Scuola, i Prof di relig. potranno contrib. al credito

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“Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900941

Numero 00941/2019 e data 28/03/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019


NUMERO AFFARE 00270/2019

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.


Riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159/1929 e del r.d. n. 289/1930 – “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 406 del 19/02/2019 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;


Premesso:
Il Ministero dell’interno, con la nota indicata in epigrafe, chiede il parere di questo Consiglio di Stato in merito al riconoscimento della personalità giuridica alla associazione denominata “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”, ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (“Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”), il cui art. 2, primo comma, dispone che: “Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.”


Il Ministero riferisce che:

Lo statuto dell’associazione reca, a norma di legge, puntuali e complete indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, alla composizione degli organi e al loro funzionamento;

L’ente, come si evince dallo statuto e dalla relazione sui principi religiosi e le attività svolte, ha natura religiosa e persegue come scopo principale la diffusione del Vangelo cristiano;

Il rappresentante legale è indicato nel verbale della delibera sul rinnovo degli organi;

La relazione predetta comprende l’elenco delle comunità locali aderenti, alle quali – come è stato accertato dalle quattro Prefetture coinvolte nell’istruttoria - aderiscono complessivamente 1115 fedeli;

Riguardo al Consiglio direttivo dell’associazione, dal rapporto informativo della Questura di Reggo Calabria risulta che le vicende che hanno coinvolto alcuni componenti si sono concluse con sentenze di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”;

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalla somma di euro 33.473,17;

L’immobile in cui l’associazione ha sede è a sua disposizione a seguito di atto di compravendita.

Tanto premesso, il Ministero esprime l’avviso che la disponibilità patrimoniale e i rendiconti economici evidenzino la disponibilità di mezzi economico-finanziari sufficienti al raggiungimento dei fini dell’associazione e che la mancata indicazione, nello statuto, dei mezzi finanziari non sia preclusiva ai fini del riconoscimento giuridico dell’ente, atteso che l’autonomia patrimoniale può essere provata dalla consistenza del conto corrente.

Considerato:

Giova, ai fini dell’espressione del parere richiesto, richiamare i consolidati orientamenti in materia di questo Consiglio di Stato, da ultimo esaustivamente esposti nel parere di questa Sezione n. 2771 del 26/11/2018:

- “è pienamente vigente nell’ordinamento la disciplina relativa ai c.d. “culti ammessi” contenuta nella legge n.1159/1929 e nel R.D. n.289/1930, sicché, sulla base delle relative norme inderogabili, di ordine pubblico, non può essere acquisito da un soggetto avente finalità anche religiose lo status di ente ecclesiastico senza che sia seguito il procedimento previsto dalla normativa riguardante gli enti di culto diversi da quello cattolico (CDS, Sez. VI, n. 2331-2009);

- il provvedimento di attribuzione della personalità giuridica a un ente di culto diverso da quello cattolico ha natura concessoria ed è caratterizzato da discrezionalità amministrativa e tecnica (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);

- si applica la normativa di cui alla legge n. 1159/1929 – e non quella di cui al D.P.R. n. 361/2000 concernente il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private - allorché si riscontri la presenza di un fine di culto nell'organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica (CDS, Sez. I, n. 2331-2009);

- la natura di un ente di culto deve essere desunta dallo statuto adottato e dalle attività effettivamente svolte (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);

- occorre lo scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso dell’associazione, il consistente numero di fedeli, la disponibilità dell’immobile in cui l’associazione ha la sua sede, l’individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante, la consistenza del patrimonio mobiliare e l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione (Cons. St., Sez. I, 30 luglio 1986, n. 1390) (CDS, Sez. I, n. 2236-2015) (CDS Sez. I, n. 413-2016);

- occorre un’attività di culto nell’ambito di una particolare fede religiosa (CDS, Sez. I, n. 1534-2014) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016) (CDS, Sez. I, n. 3417-2015) (CDS, Sez. I, n. 764-2018);

