Sanzione disciplinare per barba e baffi

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Sanzione disciplinare per barba e baffi

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Ricorso straordinario al PDR perso

ASPETTO ESTERIORE DEL PERSONALE

- sanzione disciplinare di giorni 5 di consegna.

Ecco alcuni brani:

1) - il Comandante della Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito notava che il Maggiore G.. M.. M.., intervenuto nella citata esercitazione, aveva baffi e barba di un taglio non previsto dal Compendio “il decoro dell’uniforme e della persona”.

2) - Inoltre, alla domanda del Comandante del COMFORDOT se ritenesse baffi e barba consoni alla normativa in vigore, l’istante rispondeva positivamente.

3) - In data 1 marzo 2016 il Comandante del COMFORDOT inviava, per tale episodio, al Comandante del Centro di simulazione e validazione dell’Esercito un rapporto disciplinare a carico del Maggiore M...

4)- La Sezione evidenzia la legittimità della contestazione in conformità ai principi e criteri giuridici che regolano la materia, atteso che viene richiamato il Compendio “il decoro dell'uniforme e la cura della persona”

5) - Le motivazioni del ricorrente risultano inconsistenti proprio alla luce del grado rivestito. L’ufficiale, non solo deve conoscere ma anche applicare, in concreto, le norme riguardanti la cura della persona e dell’uniforme, a prescindere dal contesto in cui la violazione è stata rilevata.

N.B.: rileggi il punto 5

P.S.: Cmq. leggete il tutto qui sotto per comprendere al meglio.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900982

Numero 00982/2019 e data 01/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019


NUMERO AFFARE 00080/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Maggiore E.I. OMISSIS, nato Roma il OMISSIS contro il Ministero della Difesa, Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito, per l’annullamento del foglio n. MDE24506 REG 2016 0504333 22-4-2016, di irrogazione della sanzione disciplinare di giorni 5 di consegna.

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 360499 del 16 giugno 2017 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 4 dicembre 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;


Premesso:

In data 23 febbraio 2016, nel corso dell’esercitazione del Centro di simulazione e valutazione dell’Esercito e della Divisione “Friuli” tenutasi presso il Comando Artiglieria di Bracciano, il Comandante della Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito notava che il Maggiore OMISSIS, intervenuto nella citata esercitazione, aveva baffi e barba di un taglio non previsto dal Compendio “il decoro dell’uniforme e della persona”.

Inoltre, alla domanda del Comandante del COMFORDOT se ritenesse baffi e barba consoni alla normativa in vigore, l’istante rispondeva positivamente.

In data 1 marzo 2016 il Comandante del COMFORDOT inviava, per tale episodio, al Comandante del Centro di simulazione e validazione dell’Esercito un rapporto disciplinare a carico del Maggiore OMISSIS.

Conseguentemente, il capo Reparto esercitazioni, sviluppo e sperimentazione, in data 8 marzo 2016, notificava al ricorrente l'avviso di un procedimento disciplinare di corpo con la seguente contestazione di addebito: "In data 23 febbraio 2015, nel corso dell’esercitazione CPX/CAX del Centro di Simulazione e Validazione dell'Esercito e della Divisione Friuli, tenutasi presso il Comando Artiglieria di Bracciano, il Comandante della Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito ha notato che la S. V., intervenuta nella predetta esercitazione, aveva barba e baffi di un taglio non previsto dal Compendio "il decoro dell'uniforme e la cura della persona" (MDE 0012000 0933684 del 31 ottobre 2014 di SME III Reparto Impiego delle Forze). Inoltre, in presenza di altri Ufficiali, la S.V. alla domanda se ritenesse la barba e baffi consoni alla normativa in vigore, rispondeva al Comandante del COMFORDOT: “ritengo di sì”.

Il 18 maggio 2016, avverso la predetta sanzione disciplinare di corpo, il Maggiore OMISSIS presentava ricorso gerarchico all’Autorità sovraordinata chiedendo l’annullamento della misura disciplinare.

L‘Amministrazione non riteneva di esprimersi con una determinazione esplicita in ordine al citato ricorso gerarchico con conseguente formazione del "silenzio-rigetto".

