Scuola, i Prof di relig. potranno contrib. al credito

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Re: Scuola, i Prof di relig. potranno contrib. al credito

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culto diverso dal cattolico: Associazione “Missione del Pieno Vangelo” con sede in Ruvo di Puglia.

Il Consiglio di Stato scrive:

si esprime, allo stato, parere contrario al richiesto riconoscimento.
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19/06/2014 201400710 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 14/05/2014


Numero 02018/2014 e data 19/06/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 maggio 2014

NUMERO AFFARE 00710/2014

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Associazione “Missione del Pieno Vangelo” con sede in Ruvo di Puglia. Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1159 del 1929 e del regio decreto n. 289 del 1930.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 3 aprile 2014 n. 996, con la quale il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo sopra indicato;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.

Con istanza del 20 marzo 2006 il legale rappresentante dell’associazione "Missione del Pieno Vangelo", avente sede in Ruvo di Puglia (Bari), ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli artt. 2 della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e 10 del regio decreto 28 febbraio1930 n. 289.

Secondo quanto riportato nella relazione informativa allegata all’istanza, il sodalizio è un’Opera evangelica nata a seguito dell’attività missionaria di alcuni giovani olandesi che, a partire dal 1966, si è impegnata nella trasmissione e diffusione del “buon messaggio dell’Evangelo”, dapprima nel territorio compreso tra le province di Potenza e Matera, per poi estendersi in Puglia, a Modugno e Trani (BAT), e in seguito nelle Marche.

L’associazione ha dichiarato di essere proprietaria del centro polifunzionale "Il Rifugio", struttura operativa dal 1988 ubicata in Ruvo di Puglia (BA) che costituisce il motore dell’impegno spirituale e religioso, e di pubblicare la rivista “Pensieri dall’Alto”. Ha precisato inoltre di essersi formalmente costituita, adottando un proprio statuto, il 26 ottobre 1978 con atto pubblico a rogito del notaio Paolo Di Marcantonio.

Con successivo atto pubblico 4 novembre 2010 repertorio n. 131635 a rogito del medesimo notaio l’associazione ha apportato alcune modifiche al precedente statuto, confermando la sua natura religiosa e indicando quali scopi principali la predicazione e la diffusione del Vangelo, la fondazione di Chiese locali, la formazione e l’ordinazione di ministri di culto. L’ente si prefigge altresì d’istituire e gestire opere religiose, sociali, culturali, sportive ed assistenziali che siano strumentali al raggiungimento degli scopi religiosi che intende perseguire.

L’associazione si articola sul territorio nazionale in gruppi organizzati di fedeli che sono presenti nelle regioni Puglia e Marche (più precisamente nelle province di Bari, Foggia e Macerata) e formano una comunità religiosa di 1000 persone. Dispone altresì di risorse finanziarie pari a circa 70.000 euro versate in conto corrente e investite in titoli bancari, nonché di alcuni beni immobili, che comprendono sia la sede di Ruvo di Puglia sia altre unità minori situate nei comuni di Trani, Barletta e Modugno, tutte acquistate direttamente con proprie risorse.

Lo statuto dell’ente reca le indicazioni relative alla denominazione, alla sede, agli scopi, al patrimonio, alla composizione degli organi ed al loro funzionamento e disciplina la devoluzione del patrimonio in caso d’estinzione.

Il legale rappresentante è il signor Giuseppe Ronchi, nato a Tricarico il 29 ottobre 1948 e residente a Modugno, cittadino italiano.

Il ministero segnala che l’associazione ha già presentato istanza di riconoscimento della personalità giuridica il 21 luglio 1980. In quell’occasione emerse che il sodalizio svolgeva una modesta attività, contava uno scarso numero di associati e disponeva di un patrimonio inadeguato al raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio di Stato, con parere n. 3/84 reso dalla prima sezione nell’adunanza del 13 gennaio 1984, considerata “la modesta attività svolta, la scarsa consistenza numerica degli associati, l’assenza di beni patrimoniali”, aveva espresso parere contrario al riconoscimento, al quale era seguito il provvedimento del 20 aprile 1984 della direzione generale degli affari dei culti, di rigetto dell’istanza.

L’Amministrazione, pur osservando che i motivi a suo tempo considerati ostativi sembrerebbero oggi superati, esprime perplessità sull’opportunità di accogliere l’istanza, stante la perdurante limitata diffusione delle comunità dei fedeli, presenti in un àmbito territoriale piuttosto circoscritto.

Considerato.

Premette la Sezione che le modifiche apportate allo statuto non appaiono del tutto chiare, in quanto non è dato comprendere, anche per la mancata allegazione di un testo coordinato, se le varianti, che riguardano gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17 19 e 22, integrano o sostituiscono gli articoli sui quali intervengono.

Inoltre, mentre nel testo originario all’art. 4 si prevedeva che potessero far parte dell’associazione sia le persone fisiche, sia altre associazioni nel nuovo testo la partecipazione viene allargata anche alle Chiese locali e alle Opere, senza che sia precisato quale peso decisionale abbiano, negli organi statutari e in particolare nell’assemblea generale, le persone fisiche e i rappresentanti delle persone giuridiche (artt. 4 e 10 dello statuto riformato).

Si ritiene poi che talune disposizioni statutarie relative al governo dell’Associazione non siano del tutto conformi ai princìpi di democrazia, posto che:

- l’esclusione degli associati è disposta dal Consiglio direttivo, senza possibilità di opposizione dinnanzi al collegio dei probiviri, diversamente da quanto era previsto in precedenza (art. 8);

- quanto al Consiglio direttivo, ne è stato previsto soltanto il numero minimo di componenti, pari a cinque, con regole di eleggibilità e di sostituzione piuttosto aperte (art. 13).

Infine, dall’esame del prospetto dei bilanci relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, relativamente ai quali non è rilevabile se siano stati o meno certificati dal collegio dei revisori, si riscontra una sensibile riduzione delle entrate per quote associative nel triennio considerato (da 2.490 euro nel 2010 a 1.050 euro nel 2012).

Quest’ultimo dato sembrerebbe indicare che il numero degli associati si sta riducendo e che tale situazione potrebbe incidere negativamente sulla disponibilità delle risorse finanziare occorrenti allo svolgimento delle attività statutarie.

In conclusione, per i rilievi formulati e senza precludere un diverso favorevole avviso in presenza di ulteriori risultanze istruttorie, la Sezione ritiene che non sussistano al momento i presupposti acché l’associazione richiedente possa essere eretta in ente morale quale istituto di culto.

P.Q.M.

si esprime, allo stato, parere contrario al richiesto riconoscimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Paola Rossi


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Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR
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03/07/2014 201407068 Sentenza 1


N. 07068/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01762/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2004, proposto da:
Unione Atei e Agnostici Razionalisti - UAAR, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Leurini e Fabio Corvaja, con essi elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, via Ostiense, 89;

contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Tavola Valdese, Assemblee di Dio in Italia - Adi, Unione Chiese Cristiane Avventiste Settimo Giorno - Uicca, Unione Cristiana Evangelica Battista in Italia - Ucebi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia - Celi, Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Unione Buddhista Italiana – Ubi, tutte in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., non costituite;

per l'annullamento
della delibera del Consiglio dei Ministri del 27.11.2003 e della nota della Presidenza del Consiglio del 5 dicembre 2003, prot. USG/5140/03. I.6.7., con cui è respinta la richiesta dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti di avviare trattative finalizzate all’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR (in seguito, anche “Associazione” o “UARR”), odierna esponente, rappresenta quanto segue.

1.1 Essa è l’unica associazione italiana che aggrega gli atei e gli agnostici, costituita di fatto nel 1987 e legalmente, come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 ss. cod. civ., con atto notarile del 13 marzo 1991.

1.2 Con l’odierno gravame, notificato in data 3 febbraio 2004, depositato il successivo 19 febbraio 2004, l’UAAR impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il Governo italiano aveva rifiutato di avviare le trattative finalizzate ad una intesa ex art. 8, comma terzo, della Costituzione.

Come l’Associazione chiarisce, nella nota della Presidenza del Consiglio del 5 dicembre 2003, oggetto dell’odierno giudizio, si leggeva che “il Consiglio dei Ministri ha condiviso il parere espresso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ritiene che la professione dell’ateismo, certamente da ammettersi al pari di quella religiosa quanto al libero esercizio in qualsiasi forma, individuale ed associata, purché non integrante riti contrari al buon costume (art. 19 della Costituzione), non possa essere regolata in modo analogo a quanto esplicitamente disposto dall’art. 8 della Costituzione per le sole confessioni religiose. La possibilità ivi contemplata di addivenire ad una regolamentazione bilaterale dei rapporti mediante la conclusione di intese è infatti, secondo il Consiglio dei Ministri, espressamente riservata alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Sostiene inoltre l’Avvocatura Generale nel citato parere che per “confessione religiosa” si intende generalmente un fatto di fede rivolto al divino vissuto n comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società tramite una propria particolare struttura istituzionale.

La connotazione oggettiva voluta dal Costituente nel quadro dell’art. 8, secondo comma, è chiaramente individuata da un contenuto religioso di tipo positivo, di tal che il Consiglio dei Ministri, concorde l’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto la norma non estensibile per analogia a situazioni non riconducibili a quella fattispecie”.

1.3 La ricorrente Associazione, sull’assunto del proprio carattere di “confessione religiosa”, deduce i seguenti motivi di ricorso:

I- Violazione dell’art. 1, comma 1, lett. ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13:

L'impugnato diniego sarebbe stato esternato con mera nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e non invece con decreto del Presidente della Repubblica, che sarebbe, invece, richiesto per tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

II- Violazione dell'art. 8 Cost. ed eccesso di potere per travisamento dei fatti:

Al di là dei contestati aspetti formali, in ogni caso, contrariamente a quanto opinato dalla Presidenza del Consiglio, l'UAAR avrebbe natura di vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione;

III- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione di norme interne e prassi, con conseguente disparità di trattamento;

All’erronea interpretazione del disposto costituzionale sarebbe conseguita l’omissione dell’istruttoria circa l’idoneità della richiedente ad essere soggetto stipulatario di intesa con lo Stato.

IV- Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 per omessa motivazione e, comunque, eccesso di potere per motivazione insufficiente ed incongrua:

Gli atti impugnati non motiverebbero autonomamente la decisione di non dare corso alla trattativa finalizzata all’intesa de qua, limitandosi a rinviare al parere dell’avvocatura dello Stato.

V- Violazione degli artt. 2, 3, comma 1, e 18 Cost.:

La negazione della specifica identità della ricorrente, sottostante al diniego di stipula dell’intesa ex art. 8, comma 3, Cost., equivarrebbe al disconoscimento della causa associativa del gruppo, traducendosi nella violazione del diritto di associarsi liberamente.

VI- Violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost. per disparità di trattamento:

Se l’ateismo è esercizio di libertà di religione, il rifiuto d trattare la ricorrente come una confessione religiosa integrerebbe una disparità di trattamento, in violazione dei disposti costituzionali sull’eguaglianza senza distinzione di religione e sull’eguale libertà di tutte le confessioni religiose.

VII- Violazione del principio costituzionale di laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.):

Risulterebbe altresì violato il principio costituzionale di laicità dello Stato, il quale impone equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose, tra le quali sarebbe ricompreso anche l’ateismo in forma organizzata.

