Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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N. 02648/2010 REG.DEC.
N. 03331/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2001, proposto dal Ministero delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
il signor L. R., rappresentato e difeso dagli avv. N. C. e A. S., con domicilio eletto presso G. M. G. in Roma, corso V. Emanuele II …;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione I n. 06566/2000, resa tra le parti, concernente sanzione disciplinare della perdita del grado.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2010 il Consigliere Raffaele Potenza e uditi per le parti l’ avv. dello Stato Gerardis e l’avv. C.., su delega dell’avv. C..;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1.- Con ricorso proposto al TAR della Lombardia, il sig. L.. R.., all’epoca dei fatti maresciallo della Guardia di Finanza in servizio a G… (Milano), esponeva di aver ricevuto, a seguito di procedimento disciplinare, la sanzione della perdita del grado per rimozione adottata a seguito di condanna penale emessa dal locale Tribunale in data 7.2.1989, per i reati di cui agli artt. 319 e 322 codice penale; alla sentenza di primo grado aveva fatto seguito il giudizio presso la Corte d’appello (conclusosi con proscioglimento), ed infine, in forza di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, la rinnovazione del giudizio di secondo grado, il quale si era concluso con sentenza attestante l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti all’interessato.
Il militare domandava al Tribunale l’annullamento del cennato decreto (4.2.1998, n. 274989), deducendo a suo carico i seguenti vizi di legittimità:
- difetto di presupposto, per carenza di accertamento di responsabilità penale;
- carenza assoluta di motivazione, non sufficientemente supportata dal riferimento all’istruttoria penale e dalla testimonianza e peraltro in contrasto con le risultanze emerse nel procedimento sanzionatorio disciplinare;
- carenza di motivazione sotto altro profilo, in violazione dell’art. 75 della legge n. 599/1954, per mera postulazione della affermata gravità della condotta.
2.- Il Tribunale accoglieva il ricorso, argomentando la decisione, in sintesi, con l’incongruo esame dei fatti e la scarsa motivazione in punto gravità della condotta, considerando in particolare che la Commissione disciplinare aveva espresso, a favore del militare, un opposto e motivato giudizio di meritevolezza di conservare il grado.
3.- Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma, con ricorso affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione.
Si è costituito nel giudizio il sig. R…, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.
Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- La controversia che la Sezione è chiamata a dirimere verte sulla legittimità di sanzione disciplinare militare, costituita dalla perdita del grado per rimozione, inflitta all’appellato dal provvedimento impugnato in prime cure e resa in difformità da parere della Commissione di disciplina (espressasi invece per la meritevolezza del militare di conservare il grado). Il provvedimento disciplinare si è fondato essenzialmente sul raggiunto convincimento della responsabilità del militare, sulla base della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rilasciate nel processo dal comandante della Compagnia di G….. in merito alla vicenda.
2.- La sentenza gravata, che ha invece rilevato l’incongruo esame dei fatti e la scarsa motivazione in punto gravità della condotta (considerando in particolare il parere della Commissione disciplinare), viene avversata dal Ministero con un primo ordine di argomentazioni , che sostiene l’erroneità del convincimento dei primi giudici; quest’ultimi, secondo l’appellante, non avrebbero compiuto una corretta valutazione della gravità dei fatti posti a base della impugnata sanzione. Inoltre la Commissione di disciplina, nell’esprimersi sull’applicabilità di una determinata sanzione, rende un atto privo di autonomia funzionale, di valore non decisorio e dal quale il Comandante generale può sempre discostarsi in casi di particolare gravità anche a sfavore del militare (art. 75, l. n. 599/1954). Per tali ragioni la misura disciplinare adottata sarebbe esente dai vizi riscontrati dal TAR, restando irrilevante che la Commissione di disciplina abbia espresso giudizio di meritevolezza di confermare il grado. L’appello argomenta inoltre che la sanzione disciplinare sarebbe sindacabile solo per illogicità, non essendo quindi consentito al giudice amministrativo indagare altri profili ed in particolare sostituirsi nelle valutazioni sulla gravità dei fatti ascritti.
Le censure sopra riassunte non possono ritenersi fondate.
2.1.- Deve con precedenza essere esaminata la seconda questione, la quale , inerendo l’ambito del sindacato del giudice amministrativo sulle sanzioni disciplinari militari, si presenta di carattere prioritario rispetto alle altre, che invece attengono specificamente ai presupposti della misura sanzionatoria di cui si discute.
Al riguardo il Collegio premette che il ricorso di primo grado (accolto dal Tribunale) aveva espressamente ravvisato la carenza dei presupposti necessari a giustificare la sanzione inflitta , sottolineando la complessiva mancata emersione di elementi indicanti la responsabilità del militare.
Deve quindi rilevarsi che le osservazioni in questo senso mosse dai primi giudici rientrano pienamente nei limiti del sindacato in questione, posto che “ex natura” tra gli elementi valutabili in proposito, secondo giurisprudenza pacifica (v. ex multis Cons. di Stato, sez.IV, n.695/1996), si pone la necessaria corrispondenza tra la sanzione e gli accertamenti operati sulla responsabilità del militare, e che devono supportare il provvedimento sanzionatorio.
Il provvedimento recante la perdita del grado che si discosti dalla proposta disciplinare, può essere infatti sindacato dal giudice amministrativo non solo per illogicità, ma anche per i profili di eccesso di potere che ineriscono al difetto di presupposti e, di riflesso, anche di motivazione. In tale attività, va precisato, il giudice non si sostituisce affatto all’amministrazione formulando un giudizio sulla gravità dei fatti, ma, ben diversamente, compie una verifica sulla sussistenza dei presupposti che legittimano la sanzione, e che debbono assisterla.
Per contro, la limitazione del sindacato ai soli profili di illogicità è propria degli atti a contenuto tecnico-discrezionale, e non può quindi agire in senso limitativo del potere del giudice amministrativo di verificare la legittimità di un provvedimento quale una sanzione disciplinare, che riveste natura del tutto diversa.
E, con specifico riguardo alla fattispecie in contestazione, emergono anche aspetti procedimentali non privi di rilievo, ed in particolare il tradizionale principio per il quale il parere da assumersi obbligatoriamente nel corso del procedimento (e che non abbia natura vincolante) può essere disatteso ma con idonea motivazione (v. Cons. di Stato, V Sez., n. 611/1979).
2.2- Riguarda invece l’esercizio specifico del potere sanzionatorio il primo ordine di censure , nel duplice profilo della sussistenza del potere del Comandante di discostarsi dal parere della Commissione e delle necessarie valutazioni di fatti e presupposti a sostegno della misura sanzionatoria adottata.
2.2.1- Il primo aspetto, di tipo soggettivo, concerne la sussistenza del potere procedere all’apprezzamento della gravità del caso, ai fini di disporre un aggravamento della sanzione proposta dalla Commissione di disciplina; qui deve anzitutto chiarirsi , ai fini della fattispecie in esame, l’esatta portata della decisione n. 62/2009 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 75 della legge n. 599/1954 (per disparità di trattamento con i dipendenti civili dello Stato) nella parte in cui permetteva al Comandante, in casi di particolare gravità, di discostarsi, aggravandola, dalla proposta dell’organo disciplinare.
Nell’art. 75 permane quindi la previsione del potere del Comandante di discostarsi dalla proposta ma non quello di aggravarla sulla base di un giudizio di particolare gravità del caso. La residua struttura della disposizione esclude comunque, ed a maggior ragione, che il Comandante possa, sulla base di detto apprezzamento, ribaltare il parere della Commissione reso nel senso della insussistenza di elementi sulla responsabilità del militare.
2.2.2.- La decisione impugnata è però criticata anche ove ha affermato l’insussistenza di elementi specifici sulla responsabilità del militare, ponendo una questione che prescinde dal potere di aggravamento e che riguarda presupposti e motivazione della sanzione. Si tratta, in sostanza, di verificare se la sanzione irrogata, nel discostarsi radicalmente dal parere della Commissione, sia assistita da quegli adeguati accertamenti sulla responsabilità del militare.
Sul punto l’appellante pone l’accento sul dato oggettivo dell’accertamento dei fatti da parte della sentenza penale di condanna emessa in primo grado , poi riformata, (non però per l’infondatezza dei fatti ma per l’intervento della prescrizione): secondo questa tesi la responsabilità del R…. emergerebbe comunque dall’attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal Comandante della Compagnia di G…..
Il Collegio ritiene invece di dover confermare la tesi sul punto svolta dal TAR e per la quale, al contrario, considerato il contenuto della sentenza penale di secondo grado (di proscioglimento), l’amministrazione avrebbe dovuto riesaminare i fatti in modo congruo e trarne le conseguenti determinazioni. In particolare deve affermarsi che il potere sanzionatorio non poteva legittimamente prendere in considerazione accertamenti di responsabilità (sentenza penale di primo grado) contrastati da sentenza penale successiva (di proscioglimento) e perciò inidonei a smentire le valutazioni operate dalla Commissione; quest’ultima era infatti giunta, come la menzionata sentenza, a ritenere l’assenza di elementi circa la responsabilità del militare (v. il verbale 10.11.1997, in cui si fa riferimento alle testimonianze che escludono il fatto del passaggio di denaro), richiamando la decisione di proscioglimento e spiegando inoltre perché la diversa versione del Comandante della Compagnia non era da ritenersi attendibile. Infliggendo la sanzione senza considerare la valenza della decisione penale di secondo grado riguardante il militare e le ragioni esposte dal parere, il decreto sanzionatorio ha esercitato la facoltà di disattendere l’orientamento della Commissione, senza però esporre la necessaria ed adeguata motivazione sulla responsabilità del militare. A questo fine appare peraltro del tutto recessiva la valutazione delle sole dichiarazioni rese in dibattimento dal Comandante della Compagnia e menzionate dal decreto sanzionatorio, poiché le stesse non solo risultano completamente superate da una sentenza di proscioglimento, ma sono state smentite anche dai cennati elementi testimoniali acquisiti dalla Commissione di disciplina.
Il Collegio ritiene quindi infondata anche la censura d’appello che afferma la sufficienza della motivazione della sanzione disciplinare che si legge nel provvedimento ; al contrario la decisione gravata è da condividere in particolare ove, in presenza di un parere che si era espresso per la meritevolezza di conservare il grado sulla base di elementi che invece escludevano la commissione dei fatti, ha ritenuto illegittima l’opposta determinazione di infliggere la perdita del grado, non reperendo in essa alcuna specifica ragione idonea a contrastare quanto proposto dalla Commissione.
3.- Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, la sanzione della perdita del grado per rimozione risulta illegittima per aver disatteso il parere della Commissione senza un’idonea motivazione sulla necessaria corrispondenza tra la sanzione e gli accertamenti operati sulla responsabilità del militare.
3.1- Ne deriva che la sentenza impugnata è meritevole di conferma e l’appello contro la stessa deve essere respinto.
4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2010


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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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Sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 60, n. 6 della L. 31.7.1954, n. 599, in relazione all'uso occasionale di sostanze stupefacenti.

Ricorso perso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 00706/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2002, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Farini, 4;

contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Militare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto 12.6.2002 con cui il direttore Generale del personale del Ministero della Difesa ha irrogato al dipendente la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione ai sensi dell’art. 60, n. 6 della L. 31.7.1954, n. 599.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con il presente ricorso il sig. OMISSIS, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, domanda l'annullamento della determinazione della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa in data 12/6/2002, recante “irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”.

Il ricorrente premette – richiamando fatti verificatisi nella notte tra ……… agosto 2001 – di aver fatto uso, ancorché in via occasionale, di sostanze stupefacenti. Detta circostanza non è peraltro contestata, come confermato dal colloquio che il militare ebbe con il proprio superiore in data 16 agosto 2001. Con l’atto impugnato, la Direzione generale per il personale militare gli irrogava la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 60, della L. 31/7/1954 n° 599 e, per l'effetto, la cessazione dal servizio permanente. Contro tale provvedimento l’istante ha proposto il presente ricorso deducendo i seguenti motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano il procedimento disciplinare, violazione dell'art. 60 L. 31/7/1954, n° 599 violazione dei principi di gradualità e proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari e difetto di motivazione del provvedimento finale; 2) eccesso di potere per errore e falsa prospettazione dei fatti presupposti..
Resiste al ricorso la difesa erariale.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Con il ricorso in esame l'istante, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la determinazione con la quale è stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 60, n. 6, L. 31/7/1954 n° 599 e per l'effetto la cessazione dal servizio, in ragione dei fatti accertati, consistenti nell' assunzione di sostanze stupefacenti.

La questione di diritto che si pone nel presente giudizio riguarda quindi la legittimità della sanzione disciplinare di stato irrogata in relazione all'uso occasionale di sostanze stupefacenti.

Lamenta sostanzialmente il ricorrente la mancata valutazione circa la proporzionalità della sanzione inflitta, tenuto conto dell'episodicità dell'avvenuta assunzione delle sostanze stupefacenti, così come sarebbe confermato dal lodevole servizio dallo stesso sin qui prestato, nonché dalle note di encomio che gli sono state attribuite e prodotte in atti.