Il 4 dicembre 2016, l’interessato, atteso che il ricorso gerarchico formulato poteva ritenersi rigettato per effetto del silenzio dell’Amministrazione, presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere e violazione di legge per assenza di una concreta e valida contestazione in violazione dell'articolo 1370 del C.O.M;
2) violazione del dovere di procedere alla stesura del rapporto "senza ritardo" in violazione di quanto previsto dall'articolo 1397 C.O.M.;
3) violazione del principio del ne bis in idem;
4) difetto di istruttoria non avendo l‘Autorità competente avuto la possibilità di valutare gli elementi raccolti, per mancata partecipazione allo stesso dei dati oggettivi afferenti alla presunta mancanza disciplinare.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.

Considerato:

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che nella citata contestazione non sia stata indicata alcuna specifica modalità di taglio della barba e dei baffi da rispettare, limitandosi a indicare genericamente come debba essere rasa la barba e riportando, in uno specifico allegato, esclusivamente le modalità di taglio espressamente vietate.

Difetterebbe, pertanto, un riferimento preciso e chiaro (modello di barba e baffi da rispettare come riferimento positivo); al contrario, sussisterebbe un taglio cui non ispirarsi e da evitare. Mancando una comparazione dettagliata, ne deriva che la contestazione in argomento, così come configurata, sarebbe generica, non puntuale e non precisa.

Lamenta, inoltre, che l’addebitata mancanza disciplinare non conterrebbe l'indicazione di oggettivi elementi di fatto limitandosi esclusivamente a richiamare il contenuto del citato rapporto disciplinare ab origine, sulla cui base è stato avviato il procedimento disciplinare privando l'incolpato della possibilità di comprendere la presunta reale difformità tra il taglio in concreto e quello previsto dalla normativa di riferimento.

L'Ufficiale eccepisce, inoltre, il notevole lasso di tempo intercorso tra il fatto, rilevato il 23 febbraio 2015, e l'effettiva irrogazione della sanzione impugnata, riportante la data del 19 aprile 2016, con violazione del disposto dell'articolo 1397 del Codice dell'Ordinamento Militare.

La censura è priva di pregio.

L’art. 1393 dell’ordinamento militare, approvato con d. lgs 10 giugno 2010, n. 66 (COM) prevede che “Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l’infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione ...".

La Sezione evidenzia la legittimità della contestazione in conformità ai principi e criteri giuridici che regolano la materia, atteso che viene richiamato il Compendio “il decoro dell'uniforme e la cura della persona” il cui contenuto il ricorrente, in quanto ufficiale, non può non conoscere.
Trattasi, quindi, di un rinvio per relationem, pacificamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, invero, è assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il provvedimento (Consiglio di Stato IV, 18 febbraio 2010, n. 944) anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell'amministrazione, a condizione che detto ultimo atto sia reso disponibile al destinatario (Consiglio di Stato Sez. IV, Sent., 30 ottobre 2018, n. 6169).

Il Comandante del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito (COMFORDOT), ha evidenziato una violazione nel taglio di barba e baffi dell‘Ufficiale sulla base di quanto previsto dalla normativa attinente alla disciplina e/o al servizio per consentire all’interessato di esercitare compiutamente i propri diritti difensivi, come di fatto è avvenuto alla luce delle articolate censure sollevate nel ricorso.

Le motivazioni del ricorrente risultano inconsistenti proprio alla luce del grado rivestito. L’ufficiale, non solo deve conoscere ma anche applicare, in concreto, le norme riguardanti la cura della persona e dell’uniforme, a prescindere dal contesto in cui la violazione è stata rilevata.

L’interessato, peraltro, non ha ritenuto neanche di fornire, in sede di contestazione, argomenti a propria discolpa, pur essendo posto nelle condizioni per estrinsecare pienamente e correttamente le proprie difese.

2. Con il secondo motivo l’istante lamenta l’eccessivo ritardo con il quale si è proceduto alla contestazione dell’addebito atteso che i fatti sarebbero avvenuti nel febbraio 2015 mentre la contestazione reca la data dell’8 marzo 2016.

Evidenzia che il superiore gerarchico (Generale di Corpo d’Armata), che aveva rilevato l’infrazione disciplinare il 23 febbraio 2015, soltanto in data 1° marzo 2016, in ossequio all'articolo 1397 del C.O.M., ha inviato il rapporto disciplinare all'Autorità competente a infliggere la sanzione.

Tale norma, al comma 1, prevede che “Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare”.

