Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

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panorama
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Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

Messaggio da panorama »

Nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo.
L’art. 13 della legge 11 luglio 1978 n. 382 attribuisce all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina comportando la violazione dei doveri della disciplina militare sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.
Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge. Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15 della medesima legge.
Il citato art. 14 prevede, tra l’altro, che le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore; il successivo art. 15 si occupa del procedimento prevedendo, tra l’altro, che nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
Infine, l’art. 59 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 Parte 2, sotto la rubrica “Procedimento disciplinare”: prevede: “1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi: a) contestazione degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione; d) decisione; e) comunicazione all'interessato.
2. L'autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66.
3. La decisione dell'autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento.
5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
6. L'autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso”.
Orbene, nei confronti di un militare ogni sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, che deve essere precisa e congrua per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare, in assenza della quale il provvedimento disciplinare deve ritenersi illegittimo.
Per chi vuole sapere meglio il tutto si rimanda alla lettura della sentenza del TAR Lombardia Sez. 1^ del 12.03.2010 nr. 615/2010 che riguarda il caso di un brigadiere dei Carabinieri che ha impugnato gli atti chiedendone l’annullamento in quanto gli era stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero con la seguente motivazione: “Fuori dalla sede di servizio, allacciava relazione non nota in pubblico, con donna sposata, causando reclamo da parte del marito”.
Spero di aver fatto cosa gradita.


panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

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Metto qui sotto questa sentenza del Tar di Milano che riguarda un collega CC.

N. 04420/2010 REG.SEN.
N. 01764/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2010, proposto da:
L. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Sitzia e Gianluigi Valesini, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio, in Milano Corso di Porta Vittoria n. 32;
contro
Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Regione Carabinieri Lombardia – (omissis), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici domicilia per legge in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Comandante del ….. Carabinieri di (omissis) prot. n. omissis datato ……...2010 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Comandante del omissis datato …….2010 con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della consegna per giorni due;
- di tutti gli atti presupposti consequenziali o comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/08/2010 il dott. F. F. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Durante la Camera di Consiglio del 25.08.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Preliminarmente va considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 26 della legge 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
2) E’ fondato e presenta carattere assorbente il primo dei motivi proposti, mediante il quale il ricorrente lamenta la violazione del principio della necessaria terzietà dell’Autorità che irroga la sanzione disciplinare; del resto, ai fini dell’ammissibilità del presente ricorso, occorre precisare che la suddetta censura risulta proposta anche in sede di ricorso gerarchico.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato dal M….. - dapprima in via gerarchica, poi con il ricorso in esame - è stato adottato dal Comandante del (omissis) per ritenuti “apprezzamenti lesivi della dignità personale” del medesimo Comandante.
Ne deriva che provvedimento impugnato è stato adottato da un soggetto portatore di un interesse personale, atteso che la violazione disciplinare sarebbe consistita proprio nell’esprimere giudizi e apprezzamenti lesivi della dignità personale di colui che poi ha irrogato la sanzione.
Nondimeno, la giurisprudenza ha più volte precisato che è principio generale del nostro ordinamento giuridico che l’organo chiamato ad adottare una decisione riguardo ad una vertenza contenziosa, debba operare in posizione di terzietà rispetto ai soggetti interessati alla vicenda e tale principio è, pertanto, applicabile anche ai procedimenti disciplinari avviati a carico di pubblici dipendenti e di appartenenti alle Forze Armate.
Nel caso in esame, il Comandante del omissis Carabinieri di omissis, pur essendo direttamente coinvolto nella vicenda che ha dato luogo al procedimento disciplinare a carico del ricorrente, ha egli stesso adottato la sanzione disciplinare, in violazione dei canoni di terzietà e di imparzialità da applicare nella materia de qua (cfr. sul punto T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 26 febbraio 2000, n. 155; Tar Emilia Romagna Parma, 11 febbraio 2002, n. 83; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 22 aprile 1999, n. 1342; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 27 ottobre 1998, n. 431).
Del resto, seppure l’art. 58, comma 1, del d.p.r. 1986 n. 545 (recante il Regolamento di Disciplina Militare) dispone che “Ogni superiore che rilevi l’infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare”, resta fermo che tale norma deve essere interpretata alla luce del richiamato principio di terzietà, in forza del quale il superiore gerarchico, che in generale è competente ad irrogare la sanzione, deve astenersi dal farlo qualora egli sia parte in causa nella vicenda disciplinarmente rilevante, come verificatosi nel caso di specie.
Ecco, allora, che simili ipotesi trovano disciplina nel terzo comma dello stesso art. 58, ove è previsto che “Se il superiore che ha rilevato l’infrazione ed il militare che l’ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato: a) direttamente al comandante di reparto, se comune ad entrambi i militari;…”, con conseguente attribuzione al Comandante di reparto del potere sanzionatorio, in modo da evitare che un soggetto direttamente coinvolto nella fattispecie possa irrogare una sanzione (cfr. per tali considerazioni si veda, in particolare, Tar Emilia Romagna Parma, 11 febbraio 2002, n. 83).
Ne deriva che è illegittimo anche il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico per non avere rilevato la evidente violazione del principio di necessaria imparzialità dell’organo che ha irrogato la sanzione, limitandosi ad asserire che la doglianza articolata sul punto in sede di ricorso amministrativo non troverebbe riscontro nell’ordinamento giuridico afferente alla disciplina militare.
Va, pertanto, ribadita la fondatezza del motivo in esame, il cui carattere assorbente consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso.
3) In definitiva il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Resta fermo l’onere di cui (omissis), come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla:
1) il provvedimento del Comandante del ……. Carabinieri di ……. prot. n. (omissis) datato ……..2010 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico;
2) il provvedimento del Comandante del …….. Carabinieri di …… datato …….2010 con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25/08/2010 con l'intervento dei Magistrati:
P. P., Presidente
F. F., Referendario, Estensore
S. C., Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
billyelliot1964

Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

Messaggio da billyelliot1964 »

L'ennesima figura di.... biiip, da parte dei nostri superiori che con sempre più arroganza in barba ad elementari principi giuridici perseverano con maligna pervicacia nella loro azione di comando. Dal mio punto di vista colui che così grossolanamente ha violato il basilare principio di terzietà citato dal giudice, dovrebbe essere punito due volte, la prima perchè il provvedimento adottato, derivato da un ingiustificabile eccesso di potere e da colpevole negligenza ha creato, in quanto persona di alto rango gerarchico pubblico discredito all'Arma ( la sentenza è pubblica) la seconda, perchè con la propria azione, ha cagionato un danno erariale ( 1.500 euro più contributo unificato ) all'amministrazione dello stato che, come sarebbe giusto, attraverso la Corte dei Connti si dovrebbe rivalere sul titolare della predetta azione, per il recupero delle spese .
panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

Messaggio da panorama »

Secondo voi, un m/llo CC. che convocato dal comandante diretto per ovi motivi e si mette in tasca un piccolo registratore è passabile di punizione non avendo avvisato l'ufficiale diretto di tale accessorio accesso?
E se è l'ufficiale CC. a tenere il registratore accesso "nascasto sulla sua scrivania è tutto regolare visto che è l'ufficiale a fare cio'?
Oggi molti ufficiali nei loro uffici usano dei piccoli registratori a forma di penna che inganna molti che vanno a rapporto da loro in modo da poterli poi punire e usare tali conversazioni contro.
Che ne pensate voi?
leonardo virdò
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

Messaggio da leonardo virdò »

panorama ha scritto:Secondo voi, un m/llo CC. che convocato dal comandante diretto per ovi motivi e si mette in tasca un piccolo registratore è passabile di punizione non avendo avvisato l'ufficiale diretto di tale accessorio accesso?
E se è l'ufficiale CC. a tenere il registratore accesso "nascasto sulla sua scrivania è tutto regolare visto che è l'ufficiale a fare cio'?
Oggi molti ufficiali nei loro uffici usano dei piccoli registratori a forma di penna che inganna molti che vanno a rapporto da loro in modo da poterli poi punire e usare tali conversazioni contro.
Che ne pensate voi?
Caro Panorama questa è una tecnica usata da tanti ufficiali quando andavi a rapporto. La registrazione diretta o indiretta, le intercettazioni non sono prove probanti, o meglio non possono essere usate nelle aule di giustizia o per altre cause simili se non comprovate. Se ci hai fatto caso o hai sentito parlare, quando vai a rapporto per questioni delicate dal tuo comandante di compagnia o di corpo, c'è sempre una persona una terza persona di fiducia nell'ufficio, generalmente può essere il tenete del NORM e/o il Maresciallo del N.C.. Oggi ci vogliono testimoni oculari e no penne che registrano.
Esperienza diretta:
Tanti anni fa, durante una intercettazione telefonica, una terza persona (dottore dell'ospedale), ha confessato ad un suo collega un omicidio colposo di una paziente anziana, deceduta dopo 30 min. dopo averle inniettato per indovena un farmaco sbagliato. L'altro interlecutore ha replicato: " MA COSI L'HAI AMMAZZATA DAVVERO". Questa confessione non è bastata neanche a fare aprire un fascicolo processuale a carico di ignoti. Ora pensa se il Capitano o chi per lui può utilizzare una banale registrazione, tra l'altro neanche autorizzata per incriminare o punire qualcuno. E poi, ricordiamoci sempre che ci sono i ricorsi, se poi abbiamo paura di loro e non vogliamo andare avanti, c'è la prendiamo in quel posto.
Ciao.
panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

