se sto male chi devo avvisare ?????

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vitodd

se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da vitodd »

Salve..vorrei sapere, con certezza assoluta, magari documentata a chi deve avvisare il militare che marca visita ???
Se al proprio comandante o può farlo anche , per esempio, tramite la centrale operativa, in quanto mi si sta contestando il fatto di non essermi attenuto alle norme....

Permetto che ho avvisato telefonicamente la centrale operativa del mio malore il giorno del mio riposo settimanale, e la mattina successiva trasmesso il fax alla stessa...

Effettivo al norm !!!

Grazie a chi mi risponderà


Marco0064

Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da Marco0064 »

se stai male devi avvisare il tuo comandante di reparto.. se non riesci a chiamare fai chiamare in centrale dicendo a loro di avvisare superiormente.. poi dipende da dove svolgi servizio se sei in radiomobile e stai male un'ora prima devi anche avvisra la centrale operativa perche' deve essere informata chi sono i componenti dell'equipaggio..
vitodd

Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da vitodd »

Quello che pensavo.... Invece mi si contesta che devo avvisare per forza il comandante del rdm...oppure quello del norm.....

Qualcuno ha qualcosa di cartaceo ????
Marco0064

Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da Marco0064 »

ok radiomobile ma se tu chiami e dici che stai male aggiungendo di avvisare il comandante di reparto chi parla con te si assumera' le responsabilita'.. si possono anche invjare messaggi sul cell. di servizio al tuo comandante.. una telefonata sarebbe sempre meglio farla se poi non riesci ci penseranno altri.. l'importa te e' stabilire e concordare sempre..
vitodd

Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da vitodd »

Si OK,ma a me servirebbe qualcosa di certo...ed al momento non ho possibilità di computer dell'amministrazione....
Marco0064

Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da Marco0064 »

non posso aiutarti io sono messo peggio di te non ho il computer.. ti ho risposto per logica..ciao
panorama
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Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da panorama »

Devi avvisare il tuo diretto comandante, nel caso tuo che stati alla radiomobile il comandante del tuo ufficio, anche notte tempo devi svegliarlo e non la C.O..
La C.O. viene secondariamente giusto per notizia.
Antonio_1961

Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da Antonio_1961 »

vitodd ha scritto:Salve..vorrei sapere, con certezza assoluta, magari documentata a chi deve avvisare il militare che marca visita ???
Se al proprio comandante o può farlo anche , per esempio, tramite la centrale operativa, in quanto mi si sta contestando il fatto di non essermi attenuto alle norme....

Permetto che ho avvisato telefonicamente la centrale operativa del mio malore il giorno del mio riposo settimanale, e la mattina successiva trasmesso il fax alla stessa...

Effettivo al norm !!!

Grazie a chi mi risponderà
Devi preventivamente avvisare al militare di servizio alla caserma (piantone) del tuo reparto, sarà quest ultimo a cominicare la notizia a chi di dovere. dopodichè tresmetti il certificato medico tramite fax.
dengi
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Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da dengi »

vitodd ha scritto:Salve..vorrei sapere, con certezza assoluta, magari documentata a chi deve avvisare il militare che marca visita ???
Se al proprio comandante o può farlo anche , per esempio, tramite la centrale operativa, in quanto mi si sta contestando il fatto di non essermi attenuto alle norme....

Permetto che ho avvisato telefonicamente la centrale operativa del mio malore il giorno del mio riposo settimanale, e la mattina successiva trasmesso il fax alla stessa...

Effettivo al norm !!!

Grazie a chi mi risponderà
N.O.R.M - Quindi se chiamano me Centrale Operativa (Norm) e sono 35 anni di servizio in C.O. i Militari del Reparto non faccio altro che avvisare il responsabile dell'aliquota Radiomobile tutto qui mai nessuno ha
avuto nulla da ribadire fino ad oggi.
panorama
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Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da panorama »

Il diretto comandante deve essere avvisato per primo, poiché deve provvedere alla nuova formulazione dei turni (predisposizione) che nessuno all'infuori di lui può farli.
vitodd

Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da vitodd »

Grazie Panorama.... Cmq in 13 anni é la prima volta che accade ciò.... Ho sempre avvisato il piantone quando ero alla stazione e la C.O ora che sono al Rdm...palese rimane il fatto che è tutta una scenata per rompere le cosiddette.... Mhá !!!!
panorama
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Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da panorama »

Per una maggiore visibilità dell'argomento a cui fare riferimento tutti i soggetti sottoposti al R.D.M..

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regolamento di disciplina militare
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Articolo 52

Comunicazioni.


1. Il militare presente al corpo o ente, che per malattia sia impedito a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo.


2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.


3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versi in gravi condizioni di salute, specificando la malattia da cui il militare è affetto ed il luogo in cui si trova ricoverato.


4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - in assenza il comando carabinieri-nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotterà i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.


5. Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:


a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;


b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
panorama
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Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da panorama »

Avvisare il proprio diretto C.te fa parte dell'organizzazione dei turni/servizi interni ed esterni.