Premesso, quindi, che il fatto – oggetto peraltro di procedimento penale - relativo all'uso isolato di droghe deve assumersi in questa sede come acclarato e non contestato e che la sanzione inflitta dipende, secondo la norma applicata, dall'esito del procedimento disciplinare, si osserva come i fatti accertati siano stati ritenuti particolarmente gravi, in quanto evidenzianti gravissime carenze morali e di carattere, avendo il militare posto in essere una condotta con la quale sono stati lesi profondamente i principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare, specie se appartenente all'Arma dei Carabinieri, che risulta quindi lesa nel suo prestigio.

La sanzione della perdita del grado è quindi conseguita non al verificarsi di un fatto direttamente individuato dalla norma, bensì collegando il fatto accertato con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero con le finalità del Corpo.

Non può quindi ritenersi illegittima, in quanto affetta da difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al carabiniere che abbia consumato, anche episodicamente, sostanze stupefacenti, essendo stato ricondotto tale comportamento alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo; si deve considerare difficile, infatti, sostenere che il consumo anche occasionale di droga non contrasti con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene se, come nella fattispecie, tra i compiti a cui questo attende vi è anche il contrasto con il traffico di stupefacenti.

Nel caso di specie, risultando dal procedimento disciplinare che il fatto contestato all'incolpato è stato argomentatamente ricondotto alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le finalità del Corpo, non solo non sussiste alcuna illegittimità per difetto di ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione applicata, ma neppure per difetto della motivazione.

Il giudizio dell'Amministrazione - in ordine alla correlazione tra uso delle sostanze stupefacenti e perdita dei requisiti di affidabilità richiesti ad un militare dell'Arma - non appare in definitiva viziato da illogicità né da carenza di motivazione: è del tutto evidente infatti che una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, la continuazione del rapporto di impiego ne risulta preclusa.

Sul punto la giurisprudenza ha recentemente ribadito che “La sanzione della perdita del grado per rimozione, comminata ad un Carabiniere per aver fatto uso di sostanze stupefacenti, cioè per comportamenti che proprio l'Arma dei Carabinieri è chiamata a reprimere, non richiede una particolare motivazione in ordine alla sanzione applicata atteso che la stessa, in relazione ai fatti accertati e contestati, non sarebbe comunque suscettibile di ridimensionamento” (Consiglio Stato , sez. IV, 09 marzo 2011 , n. 1516).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti e spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 01/10/2012
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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Il T.A.R. della Campania sezione staccata di Salerno

1) - perdita del grado e per l'effetto la cessazione dal servizio permanente e l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'esercito italiano senza alcun grado.

2) - il ricorrente era stato destinatario della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione e di cessazione della ferma volontaria all’esito di procedimento disciplinare.
Tale provvedimento era stato annullato da questo Tribunale, nel giudizio n. 1652/2008 R.G., con la sentenza n. 1439 del 28-7-2011.

3) - L’Amministrazione, “in esecuzione” della predetta pronunzia giurisdizionale, con determinazione del D.G. del 18-10-2011, aveva annullato la predetta sanzione espulsiva ed aveva disposto, in favore del ricorrente, “la reintegrazione in servizio nel grado posseduto all’atto della sua destituzione”.

4) - Peraltro, il giorno immediatamente successivo ( 19-10-2011) , il Capo del III Reparto della Direzione generale per il Personale Militare , con il provvedimento in questa sede impugnato, “in esecuzione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque”, applicata con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. …….. del 23-4-2003, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 866, c. 1, e 867, c. 5, del d.lgs. n. 66/2010, la perdita del grado e la cessazione dal servizio permanente.

5) - Dunque, nell’arco temporale di due giorni il ricorrente è stato destinatario di due provvedimenti.

Ricorso Accolto.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

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14/02/2013 201300381 Sentenza 1


N. 00381/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via Velia,15;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'annullamento
del decreto del Ministero della Difesa del 19.10.2011, con il quale il Capo del III reparto ha disposto nei confronti del ricorrente la perdita del grado e per l'effetto la cessazione dal servizio permanente e l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'esercito italiano senza alcun grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 5-1-2012 e depositato il 10-1-2012 il signor OMISSIS impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stata disposta la perdita del grado e la cessazione dal servizio permanente, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.

Lamentava : 1) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 –violazione dell’art. 34 l. n. 1168/61 e art. 14 ccnl – violazione del principio del tempus regit actum; 2) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Instauratosi il contraddittorio , l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 10-1-2013.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Meritevole di favorevole considerazione – e con valenza assorbente – è, invero, la censura con la quale viene dedotto il vizio di violazione degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/1990.

Occorre preliminarmente evidenziare che il signor OMISSIS era stato destinatario della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione e di cessazione della ferma volontaria all’esito di procedimento disciplinare, in virtù di atto del 9-9-2008.

Tale provvedimento era stato annullato da questo Tribunale, nel giudizio n. 1652/2008 R.G., con la sentenza n. 1439 del 28-7-2011.

L’Amministrazione, “in esecuzione” della predetta pronunzia giurisdizionale, con determinazione del Direttore Generale del 18-10-2011, aveva annullato la predetta sanzione espulsiva ed aveva disposto, in favore del ricorrente, “la reintegrazione in servizio nel grado posseduto all’atto della sua destituzione”.

Peraltro, il giorno immediatamente successivo ( 19-10-2011) , il Capo del III Reparto della Direzione generale per il Personale Militare , con il provvedimento in questa sede impugnato, “in esecuzione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque”, applicata con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. …….. del 23-4-2003, ha pronunziato, ai sensi degli artt. 866, c. 1, e 867, c. 5, del d.lgs. n. 66/2010, la perdita del grado e la cessazione dal servizio permanente.

Dunque, nell’arco temporale di due giorni il ricorrente è stato destinatario di due provvedimenti, incidenti in maniera significativa sul suo status di appartenente all’amministrazione militare, di contenuto radicalmente opposto: una riammissione in servizio all’esito del travolgimento giurisdizionale della sanzione disciplinare della perdita del grado ed una nuova determinazione espulsiva, questa volta irrogata in via automatica, in applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Orbene, se è vero che i predetti atti si fondano su presupposti giuridici diversi, nondimeno ritiene il Tribunale che l’adozione del secondo ( oggetto del presente ricorso giurisdizionale) , sostanzialmente travolgente i favorevoli effetti giuridici del primo , necessitava del previo coinvolgimento del militare interessato, al fine della rituale introduzione, considerazione e valutazione nel nuovo procedimento amministrativo degli interessi dei quali egli è portatore, posizioni giuridiche certamente rafforzatesi per effetto della determinazione di riammissione in servizio pronunziata all’esito dell’annullamento della misura disciplinare precedentemente adottata.

Tanto, a giudizio del Collegio, in relazione alla peculiarità del caso concreto di cui trattasi.
Va, invero, considerato che :

-entrambe le antitetiche determinazioni assunte ( dapprima la riammissione e, immediatamente dopo, la espulsione automatica), pur se fondate su presupposti giuridici diversi, risultano comunque riconducibili alla medesima vicenda fattuale oggetto del procedimento penale conclusosi con la predetta pronunzia della Corte di appello di Napoli;

-la richiamata vicenda aveva originato, per scelta dell’amministrazione, un procedimento disciplinare, il quale aveva comunque avuto il suo corso ed era stato ritualmente svolto e definito quando già era intervenuta la sentenza penale di condanna ( portante la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oggetto, dunque, di alcuna considerazione ) ;

-tale sentenza ( ed in particolare la pena accessoria con essa irrogata), peraltro, è stata posta a fondamento di una nuova determinazione espulsiva ( questa volta automatica) solo in un momento successivo, dopo l’annullamento giurisdizionale della destituzione ( rectius, perdita del grado) irrogata in sede disciplinare;

-al predetto annullamento giurisdizionale ( ed in esecuzione dello stesso) era seguita, da parte dell’amministrazione, la riammissione in servizio del carabiniere, situazioni entrambe favorevoli al privato, della cui esistenza non poteva prescindersi tanto in senso formale, nella motivazione del provvedimento in questa sede impugnato, tanto in sede sostanziale, dando la possibilità allo stesso di partecipare al nuovo procedimento, volto all’adozione di una nuova determinazione di contenuto e di effetti radicalmente opposti rispetto a quelli promananti dagli atti, giurisdizionali ed amministrativi, in precedenza assunti;

-in tale contesto, pertanto, la partecipazione procedimentale del ricorrente appare necessaria, al fine della introduzione in sede procedimentale , per la doverosa valutazione da parte dell’amministrazione ai fini dell’adozione dell’atto finale, dei propri interessi quali emergenti da ogni elemento fattuale e giuridico connotante la vicenda per cui è causa ed il suo svolgimento temporale.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’impugnato decreto del 19-10-2011 deve, per l’effetto, essere annullato.

La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione precisato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato del 19-10-2011.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 14/02/2013
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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ricorso per revocazione

effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/09

per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 02279/2012, resa tra le parti, concernente sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.

1) - Con decreto del 18 luglio 2006 il Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa irrogava al sig. OMISSIS, Caporal Maggiore scelto dell’Esercito, la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, l’immediata cessazione dal servizio permanente. A tale statuizione, in particolare, l’Autorità ministeriale si era determinata in difformità rispetto a quanto al riguardo ravvisato dalla Commissione di disciplina, che aveva concluso con il giudizio di “meritevole di conservare il grado”.

2) - L’interessato impugnava tale provvedimento espulsivo innanzi al TAR del Lazio che, con sentenza n.14076/2006, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato. Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, veniva proposto dall’interessato gravame innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza di questa Sezione, la n.2279/2012, rigettava a sua volta l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

3) - Il sig. OMISSIS ha quindi proposto, avverso la predetta sentenza di questa Sezione, ricorso per revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 106 c.p.a. e dell’art. art.395 c.p.c., sul rilievo che, pendente il giudizio di appello, la norma di cui all’art.75 della legge n.599/1954, in base alla quale era stata disposta la reformatio in pejus a fronte del giudizio della Commissione di disciplina, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/09.

4) - Sicché, secondo parte ricorrente, quanto al iudicium rescindens, la mancata rilevazione della pronuncia di illegittimità costituzionale costituisce una svista del giudice ,sussumibile sotto la figura dell’errore revocatorio e, per ciò che attiene il iudicium rescissorium, la rimozione dal mondo giuridico della disposizione legislativa sottesa al decreto di perdita del grado per rimozione non può non comportare la illegittimità della determinazione assunta a danno del suindicato militare.

IL CONSIGLIO DI STATO precisa:

5) - Questa Sezione con ordinanza n.3149/2012, in accoglimento della relativa istanza cautelare, ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza 2279/2012.

6) - Tanto premesso, nelle more, l’Amministrazione della Difesa, con decreto n. 0486/III-7/2012 del 16 ottobre 2012, prodotto agli atti di causa, si è rideterminata sulla vicenda, con rivalutazione degli elementi costitutivi della controversia; e, dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.62/09, nonché l’instaurato giudizio per revocazione e l’ordinanza cautelare emessa da questa Sezione, ha affermato l’esigenza di dare applicazione, d’ufficio, alla pronuncia della Corte Costituzionale suindicata con i relativi effetti giuridici ed ha disposto, conseguentemente, in sede di autotutela, l’annullamento del decreto del Direttore Generale del Personale Militare del 18 luglio 2006, recante la sanzione della perdita del grado per rimozione a carico dell’attuale ricorrente.

7) - L’adozione di tale provvedimento, in ragione degli effetti propri del disposto annullamento, assunto, nell’interpretazione del Collegio, per effetto di una scelta autonoma, soddisfa pienamente gli interessi oppositivi e pretensivi fatti valere dal sig. OMISSIS con la controversia instaurata sia in prime cure, che in grado di appello; e tanto rende altresì inutile ogni decisione sul ricorso per revocazione qui proposto, per ché l’Amministrazione ha dimostrato con il proprio comportamento di non voler più far valere il sottostante giudicato.

Auguri al ricorrente per la sua difesa.

Per completezza vi rimando alla lettura del tutto qui sotto.

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12/07/2013 201303750 Sentenza 4


N. 03750/2013REG.PROV.COLL.
N. 04786/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso per revocazione, numero di registro generale 4786 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n.47;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 02279/2012, resa tra le parti, concernente sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti l’avv. Zaza D'Aulisio e l'avvocato dello Stato Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con decreto del 18 luglio 2006 il Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa irrogava al sig. OMISSIS, Caporal Maggiore scelto dell’Esercito, la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, l’immediata cessazione dal servizio permanente. A tale statuizione, in particolare, l’Autorità ministeriale si era determinata in difformità rispetto a quanto al riguardo ravvisato dalla Commissione di disciplina, che aveva concluso con il giudizio di “meritevole di conservare il grado”.

L’interessato impugnava tale provvedimento espulsivo innanzi al TAR del Lazio che, con sentenza n.14076/2006, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato. Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, veniva proposto dall’interessato gravame innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza di questa Sezione, la n.2279/2012, rigettava a sua volta l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
Il sig. OMISSIS ha quindi proposto, avverso la predetta sentenza di questa Sezione, ricorso per revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 106 c.p.a. e dell’art. art.395 c.p.c., sul rilievo che, pendente il giudizio di appello, la norma di cui all’art.75 della legge n.599/1954, in base alla quale era stata disposta la reformatio in pejus a fronte del giudizio della Commissione di disciplina, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 62/09.

