.3.2003, tutti concordi nel ritenere che quando il soggetto abbia raggiunto alla data del 31.12.1992 il massimo dell’anzianità contributiva la pensione deve essere liquidata integralmente in base alla sola quota A di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992, rappresentando che in base all’interpretazione recata da tali atti il beneficio dei sei scatti deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e come tale assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

2. Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Puglia della Guardia di Finanza, costituito in giudizio con memoria depositata in data 5.4.2018, ha rappresentato che:

i) la mancata inclusione del beneficio dei sei scatti dello stipendio nella base pensionabile è dovuta alla circostanza che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a suo tempo, aveva mosso rilievi su provvedimenti di liquidazione di pensione di altri colleghi proprio sul punto della maggiorazione di tale beneficio del 18%;

ii) il provvedimento impugnato aveva conseguito la registrazione da parte della Sezione di controllo stessa;
iii) ha operato con legittimità.

Di conseguenza, ha chiesto il rigetto del ricorso; in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale in relazione ai maggiori ratei eventualmente dovuti.

3. All’udienza del 3.5.2018, l’avv.ta Gaudiomonte per la parte ricorrente ed il Luogotenente Pascazio per la Guardia di Finanza si sono riportati agli atti scritti, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate e chiedendo la prima la compensazione delle spese di giudizio in caso di eventuale soccombenza.

Il giudizio è stato quindi introitato per la decisione e definito come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

4. Nel merito, il ricorso è infondato.

Il giudizio verte sul computo in base pensionabile, con conseguente maggiorazione del 18%, del beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 11 della legge n. 231/1990.

Tale disposizione ha sostituito il comma 15-bis dell'art. 1, D.L. 16 settembre 1987, n. 379: tale comma, così novellato (poi abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), prevedeva che “Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”.

Ai fini del calcolo della base pensionabile, nel caso di specie, occorre far riferimento all’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, in applicazione dell’art. 13 della legge 503/1992 che fa salva la previgente disciplina per i dipendenti, come i ricorrenti, che alla data del 31.12.19992 vantavano la massima anzianità contributiva prevista dalla legge (per i sottufficiali della Guardia di Finanza 30 anni).

Tale disposizione sancisce che: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Da quanto riportato circa il quadro normativo di riferimento è evidente che, seppure i ricorrenti si trovino nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 15-bis, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 (cessazione dal servizio per limiti di età) per l’attribuzione del beneficio dei sei scatti di stipendio ai soli fini pensionistici e nei suoi confronti il trattamento di pensione vada calcolato interamente in base al metodo retributivo di cui all’art. 53 del DPR 1092/1973 (per essere in possesso alla data del 31.12.2992 della massima anzianità contributiva), tuttavia l’inclusione del beneficio di che trattasi nella base pensionabile non è espressamente previsto da alcuna disposizione di legge.

Non è peraltro convincente la distinzione che, in base alla delibera della Sezione del Controllo Toscana (n. 3/2002 del 4.4.2002), opera la circolare del Ministero della Difesa del 4.3.2003, in relazione alla diversa formulazione del predetto art. 1, comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 rispetto al successivo art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (ritenendo applicabile la maggiorazione del 18% su tale beneficio pensionistico per il personale che, pur cessato dal servizio dopo il 1998, abbia maturato la massima anzianità di servizio alla data del 31.12.1992), né la motivazione di alcune pronunce giurisdizionali (Sez. App. Sicilia sent. n. 380/2011) che fondano l’interpretazione favorevole ai ricorrenti sulla natura stipendiale del beneficio in parola.

Invero, la ritenuta diversità di disciplina tra quanto previsto dalla norma del 1987, come modificata nel 1990, e quanto previsto nel 1997 (D. Lgs. n. 167), ad avviso del giudicante non sussiste. Quest’ultima norma, infatti, si limita a stabilire che i vari benefici, tra cui anche quello previsto dall’art. 11 della legge 1/1990, “sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale …”. In sostanza, con tale disposizione da un lato si amplia la previsione della valorizzazione a fini pensionistici di tale beneficio anche per i pensionamenti per i quali il trattamento deve essere liquidato secondo le due quote previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 503/1992 (per le cessazioni dal servizio da qualunque causa determinate), dall’altro lo si assoggetta a contribuzione previdenziale, senza nulla prevedere, analogamente a quanto disponeva il precedente art. 11 della Legge 231 del 1990, circa l’inclusione di tale emolumento nella base pensionabile.

L’argomento, poi, che fa leva sulla natura stipendiale del beneficio non è rilevante, posto che il citato art. 53 del DPR n. 1092/1973 prevede il computo nella base pensionabile con la maggiorazione del 18% solo dello stipendio integralmente percepito, sicché la natura stipendiale del beneficio stesso non è sufficiente ai fini della maggiorazione del 18%, reclamata dalla parte ricorrente, in assenza dell’effettiva percezione degli scatti stipendiali stessi.

