sei scatti
Re: sei scatti
Allego solo parzialmente, la prima pagina del mio 1° SM. 5007 emesso dall'INPS ove riporta l'annuncio per il recupero della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3 del D.L.G. n. 167/97.
N.B.: in pensione con decorrenza 31/12/2017.
- 1^ trattenuta di pagamento dei 6 scatti è iniziata con la Rata pensionistica di Febbraio 2019 pagando €. 22,54. Logicamente essendo che la trattenuta è iniziata dopo 1 anno, questa fa spostare il fine pagamento nel 2024 quando avrò 61anni (non più cessando il pagamento ai 60anni).
N.B.: in pensione con decorrenza 31/12/2017.
- 1^ trattenuta di pagamento dei 6 scatti è iniziata con la Rata pensionistica di Febbraio 2019 pagando €. 22,54. Logicamente essendo che la trattenuta è iniziata dopo 1 anno, questa fa spostare il fine pagamento nel 2024 quando avrò 61anni (non più cessando il pagamento ai 60anni).
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Re: sei scatti
Parere Definitivo del CdS 27/03/2023 e reso pubblico oggi 29/03/2023, ma non si capisce perchè il CdS conclude così:
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e di merito, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione a carico del Ministero resistente.
N.B.: iter completo a pag. 1, con post iniziato il 20/02/2021
P.Q.M.
La Sezione, impregiudicata ogni questione in rito e di merito, dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione a carico del Ministero resistente.
N.B.: iter completo a pag. 1, con post iniziato il 20/02/2021
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Re: sei scatti
Il Tar Campania sede di Napoli, Accoglie 3 ricorsi a seguito delle attuali e svariate sentenze del CdS in favore del personale FF.PP. e, molto sicuramente l'INPS non farà più gli Appelli.
Allego un unico file PDF di 1 sentenza completa n. 2228 e di 2 parzialmente (n. 2229 e 2230), essendo dello stesso tenore riguardante personale PolStato.
Il Tar precisa che precedentemente:
1) - Questa sezione si è occupata ripetutamente della questione oggetto del ricorso e ha più volte aderito alla difesa dell’INPS ......... (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7221, id., 2 dicembre 2021, n. 7749).
Mentre ora è consapevole:
2) - Senonchè questa tesi è stata recentemente più volte disattesa dal Consiglio di Stato che, oltretutto in un caso riformando una sentenza della sezione, ha aderito alla opposta tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. II, 24 marzo 2023, n. 3041, id., 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2989, 2990).
Allego un unico file PDF di 1 sentenza completa n. 2228 e di 2 parzialmente (n. 2229 e 2230), essendo dello stesso tenore riguardante personale PolStato.
Il Tar precisa che precedentemente:
1) - Questa sezione si è occupata ripetutamente della questione oggetto del ricorso e ha più volte aderito alla difesa dell’INPS ......... (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7221, id., 2 dicembre 2021, n. 7749).
Mentre ora è consapevole:
2) - Senonchè questa tesi è stata recentemente più volte disattesa dal Consiglio di Stato che, oltretutto in un caso riformando una sentenza della sezione, ha aderito alla opposta tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. II, 24 marzo 2023, n. 3041, id., 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987, 2989, 2990).
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Re: sei scatti
Il CdS oggi pubblica ulteriori 11 sentenze (discusse il 14/03/2023) in merito al post, così come segue:
- n. 3903 (proveniente dal Tar Campania sede di Napoli 7221/2021) riguarda personale CC.;
- n. 3904 (proveniente dal Tar Lazio sede di Roma n. 2887/2022) riguarda personale GdF:
- n. 3905 (proveniente dal Tar Lazio sede di Roma n. 2524/2022) riguarda personale CC.;
- n. 3906 (proveniente dal Tar T.A.A. sede di Trento n. 7/2022) riguarda personale GdF;
- n. 3908 (proveniente dal Tar Campania sede di Napoli n. 8028/2021) riguarda personale PolStato;
- n. 3909 (proveniente dal Tar F.V.G. n. 154/2022) riguarda personale GdF; N.B: L’appello dell’INPS è stato rigettato e il ricorrente di 1° grado NON si è costituito in giudizio pur ritualmente evocata. Inoltre, qui il CdS conclude:
13. Siffatte doglianze sono infondate.
In proposito si osserva che l’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine.
Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore.
14. In conclusione l’appello va respinto.
15. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4901 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge; nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
OMISSIS
- n. 3910 (proveniente dal Tar F.V.G. n. 378/2021) riguarda personale GdF;
- n. 3911 (proveniente dal Tar Lombardia sede di Milano n. 193/2022) riguarda personale PolStato, PolPen e GdF;
- n. 3912 (proveniente dal Tar F.V.G. n. 155/2022) riguarda personale GdF;
- n. 3913 (proveniente dal Tar Lombardia sede di Milano n. 866/2022) riguarda personale PolPen e CC;
- n. 3914 (proveniente dal Tar Emilia Romagna sede di Bologna n. 290/2022) riguarda personale GdF;
- n. 3903 (proveniente dal Tar Campania sede di Napoli 7221/2021) riguarda personale CC.;
- n. 3904 (proveniente dal Tar Lazio sede di Roma n. 2887/2022) riguarda personale GdF:
- n. 3905 (proveniente dal Tar Lazio sede di Roma n. 2524/2022) riguarda personale CC.;
- n. 3906 (proveniente dal Tar T.A.A. sede di Trento n. 7/2022) riguarda personale GdF;
- n. 3908 (proveniente dal Tar Campania sede di Napoli n. 8028/2021) riguarda personale PolStato;
- n. 3909 (proveniente dal Tar F.V.G. n. 154/2022) riguarda personale GdF; N.B: L’appello dell’INPS è stato rigettato e il ricorrente di 1° grado NON si è costituito in giudizio pur ritualmente evocata. Inoltre, qui il CdS conclude:
13. Siffatte doglianze sono infondate.
In proposito si osserva che l’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine.
Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore.
14. In conclusione l’appello va respinto.
15. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4901 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge; nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
OMISSIS
- n. 3910 (proveniente dal Tar F.V.G. n. 378/2021) riguarda personale GdF;
- n. 3911 (proveniente dal Tar Lombardia sede di Milano n. 193/2022) riguarda personale PolStato, PolPen e GdF;
- n. 3912 (proveniente dal Tar F.V.G. n. 155/2022) riguarda personale GdF;
- n. 3913 (proveniente dal Tar Lombardia sede di Milano n. 866/2022) riguarda personale PolPen e CC;
- n. 3914 (proveniente dal Tar Emilia Romagna sede di Bologna n. 290/2022) riguarda personale GdF;
Re: sei scatti
Il Tar Lazio con sentenza n. 6634 Accoglie per tutti, il ricorso dei colleghi della PolStato.
Nella sentenza si che legge con riferimento ad un solo collega, quanto segue:
- Si è costituito l’INPS per resistere al ricorso deducendo che ….. OMISSIS …. ed eccependo in ogni caso l’intervenuta prescrizione con riguardo alla posizione del signor G. D. S..
Il Tar nel contesto precisa:
1) - Il beneficio previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 deve essere riconosciuto, in considerazione degli approdi ermeneutici più recenti avallati anche dal giudice di appello (Consiglio di Stato sez. II, 23 marzo 2023, n.2983, che richiama CGARS n. 1131 del 29 dicembre 2022), anche nei confronti degli appartenenti alle forze di polizia collocati in congedo a domanda.
2) - Tanto premesso, gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati hanno precisato che ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 d.l. 387/1987 il beneficio in questione deve essere riconosciuto "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall'anzianità anagrafica e retributiva ivi previste.
3) - Infine, non è condivisibile l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS in riferimento alla posizione del sig. G. D. S. e alla data del suo collocamento a riposo (risalente al 31 dicembre 2015), tenuto conto dell’atto interruttivo del 21 dicembre 2020 e della notifica del ricorso in data 27 maggio 2021.