VIII- Eccesso di potere per sviamento:

Il potere di concludere intese con ogni singola confessione religiosa, costituzionalmente conferito al Consiglio dei Ministri e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla migliore garanzia del diritto di libertà religiosa, sarebbe stato utilizzato per negare l’interesse legittimo della ricorrente, disconoscendone il carattere religioso e gli interessi religiosi dei suoi associati.

2. Nel presente giudizio si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri per resistere al ricorso in epigrafe.

La difesa erariale preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del gravame per difetto assoluto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, ex art. 31 r.d. 26.6.1924, n. 1054, in relazione alla natura politica della gravata delibera del Consiglio dei Ministri, come tale sottratta tout court al sindacato giurisdizionale; nel merito, insisteva comunque per il rigetto del ricorso, siccome infondato.

Le confessioni religiose evocate in giudizio in veste di controinteressati non si costituivano.

3. Con la sentenza 5 novembre - 31 dicembre 2008, n. 12539, la Sezione, in accoglimento della spigata eccezione erariale, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione.

In accoglimento dell’appello successivamente interposto dall’UAAR avverso la suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza 4 - 18 novembre 2011, n. 6083, annullava la sentenza n. 12539 del 2008 del TAR per il Lazio, con rinvio al giudice di primo grado.

L'UAAR riassumeva quindi il presente giudizio dinanzi a questo Tribunale, con ricorso notificato il 9 febbraio 2012 e depositato in data 17 febbraio 2012.

4. In seguito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnava avanti alla Corte di Cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, la decisione del Consiglio di Stato n. 6083 del 2011.

Con la sentenza 12 marzo - 28 giugno 2013, n. 16305, le Sezioni Unite della Corte di cassazione respingevano il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e confermavano la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

L'UAAR riassumeva pertanto, il presente giudizio, con ricorso nuovamente notificato in data 27 settembre 2013 e depositato in pari data.

5. Nel frattempo, tuttavia, questo Tribunale aveva dichiarato la perenzione del giudizio de quo, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a., con decreto 12 aprile 2013, n. 8194.

Tale decreto veniva in seguito revocato dallo stesso Tribunale con ordinanza 20 novembre - 9 dicembre 2013, n. 10592, pronunciata nel giudizio di opposizione a perenzione promosso dalla UAAR; con tale ordinanza la Sezione fissava l'udienza pubblica per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 85, comma 4, c.p.a..

6. La ricorrente Associazione, per scrupolo di difesa, con atto notificato in data 22 - 23 gennaio 2014 e depositato il 30 gennaio 2014, confermava dunque la riassunzione del giudizio introdotto con l’epigrafato gravame avanti al TAR per il Lazio, già promossa dopo la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 16305 del 2013.

7. Alla Pubblica Udienza del 26 marzo 2014 la causa veniva trattenuta in decisione; nella discussione in camera di consiglio il Collegio si riservava, rinviandone la decisione alla camera di consiglio del 17 aprile 2014.

DIRITTO

1 Con il primo motivo la ricorrente deduce, sul piano formale, la violazione dell’art. 1, comma 1, lett. ii) della legge n. 13 del 1991, che prevede l’adozione con decreto del Presidente della Repubblica per “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”, lamentando che nel caso all’esame il provvedimento gravato, i.e. l’atto decisorio di rifiuto dell’avvio delle trattative con l’UAAR ai fini della conclusione dell’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, non presenterebbe i necessari requisiti di forma, in quanto difetterebbe la prescritta emanazione con d.p.r., essendo stato lo stesso provvedimento esternato con mera nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, delegatario della funzione di condurre le trattative con le confessioni religiose in vista dell’intesa in argomento.

1.1. La censura deve essere disattesa.

1.2 A tal riguardo, in primo luogo si osserva che, come si desume dalla rubrica della legge n. 13/1991, e come è confermato dall'esame delle tipologie provvedimentali richiamate nell’art. 1 in questione, l'emanazione mediante decreto del Presidente della Repubblica è prevista esclusivamente per "gli atti amministrativi", e non anche per gli atti avente contenuto oggettivamente politico, quale quello all’esame.

In secondo luogo, va tenuto presente che nell'attuale assetto dei pubblici poteri, la "emanazione" di cui si discorre è atto di competenza del Presidente della Repubblica, connotato da una funzione di controllo dell'opportunità politica e, lato sensu, della legittimità costituzionale dei provvedimenti dell'Esecutivo; tuttavia, nella fattispecie in questione, non è rinvenibile alcuna determinazione provvedimentale, atteso che il Consiglio dei Ministri ha assunto una "determinazione negativa", deliberando di non stipulare intesa alcuna ex art. 8, comma 3, Cost., con l'UAAR .

1.3 A fronte di siffatta decisione di segno negativo, priva di effetti modificativi della realtà giuridica e fattuale e non costitutiva di vincoli per il Governo, sia pure solo sul piano politico, nei confronti di alcuno, la formalità dell'emanazione mediante decreto del Presidente della Repubblica non solo non si rendeva necessaria, non essendovi alcuna determinazione da sottoporre al previo vaglio presidenziale, ma non era neppure configurabile, dovendosi escludere, nel richiamato assetto dei pubblici poteri, che il Presidente della Repubblica, se coinvolto nel procedimento, potesse esprimersi sulla mancata stipula dell'intesa ex art. 8, comma 3, Cost., essendo ogni decisione al riguardo riservata dalla Costituzione al Governo.

1.4 Poiché il Presidente della Repubblica non poteva interloquire riguardo alla decisione di procedere o meno alla stipula, dovendo egli invece essere consultato solo in merito all'intesa eventualmente già stipulata dall'Esecutivo, ne discende anche l’inammissibilità della doglianza all’esame per carenza di interesse, atteso che l'impugnata deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche se emendata del dedotto vizio formale, non avrebbe potuto comunque avere un contenuto diverso.

2. Con i successivi motivi la ricorrente sostanzialmente deduce, nel merito, che, contrariamente a quanto opinato dal Governo, l'UAAR avrebbe natura di vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione.

Dall'erronea interpretazione del disposto costituzionale sarebbe poi conseguita l'omissione dell'istruttoria circa l'idoneità della richiedente a stipulare l'intesa con lo Stato; in particolare, i prescritti pareri della Direzione Generale Affari di Culto presso il Ministero dell'Interno e della Commissione Consultiva sulla libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio, sarebbero stati illegittimamente surrogati, in via del tutto anomala, dal parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, organo diverso da quelli normalmente coinvolti nel procedimento di intesa.

Gli atti impugnati, inoltre, non motiverebbero autonomamente la decisione di non dare corso alla trattativa finalizzata all'intesa, limitandosi a rinviare al parere reso dall'Avvocatura dello Stato.

La negazione della specifica identità confessionale dell'UAAR, infine, si tradurrebbe nella violazione del diritto di associarsi liberamente; risulterebbero, altresì, violati il principio di uguaglianza di cui agli artt. 3, comma 1, ed 8, comma 1, Cost. rispetto alle altre confessioni religiose, nonché il principio costituzionale di laicità dello Stato.

3. Le richiamate censure non sono meritevoli di favorevole considerazione.

3.1 La questione giuridica sostanziale, sottesa all’intera vicenda in controversia, risiede nella controversa natura dell'UAAR, sostenendosi da parte ricorrente che si tratterebbe di una vera e propria confessione religiosa ex art. 8, comma 3, della Costituzione, laddove la resistente Presidenza del Consiglio dei Ministri ha invece negato tale natura, così pervenendo al contestato rifiuto dell’avvio delle ripetute trattative con l’Associazione.

3.1 A tale riguardo, il Collegio deve preliminarmente considerare che con la sentenza n. 16305 del 2013, resa tra le parti sul ricorso del Governo ai sensi dell’art. 111 u.c. Cost., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo sulla vicenda contenziosa all’esame, hanno sostanzialmente affermato che le confessioni religiose sarebbero portatrici di una pretesa costituzionalmente tutelata (e quindi azionabile in giudizio) all'apertura delle trattative per la stipula dell'intesa di cui all'art. 8, comma 3, Cost., e all’implicito riconoscimento della loro natura confessionale.

3.2 Orbene, seppure è vero, per costante giurisprudenza di legittimità, che la Corte di Cassazione, quando regola la giurisdizione, è giudice del "fatto" - nel senso che, agli effetti dell'identificazione del giudice munito di giurisdizione, può apprezzare elementi probatori acquisiti al processo- ciò non di meno, è parimenti incontestato che le valutazioni del materiale istruttorio effettuate dalla S.C. ai fini della individuazione del giudice munito di potestas iudicandi non condizionano la decisione di merito della controversia, che rimane comunque riservata in via esclusiva al giudice individuato dalla Corte regolatrice (Cass. n. 9325/2007). Ne discende pertanto che la sentenza n. 16305 del 2013, nel ritenere che la presente controversia sia devoluta alla cognizione del G.A., non spiega tuttavia un effetto vincolante quanto alla definizione nel merito del presente giudizio e, nella specie, in particolare, quanto all'accertamento della natura giuridica dell’UAAR.

3.3 Peraltro, la richiamata sentenza n. 16305 del 2013 reca alcuni interessanti enunciati che conviene senz’altro richiamare ai fini della decisione del presente gravame.

3.3.1 E’ utile prendere le mosse dalla osservazione, che la S.C. trae dalla relazione dell'ufficio del Massimario, secondo cui "la Corte europea dei diritti dell'uomo riconosce ad ogni confessione un interesse giuridicamente qualificato per l'accesso agli status promozionali, anche su base pattizia; impone alle autorità nazionali di predisporre criteri di accesso non discriminatori e di adottare congrue motivazioni d'esercizio; ammette il sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza dei criteri predisposti e sull'idoneità delle motivazioni adottate, in funzione di tutela della posizione soggettiva incisa" (CEDU, 31 luglio 2008, n. 40825/98; 19 marzo 2009, n. 28648/03; 30 giugno 2011, n. 8916/05; 9 dicembre 2010, n. 7798/08; 6 novembre 2008, n. 8911/00).”

Afferma quindi il Giudice di legittimità che “l'assenza di normazione specifica sui fenomeni religiosi non è di per sé un impedimento a contrastare in sede giurisdizionale il rifiuto di intesa che sia fondato sul mancato riconoscimento, in capo al richiedente, della natura di confessione religiosa”. E, nel confermare la correttezza di fondo della soluzione prescelta dal Consiglio di Stato nella sentenza 6083 del 2011 (che nella presente controversia ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo), la decisione n. 16305 all’esame prosegue, stabilendo che “Il principio di laicità dello Stato, ‘che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della repubblica’ (Corte Cost. 203/1989) implica che in un regime di pluralismo confessionale e culturale sia assicurata l'eguale liberta delle confessioni religiose”;

che “Al tempo stesso i rapporti tra Stato e confessione religiosa sono regolati secondo un principio pattizio, con la stipula delle intese”; che “Anche se l'assenza di una intesa con lo Stato non impedisce di professare liberamente il credo religioso, è in funzione dell'attuazione della eguale libertà religiosa che la Costituzione prevede che normalmente laicità e pluralismo siano realizzati e contemperati anche tramite il sistema delle intese stipulate con le rappresentanze delle confessioni religiose”, non senza specificare, infine, che “si devono garantire contemporaneamente, di regola, tramite le intese: l'indipendenza delle confessioni nel loro ambito, nell'accezione più estesa; il loro diritto di essere ugualmente libere davanti alla legge; il diritto di diversificarsi l'una dall'altra; ma anche la garanzia per lo Stato - ecco il senso della regolamentazione dei rapporti - che l'esercizio dei diritti di libertà religiosa non entri in collisione, per quanto è possibile, con le sfere in cui si manifesta l'esercizio dei diritti civili e del principio solidaristico cui ogni Cittadino è tenuto”.