Inoltre, è utile riportare le ulteriori argomentazioni svolte dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (sent. n. 9/2011/QM) in occasione dell’esame della questione di massima concernente altro analogo beneficio pensionistico (assegno di funzione), che, come la stessa pronuncia ha chiarito, valgono anche per altri assegni, come quello di cui si discute nel presente giudizio, di cui è prevista per legge la mera valutazione a fini pensionistici:

«l’art. 53, come modificato dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, ha trasformato la tradizionale nozione della “base pensionabile” quale coacervo degli emolumenti utili a pensione da prendere a base per il calcolo del trattamento di quiescenza, tanto da non potersi affermare che vi sia ancora una perfetta sovrapponibilità tra “retribuzione pensionabile” e “base pensionabile”. In realtà, quella nozione unitaria è stata spezzata in due frammenti, nel senso che la “base pensionabile” è pur sempre l’insieme degli emolumenti “pensionabili” che costituiscono il termine di riferimento per il calcolo della pensione, ma «la base pensionabile … aumentata del 18 per cento» è solo quella costituita dallo stipendio e dagli assegni indicati nel comma 1 dell’art. 53 e da quegli altri assegni pensionabili relativamente ai quali, ai sensi del comma 2, sia espressamente prevista da una disposizione di legge «la valutazione nella base pensionabile».

In definitiva, le Sezioni Riunite hanno affermato che ai fini della maggiorazione del 18% occorre di volta in volta verificare se un assegno o un’indennità utili a pensione rientrino tra quelli espressamente indicati nell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ovvero se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che – oltre ad essere previsti come pensionabili – abbiano ricevuto dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di componenti della base pensionabile.

Su tale presupposto, per ciò che attiene all’assegno funzionale, le Sezioni Riunite hanno ribadito il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 9/2006/QM del 29 settembre 2006 secondo cui l’assegno, ancorché pensionabile, non può beneficiare dell’aumento del 18%, evidenziando che:

- l’assegno in questione non ha le connotazioni previste nei commi 1 e 2 dell’art. 53 affinché un emolumento entri a far parte della base pensionabile aumentata del 18%. Per un verso, non rientra nel disposto del comma 2, trattandosi di assegno che la legge istitutiva (decreto legge n. 379 del 1987, convertito in legge n. 468 del 1987, per i sottufficiali delle Forze armate; decreto legge n. 387 del 1987, convertito in legge n. 472 del 1987, per gli appartenenti ai Corpi di Polizia) qualifica come utile a pensione senza enunciarne «espressamente la valutazione nella base pensionabile».

- che l’espressione secondo cui i relativi importi «si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità», contenuta nell’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 379 del 1987, convertito in legge n. 468 del 1987, non può essere valorizzata fino al punto da affermare – senza altre esplicite indicazioni normative – che l’assegno funzionale acquisti per ciò solo, e per tutti gli effetti di legge, natura retributiva. In realtà, deve rilevarsi che l’espressione evidenzia proprio l’autonomia di tale assegno rispetto alla retribuzione cui si “aggiunge”; l’assegno funzionale mantiene, quindi, la sua natura giuridica di complemento accessorio dello stipendio, avendo peraltro “effetto” – come gli altri elementi che concorrono a formare la retribuzione – «sul trattamento ordinario di quiescenza», ai sensi dello stesso art. 1, comma 10, del ripetuto d.l. n. 379/1987;

- l’art. 4 della legge 8 agosto 1990 n. 231, nell’aumentare la misura dell’assegno, ne conferma la pensionabilità senza prevederne «espressamente la valutazione nella base pensionabile».

Il principio di diritto non contempla anche altri specifici emolumenti. Tuttavia, le stesse Sezioni Riunite, come si è detto, hanno precisato che «ovviamente, i principi di diritto qui enunciati non possono non valere per qualunque assegno o indennità pensionabile».

Alla luce di quanto fin qui considerato, il ricorso deve essere respinto, non potendosi assoggettare il beneficio pensionistico dei sei scatti stipendiali, conseguito dai ricorrenti, alla pretesa maggiorazione del 18% previsto solo per gli emolumenti rientranti espressamente nella base pensionabile. Si veda, in senso conforme, Sez. Terza d’appello, sent. n. 654/2014 del 10/12/2014; id.: questa stessa Sezione, sent. n. 484 del 21/11/2017 e, da ultimo, Sezione I Appello, sent. n. 318 del 12/09/2017, secondo cui: «Punto C) In merito al riconoscimento della maggiorazione del 18% dell’assegno funzionale per il trattamento pensionistico, l’appello va accolto, in quanto nessuno degli originari ricorrenti può ritenersi destinatario del suddetto beneficio, ai sensi del consolidato principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite, nelle sentenze nn. 6/QM/2004 e 9/QM/2006, ribadito anche nella sent. n. 9/QM/2011. Da esse promana con certezza il principio inequivocabile in base al quale “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 1, comma 9, DL 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella Legge 14 novembre 1987, n. 468, nonché l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia dall’art. 6, DL 21 novembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella Legge 20 novembre 1987, n. 472, ancorchè pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all’art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall’art. 16 della Legge 29 aprile 1976, n. 177».