4) - Di tale documentazione, ancorché depositata in data 24 gennaio 2023, può tenersi conto nel presente giudizio, avendo parte ricorrente dichiarato che l’anzidetta documentazione è pervenuta oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. a seguito di specifica istanza ostensiva; sicchè la richiesta, formulata dal difensore di parte ricorrente, di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. ai fini del valido deposito dell’anzidetta documentazione, può essere accolta, sussistendo, in mancanza, peraltro, di specifiche o comunque significative contestazioni della difesa dell’INPS, le ragioni di impedimento rilevanti ai sensi dell’art. 37 cit.
AGGIORNAMENTO - adeguamento -
Il Tar Puglia sede di Lecce con la sentenza resa pubblica oggi, Accoglie il ricorso del collega CC. dopo gli ultimi sviluppi di Marzo 2023 da parte del CdS, infatti scrive:
- Va rilevato che nella materia de qua vi è stato un orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione (cfr. T.A.R. Lecce, sent. nn. 105 e 104 del 19/01/2023, n. 1889 del 29/11/2022), secondo cui le pretese ..... OMISSIS leggete direttamente dall'allegato;
- Il suddetto orientamento non è stato tuttavia condiviso dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 2984 del 23 marzo 2023, ha: ..... OMISSIS leggete direttamente dall'allegato.
- Con altre tre sentenze, n. 2824 del 20 marzo 2023, n. 2833 del 20 marzo 2023 e n. 2986 del 23 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha chiarito che ...... come sopra.
Nella sentenza si che legge con riferimento ad un solo collega, quanto segue:
- Si è costituito l’INPS per resistere al ricorso deducendo che ….. OMISSIS …. ed eccependo in ogni caso l’intervenuta prescrizione con riguardo alla posizione del signor G. D. S..
Il Tar nel contesto precisa:
1) - Il beneficio previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 deve essere riconosciuto, in considerazione degli approdi ermeneutici più recenti avallati anche dal giudice di appello (Consiglio di Stato sez. II, 23 marzo 2023, n.2983, che richiama CGARS n. 1131 del 29 dicembre 2022), anche nei confronti degli appartenenti alle forze di polizia collocati in congedo a domanda.
2) - Tanto premesso, gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati hanno precisato che ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 d.l. 387/1987 il beneficio in questione deve essere riconosciuto "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall'anzianità anagrafica e retributiva ivi previste.
3) - Infine, non è condivisibile l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS in riferimento alla posizione del sig. G. D. S. e alla data del suo collocamento a riposo (risalente al 31 dicembre 2015), tenuto conto dell’atto interruttivo del 21 dicembre 2020 e della notifica del ricorso in data 27 maggio 2021.
4) - Di tale documentazione, ancorché depositata in data 24 gennaio 2023, può tenersi conto nel presente giudizio, avendo parte ricorrente dichiarato che l’anzidetta documentazione è pervenuta oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. a seguito di specifica istanza ostensiva; sicchè la richiesta, formulata dal difensore di parte ricorrente, di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. ai fini del valido deposito dell’anzidetta documentazione, può essere accolta, sussistendo, in mancanza, peraltro, di specifiche o comunque significative contestazioni della difesa dell’INPS, le ragioni di impedimento rilevanti ai sensi dell’art. 37 cit.
AGGIORNAMENTO - adeguamento -
Il Tar Puglia sede di Lecce con la sentenza resa pubblica oggi, Accoglie il ricorso del collega CC. dopo gli ultimi sviluppi di Marzo 2023 da parte del CdS, infatti scrive:
- Va rilevato che nella materia de qua vi è stato un orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione (cfr. T.A.R. Lecce, sent. nn. 105 e 104 del 19/01/2023, n. 1889 del 29/11/2022), secondo cui le pretese ..... OMISSIS leggete direttamente dall'allegato;
- Il suddetto orientamento non è stato tuttavia condiviso dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 2984 del 23 marzo 2023, ha: ..... OMISSIS leggete direttamente dall'allegato.