3.3.2 La pronuncia delle Sezioni Unite perviene quindi all’affermazione che lo “stabilire la qualificazione di confessione religiosa è una premessa basilare per la salvaguardia dei valori di cui si discute”; e, a tal riguardo, la stessa sentenza richiama l’enunciato della Corte costituzionale secondo il quale (v. ancora Cost.346/02) “all'assenza, nell'ordinamento, di criteri legali precisi che definiscano le «confessioni religiose» si può sopperire con i "diversi criteri, non vincolati alla semplice autoqualificazione (cfr. sentenza n. 467 del 1992), che nell'esperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali"; e, ancora, “(C. Cost. 195/93) [la quale] aveva ritenuto che la natura di confessione può risultare ‘anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione’”.

Per concludere che “E' nel giusto quindi la sentenza impugnata quando sostiene che rientra tutt'al più nell'ambito della discrezionalità tecnica l'accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell'istante come confessione religiosa”.

3.3.3 Tanto considerato, la Corte ritiene, per quanto di interesse nel presente giudizio, che “II procedimento di cui all'art. 8 è in funzione […] della difesa delle confessioni religiose dalla lesione discriminatoria che si potrebbe consumare con una immotivata e incontrollata selezione degli interlocutori confessionali”; che “La posizione del richiedente l'intesa mira dunque a ottenere che il potere di avviare la trattativa sia esercitato in conformità alle regole che l'ordinamento impone in materia, che attengono in primo luogo all'uso di canoni obbiettivi e verificabili per la individuazione delle confessioni religiose legittimate”; che “L'attitudine di un culto a stipulare le intese con lo Stato non può quindi essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere dell'esecutivo, che è incompatibile con la garanzia di eguale liberta di cui all'art. 8 c. 1 [Cost.]”.

3.3.4 I richiamati enunciati della Corte risultano in linea con le chiare indicazioni recate dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 6063 del 2011, che , in relazione all’avvio di trattative finalizzate all’eventuale stipula di intese ai sensi dell’art. 8, comma 3, Cost., aveva già evidenziato l’ampia discrezionalità che indubbiamente le connota, con riferimento sia all’an dell’intesa, sia – prima ancora – alla stessa individuazione dell’interlocutore in quanto confessione religiosa; e, ciò che più in questa sede rileva, aveva ritenuto connotato da discrezionalità tecnica l’accertamento preliminare relativo alla riconducibilità alla categoria delle “confessioni religiose” dell’organizzazione richiedente, con conseguente acclarata possibilità, nell’esercizio di tale discrezionalità tecnica, di escludere motivatamente che il soggetto interessato presenti le caratteristiche che gli consentirebbero di rientrare fra le “confessioni religiose” (come è avvenuto nel caso di specie).

4. Alla luce dei principi espressi dalle richiamate pronunce deve dunque ritenersi che la questione della natura giuridica dell'UAAR, sollevata dalla odierna ricorrente, si sostanzia nella contestazione degli esiti dell’accertamento preliminare compiuto dal Governo in merito alla riconducibilità dell’Associazione richiedente alla categoria delle “confessioni religiose”, accertamento connotato da una lata discrezionalità tecnica; esso rimane dunque assoggetto al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo secondo le regole e nei limiti elaborati dalla giurisprudenza, anche di legittimità.

4.1 Nel caso all’esame, il secondo motivo di impugnazione si profila nel suo complesso inammissibile, poiché con esso si sollecita lo scrutinio dell’adìto Giudice sull’operazione di accertamento compiuta dall’Autorità resistente sulla natura confessionale dell’Associazione ricorrente, al fine di sostituirla con una diversa valutazione basata su una diversa ricostruzione dei caratteri e degli indici rilevanti per una siffatta qualificazione, proposta dalla ricorrente; scrutinio all’evidenza non consentito al Giudice, senza invadere l’ambito della discrezionalità tecnica riservato all’Autorità, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., III, 2.4.2013, n. 1856; id., 28.3:2013, n. 1837; Tar Lazio, I, 21.6.2013, n. 6259; Cons. Stato, VI, 12.2.2007, n. 550; Cons. St., VI, 10.3.2006, n.1271; TAR Lazio, I, 24.8.2010, n. 31278; id., 29.12.2007, n. 14157; id., 30.3.2007, n. 2798; id., 13.3.2006, n. 1898) e come, da ultimo, autorevolmente ribadito dalla Suprema Corte, in tema di sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità amministrativa nella materia del diritto della concorrenza, caratterizzata da un alto tasso di discrezionalità tecnica, ricordando che “Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; ma quando in siffatti profili tecnici siano coinvolti valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità – come nel caso della definizione di mercato rilevante nell’accertamento di intese restrittive della concorrenza – detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità garante ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini”. (Cass., Sez. Un., 20.1. 2014, n. 1013).

4.2 E nel caso all’esame, non sembra che l’odierna intimata abbia esorbitato dai margini dell’opinabilità propri dell’attività tecnica – nello specifico, di scelta, ricostruzione e valutazione dei caratteri distintivi propri delle confessioni religiose - esercitata al fine dell’accertamento preliminare da compiersi nella fattispecie concreta, essendo viceversa pervenuta al risultato ottenuto, riproducendo il ragionamento logico ed analiticamente argomentato seguito dall’Avvocatura generale dello Stato nel parere a tal fine espresso, così come complessivamente si evince dalla motivazione della nota della Presidenza del Consiglio, oggetto dell’odierno gravame.

4.3 In tale nota si evidenzia che la possibilità contemplata nell’art. 8, comma 3, della Costituzione, di addivenire ad una regolamentazione bilaterale dei rapporti mediante la conclusione di intese, è, secondo il Consiglio dei Ministri, espressamente riservata alle confessioni religiose diverse dalla cattolica; che nel citato parere l’Avvocatura Generale ha sostenuto che “per ‘confessione religiosa’ si intende generalmente un fatto di fede rivolto al divino vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società tramite una propria particolare struttura istituzionale”; che la connotazione oggettiva voluta dal Costituente nel quadro dell’art. 8, secondo comma, è chiaramente individuata da un contenuto religioso di tipo positivo.

Di tal che il Consiglio dei Ministri, concorde l’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto la norma costituzionale non estensibile per analogia a situazioni non riconducibili a quella fattispecie.

4.4 Osserva il Collegio che la valutazione compiuta dal Governo in ordine al carattere non confessionale dell’Associazione ricorrente, in quanto richiama una concezione di confessione religiosa avente un contenuto positivo e, quale presupposto, “un fatto di fede rivolto al divino” - escludendo per converso da tale nozione un contenuto negativo rivolto a negare l’esistenza del trascendente e del divino - non sembra manifestamente inattendibile o implausibile, risultando viceversa coerente con il significato che, nell’accezione comune, ha la religione, quale insieme delle credenze e degli atti di culto che legano la vita di un individuo o di una comunità con ciò che ritiene un ordine superiore e divino; e tenuto altresì conto del fatto che la stessa UAAR si autodefinisce (nello "Statuto") "organizzazione filosofica non confessionale", che "si propone di rappresentare le concezioni del mondo razionaliste, atee o agnostiche, come le organizzazioni filosofiche confessionali rappresentano le concezioni del mondo di carattere religioso": con ciò autoqualificandosi essa stessa al di fuori dell'ambito delle confessioni religiose.

E pertanto il motivo all’esame va disatteso, unitamente ai motivi terzo e ottavo, in quanto formulati sul presupposto che l’Associazione ricorrente sia una confessione religiosa.

5. Del pari infondato è il quarto motivo di gravame, con cui si denuncia un presunto vizio di motivazione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla odierna deducente, gli atti impugnati illustrano in modo compiuto ed esauriente l'iter logico giuridico seguito dal Governo per addivenire alle determinazioni censurate, come sopra già illustrato.

D’altra parte, pienamente legittima è la motivazione per relationem, quando l'atto richiamato, nella specie il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, sia reso disponibile alla parte (art. 3, comma 3, L. 241/1990); e nella specie, l'UAAR, a seguito di istanza di accesso in data 5.11.2003, ha ricevuto copia, tra gli altri atti, anche del suindicato parere reso sulla questione.

6. Da disattendere è anche la censura svolta col quinto mezzo, poiché il diniego di stipula dell'intesa ex art. 8, comma 3, Cost. in alcun modo incide sul diritto di associarsi liberamente ai sensi dell’art. 18 Cost., né sulle garanzie di cui agli artt. 19 e 21 Cost., che nulla hanno a che fare con le ripetute intese.

7. Del pari inconferenti si appalesano le doglianze articolate con il sesto ed il settimo motivo di impugnazione, sull’eccesso di potere per disparità di trattamento e per sviamento.

La negazione della asserita identità "confessionale" dell'UAAR non comporta profili di disparità di trattamento, essendo ovviamente ragionevole una disciplina diversa in riferimento a situazioni ritenute non coincidenti.

8. Per le ragioni complessivamente svolte il ricorso è infondato e va respinto.

9. Quanto alle spese del presente giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti, tenuto conto della delicatezza e della difficoltà delle questioni trattate.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 marzo 2014 e 17 aprile 2014, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
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I morti risorgeranno

“Di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. Si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere” (Isaia 26:19, CEI).

“Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l’infamia eterna” (Daniele 12:2, CEI).

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Il Dio della pace e il Pastore grande

“Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un’alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen” ( Ebrei 13:20-21 CEI).
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L'importanza per l'essere umano
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Un buon nome è preferibile all’unguento profumato

e il giorno della morte al giorno della nascita.

E’ meglio andare in una casa in pianto che andare in una casa in festa;

perché quella è la fine d’ogni uomo

e chi vive ci rifletterà. - “Qoelet cap. 7:1-2” o (Ecclesiaste) –
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Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna.
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29/09/2014 201401097 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 09/07/2014


Numero 03023/2014 e data 29/09/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 luglio 2014

NUMERO AFFARE 01097/2014

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna. Conferimento della personalità giuridica.

LA SEZIONE
Vista la relazione 9 giugno 2014 n. 1626 con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni.

Premesso:

Con istanza del 22 dicembre 2009 il legale rappresentante della Confederazione Nazionale delle Associazioni per la Coscienza di Krishna, avente sede a Roma, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell’organismo quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli articoli 2 della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e 10 del regolamento emanato con regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289.

La suddetta Confederazione, costituitasi con atto pubblico del 13 febbraio 1997, è stata riconosciuta come ente morale con decreto del Ministero dell’Interno datato 10 settembre 1998.

Nelle more dell’iter procedurale relativo al riconoscimento la Confederazione si è dotata di un nuovo statuto con atto pubblico del 23 maggio 2013, con il quale ha assunto l’attuale denominazione di “Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna”, avente natura religiosa e avente come scopo principale la predicazione dei principi della religione Vaishnava ed il culto di Krishna.

La relazione del Ministero dell’Interno, finalizzata all’ottenimento del parere di questo Consiglio ai fini del riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione, rende ragione dell’articolazione territoriale della stessa, dei pareri favorevoli espressi da otto Prefetture (ad eccezione di quella di Catania che ha valutato esigua la consistenza numerica della locale comunità), e della consistenza patrimoniale dell’ente a dimostrazione della presenza di mezzi economico- finanziari sufficienti per il raggiungimento dei fini statutari.

