Scorrimento della graduatoria

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Scorrimento della graduatoria

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Ricorso perso in Appello al CdS.

N.B.: però non ho capito perchè i riccorrenti oltre alla condanna al pagamento delle spese sono stati anche condannati al pagamento della sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a., che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), che gli appellanti verseranno secondo le modalità previste dall’art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201605408
- Public 2016-12-21 –

Pubblicato il 21/12/2016

N. 05408/2016REG.PROV.COLL.
N. 04524/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4524 del 2016, proposto dai signori Antonio A.., Rosemarie P.., Antonino B.., rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Scafetta e Salvatore Pesce, con domicilio eletto presso Michela Scafetta in Roma, viale Africa, 120;

contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Antonio F.., non costituito in giudizio;
Gian Maria P.., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Coronas e Salvatore Coronas, con domicilio eletto presso Salvatore Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari, 4;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02306/2016, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa e di Gian Maria P..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il consigliere Giuseppe Castiglia;
Uditi per le parti gli avvocati S. Pesce e U. Coronas;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Il signor Antonio A.. e gli altri originari ricorrenti hanno partecipato al concorso indetto nel 2013 per il reclutamento di 27 ufficiali dell’Aeronautica – ruolo speciale, all’esito del quale sono risultati idonei ma non vincitori.

2. Essi hanno impugnato il successivo analogo bando di concorso (determinazione del 23 luglio 2014) lamentando il mancato scorrimento della graduatoria precedente.

3. Con ordinanza 13 novembre 2014, n. 5707, il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis, ha accordato la cautela richiesta, ritenendo non rispettati i criteri fissati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14 e, per l’effetto, sospendendo il provvedimento impugnato.

4. I ricorrenti (salvo quelli risultati vincitori nel nuovo concorso) hanno poi impugnato la graduatoria finale con motivi aggiunti.

5. Con sentenza 22 febbraio 2016, n. 2306 - oggetto del presente giudizio - lo stesso T.A.R. per il Lazio ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per mancata specificazione delle censure dedotte e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio.

6. I signori Antonio A.., Rosemarie P.. e Antonino B.. hanno interposto appello contro la menzionata sentenza n. 2306 del 2016 di cui, formulando una domanda cautelare, hanno anche chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva.

7. Essi contestano l’affermata genericità dei motivi aggiunti e, nel merito, insistono per la necessità del previo scorrimento della graduatoria del precedente concorso, in quanto i concorsi per il ruolo speciale dell’Aeronautica militare non avrebbero cadenza periodica e sarebbe perciò assoggettati, appunto, alla regola generale dello scorrimento.

8. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello, sottolineando la specialità del reclutamento del personale delle Forze armate e delle Forza di polizia, da cui seguirebbe l’inapplicabilità della normativa generale e, nella specie, della regola dello scorrimento, in conformità del criterio enunciato al § 51 della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011.

9. Si è costituito in giudizio anche il controinteressato signor Gian Maria P.., già interventore ad opponendum in primo grado, per sostenere l’inammissibilità dell’appello, che avrebbe carattere generico, indistinto e confuso, e l’infondatezza nel merito.

10. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2016, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.

11. Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato le parti presenti in camera di consiglio, il Collegio ritiene di potere definire l’incidente cautelare nel merito con una sentenza in forma semplificata, a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.

12. In via preliminare, il Collegio osserva che:

a) la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite ed è comunque acclarata dalla documentazione versata in atti. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;

b) come adombrato dal signor P.. - sia pure non del tutto propriamente in relazione all’affermata infondatezza dell’appello e con riguardo al primo grado di giudizio - sembra sussistere un profilo di improcedibilità dell’appello, per non essere stato notificato a tutti coloro che hanno interesse a contraddire, cioè a tutti i concorrenti vincitori sub iudice del concorso impugnato, non nominati per effetto della sospensiva accordata dal T.A.R. (art. 95, comma 1, c.p.a.);

c) non è necessario tuttavia procedere all’integrazione del contraddittorio (ex art. 95, comma 4, c.p.a.), né darsi carico dell’eccezione di inammissibilità formulata dal signor P.., perché l’appello è manifestamente infondato (art. 95, comma 5, c.p.a.).

13. Il T.A.R. ha correttamente osservato che i motivi aggiunti di primo grado non spendono una parola sui vizi che inficerebbero la graduatoria impugnata. E a tale affermazione, incontestabile alla lettura degli atti di parte, suona debole replica quella secondo cui sarebbe implicita o fatta per relationem la deduzione del vizio di invalidità derivata; spiegazione questa invero non coerente con l’onere di specifica indicazione delle censure, valido anche per i motivi aggiunti per effetto del combinato disposto degli artt. 40 e 43 c.p.a.