Messaggio da panorama »

Questa sentenza riguarda un registratore che un collega ha portato a rapporto dai superiori.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2010, proposto da:
(omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti (omissis), con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR per la Lombardia in Milano, via Corridoni n. 39;
contro
Ministero dell’Interno – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici domicilia per legge in Milano, via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comandante della (omissis) del Comando ……… dei Carabinieri di ………. prot. n. …… del ……..2010 con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della consegna per giorni 5;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/08/2010 il dott. F. F. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Il ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Durante la Camera di Consiglio del 25.08.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Preliminarmente va considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 26 della legge 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 della legge 2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
2) Con il provvedimento impugnato, il ricorrente – militare dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Aiutante s. UPS in s.p. – è stato sanzionato in via disciplinare con la consegna semplice per 5 giorni, in quanto convocato a rapporto dal Comandante del ……… dei Carabinieri di ……… - cui egli appartiene - e alla presenza del suo Comandante di ……, “con comportamento ingannevole, occultava un registratore audio, evidenziando minor senso di responsabilità e lealtà ed assumendo contegno non consono al grado rivestito”.
Va precisato che i fatti materiali, come emergenti dal provvedimento impugnato, non sono contestati da (omissis), il quale nel ricorso dà atto di avere portato con sé un registratore acceso, specificando che gli interlocutori, una volta resisi conto della presenza dello strumento, se ne sono lamentati.
Il ricorrente censura l’illogicità e l’incongruenza della motivazione, in quanto il comportamento sanzionato non sarebbe espressivo di scarso senso di responsabilità e di lealtà, né esprimerebbe una condotta non consona al grado rivestito, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto impugnato.
Si tratta di censure non condivisibili e proprio l’infondatezza delle doglianze formulate consente di prescindere dai profili di inammissibilità evidenziati dall’amministrazione resistente.
Il provvedimento impugnato richiama varie disposizioni del d.p.r. 1986 n. 545 – recante il regolamento di disciplina militare – tra le quali l’art. 10, comma, 2 che, nel disciplinare i “doveri attinenti al grado”, stabilisce che il militare deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni o ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene.
Il provvedimento inquadra normativamente la fattispecie richiamando sia l’art. 14 del regolamento, che definisce il “senso di responsabilità” richiesto al militare, precisando che esso consiste, tra l’altro, “nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate”, sia il successivo art. 36, che, regolamentando il “contegno del militare”, precisa che quest’ultimo “deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate. Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza”.
Ora, è evidente che la necessità di agire con senso di responsabilità e serbando condotta esemplare, nel rispetto delle regole della civile convivenza, implica che il militare, chiamato a rapporto da due superiori gerarchici, debba, anche per il necessario rispetto verso l’organo gerarchicamente sovraordinato, improntare la propria condotta a criteri di schiettezza e di lealtà.
A tali parametri non è ragionevolmente riconducibile il comportamento del ricorrente, che, senza darne preventiva comunicazione agli interlocutori, ha, per finalità personali non riconducibili a specifiche esigenze di servizio, cercato di registrare in modo occulto la conversazione con i superiori.
Né in senso contrario rileva la considerazione sviluppata nel ricorso secondo la quale egli avrebbe registrato il colloquio per non dovere fare “affidamento solo sulla sua memoria”, qualora dall’incontro fosse emerso “qualche profilo di responsabilità giuridica carico di almeno uno dei partecipanti”, in quanto tale giustificazione, oltre ad essere del tutto generica, non fa venir meno l’oggettivo contrasto tra la condotta serbata e i parametri di lealtà, correttezza e schiettezza che il ricorrente avrebbe dovuto serbare in occasione del colloquio, secondo quanto già precisato.
Parimenti, è ragionevole la valutazione espressa dal provvedimento nella parte in cui correla la responsabilità al grado rivestito dal (omissis), il quale è Maresciallo Aiutante s. UPS, atteso che ricoprire un grado nella gerarchia militare implica, ai sensi dell’art. 10 del regolamento, il dovere di porsi come esempio per i militari subordinati e ciò, da un lato, rafforza l’obbligo di tenere condotte trasparenti, dall’altro, rende ancora più palese la gravità della violazione commessa, consistita in un comportamento ingannevole nei confronti dei superiori.
In definitiva, il provvedimento impugnato, presenta una motivazione sintetica ma esaustiva, scevra dai profili di incoerenza lamentati dal ricorrente, in quanto, oltre a ricostruire adeguatamente la vicenda sul piano fattuale, ne dà un inquadramento giuridico, in termini di responsabilità disciplinare, coerente con le richiamate norme del regolamento di disciplina militare.
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
3) In definitiva il ricorso è infondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.
La peculiarità della fattispecie sottesa all’impugnazione proposta consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25/08/2010 con l'intervento dei Magistrati:
P. P., Presidente
F. F., Referendario, Estensore
S. C., Referendario