La relazione rende altresì ragione della circostanza di alcune vicende giudiziarie a carico di due componenti dell’attuale Consiglio nazionale (il presidente e un consigliere) ritenendole irrilevanti ai fini del riconoscimento data la loro lontananza nel tempo.

Considerato:

Rileva la Sezione che, come risulta dalla documentata relazione, la Congregazione Italiana per la Coscienza di Krishna ha natura religiosa e persegue come scopo principale la predicazione dei principi della religione Vaishnava ed il culto a Krishna. Tutte le Comunità legalmente costituite ed operanti nello Stato italiano hanno, al fine di mantenere l’unità dei devoti di Krishna, statuti conformati ai princìpi fondamentali ed alle direttive dell’organizzazione mondiale I.S.K.C.O.N. – Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna- guidata dal G.B.C. , Governing Body Commission, con sede a Calcutta.

Stanti le evidenti finalità religiose e di servizio devozionale a Krishna, per migliorare socialmente e spiritualmente gli esseri umani istruendoli sui princìpi esposti nella letteratura vedica, di realizzazione della pace, della fratellanza e della prosperità fra gli uomini nel rispetto della vita in tutte le sue forme e manifestazioni, la Congregazione possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto non cattolico, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2 della legge n. 1159 del 1929 e 10 del regio decreto n. 289 del 1930.

Invero, come si evince dall’analitico esame delle disposizioni dello statuto e dalla documentazione inviata, l’accertato scopo di carattere prevalentemente religioso, l’articolazione territoriale in otto comunità, il numero riscontrato di fedeli (circa 1300 distribuiti in varie località in tutta Italia), la previsione del legale rappresentante dell’ente, residente in Italiae di cittadinanza italiana, le puntuali indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, alla composizione degli organi e al loro funzionamento, la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare e l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione fanno ritenere sussistenti i vari requisiti richiesti.

Non si ritengono ostative al riconoscimento le evidenze giudiziarie a carico di due dei componenti dell’attuale Consiglio nazionale dell’ente, segnalate nel rapporto della questura di Roma, in quanto assai risalenti nel tempo e, comunque, già valutate attentamente nel corso dell’istruttoria del procedimento di riconoscimento del sodalizio quale ente morale, terminato positivamente con il decreto del ministro dell’Interno datato 10 settembre 1998.

Pertanto, conformemente all’avviso espresso dalle prefetture interessate, si esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza.

P.Q.M.

esprime parere favorevole.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Raffaele Carboni




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Consulta Evangelica - Approvazione del nuovo statuto
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29/09/2014 201401021 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 09/07/2014


Numero 03022/2014 e data 29/09/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 luglio 2014

NUMERO AFFARE 01021/2014

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Consulta Evangelica - Approvazione del nuovo statuto -;

LA SEZIONE
Vista la relazione 26 maggio 2014 prot. n. 1498 con la quale il Ministero dell’Interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni.

Premesso:

La Consulta Evangelica, ente di culto diverso da quello cattolico dotato di personalità giuridica, ha chiesto di stipulare l’intesa con lo Stato italiano e la commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose ha sottoposto la relativa bozza d’intesa con la commissione consultiva per la libertà religiosa.

Tale organismo ha espresso il parere che ai fini della conclusione dell’intesa occorre che dallo statuto dell’Eete risulti chiaramente che esso rappresenta tutte le Chiese associate.

Con istanza del 5 marzo 2014 il legale rappresentante della Consulta evangelica ha quindi chiesto l’approvazione dello Statuto, approvato il 3 febbraio 2014, modificato nei sensi indicati.

Il Ministero riferente non ha formulato osservazioni in merito al nuovo statuto e chiede il parere di questo Consiglio ai fini della sua approvazione.

Considerato:

Rileva la Sezione che, come risulta dalla documentata relazione, secondo lo statuto modificato la Consulta evangelica- Unione Federale di Chiese Evangeliche rappresenta tutte le Chiese ad essa associate, così come richiesto dalla commissione consultiva per la libertà religiosa ai fini della stipulazione dell’intesa con lo Stato italiano.

Altre modifiche riguardano la sede legale, fissata nel Comune di Giugliano in Campania (art. 1 comma 2) e la specifica previsione che solo i ministri di culto, designati dalle chiese locali, ma nominati dal Consiglio direttivo della Consulta Evangelica possano chiedere l’approvazione governativa della nomina a ministro di culto per celebrare i matrimoni, secondo le norme vigenti.

Alla luce delle considerazioni suesposte ritiene la Sezione che si possa esprimere parere favorevole all’approvazione del nuovo testo statutario.

P.Q.M.

esprime parere favorevole.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Raffaele Carboni




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(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione)

Sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 24.10.2014
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SENTENZA N. 242

ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo Maria NAPOLITANO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra l’Istituto G. Verga di Frattamaggiore ed altri ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con ordinanza del 5 aprile 2013 iscritta al n. 132 del registro ordinanze del 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione di Silvio Duilio, nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto G. Verga di Frattamaggiore, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza del 7 ottobre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato Carlo Rienzi per Silvio Duilio e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost. − questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), il quale prevede, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici, «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe».

Le censure del rimettente hanno ad oggetto la disposizione in esame «nel combinato disposto interpretativo di cui al regolamento ex decreto 29 novembre 2007, n. 267, art. 1, comma 6, lettere e) ed f) e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3, punto 3.4, lettera f), alla luce dei commi 2 e 3 dell’art. 1, e comma 1 dell’art. 8 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordinamento degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)». »

La norma viene censurata nella parte in cui – nella fase transitoria di passaggio al nuovo ordinamento scolastico − introduce per gli istituti paritari il divieto di costituire intere sezioni ex novo, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dall’anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi.

2.− Il TAR riferisce di essere investito della decisione in ordine al ricorso proposto da un istituto scolastico privato e da alcuni studenti lavoratori, al fine di ottenere l’annullamento dei decreti con i quali l’Ufficio scolastico regionale della Campania ha riconosciuto la parità scolastica per la sola prima classe dell’istituto ricorrente, e ha disposto il diniego per le classi successive, già attive. A sostegno dell’impugnativa, i ricorrenti hanno dedotto l’inesistenza di norme ostative al riconoscimento della parità scolastica anche per le classi successive alla prima, già a partire dall’anno scolastico 2010/2011.

Il giudice a quo evidenzia di avere accolto le istanze cautelari dei ricorrenti, mediante la sospensione dei provvedimenti impugnati, e di avere risolto un’identica questione con le proprie precedenti sentenze nn. 1233, 1234 e 1235 del 2011, nelle quali sarebbe offerta una lettura delle disposizioni richiamate in armonia con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 33 e 41 Cost.

2.1.− È lo stesso giudice rimettente, tuttavia, a riferire che con la decisione n. 4208 del 2011, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n. 1235 del 2011 del medesimo TAR Lazio e ha escluso la possibilità di riconoscere la parità scolastica per classi successive alla prima, laddove ciò comporti una scissione fra la prima classe – da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento − e le classi successive, da costituire sulla base del vecchio ordinamento.

Secondo l’interpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato, il riferimento alla nozione di «corsi completi», contenuto nell’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, dovrebbe essere letto in relazione al periodo successivo, in cui si esclude la possibilità di riconoscere la parità in relazione a singole classi, fatta salva l’ipotesi di istituzione di nuovi corsi completi. Il principio di gradualità richiederebbe che l’introduzione del nuovo corso di studi avvenga a partire dalla prima classe, in base ad un sistema che ammette, in una fase transitoria, la coesistenza di classi «a vecchio ordinamento» e di classi «a nuovo ordinamento», fino al definitivo esaurimento del primo; il principio di organicità non consentirebbe di riconoscere la parità a classi, successive alla prima, costituite in base ad ordinamenti di studi che la normativa nazionale ha inteso superare.

2.2.− Pur non condividendo tale indirizzo interpretativo, il TAR evidenzia di doversi uniformare ad esso − in quanto costituente diritto vivente nella fattispecie − e di dovere pertanto ritenere legittimo il provvedimento impugnato. E tuttavia, proprio alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, il TAR ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lett. f), della l. n. 62 del 2000.

2.2.1.− Ad avviso del giudice rimettente, il divieto implicito affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4208 del 2011, violerebbe in primo luogo l’art. 33 Cost., per la compressione del diritto dello studente e della famiglia di scegliere la scuola, in quanto gli studenti delle classi successive alla prima non potrebbero scegliere il sistema scolastico paritario per 5 anni, e sarebbero costretti a rivolgersi alle scuole statali.

2.2.2.− Il divieto determinerebbe inoltre la violazione dell’art. 3 Cost., introducendo una disparità di trattamento tra scuole paritarie e scuole statali, poiché soltanto le prime subirebbero la preclusione in ordine alle iscrizioni di studenti delle classi successive alla prima, nonché tra quegli studenti che avrebbero preferito l’istituto paritario e non potranno rivolgersi a tale offerta formativa per 5 anni, e gli studenti che invece scelgono di iscriversi alle scuole pubbliche, i quali potrebbero farlo liberamente. Il vincolo dell’iscrizione presso un istituto statale, derivante dalla scelta interpretativa fatta propria dal Consiglio di Stato, determinerebbe la compressione della libertà di scelta dello studente, la quale costituisce condizione imprescindibile per la realizzazione del pieno sviluppo della persona umana, sancito nell’art. 3, cpv., Cost.

2.2.3.− Il divieto implicito, ritenuto dal Consiglio di Stato, si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 41 Cost., sacrificando la libertà imprenditoriale della società che gestisce la scuola; infatti, gli istituti scolastici paritari di nuova istituzione – potendo attivare soltanto la prima classe – sarebbero tenuti a predisporre un’intera struttura, sopportando i costi relativi ai contratti con gli insegnanti e il personale non docente, nonché le spese di gestione dei locali per ospitare le classi di un intero ciclo.

2.2.4.− Infine, il divieto implicito posto alle scuole paritarie violerebbe l’art. 76 Cost. per eccesso di delega, in quanto si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dall’art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), il quale individua − quale obiettivo della normativa delegata − quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei limiti dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione». Tra i valori prefissati dalla legge delega sarebbe quindi ricompresa la libertà di scelta dello studente e delle famiglie, quale espressione qualificante della sfera di autodeterminazione dei cittadini.

La norma delegata risulterebbe dissonante rispetto a tali principi e quindi viziata per eccesso di delega, in violazione dell’art. 76 Cost.

3.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con memoria depositata il 2 luglio 2013 eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni sollevate dal TAR, attesa l’inesistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, idoneo a configurare diritto vivente nella fattispecie.

Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto l’infondatezza delle censure formulate nell’ordinanza di rimessione, evidenziando in particolare che il meccanismo di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti dei corsi di studio è del tutto analogo per le scuole statali e per quelle paritarie: entrambe le tipologie di scuola possono mantenere, sino ad esaurimento, solo le classi già autorizzate secondo il vecchio ordinamento di studio, mentre vige un divieto generale di istituire ex novo classi di questo tipo.