Sicché, secondo parte ricorrente, quanto al iudicium rescindens, la mancata rilevazione della pronuncia di illegittimità costituzionale costituisce una svista del giudice ,sussumibile sotto la figura dell’errore revocatorio e, per ciò che attiene il iudicium rescissorium, la rimozione dal mondo giuridico della disposizione legislativa sottesa al decreto di perdita del grado per rimozione non può non comportare la illegittimità della determinazione assunta a danno del suindicato militare.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.

Questa Sezione con ordinanza n.3149/2012, in accoglimento della relativa istanza cautelare, ha disposto la sospensione dell’esecutività della sentenza 2279/2012.

Tanto premesso, nelle more, l’Amministrazione della Difesa, con decreto n. 0486/III-7/2012 del 16 ottobre 2012, prodotto agli atti di causa, si è rideterminata sulla vicenda, con rivalutazione degli elementi costitutivi della controversia; e, dopo aver richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.62/09, nonché l’instaurato giudizio per revocazione e l’ordinanza cautelare emessa da questa Sezione, ha affermato l’esigenza di dare applicazione, d’ufficio, alla pronuncia della Corte Costituzionale suindicata con i relativi effetti giuridici ed ha disposto, conseguentemente, in sede di autotutela, l’annullamento del decreto del Direttore Generale del Personale Militare del 18 luglio 2006, recante la sanzione della perdita del grado per rimozione a carico dell’attuale ricorrente.

L’adozione di tale provvedimento, in ragione degli effetti propri del disposto annullamento, assunto, nell’interpretazione del Collegio, per effetto di una scelta autonoma, soddisfa pienamente gli interessi oppositivi e pretensivi fatti valere dal sig. OMISSIS con la controversia instaurata sia in prime cure, che in grado di appello; e tanto rende altresì inutile ogni decisione sul ricorso per revocazione qui proposto, per ché l’Amministrazione ha dimostrato con il proprio comportamento di non voler più far valere il sottostante giudicato.

Non resta al Collegio, perciò, che dare atto della improcedibilità del gravame inoltrato ai sensi e per gli effetti dell’art.395 c.p.c...

Sussistono peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio di revocazione.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese e competenze del presente giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2013
panorama
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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note del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, con le quali è stata richiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità per un importo di euro 13. 76 4,93, atteso che il coniuge, alla data di risoluzione del rapporto d’impiego (6 dicembre 2006), non aveva maturato le necessarie annualità di servizio per godere del trattamento pensionistico.
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1) - L’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS - collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio in data 06/12/2006 e deceduto in data 12/12/2007 - con sentenza del Tribunale di Catania del 2006 è stato condannato alla pena patteggiata di 12 mesi di reclusione ed euro 400 di multa per OMISSIS.

2) - Con il ricorso in esame, la signora OMISSIS, vedova dell’appuntato OMISSIS, ha impugnato il provvedimento di rideterminazione della decorrenza della sanzione disciplinare della perdita del grado e le note del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, con le quali è stata richiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità per un importo di euro 13. 76 4,93, atteso che il coniuge, alla data di risoluzione del rapporto d’impiego (6 dicembre 2006), non aveva maturato le necessarie annualità di servizio per godere del trattamento pensionistico.

Il resto, in parte, x completezza leggetelo qui sotto.
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24/10/2013 201302496 Sentenza 3


N. 02496/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2009, proposto da:
(OMISSIS – vedova) -, rappresentata e difesa dall'avv. ….., presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Catania, via Oliveto Scammacca, 23/C;

contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot n. …./D-2-36 del 10 settembre 2007 a mezzo del quale sarebbe stata disposta, a carico del deceduto marito della ricorrente, sig. OMISSIS, la perdita del grado di Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 6/12/2006;
- OMISSIS;.
OMISSIS

FATTO
L’appuntato scelto dei Carabinieri OMISSIS - collocato in congedo assoluto per inidoneità permanente al servizio in data 06/12/2006 e deceduto in data 12/12/2007 - con sentenza del Tribunale di .... n. …. del ….. 2006 è stato condannato alla pena patteggiata di 12 mesi di reclusione ed euro 400 di multa per OMISSIS per costringere a commettere un reato. Per i medesimi fatti è stato sottoposto a procedimento disciplinare definito con la perdita del grado per motivi disciplinari. In particolare, con un primo provvedimento datato 08/12/2006, il direttore generale della Direzione Generale per il personale militare determinava l’irrogazione della predetta sanzione disciplinare.

OMISSIS

OMISSIS

Infine, con provvedimento del 10/09/2007, l’Amministrazione, preso atto della nota del 24/07/2006 con la quale la Regione Carabinieri Sicilia aveva comunicato che l’appuntato OMISSIS era stato collocato in congedo in data 6 dicembre 2006 (e non 7 dicembre 2006) rideterminava la decorrenza del provvedimento di perdita del grado (già adottata con determinazione del 27 gennaio 2007) dal 6 dicembre 2006 anziché dal 7 dicembre 2006. Quest’ultimo provvedimento è stato notificato all’interessato in data 8 novembre 2007.

Con il ricorso in esame, la signora OMISSIS, vedova dell’appuntato OMISSIS, ha impugnato il provvedimento di rideterminazione della decorrenza della sanzione disciplinare della perdita del grado e le note del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, con le quali è stata richiesta la restituzione delle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità per un importo di euro 13. 76 4,93, atteso che il coniuge, alla data di risoluzione del rapporto d’impiego (6 dicembre 2006), non aveva maturato le necessarie annualità di servizio per godere del trattamento pensionistico.

Il ricorso è affidato i seguenti motivi di ricorso:
- violazione di legge e dei principi in materia di autotutela (artt. 7, 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990)

- incompetenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;

- violazione del termine per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari;

- violazione di legge (artt. 22 e 35 della legge n. 1168/1961) ed eccesso di potere per sviamento caratterizzato da un forzato tentativo dell’amministrazione di far retroagire il provvedimento di perdita del grado a un momento anteriore a quello dell’avvenuto collocamento in congedo dell’appuntato OMISSIS.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza numero 245/2009 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Le parti hanno successivamente scambiato memorie, insistendo nelle rispettive difese, e l’Amministrazione resistente ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, poiché il provvedimento impugnato era stato già notificato al coniuge defunto e non impugnato nei termini di legge.

Alla pubblica udienza del 25 settembre 2013, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO
La Sezione, dopo un approfondito esame della fattispecie (e alla luce delle dettagliate difese dell’Amministrazione formulate in vista della odierna udienza pubblica) deve rivedere e modificare l’orientamento già espresso in sede cautelare circa la fondatezza del ricorso.

Nell'ordine logico-giuridico devono essere esaminati, anzitutto, il quarto e sesto motivo di ricorso, incentrati sulla presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 35 della legge n. 1168/1961 che, secondo la difesa di parte ricorrente, avrebbero impedito la retrodatazione del provvedimento di perdita del grado alla data di cessazione dal servizio per infermità (06/12/2006.)

Le censure sono infondate.

L’art. 22 della legge n. 1168/1961 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, definita anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2010) dispone che “Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”. Inoltre, par la parte d’interesse, l’art. 34 dispone che “Il militare di truppa dell'Arma dei Carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause: (…) 6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina; (…)”. Infine, il successivo art. 35 prevede che: “La perdita del grado è disposta: a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio; b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo. La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6) dell'art. 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui a numeri 4) e 7) dello stesso art. 34. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 22, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 6) e 7) dell'art. 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo”.

Dal predetto quadro normativo emerge che nelle fattispecie di cui al secondo comma dell’art.22 (“Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”) il legislatore impone l’applicazione del secondo comma dell’art. 35, con conseguente decorrenza della perdita del grado per motivi disciplinari (indicata al n.6) dell’art. 234) dalla DATA IN CUI IL MILITARE HA CESSATO DAL SERVIZIO CONTINUATIVO. È noto, infatti, che la perdita del grado costituisce una causa di cessazione dal servizio permanente che si basa sull’impossibilità di prosecuzione del rapporto d'impiego da parte di un soggetto che, rimosso dal grado, non possiede più il profilo necessario professionale per il quale era stato arruolato; in alcuni casi, caratterizzati da particolare gravità e tra i quali rientra la perdita del grado per motivi disciplinari, l’ art. 35 citato impone la prevalenza dell'evento sopravvenuto (condanna e/o conseguente sanzione disciplinare) rispetto alla causa infermità prioritariamente accertata, con la conseguenza che la decorrenza degli effetti della perdita del grado è rigidamente fissata dal legislatore, senza alcun margine di discrezionalità da parte dell’amministrazione procedente. Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie in esame ove l’amministrazione, resasi conto di un mero errore materiale, si è limitata a rettificare la decorrenza giuridica della perdita del grado già adottata conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate.

Del resto, l'esatta qualificazione di un provvedimento va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal "nomen iuris" formalmente attribuito dall'amministrazione; nel caso in esame, che il provvedimento del 10/09/2007 costituisca una mera rettifica, è confermato oltre che dal tenore letterale del medesimo (“occorre procedere alla rettifica della data di decorrenza”) anche dalla circostanza che esso richiama integralmente il provvedimento d’irrogazione della perdita del grado del 27/01/2007 e non opera alcuna rinnovazione delle precedenti valutazioni. (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973 e 13 luglio 2012, n. 1548).

Sulla base delle ragioni sopra esposte, sono prive di pregio giuridico anche le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso, concernenti l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione dei principi in materia di autotutela. Si tratta di violazioni irrilevanti, poiché, come già osservato, la rettifica, quale provvedimento volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue radicalmente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca (non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame) e non è assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21nonies della l. n. 241/1990, in quanto:

- non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1548/2012, cit.), anzi secondo parte della giurisprudenza, ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio (T.A.R. Lazio – Latina, sez. I, 17 luglio 2013, n. 644);

- non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.) e non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 luglio 2009, n. 271);

- non richiede una motivazione rigorosa (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1973/2012, cit.), né l'attivazione del contraddittorio ex artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, poiché non incide sulla volontà decisionale precedentemente manifestata (T.A.R. Toscana, sez. III,2 maggio 2012, n. 852) . Quanto all’omessa comunicazione ex art 7 della legge n. 241/1990, va inoltre messa in evidenza la natura vincolata del provvedimento impugnato con conseguente applicazione della disposizione dell’art. 21octies della legge n. 241/1990, secondo la quale non è annullabile il provvedimento amministrativo quando ricorrano congiuntamente la violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, la natura vincolata del provvedimento, e l’inevitabilità del contenuto dispositivo, che palesemente non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2011, n. 256).

E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla pretesa incompetenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’adozione della sanzione disciplinare della perdita del gradito in luogo dell'invocata competenza ministeriale. Invero, sebbene l'art. 12 della legge n. 1168/1691 disponga nel senso della competenza ministeriale, (“il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f”), tuttavia, la disposizione deve essere coordinata con il successivo art. 35 della medesima legge che precisa che “La perdita del grado è disposta: a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio; b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo”.

Proprio per questa ragione, la Direzione Generale per il Personale Militare, che aveva precedentemente disposto la perdita del grado del militare (determinazione del 08/12/2006) ha poi disposto l’annullamento del predetto atto rimettendo la trattazione dell’affare al comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso concernente la presunta tardività del procedimento disciplinare, trattandosi di censure che involgono la regolarità del predetto procedimento che risulta già definito con i provvedimenti di irrogazione della perdita del grado del 08/12/2006 e del 27/01/2007, entrambi non tempestivamente impugnati.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e del complessivo esito processuale (oltre che della stessa incerta attività provvedimentale posta in essere dalla P.A.).

Quanto, infine, all’ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente concessa dalla Commissione Gratuito Patrocinio, il Collegio ritiene di dover ammettere in via definitiva la ricorrente al predetto beneficio, disponendo la trasmissione degli atti al competente Ufficio finanziario ai fini della verifica della permanenza delle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’art. 127 del D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) respinge il ricorso in indicato in epigrafe.

Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 24/10/2013
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

Messaggio da panorama »

Personale della GdiF

Ecco alcuni punti.
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1) - il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002.

2) - Il ricorrente, già finanziere scelto e posto in congedo su propria richiesta in data 10 dicembre 2002, essendo stato sottoposto ad indagini penali nell’anno 2000, subiva una condanna a due anni di reclusione e 1.800 € di multa, in seguito a patteggiamento, con sentenza del 28 aprile 2006, emessa dal G.U.P del Tribunale

3) - A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e degli artt. 103 e 104 del D.P.R. n. 3 del 1957

IL TAR precisa:

4) - Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione a quanto di seguito specificato.

5) - L’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, nel testo risultante in seguito all’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2004, stabilisce che i procedimenti disciplinari (…) devono essere instaurati entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. Una disposizione di identico tenore, disciplinante in via ordinaria la materia, è contenuta nell’art. 5, comma 4, della stessa legge n. 97.

6) - Nel caso di specie risulta pacifico che l’azione disciplinare è stata avviata ben oltre i novanta giorni dall’emanazione della sentenza di condanna, essendo trascorsi oltre due anni dalla sua pubblicazione.

