sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

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tuono
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Re: adeguamento stipendio mese di gennaio 2015

Messaggio da tuono »

ciao a tutti

Oggi ho controllato il cedolino di gennaio e non ho visto alcun adeguamento in merito allo sblocco visto che ho maturato i 13 anni mi aspettavo il previsto (prima dirigenza).
Qualcuno può dirmi se ha avuto lo stesso mio problema ?
Grazie


jero
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da jero »

Bene, anzi male anzi bo!
Ho visto stamani la busta paga di gennaio, risulto inquadrato nell'11 livello e fatte le somme ci sono circa 300 € in più rispetto al mese scorso. (lvl. 11, classi 0, scatti 0). Nel dettaglio:
- Stipendio 1999,25;
- IIS 858,69;
- Assegno P 199,80;
- I.F. Operativa 550,02;

Per l'attribuzione del 12 lvl non bastavano 15 anni da Uf. con più di 31 anni e 6 mesi di anzianità (maturati a luglio 2013)?
Vi chiedo gentilmente se ci sono i presupposti per "questionare" con il mio Uf. Amministrazione.
Grazie.
Carminiello
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da Carminiello »

Confermo, ci sono gli aumenti nei cedolini di questo mese. Tuono, chiedi al tuo amministrativo. Confermo anche che i 15 anni portano il 12^ livello ( con i 13 anni è 11^simo).
gimon
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da gimon »

Se posso permettermi, nel caso ancora non ne fosse a conoscenza, per Jero le cose vanno molto meglio, nel senso che alla fine SME CUSE con circ. del 2 febbraio ha disposto (inquadrando meglio la circ. di Persomil 23.12.2014) per la corresponsione da febbraio + arretrati di gennaio del famoso abbattimento agli Ufficiali provenienti da categorie diverse, con l'assegnazione di un n. di classi dipendente dall'anzianità totale. Per maggiore chiarezza faccio il mio esempio: 31 ANNI E 6 MESI AL 01 AGOSTO 2011 e 15 anni da U. nella stessa data = dal 1 gen 2015 liv. 12 Col.+25 e 5 classi, quindi allo stipendio che mi è stato immesso sul cedolino di gennaio e segnatamente alla voce stipendio di 2.159,41 vanno aggiunti (comunicato dalla BDSU) altri 647 € lordi . Per il resto purtroppo per chi come me ha maturato la 6^ classe a marzo 2013 e maturerà la 7^ a marzo 2015 non vedrà gli effetti in quanto la legge di stabilità prevede la non utilità degli anni del blocco per la maturazione di classi e scatti. Su quest'ultimo punto sarei grato a chi fosse in grado di chiarire se con il termine "non utili" dobiammo aspettarci la maturazione dopo 5 anni dal 01 gen 2016, mi sembra triste come ipotesi ma è la più gettonata dagli addetti ai lavori.
tuono
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da tuono »

gimon ha scritto:Se posso permettermi, nel caso ancora non ne fosse a conoscenza, per Jero le cose vanno molto meglio, nel senso che alla fine SME CUSE con circ. del 2 febbraio ha disposto (inquadrando meglio la circ. di Persomil 23.12.2014) per la corresponsione da febbraio + arretrati di gennaio del famoso abbattimento agli Ufficiali provenienti da categorie diverse, con l'assegnazione di un n. di classi dipendente dall'anzianità totale. Per maggiore chiarezza faccio il mio esempio: 31 ANNI E 6 MESI AL 01 AGOSTO 2011 e 15 anni da U. nella stessa data = dal 1 gen 2015 liv. 12 Col.+25 e 5 classi, quindi allo stipendio che mi è stato immesso sul cedolino di gennaio e segnatamente alla voce stipendio di 2.159,41 vanno aggiunti (comunicato dalla BDSU) altri 647 € lordi . Per il resto purtroppo per chi come me ha maturato la 6^ classe a marzo 2013 e maturerà la 7^ a marzo 2015 non vedrà gli effetti in quanto la legge di stabilità prevede la non utilità degli anni del blocco per la maturazione di classi e scatti. Su quest'ultimo punto sarei grato a chi fosse in grado di chiarire se con il termine "non utili" dobiammo aspettarci la maturazione dopo 5 anni dal 01 gen 2016, mi sembra triste come ipotesi ma è la più gettonata dagli addetti ai lavori.
Beh
con l'ultima circolare il CUSE ha fugato tutti dubbi in merito a classi e scatti, o meglio al personale con nuovo inquadramento in concomitanza con i 15 anni dalla nomina (dirigenza) gli sono stati riconosciuti anche gli scatti maturati con il sistema di abbattimento soprattutto per gli ufficiali che provengono da carriere diverse.
Ovviamente per coloro che non erano interessati a un nuovo inquadramento la maturazione di scatti e classi è bloccato per tutto il 2015 con la speranza che dal 1° gennaio 2016 si sblocchi tutto.
gimon
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da gimon »