- lo statuto deve prevedere una disposizione circa i ministri di culto, la cui presenza è essenziale per la valutazione del carattere cultuale di un organismo (CDS, Sez. I, RG n. 1659-2008);

- occorre la congruità del patrimonio rispetto al raggiungimento degli scopi statutari in quanto una delle conseguenze più rilevanti dell'erezione in ente con personalità giuridica è quella della limitazione della responsabilità dell'ente medesimo al proprio patrimonio, con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi intreccianti rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti. Tale esigenza rende perfettamente compatibile coll'ordinamento costituzionale l'art. 10, secondo comma, del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, che impone all'istante l'onere di indicare, nella domanda di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti delle confessioni cattoliche, i «mezzi finanziari... per il raggiungimento dei propri fini» (CDS, Sez. I, RG n. 1390-1986) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);

- ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla consistenza numerica dei fedeli e dall’ambito territoriale nel quale sono distribuiti (CDS, Sez. I, RG n. 1659-2008) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);”

Con riferimento ai sopra indicati criteri, appare che sulla base degli elementi comunicati e delle responsabili valutazioni espresse dal Ministero, i requisiti richiesti appaiono sussistere. L’unico profilo su cui il Ministero ha omesso di riferire riguarda la “espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione”; tuttavia risulta che lo statuto, allegato agli atti, dispone espressamente sul punto, all’art. 34, prevedendo che in caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione sia destinato ad una associazione di volontariato con finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza facendo rinvio all’art. 11, comma 2, del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 (si tratta del regolamento di attuazione della legge n. 1159/1929). Pertanto anche tale requisito è soddisfatto.

Al riguardo, considerato il tenore della disposizione richiamata dallo statuto (“Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa. Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione”), valuti l’Amministrazione l’opportunità di determinare, nel provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, le modalità con le quali, in caso di estinzione dell’associazione, sarà disposta la devoluzione del patrimonio.

In conclusione, con riferimento al caso specifico, dalle risultanze in atti, si ritiene che sussistano gli elementi indicati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 2 legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del r.d. 28 febbraio 1930, n.289 della associazione denominata “Chiesa cristiana Gesù Cristo è il Signore”.

P.Q.M.

Nei termini su esposti è il parere.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Ravenna Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa


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corretta attuazione dell’art. 1, comma 105, della l. 13 luglio 2015, n. 107 in vista del nuovo aggiornamento delle GAE ed al diritto al reinserimento nelle stesse a seguito di intervenuta cancellazione.

Graduatorie ad esaurimento
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“Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy” con sede in Roma

riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 1159/1929 e 10 del r.d. n. 289/1930.
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PARERE INTERLOCUTORIO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901574

Numero 01574/2019 e data 24/05/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 maggio 2019


NUMERO AFFARE 00456/2019

OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.


Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata “Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy” con sede in Roma;

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 653 del 20/3/2019, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;


Premesso e considerato:

Il Ministero, con la nota indicata in epigrafe, chiede il parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione denominata “Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy”.

Riferisce al riguardo che il legale rappresentante dell’associazione ha chiesto, con istanza del 25 febbraio 2016, il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli artt. 2 della legge n. 1159/1929 e 10 del r.d. n. 289/1930.

L’associazione, costituitasi con atto pubblico del 25 giugno 2015, nel corso dell’iter relativo alla suddetta istanza si è dotata di un nuovo statuto, allegato ad atto pubblico del 27 giugno 2017. Ad avviso del Ministero lo statuto reca, a norma di legge, puntuali e complete indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, alla composizione degli organi e al loro funzionamento.

Si evince dallo statuto nonché dalla relazione sui principi religiosi, prosegue il Ministero richiedente, che l’ente ha natura religiosa e persegue come scopo principale della pratica e la diffusione del Sikhismo.