Lasciamo fuori da queste vicende l'operatore della C.O. e il militare di servizio alla caserma che nulla hanno a che fare con la relativa "comunicazione", poiché in caso di mancanza disciplinare ha risponderne personalmente è il diretto interessato.

Anche notte tempo va avvisato il Comandante e a nulla valgono le giustificazioni: "ho preferito dare avviso alla C.O. o militare di servizio alla caserma anziché a lei poiché era notte e lei dormiva". Meglio buttarlo giù dal letto che prendersi una sanzione disciplinare.

Poi, ognuno fa come crede il che certamente in caso di avvio procedimento non ha giustificazioni che reggono. Inoltre si deve sentir poi dire che: "Lei non conosce i regolamenti".
panorama
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Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da panorama »

Per spezzane ogni personale interpretazione visto che qui alcuni hanno dato errate "vedute" posto qui la seguente vicenda di un nostro collega.

Questa è stata da me inserita nel 2012 alla voce sanzioni disciplinari.....

Se usate il motore di ricerca per come si deve, certamente troverete quello che vi interessa.
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da panorama » dom lug 08, 2012 9:30 am

Sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 (tre) di “consegna” poiché “In violazione del dovere di comunicazione, non informava il Superiore diretto degli esiti delle visite di controllo sostenute al termine di reiterati periodi di licenza straordinaria di convalescenza, arrecando in tal modo grave difficoltà alla corretta funzionalità del reparto”.

L'INTERESSATO RIFERISCE CHE:

1) - “Non ho mai provveduto a comunicare l’esito delle visite di controllo poiché il personale preposto all’infermeria medica di Campobasso, laddove mi sono recato al termine del relativo periodo di malattia, mi faceva presente che non era previsto che lo facessi io poiché avrebbe provveduto quanto prima esso stesso …”.

PER QUALE MOTIVO HA AVUTO QUESTA SANZIONE DISCIPLINARE IL M.LLO?

1) - a seguito di disposizioni che prevedevano “la comunicazione alla centrale operativa dei servizi predisposti dai Comandanti di Stazione per la giornata successiva entro le ore 12 del giorno di redazione”

Il resto del contesto potete leggerlo qui sotto nel ricorso straordinario al PDR.

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20/06/2012 201003672 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 04/04/2012


Numero 02957/2012 e data 20/06/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012

NUMERO AFFARE 03672/2010

OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo Capo dell’Arma dei C.C., avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 3 (tre) di “consegna” inflittagli dal Comandante della Compagnia C.C. di OMISSIS il 13.08.2008.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMILIII9^3^0316496 in data 28.06.2010, trasmessa con nota prot. n. MDGMILIII7^3^0335030 del 19.07.2010, pervenuta il giorno 12.08.2010, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:

Con atto n. …….. in data 13 agosto 2008, notificato all’interessato il giorno 18 successivo, il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS, all’esito degli accertamenti esperiti e vagliate le giustificazioni addotte dal militare, infliggeva al M.llo capo OMISSIS, addetto alla Stazione C.C. di OMISSIS, la sanzione di giorni 3 (tre) di “Consegna”, per la mancanza compendiata nella seguente motivazione:

“In violazione del dovere di comunicazione, non informava il Superiore diretto degli esiti delle visite di controllo sostenute al termine di reiterati periodi di licenza straordinaria di convalescenza, arrecando in tal modo grave difficoltà alla corretta funzionalità del reparto”.

Avverso tale sanzione disciplinare il sottufficiale, con atto in data 27.08.2008, proponeva ricorso gerarchico al Comandante Provinciale dei C.C. di OMISSIS che, con provvedimento n. …….. prot. in data 16 ottobre 2008, portato a conoscenza dell’interessato il 20 ottobre successivo, lo respingeva in quanto infondato.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 24.11.2008, il M.llo capo OMISSIS insorgeva avverso l’indicata sanzione disciplinare che riteneva ingiusta alla luce delle considerazioni già espresse nel ricorso gerarchico e che sosteneva voler sostanzialmente ribadire anche in sede straordinaria.

Con relazione in data 28.06.2010, trasmessa con nota del 19 luglio 2010 e pervenuta il 12 agosto successivo, il Ministero della difesa sosteneva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

IN DIRITTO:
Il ricorso straordinario in esame è diretto all’annullamento della sanzione disciplinare di corpo di gg. 3 di “consegna”, inflitta al M.llo capo in spe dell’Arma dei C.C. OMISSIS con atto n. ……. prot. in data 13 agosto 2008, per la mancanza compendiata nella motivazione dell’atto stesso, commessa in OMISSIS dal 25.02.2008.

Ancorché non espressamente richiamata nell’epigrafe del ricorso straordinario, deve considerarsi ricompresa nell’oggetto della relativa impugnativa anche la decisione gerarchica di rigetto del ricorso amministrativo proposto dall’interessato il 27.8.2009, assunta dal Comandante Provinciale dei C.C. di OMISSIS con provvedimento n. ……. prot. in data 16.X.2008, di cui il ricorrente straordinario contesta le motivazioni, sostanzialmente asserendo l’insussistenza dell’addebito disciplinare e la violazione dell’art. 52 n. 1 del Regolamento di disciplina militare.