Scusa per l'insistenza, ma con "sblocco dal 2016" ritieni che vengano riconosciute quelle maturate? o invece che da quel momento cominciano a maturare, perché se così dovesse essere ( e molti lo affermano) sarebbe un danno ingentissimo, in pratica chi avesse maturato una classe nel 2011 se la vedrebbe riconosciuta nel 2020.
tuono
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da tuono »

ciao
al momento la versione più accreditata è quella che gli anni di blocco 2011-2015 non sarebbero utili ai fini della maturazione di classi e scatti.......ma il conteggio riprenderebbe dal 1° gennaio 2016.
gimon
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da gimon »

Mi scuso se torno sull'argomento, ma vedo una certa confusione nelle interpretazione del blocco delle classi per gli U. non contrattualizati e, segnatamente sulla successiva corresponsione delle classi che ciascuno ha maturato o maturerà nel periodo del blocco 2011 - 2015 , in prtatica chi per esempio ha maturato una classe nel blocco quando la vedrà corrisposta ? le correnti di pensiero variano da chi dice dal 1 gen 2016 a chi invece intende che dal 1 gen 2016 bisognerà niziare il conteggio, quindi 2018 come prima variazione. Se sul forum c'è qualcuno che , aldilà dell'iper ottimismo o del catastrofismo possa avere le idee chiare è gentilmente pregat esprimersi .grazie
panorama
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da panorama »

rigetto della domanda di c.d. omogenizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802, comma 3, del d. lgs. 66/2010.

la Corte dei Conti precisa:

1) - Per quanto attiene al merito della questione, si procederà con separata ordinanza alla sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla stessa questione, già sollevata da altro giudice.

Riserva.

2) - SENTENZA PARZIALE

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MARCHE SENTENZA 20 24/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MARCHE SENTENZA 20 2017 PENSIONI 24/03/2017



SENT. 20 / 2017

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Fabio Gaetano Galeffi, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 23 marzo 2017, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Cristiana Cremonesi, la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 22031/PM/NC del Registro di Segreteria, presentato il 5 dicembre 2016 da A. Antonio, c.f. ……….., nato a Manduria il ………., rappresentato e difeso dall’avv. Milena Pescerelli del Foro di Bologna, c.f. PSC MLN 70H58 A944R, come da procura a margine del ricorso, pec milena.pescerelli@ordineavvocatibopec.it, e con la stessa elettivamente domiciliato in Senigallia, Piazza Garibaldi 15, presso lo Studio dell’avv. Elisabetta Saraga,

NEI CONFRONTI DI

• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione generale della previdenza militare e della leva – Previmil – I reparto – 1a divisione;

• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione generale per il personale militare - Persomil – IV reparto – 8a divisione;

• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione di commissariato militare marittimo Roma – Maricommi – V reparto;

AVVERSO

la nota n. 18/13731/M dell’8 aprile 2016 del I reparto della Direzione generale della Previdenza militare e della leva, concernente rigetto della domanda di c.d. omogenizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802, comma 3, del d. lgs. 66/2010.

UDITO, nella pubblica udienza del 23 marzo 2017, l’avv. Milena Pescerelli per il ricorrente, assente l’amministrazione.

FATTO

Il ricorrente, ex militare, veniva arruolato in Marina nel 1966, nominato ufficiale il 3 luglio 1988 con il grado di Sottotenente di vascello, e collocato in ausiliaria in data 13 giugno 2012, con il grado di Capitano di fregata, avendo raggiunto i limiti di età (63 anni) e dopo un periodo di oltre 23 anni dal conseguimento della qualifica di ufficiale.

In data 8 aprile 2016, la Direzione generale della previdenza militare e leva rigettava con nota n. 18/13731 l’istanza presentata il 5 marzo 2012 dal ricorrente, poiché la cessazione del blocco stipendiale (art. 9, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) riguardava, secondo l’amministrazione, il solo personale militare in servizio.