L’articolo 7 dello statuto definisce i simboli religiosi che caratterizzano il popolo Khalsa (Sikh iniziati) e, fra questi, annovera il Kirpan, pugnale rituale da portare sempre con sé, ma che, come la norma statutaria precisa, per poter essere indossato senza rappresentare un’arma da offesa dovrà avere caratteristiche conformi al prototipo presentato al Banco Nazionale di Prova e da questo approvato con atto prot. n. 525 del 16 dicembre 2016.

La relazione dà conto dell’attuale rappresentante legale e degli altri componenti del consiglio direttivo, quindi rappresenta che la ricordata relazione sui principi religiosi comprende anche l’elenco delle comunità locali aderenti alle quali, come è stato accertato dalle nove Prefetture coinvolte nell’istruttoria, aderiscono oltre 12.000 fedeli.

La Prefettura di Latina aveva in un primo tempo espresso parere negativo al riconoscimento, fondato sulle vicende giudiziarie del responsabile della locale comunità di fedeli, parere che può tuttavia considerarsi superato alla luce del fatto che il suddetto non esercita più alcuna funzione nel governo centrale dell’ente e tutti i componenti del consiglio direttivo risultano esenti da qualsiasi pregiudizio.

Il patrimonio dell’associazione - prosegue la relazione - è costituito dalla somma di circa 17.000 euro e l’associazione ha a sua disposizione un immobile in Roma, come si evince dal contratto di comodato d’uso gratuito, nel quale ha stabilito la propria sede.

I rendiconti economici relativi al triennio 2015 2017 - rileva conclusivamente la relazione ministeriale - evidenziano la disponibilità di mezzi economico-finanziari adeguati al raggiungimento dei propri fini.

Alla relazione sono allegati:
1. istanza di riconoscimento;
2. atto costitutivo;
3. nuovo statuto;
4. relazione sui principi religiosi;
5. verbale dell’assemblea del 26 dicembre 2018, recante le elezioni del consiglio direttivo, comprendente l’elenco delle comunità locali aderenti;
6. i pareri delle Prefetture interpellate.

Agli atti si rinviene anche estratto conto bancario di un conto corrente intestato all’associazione, relativo al periodo fra il 30/9/2016 e il 31/1/2017.

Tanto premesso, la Sezione ritiene utile richiamare i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, in ordine ai requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni di culto diverso dal cattolico, da ultimo esaustivamente esposti nel parere di questa Sezione n. 2771 del 26/11/2018:

- “è pienamente vigente nell’ordinamento la disciplina relativa ai c.d. “culti ammessi” contenuta nella legge n.1159/1929 e nel R.D. n.289/1930, sicché, sulla base delle relative norme inderogabili, di ordine pubblico, non può essere acquisito da un soggetto avente finalità anche religiose lo status di ente ecclesiastico senza che sia seguito il procedimento previsto dalla normativa riguardante gli enti di culto diversi da quello cattolico (CDS, Sez. VI, n. 2331-2009);

- il provvedimento di attribuzione della personalità giuridica a un ente di culto diverso da quello cattolico ha natura concessoria ed è caratterizzato da discrezionalità amministrativa e tecnica (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);

- si applica la normativa di cui alla legge n. 1159/1929 – e non quella di cui al D.P.R. n. 361/2000 concernente il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private - allorché si riscontri la presenza di un fine di culto nell'organizzazione dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo assumere nella sua esistenza giuridica (CDS, Sez. I, n. 2331-2009);

- la natura di un ente di culto deve essere desunta dallo statuto adottato e dalle attività effettivamente svolte (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);

- occorre lo scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso dell’associazione, il consistente numero di fedeli, la disponibilità dell’immobile in cui l’associazione ha la sua sede, l’individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante, la consistenza del patrimonio mobiliare e l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione (Cons. St., Sez. I, 30 luglio 1986, n. 1390) (CDS, Sez. I, n. 2236-2015) (CDS Sez. I, n. 413-2016);

- occorre un’attività di culto nell’ambito di una particolare fede religiosa (CDS, Sez. I, n. 1534-2014) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016) (CDS, Sez. I, n. 3417-2015) (CDS, Sez. I, n. 764-2018);