Il ricorrente, facendo leva su un evidente errore materiale, ancorché formalmente evidenziato con atto del 19 gennaio 2017, consapevolmente lo utilizza per invocare un ritardo che temporalmente è inesistente in quanto l’esercitazione cui ha partecipato è stata effettuata soltanto in data 23 febbraio 2016 e, in quanto unica, non potevano esserci dubbi né sulla data della violazione contestata né su altri profili che potessero ingenerare incertezze per una contestualizzare certa della mancanza disciplinare.

Ne consegue che i tempi per la contestazione degli addebiti e l’avvio del procedimento sono stati ampiamente rispettati.

3. Parimenti infondata deve ritenersi l’asserita violazione del principio del ne bis in idem.

Il ricorrente confonde l’irrogazione della sanzione a seguito di un formale e corretto procedimento disciplinare con la rilevazione della mancanza da parte del Comandante del COMFORDOT il quale non poteva infliggere alcuna sanzione in quanto autorità disciplinare non competente. Né, al riguardo, può fondatamente ritenersi che la domanda, peraltro riportata nella motivazione di addebito, possa essere equiparata ad una sanzione.

4. Con il quarto motivo il maggiore OMISSIS lamenta un difetto di istruttoria.

Anche tale censura è infondata.

Invero, la contestazione di "...avere barba baffi di un taglio non previsto dal compendio "il decoro dell'uniforme e la cura della persona..." non è affatto vaga ed indefinita”, risultando, per contro, sufficientemente chiara in quanto richiama espressamente la normativa di settore a conclusione di un procedimento esente da vizi formali e sostanziali.

Ne consegue che la mancata indicazione, da parte dell'Amministrazione, del tipo di taglio previsto o di quello concretamente portato dall'Ufficiale al momento dei fatti, tale da configurare la contestata violazione e omesso di tenere il comportamento prescritto, deve ritenersi sufficientemente precisa e dettagliata consentendo, all'interessato la possibilità di poter esercitare efficacemente i diritti difensivi sin dall’avvio del procedimento in maniera piena.

Risulta davvero incomprensibile come un ufficiale dell’Esercito possa implicitamente ammettere di disconoscere i regolamenti che dovrebbe insegnare ai propri dipendenti e pretenderne il rigoroso rispetto, anche a voler prescindere da qualsiasi considerazione con riferimento ai doveri derivanti dallo status di Ufficiale.

In conclusione, la Sezione non ravvisa alcun vizio, formale e sostanziale, nel procedimento conclusosi con la sanzione disciplinare.

Per le motivazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

L’esame della richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa


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Re: Sanzione disciplinare per barba e baffi

Messaggio da panorama »

Questa è collegata alla vicenda di cui sopra

Ricorso straordinario al PDR perso.

- Ten. Col. OMISSIS sanzione disciplinare del "rimprovero".

Ecco alcuni brani

1) - In data primo marzo 2016 il Comandante del COMFORDOT inviava, per tale episodio, al Comandante del Centro di simulazione e validazione dell’Esercito un rapporto disciplinare a carico del Maggiore OMISSIS e del ricorrente quale superiore diretto dell’ufficiale.

2) - L’art. 1396, comma 5, C.O.M. prevede che “I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa”.

3) - Le motivazioni del ricorrente risultano inconsistenti proprio alla luce del grado rivestito.
- L’ufficiale, non solo deve conoscere (e applicare) le norme riguardanti la cura della persona e dell’uniforme, a prescindere dal contesto in cui la violazione è stata rilevata.

N.B.: Cmq. leggete tutto il contesto qui sotto per comprendere al meglio le motivazioni.
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201900980

Numero 00980/2019 e data 01/04/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 marzo 2019


NUMERO AFFARE 00554/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Ten. Col. OMISSIS, nato a OMISSIS e residente a OMISSIS, contro il Ministero della Difesa - Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito – per l’annullamento del provvedimento n. MDE 24506 REG 2016 0504332 del 22 aprile 2016, di irrogazione della sanzione disciplinare del "rimprovero".

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 462459 del 18 agosto 2017 con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 23 novembre 2016;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;


Premesso:

In data 23 febbraio 2016, nel corso dell’esercitazione del Centro di simulazione e valutazione dell’Esercito e della Divisione “Friuli” tenutasi presso il Comando Artiglieria di Bracciano, il Comandante della Formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito notava che il Maggiore OMISSIS, intervenuto nella citata esercitazione, aveva baffi e barba di un taglio non previsto dal compendio “il decoro dell’uniforme e della persona”.
Inoltre, alla domanda del Comandante del COMFORDOT se ritenesse baffi e barba consoni alla normativa in vigore, l’istante rispondeva positivamente.