14. Si aggiunga che, nel merito delle censure proposte avverso il bando impugnato, l’appello sarebbe comunque privo di pregio, posto che:

a) il meccanismo dello scorrimento della graduatoria preesistente, a preferenza rispetto all’indizione di un nuovo concorso, non si applica al reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, la cui provvista e il cui avanzamento di carriera presuppongono come normale una cadenza periodica se non annuale (v. in specie, per gli ufficiali, l’art. 660 c.o.m.), sicché viene a integrarsi la fattispecie derogatoria prevista dalla ricordata decisione dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2011, § 51 (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5792; sez. III, 21 marzo 2016, n. 1120).

b) non può valere in senso contrario il precedente richiamato dagli appellanti (Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2015, n. 4801), in quanto riferito a un concorso espressamente qualificato dall’Amministrazione come “non calendarizzato su specifica esigenza della Forza Armata”.

15. Dalle considerazioni che precedono discende che - come anticipato - l’appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza gravata e del provvedimento impugnato in primo grado.

16. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

17. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

18. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55, sono altresì comprensive della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a.

19. Al riguardo, il Collegio rileva che l’accertamento di infondatezza del gravame si basa, come dianzi illustrato, su ragioni assolutamente manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato [cfr. da ultimo e fra le tante sez. V, 27 agosto 2014, n. 4383; sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4812; sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2197; cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.].

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando
sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti soccombenti in solido:

a) al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) in favore dell’Amministrazione e in uguale importo in favore del signor P.., in entrambi i casi oltre agli accessori di legge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.);

b) al pagamento della sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a., che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), che gli appellanti verseranno secondo le modalità previste dall’art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Vito Poli





IL SEGRETARIO


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Re: Scorrimento della graduatoria

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Sto notando delle novità in caso di perdita del ricorso in presenza di motivi manifestamente infondati.
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Abuso del processo: il Consiglio di Stato chiarisce la portata dell´art. 26 c.p.a. come novellato dal D.L. n. 90/2014.

Segnalazione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.12.2014.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha evidenziato che la pronuncia di inammissibilità del ricorso che si fonda su ragioni manifeste integra i presupposti applicativi della norma sancita dall’art. 26, co. 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3210; Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3252; Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1733, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative della pena pecuniaria ex art. 26, co. 2 cit.).

Le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto in esame sono state, nella sostanza, recepite dalla novella recata dal d.l. n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. Invero:
a) l’art. 26, comma 1, che rinviava (e rinvia) all’art. 96 c.p.c., prevedeva la condanna, su istanza di parte, al risarcimento del danno se la parte ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1, c.p.c.), nonché la condanna anche d’ufficio in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente determinata;
b) l’art. 26, co. 2, c.p.a. prevedeva (e prevede) che il giudice condannasse d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso, quando la parte soccombente aveva agito o resistito temerariamente in giudizio;
c) il d.l. n. 90 del 2014 ha inciso sia sull’art. 26, co. 1, c.p.a., in termini generali, valevoli per tutti i riti davanti al giudice amministrativo, sia sull’art. 26, comma 2, c.p.a., in termini specifici, valevoli solo per il rito appalti;
d) sebbene l’art. 26, co. 1, continui a richiamare l’art. 96 c.p.c. in tema di lite temeraria, detta ora una regola più puntuale stabilendosi che in ogni caso, il giudice, anche d´ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati;
e) nell’art. 26, co. 2 c.p.a. si detta una ulteriore regola sulla sanzione pecuniaria per lite temeraria nel caso di contenzioso sugli pubblici appalti soggetto al rito dell’art. 120 c.p.a.; infatti l’importo della sanzione pecuniaria (che come visto va dal doppio al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo), può essere elevato fino all´uno per cento del valore del contratto, ove il valore del contratto sia superiore al quintuplo del contributo unificato.
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Infatti il CdS sta applicando la normativa.

Codice del processo amministrativo

Decreto legislativo, 02/07/2010 n° 104, G.U. 07/07/2010

per quel che riguarda:

Art. 26
Spese di giudizio

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati. (nota n. 1)

2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione. (nota n. 2)


(nota 1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(nota 2) Comma sostituito dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, così modificato dall'art. 41, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
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nella sentenza quì sotto si legge:
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201605495
- Public 2016-12-28 -

un giovane partecipante a concorso per l'arruolamento quale VFP1 contro il Ministero della Difesa il CdS a deciso:

15. Le spese di lite seguono la regola ordinaria della soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

16. Esse sono altresì comprensive della misura indennitaria di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a. Al riguardo, il Collegio rileva che l’accertamento di infondatezza del gravame si basa, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio [cfr. da ultimo e fra le tante Cons. Stato, Sez. IV, nn. 4599 e 2200 del 2016; cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., anche in ordine alle modalità applicative e alla determinazione della misura indennitaria].

17. La condanna dell’originario ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva, infine, anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2 quinquies, lett. a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti esposti in motivazione, e le liquida nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00), con l’aggiunta di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di misura indennitaria ex art. 26, comma 1, c.p.a., oltre agli accessori di legge (15% a titolo di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.).
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