SBLOCCO TETTO SALARIALE

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

Rispondi
giggi60

SBLOCCO TETTO SALARIALE

Messaggio da giggi60 »

Un saluto a tutti del forum
FORSE E' FATTA


LEGGE DI STABILITA': OK SBLOCCO TETTO SALARIALE. IN BUSTA PAGA DA GENNAIO 2015 ASSEGNI DI FUNZIONE E PROMOZIONI.

Il Consiglio dei Ministri ha finalmente licenziato la legge di stabilità per il 2015. dal prossimo gennaio 2015 gli assegni di funzione e di omogeneizzazione e le promozioni saranno regolarmente corrisposti (senza arretrati) a tutti coloro che li hanno già maturati nel corso del quadriennio 2011-2014 e che li matureranno in futuro.
Di seguito gli articoli della predetta legge riguardanti i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Art. 21, comma 4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083(norme che regolano la promozione alla vigilia del congedo per gli ufficiali delle forze armate n.d.r.)del decreto legislativo 15 marzo 2010 nr. 66, e l’articolo 1, comma 260, lettera b, della legge 23 dicembre 2005, nr. 266,(promozione dei dirigenti superiori della Polizia di Stato n.d.r.).

Art. 21, comma 5. (indennità di ausiliaria Forze armate e Corpi di Polizia militari (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).
All’articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66, le parole “pari al 70 per cento”, sono sostituite dalle seguenti “pari al 50 per cento”. Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Art. 21, comma 6. Dimezza gli importi di piloti e controllori di volo.

Art. 21, comma 10. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo della legge 350/2003 (provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia n.d.r.) è ridotta di 119 milioni di euro per l’anno 2015.

Art. 21, comma 11. Le somme disponibili in conto residui (previsti per il riordino delle carriere e indennità una tantum n.d.r.) sono versate all’entrata del bilancio dello stato nel 2015.

Art. 21, comma 12. Prevede un rinvio delle assunzioni del personale dei corpi di Polizia, specificando che possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015 salvo quanto previsto dalla legge 90/2014 nonché per quelle degli allievi ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 19,7 milioni di euro.

Art. 21, comma 16. Rappresentanza Militare. Sono abrogate le categorie, fermo restando il numero complessivo di 32 rappresentanti per il COCER e di 120 rappresentanti per il COIR la composizione deve essere rideterminata con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia. Sarà previsto, inoltre, un delegato ogni 500 elettori invece che degli attuali 250. Dal 2015 le spese di funzionamento della rappresentanza militare ivi compreso il trattamento economico di missione ed accessorio non possono superare il 50% di quelle sostenute nel 2013.

Art. 21, comma 17. Elimina l’indennità di trasferimento in patria per il personale in servizio all’estero.

Art. 31 comma 6. Gli alloggi di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR) sono ridotti da 55 a 6.

Art. 31 comma 8. Prevede larevisione degli organi giurisdizionali militari e conseguente riduzione degli uffici giudiziari militari, la soppressione dell’ufficio militare di sorveglianza, le procure ed i tribunali Militari di Verona e Napoli. Il ruolo organico dei magistrati militari scende da 58 a 47.

Art. 31 comma 15. Il Ministero della Difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi in finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni nel 2015 e a 100 milioni di euro negli anni successivi.
SALUTI


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SBLOCCO TETTO SALARIALE

Messaggio da panorama »

promozione, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

Argomento ai sensi LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Art. 1 comma 260.

260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:

a) Omissis;

B) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio

260. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

N.B.: ricorso RESPINTO.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 7 ,numero provv.: 201502247 - Public 2015-04-21 -

N. 02247/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2013, proposto da: OMISSIS,
rappresentato e difeso, per mandato in calce all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. F. C., con domicilio eletto in Napoli, via Caracciolo, n. 15, presso lo studio dell’avv. F. L.;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 452196 del 20 dicembre 2012, comunicato il 4 gennaio 2013, con il quale il Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e della formazione ha rigettato l’istanza presentata dal dott. OMISSIS (odierno ricorrente) per la concessione dei benefici di cui all’art. 1, comma 260, lett. b), l. 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali,

e per il riconoscimento del diritto
al beneficio di cui all’art. 1, comma 260, l. 23 dicembre 2005, n. 266, consistente nella promozione a dirigente generale, con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio, per i dirigenti superiori con anzianità di cinque anni nella qualifica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata amministrazione statale e (vista) la successiva produzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato l’8 febbraio 2013 e depositato il 5 marzo 2013, il dott. OMISSIS, “già dirigente superiore dell’amministrazione penitenziaria e dirigente penitenziario con riconosciuta idoneità a ricoprire incarichi superiori, attualmente in quiescenza dal 24 febbraio 2012”, si duole del provvedimento prot. n. 452196 del 20 dicembre 2912, comunicatogli il 4 gennaio 2013, con il quale è stata rigettata l’istanza da egli presentata il 3 dicembre 2012 per essere ammesso a fruire dei benefici di cui all’art. 1, comma 260, lett. b), l. 23 dicembre 2005, n. 266, a mente del quale “ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, è attribuita la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio” (previsione questa, va fatto constare, abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2015, in una all’intero comma sopraccennato, dal comma 258 dell’art. 1, l. 23 dicembre 2014, n. 190).