In data primo marzo 2016 il Comandante del COMFORDOT inviava, per tale episodio, al Comandante del Centro di simulazione e validazione dell’Esercito un rapporto disciplinare a carico del Maggiore OMISSIS e del ricorrente quale superiore diretto dell’ufficiale.

Conseguentemente, il capo Reparto esercitazioni, sviluppo e sperimentazione, in data 8 marzo 2016, notificava all’interessato l'avviso di un procedimento disciplinare di corpo a suo carico con la seguente contestazione di addebito: "Quale superiore diretto del Magg. OMISSIS non faceva osservare le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio in merito alla cura della persona (barba e baffi) di un taglio non previsto dal Compendio "il decoro dell'uniforme e la cura della persona" (MDE 0012000 0933684 del 31 ottobre 2014 di SME III Reparto Impiego delle Forze) e ciò in quanto in data 23 febbraio 2015 nel corso dell’'esercitazione CPX/CAX del Centro di Simulazione e Validazione dell'Esercito e della Divisione Friuli, tenutasi presso il Comando Artiglieria di Bracciano, il Comandante della Formazione, Specializzazione riprendeva il predetto ufficiale, intervenuto nella predetta esercitazione per aver barba e baffi di un taglio non previsto. Mancanza commessa a mente dell’art. 725 del D.P.R.15 marzo 2010. n. 66”.

II 16 maggio 2016, avverso la predetta sanzione disciplinare di corpo, il Ten. Col. OMISSIS presentava ricorso gerarchico all’autorità sovraordinata a quella che aveva adottato il provvedimento impugnato chiedendo l’annullamento della sanzione stessa in quanto comminata in violazione degli artt. 1396, 1397 e 1370 del d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.

L‘Amministrazione non ha ritenuto di esprimersi con una determinazione esplicita in ordine al citato ricorso gerarchico con conseguente formazione del c.d. "silenzio-rigetto".

Il 16 novembre 2016, il Ten. Col. OMISSIS, atteso che il ricorso gerarchico formulato poteva ritenersi rigettato a causa del silenzio dell’Amministrazione, presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 1396 C.O.M. per non essere il superiore diretto del Maggiore OMISSIS alla data di commissione della violazione;
2) violazione dell’art. 1397 C.O.M. per intempestività della contestazione;
3) eccesso di potere e violazione di legge per assenza di una concreta e valida contestazione in violazione dell'articolo 1370 del C.O.M.;
4) violazione del dovere di procedere alla stesura del rapporto "senza ritardo" in violazione di quanto previsto dall'articolo 1397 C.O.M.

Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.

Considerato:

1. Con il primo motivo il ricorrente afferma che, alla data di commissione della violazione da parte del dipendente Maggiore OMISSIS, non poteva esercitare l’azione di controllo sull’esatta osservanza delle leggi, regolamenti e ordini in quanto il dipendente risultava aggregato presso il Comando artiglieria di Bracciano per un’esercitazione.

L’art. 1396, comma 5, C.O.M. prevede che “I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa”.

Con riferimento al caso in esame il richiamo normativo dell’istante risulta non pertinente in quanto egli, al pari del proprio dipendente, era impegnato nella medesima esercitazione e, pertanto, non poteva certamente ritenersi esonerato dall’esercitare i normali controlli sia sulla cura della persona e dell’uniforme sia sulle condotte poste in essere dai propri dipendenti.

Restando inalterato il rapporto gerarchico tra i due menzionati ufficiali anche nel corso dell’esercitazione, trova applicazione l’art. 1395 COM per motivi esattamente opposti a quelli evidenziati dal ricorrente. Egli, pertanto, in quanto aggregato unitamente al proprio dipendente, avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto della disciplina in materia di cura dell’uniforme e della persona nonchè segnalare e proporre l’avvio del procedimento disciplinare all’autorità competente.

La censura, pertanto, è priva di pregio.

2. Con il secondo e il quarto motivo – che possono essere esaminati congiuntamente - l’istante lamenta l’eccessivo ritardo con il quale si è proceduto alla contestazione dell’addebito atteso che i fatti sarebbero avvenuti nel febbraio 2015 mentre la contestazione reca la data dell’8 marzo 2016.