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Il 27/08/2010
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

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Questa tratta un caso di un APS che non ha comunicato al proprio comando il cambio di residenza ed è stato sanzionato con un 1 giorno. Meno male che ha fatto ricorso e l'ha vinto. Complimenti.
L'Arma allora dovrebbe punire tanti Carabinieri.

N. 02788/2010 REG.SEN.
N. 00175/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 175 del 2010, proposto da:
L. M., rappresentato e difeso dagli avv. (omissis), con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;
COMANDO ARMA DEI CARABINIERI;
REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento datato …….09 della Regione Carabinieri Lombardia …… prot. n. (omissis) con il quale è stato respinto il ricorso …...09 avente ad oggetto l'impugnazione in via gerarchica del provvedimento disciplinare di un giorno di consegna irrogato al ricorrente con comunicazione datata …...09 anche esso qui impugnato, già impugnato in via gerarchica con ricorso,
nonché di tutti gli atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2010 il dott. (omissis);
Uditi l’avv. (omissis), per il ricorrente e l’avv. (omissis) per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente presta servizio presso l’Arma dei carabinieri con il grado di appuntato scelto.
Con provvedimento del …….. 2009, gli veniva comminata la sanzione disciplinare di un giorno di consegna per aver omesso di comunicare all’amministrazione di appartenenza la variazione della propria residenza, in “violazione dell’art. 52 comma 5 lettera a) del regolamento di disciplina militare (D.P.R. n. 545/1986)”.
Avverso tale provvedimento, l’interessato ha proposto ricorso gerarchico.
Con atto del ………. 2009, il Comandante del ……. Carabinieri di …… respingeva il suindicato ricorso, confermando la sanzione disciplinare inflitta.
Il presente giudizio ha per oggetto i suindicati provvedimenti.
La Sezione, con ordinanza n. 113 del 5 febbraio 2010, ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 10 giugno 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, essendo meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso avente carattere assorbente.
Con tale doglianza si deduce che la mancata comunicazione del cambio di residenza non integrerebbe la condotta tipica prevista dall’art. 52, comma 5, lett. a) del d.P.R. n. 545/1986, e che pertanto l’Amministrazione intimata avrebbe errato nell’irrogare al ricorrente la sanzione disciplinare qui opposta.
In proposito si osserva che in base all’art. 52, comma 5, del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (recante “Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.) “il militare deve (…) dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Con particolare riferimento alla previsione di cui alla lettera a), di cui è stata contestata la violazione, occorre rilevare che vi sono dei fatti, quali la nascita, il sesso, il nome l’età ecc., che definiscono l’identità e lo stato delle persone fisiche e che hanno quindi rilevanza per il sorgere, il modificarsi ed il venir meno di tutta una serie di effetti giuridici che li riguardano.
Questi elementi hanno particolare importanza nella vita di una società, giacché la certezza dei traffici giuridici dipende anche dal fatto che di essi tutti possano venire agevolmente (ed in modo sicuro) a conoscenza.
Per questa ragione il legislatore si preoccupa di assicurarne la pubblicità e di precostituirne la prova organizzando all'uopo un pubblico servizio che, in considerazione della fondamentale rilevanza dei fatti in parola per lo stato delle persone, è denominato appunto servizio dello stato civile.
La natura dei fatti di cui si discute è attualmente delineata dal d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, il quale prevede che gli ufficiali di stato civile conservino quattro registri, e precisamente il registro di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte, nei quali annotare gli eventi attinenti a tali aspetti della vita delle persone fisiche.
