1) - rigetto della domanda di c.d. omogenizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802, comma 3, del d. lgs. 66/2010.
2) - la Direzione di commissariato Marina Militare rigettava l’istanza presentata dall’interessato con raccomandata del 24 luglio 2017, poiché la cessazione del blocco stipendiale (art. 9, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) riguardava, secondo l’amministrazione, il solo personale militare in servizio.
3) - concludendo, in via preliminare sospendere il giudizio in attesa di pronuncia della Corte costituzionale sulla questioni di legittimità delle norma di riferimento in materia di blocco stipendiale – dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, per contrasto con l’art. 3, della Cost, sollevata dalla Corte dei conti, sez. Liguria, con ordinanza n. 1/2017;
4) - Il ricorrente non contesta le modalità di progressione di carriera, ma chiede la valorizzazione in quiescenza degli emolumenti collegati alla medesima progressione. Petitum e causa petendi sono pertanto strettamente legati al diritto a pensione, e rientrano nella cognizione del giudice delle pensioni.
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Sezione MARCHE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 148 Pubblicazione 17/07/2018
SENT. 148 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche
i in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Fabio Gaetano Galeffi, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 17 luglio 2018, con l’assistenza del Segretario sig.ra Manuela Brutti, la seguente
SENTENZA PARZIALE
sul ricorso iscritto al n. 22165/PM/NC del registro di segreteria, presentato il 5 dicembre 2017 da B. V. A., c.f. XXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Milena Pescerelli del Foro di Bologna, c.f. PSC MLN 70H58 A944R, come da procura a margine del ricorso, pec
milena.pescerelli@ordineavvocatibopec.it, e con la stessa elettivamente domiciliato in Senigallia, Piazza Garibaldi 15, presso lo Studio dell’avv. Elisabetta Saraga,
NEI CONFRONTI DI
• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione generale della previdenza militare e della leva – Previmil – I reparto – 1a divisione;
• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione generale per il personale militare - Persomil – IV reparto – 8a divisione;
• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione di commissariato militare marittimo Roma – Maricommi – V reparto;
AVVERSO
nota del 4 agosto 2017 del Capo Servizio amministrativo Direzione di commissariato Marina Militare; nota del 29 agosto 2017 del Direttore della I divisione direzione generale della previdenza militare e leva; nota del 21 agosto 2017 del direttore del IV reparto della divisione 8^ della direzione generale per il personale militare; concernenti rigetto della domanda di c.d. omogenizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802, comma 3, del d. lgs. 66/2010.
Udito, nella pubblica udienza del 17 luglio 2018, l’avv. Diego Lorenzetti per delega dell’avv. Milena Pescerelli per il ricorrente; assente l’amministrazione.
PREMESSO
Il ricorrente, ex militare, veniva arruolato in Marina nel XXXX, superava in data XXXXXX un concorso per sottotenente di vascello, e veniva collocato in ausiliaria in data XXXXXX, con il grado di Capitano di fregata, avendo raggiunto i limiti di età (XXXXX) e dopo un periodo di oltre 23 anni dal conseguimento della qualifica di ufficiale.
In data 4 agosto 2017, la Direzione di commissariato Marina Militare rigettava l’istanza presentata dall’interessato con raccomandata del 24 luglio 2017, poiché la cessazione del blocco stipendiale (art. 9, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) riguardava, secondo l’amministrazione, il solo personale militare in servizio.
Lamenta il ricorrente: 1) sussistenza del proprio diritto alla c.d. omogeneizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802 del d. lgs. 66/2010 e conseguente illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione; 2) disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost; concludendo, in via preliminare sospendere il giudizio in attesa di pronuncia della Corte costituzionale sulla questioni di legittimità delle norma di riferimento in materia di blocco stipendiale – dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, per contrasto con l’art. 3, della Cost, sollevata dalla Corte dei conti, sez. Liguria, con ordinanza n. 1/2017; in via principale, nel merito, previo accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente alla c.d. omogeneizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802 d. lgs. 66/2010, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico con riconoscimento della maggiorazione a decorrere dal XXXXXXX, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e per l’effetto annullare la nota del 4 agosto 2017 del Capo Servizio amministrativo Direzione di commissariato Marina Militare, la nota del 29 agosto 2017 del Direttore della I divisione direzione generale della previdenza militare e leva e la nota del 21 agosto 2017 del direttore del IV reparto della divisione 8^ della direzione generale per il personale militare e condannare il Ministero a provvedere al ricalcolo e al pagamento del trattamento pensionistico a decorrere dal XXXXXXX. Con vittoria di spese.