7) - Altrettanto pacifica è la circostanza che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza in data 30 maggio 2008, in seguito alla comunicazione della cancelleria del Tribunale

8) - A giudizio del ricorrente l’inizio dell’azione risulta tardivo, in quanto l’Amministrazione avrebbe avuto la possibilità di conoscere immediatamente l’esito del giudizio penale, essendosi costituita parte civile nel relativo procedimento tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed avendo ottenuto il pagamento delle spese processuali liquidate nel predetto giudizio già dal mese di ottobre 2006

9) - La tesi prospettata nel ricorso appare meritevole di condivisione, atteso che la presenza in giudizio tramite un proprio difensore, ovvero l’Avvocatura dello Stato, ha posto la Guardia di Finanza in condizione di conoscere gli sviluppi dello stesso e quindi deve ritenersi che, almeno dal momento in cui è stato richiesto il pagamento delle spese di giudizio, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere legalmente l’esistenza della sentenza.

10) - Anche la circostanza che successivamente alla proposizione del ricorso sia stata introdotta una novella legislativa (art. 154 ter delle norme di attuazione del c.p.p.) che impone alla cancelleria del giudice di comunicare le sentenze penali relative ai pubblici dipendenti all’Amministrazione di appartenenza degli stessi, ferma restando la sua inapplicabilità ratione temporis, non appare in contrasto con le conclusioni raggiunte in precedenza, atteso che l’Amministrazione non è parte necessaria del processo penale e quindi ben può accadere – ad eccezione della costituzione di parte civile, come nel caso di specie – che senza la comunicazione della cancelleria del giudice si ignorino le sentenze panali emesse a carico dei propri dipendenti.

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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06/11/2013 201302432 Sentenza 3


N. 02432/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2009, proposto da:
- G. G., rappresentato e difeso dall’Avv. R. B., ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1, presso lo studio dell’Avv. I. P.;

contro
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento
- del provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o connesso, compreso l’atto di contestazione degli addebiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2013, il procuratore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato in data 16 dicembre 2008 e depositato il 12 gennaio 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del 16 ottobre 2008, notificato il 19 ottobre 2008, con cui gli è stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione, con decorrenza dal 10 dicembre 2002.

Il ricorrente, già finanziere scelto e posto in congedo su propria richiesta in data 10 dicembre 2002, essendo stato sottoposto ad indagini penali nell’anno 2000, subiva una condanna a due anni di reclusione e 1.800 € di multa, in seguito a patteggiamento, con sentenza del 28 aprile 2006, ….., emessa dal G.U.P del Tribunale di ……. In data 23 luglio 2008, l’Amministrazione notificava al ricorrente la contestazione degli addebiti. Il procedimento si concludeva con il provvedimento impugnato nella presente sede.

A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, dell’art. 9 della legge n. 19 del 1990 e degli artt. 103 e 104 del D.P.R. n. 3 del 1957.

Vengono inoltre dedotti l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione del principio del giusto procedimento.

Ulteriormente, vengono dedotti l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione, la carenza di istruttoria e motivazione e la violazione della circolare del Ministero delle Finanze n. 208000/104/3 del 7 luglio 1993.

Poi vengono eccepiti la violazione dell’art. 104 del D.P.R. n. 3 del 1957, l’eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e la nullità della notifica degli atti del procedimento.

Infine, viene dedotta la violazione dell’art. 26 della legge n. 833 del 1961.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2013, su richiesta del procuratore dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione a quanto di seguito specificato.

2. Con la prima censura, avente carattere assorbente, si assume l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in ragione del superamento da parte dell’Amministrazione del termine di 90 giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna, stabilito dall’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, per avviare il procedimento disciplinare: la sentenza di condanna è stata emanata in data 28 aprile 2006 (all. 2 al ricorso), mentre il procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti, è iniziato il 23 luglio 2008 (all. 5 al ricorso).

2.1. La censura è fondata.

L’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, nel testo risultante in seguito all’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2004, stabilisce che i procedimenti disciplinari (…) devono essere instaurati entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. Una disposizione di identico tenore, disciplinante in via ordinaria la materia, è contenuta nell’art. 5, comma 4, della stessa legge n. 97.

Nel caso di specie risulta pacifico che l’azione disciplinare è stata avviata ben oltre i novanta giorni dall’emanazione della sentenza di condanna, essendo trascorsi oltre due anni dalla sua pubblicazione.

Altrettanto pacifica è la circostanza che l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza in data 30 maggio 2008, in seguito alla comunicazione della cancelleria del Tribunale di …….. (all. 3b dell’Amministrazione).

2.2. A giudizio del ricorrente l’inizio dell’azione risulta tardivo, in quanto l’Amministrazione avrebbe avuto la possibilità di conoscere immediatamente l’esito del giudizio penale, essendosi costituita parte civile nel relativo procedimento tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed avendo ottenuto il pagamento delle spese processuali liquidate nel predetto giudizio già dal mese di ottobre 2006 (all. 3 e 4 al ricorso).

La tesi prospettata nel ricorso appare meritevole di condivisione, atteso che la presenza in giudizio tramite un proprio difensore, ovvero l’Avvocatura dello Stato, ha posto la Guardia di Finanza in condizione di conoscere gli sviluppi dello stesso e quindi deve ritenersi che, almeno dal momento in cui è stato richiesto il pagamento delle spese di giudizio, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere legalmente l’esistenza della sentenza.

Non appare persuasiva la tesi prospettata dalla difesa erariale, fondata sulla circostanza che l’Avvocatura dello Stato deve essere considerata – anche nella fase processuale – un’articolazione separata rispetto all’Amministrazione che agisce in giudizio, atteso che, pur considerando le peculiarità del rapporto intercorrente tra le diverse Amministrazioni dello Stato e l’Avvocatura erariale, comunque si è in presenza di un rapporto di mandato processuale che determina lo stesso effetto che si produce quando agisce in giudizio un privato tramite un difensore di fiducia (cfr. art. 1 del R.D. n. 1611 del 1933), con la conseguenza che tutti gli atti relativi al giudizio si ritengono conosciuti dalla parte tramite l’esclusiva comunicazione al difensore, cui è conferita apposita procura alle liti.

Ad opinare diversamente si potrebbe giungere al paradosso di slegare completamente l’attività difensiva dell’Avvocatura dello Stato rispetto alla posizione della singola Amministrazione in giudizio, con il rischio di aggravare la posizione delle controparti e rendere più difficoltosa anche l’attività dell’organo giudicante, richiedendosi sempre una simultanea interlocuzione sia con la parte sostanziale che con il difensore, pena l’inopponibilità alla prima degli atti assunti in sede processuale; si prospetterebbe in tal modo il rischio concreto di vanificare la normativa sulla difesa in giudizio, laddove si qualifica il procuratore alle liti come rappresentante della parte, dovendo quest’ultima agire necessariamente con un difensore e non potendo intervenire direttamente in giudizio.

2.3. Di conseguenza, la conoscenza da parte del difensore della sentenza di condanna crea una presunzione assoluta di conoscenza della stessa in capo all’Amministrazione, con tutte le relative conseguenze, ivi comprese quelle riferibili alla decorrenza del termine per avviare l’azione disciplinare.

2.4. Anche la circostanza che successivamente alla proposizione del ricorso sia stata introdotta una novella legislativa (art. 154 ter delle norme di attuazione del c.p.p.) che impone alla cancelleria del giudice di comunicare le sentenze penali relative ai pubblici dipendenti all’Amministrazione di appartenenza degli stessi, ferma restando la sua inapplicabilità ratione temporis, non appare in contrasto con le conclusioni raggiunte in precedenza, atteso che l’Amministrazione non è parte necessaria del processo penale e quindi ben può accadere – ad eccezione della costituzione di parte civile, come nel caso di specie – che senza la comunicazione della cancelleria del giudice si ignorino le sentenze panali emesse a carico dei propri dipendenti.

3. In conclusione, la fondatezza della predetta censura, previo assorbimento delle restanti doglianze, determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

4. In ragione delle peculiarità della fattispecie e della sostanziale novità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2013
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SENTENZA N. 276

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 866, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra OMISSIS e il Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, con ordinanza del …… 2013, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del …….. 2013 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 866, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare). La norma impugnata, rubricata «Condanna penale», prevede che: «1. La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale». Il giudice a quo dubita che l’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 violi gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

1.1.– Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso promosso da OMISSIS, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, contro il decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare del 3 febbraio 2012, con il quale viene disposta, a decorrere dal 10 gennaio 2012, la perdita del grado ai sensi degli artt. 866, comma 1, e 867, comma 5, del d.lgs. n. 66 del 2010, e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente del ricorrente, con conseguente iscrizione nel ruolo dei militari di truppa dell’esercito italiano. Il ricorrente ricorda che il Tribunale di Roma, con la decisione del 3 ottobre 2006, n. ……., lo ha riconosciuto colpevole del reato di OMISSIS, condannandolo alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione, nonché alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. La sentenza è stata confermata in appello ed è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 16 gennaio 2012.

2.– Il rimettente ravvisa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto soltanto un suo eventuale accoglimento, comportante la conseguente caducazione della norma sottoposta al vaglio di costituzionalità, consentirebbe l’annullamento del decreto impugnato.

Il giudice a quo richiama l’attenzione in ordine alla illegittimità costituzionale, più volte affermata dalla Corte costituzionale, di una norma che preveda una automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego nel caso della emanazione di una sentenza irrevocabile di condanna senza che sia possibile valutare da parte dell’amministrazione procedente la gravità del reato commesso, la sua rilevanza rispetto all’attività svolta in concreto dal dipendente, il vantaggio che possa derivare per l’amministrazione dall’eventuale mantenimento in servizio dello stesso.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente osserva che la destituzione automatica mal si concilia con l’esigenza di tutela del diritto al lavoro, violando gli artt. 4 e 35 della Costituzione. A parere del TAR deve trovare applicazione, anche nei confronti del pubblico dipendente che presta servizio nelle forze armate, l’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), in base al quale «1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può essere sempre inflitta all’esito del procedimento disciplinare […]». Per cui l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, anche nel caso di condanna penale irrevocabile, potrebbe essere pronunciata solo a seguito di un procedimento disciplinare nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa del pubblico dipendente.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 866, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui prevede che la «perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici», per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

2. – La questione è inammissibile, per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione.

Il giudice rimettente si limita ad osservare che la disposizione impugnata «reintroduce» un’ipotesi di estinzione automatica del rapporto di lavoro a seguito di condanna penale, senza previo giudizio disciplinare, in contrasto con il principio generale contenuto nell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), il quale afferma che «1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. 2. È abrogata ogni contraria disposizione di legge. La destituzione può essere sempre inflitta all’esito del procedimento disciplinare […]».

Il TAR sembra, pertanto, voler instaurare un giudizio di legittimità costituzionale basato sulla violazione del principio di eguaglianza, ma la comparazione tra la disposizione dell’ordinamento militare impugnata e il principio generale applicabile al pubblico impiego, richiamato come tertium comparationis, non può essere correttamente effettuata in mancanza di alcuni elementi essenziali, che l’ordinanza di rimessione omette di illustrare.

Il giudice rimettente, infatti, non specifica quali siano gli effetti della perdita del grado per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri, né chiarisce in che misura essa possa essere assimilata alla destituzione del pubblico impiegato. D’altra parte, sarebbe stato necessario specificare le ragioni per cui il principio generale dettato per il pubblico impiego sarebbe di per sé applicabile anche agli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei Carabinieri, senza che assuma rilievo la peculiarità delle funzioni dell’Arma stessa, che attengono alla pubblica sicurezza e all’ordine pubblico.

Inoltre, a sostegno della prospettata questione di legittimità costituzionale, il TAR ha genericamente richiamato il disfavore mostrato dalla Corte costituzionale per le disposizioni di legge che comportano l’automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego in seguito a condanna penale, senza tenere conto della più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, disposta a partire dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), successivamente modificata. Negli anni più recenti, il legislatore ha inasprito le pene per tale tipo di reati, tra cui quello di peculato che viene in rilievo nel caso di specie, oltre a rendere più severe le sanzioni accessorie relative all’interdizione dai pubblici uffici e ad incidere altresì, sempre nel senso di un maggior rigore, sulle conseguenze relative al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di ipotesi di estinzione automatica a seguito di condanna in sede penale, come risulta dal nuovo testo dell’art. 32-quinquies del codice penale. La disposizione impugnata deve essere necessariamente valutata in riferimento a tale contesto normativo, tanto più che essa è contenuta nel nuovo ordinamento militare, di cui al già citato d.lgs. n. 66 del 2010, ed è quindi coeva a questa linea legislativa particolarmente severa nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione.

Alla luce di questa evoluzione normativa, il generico riferimento dell’ordinanza di rimessione al principio generale in tema di destituzione del pubblico impiegato, contenuto nella legge n. 19 del 1990, e alla giurisprudenza costituzionale che intorno ad esso si è sviluppata, è del tutto insufficiente per una corretta prospettazione della questione di legittimità costituzionale portata all’esame della Corte.

Infine, il richiamo ai parametri di cui agli artt. 4 e 35 Cost. è privo di motivazione.