Come si vede fra i dati rilevanti ai fini dello stato civile e di famiglia non sono ricompressi quelli relativi alla residenza.
Si deve dunque escludere che la mancata comunicazione della variazione del luogo di residenza possa integrare la violazione del citato art. 52, comma 5, lett. a) del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, laddove, come illustrato, è invece previsto l’obbligo per i militari di comunicazione di cambiamento dei dati che riguardano lo stato civile e la famiglia.
Quanto sopra per le evidenti esigenze di certezza caratterizzanti la materia dei procedimenti disciplinari che non ammettono in alcun modo un'opzione ermeneutica dalla portata sostanzialmente integrativa del dato normativo, quale quella proposta dalla difesa erariale.
In tale quadro il comportamento contestato al ricorrente non ha rilevanza disciplinare e non può essere ascritto a volontaria o colposa violazione degli obblighi di servizio.
Il Collegio peraltro non ignora che in alcuni precedenti il giudice amministrativo ha affermato che la mancata comunicazione del cambio di residenza possa costituire comunque comportamento disciplinarmente rilevante, richiamando in proposito la violazione della lett. b) del citato comma 5.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la contestazione disciplinare e la successiva sanzione inflitta al ricorrente non hanno avuto ad oggetto la violazione di tale prescrizione, che è stata invocata soltanto nella memoria difensiva dell’amministrazione e nella decisione sul ricorso gerarchico proposto dall’interessato.
Va però considerato che l'autorità decidente il ricorso gerarchico non ha il potere sostituire la motivazione del provvedimento impugnato, che non può nemmeno essere integrata in sede di giudizio.
Si ritiene inoltre che, quando l’Amministrazione intenda applicare quest’ultima norma, debbono essere illustrate, nel provvedimento che irroga la sanzione, le specifiche ragioni che, nel caso concreto, fanno ritenere che l’evento di cui è stata omessa la comunicazione sia rilevante ai fini dell’adempimento dei doveri di servizio.
Nella fattispecie in esame, il provvedimento che irroga la sanzione al ricorrente prescinde completamente dal fornire tale illustrazione: l’omessa comunicazione del cambiamento di residenza è stata ritenuta di per sé decisiva ai fini dell’emissione del provvedimento sanzionatorio proprio perché si è fatta applicazione della lett. a) del ridetto comma 5; il quale, tuttavia, come detto, non è invocabile allorquando vengono in rilievo dati che non afferiscono allo stato civile o alla famiglia del militare.
In nessuno degli atti adottati l’amministrazione militare ha avuto cura di precisare le ragioni per le quali il formale cambiamento della residenza anagrafica del ricorrente dal Comune di …… a quello di …….., potesse determinare effetti pregiudizievoli al corretto adempimento dei doveri di servizio da parte del ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
La novità della questione induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10/06/2010 con l'intervento dei Magistrati:
D. G., Presidente
S. C. C., Referendario, Estensore
F. F., Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2010
panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

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N. 32331/2010 REG.SEN.
N. 11081/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 11081 del 2009, proposto da: (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via G. P. Da Palestrina n….;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
e unitamente agli atti ad esso presupposti, del provvedimento del …...09.2009 prot. …………, con il quale il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze ne ha respinto il ricorso gerarchico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, il dott. D. L. e udito l’avv.to (omissis) per parte ricorrente;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