Nella prospettazione/denuncia attorea la determinazione reiettiva dell’amministrazione -secondo cui tale beneficio non sarebbe estensibile al personale dirigenziale penitenziario “in quanto l’art. 3 del d.l.vo 15 febbraio 2006, n. 63, recante l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, ha previsto solamente la qualifica di “dirigente penitenziario” sopprimendo il ruolo “dei dirigenti superiori”- è illegittima:

- per contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità, posto che “numerosi colleghi, nella sua stessa posizione e cioè già dirigenti superiori, poi inquadrati come dirigenti penitenziari con idoneità ad incarichi superiori, hanno di recente richiesto ed ottenuto il beneficio de quo” (prima parte del primo mezzo, supportato da documentazione ritenuta idonea alla bisogna);

- in quanto “formalmente e di fatto” nell’ambito della dirigenza penitenziaria era rimasta in piedi una distinzione fra dirigenti con riconosciuta idoneità a ricoprire incarichi superiori ed i restanti dirigenti “sostanzialmente corrispondente alla precedente distinzione tra dirigenti superiori e primi dirigenti” e tale, quindi, da consentire l’ammissione al richiesto beneficio di legge, stante, per tale via, la “precisa equiparazione della dirigenza penitenziaria alla dirigenza della polizia di Stato” (seconda parte del primo mezzo);

- poiché la stessa amministrazione penitenziaria aveva dimostrato di tener conto della sopraindicata distinzione, come sarebbe comprovato dall’ultimo ruolo di anzianità pubblicato nel 2011, che vede, dopo il quadro dei dirigenti generali, inseriti, in un secondo quadro, solo i dirigenti penitenziari con l’indicazione della idoneità agli incarichi superiori (secondo mezzo);

- in quanto risulterebbe “inconcepibile” che la carriera penitenziaria (dirigenziale) fosse stata ridotta ad un solo livello (terzo mezzo);

- poiché una soppressione “di fatto” del ruolo dei dirigenti superiori sarebbe iniqua, comportando una loro penalizzazione inammissibile (quarto ed ultimo mezzo).

2- L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio per l’intimato Ministero della Giustizia e, in data 20 marzo 2015, ha depositato relazione difensiva predisposta direttamente dall’ufficio contenzioso dello stesso Ministero, ai cui contenuti la difesa erariale si è espressamente riportata.

Assume la parte resistente che il dott. OMISSIS, collocato a riposo a far data dal 24 febbraio 2012, non ha diritto all’invocato beneficio nei sensi già indicati nel provvedimento gravato, ovvero per effetto della soppressione della qualifica di “dirigente superiore” con quanto ne consegue ai fini qui dati, né può invocare a suo favore le posizioni dei colleghi: queste diversamente definite in quanto antecedenti all’introduzione nell’ordinamento della d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2011, n. 122, “che ha disposto il blocco contrattuale per gli anni 2011, 2012 e 2013”.

3- Tanto premesso, il Tribunale giudica che la sopra riportata conclusione dell’amministrazione debba essere mandata immune dalle denunce attoree.

4- In via preliminare va sgombrato il campo dal primo mezzo di impugnazione recante la denuncia di contraddittorietà e disparità di trattamento.

Ed invero, la replica opposta dall’amministrazione si appalesa idonea a dar conto della diversità delle situazioni contemplate, stante il diverso complessivo quadro ordinamentale esistente al momento della definizione della posizione del dott. OMISSIS rispetto a quella dei colleghi che del beneficio avevano fruito prima della sopravvenienza del blocco contrattuale preclusivo.

Né il ricorrente ha ritenuto di produrre ulteriori scritti difensivi per contrastarla: ovvero per confutare la conclusione dell’amministrazione che, dalla sopravvenienza normativa recante il “blocco dei contratti”, ha fatto discendere la preclusione alla “promozione” rivendicata.

5- La stessa, ripetuta, replica dell’amministrazione si appalesa peraltro idonea anche a sostenere utilmente il diniego formulato.

Ed invero, non appare al Collegio esservi spazio per una diversa conclusione che avesse consentito all’amministrazione di disporre la “promozione”, ancorchè preclusa dalla sopravvenuta previsione normativa sol perché suo tramite sarebbe stato assicurato un trattamento pensionistico più alto.