Il mancato esame da parte del remittente dei profili sopra indicati e l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento compromettono l’iter logico argomentativo posto a fondamento della sollevata censura e ne precludono lo scrutinio (ex plurimis ordinanze n. 174 del 2012, n. 50 del 2011 e sentenza n. 356 del 2010).

Ne deriva l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 866, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 866, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per il Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2013.
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giusto per notizia, posto alcuni punti.

Ricorso straordinario al CdS
notizia (10.10.2013)
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Il Ministero della Difesa, ha disposto, nei confronti del ricorrente, l'applicazione della pena accessoria militare della rimozione, ai sensi degli artt. 33 e 29 del c.p.m.p., ponendolo nella posizione di aviere e collocandolo in congedo,
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Questa è la parte più interessante:

1) - Il Ministero precisa che, “nel panorama della giurisprudenza amministrativa si è levata un’isolata voce della IV sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 3361 del 19 giugno 2006, peraltro citata dal ricorrente), che ha statuito che in applicazione dell’articolo 29 c.p.m.p. il militare della guardia di finanza non vada retrocesso al grado di allievo finanziere bensì all’ultimo grado del servizio permanente, sulla base della premessa che l’art. 29 c.p.m.p. intendesse conservare il posto di lavoro al militare. Ma tale premessa non è stata seguita né dal giudice delle leggi, né tanto meno dalla giurisprudenza amministrativa dominante”.

2) - Nelle proprie memorie aggiunte presentate in risposta alla relazione ministeriale, il ricorrente insiste nelle proprie doglianze, sottolineando che “la rimozione del militare non può implicare in modo automatico la cessazione del rapporto di impiego, senza alcuna previa considerazione e valutazione, nella separata ed autonoma sede disciplinare, della gravità del fatto connesso”.

CONSIDERATO:

Il ricorso è fondato.

3) - Nel merito, è necessario premettere come gli artt. 28 e 29 del c.p.m.p. contemplino due diverse pene militari accessorie, conseguenti a determinate condanne nei confronti dei militari, la degradazione e la rimozione dal grado. La degradazione opera ex tunc e priva il militare ab origine dello status di militare, mentre la rimozione dal grado opera invece ex nunc, non privando il soggetto dello status di militare, collocandolo invero al livello più basso della gerarchia militare, quello di soldato semplice e quello di aviere a quest'ultimo equiparato.

4) - E' dunque evidente che la pena accessoria della rimozione, di per sé, non comporta la cessazione dal servizio, né può comportarlo, atteso che l'art. 9, comma 1, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, ha espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente, in seguito a condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione di legge.

5) - Come affermato dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 363 del 1996, la perdita del grado e la cessazione dal servizio non possono essere inflitte dal giudice penale, pur essendo consequenziali alla rimozione: esse sono irrogate dall'autorità amministrativa, con un provvedimento amministrativo.

6) - Spetta, dunque, all'Amministrazione militare, valutate le risultanze del procedimento disciplinare, disporre la perdita del grado e la cessazione dal servizio continuativo, ove ne sussistano i presupposti.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario sia accolto, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicolo' Pollari Pietro Falcone




IL SEGRETARIO
Maria Grazia Nusca
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Sentenza del Tar Lazio del mese di Dicembre 2013.
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contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, notificato il 06.11.2009, di applicazione della sanzione disciplinare della rimozione dal grado a far data dal 11.11.2008;

Ecco alcuni brani della sentenza:
FATTO e DIRITTO

1) - Espone l’odierno ricorrente, collocato in congedo a domanda con il grado di Luogotenente della Guardia di Finanza con decorrenza 11 novembre 2008, di essere stato coinvolto in qualità di persona sottoposta ad indagini in due distinti procedimenti penali.

2) - Il primo procedimento è stato archiviato con decreto del G.I.P. del … giugno 2007, su conforme richiesta del P.M., in quanto gli elementi raccolti non consentivano la formulazione di una ipotesi di accusa.

3) - A seguito della riapertura delle indagini, era quindi avviato il secondo procedimento. Anche detto secondo procedimento è stato archiviato, come da conforme richiesta del P.M., con decreto emesso nel 2008. Detta richiesta di archiviazione è stata dallo stesso P.M. trasmessa in copia all’autorità amministrativa per le valutazioni disciplinari.

4) - Nel 2009 il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha quindi disposto una inchiesta formale in relazione ai fatti di cui ai suddetti procedimenti penali. All’esito dell’inchiesta formale, il ricorrente è stato quindi deferito al Consiglio di Disciplina che lo ha reputato “non meritevole di conservare il grado”.

5) - Infine, con provvedimento del mese di ottobre 2009 il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha disposto la perdita del grado per rimozione in danno dell'interessato, che è stato contestualmente posto a disposizione del Centro documentale, come soldato semplice, a decorrere dall’11 novembre 2008, “intendendosi così modificata la causa di cessazione dal servizio”.

IL TAR precisa:

6) - Deve preliminarmente rilevare il Collegio che il collocamento in congedo “a domanda” del ricorrente, con decorrenza 11 novembre 2008 non priva il ricorrente medesimo dell’interesse a ricorrere avverso la rimozione per perdita del grado avente pari decorrenza, in disparte ovviamente il cd. interesse morale, in ragione anche del fatto che, con l’adozione del provvedimento espulsivo, è stata formalmente modificata la ragione della cessazione dal servizio, non più quindi determinata dal collocamento in congedo “a domanda” ma dalla irrogazione della perdita del grado per rimozione, circostanza che comporta il venir meno del diritto alla maggiorazione della base pensionabile, inizialmente riconosciuto all’odierno ricorrente previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.

7) - Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto giusta quanto di seguito considerato.

8) - Si deve innanzitutto ribadire in questa sede che - laddove il procedimento penale si concluda (come nel caso in esame) con un provvedimento di archiviazione - i rapporti tra tale procedimento ed il procedimento disciplinare autonomamente avviato dall’Amministrazione militare nell’ambito delle sue competenze - sono regolati dal principio dell’autonomo accertamento dei fatti e dal principio dell’autonoma valutazione dei fatti, perché il decreto di archiviazione racchiude valutazioni che afferiscono specificatamente al profilo penale e non preclude l’esercizio del potere disciplinare (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6605; Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6944).

9) - In particolare, quanto al principio dell’autonomo accertamento dei fatti, si deve rammentare che l’art. 653 cod. proc. pen (come modificato dalla legge n. 97/2001) - nel regolare l’efficacia delle pronunce del giudice penale nel giudizio disciplinare - dispone, al comma 1, che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”.

10) - Risulta quindi evidente, da un lato, che solo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione è attribuita l’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare relativamente all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso; dall’altro, che il decreto di archiviazione non preclude un autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare, fermo restando che l’Amministrazione militare ben può utilizzare gli elementi di prova acquisiti dal giudice penale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1993; 24 febbraio 2011, n. 1203).

11) - Quanto, poi, al principio dell’autonoma valutazione dei fatti, è sufficiente ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2625) l’inconfigurabilità dell’illecito penale non esclude la rilevanza del medesimo fatto ai fini disciplinari, perché la potestà disciplinare implica una valutazione della rilevanza del fatto nell’ambito di una sfera giuridica diversa da quella penale.

12) - Pertanto, non si può affatto escludere che una condotta sia qualificata dall’Amministrazione come illecito disciplinare anche laddove il giudice penale abbia escluso ogni rilevanza penale della condotta stessa, purché l’Amministrazione proceda, attraverso un’autonoma valutazione della condotta sotto il profilo disciplinare, ad evidenziare la lesione degli interessi affidati alla sua cura.

13) - In altri termini, l'intervenuta archiviazione in sede penale non è vincolante nel procedimento disciplinare: essa impone tuttavia un'istruttoria e una motivazione particolarmente approfondita anche con specifico riferimento alla sanzione quindi irrogata (ex multis Consiglio Stato , sez. VI, 30 settembre 2008 , n. 4674).

14) - Infatti, nel caso in cui le contestazioni mosse al militare non trovino, come nella specie, sbocco in sede penale, l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione assume un rilievo determinante in sede disciplinare. Viceversa, si arriverebbe all’assurda conclusione che, fatti valutati di nessuna rilevanza penale, siano assunti a presupposto di una sanzione disciplinare senza che l’amministrazione dia di ciò una concreta giustificazione.

15) - Quanto rilevato consente di affermare che la censurata condotta della resistente amministrazione è immune dai vizi denunciati quanto, innanzitutto, alla decisione di muovere autonoma contestazione disciplinare al dipendente per i fatti di cui ai ricordati procedimenti penali, per quanto archiviati; quanto all’operato riferimento, in sede di contestazione degli addebiti, tanto ai fatti che condussero all’imputazione del ricorrente che a nuovi profili di fatto o nuove qualificazioni giuridiche, disciplinarmente rilevanti, dei fatti già accertati in sede penale; quanto al carattere autonomo del procedimento conducente alla sanzione inflitta; quanto, soprattutto, all’oggettivo riscontro di fatti e comportamenti disciplinarmente rilevanti.

16) - Risulta, di contro, fondata la censura con cui parte ricorrente assume la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari.

17) - Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2161; 31 maggio 2007, n. 2830), la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento.

18) - Con riferimento, quindi, alla censura di eccesso di potere per violazione del principio di "proporzionalità" tra la mancanza commessa e la sanzione effettivamente irrogata, la giurisprudenza ha affermato che "l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. "gradualismo sanzionatorio", non consentono in via ordinaria al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall'autorità disciplinare, nondimeno un siffatto sindacato ab externo risulta comunque possibile quante volte le determinazioni dell'Amministrazione presentino profili di palese incongruità" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12.11.2008, n. 5670), così affermando, dunque, che "il principio di proporzionalità non è del tutto insindacabile e la graduazione delle sanzioni in proporzione agli addebiti deve essere ritenuta emanazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10.6.2006, n. 4462).

19) - Nella specie, l’amministrazione assume a fondamento della sanzione inflitta che “la rilevante gravità del comportamento tenuto…configura, pertanto, un’assoluta incompatibilità di status nei riguardi del militare…data la palese e piena violazione del giuramento”.

20) - Orbene, la violazione del giuramento prestato, quale che ne sia la gravità, non giustifica l'irrogazione della sanzione espulsiva in modo del tutto uguale per tutte le possibili ipotesi di violazione dei doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare stesso, restando comunque necessario, in virtù dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, una differenziazione tra le stesse ipotesi, se ontologicamente diverse (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato.IV Sezione 20 settembre 2012 n. 5037, n. 939 del 18 febbraio 2010 e n. 25 del 7 gennaio 2011).

21) - A fronte della massima sanzione adottata, quella espulsiva, vi è che le condotte del ricorrente, certamente meritevoli di sanzione, si sono in fatto rivelate prive dell’idoneità ad arrecare apprezzabile nocumento all’amministrazione, la cui azione non è risultata rallentata o deviata; che, comunque sono state ritenute prive di valenza penale dal P.M. e quindi dal G.I.P.; che la valutazione della sanzione da irrogare (nella specie, ripetesi, la massima sanzione espulsiva) avrebbe dovuto comunque avere anche riguardo alla carriera dell’incolpato ed ai giudizi e attestazioni ricevute nel corso di essa. Va pure rilevato che in esito a ricorso straordinario è stata annullata analoga sanzione inflitta ad altro soggetto coinvolto nella medesima vicenda penale che ha interessato l’odierno ricorrente (perdita del grado per rimozione applicata, per come è consentito, ad ufficiale cessato dal servizio) proprio in ragione del carattere non proporzionato della stessa avuto riguardo ai fatti contestati ed accertati (cfr, Cons. Stato, II Sezione, adunanza del 23 marzo 2011 n. 1885/2011 del 13 maggio 2011, in atti del presente giudizio).

22) - Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio ritiene fondato e pertanto da accogliere il proposto ricorso e quindi da annullare il provvedimento impugnato con specifico ed esclusivo riferimento alla rilevata sproporzione o non gradualità della sanzione inflitta della perdita del grado per rimozione, sanzione comminabile “solo per episodi connotati da indiscutibili elementi di massima gravità” (così Cons. Stato, II Sezione cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

OMISSIS
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari
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1) - il ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di motivazione, lamentando, in buona sostanza, una evidente sproporzione tra l’addebito contestato (episodica assunzione di sostanza stupefacente) e la gravissima sanzione comminata;

Il TAR scrive:

2) - Considerato che la vicenda che ha interessato il ricorrente costituisce effettivamente un fatto isolato nella vita dello stesso, per cui va valutata nella sua occasionalità rispetto a tutto il contesto del servizio reso dal ricorrente nell’Arma di appartenenza, che si presenta connotato da indubbia positività;

Il resto leggetelo qui sotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale …. del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa in data 28.06.2013 con cui veniva disposto la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 861 co 1 lett. D, e art. 867 co. 6 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché la cessazione dal servizio permanente con iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 923 co 1, lett. I, e 861 co. 4 del citato D. Lgs. n. 66/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno …. novembre 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa in data 28 giugno 2013 con cui veniva disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, ai sensi dell’art. 861, primo comma, lett. D, e art. 867, sesto comma, del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66, nonché la cessazione dal servizio permanente, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, ai sensi degli artt. 923, primo comma, del suddetto decreto legislativo;

Considerato che il ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di motivazione, lamentando, in buona sostanza, una evidente sproporzione tra l’addebito contestato (episodica assunzione di sostanza stupefacente) e la gravissima sanzione comminata;

Considerato che non è contestato il fatto che il ricorrente in data … novembre 2012, all’esito degli esami tossicologici eseguiti presso il Laboratorio Analisi Tossicologiche di Roma su un campione di urine prelevato il … ottobre 2012, veniva riscontrato “positivo” per assunzione di “cannabinoidi”;

Considerato che il Collegio, pur non ignorando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui va valutata “congrua” la sanzione della perdita del grado per il personale appartenente alle Forze di Polizia anche a seguito di “uso occasionale” di sostanze stupefacenti, ritiene che nella fattispecie debbano essere presi in considerazione dei profili particolari che inducono a discostarsi dal suddetto orientamento giurisprudenziale;

Considerato che la vicenda che ha interessato il ricorrente costituisce effettivamente un fatto isolato nella vita dello stesso, per cui va valutata nella sua occasionalità rispetto a tutto il contesto del servizio reso dal ricorrente nell’Arma di appartenenza, che si presenta connotato da indubbia positività;

Considerato, inoltre, che nella fattispecie non si rinviene alcun indice di un uso abituale di stupefacenti, né è stata acclarata la contiguità, direttamente o indirettamente, con soggetti dediti allo spaccio di tali sostanze o comunque a traffici illeciti, che l’Arma dei Carabinieri ha invece il compito istituzionale di reprimere;

Considerato, pertanto, che la valutazione dell’Amministrazione relativamente alla correlazione tra l’uso di sostanze stupefacenti e la perdita dei requisiti di affidabilità richiesti ad un appartenente all’Arma dei Carabinieri non appare proporzionata rispetto alla reale consistenza dell’episodio che ha visto protagonista il ricorrente, avuto riguardo al comportamento complessivo dello stesso, per cui si appalesa fondata la dedotta censura di eccesso di potere per difetto di motivazione, sotto il profilo della mancata valutazione di proporzionalità tra il fatto contestato e la sanzione comminata;

Considerato, infine, che nella fattispecie l’Amministrazione non ha sufficientemente proceduto ad accertare in modo incontestabile la perdita in capo al ricorrente delle doti morali necessarie ad espletare il suo servizio nell’Arma dei Carabinieri, pur in presenza di un comportamento riprovevole che avrebbe potuto essere sanzionato con una misura non espulsiva (cfr. CONS. STATO, SEZ. IV – n.7438/2010);

Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, attesa la particolare natura della controversia.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno … novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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Ricorso al Tar Accolto poiché:

1) - L’istanza cautelare, respinta dal Tar in primo grado, veniva accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello con ordinanza n. 311 del 2013 “rilevato che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle dedotte censure d’appello sono tali da giustificare la riforma del impugnato decisum cautelare”.
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13/01/2014 201400059 Sentenza 1

N. 00059/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Doria, con domicilio eletto presso Giovanni Adamo in Bologna, via Montebello,2;

contro
il Ministero della Difesa, rappresentat0 e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa del 2 agosto 2012, di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, nonché di ogni altro atto e o provvedimento presupposto e o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, appuntato scelto dei carabinieri, è stato condannato dal Tribunale OMISSIS alla pena sospesa di anni uno e mesi quattro per il reato di calunnia nei confronti di OMISSIS che lo avevano fermato per un controllo .......

L’amministrazione a seguito di un procedimento disciplinare, su conforme proposta della commissione di disciplina, disponeva a suo carico la “sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari”, ai sensi dell’articolo 861, comma primo, lettera d), del decreto legislativo numero 66 del 2010 in quanto il carabiniere sarebbe venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza assunti con il giuramento determinando il venir meno del rapporto fiduciario con la propria amministrazione.

Avverso detto provvedimento presentava ricorso al Tar l’interessato deducendone l’illegittimità.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata che contro deduceva alle avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare, respinta dal Tar in primo grado, veniva accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello con ordinanza n. 311 del 2013 “rilevato che gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle dedotte censure d’appello sono tali da giustificare la riforma del impugnato decisum cautelare”.

Le parti hanno sviluppato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

2. Vanno respinte la prima e la seconda censura dedotte.

Nel caso in esame non vi è stata nessuna applicazione retroattiva del decreto legislativo numero 66 del 2010, il quale era già entrato in vigore nel momento in cui è stata avviata l’inchiesta formale di carattere disciplinare, nel momento in cui vi è stata la proposta della commissione di disciplina (28 maggio 2012) e nel momento in cui è stato emanato il provvedimento impugnato (2 agosto 2012), essendo irrilevante la data del fatto. Infatti, ai fini del procedimento disciplinare vige il principio “tempus regit actum” e, pertanto, trovano applicazione le norme procedimentali e le norme sostanziali vigenti nel momento in cui l’attività amministrativa viene esplicata attraverso l’emanazione di atti amministrativi.

3. Né può essere condivisa la prima censura dedotta non sussistendo l’incompetenza del vice direttore generale avendo quest’ultimo il potere di sostituire il direttore generale ai sensi della D. M. 22 giugno 2011.

3. Sono, invece, fondate la terza e la quarta censura dedotte dal ricorrente, sia pure in via subordinata.

L’amministrazione, infatti, disponendo la “perdita del grado” e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo di militari di truppa dell’esercito italiano, senza alcun grado, ha applicato la più grave sanzione disciplinare di stato prevista dall’ordinamento militare.

Ciò appare in contrasto con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e con i criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari, i quali dispongono che nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione vanno considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato.

Nel caso in esame il provvedimento impugnato non indica se vi siano o meno precedenti disciplinari nè fa riferimento a condotte pregresse biasimevoli da parte dell’interessato e, conseguentemente, non indica per quale ragione, pur essendo il carabiniere venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza assunti con il giuramento, non possano essere adeguate al fatto commesso, - anche tenuto conto della non grave sanzione penale irrogata e della sospensione della stessa disposta dal giudice penale -, le ulteriori e meno gravi sanzioni disciplinari di stato previste dall’ordinamento militare.

4. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa tenuto conto della particolarità del caso concreto e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici in ordine al nuovo “codice dell’ordinamento militare” recentemente entrato in vigore ed applicato dall’amministrazione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014

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30/01/2013 201300311 Ordinaria 4

N. 00311/2013 REG.PROV.CAU.
N. 09140/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9140 del 2012, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso l ‘avv. Giuseppe Pio Torcicollo in Roma, via Carlo Mirabello N.11;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00640/2012, resa tra le parti, concernente perdita del grado per rimozione

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna n.640/2012 di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Parato e Alessandra Bruni ( Avv. Stato)

Rilevato che i gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle dedotte censure d’appello sono tali da giustificare la riforma dell’impugnato decisum cautelare;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio cautelare

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 9140/2012) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Compensa tra le parti le spese del giudizio cautelare d’appello
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013
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Gennaio 2014, Sentenza sez. 6


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso r.g.a.n. ..../2012, proposto dal Ministero della difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
OMISSIS,

per la riforma
della sentenza del T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, n. ..../2012, resa tra le parti e concernente la perdita del grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato …..
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, …….
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. di Bolzano accoglieva il ricorso n. .../2011, proposto da …., arruolato ….. nell’Arma dei carabinieri, avverso il provvedimento del 24 agosto 2011, con il quale – in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Trento…, confermata dalla sentenza della Corte di cassazione ….. del 5 maggio 2011, recante la condanna dell’interessato alla pena principale di due anni di e due mesi di reclusione (interamente condonati) ed alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per i reati di peculato e falso in atto pubblico perpetrati negli anni 2001 e 2002 – nei suoi confronti erano state disposte, senza procedimento disciplinare, ai soli fini giuridici e con decorrenza dal 25 marzo 2009, la perdita del grado e la cessazione dal servizio permanente, ai sensi degli artt. 866 comma 1, 867 comma 5, 923 comma 1 lett. i) e 861 comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell’ordinamento militare), entrati in vigore il 9 ottobre 2010.

La statuizione di accoglimento si basava sulla qualificazione della perdita del grado quale vera e propria pena accessoria e sul conseguente rilievo della violazione del principio d’irretroattività della legge penale sancito dall’art. 25, Cost., con correlativa inapplicabilità del d.lgs. n. 66/2010 ai fatti de quibus, commessi in data anteriore all’entrata in vigore della nuova normativa.

Il T.r.g.a. rilevava, inoltre, che in base alla disciplina previgente, di cui agli artt. 12 comma 2 lett. f) e 34 n. 7), legge 18 ottobre 1961 n. 1168 (norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei carabinieri), nel regime risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 30 ottobre 1996 (dichiarante l’illegittimità costituzionale delle citate disposizioni di legge, nella parte in cui non prevedevano l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione (che, di per sé, non comporta la cessazione dal servizio, bensì fa discendere il militare condannato «alla condizione di semplice soldato o militare di ultima classe»), secondo i princìpi già in precedenza affermati dalla giurisprudenza costituzionale e recepiti dall’art. 9, legge 7 febbraio 1990 n. 19), la misura in oggetto non avrebbe potuto essere applicata ex lege, senza previa instaurazione del procedimento disciplinare e correlativa valutazione discrezionale in ordine alla sanzione da adottare, rimessa all’organo investito dei poteri disciplinari.

Il T.r.g.a, sulla base di tali rilievi di natura assorbente, annullava l’impugnata provvedimento con salvezza di ogni ulteriore determinazione dell’amministrazione, a spese interamente compensate tra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello il Ministero soccombente, censurando l’erronea qualificazione della perdita del grado ex art. 866, d.lgs. n. 66/2010, quale pena accessoria ai sensi dell’art. 20, cod. pen., anziché quale effetto indiretto della condanna penale comportante una pena accessoria interdittiva, e la conseguente erronea applicazione dei princìpi in materia di successione delle leggi nel tempo, essendo la condanna divenuta irrevocabile in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2010, legittimamente applicato alla fattispecie sub iudice.

L’amministrazione appellante chiedeva, dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

3. Costituendosi in giudizio, l’appellato contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto e riproponendo espressamente i motivi assorbiti in primo grado.

4. All’udienza pubblica del ... gennaio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato.

Non è, in particolare, condivisibile la qualificazione della perdita del grado ex art. 866, d.lgs. n. 66/2010 [o ex artt. 12 comma 2 lett. f) e 34 n. 7), legge 18 ottobre 1961 n. 1168], come pena accessoria, costituendo essa, per contro, secondo la giurisprudenza costituzionale (v., in particolare, Corte cost., sentt. n. 363 del 17-30 ottobre 1996 e n. 286 del 5-9 luglio 1999), un effetto indiretto delle pene accessorie di carattere interdittivo (nella specie, della pena dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici), applicate in relazione alle categorie di reati ivi contemplati, attesa l’evidente incompatibilità, ragionevolamente ritenuta dal legislatore, della persistenza del rapporto di servizio con una misura interdittiva.

È, infatti, la stessa Corte costituzionale ad affermare che il principio della necessaria previa instaurazione del procedimento disciplinare, in luogo della destituzione di diritto dei pubblici dipendenti, «non concerne le pene accessorie di carattere interdittivo, in genere, né l’interdizione dai pubblici uffici, in particolare» (v. Corte cost. n. 286 del 1999 e gli altri precedenti ivi richiamati).

La misura in esame (perdita del grado) non rappresenta, dunque, un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto indiretto di natura amministrativa, giustificato dalla fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto in conseguenza dell’irrogazione di una sanzione di carattere interdittivo, onde, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 11 delle preleggi sull’efficacia della legge nel tempo, alle procedure amministrative, che si dispieghino in un arco di tempo successivo, si applica la nuova disciplina (a prescindere dal rilievo che, nel caso di specie, le conseguenze rimarrebbero identiche, in quanto secondo il dictum della Corte cost. n. 363 del 17-30 ottobre 1996, richiamato nell’impugnata sentenza ma travisato nel suo significato, anche nel quadro legislativo previgente alla misura interdittiva conseguiva l’effetto legale della perdita del grado, senza previo procedimento disciplinare; invero, come accennato sopra sub 1., la citata pronuncia d’illegittimità costituzionale si riferiva ad una fattispecie sanzionatoria di natura non interdittiva).

In questo quadro, l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è presa in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è ricollegato l’effetto ex lege della perdita del grado e della cessazione dal servizio.

Trova, dunque, applicazione il principio generale tempus regit actum che impone, in assenza di deroghe, l’applicazione della normativa sostanziale vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo, in conformità a quanto disposto dall’art. 2187, d.lgs. n. 66/2010, secondo cui solo i «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa», per cui, essendosi nel caso di specie il procedimento per l’applicazione dell’effetto legale della perdita del grado instaurato in epoca successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2010 (su segnalazione ex art. 662, cod. proc. pen., della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trento, in data 17 maggio 2011), legittimamente con l’impugnato provvedimento, a contenuto vincolato, è stata applicata la disciplina di cui agli artt. 866 comma 1, 867 comma 5, 923 comma 1 lett. i) e 861 comma 4, d.lgs. n. 66/2010.