CONSIDERATO che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del …… settembre 2009, notificato il ….. ottobre, con il quale il Comandante del Comando Operativo di vertice Interforze ne ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la (parimenti impugnato) sanzione di corpo della consegna di rigore per tre giorni;
CONSIDERATO che il ricorrente contesta la legittimità degli impugnati provvedimenti deducendo, in buona sostanza, l’insussistenza dei presupposti per la irrogazione della sanzione ed eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti;
CONSIDERATO che, dall’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione intimata in ottemperanza della precedente ordinanza istruttoria n. …… dell’8 gennaio 2010, appare meritevole di accoglimento la dedotta censura di difetto di motivazione: atteso che il provvedimento impugnato in via gerarchica, irrogativo della sanzione comminata, non dà sufficiente conto delle documentate giustificazioni addotte dal ricorrente a sua discolpa in ordine al fatto contestato;
CONSIDERATO che tale obbligo motivazionale discende direttamente dalla legge, in quanto l’art. 15, primo comma, della legge n. 382/78 impone all’Amministrazione della Difesa di esaminare e valutare motivamente tutte le argomentazioni difensive prospettate dal militare incolpato: cosa che, nella fattispecie, non è data a rinvenire;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso vada accolto (con il conseguente annullamento degli atti impugnati) e che le spese – conseguenti alla soccombenza – vadano liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis - accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 17 marzo 2010, con l'intervento dei Magistrati:
omissis, Presidente FF
omissis, Consigliere, Estensore
omissis, Consigliere


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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2010
billyelliot1964

Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

Messaggio da billyelliot1964 »

Panorama stai tempestando il forum di sentenze che per quanto utili possono essere, non aiutano certo chi è in difficoltà per il semplice fatto che le sentenze emesse dal TAR riguardano solo il ricorrente, solo per quel fatto specifico, non sono estendibili e non creano giurisprudenza, infine sono impugnabili davanti al CDS quindi non definitive .
Un saluto Billy
panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

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Per billyelio
E' vero che le sentenza del TAR non sono definitive ma e pur vero che creano giurisprudenza e precedenti. Però in questa sentenza la cosa che è stata chiarita e il seguente testo: CONSIDERATO che tale obbligo motivazionale discende direttamente dalla legge, in quanto l’art. 15, primo comma, della legge n. 382/78 impone all’Amministrazione della Difesa di esaminare e valutare motivamente tutte le argomentazioni difensive prospettate dal militare incolpato: cosa che, nella fattispecie, non è data a rinvenire;", pertanto se è stato vinto e perchè è venuto meno ciò che il TAR ha rilevato. Magari ha te non interessano certe cose ma ad altri si, perchè si fanno una cultura. Non per questo gli Avvocati si avvalgono di sentenze quando devono diffendere un collega ho un cittadino per un qualunque motivo.
Saluti
maxxy
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

Messaggio da maxxy »

Salve a tutti
Il sottoscritto è stato sanzionato con la consegna semplice ma con le controdeduzioni avevo citato come testimoni a mio favore quattro colleghi che non sono stati sentiti neanche in forma orale dal comandante di compagnia.
Questo comportamento omissivo può essere sufficinete per richiedere l'annullamento della sanzione disciplinare ?
Grazie.-
panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

Messaggio da panorama »

Sicuramente sentendo i restanti colleghi e facendo un ricorso gerarchico verrà annullata la sanzione in quanto non ti hanno dato la possibilità per essere discolpato dall'accusa contestata.
panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da rispetta

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PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER GRAVI MOTIVI DISCIPLINARI.