5a- Né tale avviso può essere utilmente contrastato facendo leva, come qui avvenuto da parte del difensore attoreo in sede di discussione orale, sui profili di peculiarità della situazione qui in concreto data, a partire dal dato che il pensionamento del dott. OMISSIS era previsto per l’1° novembre 2010 e, su sua richiesta, traslato in avanti per un ulteriore biennio.

Tale argomentazione e quelle ad essa connesse ivi compresa la ribadita valenza che avrebbe avuto a dover esser conferita alla idoneità “a funzioni superiori” non si appalesano in grado di consentire una disapplicazione dell’inequivoco disposto di legge e delle sue altrettanto piane ricadute rispetto a tutto il personale ancora in servizio.

6- Ancorchè quanto fin qui argomentato e concluso si appalesi sufficiente ad escludere di potersi far luogo all’invocato annullamento della impugnata determinazione, dovere di completezza e la necessità di dare risposta anche alla domanda di riconoscimento del diritto impongono di aggiungere che condivisa giurisprudenza (Tar del Lazio, Roma, sezione prima, n. 8381 del 4 settembre 2009, in sede di definizione del ricorso n. 4008 del 2008 proposto, come si trae da una consultazione del sistema informatico, sempre dal dott. OMISSIS, ossia dall’odierno ricorrente, per contrastare il conferimento ad altro dirigente di un incarico di dirigente generale) ha precisato che: “Le disposizioni del d. lgs. n. 334/00..” (recante il Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78) “..appaiono incompatibili con la disciplina specificamente prevista per il personale penitenziario caratterizzata dall’unicità della qualifica apicale e dalla peculiarità di ruoli (art. 3 d. lgs. n. 63/06: “i funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra” laddove “ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale”.

Ed, infatti, per il personale della polizia di Stato il d. lgs. n. 334/00 prevede che il relativo ruolo dirigenziale è articolato in distinte qualifiche (primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale) alle quali si accede per concorso e scrutinio per merito comparativo.

Tale distinzione non è rinvenibile nel nuovo ordinamento del personale dirigenziale dell’amministrazione penitenziaria nell’ambito del quale l’unica rilevanza del pregresso inquadramento nella qualifica di dirigente superiore (attualmente insussistente) è, in via transitoria, riconosciuta dall’art. 26 comma 3° d. lgs. n. 63/06 con l’attribuzione dell’idoneità a ricoprire gli “incarichi superiori” previsti dall’art. 7 del medesimo testo normativo.

L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria è attualmente disciplinato dal decreto legislativo n. 63/2006 il cui articolo 8 prevede che "la nomina a dirigente generale penitenziario può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

6a- Conclusione, questa, che -per quanto qui riguarda, ovvero in relazione al giudizio qui da dato e da definire- conduce a negare ingresso alle affermazioni formulate in ordine alla “precisa equiparazione della dirigenza penitenziaria alla dirigenza della Polizia di Stato” ed ai rilievi alle situazioni “fattuali” sulle quali il ricorrente insiste: le une e gli altri costituenti presupposto su cui si regge l’intera costruzione attorea.
6b- E conclusione che vieppiù si appalesa da condividersi, ove si ponga mente al dato che il beneficio rivendicato dal dirigente penitenziario dott. OMISSIS è stato disposto in favore dei dirigenti superiori della Polizia di Stato (comma 260, lettera b, dell’art. 1 della l. 23 dicembre 2005, n. 266, sopra riportato) “in conseguenza di quanto previsto dal comma 259”, ovvero “allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato”.

7- In definitiva, il ricorso è infondato e, siccome tale, va respinto.

7a- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio: avuto conto della innegabile peculiarità di taluni profili della vicenda, nonché della risalenza del gravame ad epoca precedente la novellazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (l’introduzione da essa recata di nuovi e più stringenti criteri per potersi far luogo a compensazioni delle spese di giudizio) ad opera dell’art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162 che espressamente fissa la decorrenza della disposizione “ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2015
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12873
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: SBLOCCO TETTO SALARIALE

Messaggio da panorama »

Il Tar Lazo con la sentenza n. 4011 resa pubblica oggi 29/02/2024 rigetta il ricorso siccome infondato (Ricorso presentato nel 2018).

I tanti ricorrenti della PolPen chiedevano:

- il risarcimento del danno, per ciascun mese di ritardo e sino a rinnovo contrattuale;

- un Indennizzo da attività illegittima dello Stato, dovendosi riconoscere per il periodo pregresso ossia dal 2010 e sino alla data in cui ha operato il blocco.

N.B.: Leggete il tutto dall'allegato.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Rispondi