Le considerazioni che precedono impongono, in accoglimento del gravame e in riforma dell’appellata sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado, ivi compresi i motivi assorbiti, presupponenti la qualificazione in termini sanzionatori/disciplinari dell’effetto legale della perdita del grado, smentita dalla citata giurisprudenza costituzionale, con salvezza degli atti ivi gravati e conseguente manifesta infondatezza anche delle questioni d’illegittimità costituzionale sollevate nei motivi assorbiti.

6. Considerate le alterne vicende connotanti la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), accoglie l'appello (r.g.n. ..../2012), riforma l’impugnata sentenza, respinge il ricorso di prima istanza e compensa tutti gli oneri del doppio grado di giudizio tra le parti costituitevi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno ... gennaio 2014, con l'intervento dei giudici:
Aldo Scola, Presidente FF
Vito Carella, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il .../01/2014
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso.

La richiesta di accesso agli atti del procedimento di rimozione adottato nei confronti del ricorrente era stata espressamente motivata con riferimento all’esigenza di acquisire la predetta documentazione in vista di un’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale di detto provvedimento.

Ricorso ACCOLTO.
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10/02/2014 201401572 Sentenza 1B


N. 01572/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08942/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8942 del 2013, proposto da:
M. N., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia, 81;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso presentata dal ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso è fondato.

La richiesta di accesso agli atti del procedimento di rimozione adottato nei confronti del ricorrente era stata espressamente motivata con riferimento all’esigenza di acquisire la predetta documentazione in vista di un’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale di detto provvedimento.

Non si comprende la ragione per cui la PA non abbia riscontrato l’istanza in esame, essendo del tutto evidente l'esistenza, in capo al richiedente, di un interesse giuridico attuale, concreto e correlato a conseguire i documenti richiesti, necessari al fine della tutela giurisdizionale della propria posizione. Si tratta, infatti, dell’ipotesi espressamente contemplata dall’art. 24 co. 7 della legge n. 241/90, che sancisce espressamente che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Né l’omessa ostensione della documentazione in parola può ritenersi giustificata alla luce del secondo periodo della predetta disposizione – che prevede che “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” – trattandosi di limitazione applicabile solo nel caso in cui tali dati riguardino soggetti terzi e non lo stesso richiedente.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto - e conseguentemente deve essere ordinata alla PA resistente l’esibizione della documentazione richiesta nell’istanza indicata in epigrafe – con condanna dell’Amministrazione soccombente alle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’intimata Amministrazione di consentire l’accesso agli atti in motivazione, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 10/02/2014
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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1) - Il collega della GdiF è stato sottoposto a procedimento e quindi processo penale per reati relativi all’esercizio di attività di promotore finanziario, esitato in sentenza di applicazione della pena.

2) - Sospeso dal servizio per mesi quattro (dal 29 aprile al 29 agosto 2003), all’esito del giudizio penale è stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.

il collega nell'appello precisa altresì:

3) - limitandosi a indicare ad alcuni colleghi terza persona che svolgeva attività di intermediazione mobiliare sul mercato borsistico, e infatti la maggior parte dei clienti di costui ha dichiarato di non conoscere il OMISSIS;

IL CONSIGLIO DI STATO scrive:

4) - Secondo giurisprudenza consolidata, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ritiene ricorrano le condizioni per il proscioglimento.

5) - Pertanto, se ai fini del giudizio disciplinare il patteggiamento non è da solo sufficiente per affermare la responsabilità dell'incolpato, nondimeno l'amministrazione può fare legittimo riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente, in base ad un ragionevole apprezzamento delle altre risultanze del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2272, Sez. III, 17 maggio 2012, n. 2878, Sez. V, 12 maggio 2011, n. n. 2818).

OMISSIS

6) - Tale conclusione risulta logica, corretta, ineccepibile, posto che l'attività svolta, quando anche nella forma di procacciamento di contatti e potenziali clienti, a prescindere quindi dal diretto svolgimento di operazioni d'investimento per conto della clientela, costituisce attività d'intermediazione nell'ambito di investimenti sul mercato dei titoli mobiliari, in concorso con professionista terzo.

Appello del collega Respinto.

Il resto x completezza potete leggerlo qui sotto.
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17/02/2014 201400733 Sentenza 4


N. 00733/2014REG.PROV.COLL.
N. 08816/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8816 del 2006, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Giuseppe Mazzini n. 27, per mandato a margine dell’appello;

contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
- Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante generale pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- Comando regionale del Piemonte della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore, non costituito come tale;

per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 2885 del 12 ottobre 2005, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 511/2005, proposto per l’annullamento del provvedimento di perdita del grado per rimozione in data 10 gennaio 2005, e con decorrenza dalla medesima data, comunicato con messaggio n. ….. del 14 gennaio 2005, notificato all’interessato il 15 gennaio 2005, e degli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi del procedimento disciplinare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) OMISSIS, appuntato della Guardia di Finanza, è stato sottoposto a procedimento e quindi processo penale per reati relativi all’esercizio di attività di promotore finanziario, esitato in sentenza di applicazione della pena.

Sospeso dal servizio per mesi quattro (dal 29 aprile al 29 agosto 2003), all’esito del giudizio penale è stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.

Con la sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 2885 del 12 ottobre 2005, è stato rigettato il relativo ricorso in primo grado.

Con appello notificato il 12-16 ottobre 2006 e depositato il 31 ottobre 2006 sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) Errore di diritto e difetto di motivazione, perché la sentenza di applicazione della pena non può equipararsi a sentenza di condanna, quanto all’accertamento del fatto, e il provvedimento disciplinare non contiene autonoma e motivata valutazione dei fatti contestati all’interessato, né delle circostanze dedotte nel corso del procedimento disciplinare, anche tenuto conto che i fatti si riferiscono a periodi nei quali egli era impegnato in turni di lavoro tali da non consentirgli lo svolgimento dell’attività di promotore finanziario.

2) Carenza e contraddittorietà della motivazione e omessa pronuncia, perché l’interessato non ha svolto attività di promotore finanziario, limitandosi a indicare ad alcuni colleghi terza persona che svolgeva attività di intermediazione mobiliare sul mercato borsistico, e infatti la maggior parte dei clienti di costui ha dichiarato di non conoscere il OMISSIS; in ogni caso la sanzione espulsiva è eccessiva e non proporzionata alla gravità dei fatti e non considera i favorevoli precedenti di carriera dell’interessato.
Costituitesi in giudizio, le Autorità statali intimate hanno dedotto a loro volta l’infondatezza dell’appello.

All’udienza pubblica del 14 maggio 2013 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L'appello in epigrafe è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Secondo giurisprudenza consolidata, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ritiene ricorrano le condizioni per il proscioglimento.

Pertanto, se ai fini del giudizio disciplinare il patteggiamento non è da solo sufficiente per affermare la responsabilità dell'incolpato, nondimeno l'amministrazione può fare legittimo riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, che appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente, in base ad un ragionevole apprezzamento delle altre risultanze del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2272, Sez. III, 17 maggio 2012, n. 2878, Sez. V, 12 maggio 2011, n. n. 2818).

Nel caso di specie, come rilevato nella sentenza gravata, il provvedimento irrogativo della sanzione di stato espulsiva ha considerato tutte le circostanze emerse dagli atti del giudizio penale, e da quanto esitato nella sentenza di applicazione della pena, nonché dal procedimento disciplinare, ritenendo che l'attività svolta dall'interessato fosse comunque incompatibile con i doveri incombenti a sottufficiale della Guardia di Finanza e lesiva del prestigio del Corpo.

Tale conclusione risulta logica, corretta, ineccepibile, posto che l'attività svolta, quando anche nella forma di procacciamento di contatti e potenziali clienti, a prescindere quindi dal diretto svolgimento di operazioni d'investimento per conto della clientela, costituisce attività d'intermediazione nell'ambito di investimenti sul mercato dei titoli mobiliari, in concorso con professionista terzo.

Nè l'irrogazione della sanzione di stato espulsiva appare inficiata, nei limiti del sindacato sulla ragionevolezza consentito in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, da una manifesta violazione del canone di proporzionalità.

3.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti anche le spese del giudizio di appello.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) rigetta l'appello in epigrafe n.r. 8816 del 2006 e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 2885 del 12 ottobre 2005.
Spese del giudizio d'appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 17/02/2014
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Re: Sanzione Disciplinare della perdita del grado.

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Anche se il caso di DESTITUZIONE riguarda un collega della PolPen, alcune leggi richiamate dalla Corte Costituzionale e indicate da me qui sotto, sono di natura comune per tutti noi:

Art. 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Legge 27 marzo 2001, n. 97.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
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Per notizia. Sentenza pubblicata il 21/03/2014.
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prosciolto a seguito di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e sanzione disciplinare della destituzione.
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SENTENZA N. 51

ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra I. G. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 21 febbraio 2013, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto in fatto

1.− Con ordinanza del 21 febbraio 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui tale disposizione, anche per il caso in cui l’imputato sia stato prosciolto a seguito di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, fa decorrere, in assenza di notifica, il termine di 120 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare dalla data di pubblicazione della sentenza, anziché dalla data in cui l’Amministrazione ne ha avuto notizia, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.− Il giudice a quo premette di essere stato adito da I. G., con ricorso avente ad oggetto l’impugnazione della sanzione disciplinare della destituzione dal Corpo della polizia penitenziaria, cui lo stesso apparteneva.

Il provvedimento espulsivo veniva adottato in relazione a fatti per i quali era stata promossa l’azione penale.

Il Tribunale aveva emesso pronuncia di condanna, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante.

La Corte d’appello, con sentenza depositata in cancelleria il 13 dicembre 2005, e divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2006, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di I. G. per essere il reato ascrittogli estinto a causa di intervenuta prescrizione.

L’Amministrazione penitenziaria veniva portata a conoscenza della sentenza dall’ufficio giudiziario in data 14 luglio 2006 ed avviava il procedimento disciplinare il successivo 28 luglio.

3.− Il rimettente espone, quindi, che il provvedimento conclusivo è stato impugnato per la violazione del termine di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992.

Se il termine per avviare l’azione disciplinare fosse decorso dal 13 dicembre 2005, data di deposito della sentenza di proscioglimento, il provvedimento sanzionatorio sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge, in quanto intervenuto oltre il previsto termine di 120 giorni da tale data.

4.− Il TAR Lazio ritiene la sussistenza della rilevanza in quanto la disposizione censurata trova applicazione nella fattispecie in esame, sia in ragione dell’appartenenza dell’interessato al Corpo della polizia penitenziaria, sia perché il caso in esame rientra nell’ampia dizione «procedimento penale comunque definito».

5.− Il rimettente, pur dando atto che parte della giurisprudenza amministrativa ha interpretato analoga disposizione, relativa al personale della Polizia di Stato, nel senso che il termine per iniziare il procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza che l’amministrazione ha avuto della pronuncia penale, afferma di non poter addivenire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità costituzionale, in ragione del tenore letterale della stessa e dell’ambito normativo in cui si colloca.

Come si evince dall’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), e dall’art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), il legislatore ha inteso far coincidere la decorrenza del termine per promuovere l’azione disciplinare con la data in cui l’Amministrazione ha assunto consapevolezza della sentenza penale, secondo i diversi meccanismi ivi previsti, solo nel caso di condanna.

Diversamente, in presenza di una sentenza definitiva di proscioglimento, l’art. 97 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), ha enunciato la regola opposta, ribadita dalla norma impugnata. Tale regola ha superato il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 264 del 1990), essendo stata ritenuta non irragionevole.

6.− Il TAR Lazio censura la disposizione in esame assumendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale che, nel bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nel procedimento disciplinare, ha inteso valorizzare, anche a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione, quello del pubblico dipendente a non essere sottoposto senza certi e definiti limiti temporali all’azione disciplinare. Afferma, quindi, che tali principi potrebbero essere attualizzati rispetto al caso della sentenza penale che accerti l’estinzione del reato per prescrizione, non assimilabile tout court alle sentenze di proscioglimento.

7.− Dunque, il bilanciamento operato dal legislatore con l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992, contrasterebbe con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nel caso in cui l’interesse pubblico a sanzionare il dipendente in via disciplinare venga sacrificato nonostante la pronuncia penale possa recare in sé un accertamento implicante responsabilità in ordine al fatto. Potrebbero trovare applicazione, in tal caso, i principi già enunciati nella sentenza n. 186 del 2004, nel senso che si tratterebbe di una soluzione sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico, giocando a favore di quest’ultimo lo scorrere del tempo necessario affinché l’amministrazione venga a conoscenza di una notizia, che invece dovrebbe esserle comunicata. La disposizione impugnata, invece, non opera distinzioni quanto al termine di avvio o di ripresa dell’azione disciplinare, nel frattempo sospesa, con riguardo a fattispecie che sarebbero appunto differenziate.

8.− Infine, il rimettente rileva come le pronunce della Corte costituzionale successive alla sentenza n. 264 del 1990 abbiano posto in rilievo che non sempre l’interesse del pubblico dipendente alla più sollecita definizione del giudizio disciplinare può prevalere su quello dell’amministrazione, nei casi in cui le difficoltà alla stessa opposte si rivelino, in concreto, manifestamente irragionevoli.

9.− È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi non fondata la questione.