4.− Con atto depositato il 26 giugno 2013, è intervenuto Silvio Duilio, nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto scolastico Verga di Frattamaggiore, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, per violazione degli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost. A sostegno della dedotta incompatibilità della disposizione censurata con i parametri costituzionali evocati, la difesa della parte privata ha svolto le medesime argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione.

4.1.− Con memoria depositata il 17 settembre 2014, la stessa parte privata ha dedotto il superamento del regime transitorio – atteso l’avvenuto esaurimento dei corsi appartenenti al vecchio ordinamento − e ha quindi richiesto, in via subordinata, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e la questione sia rimessa al giudice a quo, affinché valuti l’attualità dell’interesse alla questione.

4.2.− Con successiva memoria, depositata il 6 ottobre 2014, la stessa parte privata, dopo avere evidenziato l’illegittimità dell’attuale composizione di questa Corte, attesa la mancanza di due giudici di nomina parlamentare, ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 16 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), dell’art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (Modificazione dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale), e dell’art. 26 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa), «e delle altre norme vigenti», per violazione degli artt. 24, 111, 135 e 137 Cost., «nella parte in cui non prevedono un termine temporale alla mancata nomina della componente parlamentare dei Giudici costituzionali e nemmeno la possibilità di nominare, in via alternativa, in caso di membri dimissionari della Corte ovvero alla scadenza del mandato, i propri membri facendo ricorso ad altri sistemi, come le commissioni parlamentari, l’abbassamento del quorum, la votazione palese, o l’affidamento alla stessa Corte o ad Autorità indipendenti nominate con la maggioranza dei due terzi dal Parlamento di designare anche temporaneamente i Giudici mancanti».

In via subordinata, la difesa della parte privata ha avanzato istanza di rinvio della decisione, sino a data successiva alla nomina, da parte del Parlamento, dei due giudici costituzionali.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost. − questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), il quale prevede, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici, «l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe».

Le censure del rimettente hanno ad oggetto la disposizione in esame «nel combinato disposto interpretativo di cui al regolamento ex decreto 29 novembre 2007, n. 267, art. 1, comma 6, lettere e) ed f) e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3, punto 3.4, lettera f), alla luce dei commi 2 e 3 dell’art. 1, e comma 1 dell’art. 8 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordinamento degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)».

La norma viene censurata nella parte in cui – nel periodo transitorio di passaggio al nuovo ordinamento scolastico − introduce il divieto per gli istituti paritari di costituire intere sezioni ex novo, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dall’anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso, in considerazione della progressiva entrata in vigore del nuovo ordinamento per tutte classi.

2.− In via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni formulate dal TAR Lazio, attesa l’inesistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, idoneo a configurare il “diritto vivente” nella fattispecie.

L’eccezione non è fondata, perché la giurisprudenza amministrativa si è ormai fermamente attestata sulle posizioni censurate dal giudice a quo, così da assumere i caratteri di un vero e proprio diritto vivente, come dimostra una cospicua serie di decisioni del Consiglio di Stato, tutte dello stesso segno (Consiglio di Stato 21 maggio 2013, n. 2717; Consiglio di Stato 26 ottobre 2012, n. 5488; Consiglio di Stato 26 ottobre 2012, n. 5487; Consiglio di Stato 26 giugno 2012, n. 3763; Consiglio di Stato 18 maggio 2012, n. 2910; Consiglio di Stato 18 maggio 2012, n. 2909; Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 4208).

A questo riguardo va rilevato che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo – se è pur libero di non uniformarvisi e di proporre una sua diversa esegesi, essendo la “vivenza” della norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali – ha alternativamente la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali (sentenze n. 191 del 2013, n. 258 e n. 117 del 2012 e n. 91 del 2004).

3.− Va inoltre rilevato, sempre in via preliminare, che nella formulazione dell’ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, sono sollevate «nel combinato disposto interpretativo» di alcune disposizioni di carattere regolamentare, ed in particolare del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); del d.m. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 ottobre 2008, n. 83 (Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento); nonché del d.m. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 29 novembre 2007, n. 267 (Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27”).

Peraltro, la censura del giudice a quo investe in via principale l’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, fonte normativa di rango primario che stabilisce i requisiti per il conseguimento della parità, mentre le disposizioni regolamentari contestualmente impugnate contribuiscono a chiarire il contenuto applicativo della disposizione legislativa, della quale costituiscono specificazione; pertanto, è solo unitamente a quest’ultima che le stesse possono rientrare nella valutazione rimessa a questa Corte (sentenza n. 34 del 2011; sentenze n. 354 e 162 del 2008; sentenza n. 456 del 1994).

4.− Va inoltre disattesa la richiesta, avanzata dalla difesa delle parti private, di restituzione degli atti al giudice a quo, «ai fini della valutazione della permanenza dell’attualità dell’interesse», atteso il completamento del corso per il quale era stata richiesta la parità.

Dall’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale discende infatti che il giudizio di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all’ordinanza di rimessione. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell’ordinanza di remissione, senza che assumano alcun rilievo eventi sopravvenuti (ex multis, sentenze n. 42 del 2011; n. 354 e n. 227 del 2010; n. 272 del 2007; n. 244 del 2005; n. 24 del 2004; ordinanza n. 270 del 2003; sentenza n. 383 del 2002).

5.− Quanto alle istanze avanzate dalla difesa della parte privata, volte all’accertamento della illegittimità dell’attuale composizione della Corte e delle norme (anche di rango costituzionale) che ne disciplinano il funzionamento, è sufficiente rilevare che le stesse rivolgono a questa Corte richieste del tutto irricevibili.

6.− Nel merito, le questioni non sono fondate.

6.1.− L’art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, prevede una serie di requisiti, che devono contestualmente sussistere, ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici; nell’ambito di tali requisiti, è prevista, alla lett. f), «l’organica istituzione di corsi completi» e la possibilità – in via eccezionale, nella fase di istituzione di nuovi corsi − di ottenere la parità per singole classi, ad iniziare dalla prima.

L’interpretazione della norma in esame deve tenere conto sia del riferimento alla nozione di “corsi completi”, sia dell’ulteriore principio di “organicità”; entrambi inducono ad escludere – nella fase transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento scolastico − la possibilità del riconoscimento della parità per quelle classi che non possano più funzionare sulla base dell’ordinamento ormai superato.

Va inoltre rilevato che, al momento dell’avvio della riforma degli ordinamenti scolastici degli istituti superiori, la possibilità di attivare solo le classi prime dei nuovi percorsi didattici è stata affermata allo stesso modo, sia per le scuole statali, sia per le scuole non statali.

Risulta infatti che, con nota del 16 marzo 2010, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha fornito le indicazioni, destinate alle scuole paritarie e alle scuole statali, in ordine alla introduzione dei nuovi ordinamenti scolastici, stabilendo che, a partire dall’anno scolastico 2010/11, tutte le istituzioni scolastiche paritarie, al pari delle istituzioni statali, dovevano confluire nel nuovo ordinamento e potevano attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi didattici.

Pertanto, l’introduzione del nuovo ordinamento scolastico consente – alle scuole statali, così come alle scuole paritarie − l’attivazione delle sole prime classi dei nuovi percorsi; il divieto di attivare classi successive alla prima si applica ad entrambe le tipologie di istituzioni scolastiche e non determina alcuna disparità di trattamento nei confronti delle scuole paritarie. La prosecuzione del percorso scolastico delle classi già funzionanti, fino al graduale esaurimento dei corsi, viene infatti riferita allo stesso modo sia alle scuole statali, sia alle scuole paritarie.

Ne consegue che è solo negli istituti scolastici statali, o in quelli paritari preesistenti, che può verificarsi una fisiologica e temporanea coesistenza fra le nuove classi prime del corso di studi, da sviluppare in conformità al nuovo ordinamento, e le ulteriori classi, già avviate secondo il vecchio corso di studi, da completare sino al suo esaurimento.

Tale interpretazione della norma censurata porta ad escludere la sussistenza di alcuna irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli istituti paritari.

6.2.− Per i medesimi motivi, risulta infondata la censura relativa all’art. 33 Cost., atteso che la ratio del divieto di istituire classi successive alla prima va individuata nell’esigenza di assicurare il graduale ed organico passaggio dai vecchi ai nuovi corsi di studio.

Infatti, il principio di organicità sopra richiamato è volto ad escludere dall’ambito della parità scolastica quegli istituti che − nell’indirizzare la propria attività verso un’offerta formativa ormai superata − non assicurino la piena rispondenza al progetto educativo della programmazione scolastica statale.

Ed invero può escludersi che sussista tale rispondenza per quegli istituti privati, non ancora paritari, che chiedano il riconoscimento della parità non solo per il nuovo corso istituito a partire dalla prima classe in base al nuovo ordinamento, ma per la prosecuzione di corsi già avviati in base all’ordinamento previgente.

Così individuata la ratio della norma in esame, la stessa appare coerente con la finalità di assicurare il rispetto degli standard qualitativi ai quali la scuola paritaria deve rispondere e, in secondo luogo, di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.

6.3.− Quanto alla dedotta lesione dell’art. 41 Cost., l’infondatezza della questione discende dalla considerazione delle finalità che il contestato divieto consentirebbe di soddisfare, quali l’organico passaggio dai vecchi corsi di studio a quelli nuovi. Ed invero, la libertà d’iniziativa economica può essere anche “ragionevolmente limitata” (art. 41, commi 2 e 3, Cost.), nel quadro di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti.

6.4.− Con riferimento infine al denunciato eccesso di delega, è sufficiente osservare che la disposizione censurata non è stata adottata in attuazione della legge delega indicata dal giudice a quo, che è persino successiva (legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), con la conseguenza che il parametro invocato dal rimettente risulta del tutto inconferente. Eventuali antinomie devono essere risolte facendo ricorso agli ordinari criteri logici applicabili alle fonti normative di pari grado, e non tramite l’utilizzo dell’incidente di costituzionalità.

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle disposizioni regolamentari richiamate dal rimettente, atteso che le stesse, oltre a non poter formare oggetto del sindacato di costituzionalità rimesso a questa Corte, non sono state neppure esse adottate in attuazione della legge delega n. 53 del 2003.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2014.
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Scuola, il Tar “rivoluzionario” dà ragione al papà: “Può leggere il tema della figlia”

I giudici di Lecce accolgono la richiesta dei genitori di una ragazza di terza media che voleva vedere la prova della figlia (da 10 e lode). Il preside: "Sovvertite le regole, la sentenza non rispetta la riservatezza dei ragazzi"

Mamme e papà hanno diritto di visionare un tema d’esame del figlio per vigilare sulla sua istruzione ed educazione. Lo ha stabilito il Tar di Lecce che ha accolto la richiesta del padre di una ragazza di terza media che, nonostante il 10 con lode, voleva vedere la prova della figlia. Per una volta nessuno voleva contestare il lavoro della commissione d’esame ma solo conoscere i contenuti del tema. Una richiesta rifiutata dalla segreteria dell’istituto comprensivo polo secondo di Nardò “Renata Fonte” per “l’insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare” e per la mancata motivazione del papà.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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20/10/2014 201402597 Sentenza 2


N. 02597/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2014, proposto da:
F. S., rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Taurino, con domicilio eletto presso Barbara Taurino in Lecce, via Templari 10/A;

contro
Istituto Comprensivo Polo II di Nardo' Renata Fonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
del rifiuto opposto dall'Istituto Scolastico sull'istanza di accesso ai documenti del 28.10.2013 e per la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 116, comma 4, L. n. 241/1990, all'Amministrazione resistente ad esibire i documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo Polo II di Nardo' Renata Fonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. B. Taurino per il ricorrente e, nei preliminari, avv. dello Stato G. Marzo;


Il sig. S… ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia dell’elaborato della prima prova scritta degli esami ( tema di italiano), svolta dalla figlia minore il 17 giugno 2013.