Il Ministero della Difesa si costituisce in giudizio con nota pervenuta il 12 luglio 2018, contestando la pretesa del ricorrente e sostenendo la legittimità del proprio operato, in quanto la maturazione del periodo di 23 anni di servizio da ufficiale è avvenuta il XXXXXX, nella vigenza del blocco stipendiale disposto a partire dal 1° gennaio 2011.
Eccepisce inoltre l’amministrazione che non è stato emesso il provvedimento definitivo di pensione, pertanto non risultano integrate le previsioni dell’art. 62 del r.d. 1214/1934, secondo cui è ammesso ricorso alla Corte dei conti soltanto contro i provvedimenti definitivi di pensione. Insiste l’amministrazione nel merito della correttezza, in sede applicativa, del blocco stipendiale, su cui, peraltro, pende ordinanza n. 1/2017 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimità delle norme di riferimento. Conclude chiedendo in via preliminare volersi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto trattasi sostanzialmente di aspetti stipendiali seppur con riflessi pensionistici nonché, comunque, l’inammissibilità del ricorso stesso in quanto proposto avverso un provvedimento pensionistico provvisorio; in subordine la sospensione del giudizio in considerazione della pendenza della sopra indicata questione di legittimità costituzionale; nel merito il rigetto del ricorso, rebus sic stantibus, con salvezza di spese.
All'udienza del 17 luglio 2018, la difesa del ricorrente eccepisce preliminarmente la tardività della costituzione di controparte, avvenuta il 12 luglio 2018 dopo la scadenza del decimo giorno antecedente l’udienza e per il resto insiste per la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata da altro giudice e per l’accoglimento nel merito del ricorso.
All'udienza del 17 luglio 2018, il ricorso è trattenuto in decisione.
DIRITTO
La difesa del ricorrente ha espressamente eccepito che la costituzione in giudizio di controparte è avvenuta tardivamente il 12 luglio 2018 dopo la scadenza del decimo giorno antecedente l’odierna udienza del 17 luglio 2018, in violazione di quanto disposto dall’art. 156 c.g.c.
In primo luogo vanno esaminate le conseguenze della tardiva costituzione in giudizio da parte dell’amministrazione resistente.
Appurata la materialità del deposito tardivo, avvenuto il 12 luglio 2018 rispetto all’udienza del 17 luglio 2018, va osservato che la tardiva costituzione in giudizio determina la decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
Pur tuttavia, l’accertamento della giurisdizione è connaturata all’esercizio della funzione giudicante, e pertanto non può essere considerata un’eccezione legata esclusivamente a impulso di parte.
Nei termini appena descritti, va quindi valutata, sia pure d’ufficio, la questione attinente la giurisdizione, in funzione della natura stipendiale degli emolumenti rivendicati dal ricorrente.
Tale questione è da ritenersi infondata.
Il ricorrente non contesta le modalità di progressione di carriera, ma chiede la valorizzazione in quiescenza degli emolumenti collegati alla medesima progressione. Petitum e causa petendi sono pertanto strettamente legati al diritto a pensione, e rientrano nella cognizione del giudice delle pensioni.
Va affermata quindi la giurisdizione della Corte dei conti in materia.
La seconda eccezione formulata nella memoria di costituzione dell’amministrazione, inerente asserita inammissibilità del ricorso, in relazione al carattere non definitivo del provvedimento di concessione del trattamento pensionistico, attiene invece al merito; essendo tale eccezione proposta tardivamente, sulla stessa è intervenuta decadenza, e non vi è quindi luogo a pronunciarsi in questa sede.
Per quanto attiene al merito della questione, si procederà con separata ordinanza alla sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla stessa questione, già sollevata da altro giudice.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso in epigrafe; dispone con separata ordinanza la sospensione del processo. Spese al definitivo.
Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2018.
IL GIUDICE UNICO F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi
PUBBLICATA IL 17/07/2018
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni
DECRETO. Il Giudice unico delle pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria sia apposta annotazione di cui al terzo comma del predetto art. 52.
Ancona, 17 luglio 2018
IL GIUDICE UNICO F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi
In esecuzione del provvedimento del Giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Tiziana Camaioni