sedi disagiate

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evit83
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sedi disagiate

Messaggio da evit83 »

Salve,qualcuno mi potrebbe dare informazioni dettagliate sulle sedi disagiate?Come funziona,c'è un numero di anni preciso?dopodichè ci si potrebbe trasferire nella regione scelta?


Carminiello
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Re: sedi disagiate

Messaggio da Carminiello »

Ciao, ti racconto la mia esperienza, io ci sono stato in sede disagiata, in Sardegna, dal 1998 al 2001.
Previsto l'ingresso con Legge 100, uscita con Legge 100 dopo 3 anni. Già al momento di andare, ti chiedono dove vorrai essere reimpiegato al termine del periodo.So che ci sono anche sedi dove il periodo è 2 anni, altre 4. Per i due anni mi ricordo, quando feci domanda io, c'erano le isole tipo Pantelleria o Lampedusa.
A 3 anni esatti, mi hanno accontentato perfettamente, mandandomi dove avevo chiesto, cioè a 30 km da casa mia!!!
Da quel che mi risulta, credo che le leggi siano ancora identiche, perchè so di un collega che è stato trasferito a casa nel 2011, dopo sempre 3 anni di disagiata.
E ti assicuro che nè io nè questo collega siamo dei para...i raccomandati!!!Se no a casa ci andavo senza passare dalla disagiata :lol:
Vincenzo83
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Re: sedi disagiate

Messaggio da Vincenzo83 »

Ciao Carminiello, mi presento sono un caporale maggiore scelto.
Sono stato trasferito d'autorità a Vipiteno da febbraio 2011 cioè zona disagiata al 70% .
Voglio chiederti al compimento del terzo anno di servizio nella suddetta sede posso fare domanda di trasferimento?
Grazie
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roobin81
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Re: sedi disagiate

Messaggio da roobin81 »

Sterzing.....mamma mia collega spero proprio di non tornarci più in quel posto....ti dico solo questa:
In inverno faceva talmente freddo ke il liquido presente nel naso si ghiacciava....tanti auguri!
Carminiello
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Re: sedi disagiate

Messaggio da Carminiello »

Ciao Vincenzo, sì, puoi fare domanda. Tieni presente che ti spetta la legge 100 anche in uscita..
Auguri
Vincenzo83
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Re: sedi disagiate

Messaggio da Vincenzo83 »

Ciao Carminiello, quello che scrivi è tutto vero e come puoi immaginare stò cercando tutti i modi per abbandonare quel pezzo d'Italia...purtroppo.
Vincenzo83
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Re: sedi disagiate

Messaggio da Vincenzo83 »

Rettifico...il messaggio precedente era per Roobin81.
Carminiello vorrei chiederti gentilmente la procedura da fare e magari la legge inerente?!
Grazie per la risposta che mi hai dato.
panorama
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Re: sedi disagiate

Messaggio da panorama »

Il Tar di Salerno rigetta il ricorso del collega CC. che ha prestato servizio dal 11.12.2007 al 25.11.2010 presso la Caserma dei Carabinieri dell'Isola di Ponza.

- indennità supplementare di "disagiata residenza ", di cui all'art. 16 della legge n. 78 del 23 marzo 1983.

Il TAR precisa:

1) - In definitiva, l'art. 16, l. 23 marzo 1983 n. 16 non individua direttamente i beneficiari dell'indennità di disagiata sede da esso istituita, ma affida tale compito ad un apposito d.m. le cui valutazioni e determinazioni, essendo rimesse ad un organo amministrativo con competenze specifiche, non possono essere sostituite da quelle del giudice della legittimità adito dagli interessati (cfr: Consiglio di Stato sez. IV, 29/07/2008, n. 3758).

2) - Non essendo stati gli ufficiali ed i sottoufficiali dell’Arma dei Carabinieri individuati tra i beneficiari dell’indennità, il ricorso non può che essere respinto.

N.B.: La colpa secondo me è da ricercare al COBAR Campania e al COIR Ogaden CC. che non s'interessano del personale o meglio, che non sollevano il problema con le Delibere, tanto sulle isole loro non fanno servizio né fanno servizio gli Ufficiali o che vi abitano fissi con le famiglie, altrimenti, dopo 30 anni dalla legge vigente qualcosa doveva emergere in positivo.

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SENTENZA ,sede di SALERNO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201800882 - Public 2018-06-05 –

Pubblicato il 05/06/2018


N. 00882/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01372/2014 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2014, proposto da:
Ciro Cotticelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Caldarelli, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n.58;

Comando Legione Carabinieri Campania, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituiti in giudizio;
per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di cui all’art. 16 della legge n. 78 del 23.03.1983.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- L’odierno ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha adito, in riassunzione, l’intestato Tribunale onde conseguire l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità supplementare di "disagiata residenza ", di cui all'art. 16 della legge n. 78 del 23 marzo 1983.