La richiesta di accesso è stata motivata sulla base del diritto dovere spettante al genitore di vigilare sull’istruzione, l’educazione e la salute pisco fisica, nonché sulla crescita della minore.

L’amministrazione scolastica ha opposto a detta richiesta un diniego motivato sulla base della ritenuta insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, in ragione del fatto che la figlia del ricorrente è stata promossa con dieci e lode.

Il diniego è ritenuto illegittimo dal ricorrente il quale si rivolge al Tar per conseguire una pronuncia di condanna dell’amministrazione alla esibizione degli atti richiesti.

La stessa amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto la reiezione siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 ottobre 2014.

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

Contrariamente alla tesi sostenuta dall’amministrazione scolastica, l’interesse vantato dall’odierno ricorrente appare senz’altro meritevole di tutela ai sensi della disciplina in materia di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalla P.a.

Ed invero, si rileva che, indipendentemente dal notevole successo scolastico riportato dalla figlia del ricorrente, l’esercizio della potestà genitoriale implica senz’altro la possibilità di esercitare una vigilanza sugli orientamenti culturali che una minorenne va formandosi attraverso il consueto percorso scolastico.

Questo non vuol dire riaffermare una concezione paternalistica della potestà genitoriale in netta controtendenza con i tempi attuali, ma semplicemente concedere al genitore attento la possibilità di avere cognizione piena dei gusti, delle aspettative, degli orientamenti culturali che una minore va acquisendo e sviluppando in un ambiente chiamato a compartecipare alla crescita e alla maturazione dell’individuo, ivi incluse le aspettative di vita che , spesso, sfuggono ad un sano dibattito in ambito strettamente familiare.

La richiesta di accesso è stata, del resto, formulata in termini tutt’altro che pretestuosi o irragionevoli il che concorre, una volta di più, a ritenerla accoglibile.

Per le considerazioni su esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Consegue da tanto che l’amministrazione deve dare accesso agli atti richiesti dal ricorrente nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
ordina all’Istituto Comprensivo Polo di Nardò “Renata Fonte” di dare accesso agli atti per come richiesti dal ricorrente, nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente decisione.

Condanna l’Istituto sopra citato alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 700,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2014
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Associazione denominata “Ananda Marga Pracaraka Samgha”

pratiche di culto del movimento spirituale mondiale ‘Ananda Marga’,
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24/11/2014 201401523 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 24/09/2014


Numero 03624/2014 e data 24/11/2014


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 24 settembre 2014

NUMERO AFFARE 01523/2014

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Associazione denominata “Ananda Marga Pracaraka Samgha” - riconoscimento personalità giuridica.

LA SEZIONE
Vista la relazione 25 luglio 2014 prot. n. 1988 con la quale il Ministero dell’interno, direzione centrale degli affari dei culti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D’Ottavi.

Premesso e considerato:
Il Ministero premette che con istanza del 22 dicembre 2010 il legale rappresentante della Associazione denominata ‘Ananda Marga Pracaraka Samgha’, avente sede in Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona), Case Sparse Brolazzo, n. 3, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell’organismo quale ‘ente di culto diverso dal cattolico’, ai sensi degli articoli 2 della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e 10 del regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289.

L’Associazione, che al momento della sua costituzione con atto privato del 27 luglio 1998, registrato il 27 agosto 1998 con il n. 20773 presso l’agenzia delle entrate – direzione provinciale di Verona, aveva natura culturale ed era denominata “Ananda Marga”, si è in seguito dotata di un nuovo statuto con atto pubblico del 20 ottobre 2007, repertorio n. 125241, a rogito del notaio Cristiana Cascone, presentato a corredo della predetta istanza, con cui ha assunto l’attuale configurazione di ente religioso e la denominazione di ‘Ananda Marga Pracaraka Samgha’. Nelle more dell’iter procedurale per il riconoscimento l’associazione si è dotata di un nuovo statuto con atto pubblico del 16 ottobre 2013, repertorio n. 144212, a rogito del notaio Cristiana Cascone.

Rileva poi il Ministero che l’ente, come si evince dalla premessa e dagli articoli 2, 3 e 4 dello statuto nonché dalla relazione del 16 dicembre 2013 prodotta dal legale rappresentante, ha natura religiosa e persegue come scopo principale lo sviluppo e la diffusione in Italia degli ideali, della filosofia e delle pratiche di culto del movimento spirituale mondiale ‘Ananda Marga’, tra cui il culto dell’Entità Suprema Parama Parusa (in italiano Coscienza Suprema o Dio), realizzabile con sedute di meditazione individuale e collettiva, che possono includere canto di mantra e altre pratiche di offerta e devoluzioni; inoltre per il perseguimento dei suoi scopi l’ente può realizzare centri di formazione, di meditazione e di yoga e promuove il vegetarianesimo.

L’associazione si articola in diverse comunità organizzate di fedeli, come attesta la relazione del 16 dicembre 2013, con una comunità religiosa complessiva di circa 1400 fedeli.

In particolare il Ministero osserva: 1) in ragione della presenza delle predette comunità in diverse province è stato acquisito il parere di dodici prefetture che, unitamente alla prefettura di Verona in cui ricadono tanto la sede dell’ente quanto il domicilio del suo legale rappresentante, si sono espresse favorevolmente, ad eccezione di quelle di Catania, Messina e Bari, nel cui territorio l’ente è assente. Dall’esito delle istruttorie delle prefetture interessate è stato accertato il numero complessivo di 1400 fedeli; 2) il patrimonio dell’associazione risulta costituito dalla somma di € 18.716,87, come da saldo del conto corrente intestato all’ente presso la Banca Unicredit del 16 ottobre 2013; 3) l’immobile in cui l’associazione ha stabilito la propria sede, sito in Verona, località Sant’Ambrogio di Valpolicella, Case Sparse Brolazzo n. 3, è stato acquistato dall’ente per atto privato di vendita autenticato nelle firme con atto pubblico del 4 giugno 2008, repertorio n. 128247 a rogito notaio Cristiana Cascone, successivamente integrato con atto privato autenticato nelle firme con atto pubblico del 5 marzo 2009, repertorio n. 130952 a rogito del medesimo notaio. L’ente è inoltre proprietario dell’immobile di Milano, Largo Promessi Sposi n. 6, divenuto di proprietà dell’ente per atto di donazione del 23 aprile 2007, repertorio n. 37133, a rogito notaio Mauro Acquaroni.

Secondo il Ministero la descritta consistenza patrimoniale, così come i bilanci relativi al triennio 2009-2011, evidenziano che l’ente dispone dei mezzi economico-finanziari sufficienti per il raggiungimento dei suoi fini.

Lo statuto reca, a norma di legge, puntuali e complete indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, al patrimonio, alla composizione degli organi ed al loro funzionamento.

Per quanto riguarda il patrimonio il Ministero evidenzia che nell’art. 8 dello statuto non sono stati indicati i mezzi finanziari a disposizione dell’ente, come prevede l’art. 10, comma 2 del R.D. n. 289/1930; tuttavia viene rilevato che nel medesimo articolo dello statuto è elencato il patrimonio immobiliare dell’ente, mentre i suoi mezzi finanziari risultano dal predetto saldo del conto corrente bancario intestato all’ente presso la Banca Unicredit.

Da ultimo si segnala che il legale rappresentante dell’ente, residente in Bologna, è cittadino italiano.

Considerato:

Come risulta dalla documentata relazione e in particolare dall’esame degli atti forniti dall’ente richiedente, l’associazione 'Ananda Marga Pracaraka Samgha', possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso da quello cattolico, ai sensi della normativa di cui alla legge n. 1159/1929 e del R.D. n. 289/1930.

Infatti, rilevate le esclusive finalità religiose dell’ente chiaramente esplicitate nello statuto, la sussistenza degli aspetti rituali e cultuali, di un congruo numero di fedeli e della sua diffusione sul territorio nazionale, la consistenza di un idoneo patrimonio, devono ritenersi sussistenti i requisiti previsti dalla menzionata normativa, né rilevano le perplessità concernenti l’indicazione dei mezzi finanziari, dato che, come giustamente osserva lo stesso Ministero, la loro consistenza ed attribuibilità è efficacemente provata con la stesura dell’elenco contenuto nello stesso statuto.

Pertanto si esprime parere favorevole al conferimento della personalità giuridica.

P.Q.M.

esprime parere favorevole.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco D'Ottavi Raffaele Carboni




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notizia del 10 novembre 2014 sulle pensioni.
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Quota 96, la sentenza: subito in pensione chi ha fatto ricorso!

Bocciata la legge Fornero: sì al diritto alla pensione per i Quota 96
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Dove non arriva lo Stato, i cittadini – e i Tribunali – riescono ad arrangiarsi. Clamorosa sentenza, nei giorni scorsi, a Salerno: 42 professori e dipendenti scolastici della famigerata Quota 96, hanno vinto il ricorso contro la legge Fornero, ottenendo pensionamento con effetto immediato.

Si tratta di una pronuncia che riapre una questione mai risolta da parte dei vari governi succedutisi negli ultimi anni, che vede oltre quattromila persone obbligate a rimanere al lavoro nonostante il maturato diritto alla pensione.

La ragione ben nota è il mancato riconoscimento del diritto al ritiro per i dipendenti della scuola, insegnanti e amministrativi, che avessero maturato i requisiti vigenti prima della riforma delle pensioni al 31 agosto 2012. La previsione del governo, infatti, riguardava solo i lavoratori in regola al 31 dicembre 2011, dunque senza considerare come l’anno di lavoro tra i banchi si concluda al termine di quello scolastico.

Una svista madornale, che, ancora oggi, non ha trovato un rimedio sotto forma di legge, costringendo gli interessati a ulteriori, e non previsti, anni di lavoro.

La sentenza di Salerno

Ora, però, arriva una nuova, concreta speranza per i lavoratori della scuola privati del diritto all’assegno previdenziale: il giudice del lavoro del Tribunale campano, infatti, ha inflitto quello che è il colpo più duro alla legge sui pensionamenti voluta dal governo Monti nel lontano 2011 e, insieme, la vittoria più netta dei dimenticati da una riforma, ormai, sempre più traballante.

La sentenza è la numero 31595 emanata il 3 novembre scorso nei confronti di 42 ricorrenti, che hanno mosso giudizio contro la legge Fornero causa del prolungamento dei loro anni di lavoro.

Ciò che colpisce, poi, è l’effetto immediato della sentenza, che di fatto ripara in maniera urgente e per via giudiziaria una mancanza dei legislatori, che, malgrado i tentativi emersi per correggere l’errore, non è mai riuscito a imporre a forza di legge il diritto già maturato agli interessati. Recita infatti la sentenza: “Per l’effetto accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012″. Una disposizione che lascia adito a ben pochi dubbi, se non quelli che, da questo momento, aleggiano sulla stessa legge delle pensioni varata due anni fa.