- lo statuto deve prevedere una disposizione circa i ministri di culto, la cui presenza è essenziale per la valutazione del carattere cultuale di un organismo (CDS, Sez. I, RG n. 1659-2008);

- occorre la congruità del patrimonio rispetto al raggiungimento degli scopi statutari in quanto una delle conseguenze più rilevanti dell'erezione in ente con personalità giuridica è quella della limitazione della responsabilità dell'ente medesimo al proprio patrimonio, con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi intreccianti rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti. Tale esigenza rende perfettamente compatibile coll'ordinamento costituzionale l'art. 10, secondo comma, del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289, che impone all'istante l'onere di indicare, nella domanda di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti delle confessioni cattoliche, i «mezzi finanziari... per il raggiungimento dei propri fini» (CDS, Sez. I, RG n. 1390-1986) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);

- ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla consistenza numerica dei fedeli e dall’ambito territoriale nel quale sono distribuiti (CDS, Sez. I, RG n. 1659-2008) (CDS, Sez. I, n. 2635-2016);”.

Occorre altresì aggiungere che la relazione ministeriale, invero alquanto sintetica, omette di considerare che questa Sezione è già stata chiamata ad esprimersi in ordine al riconoscimento di associazione rappresentativa del Sikhismo, con pareri che, per la rilevanza della materia in esame e dei principi in quelle sedi affermati, è opportuno richiamare espressamente.

Con il parere n. 4768 del 28/10/2010, reso in esito all’adunanza del 23 giugno 2010, la Sezione si espresse negativamente sulla istanza di riconoscimento di personalità giuridica presentata dalla “Associazione Sikhismo Regione Italia” con sede in Castelgomberto (Vicenza).

Al riguardo, la Sezione ritenne di condividere le perplessità all’epoca manifestate dalla riferente Amministrazione: “Invero, anche a prescindere dalle pur riscontrate anomalie in merito all’esiguità dei mezzi economici e finanziari (consistenti in poche migliaia di euro, a fronte delle complesse finalità perseguite: promozione della cultura Sikh, attività di studi, incontri, relazioni, assistenza etc.), dell’ambiguità relativa alla sede dell’ente (disponibilità di un immobile derivante da un contratto di comodato, senza durata temporale, revocabile ad nutum del comodante, il quale peraltro si identifica con il legale rappresentante dell’organismo), sono alcuni aspetti propri della religione Sikh che confliggono in maniera evidente con principi fondamentali del nostro ordinamento pubblico interno, quali l’uso (rectius il ‘porto’) del Kirpan (pugnale rituale ricurvo) e il divieto di divorzio per le sole donne.

Come è noto, infatti, in materia il bilanciamento degli interessi perseguiti (da una parte, quelli della libertà religiosa, dell’organizzazione associativa, etc. e, dall’altra, quelli inerenti al rispetto dei principi generali dell’ordinamento pubblico interno) trova un limite invalicabile nella tutela dell’ordinamento interno, secondo quanto stabilito dall’art. 8 della Costituzione; ne consegue, ad avviso della Sezione, che l’istanza di riconoscimento non possa essere accolta, in quanto i menzionati aspetti, propri e tipici della religione della richiedente associazione, contrastano con principi (anche di rango costituzionale), attinenti all’assoluta uguaglianza di tutti i cittadini (senza distinzioni anche di carattere religioso), e al divieto di porto d’armi (anche improprie). Circa quest’ultimo aspetto ritiene la Sezione che la dedotta ‘ritualità’ del ‘Kirpan’ (metaforicamente finalizzato per resistere al male), non possa farsi rientrare tra i giustificati motivi che consentono di portare fuori dalla propria abitazione armi improprie, perché, al di là delle possibili difficoltà interpretative oggettive (che si intende per ‘male’, quando si può portare e usare il pugnale), è proprio la finalità religiosa (uso del pugnale) che in questo caso confligge letteralmente con una norma statale che, per quanto considerato, deve avere la prevalenza.”