Bella questa sentenza del Consiglio di Stato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale omissis del 2006, proposto dal signor OMISSIS , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Castiello, con domicilio eletto presso Francesco Castiello in Roma, via Giuseppe Cerbara, n. 64;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 01403/2006, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE PER GRAVI MOTIVI DISCIPLINARI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Vito Carella e uditi l’avvocato Francesco Castiello e l’avvocato dello Stato OMISSIS;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- A seguito di condanna passata in giudicato ed in esito alla formale inchiesta amministrativa svolta, la Commissione di disciplina riteneva l’odierno ricorrente - già Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri- “meritevole di mantenere il grado”, mentre l’Amministrazione, in difformità da detto parere, ne disponeva la rimozione dal grado per gravi motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
L’adito Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando la tempestività e la regolarità del procedimento disciplinare attivato, nonché la natura speciale della citata legge n. 599, relativa all’ordinamento dei sottufficiali, ragione per la quale non era da ravvisare alcun ingiustificabile deteriore trattamento riservato al personale militare rispetto a quello civile, così rigettando la sollevata eccezione di incostituzionalità.
2.- Con il gravame in esame, l’appellante, nel riproporre i motivi di censura iniziali, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e – con la memoria depositata il 21 maggio 2010 - l’accoglimento del ricorso di primo grado in relazione alla sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 5 marzo 2009, in base alla quale l’art. 75 della ricordata legge n. 599 del 1954 è stato abolito limitatamente alle parole “e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore”.
La difesa statale si è formalmente costituita in giudizio.
3.- L’appello è fondato.
La sopravvenienza della declaratoria di incostituzionalità della norma in questione è rilevante nell’odierna controversia, in cui il rapporto disciplinare è ancora “sub judice” e, quindi, non esaurito sul punto contestato.
A seguito della pronuncia costituzionale in esame, l'organo competente alla adozione delle sanzioni disciplinari di stato – infatti - non può più discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina, a sfavore dell'incolpato.
4.- Conclusivamente, per il motivo anzidetto, l’appello va accolto con la riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti per la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR Lazio oggetto d’impugnazione, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/03/2011
panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da risp

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Ricorso al PDR per:
1)- sanzione di giorni due di consegna per la mancanza compendiata nella seguente motivazione “ometteva di comunicare al proprio comando di avere sporto, presso altro organo di polizia, denuncia querela nei confronti dei superiori gerarchici”.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Numero 00401/2012 e data 27/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 00106/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS per l’annullamento del provvedimento con cui il comandante della compagnia di OMISSIS, in data 23 gennaio 2008, notificato il 25 successivo, gli ha inflitto la sanzione di giorni due di consegna per la mancanza compendiata nella seguente motivazione “ometteva di comunicare al proprio comando di avere sporto, presso altro organo di polizia, denuncia querela nei confronti dei superiori gerarchici “.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. OMISSIS del 16 dicembre 2009, con cui il ministero della difesa, direzione generale per il personale militare ha richiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;
visto il ricorso proposto con atto presentato presso la stazione Carabinieri di OMISSIS in data 2 giugno 2008;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:
Il carabiniere in congedo OMISSIS, già effettivo al comando Stazione di OMISSIS, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del provvedimento con cui il comandante della compagnia di OMISSIS, in data 23 gennaio 2008, notificato il 25 successivo, gli ha inflitto la sanzione di giorni due di consegna per la mancanza compendiata nella seguente motivazione “ometteva di comunicare al proprio comando di avere sporto, presso altro organo di polizia, denuncia querela nei confronti dei superiori gerarchici”.
Il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’articolo 52 del regolamento di disciplina militare dal momento che aveva provveduto ad effettuare oralmente la prescritta comunicazione.
L’amministrazione preliminarmente eccepisce l’irricevibilità del gravame, essendo stato presentato oltre i 120 giorni previsti dalla vigente normativa, nonché l’inammissibilità dello stesso in quanto il gravame in questione non è stato proceduto dalla proposizione del ricorso gerarchico ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge n. 382/1978.
Considerato:
A prescindere dall’inammissibilità per omessa presentazione del ricorso gerarchico, il gravame è innanzitutto irricevibile, essendo stato proposto il 2 giugno 2008, oltre i 120 giorni previsti dall’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 1199/71. Il provvedimento impugnato è stato infatti notificato il 25 gennaio 2008.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Mosca Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini
panorama
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Re: Sanzioni disc. a carico di un milit. e procedure da risp

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Ricorso straordinario al PDR per:
1)- al ricorrente sono stati inflitti tre giorni di consegna con la motivazione seguente: «In violazione del generale dovere di subordinazione ed arrecando inutile aggravio di lavoro burocratico, proponeva al comando di corpo domanda per la concessione di licenza straordinaria di trasferimento relativa a precedente posizione d’impiego, ancorchè analoga istanza fosse stata precedentemente definita, con diniego, dall’autorità competente».