Lamenta il ricorrente:

1) sussistenza del proprio diritto alla c.d. omogeneizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802 del d. lgs. 66/2010 e conseguente illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione;

2) disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost;

concludendo, in via principale, nel merito, previo accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente alla c.d. omogeneizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802 d. lgs. 66/2010, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico con riconoscimento della maggiorazione a decorrere dal 1° gennaio 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e per l’effetto annullare la nota n. 18/13713/M dell’8 aprile 2016 e condannare il Ministero a provvedere al ricalcolo e al pagamento del trattamento pensionistico. Con vittoria di spese.

Il Ministero della Difesa si costituisce in giudizio con nota del 10 marzo 2017, contestando la pretesa del ricorrente e sostenendo la legittimità del proprio operato, in quanto la maturazione del periodo di 23 anni di servizio da ufficiale è avvenuta il 19 ottobre 2011, nella vigenza del blocco stipendiale disposto a partire dal 1° gennaio 2011.

Eccepisce inoltre l’amministrazione che non è stato emesso il provvedimento definitivo di pensione, pertanto non risultano integrate le previsioni dell’art. 62 del r.d. 1214/1934, secondo cui è ammesso ricorso alla Corte dei conti soltanto contro i provvedimenti definitivi di pensione. Insiste l’amministrazione nel merito della correttezza, in sede applicativa, del blocco stipendiale , su cui, peraltro, pende ordinanza n. 1/2017 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimità delle norme di riferimento. Conclude chiedendo in via preliminare volersi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto trattasi sostanzialmente di aspetti stipendiali seppur con riflessi pensionistici nonché, comunque, l’inammissibilità del ricorso stesso in quanto proposto avverso un provvedimento pensionistico provvisorio; in subordine la sospensione del giudizio in considerazione della pendenza della sopra indicata questione di legittimità costituzionale; nel merito il rigetto del ricorso, rebus sic stantibus, con salvezza di spese.

All'udienza del 23 marzo 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall’amministrazione convenuta, in funzione della natura stipendiale degli emolumenti rivendicati dal ricorrente.

Tale eccezione è da ritenersi infondata.

Il ricorrente non contesta le modalità di progressione di carriera, ma chiede la valorizzazione in quiescenza degli emolumenti collegati alla medesima progressione. Petitum e causa petendi sono pertanto strettamente legati al diritto a pensione, e rientrano nella cognizione del giudice delle pensioni.

Va esaminata inoltre l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’amministrazione convenuta, in relazione al carattere non definitivo del provvedimento di concessione del trattamento pensionistico.

La norma invocata dall’amministrazione, l’art. 62 del r.d. 1214/21934, va infatti coordinata con altra norma del medesimo r.d., l’art. 64.

Nel citato art. 62 si afferma la ricorribilità contro i provvedimenti definitivi di pensione, mentre nell’art. 64 si esclude la ricorribilità contro i provvedimenti di liquidazione provvisoria della pensione. Tuttavia, l’art. 64 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 38 del 1° marzo 1972, per cui ne è preclusa l’applicazione.

L’ammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti non definitivi di pensione emerge inoltre dal principio espresso dall’art. 113 della Cost., che sancisce la tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione.

L’ammissibilità del ricorso è evidenziata inoltre dalla natura del giudizio pensionistico, che non limita la propria cognizione ai soli vizi dell’atto, ma si estende a tutto il rapporto pensionistico.

Lo stesso art. 151 del vigente c.g.c. conferma questa linea interpretativa, attribuendo espressamente al giudice contabile la giurisdizione sui ricorsi pensionistici, militari e di guerra, senza limitazioni di sorta.

Entrambe le eccezioni vanno pertanto respinte.

Per quanto attiene al merito della questione, si procederà con separata ordinanza alla sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla stessa questione, già sollevata da altro giudice.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando e respingendo le eccezioni formulate dal Ministero della difesa, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso in epigrafe; dichiara ammissibile il ricorso stesso; dispone con separata ordinanza la sospensione del processo. Spese al definitivo.

Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2017

IL GIUDICE UNICO (Cons. Fabio Gaetano Galeffi)

PUBBLICATA IL 24/03/2017

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(Dott.ssa Raffaella OMICIOLI)
f.to Il Funzionario di Segreteria (Sig. Ettore COLELLA)
panorama
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Re: sblocco stipendi a decorrere da gennaio 2015

Messaggio da panorama »

1) - rigetto della domanda di c.d. omogenizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802, comma 3, del d. lgs. 66/2010.