Con successivo parere n. 2224 dell’08/05/2013, reso in esito all’adunanza del 10 aprile 2013, la Sezione ritenne da respingere il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Singh Harwant, in qualità di legale rappresentante, per l’annullamento del provvedimento 25 maggio 2012 del Direttore centrale degli Affari dei Culti che respingeva il riconoscimento della personalità giuridica di ente di culto alla sopra menzionata “Associazione Sikhismo Religione Italia”.

Nel parere si rilevava che “Il provvedimento impugnato si fonda, diversamente dal preavviso di rigetto, essenzialmente sull’incompatibilità del porto del pugnale “kirpan” da parte degli aderenti alla religione sikh, di cui è un simbolo sacro.

In tal modo il Ministero, da un lato, ha rinunciato o attenuato la portata dei rilievi formulati in sede predecisoria attinenti all’organizzazione ed ai dogmi di fede, tra cui il divieto di divorzio, dall’altro ha inteso aderire al parere della Sezione n. 2387/10 [recte n. 4768 sull’affare n. 2387/2010] emesso all’adunanza del 23 giugno 2010.”

Tanto premesso, il parere ribadiva “l’irrilevanza della finalità del porto – anche in pubblico – di tale coltello, poiché l’ordinamento giuridica considera la destinazione oggettiva dello strumento, rinveniente dalle sue caratteristiche fisiche, non il soggettivo significato che il titolare vi riconosce.

Si tratta, a tutti gli effetti, di un’arma bianca, pericolosa per la sicurezza pubblica, che costituisce motivo sufficiente per lo Stato di non riconoscere l’Associazione ricorrente.”

Alla luce di quanto sopra riportato, la Sezione ritiene necessario, ai fini dell’espressione del parere, che il Ministero, con relazione integrativa, esprima in termini maggiormente approfonditi la propria responsabile valutazione in ordine ai profili sopra indicati, tanto di carattere generale quanto di carattere particolare, e nello specifico si esprima, anche alla luce della certificazione rilasciata dal Banco Nazionale di Prova – che peraltro non figura agli atti – circa il superamento delle obiezioni a suo tempo formulate circa il porto del Kirpan.

L’espressione del richiesto parere deve essere quindi rinviata, in attesa del sopra indicato adempimento.

P.Q.M.

Dispone l’adempimento indicato in motivazione e rinvia l’espressione del parere.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Daniele Ravenna Vincenzo Neri




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa

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N.B.: oggi 5 Novembre 2021, allego il Parere definitivo del CdS sul riconoscimento di tale Culto diverso dal Cattolico.

Numero 01685/2021 e data 29/10/2021 Spedizione

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata “Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy” (Sikh Gurdwara Parbandhak Comitato Italia).
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Approvazione delle modifiche statutarie, adottate dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

Parere del CdS
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Tar Lazio su personale Scuola. (Green pass ed altro)

N.B.: per entrambi i ricorsi è stata Fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5.10.2021
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Scuola, iscrizioni all’anno 2022/2023 online dal 4 al 28 gennaio 2022

Le iscrizioni online per la scuola saranno dal 4 al 28 gennaio 2022. È stata inviata a tutti gli istituti scolastici la nota con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2022/2023, informa una nota del Ministero dell’Istruzione.

Iscrizione online, quando e per chi

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale. Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie.

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda.

Sarà necessario avere una identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno individuare la scuola d’interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero per dare informazioni dettagliate su ciascun istituto.

Il Ministero, oltre al sito dedicato, attiverà poi una campagna di comunicazione che guiderà gli utenti nelle varie fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a disposizione delle famiglie sia nella fase della scelta che in quella della vera e propria domanda.
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Il CdS con il presente DECRETO CAUTELARE relativo alla Vaccinazione e quant'altro, Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 10 marzo 2022
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Comunità religiosa islamica (CO.RE.IS.) - Riconoscimento della personalità giuridica;

Il CdS con il presente Parere Esprime parere favorevole.
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