Il Consiglio di Stato fa presente riferendosi al ricorrente che:
1)- La censura è altresì fondata, perché in generale il militare, come tutti gli altri pubblici impiegati, ha diritto di presentare all’amministrazione tutte le domande che crede, nelle debite forme e che non siano irridenti, provocatorie e simili, attinenti ai suoi interessi di servizio; e la presentazione di un’istanza di licenza non può costituire atto d’insubordinazione o altro illecito disciplinare. Oltretutto nel caso in esame, la riproposizione della domanda già respinta non è stata dovuta a un’ingiustificata insistenza, ma a un più complesso svolgersi dei fatti.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Numero 00402/2012 e data 27/01/2012

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 novembre 2011

NUMERO AFFARE 00205/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo capo OMISSIS, nato a OMISSIS, per l’annullamento del provvedimento del comandante della Compagnia carabinieri di OMISSIS ….. marzo 2008 n. ….., confermato dal comandante provinciale dei carabinieri di OMISSIS con provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico n. …… comunicato all’interessato ……. luglio 2008, con il quale gli è stato inflitta la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna.
LA SEZIONE
Vista la relazione 4 gennaio 2010 n. OMISSIS.

Premesso.
1. Al maresciallo OMISSIS, effettivo al Comando della stazione dei carabinieri di OMISSIS, sono stati inflitti tre giorni di consegna con la motivazione seguente: «In violazione del generale dovere di subordinazione ed arrecando inutile aggravio di lavoro burocratico, proponeva al comando di corpo domanda per la concessione di licenza straordinaria di trasferimento relativa a precedente posizione d’impiego, ancorchè analoga istanza fosse stata precedentemente definita, con diniego, dall’autorità competente».
2. Il ricorrente ricostruisce in modo analitico la vicenda, in sostanza sostenendo che la sanzione à dovuta ad una ricostruzione erronea e fuorviante dei fatti ed è quindi ingiusta, perché il suo comportamento è stato improntato a verificabili criteri di correttezza.
3. La relazione ministeriale sostiene che il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, perché le argomentazioni ivi svolte non consentono d’individuare censure di legittimità e attengono al merito del provvedimento impugnato.

Considerato.
1. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso, svolta dall’amministrazione, è infondata, perché il ricorrente deduce, in sostanza, di essere stato punito per un fatto lecito, ossia il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
2. La censura è altresì fondata, perché in generale il militare, come tutti gli altri pubblici impiegati, ha diritto di presentare all’amministrazione tutte le domande che crede, nelle debite forme e che non siano irridenti, provocatorie e simili, attinenti ai suoi interessi di servizio; e la presentazione di un’istanza di licenza non può costituire atto d’insubordinazione o altro illecito disciplinare. Oltretutto nel caso in esame, la riproposizione della domanda già respinta non è stata dovuta a un’ingiustificata insistenza, ma a un più complesso svolgersi dei fatti.
Il Comando della Compagnia di OMISSIS aveva comunicato all’interessato che egli, in relazione al trasferimento dalla stazione dei carabinieri di OMISSIS a quella di OMISSIS avvenuto il …. novembre 2008, non aveva diritto alla licenza di trasferimento, in quanto: «non risulta che l’interessato debba effettuare alcun trasloco oppure abbia necessità di riorganizzare il proprio nucleo familiare che già risiede in OMISSIS». Il ricorrente riferisce, e tale circostanza è documentata, che prima di recarsi presso l’ultima destinazione di servizio aveva inoltrato al Comando della Compagnia di OMISSIS la richiesta di usufruire della licenza di trasferimento per il nuovo impiego, oppure per i restanti 13 giorni riguardanti il precedente trasferimento. Riferisce poi di una serie di contatti telefonici con i competenti uffici del personale del Comando generale dei carabinieri di Roma e della sua convinzione che la quota di benefici già maturati (licenza di trasferimento), della quale non aveva goduto, restasse valida e fruibile. In sostanza il ricorrente, in buona fede, era convinto che la concessione della restante licenza di trasferimento maturata per la precedente destinazione (giorni 13 avendo già usufruito di giorni 7 presso la stazione dei carabinieri di OMISSIS), restasse possibile e dovutagli. In questo contesto la domanda di concessione della restante parte di licenza, inoltrata dall’interessato il 2 gennaio 2008 per via gerarchica, rispondeva perciò a una convinzione non irragionevole e fondata su un’interpretazione della normativa di settore non implausibile, e costituiva perciò, a maggiore ragione, esercizio di una facoltà legittima e non già un illecito: il fatto che una analoga istanza fosse già stata in precedenza respinta non cioè impediva all’interessato di riproporla su diversi presupposti, ampiamente esposti anche in sede di procedimento disciplinare.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando l’atto impugnato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo De Ioanna Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elvira Pallotta
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