Con un primo ordine di censure rivolte a contestare l’impugnata sanzione disciplinare, il M.llo capo OMISSIS eccepisce sostanzialmente l’ingiustizia del provvedimento, fornendo una propria ricostruzione degli avvenimenti che, a suo giudizio, dimostrerebbero l’insussistenza dell’addebito disciplinare a suo tempo contestatogli con atto ….. di prot. del 14 luglio 2008, sul rilievo che “il comportamento tenuto integra grave negligenza nell’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 52 R.D.M.” e “presenta aspetti di violazione al compimento dei doveri del militare investito di grado, di cui all’art. 10, n. 3 RDM, risultando lesa, dal comportamento rilevato, la funzione di esempio cui ogni superiore in grado è obbligato”.

Le censure al riguardo formulate dal ricorrente risultano, a giudizio della Sezione, inammissibili oltre che infondate.

Va, anzitutto, dato atto che il provvedimento sanzionatorio in discorso dà adeguatamente e sufficientemente conto, sia pure attraverso la necessaria sobrietà della motivazione - riportata in narrativa – delle ragioni che hanno indotto il Comandante di Compagnia a ritenere effettivamente sussistente la responsabilità disciplinare del M.llo capo OMISSIS, in relazione ai fatti oggetto a suo tempo di contestazione e dopo aver valutate le giustificazioni a riguardo prodotte dall’incolpato.

Quest’ultimo non può contestare nel merito l’apprezzamento di tali fatti, né la valutazione delle prove e la gravità della sanzione comunicata dal superiore gerarchico dal momento che secondo pacifica giurisprudenza gli stessi formano oggetto di un giudizio largamente discrezionale, insindacabile nel merito se non per manifesta illogicità della determinazione adottata, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento (cfr., tra le tante: SEZ. III, 28.3.2006 n. 666/06 e 15.05.2007 n. 1682/07).

Ipotesi che non ricorrono nel caso concreto, avendo peraltro lo stesso ricorrente, nel ricorso gerarchico in data 27.08.2008, espressamente riconosciuto che “Non ho mai provveduto a comunicare l’esito delle visite di controllo poiché il personale preposto all’infermeria medica di Campobasso, laddove mi sono recato al termine del relativo periodo di malattia, mi faceva presente che non era previsto che lo facessi io poiché avrebbe provveduto quanto prima esso stesso …”.

L’erroneo convincimento che il dovere di domandare al superiore diretto l’esito delle visite di controllo, al fine di preservare la funzionalità del servizio e la continuità delle funzioni proprie dell’amministrazione di appartenenza, imposto dall’art. 52, primo comma, del Regolamento di disciplina militare, come ribadito dal Comandante della Compagnia di OMISSIS in disposizioni che prevedevano “la comunicazione alla centrale operativa dei servizi predisposti dai Comandanti di Stazione per la giornata successiva entro le ore 12 del giorno di redazione”, come risulta dalla nota n. 244/15-1-2008 prot. del 18.05.2010, versata in atti, incombesse sul personale preposto all’infermeria presidiaria del Comando Legione Carabinieri Molise, non escludeva che l’Autorità disciplinare, nell’ambito del suo apprezzamento discrezionale, potesse ritenere sussistente la responsabilità del militare per avere comunque violata la norma in questione.

Analoghe conclusioni di inammissibilità ed infondatezza possono formularsi con riferimento al secondo ordine di censure ascritte dall’interessato alla decisione gerarchica di rigetto che, nel confermare la legittimità della gravata sanzione disciplinare di consegna e ritenere infondato il ricorso del sottufficiale, ha sostanzialmente condiviso la convinzione di colpevolezza del sottufficiale già reggente del Comandante di Compagnia, ritenendo effettivamente sufficiente la contestata inottemperanza, da parte dell’incolpato, dell’art. 52 del R.D.M., tanto più che il M.llo capo OMISSIS, proprio perché investito di grado e vice comandante della Stazione C.C. di OMISSIS, “doveva conoscere e rispettare esemplarmente le norme regolamentari, di guisa da costituire guida per gli inferiori in grado”.

Nei limiti del sindacato di legittimità, dunque, le censure rivolte avverso l’impugnata determinazione di rigetto del ricorso gerarchico, assunta a seguito di adeguata istruttoria e che offre congrua giustificazione della ritenuta infondatezza del ricorso stesso, si palesano inammissibili e comunque prive, anch’esse, di fondamento.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, conclusivamente, respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Carlo Visciola Gerardo Mastrandrea




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
nono67

Re: se sto male chi devo avvisare ?????

Messaggio da nono67 »

Art. 748 del DPR n.90/2010 (Comunicazioni dei militari)

1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a
prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e,
in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a
sostituirlo.((Al termine della malattia il militare deve informare
prontamente il superiore diretto.))

((2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza
ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato
medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della
sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la
prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni
previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la
persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali
connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque
connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del
Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle
finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione
del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la
diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari
competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare,
restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di
effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della
Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo
per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le
modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati
medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della
salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.))

4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per
malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo
entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o
in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si
trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata
comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.
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