Sanzione disciplinare di corpo “consegna di rigore”

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Sanzione disciplinare di corpo “consegna di rigore”

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Appello perso

Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare - Accademia Aeronautica

- allievo del primo anno dell’Accademia dell’Aeronautica Militare proveniente dalla Scuola Militare della Nunziatella

1) - La sanzione è stata adottata in quanto il ricorrente, in data 26 ottobre 2008, durante l’incontro tra allievi e familiari, si era recato con la propria fidanzata in sala convegno ufficiali, luogo precluso agli allievi, entrando poi con la stessa nei servizi igienici riservati alle donne.

2) - il fatto contestato era stato causato dalla necessità di introdursi nel bagno riservato alle donne al solo fine di prestare soccorso alla propria fidanzata.

3) - durante l’incontro con le famiglie, accompagnava la propria fidanzata alla sala convegno ufficiali (luogo precluso agli allievi) per introdursi con la stessa nei bagni riservati alle signore. Uscito dal bagno incrociava alcune signore mogli di ufficiali e di autorità esterne presenti in Accademia per un evento di rappresentanza.

A seguito alla sanzione irrogata, l’appellante veniva dimesso d’autorità.

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louiss
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Re: Sanzione disciplinare di corpo “consegna di rigore”

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minchia però!
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Re: Sanzione disciplinare di corpo “consegna di rigore”

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sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero".

Ricorso straordinario al PDR Accolto dal CdS
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901430

Numero 01430/2019 e data 10/05/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 aprile 2019


NUMERO AFFARE 00266/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, contro Ministero della Difesa, Comando 2^ Divisione Navale, avverso sanzione disciplinare di corpo del "rimprovero";

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 611448 del 10/11/2017 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;


Premesso:

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, OMISSIS, Capitano di fregata in servizio presso il Comando della 2^ Divisione navale con funzioni di Capo tecnico logistico, chiede l’annullamento del provvedimento (fg. N. M_MCMDINV2 RG16 0001648), notificato il 26 settembre 2016, con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero dal suo Comandante di corpo, e del provvedimento (n. 101 del 12 gennaio 2017) con cui il Comandante della 2^ Divisione navale ha rigettato il ricorso gerarchico prodotto il 25 ottobre 2016. Chiede inoltre che all’annullamento consegua la condanna dell’amministrazione al rimborso in suo favore delle spese sostenute per il contributo unificato pari a euro 650.

Come risulta dagli atti, la sanzione è stata inflitta nei confronti del ricorrente per l’avere il medesimo richiesto per e-mail di essere collocato in licenza per due giorni senza informare preventivamente il proprio Capo di Stato Maggiore, proprio in quei giorni assente per ragioni di servizio. La richiesta era stata avanzata all’ufficiale più anziano presente in sede, ovverosia all’ufficiale facente funzioni del Comandante in assenza del medesimo, senza peraltro informarne preventivamente il Comandante titolare. Il Comandante aveva quindi contestato al ricorrente odierno di non averlo informato per tempo dell’intenzione di recarsi in licenza, confermando la necessità che il medesimo ricorrente fosse presente al Comando (come poi è stato) e di avere reso poi dichiarazioni incomplete e infondate, sostenendo che le condotte poste in atto configurassero la violazione delle disposizioni sui doveri inerenti al grado e sulle relazioni con i superiori, previste dagli articoli 713 e 735 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare). La Commissione di disciplina aveva irrogato la sanzione del rimprovero, in luogo della sanzione inizialmente proposta della consegna di rigore, motivata dalla violazione di una prassi, consistente nella preventiva informazione al Capo di Stato Maggiore dell’intenzione di recarsi in licenza, e dall’avere disatteso completamente le aspettative del Comandante di Corpo che contava sulla presenza del proprio Capo Ufficio tecnico logistico nel periodo della propria assenza. Secondo l’odierno ricorrente, ai fini della irrogazione della sanzione sarebbero quindi stati presi in considerazione fatti diversi da quelli inizialmente contestati; risultando così violato l’articolo 1370 del codice dell’ordinamento militare che richiede la previa contestazione degli addebiti per l’inflizione di una sanzione, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Nel presentare ricorso gerarchico, l’odierno ricorrente ha fatto presente di non essere stato a conoscenza della prassi citata, producendo le disposizioni scritte interne del Capo di Stato Maggiore del Comando Forze di Altura, che stabiliscono altre modalità di presentazione delle richieste di licenza in assenza dei capi ufficio. Il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico ha invece sostenuto la coincidenza tra la contestazione in sede di addebiti e le motivazioni del provvedimento sanzionatorio. Il ricorrente odierno rileva che nulla è stato precisato nel provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico circa la mancata conoscenza della prassi citata e circa il rispetto delle disposizioni vigenti all’epoca nella specifica materia.