Evidenzia che il superiore gerarchico (Generale di Corpo d’Armata) che aveva rilevato l’infrazione disciplinare il 23 febbraio 2015 soltanto in data 1° marzo 2016, in ossequio all'articolo 1397 del C.O.M., ha inviato il rapporto disciplinare all'Autorità competente a infliggere la sanzione.

Tale norma, al comma 1, prevede che “Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare”.

Il richiamo alla riportata disposizione è improprio.

Il ricorrente, invero, facendo leva su un evidente errore materiale, ancorché formalmente evidenziato con atto del 19 gennaio 2017, consapevolmente lo utilizza per invocare un ritardo che temporalmente è inesistente in quanto l’esercitazione cui ha partecipato è stata effettuata soltanto in data 23 febbraio 2016 e, in quanto unica, non potevano sussistere dubbi né sulla data della violazione contestata né su altri profili che potessero ingenerare incertezze per una contestualizzazione certa della mancanza disciplinare.

Ne consegue che i tempi per la contestazione degli addebiti e l’avvio del procedimento sono stati ampiamente rispettati.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ritiene che, nella citata contestazione, non sia stata indicata alcuna specifica modalità di taglio della barba e dei baffi da rispettare, limitandosi a indicare genericamente come debba essere rasa la barba.

Difetterebbe, pertanto, un riferimento preciso e chiaro (modello di barba e baffi da rispettare come riferimento positivo); al contrario, sussisterebbe un taglio cui non ispirarsi e da evitare. Mancando una comparazione dettagliata, la contestazione in argomento, così come configurata, sarebbe generica, non puntuale e non precisa.

L'Ufficiale eccepisce, inoltre, il notevole lasso di tempo intercorso tra il fatto, rilevato il 23 febbraio 2015 e l'effettiva irrogazione della sanzione impugnata, riportante la data del 19 aprile 2016, con violazione del disposto dell'articolo 1397 del Codice dell'Ordinamento Militare.

La censura è priva di pregio.

L’art. 1393 dell’ordinamento militare, approvato con d. lgs 10 giugno 2010, n. 66 (COM) prevede che “Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l’infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione ...".

La Sezione evidenzia la legittimità della contestazione in conformità ai principi e criteri giuridici che regolano la materia, atteso che viene richiamato il Compendio “il decoro dell'uniforme e la cura della persona” il cui contenuto il ricorrente, in quanto ufficiale, non può non conoscere.
Trattasi, quindi, di un rinvio per relationem, pacificamente condiviso dalla giurisprudenza amministrativa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, invero, è assolto quando questa può essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie fasi in cui si articola il provvedimento (Consiglio di Stato IV, 18 febbraio 2010 n. 944) anche attraverso il richiamo al contenuto argomentativo di altro atto dell'amministrazione, a condizione che detto ultimo atto sia reso disponibile al destinatario (Consiglio di Stato Sez. IV, 30 ottobre 2018, n. 6169).

Il Comandante del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito (COMFORDOT), ha evidenziato una violazione nel taglio di barba e baffi dell‘Ufficiale sulla base di quanto previsto dalla normativa attinente alla disciplina e/o al servizio per consentire all’interessato di esercitare compiutamente i propri diritti difensivi, come di fatto è avvenuto alla luce delle articolate censure contenute nel ricorso.

Le motivazioni del ricorrente risultano inconsistenti proprio alla luce del grado rivestito. L’ufficiale, non solo deve conoscere (e applicare) le norme riguardanti la cura della persona e dell’uniforme, a prescindere dal contesto in cui la violazione è stata rilevata.

In conclusione, il provvedimento impugnato appare immune da vizi e non si ravvisano nel procedimento posto in essere dall’Amministrazione violazioni, di carattere formale sostanziale, da pregiudicare il corretto e compiuto esercizio dei diritti difensivi.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

L’esame della richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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Re: Sanzione disciplinare per barba e baffi

Messaggio da naturopata »

Questi due ufficiali, dovevano pretendere che l'organo gerarchicamente sovraordinato, dovesse esprimersi sul ricorso gerarchico, con una diffida ad adempiere ex art. 328 c.p. e poi se respinto adire il tar/cds e non il PDR. In tal modo si è consentito al giudice di sostituirsi all'amministrazione ed avvalorare la sola tesi di chi ha irrogato la sanzione. Nel non esprimersi l'organo gerarchico superiore, di fatto, non ha condiviso la punizione.

Bisogna ragionare bene quando si fa ricorso, mettendo in conto come opera, normalmente, il giudice competente (vedi esito ricorso PDR).
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