2) - la Direzione di commissariato Marina Militare rigettava l’istanza presentata dall’interessato con raccomandata del 24 luglio 2017, poiché la cessazione del blocco stipendiale (art. 9, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) riguardava, secondo l’amministrazione, il solo personale militare in servizio.

3) - concludendo, in via preliminare sospendere il giudizio in attesa di pronuncia della Corte costituzionale sulla questioni di legittimità delle norma di riferimento in materia di blocco stipendiale – dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, per contrasto con l’art. 3, della Cost, sollevata dalla Corte dei conti, sez. Liguria, con ordinanza n. 1/2017;

4) - Il ricorrente non contesta le modalità di progressione di carriera, ma chiede la valorizzazione in quiescenza degli emolumenti collegati alla medesima progressione. Petitum e causa petendi sono pertanto strettamente legati al diritto a pensione, e rientrano nella cognizione del giudice delle pensioni.

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Sezione MARCHE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 148 Pubblicazione 17/07/2018

SENT. 148 / 2018


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

i in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico nella materia pensionistica Cons. Fabio Gaetano Galeffi, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 17 luglio 2018, con l’assistenza del Segretario sig.ra Manuela Brutti, la seguente

SENTENZA PARZIALE

sul ricorso iscritto al n. 22165/PM/NC del registro di segreteria, presentato il 5 dicembre 2017 da B. V. A., c.f. XXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Milena Pescerelli del Foro di Bologna, c.f. PSC MLN 70H58 A944R, come da procura a margine del ricorso, pec milena.pescerelli@ordineavvocatibopec.it, e con la stessa elettivamente domiciliato in Senigallia, Piazza Garibaldi 15, presso lo Studio dell’avv. Elisabetta Saraga,

NEI CONFRONTI DI

• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione generale della previdenza militare e della leva – Previmil – I reparto – 1a divisione;

• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione generale per il personale militare - Persomil – IV reparto – 8a divisione;

• Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, Direzione di commissariato militare marittimo Roma – Maricommi – V reparto;

AVVERSO

nota del 4 agosto 2017 del Capo Servizio amministrativo Direzione di commissariato Marina Militare; nota del 29 agosto 2017 del Direttore della I divisione direzione generale della previdenza militare e leva; nota del 21 agosto 2017 del direttore del IV reparto della divisione 8^ della direzione generale per il personale militare; concernenti rigetto della domanda di c.d. omogenizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802, comma 3, del d. lgs. 66/2010.

Udito, nella pubblica udienza del 17 luglio 2018, l’avv. Diego Lorenzetti per delega dell’avv. Milena Pescerelli per il ricorrente; assente l’amministrazione.

PREMESSO

Il ricorrente, ex militare, veniva arruolato in Marina nel XXXX, superava in data XXXXXX un concorso per sottotenente di vascello, e veniva collocato in ausiliaria in data XXXXXX, con il grado di Capitano di fregata, avendo raggiunto i limiti di età (XXXXX) e dopo un periodo di oltre 23 anni dal conseguimento della qualifica di ufficiale.

In data 4 agosto 2017, la Direzione di commissariato Marina Militare rigettava l’istanza presentata dall’interessato con raccomandata del 24 luglio 2017, poiché la cessazione del blocco stipendiale (art. 9, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) riguardava, secondo l’amministrazione, il solo personale militare in servizio.

Lamenta il ricorrente: 1) sussistenza del proprio diritto alla c.d. omogeneizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802 del d. lgs. 66/2010 e conseguente illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione; 2) disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost; concludendo, in via preliminare sospendere il giudizio in attesa di pronuncia della Corte costituzionale sulla questioni di legittimità delle norma di riferimento in materia di blocco stipendiale – dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, per contrasto con l’art. 3, della Cost, sollevata dalla Corte dei conti, sez. Liguria, con ordinanza n. 1/2017; in via principale, nel merito, previo accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente alla c.d. omogeneizzazione stipendiale ai sensi dell’art. 1802 d. lgs. 66/2010, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico con riconoscimento della maggiorazione a decorrere dal XXXXXXX, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e per l’effetto annullare la nota del 4 agosto 2017 del Capo Servizio amministrativo Direzione di commissariato Marina Militare, la nota del 29 agosto 2017 del Direttore della I divisione direzione generale della previdenza militare e leva e la nota del 21 agosto 2017 del direttore del IV reparto della divisione 8^ della direzione generale per il personale militare e condannare il Ministero a provvedere al ricalcolo e al pagamento del trattamento pensionistico a decorrere dal XXXXXXX. Con vittoria di spese.