La relazione istruttoria del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare (prot. N. M_D GMIL REG 2017 0611448 del 10 novembre 2017), nel ricostruire la vicenda sulla base della documentazione, evidenzia che l’ufficiale, Capitano di fregata OMISSIS, che avrebbe svolto le funzioni di comandante in assenza del titolare aveva rappresentato all’odierno ricorrente che anch’egli sarebbe stato assente negli stessi giorni e che tali funzioni sarebbero spettate proprio al OMISSIS. Una volta appreso che il proprio Comandante non sarebbe stato più imbarcato per le operazioni che lo avrebbero impegnato fuori sede, il medesimo OMISSIS aveva poi avanzato richiesta di licenza via e-mail alla Segreteria Generale.
Inoltre, diversamente da quanto contestato al OMISSIS, emerge dagli atti che il medesimo non aveva mai sostenuto di essere stato autorizzato dall’ufficiale più anziano a fruire di licenza, come confermato dalla sua mancata partenza. Rileva quindi la relazione ministeriale che: tali elementi svuotano di contenuto l’accusa di avere reso presunte dichiarazioni incomplete o infondate; non emerge alcun elemento che confermi che il Comandante avesse rappresentato ai propri collaboratori l’aspettativa circa la loro presenza in servizio, mentre tale aspetto non è stato oggetto di contestazione degli addebiti.

Ancora, la relazione ministeriale conferma l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa in base a cui un militare, in assenza del comandante titolare, si deve rivolgere a chi provvede temporaneamente a sostituirlo; sottolinea che la prassi amministrativa non è una fonte del diritto e che comunque nel caso di specie non emerge che una violazione della prassi abbia avuto luogo, al contrario il ricorrente ha osservato la procedura formalizzata nella comunicazione di servizio. Infine, l’eventuale violazione dei termini previsti per la presentazione della richiesta non è stata oggetto di contestazione. Ritiene la relazione che, con riguardo all’asserita difformità tra contestazione e motivazione del provvedimento sanzionatorio, il ricorso debba essere accolto; infatti, se la prassi richiamata si riferisce all’obbligo di informare il Comandante di Corpo inteso come colui che ricopre in quel momento la funzione, la violazione non sussiste; se la prassi si riferisce al Comandante come persona fisica titolare dell’ufficio, allora la contestazione degli addebiti non ha trattato la questione e le censure sul procedimento sanzionatorio sono fondate.

Osserva la relazione ministeriale che l’omessa verifica da parte del ricorrente che il Comandante titolare fosse al corrente della richiesta di licenza può al massimo essere stigmatizzata come inosservanza di una regola di cortesia e opportunità ma non a titolo di infrazione disciplinare.

La relazione ministeriale ritiene, alla luce delle considerazioni svolte, che il ricorso sia fondato e che debba essere annullato il provvedimento sanzionatorio oggetto del ricorso straordinario.

Considerato:

Come emerge dagli atti, il ricorrente si è attenuto a disposizioni scritte interne per la presentazione delle richieste di licenza e risulta non sussistente – se non come mera forma di cortesia in funzione collaborativa – una prassi giuridicamente rilevante, tale da potersi assimilare a consuetudine, che vincoli il militare a informare comunque e personalmente il proprio Comandante titolare, in caso di assenza di quest’ultimo, della richiesta di licenza. Inoltre è da rilevare la mancata osservanza nel procedimento sanzionatorio dell’articolo 1370, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, in base a cui nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. La relazione ministeriale conferma tali conclusioni, sebbene non indichi le ragioni per le quali la stessa amministrazione non si sia tempestivamente attivata in autotutela nei confronti del provvedimento sanzionatorio in questione di cui riconosce l’illegittimità.

La Sezione, infine, per quanto riguarda la richiesta del ricorrente, volta a ottenere il rimborso del contributo unificato versato in relazione al ricorso straordinario de quo, ritiene che la medesima non sia ammissibile in sede di ricorso straordinario, in quanto contrastante con il disposto dall’art. 8 del d. P.R. n. 1199 del 1971, in base al quale il ricorso straordinario, quale rimedio di natura impugnatoria, è ammesso contro atti amministrativi definitivi e per soli motivi di legittimità (ex multis: Cons. di Stato, Sez. III, 10 marzo 2010, n. 3255), con la conseguenza che, tramite detto strumento, “non si possono esercitare azioni differenti rispetto a quella di annullamento” (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014; Cons di Stato, Sez. II, 28 giugno 2016, n. 1518/2016). Resta fermo che il ricorrente potrà richiedere il rimborso all’amministrazione e, in caso di rifiuto, esperire i rimedi previsti dalla legge (Cons. di Stato, Sez. I, 20 dicembre 2012, n. 5469/2012).

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso, nei termini di cui in motivazione, debba essere in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudio Tucciarelli Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio
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