In particolare, ha dedotto che, nonostante avesse prestato servizio dal 11.12.2007 al 25.11.2010 presso la Caserma dei Carabinieri dell'Isola di Ponza, sede da considerarsi disagiata, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota Prot. n. 331534LB/2/9 del 26.03.2013, aveva respinto la formulata istanza affermando che "...l'indennità operativa supplementare...è un'articolazione delle indennità di impiego operativo proprie dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la cui estensione all'Arma dei Carabinieri può avvenire attraverso specifiche norme di legge ovvero procedure di concertazione”.

Tale motivazione, a parere del ricorrente, si palesava del tutto infondata, poiché, da un lato, l’isola di Ponza doveva considerarsi, in forza della citata normativa, “sede disagiata” e, dall’altro, l'Arma dei Carabinieri costituiva la quarta forza armata dello Stato come tale riconosciuta dal D. Lgs. n. 297/2000, al pari dell’Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Si costituiva l’intimata amministrazione resistendo all’accoglimento del ricorso stante la sua evidente infondatezza.

Alla pubblica udienza del 22 maggio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è infondato.

L'art. 16 della legge 23.03.1983 n. 78 prevede, per gli ufficiali o sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, una indennità supplementare per il servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico -operativi militari di carattere speciale.

Tale indennità di impiego operativo supplementare, spetta nella misura massima del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L'art. l6, 1° comma, della legge n. 78/1982 prevede, infine, che tale compenso sarà determinato : " dal Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa , con decreto da emanare di concerto con il Ministro del Tesoro.."

La legge, dunque, non individua direttamente i destinatari del beneficio economico invocato, ma rinvia ad uno specifico atto di determinazione, che deve assumere la veste formale del decreto ministeriale.

Pertanto, l'individuazione dei destinatari che espletano le loro funzioni in sedi di servizio disagiate, presupposto indefettibile ai fini del compenso rivendicato, non discende direttamente dalla legge ma passa attraverso il suddetto atto di normazione secondaria, che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva.

Poiché i diritti patrimoniali invocati non discendono direttamente dalla legge, il suddetto atto di concerto costituisce un passaggio obbligato per rendere effettiva la previsione normativa primaria de qua.

Pertanto, il giudice non può sostituirsi, come viceversa ritenuto dal ricorrente, all'Amministrazione nell'attività che la stessa è chiamata a svolgere ai fini della individuazione dei destinatari del compenso, in quanto in servizio nelle sedi individuate dalla norma.

Invero, la sfera dei destinatari è ben specifica e viene espressamente individuata dal decreto interministeriale 27 gennaio 1998, che, in quanto di natura normativa secondaria, può soltanto limitarsi alla individuazione delle sedi, nell'ambito delle tre Armi, per le quali viene riconosciuta la citata indennità.

In definitiva, l'art. 16, l. 23 marzo 1983 n. 16 non individua direttamente i beneficiari dell'indennità di disagiata sede da esso istituita, ma affida tale compito ad un apposito d.m. le cui valutazioni e determinazioni, essendo rimesse ad un organo amministrativo con competenze specifiche, non possono essere sostituite da quelle del giudice della legittimità adito dagli interessati (cfr: Consiglio di Stato sez. IV, 29/07/2008, n. 3758).

Non essendo stati gli ufficiali ed i sottoufficiali dell’Arma dei Carabinieri individuati tra i beneficiari dell’indennità, il ricorso non può che essere respinto,

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte, il Collegio ravvisa i necessari motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
Fabio Maffei, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Maffei Francesco Riccio





IL SEGRETARIO

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vedi, leggi e scarica allegato se d'interesse.
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Re: sedi disagiate

Messaggio da panorama »

per i colleghi CC., allego il bando di concorso emanato dal Ministero della Difesa per allievi Vicebrigadieri relativo all'anno 2018.
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Concorso interno, per titoli, riservato agli Appuntati Scelti, per l’ammissione al 1° corso di formazione professionale, di 1.000 Allievi Vice Brigadieri del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.
• Data di pubblicazione: 20 marzo 2018
• Descrizione:
.
Note:
Pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa - Dispensa n. 8 del 20 marzo 2018.
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Lo scopo è quello di far prendere visione dell'allegato "E", in cui vengono elencati tutti i comandi Stazioni CC., regione per regione, dichiarate "sedi disagiate" con le relative date affianco indicate dal ……. al …….

Secondo me, l'aver prestato servizio in tali comandi Arma, dovrebbe figurare nel modello PA04 che il CNA invia all'INPS.

Inoltre, sempre secondo me, si dovrebbe percepire qualcosa in più sulla pensione mensile ed è per questo che forse conviene scrivere al CNA per fare rifare un ex novo PA04 da reinviare all'INPS.

Qualcuno di voi, sa dire con precisione se spetta qualche percentuale d'aumento sulla pensione mensile?


N.B.: l'argomento riguarderà solo il servizio svolto in "sede disagiata" e non, dico NON, servizio prestato in "zona di confine" che è tutt'altra cosa.


vedi allegato completo con l'elenco delle sedi disagiate.
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Re: sedi disagiate

Messaggio da panorama »

In pratica, che benefici economici si hanno per aver prestato servizio nella sede disagiata?
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Re: sedi disagiate

Messaggio da panorama »

D.P.R. n. 1092/1973 art. 23

AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Art. 23.
(Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate)

Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti.

A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo.
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