A caldo, il commento di Manuela Ghizzoni, esponente del Pd che, in passato, ha firmato l’emendamento per mandare in pensione i Quota 96, poi respinto dal Parlamento per mancanza di coperture: “Una sentenza che ha ridato speranza, perché conferma la bontà delle ragioni che portiamo avanti dal gennaio 2012. Una sentenza che non può essere ignorata. Nel merito, il governo dovrà esprimersi e in questo caso, una interrogazione è invece utile e appropriata) perché non si può lasciare questa vicenda interamente nella mani dei tribunali”.
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Corte Costituzionale: Ordinanza n. 40/2015 emessa in data 17/03/2015
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Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR), associazione non riconosciuta, costituita con atto notarile nel 1991, la quale aveva proposto ricorso avanti al TAR Lazio chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio dei ministri in data 27 novembre 2003, con la quale, recependo il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio dei ministri decideva di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la professione di ateismo non potesse essere assimilata ad una confessione religiosa;

Per completezza, leggete il tutto qui sotto.
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ORDINANZA N. 40
ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione-sezioni unite civili, 28 giugno 2013, n. 16305, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato in cancelleria il 22 settembre 2014 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 22 settembre 2014 (reg. confl. pot. amm. n. 5 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio e a nome del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione, sezioni unite civili, in relazione alla sentenza n. 16305 del 12 marzo-28 giugno 2013 con la quale è stato respinto il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione proposto dallo stesso Presidente del Consiglio avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6083 del 18 novembre 2011;

che il ricorrente riferisce in ordine alla richiesta dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR), associazione non riconosciuta, costituita con atto notarile nel 1991, la quale aveva proposto ricorso avanti al TAR Lazio chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio dei ministri in data 27 novembre 2003, con la quale, recependo il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio dei ministri decideva di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la professione di ateismo non potesse essere assimilata ad una confessione religiosa;

che con sentenza 31 dicembre 2008, n. 12359, il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che la determinazione impugnata avesse natura di atto politico non sindacabile;

che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 6083 del 2011, riformando la decisione di primo grado, affermava la giurisdizione del giudice amministrativo ritenendo che l’atto impugnato fosse espressione di mera discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione, come tale sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità e che, pertanto, l’avvio delle trattative potesse «addirittura considerarsi obbligatorio sol che si possa pervenire a un giudizio di qualificabilità del soggetto istante come confessione religiosa, salva restando da un lato la facoltà di non stipulare l’intesa all’esito delle trattative ovvero – come già detto – di non tradurre in legge l’intesa medesima, e dall’altro lato la possibilità, nell’esercizio della discrezionalità tecnica cui si è accennato, di escludere motivatamente che il soggetto presenti le caratteristiche che le consentirebbero di rientrare fra le “confessioni religiose”»;

che le parti venivano quindi rimesse avanti al primo giudice;

che avverso tale decisione, il Presidente del Consiglio dei ministri proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost., alle sezioni unite della Corte di cassazione, sostenendo che il rifiuto di avviare le trattative per la conclusione dell’intesa ex art. 8 Cost. doveva qualificarsi come “atto politico”, come tale insindacabile;

che la Corte di cassazione, con sentenza n. 16305 del 2013, respingeva il ricorso affermando che l’accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell’istante come confessione religiosa costituirebbe esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione atteso che il soggetto che avanza l’istanza di avvio delle trattative per la conclusione dell’intesa sarebbe portatore di una pretesa costituzionalmente tutelata all’apertura delle stesse, azionabile in giudizio, di tal che il Governo avrebbe l’obbligo giuridico di avviare le trattative ex art. 8 Cost. per il solo fatto che una qualsiasi associazione lo richieda e a prescindere dalle evenienze che si possono verificare nel prosieguo dell’iter legislativo;

che, ad avviso della Corte di cassazione, «l’apertura della trattativa è dovuta in relazione alla possibile intesa, disciplinata, nel procedimento, secondo i canoni dell’attività amministrativa; [mentre] la legge di approvazione segue le regole e le possibili vicende […] proprie degli atti di formazione [per cui] le variabili fattuali della seconda fase non incidono sulla natura della situazione giuridica che sta alla base delle bilateralità pattizia voluta dal costituente»;

che «negare la sindacabilità del diniego di apertura della trattativa per il fatto che questa è inserita nel procedimento legislativo significa privare il soggetto istante di tutela e aprire la strada […] a una discrezionalità foriera di discriminazioni»;

che, successivamente a tale pronuncia, il TAR Lazio, con sentenza 3 luglio 2014 n. 7068, ha respinto nel merito il ricorso della UAAR escludendo che essa possa qualificarsi come confessione religiosa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, ed il Consiglio dei ministri, non condividendo i principi affermati dalla Corte di cassazione e ritenendo che il rifiuto di avviare le trattative finalizzate alla stipula dell’intesa sia un atto politico, come tale sottratto al sindacato giurisdizionale, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della Corte di cassazione;

che, in ordine alla ammissibilità del conflitto, i ricorrenti sostengono che sarebbe pacifica la legittimazione soggettiva del Presidente del Consiglio dei ministri in proprio e del Consiglio dei ministri a dichiarare definitivamente la volontà del potere di riferimento e che, nel caso di specie, il rifiuto all’avvio delle trattative sarebbe stato opposto dal Consiglio dei ministri, organo al quale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono riservate le determinazioni sulle intese;

che, in ordine alla legittimazione passiva, le sezioni unite della Corte di cassazione sarebbero competenti a dichiarare la definitiva volontà del potere giudiziario, in considerazione della efficacia vincolante per tutti i giudici comuni, anche in altri processi, delle decisioni da essa assunte in ordine alla giurisdizione;

che, quanto al profilo oggettivo, i ricorrenti richiamando gli artt. 7, 8, 92 e 95 Cost., osservano come la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16305 del 2013, avrebbe illegittimamente esercitato il suo potere giurisdizionale menomando la funzione di indirizzo politico che la Costituzione assegna al Governo in materia religiosa la quale sarebbe assolutamente libera nel fine e quindi insuscettibile di controllo da parte dei giudici comuni;

che, nel merito, si afferma come non possa essere condivisa la conclusione delle sezioni unite in ordine alla doverosità dell’avvio delle trattative per la stipula dell’intesa ex art. 8, comma terzo, Cost.;

che tale ultima disposizione costituirebbe norma sulle fonti, dal momento che le intese integrerebbero il presupposto per l’avvio dell’iter legislativo finalizzato alla emanazione della legge che regola i rapporti tra Stato e confessione religiosa, e, pertanto, parteciperebbero della stessa natura, di atto politico, delle successive fasi dell’iter;

che inoltre, se il Governo è libero di non dare seguito alla stipula dell’intesa omettendo di esercitare l’iniziativa per l’emanazione della legge prevista dall’art. 8, terzo comma, Cost., a maggior ragione deve essere libero, nell’esercizio delle sue valutazioni politiche, di non avviare alcuna trattativa;

che tale conclusione troverebbe conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 2002, ove si afferma che il Governo non è vincolato a norme specifiche per quanto riguarda l’obbligo di negoziare e stipulare l’intesa;

che, infine, vi è di ciò conferma nella recente sentenza di questa Corte n. 81 del 2012 la quale avrebbe riconosciuto l’esistenza di spazi riservati alla scelta politica;

che, in definitiva, il rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per la conclusione dell’intesa sarebbe espressione della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico del Governo, in quanto tale libera nel fine ed insuscettibile di controllo da parte dei giudici comuni, non tollerando interferenze da parte del potere giudiziario di tal che sarebbe abnorme la sentenza che annulla il diniego di avvio delle trattative imponendo al Governo di riesaminare la questione o di concludere l’intesa con un determinato soggetto;

che, conseguentemente, i ricorrenti chiedono alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava alla Corte di cassazione, sezioni unite civili, di affermare la sindacabilità, ad opera dei giudici comuni, del rifiuto del Consiglio dei ministri di avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell’intesa di cui all’art. 8, terzo comma, Cost.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità del conflitto;

che sotto il profilo soggettivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, sia in proprio sia in rappresentanza del Consiglio dei ministri, è legittimato a promuovere il presente conflitto in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla stipula delle intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione;

che sussiste, altresì, la legittimazione a resistere nel conflitto della Corte di cassazione dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, si deve riconoscere ai singoli organi giurisdizionali la legittimazione ad essere parti di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione e competenti a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle relative funzioni, la volontà del potere cui appartengono (ex plurimis, ordinanze n. 286 del 2014 e n. 69 del 2013);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorso è finalizzato a tutelare la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite del Governo che, secondo la prospettazione del ricorrente, ad esso sarebbero attribuite dagli artt. 8, terzo comma, 92 e 95 Cost. i quali assegnano a detto organo la funzione di indirizzo politico in materia religiosa, e che la sentenza della Corte di cassazione, esorbitando dalle proprie competenze, avrebbe menomato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione con l’atto indicato in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di cassazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.
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Associazione denominata "Chiesa Cristiana" con sede in Reggio Calabria.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502236 - Public 2015-07-31 -


Numero 02236/2015 e data 31/07/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 luglio 2015

NUMERO AFFARE 00989/2015

OGGETTO:
Ministero dell'interno

Associazione denominata "Chiesa Cristiana" con sede in Reggio Calabria. Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1159 del 1929 e del regio decreto n. 289 del 1930

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 28 maggio 2015 n. 1208, con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano

Premesso.

Il Ministero dell’interno riferisce che, con istanza del 26 marzo 2003, il legale rappresentante dell'Associazione denominata "Chiesa Cristiana", con sede in Reggio Calabria, località S. Cristoforo, Via Vallone Croce n. 27, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1159 del 1929 e dell’art. 10 del regio decreto n. 289 del 1930.

L'Associazione, che ha approvato il trasferimento della propria sede legale nel suddetto indirizzo con delibera del 27 ottobre 2012 dell'Assemblea generale, si è costituita con atto pubblico in data 18 dicembre 2001, repertorio n. 1577, a rogito notaio Alessandra Maltese. Nelle more dell'iter procedurale relativo al riconoscimento, la "Chiesa Cristiana" si è dotata di un nuovo statuto con atto pubblico del 14 maggio 2008, repertorio n. 5911, a rogito del medesimo notaio.

L’Amministrazione riferente pone in evidenza che le principali finalità perseguite dall'Associazione, come si evince dall'art. 4 dello statuto nonché dalla relazione prodotta dal legale rappresentante a corredo dell'istanza, consistono nella diffusione del messaggio evangelico e in interventi nel sociale ispirati ai principi, ai valori e ai comportamenti indicati dai testi sacri della religione cristiana.

L'attuale articolazione territoriale della " Chiesa Cristiana ", comunicata alla Prefettura di Reggio Calabria dalla locale Questura con rapporto informativo del 21 novembre 2014, è costituita da 3 sedi, tutte nella provincia di Reggio Calabria, alle quali aderiscono complessivamente circa 500 fedeli.

L’Associazione, secondo quanto attestato dalla Banca Prossima, dispone di un conto corrente sul quale alla data del 14 luglio 2014 risultava una disponibilità di euro 778,09

Per quanto riguarda il conto corrente postale citato nell'art. 10, punto 2 dello statuto, il legale rappresentante, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 9 luglio 2014, ne ha comunicato l’avvenuta estinzione.

Il complesso immobiliare in cui l'Associazione ha stabilito la propria sede legale, sito in Reggio Calabria, località San Cristoforo, le è stato assegnato dalla Giunta Comunale di Reggio Calabria con deliberazione n. 639 del 20 dicembre 2004

La descritta consistenza patrimoniale e i bilanci relativi al triennio 2011-2013, secondo il Ministero, comprovano che l'Associazione dispone di mezzi economico-finanziari sufficienti al raggiungimento dei propri fini.