5. In conclusione, il ricorso in esame va respinto.

Le spese di lite vanno compensate, attesa la mancata presentazione, da parte dell’Amministrazione resistente, costituita a mezzo di propri funzionari, di apposita nota delle spese liquidabili, che abbia concretamente affrontato in questo giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all’esito della pubblica udienza del 3 maggio 2018.
IL GIUDICE
F.to (Marcello Iacubino)



Depositata in Segreteria il 04/05/2018


Il Responsabile della Segreteria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
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Re: sei scatti

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Accolto

difeso da Avv. SOLIMANDO da Bari

Con riferimento al beneficio di cui all’art. 4 del d. lgs 165/1997 ovvero l’applicazione di sei scatti in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio sulla quota contributiva della pensione, lamentava che l’Istituto non aveva applicato i predetti scatti aggiuntivi sulla quota contributiva di prestazione omettendo di conteggiare l’incremento contributivo del 15% ai fini della individuazione del reddito annuo pensionabile di ciascun anno intercorso tra il 1996 e il 2017, su cui applicare l’aliquota di rendimento del 33%.

Con riferimento al terzo motivo di ricorso deduceva che l’istituto avesse presumibilmente applicato la media ponderata previsto dall’art. 1 comma 4 L. 965/1965, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione estensiva per la quale non ricorrerebbero i presupposti di legge.


La CdC scrive:

L’INPS con memoria del 29 aprile 2019 evidenziava che per le domande di cui ai punti 2 e 3 a seguito della trasmissione di un nuovo P04 da parte della Amministrazione di appartenenza è in corso il procedimento relativo alla riliquidazione della pensione del ricorrente.


IN DIRITTO

Con riferimento alle domande di cui ai nn. 2 e 3 del ricorso, l’Istituto ha rappresentato che l’Amministrazione ha emesso un nuovo P04 accogliendo le richieste del ricorrente, per cui ha provveduto al pagamento delle spettanze dovute al pensionato. Su tale parte della domanda va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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Re: sei scatti

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quanto sopra, riferito ad un collega CC. riformato.
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Re: sei scatti

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La CdC Sez. 3^ d'Appello con la sentenza 52/2020 conferma e rigetta il ricorso del ricorrente, in quanto l’appellante è un ex sottufficiale dell’A.M. cessato dal servizio a domanda dal 23.12.1994.

La CdC d'Appello precisa:

1) - occorre in primo luogo rilevare, come – da un lato – essendo cessato dal servizio in data successiva all’entrata in vigore della l.n. 232 del 1990, questa risulti al medesimo - almeno astrattamente - applicabile (v. SSRR n. 4/2001/QM); dall’altro lato, come correttamente indicato dall’appellante, l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 165 del 1997 risulta inapplicabile ratione temporis al caso in esame, in quanto il sig. XX è cessato dal servizio nel 1994 e quindi prima del 01.01.1998 (v. art. 8 d.lgs. 165 del 1997), data di entrata in vigore della normativa in parola.

2) - Ciò posto, passando ad esaminare la concreta applicabilità all’appellante della modifica introdotta con l’art. 21 della l. n. 232 del 1990 all’art. 6 bis, comma 1, del d.l. 387 del 1978, occorre riulevare che la predetta norma ha indicato i requisiti soggettivi per l’applicazione dei sei scatti, ossia: cessazione dal servizio per: a) età; b) permanente inabilità al servizio; c) decesso in servizio.
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Re: sei scatti

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CdS Parere Interlocutorio su CC.

In pensione a domanda.

1) - collocato a riposo dall'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 7 agosto 2017, avendo compiuto 56 anni di età nonchè maturato 35 anni e 10 mesi di servizio militare e 41 anni e 10 mesi di servizio utile.

Ai fini del TFS ed altro.

Potevo postare ieri ma non l'ho fatto per vedere l'andamento sui gruppi FB ma nessuno né parlava.

Ora farà il giro sui gruppi FB che raccolgono adesioni.

RISERVA al definitivo.

AGGIORNAMENTO AL 29/03/2022

Ulteriore Parere Interlocutorio del CdS datato 24/03/2022.

AGGIORNAMENTO AL 29/03/2023 con PDF

Parere Definitivo del CdS 27/03/2023 e reso pubblico oggi 29/03/2023, ma non si capisce perchè il CdS conclude così:

P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e di merito, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione a carico del Ministero resistente.
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Re: sei scatti

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Sentenza del TAR Marche relativa al ricorso impiantato nel 2010 da parte di un Ufficiale dell'E.I., cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 30/12/2008 e contestualmente posto il collocamento in ausiliaria.
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