- Con altre tre sentenze, n. 2824 del 20 marzo 2023, n. 2833 del 20 marzo 2023 e n. 2986 del 23 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha chiarito che ...... come sopra.
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Re: sei scatti
Il Tar di Bolzano con la n. 119 Accoglie il ricorso citando al punto 23 quanto segue:
1) - Su tutte le questioni sin qui trattate, nei termini testè indicati, che prevedono l’obbligo per l’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita tenendo conto dei predetti sei scatti di anzianità, sono intervenute molteplici univoche sentenze del Consiglio di Stato, ai cui principi, anche in applicazione del principio della sinteticità, per intero si rinvia, pubblicate gli scorsi 22, 23, 24 e 27.3.2023. Vedansi, a mo’ d’esempio, le sentenze nn. 2888, 2948, 2979, 2987, 3041 e 3098/2023.
1) - Su tutte le questioni sin qui trattate, nei termini testè indicati, che prevedono l’obbligo per l’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita tenendo conto dei predetti sei scatti di anzianità, sono intervenute molteplici univoche sentenze del Consiglio di Stato, ai cui principi, anche in applicazione del principio della sinteticità, per intero si rinvia, pubblicate gli scorsi 22, 23, 24 e 27.3.2023. Vedansi, a mo’ d’esempio, le sentenze nn. 2888, 2948, 2979, 2987, 3041 e 3098/2023.
Re: sei scatti
Il CdS con la n. 4844 resa pubblica oggi 15 (discusso in data 09/05/2023), in Rif. al Tar F.V.G. sede di Trieste n. 133/2021, rigetta l'Appello proposto dall'INPS riguardante personale GdF e PolPen.
Re: sei scatti
Il Tar di Bolzano con la sentenza n. 163 e n. 164 riguardante personale della GdF, rese pubbliche ieri 18 Maggio, oltre ad accoglierli, ha anche condannato l’INPS al pagamento, così come segue:
1) - Condanna l’Istituto resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00. -(duemila/00), oltre accessori di legge, CPA e IVA (se e in quanto dovuti), nonché alla refusione del contributo unificato se versato.
Spese del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza compensate.
1) - Condanna l’Istituto resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00. -(duemila/00), oltre accessori di legge, CPA e IVA (se e in quanto dovuti), nonché alla refusione del contributo unificato se versato.
Spese del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza compensate.
Re: sei scatti
Il 31/05/2023 il Tar F.V.G. sede di Trieste pubblica 6 sentenze, di cui 2 con dichiarazione notificata all’amministrazione e depositata in atti, ove i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso poiché;
- la n. 193 riguarda ex appartenente alla Guardia Costiera;
- la n. 196 riguarda personale dell’Esercito Italiano.
- la n. 193 riguarda ex appartenente alla Guardia Costiera;
- la n. 196 riguarda personale dell’Esercito Italiano.
Re: sei scatti
Il CdS con la presente ORDINANZA COLLEGIALE n. 5414 resa pubblica oggi 01/06/2023, si esprime sul regolamento di competenza in relazione all'ordinanza collegiale del T.A.R. Liguria n. 275/2023, poiché l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l'incompetenza territoriale del T.A.R. Liguria in favore del T.A.R. del Lazio, trattandosi di dipendenti non più in servizio.
I ricorrenti al beneficio sono tutti colleghi CC.
Ebbene, Vi invito a leggere direttamente dall'allegato.
I ricorrenti al beneficio sono tutti colleghi CC.
Ebbene, Vi invito a leggere direttamente dall'allegato.
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Re: sei scatti
Con il cedolino di Luglio ho finito di pagare l'ultima rata di €.22,54 (APS. Q.S.) essendo andato in pensione a domanda, ma, con 1 requisito mancante per poter fare ricorso al TAR.
- Confrontando i cedolini di Luglio e Agosto, ho un + di 13,93€. netto. (una differenza di 8,61€.)
- Confrontando i cedolini di Luglio e Agosto, ho un + di 13,93€. netto. (una differenza di 8,61€.)
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