Lo statuto reca, a norma di legge, puntuali indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, al patrimonio, alla composizione degli organi ed al loro funzionamento e prevede espressamente l'ipotesi di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell'Associazione.

Per quanto concerne l'attuale Consiglio Direttivo si precisa in relazione che a carico di tre dei suoi membri sono pendenti procedimenti penali per reati di lieve entità risalenti nel tempo, che comunque non destano un particolare allarme sociale, né sono connessi ad attività concernenti la sfera religiosa e cultuale, sicché non sembrerebbero ostative alla concessione del richiesto riconoscimento.

Di contro, l’Amministrazione riferente ritiene rilevanti in senso sfavorevole alla concessione della personalità giuridica l’esiguità del numero dei fedeli e il ristretto ambito territoriale nel quale sono distribuiti (nel senso, Consiglio di Stato, sezione I, pareri nn. 3/84, 1659/08 e 1144/2014).

Un ulteriore motivo ostativo è rappresentato dall'art. 7 dello statuto, che, ai commi 2 e 3, prevede, rispettivamente, il versamento di una quota associativa da parte dei soci che chiedono di essere ammessi nel sodalizio e l'impossibilità di partecipare alle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo per i soci non paganti.

Da tali previsioni statutarie sembra emergere la coincidenza di fatto tra socio e fedele, sicché la comunità religiosa in questione non è basata sulla libera e gratuita condivisione di una fede religiosa, bensì sullo status di socio pagante, in evidente contrasto con ogni concetto di religione e di culto (conformemente, Consiglio di Stato, sez. I, n. 306/2014).

Considerato.

Preliminarmente si osserva che, pur avendo la Costituzione inteso assicurare una particolare tutela alle confessioni religiose, sia come estrinsecazione di convinzioni del singolo fedele sia come fenomeno associativo (artt. 8, 19 e 20 Cost. ) non può ritenersi automatica la concessione della personalità giuridica agli enti o alle istituzioni delle confessioni medesime; a tale fine va, pertanto, vagliata la consistenza associativa dell'ente erigendo, l'adeguatezza del suo patrimonio all'attività da espletare, la conformità dello statuto all'ordinamento giuridico italiano (nel senso, Cons. St., Sez. I, 30 luglio 1986, n. 1390).

Al riguardo si considera che, a parte il numero contenuto dei fedeli che aderiscono all’Associazione, la presenza di tre soli nuclei tutti in Provincia di Reggio Calabria è indicativa di una diffusione limitata al solo territorio provinciale, nel cui ambito allo stato si esauriscono l’operatività e le finalità dell’Associazione, sicché non sussiste il requisito della diffusione quantomeno ultraregionale, requisito dal quale non si può prescindere per il riconoscimento della personalità giuridica a livello nazionale, anche quando si tratti di comunità che perseguono finalità di culto.

Va, altresì, tenuto presente che il richiesto riconoscimento determina, da un punto di vista giuridico e patrimoniale, la totale separazione tra l’Associazione e i suoi soci, con l’effetto che l’ente risponde ai creditori con il proprio patrimonio senza che costoro possano avvalersi sui beni degli associati, come nel caso delle associazioni di fatto.

Orbene, non sembra che nella fattispecie l’Associazione disponga di un patrimonio idoneo a conferirle un’adeguata autonomia patrimoniale, se si considera l’esigua somma giacente sul conto corrente bancario, la modesta consistenza del bilancio riferito agli ultimi tre anni (al di sotto dei 50.000 euro per anno) e la sola disponibilità di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, costituito da un terreno con annessi manufatti ove è ubicata la sede principale dell’Associazione: il cespite nel 2004 le è stato assegnato in concessione dal Comune di Reggio Calabria a fronte dell’impegno assunto dall’Associazione di realizzare su detto sito un centro cristiano polivalente comprendente strutture rivolte a portatori di handicap e ad altre categorie di soggetti svantaggiati.

Si conviene, pertanto, con le valutazioni espresse dall’Amministrazione, la quale in sostanza ritiene che gli elementi sfavorevoli alla concessione della personalità giuridica prevalgano su quelli favorevoli.

In ragione del quadro descritto e senza precludere un diverso favorevole avviso in presenza di ulteriori risultanze istruttorie, la Sezione ritiene che al momento non sussistano i presupposti acché l’Associazione richiedente possa essere eretta in ente morale quale istituto di culto.

P.Q.M.

esprime parere contrario al richiesto riconoscimento.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Elio Toscano Anna Leoni




IL SEGRETARIO
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"Unione Cristiana Pentecostale (UCP)"

Parere non definitivo.

1) - Dalla relazione ministeriale e dallo statuto dell’UCP si deduce che l’Associazione riunisce più comunità di culto evangelico e che alla data del 14 giugno 2011 disponeva di risorse finanziarie pari a euro 63.606,65, somma certificata dalla Banca Prossima.

2) - Dalla documentazione in atti e, in particolare, dai referti informativi allegati alla relazione ministeriale si ricava, altresì, che circa la metà delle Associazioni, che inizialmente avevano aderito all’Unione Cristiana Pentecostale, hanno lasciato il sodalizio, mentre risulta documentato soltanto il bilancio del 2011.
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PROVVEDIMENTI ... PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502472

-Public 2015-08-31-

Numero 02472/2015 e data 31/08/2015 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 01173/2015

OGGETTO:
Ministero dell'interno.

Associazione denominata "Unione Cristiana pentecostale (UCP)" con sede in Palermo. Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1159 del 1929 e del regio decreto n. 289 del 1930

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 1° luglio 2015 n. 1447, con la quale il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano

Premesso.

Il Ministero dell’interno riferisce che, con istanza del 5 maggio 2011, il signor Elia Cascio, quale legale rappresentante dell'Associazione denominata "Unione Cristiana Pentecostale (UCP)" con sede in Palermo, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1159 del 1929 e dell’art. 10 del regio decreto n. 289 del 1930.

L'Associazione, costituitasi con atto pubblico in data 18 febbraio 2011, repertorio n. 3204, a rogito notaio Dario Ricolo, è dotata di uno statuto allegato all’atto costitutivo e si propone la diffusione del messaggio cristiano, favorendo le relative attività di religione e di culto e quelle tese all'unità evangelica. A tale finalità principale si affiancano quelle strumentali di formazione e ordinazione di ministri di culto e di fondazione di chiese e missioni nazionali ed estere.

Considerato.

Dalla relazione ministeriale e dallo statuto dell’UCP si deduce che l’Associazione riunisce più comunità di culto evangelico e che alla data del 14 giugno 2011 disponeva di risorse finanziarie pari a euro 63.606,65, somma certificata dalla Banca Prossima.

Dalla documentazione in atti e, in particolare, dai referti informativi allegati alla relazione ministeriale si ricava, altresì, che circa la metà delle Associazioni, che inizialmente avevano aderito all’Unione Cristiana Pentecostale, hanno lasciato il sodalizio, mentre risulta documentato soltanto il bilancio del 2011.

Pertanto, affinché la Sezione possa esprimere il parere richiesto, occorre che l’Amministrazione riferente accerti, anche sulla base di aggiornata e idonea documentazione fornita dall’Associazione che ha richiesto il riconoscimento, gli eventuali riflessi sulla consistenza patrimoniale dell’Ente a seguito delle defezioni di taluni degli associati ed esprima quindi, in ragione dei nuovi elementi acquisiti, il proprio avviso sulla capacità dell’Associazione di corrispondere con il solo patrimonio sociale alle obbligazioni assunte, conformemente alla disciplina dettata dal Codice civile per le persone giuridiche.

P.Q.M.

sospende l’espressione del parere in attesa dell’adempimento richiesto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Barbagallo




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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Associazione denominata “Unione Cristiana Pentecostale (UCP)”.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201600413 - Public 2016-02-19 -

Numero 00413/2016 e data 19/02/2016


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 dicembre 2015


NUMERO AFFARE 01173/2015

OGGETTO:
Ministero dell'interno


Richiesta di parere in merito alla domanda di riconoscimento della personalità giuridica presentata dall’Associazione denominata “Unione Cristiana Pentecostale (UCP)” con sede in Palermo ai sensi della legge n. 1159 del 1929 e del regio decreto n. 289 del 1930.

LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 1° luglio 2015 n. 1447, con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili e l‘immigrazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla domanda sopra indicata;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 15 luglio 2015,
vista la nota ministeriale dia adempimento del 23 novembre 2015;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.


Premesso.

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che con istanza del 5 maggio 2011 il legale rappresentate dell’Associazione denominata “Unione Cristiana Pentecostale (UCP)”, avente sede a Palermo, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell’organismo quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli articoli 2 della legge n. 1159 del 1929 e 10 del regio decreto n. 289 del 1930.

L’Associazione, costituitasi con atto pubblico in data 18 febbraio 2011, repertorio n. 3204, a rogito notaio Dario Ricolo con studio in Partinico, è dotata di uno statuto allegato all’atto costitutivo e si propone la diffusione del messaggio cristiano, favorendo le relative attività di religione e di culto e quelle tese all'unità evangelica. A tale finalità principale si affiancano quelle strumentali di formazione e ordinazione di ministri di culto e di fondazione di chiese e missioni nazionali ed estere.

Il sodalizio riunisce 10 gruppi religiosi, che si professano di fede evangelica, elencati nel verbale del consiglio direttivo n. 16 del 2 aprile 2015, ai quali aderiscono complessivamente circa 5400 fedeli, per lo più distribuiti nelle province della Sicilia, di Roma, Lodi e Torino, come accertato dalle otto Prefetture coinvolte nell’istruttoria, che si sono tutte espresse favorevolmente.

L’attuale presidente dell’Associazione, signor Elia Cascio, eletto dall’assemblea generale il 28 novembre 2014, risulta esente da pregiudizi.

Il patrimonio dell’Associazione, aggiornato al bilancio 2014, presenta un attivo di 125.693 euro e una liquidità di poco più di 6.000 euro, ai quali vanno aggiunti circa 90.000 euro in titoli obbligazionari, tutte disponibilità certificate da Banca Popolare S. Angelo.

L’immobile in cui l’ente ha stabilito la propria sede, sito in Palermo, risulta concesso all’Associazione in comodato d’uso gratuito.

Lo statuto reca, a norma di legge, puntuali e complete indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, al patrimonio, alla composizione d egli organi e al loro funzionamento.

L’Amministrazione riferente, avuto riguardo alle risultanze informative e documentali e alla descritta consistenza patrimoniale, ritiene che l’Associazione in parola si configuri come ente di culto e disponga di mezzi finanziari sufficienti al perseguimento dei fini statutari.

Considerato.

La Sezione osserva che dall’analitico esame delle varie disposizioni dello statuto e dalla documentazione disponibile emerge chiaramente lo scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso dell’Associazione.

Considera, poi, che il consistente numero di fedeli riscontrato (circa 5.400 distribuiti in più regioni d’Italia), la disponibilità dell’immobile in cui l’Associazione ha la sua sede, l’individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante, la consistenza del patrimonio mobiliare e l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione fanno ritenere sussistenti i requisiti previsti per l’accoglimento dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 giugno 1929, n.1159.

P.Q.M.

esprime parere favorevole.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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