Il Ministero della Difesa si costituisce in giudizio con nota pervenuta il 12 luglio 2018, contestando la pretesa del ricorrente e sostenendo la legittimità del proprio operato, in quanto la maturazione del periodo di 23 anni di servizio da ufficiale è avvenuta il XXXXXX, nella vigenza del blocco stipendiale disposto a partire dal 1° gennaio 2011.

Eccepisce inoltre l’amministrazione che non è stato emesso il provvedimento definitivo di pensione, pertanto non risultano integrate le previsioni dell’art. 62 del r.d. 1214/1934, secondo cui è ammesso ricorso alla Corte dei conti soltanto contro i provvedimenti definitivi di pensione. Insiste l’amministrazione nel merito della correttezza, in sede applicativa, del blocco stipendiale, su cui, peraltro, pende ordinanza n. 1/2017 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla legittimità delle norme di riferimento. Conclude chiedendo in via preliminare volersi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto trattasi sostanzialmente di aspetti stipendiali seppur con riflessi pensionistici nonché, comunque, l’inammissibilità del ricorso stesso in quanto proposto avverso un provvedimento pensionistico provvisorio; in subordine la sospensione del giudizio in considerazione della pendenza della sopra indicata questione di legittimità costituzionale; nel merito il rigetto del ricorso, rebus sic stantibus, con salvezza di spese.

All'udienza del 17 luglio 2018, la difesa del ricorrente eccepisce preliminarmente la tardività della costituzione di controparte, avvenuta il 12 luglio 2018 dopo la scadenza del decimo giorno antecedente l’udienza e per il resto insiste per la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata da altro giudice e per l’accoglimento nel merito del ricorso.

All'udienza del 17 luglio 2018, il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

La difesa del ricorrente ha espressamente eccepito che la costituzione in giudizio di controparte è avvenuta tardivamente il 12 luglio 2018 dopo la scadenza del decimo giorno antecedente l’odierna udienza del 17 luglio 2018, in violazione di quanto disposto dall’art. 156 c.g.c.

In primo luogo vanno esaminate le conseguenze della tardiva costituzione in giudizio da parte dell’amministrazione resistente.

Appurata la materialità del deposito tardivo, avvenuto il 12 luglio 2018 rispetto all’udienza del 17 luglio 2018, va osservato che la tardiva costituzione in giudizio determina la decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

Pur tuttavia, l’accertamento della giurisdizione è connaturata all’esercizio della funzione giudicante, e pertanto non può essere considerata un’eccezione legata esclusivamente a impulso di parte.

Nei termini appena descritti, va quindi valutata, sia pure d’ufficio, la questione attinente la giurisdizione, in funzione della natura stipendiale degli emolumenti rivendicati dal ricorrente.

Tale questione è da ritenersi infondata.

Il ricorrente non contesta le modalità di progressione di carriera, ma chiede la valorizzazione in quiescenza degli emolumenti collegati alla medesima progressione. Petitum e causa petendi sono pertanto strettamente legati al diritto a pensione, e rientrano nella cognizione del giudice delle pensioni.

Va affermata quindi la giurisdizione della Corte dei conti in materia.

La seconda eccezione formulata nella memoria di costituzione dell’amministrazione, inerente asserita inammissibilità del ricorso, in relazione al carattere non definitivo del provvedimento di concessione del trattamento pensionistico, attiene invece al merito; essendo tale eccezione proposta tardivamente, sulla stessa è intervenuta decadenza, e non vi è quindi luogo a pronunciarsi in questa sede.

Per quanto attiene al merito della questione, si procederà con separata ordinanza alla sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla stessa questione, già sollevata da altro giudice.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando dichiara la giurisdizione della Corte dei conti sul ricorso in epigrafe; dispone con separata ordinanza la sospensione del processo. Spese al definitivo.


Così deciso ad Ancona, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2018.

IL GIUDICE UNICO F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi


PUBBLICATA IL 17/07/2018


IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Tiziana Camaioni

DECRETO. Il Giudice unico delle pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria sia apposta annotazione di cui al terzo comma del predetto art. 52.
Ancona, 17 luglio 2018
IL GIUDICE UNICO F.to Cons. Fabio Gaetano Galeffi

In esecuzione del provvedimento del Giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi di parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Tiziana Camaioni
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