Assume la difesa dello Stato di non condividere l’assimilazione tra sentenze di improcedibilità dell’azione, per estinzione del reato a seguito di prescrizione, e quelle di condanna, essendo previsto solo per queste ultime che il termine decorra dalla conoscenza delle stesse.

Tale equiparazione lederebbe la posizione dell’imputato “prosciolto” per prescrizione che non è stato sottoposto a “giusto processo”, come statuito dall’art. 111 Cost.

La norma censurata appare, altresì, conforme agli artt. 3 e 97 Cost., secondo gli insegnamenti della sentenza n. 374 del 1995 della Corte costituzionale, pronunciata in riferimento all’art. 97, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1995. Né potrebbe richiamarsi l’art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 che ha diversi presupposti fattuali, essendosi in presenza di sentenze penali di condanna.

Considerato in diritto

1.− Con ordinanza del 21 febbraio 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), in quanto la norma, secondo la quale, «quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione», anziché dalla data in cui l’Amministrazione ne ha avuto notizia, trova applicazione anche nel caso in cui, nei confronti dell’imputato, sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Il TAR è consapevole dell’esistenza di due contrapposti indirizzi giurisprudenziali, l’uno che dà della norma una interpretazione letterale e l’altro che ritiene invece di poter pervenire all’affermazione della necessità della conoscenza per il decorso del termine; e peraltro, data l’assenza di un diritto vivente, ritiene insuperabile il dato letterale e quindi necessaria una pronuncia di incostituzionalità.

Ad avviso del rimettente, infatti, la sentenza di assoluzione e quella di improcedibilità dell’azione, conseguente alla estinzione del reato per prescrizione, non sarebbero assimilabili, atteso che quest’ultima può intervenire, in secondo grado, all’esito di pronuncia di condanna di primo grado, recante un compiuto accertamento della responsabilità penale del dipendente, in modo analogo alla sentenza penale di condanna.

Pertanto, la norma impugnata violerebbe i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché quello di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), poiché la previsione di un termine di decadenza, che inizi a decorrere senza che l’Amministrazione ne sia a conoscenza, lederebbe l’interesse pubblico a sanzionare il dipendente laddove la pronuncia penale, anche se non di condanna, rechi in sé un accertamento che implichi responsabilità in ordine al fatto per cui si è proceduto.

2.− La questione non è fondata, perché la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

3.− Va in proposito ricordato che ad una adeguata operazione ermeneutica non è estranea, fra l’altro, l’evoluzione dell’ordinamento giuridico. La norma, infatti, non rimane cristallizzata, ma partecipa delle complesse dinamiche che nel tempo investono le fonti del diritto a livello nazionale e sovranazionale, che l’interprete deve necessariamente prendere in esame, al fine di preservare attualità ed effettività delle tutele, in particolare sotto il profilo del corretto bilanciamento degli interessi presi in considerazione, «essendo la “vivenza” della norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali» (ordinanza n. 191 del 2013).

4.− Questo profilo merita nel caso di specie particolare attenzione, atteso che il legislatore, nel corso degli anni, ha modificato con significativi interventi il sistema disciplinare nel pubblico impiego.

È dunque necessario riepilogare l’articolata evoluzione del quadro normativo in cui si inserisce la norma oggetto del dubbio di costituzionalità, al fine di verificarne le ricadute sulla relativa interpretazione.

Si premette che il Corpo degli agenti di custodia ha avuto un ordinamento civile fino al 1945, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 (Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena). Successivamente, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 (Modificazioni all’ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri), poi integrato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 (Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e norme per il reclutamento dei combattenti, partigiani e reduci), il Corpo venne militarizzato.

La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) ha disciolto il Corpo degli agenti di custodia ed ha soppresso il ruolo delle vigilatrici penitenziarie, istituendo il Corpo di polizia penitenziaria, che fa parte delle Forze di polizia e il cui rapporto di impiego ha carattere pubblicistico ai sensi degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Si tratta di un ordinamento speciale, ma ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990, «Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato».

Quanto al profilo disciplinare, in particolare, il d.lgs. n. 449 del 1992, all’art. 24, comma 5, dispone analogamente che «Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», approvato con il d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato).

5.− Pur in presenza di una disciplina speciale, dunque, l’interpretazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992, va condotta alla luce dell’evoluzione normativa che ha interessato il procedimento disciplinare nel pubblico impiego. Quest’ultimo, infatti, ha costituito il punto di riferimento comune per gli statuti giuridici speciali di diverse categorie professionali non contrattualizzate, la cui disciplina è strettamente collegata (l’art. 21 della legge n. 395 del 1990 rimanda, in sostanza, al d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che reca “Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”, prevedendo che il sistema disciplinare del Corpo di polizia penitenziaria debba ispirarsi ai principi e ai criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato).

6.− Occorre ricordare che il rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, come delineato nel d.lgs. n. 449 del 1992, è caratterizzato dalla cosiddetta pregiudiziale penale.

Di conseguenza, nella pendenza del procedimento penale, assume peculiare rilievo l’istituto della sospensione cautelare, e al termine dello stesso, sono previsti meccanismi di arresto, inizio o prosecuzione del procedimento disciplinare.

In particolare, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449 del 1992, il procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della destituzione, a seguito di sentenza penale di condanna, deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna. Viceversa, nel caso di sentenza la quali dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo, la sospensione è revocata a tutti gli effetti, e non si dà corso al procedimento disciplinare, poiché l’art. 653 del codice di procedura penale ha conferito a tale sentenza, così come per quella di condanna, efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare.

La norma impugnata, dunque, disciplina le ipotesi residuali, fra le quali rientra quella della pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.

Questa regolazione dei rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare si spiega con la circostanza che, al momento dell’adozione del d.lgs. n. 449 del 1992, il relativo procedimento nel pubblico impiego rinveniva la propria disciplina generale nel d.P.R. n. 3 del 1957 e nell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) ed era appunto informato al principio della pregiudiziale penale (art. 117 del citato d.P.R.).

6.1.− Si aggiunga che il sistema giuridico disciplinare preso come riferimento per il Corpo di polizia penitenziaria e trasfuso, tout court, nel d.lgs. n. 449 del 1992, si era venuto a formare gradualmente e che, in particolare, la disciplina della legge n. 19 del 1990 era intervenuta a seguito della sentenza di questa Corte n. 971 del 1988 che dichiarava l’illegittimità della destituzione “automatica”, come prevista dal d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della necessità di «ponderare, con le garanzie del contraddittorio, la rilevanza disciplinare dei fatti accertati nel corso del giudizio penale, tenendo conto, altresì, della personalità dell’incolpato, del suo rendimento in servizio e di ogni altro interesse pubblico che possa essere validamente considerato nell’ambito di detto procedimento», come posto in evidenza dalla successiva sentenza n. 197 del 1999.

6.2.− Dunque, il legislatore, che con il d.P.R. n. 3 del 1957 aveva affermato una preminenza del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, prevedendo la destituzione di diritto, che veniva irrogata «escluso il procedimento disciplinare», con la legge n. 19 del 1990 inizia a riscrivere, in modo coerente con la significativa coeva regolamentazione del procedimento amministrativo, le dinamiche tra i due ambiti, in una logica di reciproca autonomia, giungendo, di recente, ad escludere la cosiddetta pregiudiziale penale, prevedendo, tra i criteri direttivi della delega conferita al Governo dall’art. 7, comma 1, lettera b), della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti), «che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all’esito di quest’ultimo».

Quindi, l’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), ha stabilito: «Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale».

Tale evoluzione si inserisce, poi, nel profondo rinnovamento che in quegli stessi anni ha interessato le regole dell’agire della pubblica amministrazione, con l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), rinnovamento che ha dato piena attuazione ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

7.− È in linea con questo complessivo quadro di riferimento che il Consiglio di Stato (IV sezione, decisione n. 2942 del 2011) ha affermato che l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 449 del 1992 deve essere interpretato tenuto conto dell’esigenza che l’azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, i quali suggeriscono di individuare “il dies a quo” del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Secondo il giudice amministrativo, infatti, in caso contrario, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale senza che l’amministrazione abbia conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio. In tale situazione – sempre secondo la decisione −, atteso che l’organo giurisdizionale non ha alcun dovere di notificare all’amministrazione di appartenenza dell’impiegato la sentenza penale definitiva che lo riguardi, l’autorità potrebbe scegliere solo tra il non procedere disciplinarmente o procedere senza elementi, in entrambi i casi con risultati incompatibili con il principio del giusto procedimento.

Tale indirizzo ha trovato conferma in una decisione intervenuta successivamente al promovimento della questione di costituzionalità (Consiglio di Stato, IV sezione, decisione n. 5999 del 2013), e, d’altro canto, la data nella quale l’amministrazione ha avuto conoscenza certa della decisione del giudice penale era già stata assunta come dies a quo, dal Consiglio di Stato, con la decisione n. 6521 del 2008, con riguardo all’art. 9, comma 6, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) − di contenuto analogo – relativo al procedimento disciplinare della Polizia di Stato.

8.− Ebbene, questo indirizzo appare saldamente ancorato, anzitutto, allo spirito delle nuove regole che nel sistema disciplinare generale conformano i rapporti tra il procedimento ed il processo, privilegiando, rispetto alle preclusioni temporali e in genere ai formalismi procedimentali, la visione sostanzialistica della adeguata ponderazione dei fatti, che è appunto la chiave interpretativa dell’evoluzione normativa ricordata.

Non meno significativo nella motivazione è poi il riferimento ai principi generali dell’azione amministrativa: anche la loro applicazione, infatti, è stata oggetto di un’evoluzione non meno profonda di quella della normativa di settore, sotto la spinta della giurisprudenza e della legislazione. Con la legge n. 241 del 1990 e le sue successive modificazioni, in particolare, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) hanno assunto un ruolo non solo ben più determinante, ma anche fortemente complementare. In questa prospettiva, accanto ad un rafforzamento delle garanzie per il cittadino, attraverso la valorizzazione del contraddittorio e della trasparenza, l’amministrazione è impegnata ad assicurare l’effettivo raggiungimento dello scopo cui è orientata la sua azione, e quindi la realizzazione degli interessi pubblici alla cui cura essa è chiamata, anche attraverso il superamento dei vizi formali, se si dimostri che «il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso» (art. 21-octies della citata legge n. 241 del 1990).

9.− D’altro canto anche nella giurisprudenza costituzionale si può rilevare un’evoluzione, nella valutazione del bilanciamento degli interessi che si contrappongono nel procedimento disciplinare, in sintonia con il progressivo rilievo attribuito al dato della conoscenza nel procedimento amministrativo.

Con la sentenza n. 264 del 1990 si affermava che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, quello dell’amministrazione a non vedersi impedito l’esercizio del potere disciplinare, e quello dell’impiegato a vedere definita la propria posizione disciplinare, non poteva ritenersi irragionevole che il legislatore avesse privilegiato il secondo, una volta ritenuto, in via di principio, come emergeva da tutta la disciplina del procedimento disciplinare, che a tale definizione si doveva pervenire in un congruo termine.

Tuttavia, con la sentenza n. 186 del 2004, intervenuta dopo una consolidata attuazione, anche nel procedimento disciplinare, dei principi sul procedimento amministrativo, la Corte ha operato un diverso bilanciamento degli interessi, ritenendo irragionevole e contrario al principio di buon andamento dell’amministrazione il far decorrere il termine per instaurare il procedimento dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile, anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione. E ciò in considerazione del fatto che, non prevedendosi che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale (sentenza penale irrevocabile di condanna) per l’instaurazione del procedimento, ed imponendosi lo svolgimento di un’attività per la conoscenza di questo dato, si espone l’amministrazione stessa al rischio dell’infruttuoso decorso del termine decadenziale, rendendo così più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni.

10.− Correttamente, dunque, nel caso in questione la giurisprudenza amministrativa richiamata ha fatto uso di tali principi nella esegesi di questa norma che, nata in un contesto profondamente diverso, deve essere confrontata e letta alla stregua della profonda evoluzione del quadro normativo in cui è chiamata ad operare la pubblica amministrazione.

Ciò che invece non ha fatto il rimettente, il quale, partendo da considerazioni condivisibili circa la possibile portata di questo tipo di sentenza, ritiene senz’altro la disposizione lesiva dei richiamati parametri costituzionali, e segnatamente del buon andamento della pubblica amministrazione, senza però utilizzare quegli stessi parametri per pervenire ad una diversa interpretazione nel caso in questione.

Al contrario, stabilizzata nell’ordinamento la riconduzione di tutte le sanzioni disciplinari, compresa la destituzione, nell’alveo del relativo procedimento amministrativo, in una prospettiva di autonomia dal processo penale, il buon andamento dell’azione amministrativa sollecita un’interpretazione che valorizzi l’intervenuta conoscenza da parte dell’amministrazione della sentenza di non doversi procedere. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento.

Dunque, proprio in considerazione delle ragioni indicate dal rimettente con riferimento al caso della sentenza di improcedibilità dell’azione in forza di estinzione del reato per prescrizione, sussiste l’esigenza che il dies a quo per l’amministrazione decorra dalla conoscenza effettiva, così come effettive sono le garanzie procedimentali di cui si avvale il dipendente.

11.− Dalla riscontrata possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata, già sperimentata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, discende la non fondatezza della questione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2014.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2014.
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